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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 24/12/2025, n. 1649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1649 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2555/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa LL IM Presidente Relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dott.ssa Antonella Belgeri Giudice on.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2555/2023 promossa da:
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
MO ND
RICORRENTE contro nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
SC RO OR
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Parte ricorrente come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente
Per il resistente: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente pagina 1 di 22
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente con ricorso regolarmente depositato in data 04.04.2023, ha domandato Parte_1 al Tribunale di pronunciare la separazione personale con addebito a carico del resistente , CP_1 con il quale ha contratto matrimonio civile ad Arcene (BG), in data 04.09.2021. Quanto alle questioni accessorie allo status, ha chiesto altresì l'affido esclusivo dei figli minori, (nato il [...]) e Per_1
(nata il [...]), con collocazione prevalente presso di sé nella casa familiare, già di sua Per_2 esclusiva proprietà, sita ad Arcene in via Aldo Moro n. 56, di cui chiedeva l'assegnazione; la regolamentazione delle visite con il padre a cadenza settimanale in un luogo pubblico, inizialmente anche in presenza della madre;
la previsione a carico del resistente del versamento di un contributo a titolo di mantenimento della prole quantificato nella somma di € 400 mensili per ciascun figlio
(complessivi € 800 mensili), oltre al 50% delle spese straordinarie, ed un contributo a titolo di mantenimento della moglie nell'ammontare di € 250 mensili.
Il resistente, regolarmente costituitosi in giudizio in data 1.06.2023, ha aderito alla domanda sullo status, opponendosi altresì a quanto dedotto in ricorso. In particolare, ha chiesto il rigetto della domanda di addebito, nonché l'affido condiviso dei figli con collocamento prevalente presso la madre, assegnata alla stessa la casa familiare, la regolamentazione delle visite con il padre a cadenza settimanale compatibilmente con gli impegni scolastici e lavorativi, in un luogo pubblico senza la presenza della madre e poi presso l'abitazione del padre, con l'aggiunta di tre settimane durante le vacanze estive e l'osservanza del criterio dell'alternanza durante le altre festività. Ha domandato altresì di disporre a proprio carico la somma di € 250 mensili per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie ed al 50% dell'assegno unico, nonché di rigettare la domanda di assegno di mantenimento a favore della moglie.
In data 13.06.2023, con memoria ai sensi dell'art. 473bis17 co. 1 c.p.c., la ricorrente ha insistito sulle proprie domande e ha contestato ogni assunto difensivo sollevato dalla controparte.
All'udienza del 5.07.2023 le parti, comparse personalmente, sono state interrogate liberamente dal giudice. Il Giudice relatore ha formulato una proposta conciliativa, cui le parti hanno aderito fatto salvo che per la domanda di addebito sulla quale la ricorrente ha insistito, rimettendosi al Tribunale per l'adozione dei provvedimenti volti a favorire il riavvicinamento dei figli al padre. A scioglimento della riserva assunta, con ordinanza del 10.07.2023, il Giudice ha autorizzato i coniugi a vivere separati, affidando i minori congiuntamente, con delega alla signora di gestire autonomamente ogni Parte_1 questione scolastica ed extra scolastica, collocamento presso la madre nella casa coniugale alla stessa pagina 2 di 22 assegnata, sospensione delle visite in attesa di individuare il percorso funzionale alla riattivazione delle frequentazioni, incarico ai servizi sociali di prendere in carico il nucleo familiare per promuovere un progressivo riavvicinamento al padre, avviare interventi di supporto alla genitorialità e/o interventi di supporto psicologico, monitorare il nucleo e inviare al Tribunale una relazione di aggiornamento. Ha disposto altresì il versamento a carico del resistente di 700 euro mensili a titolo di mantenimento della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie, con percezione integrale dell'assegno unico alla signora.
All'udienza del 21.11.23, vista la relazione dei Servizi Sociali, il Giudice ha interrogato liberamente entrambe le parti, le quali hanno riferito della difficoltà nello svolgere le chiamate padre-figli, in parte per l'incompatibilità degli orari, in parte per le difficoltà comunicative da parte di genitori.
Con ordinanza resa in data 27.11.2023, il Giudice ha provveduto incaricando i servizi sociali territorialmente competenti di mantenere la presa in carico e in particolare di avviare interventi di supporto alla genitorialità, progettare almeno un incontro facilitato al mese da attuare entro e non oltre marzo 2024, ed infine inviare relazione di aggiornamento entro il 2.03.2024, con fissazione dell'udienza per l'esame delle relazioni e per l'ulteriore trattazione al 10.04.2024.
In data 26.03.2024, il resistente ha depositato istanza di modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti, con la quale domandava la riduzione dell'assegno di mantenimento nella misura di €500 (€250 per ciascun figlio) a far data dal mese di aprile 2024. Ha dedotto in particolare che, per ottemperare alla sentenza del Tribunale di Bergamo n. 2495/2023 con cui era stato condannato al pagamento di € 12.631 in favore del comune di Dalmine, ha dovuto stipulare un contratto di prestito di 15706 euro da rimborsare in 48 rate dell'importo di 362.48 euro ciascuna. Inoltre, non essendo più in atto la locazione della casa di sua proprietà sita in Curno, sarebbe divenuto interamente a suo carico il pagamento del mutuo. Essendo dunque mutate le proprie condizioni economiche, ha ritenuto non più sostenibile il pagamento di 700 euro mensili a titolo di mantenimento della prole, ed ha chiesto pertanto una riduzione a 500 euro mensili.
In pari data il Giudice, preso atto della richiesta e ritenuta l'opportunità di instaurare il contraddittorio, ha assegnato alla ricorrente un termine per depositare una breve memoria di replica ritenendo di riservare ogni decisione all'esito dell'udienza del 16.04.2024 già fissata. Con memoria difensiva del
8.04.2024, la ricorrente si è quindi opposta alla richiesta di riduzione del contributo al mantenimento dei figli nella misura indicata dal resistente, precisando che l'immobile sito in Curno (BG) sarebbe stato concesso in uso alla sig.ra compagna del resistente e in via istruttoria ha Persona_3 di ordinare il deposito delle buste paga del sig. dal mese di agosto 2023 al mese di aprile 2024 CP_1 unitamente agli estratti conto bancari e/o postali, nonché, se ritenuto, di autorizzare a richiedere i cedolini delle buste paga all'Arma dei carabinieri e disporre l'esame del sig. in merito. CP_1
pagina 3 di 22 E' inoltre pervenuta la relazione dei Servizi Sociali (Risorsa Sociale Gera D'Adda ASC) in data
4.04.2024, dalla quale è emerso che i genitori hanno accettato di intraprendere un percorso di supporto alla genitorialità con la dott.ssa , tuttavia interrotto, e che sono stati organizzati incontri protetti Per_4 mensili in spazio neutro presso il Villaggio Solidale di Lurano, alla presenza dell'educatrice Tes_1
Nelle conclusioni i Servizi sociali hanno suggerito l'opportunità di proseguire con gli incontri
[...] mensili, che permetteranno ai ragazzi di sperimentare gradualmente la presenza e il contatto con il padre e di sospendere il sostegno alla genitorialità e suggerire a entrambi un percorso personale con professionisti di loro fiducia, finalizzato a riconoscere le fatiche dei figli.
All'udienza del 16.04.24, le parti sono comparse personalmente e sono state interrogate liberamente dal giudice. La signora ha dichiarato di aver intrapreso percorso psicologico personale e di Parte_1 non volere più proseguire quello con i servizi sociali;
quanto all'istanza di modifica, si è riportata alla memoria in atti, mentre il sig. ha ribadito come la chiusura dei figli nei suoi confronti sarebbe CP_1 dovuta ad una sorta di “alleanza tra madre e figli”, insistendo infine sull'istanza di revisione dei provvedimenti economici.
Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta in udienza, ha provveduto in data 17.04.2024 e, preso atto delle asserite contraddizioni tra quanto dichiarato dai minori alla madre e quanto indicato nella relazione dei servizi sociali in ordine al rapporto con il padre, ha disposto l'audizione dei minori con l'assistenza di un esperto, incaricando i servizi sociali di mantenere la presa in carico del nucleo e di proseguire il monitoraggio, avendo cura di continuare ad organizzare gli incontri facilitati tra padre e figli e offrendo a questi ultimi ogni intervento di supporto ritenuto utile. Infine, ha rideterminato con decorrenza dalla mensilità di aprile 2024 il contributo per il mantenimento dei due figli minori posto a carico del padre nella somma mensile complessiva di 600 euro (300 euro ciascuno).
All'udienza del 25.06.24 il Giudice relatore, assistito dall'ausiliaria nominata dott.ssa Simona Dolci, ha sentito separatamente i minori e , i quali hanno espresso la loro volontà di non voler più Per_1 Per_2 frequentare il padre. All'esito dell'ascolto, l'ausiliaria è stata incaricata di depositare una breve a relazione.
Alla successiva udienza del 24.09.24, la ricorrente ha riferito che nell'ultimo incontro protetto il padre ha letto ai due figli il verbale della loro audizione, accusandoli di essere dei “bugiardi”, determinando nei minori un forte stato di turbamento e aggiungendo che la figlia stava vivendo un periodo di Per_2 disagio scolastico, a causa di alcuni atti di bullismo legati alla situazione familiare. Il resistente ha rappresentato di avere solo voluto trattare degli argomenti che tengono i figli lontani da lui, e ha dichiarato di ritenere che, se non trascorre del tempo utile e sano insieme, il rapporto non è recuperabile. pagina 4 di 22 Il Giudice, preso atto della richiesta della madre di sospendere gli incontri padre/figli, si è riservato.
A scioglimento della riserva assunta in udienza, con provvedimento del 25.09.2024, il Giudice ha sospeso gli incontri facilitati tra padre e figli, rimettendo all'accordo tra le parti, con il supporto del terapeuta che prenderà in carico i due minori, l'individuazione di un canale di comunicazione tra il signor e i minori. Ha incaricato altresì i servizi di mantenere la presa in carico e di avviare tutti CP_1 gli interventi di supporto socio-educativo e psicologico per i minori nel caso in cui i genitori non provvedano tempestivamente, invitando le parti ad individuare un professionista di comune gradimento per l'avvio di interventi di supporto psicologico con i minori, nonché a proseguire con i percorsi di sostegno individuali. Ha invitato la madre a comunicare al resistente, anche tramite Servizi Sociali, ogni informazione rilevante in ordine alla salute, alla condizione psico emotiva e all'istruzione del minori;
ha onerato le parti a depositare una relazione attestante la presa in carico dei minori e l'andamento dei percorsi;
ha invitato i Servizi Sociali a trasmettere al Tribunale una relazione di aggiornamento ed ha fissato udienza per l'ulteriore trattazione.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17.12.2024, preso atto della manifestava volontà dei minori di sospendere anche i percorsi individuali di sostegno psicologico avviati e di non voler più incontrare il padre nonché delle conclusioni dei Servizi Sociali secondo i quali una ulteriore forzatura della riattivazione dei rapporti con il resistente avrebbe potuto determinare una loro “maggiore chiusura”, il Giudice incaricava i Servizi Sociali di mantenere la presa in carico del nucleo familiare con particolare rilievo all'attività di attento monitoraggio delle condizioni dei minori con onere di riferire entro il 17.06.2025 circa le attività espletate;
invitava i genitori a proseguire con i percorsi di sostegno individuale già avviati e il padre a mantenere un atteggiamento di apertura verso i due figli anche ripristinando i contatti telefonici con gli stessi.
Il Giudice fissava per la rimessione della causa al Collegio previa assegnazione dei termini ex art. 473 bis.28 c.p.c. l'udienza del 10.07.2025 disponendone lo svolgimento ex art. 127 ter c.p.c., poi differita d'ufficio alla data del 30.09.2025, al fine di acquisire una ulteriore relazione di aggiornamento dei
Servizi Sociali.
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. resa in data 27/10/2025 la causa veniva trattenuta in decisione, con riserva di riferire al Collegio in camera di consiglio.
Osserva preliminarmente il Tribunale che la causa è matura per la decisione, stante l'inammissibilità delle istanze di prova, pur reiterate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni. Il Collegio reputa invero di confermare le determinazioni istruttorie assunte dal Giudice Istruttore con l'ordinanza sopra richiamata, le cui motivazioni vengono condivise. E invero, si ritiene che gli elementi acquisiti attraverso le verbalizzazione delle parti, le dichiarazioni rese dai minori e dalle attività svolte dai pagina 5 di 22 Servizi Sociali delegati, consentono a questa Autorità Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione su tutte le questioni oggetto del giudizio.
1. Domanda di separazione
Ciò premesso, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale dei coniugi deve essere accolta.
Dagli atti del processo è infatti emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi così come previsto ex art. 151, primo comma, c.c. Nel caso di specie, invero, lo stato di disaffezione appare tanto irreversibile quanto comune ad entrambi i coniugi, vista l'interruzione della convivenza, nonché i fatti allegati nei rispettivi atti e le dichiarazioni rese da entrambe le parti.
2. La domanda di addebito
Con riferimento alla questione concernente l'addebito della responsabilità della separazione ai sensi dell'art. 151, comma 2 c.c., richiesta dalla signora nei confronti del marito, vanno svolte le Parte_1 seguenti considerazioni.
In primo luogo, in punto di diritto, deve osservarsi che, affinché possa essere addebitata ad uno dei coniugi la responsabilità del fallimento della convivenza coniugale, non basta che questi abbia posto in essere una violazione grave dei doveri nascenti dal matrimonio, ma occorre altresì che sussista un preciso nesso di causalità tra tale violazione e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale.
A tale riguardo, la Suprema Corte ha costantemente affermato che la parte che avanza la domanda di addebito della responsabilità della separazione in capo all'altro coniuge deve fornire la prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c. abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto alle condotte addebitate quale causa della separazione
(Cass., Sez. VI-I, 19.2.2018 n. 3923; Cass. Sez. V-I, 14.8.2015, n. 16859; Cass. Sez. VI-I, 15.12.2016,
n. 25966).
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità. A tal fine, si rende necessaria una accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità con cui i fatti si sono verificati, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
pagina 6 di 22 Con specifico riferimento, poi, all'obbligo di fedeltà coniugale imposto dall'art. 143, comma 2 c.c., preme inoltre osservare che la sua violazione, specie se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, determina normalmente – secondo l'id quod plerunque accidit – l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e costituisce, di regola, causa della separazione personale addebitabile al coniuge che ne è responsabile, salvo che quest'ultimo dimostri che l'adulterio non sia stato la causa della crisi familiare, essendo questa già irrimediabilmente in atto, sicché la convivenza coniugale doveva ormai ritenersi meramente formale. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, ciò sta a significare che il richiedente l'addebito assolve all'onere della prova su di lui gravante solo dimostrando l'adulterio dell'altro coniuge, non essendo onerato della dimostrazione dell'efficienza causale di tale condotta nella disgregazione del matrimonio;
per evitare l'addebito, spetterà infatti all'altro coniuge dimostrare il fatto estintivo e cioè che l'adulterio sopravvenne in un contesto coniugale già disgregato, fornendo una prova che esige un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi (ex multis, Cass. Civ. n. 8675/2013; Cass. civ. n.
1893/2014).
Nel caso di specie, reputa il Collegio che non sussistano i presupposti per la pronuncia di addebito della separazione al marito, in assenza di un supporto probatorio univoco e idoneo che, da un lato, accerti i fatti allegati dalle parti ma soprattutto, dall'altro, alla luce di quanto sopra richiamato, li riconduca causalmente alla fine del matrimonio.
In particolare, a fondamento della richiesta di addebito al marito, ha dedotto l'avvenuta violazione dei doveri coniugali da parte del resistente, avendo lo stesso intrattenuto nel corso della loro unione due relazioni extra coniugali: la prima si sarebbe verificata prima del matrimonio, nell'ottobre 2020, e sarebbe stata scoperta grazie ad una telefonata, udita anche dai figli, da parte del marito della compagna del sig. la seconda, in corso di matrimonio, sarebbe stata consumata durante la permanenza del CP_1 resistente a Velletri per un corso di aggiornamento professionale (settembre - ottobre 2022), e sarebbe stata scoperta anch'essa dai figli, che avrebbero trovato dei messaggi rivelatori sul cellulare del padre, ed avrebbe condotto all'intollerabilità della convivenza ed all'allontanamento da casa del marito.
La stessa ricorrente ha inoltre dedotto che, a seguito dell'allontanamento del marito, lei e i figli avrebbero subito una serie di vessazioni e minacce telefoniche da parte del resistente, volte a screditare la madre, come da messaggi audio prodotti sub doc.
9. La ricorrente ha inoltre contestato alcuni episodi di violenza verbale e fisica che si sarebbero verificati, anche in presenza dei figli, nel corso della relazione, per i quali non la ricorrente non avrebbe sporto denuncia al fine di evitare di compromettere il suo lavoro (essendo il resistente un Carabiniere).
pagina 7 di 22 Dal canto suo, il sig. ha confermato l'avvenuta relazione extra coniugale del febbraio 2021, CP_1 mentre ha contestato quella che, secondo la controparte, sarebbe stata intrattenuta con una collega durante il corso di aggiornamento a Velletri nel settembre – ottobre 2022 e ha negato di aver
“pacificamente ammesso” la relazione extraconiugale con detta collega (l'aver risposto alle domande della moglie affermando “eh va beh allora ho sbagliato, va bene?” non sarebbe indicativo). Pertanto, si
è opposto alla domanda di addebito, deducendo il fatto che l'unico tradimento sarebbe avvenuto prima del matrimonio, e ha dichiarato altresì di avere fondati sospetti che il tradimento sarebbe stato perpetrato da parte della signora Parte_1
A ben vedere, gli audio prodotti dalla ricorrente non dimostrano episodi concreti di tradimento, ma evidenziano un clima di sfiducia e contestazioni reciproche.
In particolare, nell'audio del 10/02/2023 (n. 8 doc. 9) la moglie ha fatto riferimento al fatto che, nel febbraio di due anni prima (quindi del 2021), il marito avrebbe fato soffrire i figli, avendo essi scoperto la relazione del padre con un'altra donna e richiamando una relazione pregressa quale causa della mancanza di fiducia dei minori e della moglie nel resistente.
Detta conversazione conferma quindi che la crisi non possa essere radicata nella presunta successiva relazione di Velletri, ma in un contesto già compromesso. La precedente infedeltà del marito, pacificamente ammessa, risale a epoca antecedente al matrimonio celebrato nel 2021 e non può fondare l'addebito.
La Cassazione ha chiarito che l'addebito per infedeltà è configurabile solo se la relazione extraconiugale è stabile e continuativa, tale da incrinare irreversibilmente il rapporto giuridicamente.
Inoltre, l'infedeltà non comporta automaticamente l'addebito se la crisi era già in atto.
Quanto poi alle contestazioni della moglie circa un atteggiamento aggressivo e “padronale” del marito si osserva che esse sono rimaste prive di riscontri: non sono stati prodotti documenti né formulate istanze istruttorie idonee a dimostrare episodi di violenza o una condizione di sudditanza della moglie, gravata dell'onere probatorio.
Ebbene, proprio la ricostruzione degli eventi secondo quanto linearmente emerso induce a ritenere come l'esistenza della crisi coniugale fosse evidente ad entrambi i coniugi da ben prima di quanto avvenuto a settembre/ottobre 2022. Del resto, nemmeno le istanze di prova orale articolate da parte resistente avrebbero potuto aggiungere rispetto ai dati già emersi incontestati, non avendo quindi alcuna rilevanza ai fini di una diversa ricostruzione dei fatti che renda plausibile e credibile quella offerta dal marito.
Si ritiene, in definitiva, che dagli atti di causa sia emersa l'esistenza di una relazione coniugale già da tempo compromessa, che rende però di fatto impossibile oggi attribuire, in assenza di riscontri oggettivi pagina 8 di 22 delle reciproche recriminazioni, ad una specifica condotta ascrivibile all'uno o all'altro coniuge l'efficacia causale di una crisi matrimoniale cui evidentemente ciascuno di loro ha concorso, per via delle proprie specificità caratteriali o per evenienze sviluppatesi gradualmente nel corso della difficoltosa convivenza.
Conseguentemente, in linea con gli orientamenti giurisprudenziali già espressi in materia, non consentendo il materiale probatorio acquisito di verificare se la violazione degli obblighi discendenti dal matrimonio a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, non è possibilità di accogliere la domanda di addebito formulata da parte del marito, venendo dunque a mancare la prova del nesso causale tra le condotte ascritte alla moglie e la rottura del vincolo matrimoniale necessario ai fini dell'addebitabilità della separazione.
Ne deriva che la domanda di addebito della moglie nei confronti del marito deve essere respinta poiché infondata e non provata, con conseguente pronuncia della separazione ex art. 151, comma 1 c.c.
3. La responsabilità genitoriale
Per quanto riguarda la questione della responsabilità genitoriale e dei rapporti tra i genitori e i due figli minori, deve essere osservato quanto segue.
In via preliminare occorre premettere che, con la legge n. 54/2006, il nostro ordinamento, uniformandosi ad un principio già consacrato dalla Convenzione di New York del 1989, ha eletto la tutela dell'interesse del minore alla bigenitorialità quale linea direttrice che orienta tutta la disciplina in materia di responsabilità genitoriale, ammettendo, in ossequio a tale ratio, la derogabilità della regola dell'affido condiviso nei soli casi in cui tale modello risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
Segnatamente, affinché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, in capo ad uno dei due genitori, una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (cfr. Cass. 27/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08; Trib. Modena 4 giugno
2019, n. 859; Trib. Rieti, 30 ottobre 2019, n. 785).
Oltre a ciò, deve rimarcarsi che l'affidamento condiviso è da ritenersi il regime ordinario, anche nel caso in cui i genitori abbiano cessato il rapporto di convivenza, e che il grave conflitto fra gli stessi non
è, di per sé solo, idoneo ad escluderlo (Cass. n. 1777 del 08/02/2012).
pagina 9 di 22 E invero, l'affidamento condiviso presuppone un comune impegno progettuale in merito alle scelte relative alla vita dei figli, nonché in ordine alla cura della prole nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana. In sostanza, ai fini del buon funzionamento del regime dell'affidamento condiviso dei figli, è necessario un accordo sugli obiettivi educativi, una buona alleanza genitoriale e un profondo rispetto dei rispettivi ruoli, dovendosi quindi escludere il ricorso a tale rimedio nell'ipotesi in cui tra i genitori non vi sia un profondo rispetto reciproco. Si ritiene infatti che tale modalità di affidamento si pone in sintonia con il principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantire a costui una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi i genitori, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione (cfr. Cass. n. 30191/2019).
Nel caso di specie, il Collegio ritiene che il regime dell'affido condiviso non sia concretamente realizzabile considerata la sua richiesta evidenzia due elementi fattuali cruciali, la notevole distanza geografica (Sardegna/Bergamo) e la totale assenza di contatti tra padre e figli.
Sul punto, se è vero che, così come affermato dalla Corte di Cassazione (Cass. Civ., Sez. 1, n. 16280 del 17.06.2025), la sola distanza non è, di per sé, un motivo sufficiente per disporre l'affidamento esclusivo, la mancanza di contatti e assidue frequentazioni tra padre e figli è ben più rilevante.
E invero, la totale assenza di visite e contatti, pur in assenza di un rifiuto motivato da parte dei figli, determina invero l'impossibilità per il padre di poter appurar le effettive inclinazioni dei minori, oltre che difficoltà nella gestione.
A tal proposito, giova ancora sottolineare come la limitazione delle facoltà genitoriali in capo al genitore non affidatario non ha funzione sanzionatoria nei suoi confronti, bensì quella di evitare che
“macchina di rappresentanza degli interessi del minore” sia inibita nel funzionamento (ordinanza
20/03/2014 est. Dott. Giuseppe Buffone).
Un regime di affidamento condiviso con un genitore di fatto assente nella quotidianità in quanto geograficamente distante pure privo di assidui contatti con i figli (oltre che con l'altro genitore) creerebbe una paralisi decisionale: ogni scelta, anche di ordinaria amministrazione ma che richieda un minimo di confronto (es. iscrizione a un'attività sportiva, scelta di un corso), diventerebbe estremamente difficoltosa, generando incertezza e potenziale pregiudizio per i figli.
In tale ottica, pertanto, la richiesta di limitare l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale alle sole decisioni ordinarie, mantenendo la concertazione per quelle di maggiore interesse, appare conforme al dettato normativo, rispondendo all'esigenza pratica di non paralizzare la gestione della vita dei figli a causa dell'assenza del padre e conservando al contempo il principio di bigenitorialità per le scelte fondamentali. pagina 10 di 22 Si dispone pertanto il regime di affido esclusivo dei due figli minori in capo alla madre, riconoscendo quest'ultima il potere di adottare autonomamente le decisioni relative alla prole in ordine all'istruzione e alle attività extrascolastiche (sottoscrizione di moduli, quali deleghe per ritiro da scuola, moduli privacy, consenso allo svolgimento di gite e viaggi anche con pernottamento, tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola, partecipazione a percorsi integrativi dell'offerta scolastica) ed extrascolastiche
(quali grest, catechismo, sport, musica, e attività connesse), intrattenendo in via autonoma gli ordinari rapporti con l'istituto scolastico frequentato dai figli e ogni altro ente o istituto di formazione, nonché con il medico pediatra di base, potendo ella prestare il consenso a vaccinazioni obbligatorie e a visite specialistiche dei minori ovvero cure dentistiche presso strutture pubbliche prescritte dal pediatra o da medico curante del servizio sanitario pubblico, restando invece fermo che ogni ulteriore decisione di maggiore interesse per i figli – in particolare trasferimenti scolastici o iscrizioni a nuovi cicli di studio, vaccinazioni non obbligatorie, terapie, cure dentistiche e interventi medici di rilevante entità ovvero presso strutture sanitarie private, trasferimento di residenza ovvero rilascio dei documenti validi per l'espatrio – siano adottate da entrambi i genitori, eventualmente con il supporto dei Servizi Sociali delegati ovvero di altro professionista che le parti decideranno di incaricare.
In capo al padre permane il diritto e il dovere di vigilanza e di controllo sulle decisioni assunte dall'altra genitrice nell'interesse di e di , con correlato dovere della madre di Per_1 Per_2 comunicare – eventualmente per il tramite dei Servizi Sociali – al resistente ogni informazione rilevante in ordine alla salute e all'istruzione dei minori e ogni determinazione assunta in tali ambiti.
Il Tribunale auspica, da un lato, che il padre prosegua il percorso di supporto individuale anche al fine di addivenire ad una più profonda comprensione delle effettive necessità dei figli, cambiando la prospettiva di approccio verso la ricorrente e i due minori, nonché sviluppando la capacità di raggiungere e mantenere accordi basati sull'effettiva salvaguardia del benessere e dell'interesse di e di;
dall'altro, invita la madre sig.ra a comunicare regolarmente – Per_1 Per_2 Parte_1 mettendo in copia conoscenza anche il Servizio sociale incaricato – ogni decisione inerente alla prole e a facilitare la continuità degli incontri padre-figli, nonché a proseguire anch'ella il percorso di supporto individuale attivato al fine di rielaborare il proprio vissuto e sostenere i figli ai fini di un riavvicinamento graduale alla figura paterna.
Quanto poi al diritto di visita, considerate le conclusioni dei Servizi Sociali, il Tribunale ritiene di confermare l'attuale incarico di monitoraggio e di sostegno volto a garantire il riavvicinamento tra padre e figli.
pagina 11 di 22 Nel corso dell'istruttoria, in forza dell'incarico conferito dal Giudice relatore d. ai Servizi Sociali, i genitori hanno dapprima accettato di intraprendere un percorso di supporto alla genitorialità con la dott.ssa , tuttavia interrotto per l'assenza di segnali di cambiamento da parte di entrambi. Per_4
Sono stati inoltre predisposti incontri protetti mensili in spazio neutro presso il Villaggio Solidale di
Lurano, alla presenza dell'educatrice con momenti iniziali e finali dedicati ai soli Testimone_1 minori per prepararli e rielaborare l'incontro. Nel colloquio individuale con l'educatrice, i ragazzi hanno però confermato di non desiderare gli incontri perché percepivano il padre come poco interessato, volendo anche rimuovere le esperienze vissute con lui, attribuendo una connotazione negativa a qualunque elemento riguardante la figura paterna.
Nella relazione dei Servizi Sociali (Risorsa Sociale Gera D'Adda ASC) depositata il 4.04.2024, si è concluso ritenendo che l'alta conflittualità della coppia non ha consentito di costruire un'alleanza necessaria allo svolgimento del ruolo genitoriale e sottolineando, nonostante l'atteggiamento di chiusura espresso dai minori, l'importanza di proseguire con le visite secondo le modalità stabilite, affinché i ragazzi possano affrontare le difficoltà insieme al padre e avviarsi verso un rapporto il più possibile sereno e libero da condizionamenti adulti.
Nella relazione psicologica, depositata in pari data, si riporta che entrambi i coniugi hanno individuato alcuni valori genitoriali comuni, ma restavano ancorati alla propria sofferenza e focalizzati sul passato e si evidenziava una difficoltà in capo ad entrambi di riconoscere il ruolo che ciascuno può assumere per incidere positivamente sul benessere dei figli;
si concludeva ritenendo opportuno sospendere il sostegno alla genitorialità e suggerire a entrambi un percorso personale con professionisti di loro fiducia, finalizzato a riconoscere le fatiche dei figli, agendo comportamenti maggiormente guidati dai valori genitoriali condivisi.
All'udienza del 25.06.2024 il Giudice relatore, assistito dall'ausiliaria dott.ssa Simona Dolci, ha sentito separatamente i minori e , i quali hanno espresso la loro volontà di non voler più Per_1 Per_2 frequentare il padre.
sul rapporto con il papà, ha dichiarato “come difetti direi che è presuntuoso, nel senso che lui Per_1 vuole avere sempre ragione. A papà piace stare al centro dell'attenzione. Cerca sempre di mettersi in mostra anche con persone esterne alla casa, magari anche davanti a me e , mentre Per_2 guardavamo la tv, faceva di tutto per farsi notare che faceva un sacco di cose. Poi voleva sempre decidere tutto lui, ad esempio sulle nostre vacanze o sulle cose da comprare. (…)” Sulle sue qualità, ha dichiarato “magari farsi compiacere dagli altri. tipo era capace di andare da altri a fare un po' la vittima così che gli altri credevano a lui. Cos' faceva con la mamma e lei alla fine ascoltava sia noi che lui, ma dava più importanza a quello che diceva lui”. Ha inoltre riferito “io ero arrabbiato con lui, pagina 12 di 22 soprattutto perché aveva tradito la nostra fiducia, era autoritario e molte volte alzava le mani contro mia mamma e mia EL . Noi abbiamo fatto di tutto per perdonarlo per il tradimento ma lui Per_5 ha tradito la nostra fiducia (…) anche prima di oggi lui non dimostrava chissà quale interessamento nei nostri riguardi, anche quando eravamo piccolini. Lui sapeva della nostra vita perché parlavamo un po' a cena. Io qualche volta gli ho proposto di fare cose insieme come vedere i cavalli ma lui ha sempre detto di no, io non so perchè ora chieda di vederci. (…) Non voglio più fare gli incontri facilitati finché non saremo pronti”.
ha dichiarato: “Lui non aveva un buon comportamento da padre. Lo avevo capito anche da Per_2 sola, non me l'ha spiegato nessuno. Mi diceva che sembravo una scimmia per i peli sulle braccia anche quando ave vo nove anni. Poi in auto non si poteva scherzare. Ci divertivamo senza di lui. Non ho proprio ricordi felici della vita di famiglia con il papà. Mamma e papà prima di separarsi litigavamo. Noi dovevamo fare attenzione a quello che succedeva durante le litigate perché avevamo paura che alzasse le mani contro la mamma. Lui ci mandava via. L'abbiamo cacciato noi di casa. Un po' la mamma, un po' e un po' . Gli dicevamo di andare via e lui dopo un po' ci ha Per_5 Per_1 ascoltato ed è andato. Lui chiamava sempre ma per rompere le scatole come quella volta che la mamma era uscita e lui si è arrabbiato con lei perché ci aveva lasciati da soli con . (…) Non Per_5 ho idea del perché lui stia cercando di vederci ora. Quando lo vediamo poi parliamo con la mamma e le raccontiamo quello che abbiamo fatto e le diciamo che ci siamo annoiati perché non volevamo vederlo. La mamma ci ascolta ma non ci dice che lo dobbiamo fare perché è nostro padre ma solo che siamo obbligati a fare questi incontri ma che finiranno prima o poi. Ci lamentiamo con lei del fatto che dobbiamo fare questi incontri. Non mi è mai capitato di sentire la mancanza del papà. (…) Non avrei voglia di vedere il papà da solo ma comunque credo che anche vedendolo in un altro posto sempre con
l'educatrice non cambierebbe la mia poca voglia di vederlo”.
Nella relazione relativa all'audizione dei minori redatta dall'ausiliaria dott.ssa Dolci emerge che entrambi i ragazzi, benché educati, disponibili e capaci di gestire adeguatamente l'ansia e l'agitazione legate al contesto, sono apparsi molto controllati e difesi, orientati a presentare e sostenere punti di vista perfettamente sovrapponibili in merito alla loro situazione familiare e alla figura paterna.
I due minori hanno affrontato l'ascolto con l'intento di rimarcare la propria contrarietà agli incontri e a qualsiasi forma di rapporto con il padre. Alla richiesta di descriverlo, hanno fornito un ritratto uniforme e focalizzato esclusivamente su limiti e criticità, mostrando piena coesione nelle risposte, ricorrendo alle stesse esemplificazioni o dichiarando di non ricordare esempi specifici. Entrambi hanno espresso rabbia verso il padre, ritenendo che il tradimento coniugale abbia rappresentato un tradimento della pagina 13 di 22 fiducia dell'intera famiglia. È emerso come non differenzino le proprie letture degli eventi separativi da quelle presenti nel contesto materno, attuale principale ambiente di vita.
Le narrazioni fornite risultano caratterizzate da interpretazioni identiche e condivise, con descrizioni generiche e poco esemplificate, finalizzate a negare la presenza di aspetti positivi o ricordi favorevoli legati alla figura paterna. Significativa la tendenza di entrambi a utilizzare il plurale nel riferire fatti, emozioni ed eventi relativi al padre e alla separazione, rappresentata come una contrapposizione tra lui e il resto della famiglia.
L'ausiliaria del Giudice ha quindi ritenuto che gli elementi raccolti suggeriscano un coinvolgimento disfunzionale dei ragazzi nell'elevata conflittualità dei genitori, con un attuale allineamento alla posizione materna. Pur riconoscendo la presenza di fragilità e difficoltà nel rapporto con il padre, non sono tuttavia emerse criticità tali da giustificare la rappresentazione di un padre totalmente assente, disinteressato o esclusivamente negativo, se non in relazione al loro coinvolgimento nel conflitto. La parte materna appare quella più affine ai funzionamenti personali dei minori e con la quale essi si confrontano maggiormente, anche riguardo al rapporto con il padre e agli incontri protetti ( sul Per_2 punto ha dichiarato: “La mamma ci ascolta, ma non ci dice che dobbiamo farlo perché è nostro padre;
dice solo che siamo obbligati a fare questi incontri e che prima o poi finiranno”).
La dott.ssa Dolci ha quindi evidenziato che occorre “valutare con dovuta attenzione e cautela la richiesta e desiderio condiviso, allineato ed espresso dai minori di poter interrompere gli incontri protetti e il rapporto con il padre per riprenderlo solo quando loro si sentiranno pronti. Questo in quanto se da una parte l'età anagrafica dei minori e la contrarietà chiaramente manifestata renda complesso e disfunzionale l'attuazione di imposizioni in merito alla suddetta frequentazione, dall'altra
l'elevata conflittualità genitoriale e il coinvolgimento dei minori in essa rende il lasciare loro pieno e ampio spazio di scelta e decisione rischioso rispetto ad una possibile eliminazione della figura paterna dalla loro vita e dal loro percorso di crescita, con possibili e importanti ricadute in termini di armonico ed equilibrato processo di sviluppo e di salvaguardia del proprio benessere psicofisico. Si suggerisce in tale direzione e a puro fine esemplificativo la possibile utilità di interventi di supporto psicologico e psicoterapeutico con i minori volte a stimolare e sviluppare in loro una visione più armonica e complessa delle loro realtà familiare e delle dinamiche relazionali ed affettive in essere tra loro, con particolare riferimento al loro rapporto con il padre.
All'udienza del 24.09.2024, la ricorrente ha riferito che nell'ultimo incontro protetto il padre ha letto ai due figli il verbale della loro audizione accusandoli di essere dei bugiardi, mentre il resistente ha rappresentato di avere solo voluto trattare degli argomenti che tengono i figli lontani da lui, e ha pagina 14 di 22 dichiarato di ritenere che, se non trascorre del tempo utile e sano insieme, il rapporto non è recuperabile.
Il Giudice, preso atto della richiesta della madre di sospendere gli incontri padre/figli, si è riservato.
A scioglimento della riserva assunta, con provvedimento del 25.09.2024, il giudice ha sospeso gli incontri facilitati tra padre e figli, rimettendo all'accordo tra le parti, con il supporto del terapeuta che prenderà in carico i due minori, l'individuazione di un canale di comunicazione tra il signor e i CP_1 minori.
Dalla relazione dei Servizi Sociali del 15.09.2025, è infine emerso che nel corso degli ultimi mesi la situazione familiare non ha evidenziato cambiamenti significativi rispetto all'apertura dei minori nei confronti del padre, ad eccezione dell'introduzione della possibilità del padre di contattare i figli direttamente sui loro numeri personali. Tali conversazioni messaggistiche consistono in domande generiche del padre sul loro stato e attività quotidiane nonché fotografie di luoghi da lui visitati, a cui i figli non rispondono;
solo una volta su sollecitazione degli operatori, ha risposto ma con toni Per_1 rabbiosi e accusatori, ribadendo le ragioni della propria sofferenza. Le comunicazioni tra i genitori, via mail a cadenza quindicinale, appaiono ancora disfunzionali: lei lamenta l'assenza di riscontro da parte di lui, lui lamenta eccessiva genericità delle informazioni.
Dal confronto con la psicoterapeuta che sta seguendo il signor presso il consultorio di Ogliastra, CP_1 risulta la fatica dell'uomo a sintonizzarsi con le emozioni dei figli ed in particolare con la loro rabbia. È stato evidenziato che i minori continuano a manifestare un rifiuto netto nei confronti del padre, benché le loro intense reazioni agli atteggiamenti del padre, quando le loro aspettative vengono disattese, possano far escludere un completo disinteresse nei suoi confronti. Quanto al percorso di supporto psicologico, continuano a dichiarare di non volerlo al momento affrontare.
I servizi hanno pertanto concluso ritenendo che sia opportuno che il padre non venga escluso dalle decisioni inerenti alla vita dei figli, proponendo che la signora continui ad inviare Parte_1 aggiornamenti via email al marito, mettendo in copia il servizio, per consentire un monitoraggio più puntuale delle loro comunicazioni.
Ebbene, è noto che è interesse dei figli minori a mantenere un rapporto continuativo e significativo con entrambi i genitori. Tale principio, cardine del nostro ordinamento in materia di famiglia, si traduce nel diritto alla bigenitorialità, inteso quale “presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi” (Cass. Civ., Sez.
1, n. 16280 del 17.06.2025).
La situazione venutasi a creare, che vede una totale interruzione dei rapporti tra i minori e il padre, costituisce una palese violazione di tale diritto e rischia di arrecare un grave pregiudizio all'equilibrato pagina 15 di 22 sviluppo psico-fisico di e di . È dovere dell'ordinamento, pertanto, apprestare tutti gli Per_1 Per_2 strumenti idonei a ripristinare, per quanto possibile, una relazione affettiva e funzionale tra il padre e i figli.
La complessità della vicenda, caratterizzata dal rifiuto dei minori e dalle difficoltà relazionali manifestate da entrambi i genitori, impone un intervento del Tribunale. Se è vero che il diritto-dovere di visita del genitore non è suscettibile di coercizione diretta (Cass. Civ., Sez. 1, n. 6471 del 06-03-
2020), è altrettanto vero che il Giudice ha il potere e il dovere di adottare tutti i provvedimenti necessari a superare lo stallo e a tutelare l'interesse superiore del minore.
Occorre quindi confermare la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti, affidando loro un mandato preciso e proattivo.
In particolare, i Servizi devono essere incaricati di monitorare l'evoluzione dei rapporti fra genitori e figli e di elaborare e attuare un nuovo progetto di riavvicinamento graduale tra il padre e i minori.
Data la distanza e il rifiuto attuale, tale progetto dovrà necessariamente partire da “incontri indiretti”, quali telefonate assistite, scambi di video, racconti o doni, per poi evolvere, se le condizioni lo permetteranno, verso incontri protetti e, infine, liberi (Tribunale Ordinario Bergamo, sez. 1, sentenza n.
509/2022).
È altresì fondamentale che venga verificata la prosecuzione del percorso di sostegno psicologico individuale per entrambi i genitori, finalizzato a supportare le loro competenze genitoriali e che venga avviato un analogo percorso per i minori, per aiutarli a elaborare il conflitto e a superare l'attuale ostilità.
Si provvede come da dispositivo.
Il Tribunale prescrive quindi ai genitori di prestare la massima collaborazione con gli operatori coinvolti, con l'espresso avvertimento che in caso di mancata effettiva collaborazione, potranno essere assunti provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale.
4. Assegnazione casa coniugale
Così come già disposto in via temporanea e urgente, deve essere confermata l'assegnazione ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. alla signora della casa familiare dove continueranno ad abitarvi i Parte_1 figli minori.
5. Mantenimento figli
Quanto alle statuizioni economiche e al contributo per il mantenimento indiretto dei figli, deve essere precisato che, a seguito sia della separazione personale che del divorzio (sia a seguito della cessazione della convivenza ovvero della coabitazione more uxorio dei genitori), la prole comune ha diritto ad un mantenimento economico tale da garantirle un tenore di vita tendenzialmente corrispondente alle pagina 16 di 22 risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, da determinarsi secondo i parametri di cui agli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter del codice civile, che fanno riferimento non soltanto dalle “rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità lavorative e reddituali (Cass., Sez. I,
24.04.2007, n. 9915).
Ciò premesso, le domande delle parti in punto economico appaiono convergenti atteso che anche la ricorrente ha chiesto di confermare a carico del padre l'obbligo di versamento mensile della somma di
€ 600,00 (€ 300 per ciascun figlio), quale contributo al mantenimento ordinario dei figli minori Per_1
e , oltre al 50% delle spese straordinarie, e tale contributo appare congruo rispetto alle esigenze Per_2 dei due minori e proporzionata alle disponibilità economiche delle parti.
L'assegno unico e universale deve invece essere percepito per intero dalla madre quale affidataria e collocataria dei minori.
6. Le spese di lite
Considerato il tenore della presente decisione, con soccombenza sostanzialmente reciproca tra le stesse, le spese di lite devono dichiararsi integralmente compensate, con suddivisione degli oneri in favore dell'ausiliaria nominata dal Giudice per l'ascolto dei minori, già liquidati con separato decreto.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati affrontati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento: gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Tribunale ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Bergamo, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, che hanno contratto matrimonio civile in ARCENE in data04/09/2021 CP_1
(trascritto/iscritto nei registri dello Stato civile del Comune di ARCENE – anno 2021 , n.
3, P. 1);
2. AFFIDA i due figli minori e alla madre ricorrente, presso la Persona_6 Persona_7 quale rimarranno collocati e alla quale deve essere riconosciuto il potere di adottare autonomamente le decisioni relative alla prole in ordine all'istruzione e alle attività
pagina 17 di 22 extrascolastiche (sottoscrizione di moduli, quali deleghe per ritiro da scuola, moduli privacy, consenso allo svolgimento di gite e viaggi anche con pernottamento, tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola, partecipazione a percorsi integrativi dell'offerta scolastica) ed extrascolastiche (quali grest, catechismo, sport, musica, e attività connesse), intrattenendo in via autonoma gli ordinari rapporti con l'istituto scolastico frequentato dai figli e ogni altro ente o istituto di formazione, nonché con il medico pediatra di base, potendo ella prestare il consenso a vaccinazioni obbligatorie e a visite specialistiche dei minori ovvero cure dentistiche presso strutture pubbliche prescritte dal pediatra o da medico curante del servizio sanitario pubblico, restando invece fermo che ogni ulteriore decisione di maggiore interesse per i figli – in particolare trasferimenti scolastici o iscrizioni a nuovi cicli di studio, vaccinazioni non obbligatorie, terapie, cure dentistiche e interventi medici di rilevante entità ovvero presso strutture sanitarie private, trasferimento di residenza ovvero rilascio dei documenti validi per l'espatrio – siano adottate da entrambi i genitori, eventualmente con il supporto dei Servizi Sociali delegati ovvero di altro professionista che le parti decideranno di incaricare.
In capo al padre permane il diritto e il dovere di vigilanza e di controllo sulle decisioni assunte dall'altra genitrice nell'interesse di e di , con correlato dovere Per_1 Per_2 della madre di comunicare – mettendo in copia conoscenza i Servizi Sociali di seguito incaricati – al resistente ogni informazione rilevante in ordine alla salute e all'istruzione dei minori e ogni determinazione assunta in tali ambiti.
3. INCARICA i Servizi Sociali Solidalia, in collaborazione con i Servizi Sociali dell'Ogliastra, di mantenere la presa in carico del nucleo familiare e in particolare di:
a. proseguire uno stretto monitoraggio della condizione dei minori e avviare incontri indiretti e mediati tra i figli e il padre (attraverso l'invio di missive o regali da parte del padre) e, in un secondo momento, l'introduzione di videochiamate con cadenza almeno quindicinale alla presenza di un educatore per poi introdurre nuovamente incontri facilitati alla presenza di un educatore/psicologo che possa favorire il riavvicinamento;
b. valutare l'opportunità, in caso di mancata riattivazione di un percorso di supporto psicologico per i minori da parte dei genitori, di avviare una presa in carico psicoterapeutica per i due figli minori per sostenerli nella prospettiva di stimolare e sviluppare in loro una visione più armonica e complessa delle loro realtà
pagina 18 di 22 familiare e delle dinamiche relazionali ed affettive in essere tra loro, con particolare riferimento al loro rapporto con il padre;
c. coordinarsi con gli operatori del Servizio Sociale dell'Ogliastra che provvederà al supporto e alla preparazione del padre nella comprensione dei bisogni emotivi dei minori;
d. segnalare alla Procura Minorile ogni situazione di pregiudizio per i minori;
4. INVITA i due genitori a riavviare la presa in carico psicologica per i due figli minori e a proseguire il percorso di supporto individuale avviato per gli scopi indicati in motivazione;
5. PRESCRIVE alle parti di attenersi, nell'esclusivo interesse dei figli, in quanto funzionale ad un sano percorso di crescita di questi ultimi, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori del Servizio, avvisando i due genitori che, in caso di mancata effettiva collaborazione e di conseguente situazioni di pregiudizio per i minori, potranno essere assunti ulteriori provvedimenti limitativi/ablativi della responsabilità genitoriale, oltre che in punto di collocamento dei figli;
6. ASSEGNA la casa familiare alla ricorrente affinchè vi continui a vivere con i due figli minori;
7. PONE A CARICO del resistente l'obbligo di versamento mensile della somma di € 600,00 (€
300,00 per ciascun figlio), in misura quindi inferiore rispetto a quella richiesta dalla madre, quale contributo al mantenimento ordinario dei figli minori e , con Per_1 Per_2 aggiornamento in ragione delle variazioni Istat da corrispondersi il giorno 15 (quindici) di ogni mese;
8. PONE A CARICO di ciascun genitore l'obbligo di concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico – il quale invece ricomprende, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità, le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo – che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti pagina 19 di 22 sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale
(o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)
spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, nonché ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad € 200 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere pagina 20 di 22 l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento
(baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente
Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se pagina 21 di 22 richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
9. RIGETTA ogni altra domanda;
10. COMPENSA le spese di lite;
11. PONE DEFINITIVAMENTE A CARICO delle parti in misura del 50% ciascuna gli oneri in favore dell'ausiliaria nominata dal giudice per l'ascolto dei minori già liquidati con separato decreto.
12. MANDA alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ARCENE per le annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
13. MANDA alla cancelleria perché trasmetta copia della presente sentenza ai Servizi Sociali
Solidalia.
Così deciso in Bergamo alla camera di consiglio del 17/12/2025
Il Presidente rel. Est.
LL IM
pagina 22 di 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa LL IM Presidente Relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dott.ssa Antonella Belgeri Giudice on.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2555/2023 promossa da:
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
MO ND
RICORRENTE contro nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
SC RO OR
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Parte ricorrente come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente
Per il resistente: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente pagina 1 di 22
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente con ricorso regolarmente depositato in data 04.04.2023, ha domandato Parte_1 al Tribunale di pronunciare la separazione personale con addebito a carico del resistente , CP_1 con il quale ha contratto matrimonio civile ad Arcene (BG), in data 04.09.2021. Quanto alle questioni accessorie allo status, ha chiesto altresì l'affido esclusivo dei figli minori, (nato il [...]) e Per_1
(nata il [...]), con collocazione prevalente presso di sé nella casa familiare, già di sua Per_2 esclusiva proprietà, sita ad Arcene in via Aldo Moro n. 56, di cui chiedeva l'assegnazione; la regolamentazione delle visite con il padre a cadenza settimanale in un luogo pubblico, inizialmente anche in presenza della madre;
la previsione a carico del resistente del versamento di un contributo a titolo di mantenimento della prole quantificato nella somma di € 400 mensili per ciascun figlio
(complessivi € 800 mensili), oltre al 50% delle spese straordinarie, ed un contributo a titolo di mantenimento della moglie nell'ammontare di € 250 mensili.
Il resistente, regolarmente costituitosi in giudizio in data 1.06.2023, ha aderito alla domanda sullo status, opponendosi altresì a quanto dedotto in ricorso. In particolare, ha chiesto il rigetto della domanda di addebito, nonché l'affido condiviso dei figli con collocamento prevalente presso la madre, assegnata alla stessa la casa familiare, la regolamentazione delle visite con il padre a cadenza settimanale compatibilmente con gli impegni scolastici e lavorativi, in un luogo pubblico senza la presenza della madre e poi presso l'abitazione del padre, con l'aggiunta di tre settimane durante le vacanze estive e l'osservanza del criterio dell'alternanza durante le altre festività. Ha domandato altresì di disporre a proprio carico la somma di € 250 mensili per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie ed al 50% dell'assegno unico, nonché di rigettare la domanda di assegno di mantenimento a favore della moglie.
In data 13.06.2023, con memoria ai sensi dell'art. 473bis17 co. 1 c.p.c., la ricorrente ha insistito sulle proprie domande e ha contestato ogni assunto difensivo sollevato dalla controparte.
All'udienza del 5.07.2023 le parti, comparse personalmente, sono state interrogate liberamente dal giudice. Il Giudice relatore ha formulato una proposta conciliativa, cui le parti hanno aderito fatto salvo che per la domanda di addebito sulla quale la ricorrente ha insistito, rimettendosi al Tribunale per l'adozione dei provvedimenti volti a favorire il riavvicinamento dei figli al padre. A scioglimento della riserva assunta, con ordinanza del 10.07.2023, il Giudice ha autorizzato i coniugi a vivere separati, affidando i minori congiuntamente, con delega alla signora di gestire autonomamente ogni Parte_1 questione scolastica ed extra scolastica, collocamento presso la madre nella casa coniugale alla stessa pagina 2 di 22 assegnata, sospensione delle visite in attesa di individuare il percorso funzionale alla riattivazione delle frequentazioni, incarico ai servizi sociali di prendere in carico il nucleo familiare per promuovere un progressivo riavvicinamento al padre, avviare interventi di supporto alla genitorialità e/o interventi di supporto psicologico, monitorare il nucleo e inviare al Tribunale una relazione di aggiornamento. Ha disposto altresì il versamento a carico del resistente di 700 euro mensili a titolo di mantenimento della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie, con percezione integrale dell'assegno unico alla signora.
All'udienza del 21.11.23, vista la relazione dei Servizi Sociali, il Giudice ha interrogato liberamente entrambe le parti, le quali hanno riferito della difficoltà nello svolgere le chiamate padre-figli, in parte per l'incompatibilità degli orari, in parte per le difficoltà comunicative da parte di genitori.
Con ordinanza resa in data 27.11.2023, il Giudice ha provveduto incaricando i servizi sociali territorialmente competenti di mantenere la presa in carico e in particolare di avviare interventi di supporto alla genitorialità, progettare almeno un incontro facilitato al mese da attuare entro e non oltre marzo 2024, ed infine inviare relazione di aggiornamento entro il 2.03.2024, con fissazione dell'udienza per l'esame delle relazioni e per l'ulteriore trattazione al 10.04.2024.
In data 26.03.2024, il resistente ha depositato istanza di modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti, con la quale domandava la riduzione dell'assegno di mantenimento nella misura di €500 (€250 per ciascun figlio) a far data dal mese di aprile 2024. Ha dedotto in particolare che, per ottemperare alla sentenza del Tribunale di Bergamo n. 2495/2023 con cui era stato condannato al pagamento di € 12.631 in favore del comune di Dalmine, ha dovuto stipulare un contratto di prestito di 15706 euro da rimborsare in 48 rate dell'importo di 362.48 euro ciascuna. Inoltre, non essendo più in atto la locazione della casa di sua proprietà sita in Curno, sarebbe divenuto interamente a suo carico il pagamento del mutuo. Essendo dunque mutate le proprie condizioni economiche, ha ritenuto non più sostenibile il pagamento di 700 euro mensili a titolo di mantenimento della prole, ed ha chiesto pertanto una riduzione a 500 euro mensili.
In pari data il Giudice, preso atto della richiesta e ritenuta l'opportunità di instaurare il contraddittorio, ha assegnato alla ricorrente un termine per depositare una breve memoria di replica ritenendo di riservare ogni decisione all'esito dell'udienza del 16.04.2024 già fissata. Con memoria difensiva del
8.04.2024, la ricorrente si è quindi opposta alla richiesta di riduzione del contributo al mantenimento dei figli nella misura indicata dal resistente, precisando che l'immobile sito in Curno (BG) sarebbe stato concesso in uso alla sig.ra compagna del resistente e in via istruttoria ha Persona_3 di ordinare il deposito delle buste paga del sig. dal mese di agosto 2023 al mese di aprile 2024 CP_1 unitamente agli estratti conto bancari e/o postali, nonché, se ritenuto, di autorizzare a richiedere i cedolini delle buste paga all'Arma dei carabinieri e disporre l'esame del sig. in merito. CP_1
pagina 3 di 22 E' inoltre pervenuta la relazione dei Servizi Sociali (Risorsa Sociale Gera D'Adda ASC) in data
4.04.2024, dalla quale è emerso che i genitori hanno accettato di intraprendere un percorso di supporto alla genitorialità con la dott.ssa , tuttavia interrotto, e che sono stati organizzati incontri protetti Per_4 mensili in spazio neutro presso il Villaggio Solidale di Lurano, alla presenza dell'educatrice Tes_1
Nelle conclusioni i Servizi sociali hanno suggerito l'opportunità di proseguire con gli incontri
[...] mensili, che permetteranno ai ragazzi di sperimentare gradualmente la presenza e il contatto con il padre e di sospendere il sostegno alla genitorialità e suggerire a entrambi un percorso personale con professionisti di loro fiducia, finalizzato a riconoscere le fatiche dei figli.
All'udienza del 16.04.24, le parti sono comparse personalmente e sono state interrogate liberamente dal giudice. La signora ha dichiarato di aver intrapreso percorso psicologico personale e di Parte_1 non volere più proseguire quello con i servizi sociali;
quanto all'istanza di modifica, si è riportata alla memoria in atti, mentre il sig. ha ribadito come la chiusura dei figli nei suoi confronti sarebbe CP_1 dovuta ad una sorta di “alleanza tra madre e figli”, insistendo infine sull'istanza di revisione dei provvedimenti economici.
Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta in udienza, ha provveduto in data 17.04.2024 e, preso atto delle asserite contraddizioni tra quanto dichiarato dai minori alla madre e quanto indicato nella relazione dei servizi sociali in ordine al rapporto con il padre, ha disposto l'audizione dei minori con l'assistenza di un esperto, incaricando i servizi sociali di mantenere la presa in carico del nucleo e di proseguire il monitoraggio, avendo cura di continuare ad organizzare gli incontri facilitati tra padre e figli e offrendo a questi ultimi ogni intervento di supporto ritenuto utile. Infine, ha rideterminato con decorrenza dalla mensilità di aprile 2024 il contributo per il mantenimento dei due figli minori posto a carico del padre nella somma mensile complessiva di 600 euro (300 euro ciascuno).
All'udienza del 25.06.24 il Giudice relatore, assistito dall'ausiliaria nominata dott.ssa Simona Dolci, ha sentito separatamente i minori e , i quali hanno espresso la loro volontà di non voler più Per_1 Per_2 frequentare il padre. All'esito dell'ascolto, l'ausiliaria è stata incaricata di depositare una breve a relazione.
Alla successiva udienza del 24.09.24, la ricorrente ha riferito che nell'ultimo incontro protetto il padre ha letto ai due figli il verbale della loro audizione, accusandoli di essere dei “bugiardi”, determinando nei minori un forte stato di turbamento e aggiungendo che la figlia stava vivendo un periodo di Per_2 disagio scolastico, a causa di alcuni atti di bullismo legati alla situazione familiare. Il resistente ha rappresentato di avere solo voluto trattare degli argomenti che tengono i figli lontani da lui, e ha dichiarato di ritenere che, se non trascorre del tempo utile e sano insieme, il rapporto non è recuperabile. pagina 4 di 22 Il Giudice, preso atto della richiesta della madre di sospendere gli incontri padre/figli, si è riservato.
A scioglimento della riserva assunta in udienza, con provvedimento del 25.09.2024, il Giudice ha sospeso gli incontri facilitati tra padre e figli, rimettendo all'accordo tra le parti, con il supporto del terapeuta che prenderà in carico i due minori, l'individuazione di un canale di comunicazione tra il signor e i minori. Ha incaricato altresì i servizi di mantenere la presa in carico e di avviare tutti CP_1 gli interventi di supporto socio-educativo e psicologico per i minori nel caso in cui i genitori non provvedano tempestivamente, invitando le parti ad individuare un professionista di comune gradimento per l'avvio di interventi di supporto psicologico con i minori, nonché a proseguire con i percorsi di sostegno individuali. Ha invitato la madre a comunicare al resistente, anche tramite Servizi Sociali, ogni informazione rilevante in ordine alla salute, alla condizione psico emotiva e all'istruzione del minori;
ha onerato le parti a depositare una relazione attestante la presa in carico dei minori e l'andamento dei percorsi;
ha invitato i Servizi Sociali a trasmettere al Tribunale una relazione di aggiornamento ed ha fissato udienza per l'ulteriore trattazione.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17.12.2024, preso atto della manifestava volontà dei minori di sospendere anche i percorsi individuali di sostegno psicologico avviati e di non voler più incontrare il padre nonché delle conclusioni dei Servizi Sociali secondo i quali una ulteriore forzatura della riattivazione dei rapporti con il resistente avrebbe potuto determinare una loro “maggiore chiusura”, il Giudice incaricava i Servizi Sociali di mantenere la presa in carico del nucleo familiare con particolare rilievo all'attività di attento monitoraggio delle condizioni dei minori con onere di riferire entro il 17.06.2025 circa le attività espletate;
invitava i genitori a proseguire con i percorsi di sostegno individuale già avviati e il padre a mantenere un atteggiamento di apertura verso i due figli anche ripristinando i contatti telefonici con gli stessi.
Il Giudice fissava per la rimessione della causa al Collegio previa assegnazione dei termini ex art. 473 bis.28 c.p.c. l'udienza del 10.07.2025 disponendone lo svolgimento ex art. 127 ter c.p.c., poi differita d'ufficio alla data del 30.09.2025, al fine di acquisire una ulteriore relazione di aggiornamento dei
Servizi Sociali.
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. resa in data 27/10/2025 la causa veniva trattenuta in decisione, con riserva di riferire al Collegio in camera di consiglio.
Osserva preliminarmente il Tribunale che la causa è matura per la decisione, stante l'inammissibilità delle istanze di prova, pur reiterate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni. Il Collegio reputa invero di confermare le determinazioni istruttorie assunte dal Giudice Istruttore con l'ordinanza sopra richiamata, le cui motivazioni vengono condivise. E invero, si ritiene che gli elementi acquisiti attraverso le verbalizzazione delle parti, le dichiarazioni rese dai minori e dalle attività svolte dai pagina 5 di 22 Servizi Sociali delegati, consentono a questa Autorità Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione su tutte le questioni oggetto del giudizio.
1. Domanda di separazione
Ciò premesso, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale dei coniugi deve essere accolta.
Dagli atti del processo è infatti emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi così come previsto ex art. 151, primo comma, c.c. Nel caso di specie, invero, lo stato di disaffezione appare tanto irreversibile quanto comune ad entrambi i coniugi, vista l'interruzione della convivenza, nonché i fatti allegati nei rispettivi atti e le dichiarazioni rese da entrambe le parti.
2. La domanda di addebito
Con riferimento alla questione concernente l'addebito della responsabilità della separazione ai sensi dell'art. 151, comma 2 c.c., richiesta dalla signora nei confronti del marito, vanno svolte le Parte_1 seguenti considerazioni.
In primo luogo, in punto di diritto, deve osservarsi che, affinché possa essere addebitata ad uno dei coniugi la responsabilità del fallimento della convivenza coniugale, non basta che questi abbia posto in essere una violazione grave dei doveri nascenti dal matrimonio, ma occorre altresì che sussista un preciso nesso di causalità tra tale violazione e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale.
A tale riguardo, la Suprema Corte ha costantemente affermato che la parte che avanza la domanda di addebito della responsabilità della separazione in capo all'altro coniuge deve fornire la prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c. abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto alle condotte addebitate quale causa della separazione
(Cass., Sez. VI-I, 19.2.2018 n. 3923; Cass. Sez. V-I, 14.8.2015, n. 16859; Cass. Sez. VI-I, 15.12.2016,
n. 25966).
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità. A tal fine, si rende necessaria una accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità con cui i fatti si sono verificati, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
pagina 6 di 22 Con specifico riferimento, poi, all'obbligo di fedeltà coniugale imposto dall'art. 143, comma 2 c.c., preme inoltre osservare che la sua violazione, specie se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, determina normalmente – secondo l'id quod plerunque accidit – l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e costituisce, di regola, causa della separazione personale addebitabile al coniuge che ne è responsabile, salvo che quest'ultimo dimostri che l'adulterio non sia stato la causa della crisi familiare, essendo questa già irrimediabilmente in atto, sicché la convivenza coniugale doveva ormai ritenersi meramente formale. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, ciò sta a significare che il richiedente l'addebito assolve all'onere della prova su di lui gravante solo dimostrando l'adulterio dell'altro coniuge, non essendo onerato della dimostrazione dell'efficienza causale di tale condotta nella disgregazione del matrimonio;
per evitare l'addebito, spetterà infatti all'altro coniuge dimostrare il fatto estintivo e cioè che l'adulterio sopravvenne in un contesto coniugale già disgregato, fornendo una prova che esige un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi (ex multis, Cass. Civ. n. 8675/2013; Cass. civ. n.
1893/2014).
Nel caso di specie, reputa il Collegio che non sussistano i presupposti per la pronuncia di addebito della separazione al marito, in assenza di un supporto probatorio univoco e idoneo che, da un lato, accerti i fatti allegati dalle parti ma soprattutto, dall'altro, alla luce di quanto sopra richiamato, li riconduca causalmente alla fine del matrimonio.
In particolare, a fondamento della richiesta di addebito al marito, ha dedotto l'avvenuta violazione dei doveri coniugali da parte del resistente, avendo lo stesso intrattenuto nel corso della loro unione due relazioni extra coniugali: la prima si sarebbe verificata prima del matrimonio, nell'ottobre 2020, e sarebbe stata scoperta grazie ad una telefonata, udita anche dai figli, da parte del marito della compagna del sig. la seconda, in corso di matrimonio, sarebbe stata consumata durante la permanenza del CP_1 resistente a Velletri per un corso di aggiornamento professionale (settembre - ottobre 2022), e sarebbe stata scoperta anch'essa dai figli, che avrebbero trovato dei messaggi rivelatori sul cellulare del padre, ed avrebbe condotto all'intollerabilità della convivenza ed all'allontanamento da casa del marito.
La stessa ricorrente ha inoltre dedotto che, a seguito dell'allontanamento del marito, lei e i figli avrebbero subito una serie di vessazioni e minacce telefoniche da parte del resistente, volte a screditare la madre, come da messaggi audio prodotti sub doc.
9. La ricorrente ha inoltre contestato alcuni episodi di violenza verbale e fisica che si sarebbero verificati, anche in presenza dei figli, nel corso della relazione, per i quali non la ricorrente non avrebbe sporto denuncia al fine di evitare di compromettere il suo lavoro (essendo il resistente un Carabiniere).
pagina 7 di 22 Dal canto suo, il sig. ha confermato l'avvenuta relazione extra coniugale del febbraio 2021, CP_1 mentre ha contestato quella che, secondo la controparte, sarebbe stata intrattenuta con una collega durante il corso di aggiornamento a Velletri nel settembre – ottobre 2022 e ha negato di aver
“pacificamente ammesso” la relazione extraconiugale con detta collega (l'aver risposto alle domande della moglie affermando “eh va beh allora ho sbagliato, va bene?” non sarebbe indicativo). Pertanto, si
è opposto alla domanda di addebito, deducendo il fatto che l'unico tradimento sarebbe avvenuto prima del matrimonio, e ha dichiarato altresì di avere fondati sospetti che il tradimento sarebbe stato perpetrato da parte della signora Parte_1
A ben vedere, gli audio prodotti dalla ricorrente non dimostrano episodi concreti di tradimento, ma evidenziano un clima di sfiducia e contestazioni reciproche.
In particolare, nell'audio del 10/02/2023 (n. 8 doc. 9) la moglie ha fatto riferimento al fatto che, nel febbraio di due anni prima (quindi del 2021), il marito avrebbe fato soffrire i figli, avendo essi scoperto la relazione del padre con un'altra donna e richiamando una relazione pregressa quale causa della mancanza di fiducia dei minori e della moglie nel resistente.
Detta conversazione conferma quindi che la crisi non possa essere radicata nella presunta successiva relazione di Velletri, ma in un contesto già compromesso. La precedente infedeltà del marito, pacificamente ammessa, risale a epoca antecedente al matrimonio celebrato nel 2021 e non può fondare l'addebito.
La Cassazione ha chiarito che l'addebito per infedeltà è configurabile solo se la relazione extraconiugale è stabile e continuativa, tale da incrinare irreversibilmente il rapporto giuridicamente.
Inoltre, l'infedeltà non comporta automaticamente l'addebito se la crisi era già in atto.
Quanto poi alle contestazioni della moglie circa un atteggiamento aggressivo e “padronale” del marito si osserva che esse sono rimaste prive di riscontri: non sono stati prodotti documenti né formulate istanze istruttorie idonee a dimostrare episodi di violenza o una condizione di sudditanza della moglie, gravata dell'onere probatorio.
Ebbene, proprio la ricostruzione degli eventi secondo quanto linearmente emerso induce a ritenere come l'esistenza della crisi coniugale fosse evidente ad entrambi i coniugi da ben prima di quanto avvenuto a settembre/ottobre 2022. Del resto, nemmeno le istanze di prova orale articolate da parte resistente avrebbero potuto aggiungere rispetto ai dati già emersi incontestati, non avendo quindi alcuna rilevanza ai fini di una diversa ricostruzione dei fatti che renda plausibile e credibile quella offerta dal marito.
Si ritiene, in definitiva, che dagli atti di causa sia emersa l'esistenza di una relazione coniugale già da tempo compromessa, che rende però di fatto impossibile oggi attribuire, in assenza di riscontri oggettivi pagina 8 di 22 delle reciproche recriminazioni, ad una specifica condotta ascrivibile all'uno o all'altro coniuge l'efficacia causale di una crisi matrimoniale cui evidentemente ciascuno di loro ha concorso, per via delle proprie specificità caratteriali o per evenienze sviluppatesi gradualmente nel corso della difficoltosa convivenza.
Conseguentemente, in linea con gli orientamenti giurisprudenziali già espressi in materia, non consentendo il materiale probatorio acquisito di verificare se la violazione degli obblighi discendenti dal matrimonio a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, non è possibilità di accogliere la domanda di addebito formulata da parte del marito, venendo dunque a mancare la prova del nesso causale tra le condotte ascritte alla moglie e la rottura del vincolo matrimoniale necessario ai fini dell'addebitabilità della separazione.
Ne deriva che la domanda di addebito della moglie nei confronti del marito deve essere respinta poiché infondata e non provata, con conseguente pronuncia della separazione ex art. 151, comma 1 c.c.
3. La responsabilità genitoriale
Per quanto riguarda la questione della responsabilità genitoriale e dei rapporti tra i genitori e i due figli minori, deve essere osservato quanto segue.
In via preliminare occorre premettere che, con la legge n. 54/2006, il nostro ordinamento, uniformandosi ad un principio già consacrato dalla Convenzione di New York del 1989, ha eletto la tutela dell'interesse del minore alla bigenitorialità quale linea direttrice che orienta tutta la disciplina in materia di responsabilità genitoriale, ammettendo, in ossequio a tale ratio, la derogabilità della regola dell'affido condiviso nei soli casi in cui tale modello risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
Segnatamente, affinché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, in capo ad uno dei due genitori, una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (cfr. Cass. 27/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08; Trib. Modena 4 giugno
2019, n. 859; Trib. Rieti, 30 ottobre 2019, n. 785).
Oltre a ciò, deve rimarcarsi che l'affidamento condiviso è da ritenersi il regime ordinario, anche nel caso in cui i genitori abbiano cessato il rapporto di convivenza, e che il grave conflitto fra gli stessi non
è, di per sé solo, idoneo ad escluderlo (Cass. n. 1777 del 08/02/2012).
pagina 9 di 22 E invero, l'affidamento condiviso presuppone un comune impegno progettuale in merito alle scelte relative alla vita dei figli, nonché in ordine alla cura della prole nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana. In sostanza, ai fini del buon funzionamento del regime dell'affidamento condiviso dei figli, è necessario un accordo sugli obiettivi educativi, una buona alleanza genitoriale e un profondo rispetto dei rispettivi ruoli, dovendosi quindi escludere il ricorso a tale rimedio nell'ipotesi in cui tra i genitori non vi sia un profondo rispetto reciproco. Si ritiene infatti che tale modalità di affidamento si pone in sintonia con il principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantire a costui una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi i genitori, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione (cfr. Cass. n. 30191/2019).
Nel caso di specie, il Collegio ritiene che il regime dell'affido condiviso non sia concretamente realizzabile considerata la sua richiesta evidenzia due elementi fattuali cruciali, la notevole distanza geografica (Sardegna/Bergamo) e la totale assenza di contatti tra padre e figli.
Sul punto, se è vero che, così come affermato dalla Corte di Cassazione (Cass. Civ., Sez. 1, n. 16280 del 17.06.2025), la sola distanza non è, di per sé, un motivo sufficiente per disporre l'affidamento esclusivo, la mancanza di contatti e assidue frequentazioni tra padre e figli è ben più rilevante.
E invero, la totale assenza di visite e contatti, pur in assenza di un rifiuto motivato da parte dei figli, determina invero l'impossibilità per il padre di poter appurar le effettive inclinazioni dei minori, oltre che difficoltà nella gestione.
A tal proposito, giova ancora sottolineare come la limitazione delle facoltà genitoriali in capo al genitore non affidatario non ha funzione sanzionatoria nei suoi confronti, bensì quella di evitare che
“macchina di rappresentanza degli interessi del minore” sia inibita nel funzionamento (ordinanza
20/03/2014 est. Dott. Giuseppe Buffone).
Un regime di affidamento condiviso con un genitore di fatto assente nella quotidianità in quanto geograficamente distante pure privo di assidui contatti con i figli (oltre che con l'altro genitore) creerebbe una paralisi decisionale: ogni scelta, anche di ordinaria amministrazione ma che richieda un minimo di confronto (es. iscrizione a un'attività sportiva, scelta di un corso), diventerebbe estremamente difficoltosa, generando incertezza e potenziale pregiudizio per i figli.
In tale ottica, pertanto, la richiesta di limitare l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale alle sole decisioni ordinarie, mantenendo la concertazione per quelle di maggiore interesse, appare conforme al dettato normativo, rispondendo all'esigenza pratica di non paralizzare la gestione della vita dei figli a causa dell'assenza del padre e conservando al contempo il principio di bigenitorialità per le scelte fondamentali. pagina 10 di 22 Si dispone pertanto il regime di affido esclusivo dei due figli minori in capo alla madre, riconoscendo quest'ultima il potere di adottare autonomamente le decisioni relative alla prole in ordine all'istruzione e alle attività extrascolastiche (sottoscrizione di moduli, quali deleghe per ritiro da scuola, moduli privacy, consenso allo svolgimento di gite e viaggi anche con pernottamento, tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola, partecipazione a percorsi integrativi dell'offerta scolastica) ed extrascolastiche
(quali grest, catechismo, sport, musica, e attività connesse), intrattenendo in via autonoma gli ordinari rapporti con l'istituto scolastico frequentato dai figli e ogni altro ente o istituto di formazione, nonché con il medico pediatra di base, potendo ella prestare il consenso a vaccinazioni obbligatorie e a visite specialistiche dei minori ovvero cure dentistiche presso strutture pubbliche prescritte dal pediatra o da medico curante del servizio sanitario pubblico, restando invece fermo che ogni ulteriore decisione di maggiore interesse per i figli – in particolare trasferimenti scolastici o iscrizioni a nuovi cicli di studio, vaccinazioni non obbligatorie, terapie, cure dentistiche e interventi medici di rilevante entità ovvero presso strutture sanitarie private, trasferimento di residenza ovvero rilascio dei documenti validi per l'espatrio – siano adottate da entrambi i genitori, eventualmente con il supporto dei Servizi Sociali delegati ovvero di altro professionista che le parti decideranno di incaricare.
In capo al padre permane il diritto e il dovere di vigilanza e di controllo sulle decisioni assunte dall'altra genitrice nell'interesse di e di , con correlato dovere della madre di Per_1 Per_2 comunicare – eventualmente per il tramite dei Servizi Sociali – al resistente ogni informazione rilevante in ordine alla salute e all'istruzione dei minori e ogni determinazione assunta in tali ambiti.
Il Tribunale auspica, da un lato, che il padre prosegua il percorso di supporto individuale anche al fine di addivenire ad una più profonda comprensione delle effettive necessità dei figli, cambiando la prospettiva di approccio verso la ricorrente e i due minori, nonché sviluppando la capacità di raggiungere e mantenere accordi basati sull'effettiva salvaguardia del benessere e dell'interesse di e di;
dall'altro, invita la madre sig.ra a comunicare regolarmente – Per_1 Per_2 Parte_1 mettendo in copia conoscenza anche il Servizio sociale incaricato – ogni decisione inerente alla prole e a facilitare la continuità degli incontri padre-figli, nonché a proseguire anch'ella il percorso di supporto individuale attivato al fine di rielaborare il proprio vissuto e sostenere i figli ai fini di un riavvicinamento graduale alla figura paterna.
Quanto poi al diritto di visita, considerate le conclusioni dei Servizi Sociali, il Tribunale ritiene di confermare l'attuale incarico di monitoraggio e di sostegno volto a garantire il riavvicinamento tra padre e figli.
pagina 11 di 22 Nel corso dell'istruttoria, in forza dell'incarico conferito dal Giudice relatore d. ai Servizi Sociali, i genitori hanno dapprima accettato di intraprendere un percorso di supporto alla genitorialità con la dott.ssa , tuttavia interrotto per l'assenza di segnali di cambiamento da parte di entrambi. Per_4
Sono stati inoltre predisposti incontri protetti mensili in spazio neutro presso il Villaggio Solidale di
Lurano, alla presenza dell'educatrice con momenti iniziali e finali dedicati ai soli Testimone_1 minori per prepararli e rielaborare l'incontro. Nel colloquio individuale con l'educatrice, i ragazzi hanno però confermato di non desiderare gli incontri perché percepivano il padre come poco interessato, volendo anche rimuovere le esperienze vissute con lui, attribuendo una connotazione negativa a qualunque elemento riguardante la figura paterna.
Nella relazione dei Servizi Sociali (Risorsa Sociale Gera D'Adda ASC) depositata il 4.04.2024, si è concluso ritenendo che l'alta conflittualità della coppia non ha consentito di costruire un'alleanza necessaria allo svolgimento del ruolo genitoriale e sottolineando, nonostante l'atteggiamento di chiusura espresso dai minori, l'importanza di proseguire con le visite secondo le modalità stabilite, affinché i ragazzi possano affrontare le difficoltà insieme al padre e avviarsi verso un rapporto il più possibile sereno e libero da condizionamenti adulti.
Nella relazione psicologica, depositata in pari data, si riporta che entrambi i coniugi hanno individuato alcuni valori genitoriali comuni, ma restavano ancorati alla propria sofferenza e focalizzati sul passato e si evidenziava una difficoltà in capo ad entrambi di riconoscere il ruolo che ciascuno può assumere per incidere positivamente sul benessere dei figli;
si concludeva ritenendo opportuno sospendere il sostegno alla genitorialità e suggerire a entrambi un percorso personale con professionisti di loro fiducia, finalizzato a riconoscere le fatiche dei figli, agendo comportamenti maggiormente guidati dai valori genitoriali condivisi.
All'udienza del 25.06.2024 il Giudice relatore, assistito dall'ausiliaria dott.ssa Simona Dolci, ha sentito separatamente i minori e , i quali hanno espresso la loro volontà di non voler più Per_1 Per_2 frequentare il padre.
sul rapporto con il papà, ha dichiarato “come difetti direi che è presuntuoso, nel senso che lui Per_1 vuole avere sempre ragione. A papà piace stare al centro dell'attenzione. Cerca sempre di mettersi in mostra anche con persone esterne alla casa, magari anche davanti a me e , mentre Per_2 guardavamo la tv, faceva di tutto per farsi notare che faceva un sacco di cose. Poi voleva sempre decidere tutto lui, ad esempio sulle nostre vacanze o sulle cose da comprare. (…)” Sulle sue qualità, ha dichiarato “magari farsi compiacere dagli altri. tipo era capace di andare da altri a fare un po' la vittima così che gli altri credevano a lui. Cos' faceva con la mamma e lei alla fine ascoltava sia noi che lui, ma dava più importanza a quello che diceva lui”. Ha inoltre riferito “io ero arrabbiato con lui, pagina 12 di 22 soprattutto perché aveva tradito la nostra fiducia, era autoritario e molte volte alzava le mani contro mia mamma e mia EL . Noi abbiamo fatto di tutto per perdonarlo per il tradimento ma lui Per_5 ha tradito la nostra fiducia (…) anche prima di oggi lui non dimostrava chissà quale interessamento nei nostri riguardi, anche quando eravamo piccolini. Lui sapeva della nostra vita perché parlavamo un po' a cena. Io qualche volta gli ho proposto di fare cose insieme come vedere i cavalli ma lui ha sempre detto di no, io non so perchè ora chieda di vederci. (…) Non voglio più fare gli incontri facilitati finché non saremo pronti”.
ha dichiarato: “Lui non aveva un buon comportamento da padre. Lo avevo capito anche da Per_2 sola, non me l'ha spiegato nessuno. Mi diceva che sembravo una scimmia per i peli sulle braccia anche quando ave vo nove anni. Poi in auto non si poteva scherzare. Ci divertivamo senza di lui. Non ho proprio ricordi felici della vita di famiglia con il papà. Mamma e papà prima di separarsi litigavamo. Noi dovevamo fare attenzione a quello che succedeva durante le litigate perché avevamo paura che alzasse le mani contro la mamma. Lui ci mandava via. L'abbiamo cacciato noi di casa. Un po' la mamma, un po' e un po' . Gli dicevamo di andare via e lui dopo un po' ci ha Per_5 Per_1 ascoltato ed è andato. Lui chiamava sempre ma per rompere le scatole come quella volta che la mamma era uscita e lui si è arrabbiato con lei perché ci aveva lasciati da soli con . (…) Non Per_5 ho idea del perché lui stia cercando di vederci ora. Quando lo vediamo poi parliamo con la mamma e le raccontiamo quello che abbiamo fatto e le diciamo che ci siamo annoiati perché non volevamo vederlo. La mamma ci ascolta ma non ci dice che lo dobbiamo fare perché è nostro padre ma solo che siamo obbligati a fare questi incontri ma che finiranno prima o poi. Ci lamentiamo con lei del fatto che dobbiamo fare questi incontri. Non mi è mai capitato di sentire la mancanza del papà. (…) Non avrei voglia di vedere il papà da solo ma comunque credo che anche vedendolo in un altro posto sempre con
l'educatrice non cambierebbe la mia poca voglia di vederlo”.
Nella relazione relativa all'audizione dei minori redatta dall'ausiliaria dott.ssa Dolci emerge che entrambi i ragazzi, benché educati, disponibili e capaci di gestire adeguatamente l'ansia e l'agitazione legate al contesto, sono apparsi molto controllati e difesi, orientati a presentare e sostenere punti di vista perfettamente sovrapponibili in merito alla loro situazione familiare e alla figura paterna.
I due minori hanno affrontato l'ascolto con l'intento di rimarcare la propria contrarietà agli incontri e a qualsiasi forma di rapporto con il padre. Alla richiesta di descriverlo, hanno fornito un ritratto uniforme e focalizzato esclusivamente su limiti e criticità, mostrando piena coesione nelle risposte, ricorrendo alle stesse esemplificazioni o dichiarando di non ricordare esempi specifici. Entrambi hanno espresso rabbia verso il padre, ritenendo che il tradimento coniugale abbia rappresentato un tradimento della pagina 13 di 22 fiducia dell'intera famiglia. È emerso come non differenzino le proprie letture degli eventi separativi da quelle presenti nel contesto materno, attuale principale ambiente di vita.
Le narrazioni fornite risultano caratterizzate da interpretazioni identiche e condivise, con descrizioni generiche e poco esemplificate, finalizzate a negare la presenza di aspetti positivi o ricordi favorevoli legati alla figura paterna. Significativa la tendenza di entrambi a utilizzare il plurale nel riferire fatti, emozioni ed eventi relativi al padre e alla separazione, rappresentata come una contrapposizione tra lui e il resto della famiglia.
L'ausiliaria del Giudice ha quindi ritenuto che gli elementi raccolti suggeriscano un coinvolgimento disfunzionale dei ragazzi nell'elevata conflittualità dei genitori, con un attuale allineamento alla posizione materna. Pur riconoscendo la presenza di fragilità e difficoltà nel rapporto con il padre, non sono tuttavia emerse criticità tali da giustificare la rappresentazione di un padre totalmente assente, disinteressato o esclusivamente negativo, se non in relazione al loro coinvolgimento nel conflitto. La parte materna appare quella più affine ai funzionamenti personali dei minori e con la quale essi si confrontano maggiormente, anche riguardo al rapporto con il padre e agli incontri protetti ( sul Per_2 punto ha dichiarato: “La mamma ci ascolta, ma non ci dice che dobbiamo farlo perché è nostro padre;
dice solo che siamo obbligati a fare questi incontri e che prima o poi finiranno”).
La dott.ssa Dolci ha quindi evidenziato che occorre “valutare con dovuta attenzione e cautela la richiesta e desiderio condiviso, allineato ed espresso dai minori di poter interrompere gli incontri protetti e il rapporto con il padre per riprenderlo solo quando loro si sentiranno pronti. Questo in quanto se da una parte l'età anagrafica dei minori e la contrarietà chiaramente manifestata renda complesso e disfunzionale l'attuazione di imposizioni in merito alla suddetta frequentazione, dall'altra
l'elevata conflittualità genitoriale e il coinvolgimento dei minori in essa rende il lasciare loro pieno e ampio spazio di scelta e decisione rischioso rispetto ad una possibile eliminazione della figura paterna dalla loro vita e dal loro percorso di crescita, con possibili e importanti ricadute in termini di armonico ed equilibrato processo di sviluppo e di salvaguardia del proprio benessere psicofisico. Si suggerisce in tale direzione e a puro fine esemplificativo la possibile utilità di interventi di supporto psicologico e psicoterapeutico con i minori volte a stimolare e sviluppare in loro una visione più armonica e complessa delle loro realtà familiare e delle dinamiche relazionali ed affettive in essere tra loro, con particolare riferimento al loro rapporto con il padre.
All'udienza del 24.09.2024, la ricorrente ha riferito che nell'ultimo incontro protetto il padre ha letto ai due figli il verbale della loro audizione accusandoli di essere dei bugiardi, mentre il resistente ha rappresentato di avere solo voluto trattare degli argomenti che tengono i figli lontani da lui, e ha pagina 14 di 22 dichiarato di ritenere che, se non trascorre del tempo utile e sano insieme, il rapporto non è recuperabile.
Il Giudice, preso atto della richiesta della madre di sospendere gli incontri padre/figli, si è riservato.
A scioglimento della riserva assunta, con provvedimento del 25.09.2024, il giudice ha sospeso gli incontri facilitati tra padre e figli, rimettendo all'accordo tra le parti, con il supporto del terapeuta che prenderà in carico i due minori, l'individuazione di un canale di comunicazione tra il signor e i CP_1 minori.
Dalla relazione dei Servizi Sociali del 15.09.2025, è infine emerso che nel corso degli ultimi mesi la situazione familiare non ha evidenziato cambiamenti significativi rispetto all'apertura dei minori nei confronti del padre, ad eccezione dell'introduzione della possibilità del padre di contattare i figli direttamente sui loro numeri personali. Tali conversazioni messaggistiche consistono in domande generiche del padre sul loro stato e attività quotidiane nonché fotografie di luoghi da lui visitati, a cui i figli non rispondono;
solo una volta su sollecitazione degli operatori, ha risposto ma con toni Per_1 rabbiosi e accusatori, ribadendo le ragioni della propria sofferenza. Le comunicazioni tra i genitori, via mail a cadenza quindicinale, appaiono ancora disfunzionali: lei lamenta l'assenza di riscontro da parte di lui, lui lamenta eccessiva genericità delle informazioni.
Dal confronto con la psicoterapeuta che sta seguendo il signor presso il consultorio di Ogliastra, CP_1 risulta la fatica dell'uomo a sintonizzarsi con le emozioni dei figli ed in particolare con la loro rabbia. È stato evidenziato che i minori continuano a manifestare un rifiuto netto nei confronti del padre, benché le loro intense reazioni agli atteggiamenti del padre, quando le loro aspettative vengono disattese, possano far escludere un completo disinteresse nei suoi confronti. Quanto al percorso di supporto psicologico, continuano a dichiarare di non volerlo al momento affrontare.
I servizi hanno pertanto concluso ritenendo che sia opportuno che il padre non venga escluso dalle decisioni inerenti alla vita dei figli, proponendo che la signora continui ad inviare Parte_1 aggiornamenti via email al marito, mettendo in copia il servizio, per consentire un monitoraggio più puntuale delle loro comunicazioni.
Ebbene, è noto che è interesse dei figli minori a mantenere un rapporto continuativo e significativo con entrambi i genitori. Tale principio, cardine del nostro ordinamento in materia di famiglia, si traduce nel diritto alla bigenitorialità, inteso quale “presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi” (Cass. Civ., Sez.
1, n. 16280 del 17.06.2025).
La situazione venutasi a creare, che vede una totale interruzione dei rapporti tra i minori e il padre, costituisce una palese violazione di tale diritto e rischia di arrecare un grave pregiudizio all'equilibrato pagina 15 di 22 sviluppo psico-fisico di e di . È dovere dell'ordinamento, pertanto, apprestare tutti gli Per_1 Per_2 strumenti idonei a ripristinare, per quanto possibile, una relazione affettiva e funzionale tra il padre e i figli.
La complessità della vicenda, caratterizzata dal rifiuto dei minori e dalle difficoltà relazionali manifestate da entrambi i genitori, impone un intervento del Tribunale. Se è vero che il diritto-dovere di visita del genitore non è suscettibile di coercizione diretta (Cass. Civ., Sez. 1, n. 6471 del 06-03-
2020), è altrettanto vero che il Giudice ha il potere e il dovere di adottare tutti i provvedimenti necessari a superare lo stallo e a tutelare l'interesse superiore del minore.
Occorre quindi confermare la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti, affidando loro un mandato preciso e proattivo.
In particolare, i Servizi devono essere incaricati di monitorare l'evoluzione dei rapporti fra genitori e figli e di elaborare e attuare un nuovo progetto di riavvicinamento graduale tra il padre e i minori.
Data la distanza e il rifiuto attuale, tale progetto dovrà necessariamente partire da “incontri indiretti”, quali telefonate assistite, scambi di video, racconti o doni, per poi evolvere, se le condizioni lo permetteranno, verso incontri protetti e, infine, liberi (Tribunale Ordinario Bergamo, sez. 1, sentenza n.
509/2022).
È altresì fondamentale che venga verificata la prosecuzione del percorso di sostegno psicologico individuale per entrambi i genitori, finalizzato a supportare le loro competenze genitoriali e che venga avviato un analogo percorso per i minori, per aiutarli a elaborare il conflitto e a superare l'attuale ostilità.
Si provvede come da dispositivo.
Il Tribunale prescrive quindi ai genitori di prestare la massima collaborazione con gli operatori coinvolti, con l'espresso avvertimento che in caso di mancata effettiva collaborazione, potranno essere assunti provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale.
4. Assegnazione casa coniugale
Così come già disposto in via temporanea e urgente, deve essere confermata l'assegnazione ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. alla signora della casa familiare dove continueranno ad abitarvi i Parte_1 figli minori.
5. Mantenimento figli
Quanto alle statuizioni economiche e al contributo per il mantenimento indiretto dei figli, deve essere precisato che, a seguito sia della separazione personale che del divorzio (sia a seguito della cessazione della convivenza ovvero della coabitazione more uxorio dei genitori), la prole comune ha diritto ad un mantenimento economico tale da garantirle un tenore di vita tendenzialmente corrispondente alle pagina 16 di 22 risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, da determinarsi secondo i parametri di cui agli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter del codice civile, che fanno riferimento non soltanto dalle “rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità lavorative e reddituali (Cass., Sez. I,
24.04.2007, n. 9915).
Ciò premesso, le domande delle parti in punto economico appaiono convergenti atteso che anche la ricorrente ha chiesto di confermare a carico del padre l'obbligo di versamento mensile della somma di
€ 600,00 (€ 300 per ciascun figlio), quale contributo al mantenimento ordinario dei figli minori Per_1
e , oltre al 50% delle spese straordinarie, e tale contributo appare congruo rispetto alle esigenze Per_2 dei due minori e proporzionata alle disponibilità economiche delle parti.
L'assegno unico e universale deve invece essere percepito per intero dalla madre quale affidataria e collocataria dei minori.
6. Le spese di lite
Considerato il tenore della presente decisione, con soccombenza sostanzialmente reciproca tra le stesse, le spese di lite devono dichiararsi integralmente compensate, con suddivisione degli oneri in favore dell'ausiliaria nominata dal Giudice per l'ascolto dei minori, già liquidati con separato decreto.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati affrontati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento: gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Tribunale ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Bergamo, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, che hanno contratto matrimonio civile in ARCENE in data04/09/2021 CP_1
(trascritto/iscritto nei registri dello Stato civile del Comune di ARCENE – anno 2021 , n.
3, P. 1);
2. AFFIDA i due figli minori e alla madre ricorrente, presso la Persona_6 Persona_7 quale rimarranno collocati e alla quale deve essere riconosciuto il potere di adottare autonomamente le decisioni relative alla prole in ordine all'istruzione e alle attività
pagina 17 di 22 extrascolastiche (sottoscrizione di moduli, quali deleghe per ritiro da scuola, moduli privacy, consenso allo svolgimento di gite e viaggi anche con pernottamento, tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola, partecipazione a percorsi integrativi dell'offerta scolastica) ed extrascolastiche (quali grest, catechismo, sport, musica, e attività connesse), intrattenendo in via autonoma gli ordinari rapporti con l'istituto scolastico frequentato dai figli e ogni altro ente o istituto di formazione, nonché con il medico pediatra di base, potendo ella prestare il consenso a vaccinazioni obbligatorie e a visite specialistiche dei minori ovvero cure dentistiche presso strutture pubbliche prescritte dal pediatra o da medico curante del servizio sanitario pubblico, restando invece fermo che ogni ulteriore decisione di maggiore interesse per i figli – in particolare trasferimenti scolastici o iscrizioni a nuovi cicli di studio, vaccinazioni non obbligatorie, terapie, cure dentistiche e interventi medici di rilevante entità ovvero presso strutture sanitarie private, trasferimento di residenza ovvero rilascio dei documenti validi per l'espatrio – siano adottate da entrambi i genitori, eventualmente con il supporto dei Servizi Sociali delegati ovvero di altro professionista che le parti decideranno di incaricare.
In capo al padre permane il diritto e il dovere di vigilanza e di controllo sulle decisioni assunte dall'altra genitrice nell'interesse di e di , con correlato dovere Per_1 Per_2 della madre di comunicare – mettendo in copia conoscenza i Servizi Sociali di seguito incaricati – al resistente ogni informazione rilevante in ordine alla salute e all'istruzione dei minori e ogni determinazione assunta in tali ambiti.
3. INCARICA i Servizi Sociali Solidalia, in collaborazione con i Servizi Sociali dell'Ogliastra, di mantenere la presa in carico del nucleo familiare e in particolare di:
a. proseguire uno stretto monitoraggio della condizione dei minori e avviare incontri indiretti e mediati tra i figli e il padre (attraverso l'invio di missive o regali da parte del padre) e, in un secondo momento, l'introduzione di videochiamate con cadenza almeno quindicinale alla presenza di un educatore per poi introdurre nuovamente incontri facilitati alla presenza di un educatore/psicologo che possa favorire il riavvicinamento;
b. valutare l'opportunità, in caso di mancata riattivazione di un percorso di supporto psicologico per i minori da parte dei genitori, di avviare una presa in carico psicoterapeutica per i due figli minori per sostenerli nella prospettiva di stimolare e sviluppare in loro una visione più armonica e complessa delle loro realtà
pagina 18 di 22 familiare e delle dinamiche relazionali ed affettive in essere tra loro, con particolare riferimento al loro rapporto con il padre;
c. coordinarsi con gli operatori del Servizio Sociale dell'Ogliastra che provvederà al supporto e alla preparazione del padre nella comprensione dei bisogni emotivi dei minori;
d. segnalare alla Procura Minorile ogni situazione di pregiudizio per i minori;
4. INVITA i due genitori a riavviare la presa in carico psicologica per i due figli minori e a proseguire il percorso di supporto individuale avviato per gli scopi indicati in motivazione;
5. PRESCRIVE alle parti di attenersi, nell'esclusivo interesse dei figli, in quanto funzionale ad un sano percorso di crescita di questi ultimi, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori del Servizio, avvisando i due genitori che, in caso di mancata effettiva collaborazione e di conseguente situazioni di pregiudizio per i minori, potranno essere assunti ulteriori provvedimenti limitativi/ablativi della responsabilità genitoriale, oltre che in punto di collocamento dei figli;
6. ASSEGNA la casa familiare alla ricorrente affinchè vi continui a vivere con i due figli minori;
7. PONE A CARICO del resistente l'obbligo di versamento mensile della somma di € 600,00 (€
300,00 per ciascun figlio), in misura quindi inferiore rispetto a quella richiesta dalla madre, quale contributo al mantenimento ordinario dei figli minori e , con Per_1 Per_2 aggiornamento in ragione delle variazioni Istat da corrispondersi il giorno 15 (quindici) di ogni mese;
8. PONE A CARICO di ciascun genitore l'obbligo di concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico – il quale invece ricomprende, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità, le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo – che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti pagina 19 di 22 sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale
(o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)
spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, nonché ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad € 200 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere pagina 20 di 22 l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento
(baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente
Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se pagina 21 di 22 richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
9. RIGETTA ogni altra domanda;
10. COMPENSA le spese di lite;
11. PONE DEFINITIVAMENTE A CARICO delle parti in misura del 50% ciascuna gli oneri in favore dell'ausiliaria nominata dal giudice per l'ascolto dei minori già liquidati con separato decreto.
12. MANDA alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ARCENE per le annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
13. MANDA alla cancelleria perché trasmetta copia della presente sentenza ai Servizi Sociali
Solidalia.
Così deciso in Bergamo alla camera di consiglio del 17/12/2025
Il Presidente rel. Est.
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