Trib. Bergamo, sentenza 24/12/2025, n. 1649
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Sentenza 24 dicembre 2025

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  • Accolto
    Violazione dei doveri coniugali

    La domanda di separazione è accolta in quanto è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, con intollerabilità della prosecuzione della convivenza, stato comune ad entrambi.

  • Rigettato
    Infedeltà coniugale e vessazioni

    La domanda di addebito è respinta poiché la crisi coniugale era già in atto prima delle presunte infedeltà, e le contestazioni su atteggiamenti aggressivi sono rimaste prive di riscontri probatori. Non è stato provato il nesso causale tra le condotte ascritte al marito e la rottura del vincolo matrimoniale.

  • Accolto
    Tutela dell'interesse dei minori

    L'affido esclusivo è disposto in favore della madre, considerando la notevole distanza geografica tra i genitori e la totale assenza di contatti tra padre e figli, elementi che rendono il regime di affidamento condiviso concretamente non realizzabile e potenzialmente pregiudizievole per i minori.

  • Accolto
    Contributo al mantenimento ordinario dei figli

    Viene posto a carico del padre l'obbligo di versamento mensile di € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio) quale contributo al mantenimento ordinario dei figli minori, ritenuto congruo rispetto alle esigenze dei minori e proporzionato alle disponibilità economiche delle parti.

  • Accolto
    Collocamento dei figli minori

    Viene confermata l'assegnazione della casa familiare alla madre, dove continueranno ad abitare i figli minori, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c.

  • Rigettato
    Richiesta di assegno di mantenimento per la moglie

    La domanda di assegno di mantenimento per la moglie non è stata accolta.

  • Rigettato
    Affido condiviso dei figli

    L'affido condiviso è stato ritenuto non concretamente realizzabile a causa della distanza geografica e della totale assenza di contatti tra padre e figli, elementi che rendono il regime di affidamento condiviso concretamente non realizzabile e potenzialmente pregiudizievole per i minori. Pertanto, è stato disposto l'affido esclusivo alla madre.

  • Accolto
    Contributo al mantenimento ordinario dei figli

    Viene posto a carico del padre l'obbligo di versamento mensile di € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio) quale contributo al mantenimento ordinario dei figli minori, ritenuto congruo rispetto alle esigenze dei minori e proporzionato alle disponibilità economiche delle parti.

  • Rigettato
    Rigetto domanda di assegno di mantenimento per la moglie

    La domanda di assegno di mantenimento per la moglie non è stata accolta.

  • Rigettato
    Istanza di modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti per riduzione assegno di mantenimento figli

    L'istanza di riduzione dell'assegno di mantenimento è stata rigettata, tuttavia il Tribunale ha rideterminato l'importo a € 600 mensili complessivi, inferiori ai € 700 disposti in via temporanea ma superiori ai € 500 richiesti dal resistente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Bergamo, sentenza 24/12/2025, n. 1649
    Giurisdizione : Trib. Bergamo
    Numero : 1649
    Data del deposito : 24 dicembre 2025

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