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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 02/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale Ordinario di Ferrara, SEZIONE CIVILE, dr.
Mauro Martinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1732/2024 del R.A.C.C. in data 12/09/2024, introdotta d a
- (C.F. ) con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. RABINI ROBERTA, elettivamente domiciliato in
Indirizzo Telematico, presso il difensore avv. RABINI ROBERTA
RICORRENTE
c o n t r o
- (C.F. con il patrocinio CP_1 C.F._2
dell'avv. DE CASTRO DONATELLA elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in PELLIPARIO 61 URBINO presso lo studio dell'avv. DE CASTRO DONATELLA
RESISTENTE avente per oggetto: Responsabilità professionale, viste le conclusioni assunte dalle parti alla udienza del
CONCLUSIONI
- per “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, Parte_1
ogni contraria domanda, istanza ed eccezione reietta e disattesa:
IN VIA PRELIMINARE:
Pag. 1 - Disporre la chiamata a chiarimenti del Collegio peritale sulle criticità della relazione dettagliatamente rilevate in parte narrativa, ovvero mancata risposta dei Consulenti alle osservazioni del CTP di parte ricorrente, Dott.ssa relative a: Per_1
1) mancata sospensione del farmaco anticoagulante in violazione delle indicazioni scientifiche in materia ed in rapporto alle modalità e tempistiche di assunzione del farmaco stesso da parte del Signor
Parte_1
2) controindicazioni alla contestuale assunzione di farmaco anticoagulante e in ragione delle modalità di interazione tra Per_2
i due farmaci;
3) autorizzazione della Dott.ssa all'utilizzo di cavigliera in CP_1
sostituzione del gambaletto inizialmente prescritto al paziente, nonché indicazioni della resistente alla deambulazione in contrasto alla iniziale prescrizione di riposo assoluto (come da documentazione in atti, non considerata dai CCTTUU)
4) mancato riconoscimento della maggior parte delle spese mediche documentate sostenute dal ricorrente senza alcuna motivazione.
NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE
- Accertare e dichiarare, per le motivazioni esposte in narrativa ed eventualmente ad esito dei chiarimenti forniti dal Collegio peritale, la responsabilità esclusiva della Dott.ssa CP_1
nella causazione del danno patito dal Signor in Parte_1
conseguenza dell'intervento chirurgico eseguito dalla resistente in data 14/09/2021 presso il proprio ambulatorio medico;
- Condannare, per l'effetto, la Dott.ssa al CP_1
risarcimento in favore del ricorrente del danno non patrimoniale patito dal Signor in conseguenza dell'intervento Parte_1
Pag. 2 chirurgico eseguito dalla resistente in data 14/09/2021, danno quantificato nella complessiva somma di € 11.197,12, come da valutazione medico legale del CTP di parte ricorrente, Dott.ssa
Per_1
- Condannare, altresì e per l'effetto, la Dott.ssa al CP_1
risarcimento in favore del ricorrente del danno patrimoniale patito dal Signor in conseguenza dell'intervento Parte_1
chirurgico eseguito dalla resistente in data 14/09/2021, danno quantificato nella complessiva somma di € 12.844,55, comprensivo delle spese mediche sostenute dal Signor in relazione ai Parte_1
fatti di causa, nonché delle spese di CTU, CTP e spese legali del precedente procedimento ex art. 696 bis c.p.c. rubricato al n.
1285/2023 R.G.
IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata ipotesi che Ill.mo Giudice non ritenesse di dover disporre la chiamata a chiarimenti del Collegio peritale, ovvero qualora, ad esito della convocazione a chiarimenti, il Collegio peritale comunque confermasse le conclusioni contenute nel proprio elaborato:
- Accertare e dichiarare, per le motivazioni esposte in narrativa, la responsabilità della Dott.ssa nella causazione del CP_1
danno patito dal Signor in conseguenza Parte_1
dell'intervento chirurgico eseguito dalla resistente in data
14/09/2021 presso il proprio ambulatorio medico;
- Condannare, per l'effetto, la Dott.ssa al CP_1
risarcimento in favore del ricorrente del danno non patrimoniale patito dal Signor in conseguenza dell'intervento Parte_1
chirurgico eseguito dalla resistente in data 14/09/2021, danno
Pag. 3 quantificato nella complessiva somma di € 4.278,41, come da valutazione medico legale dei CCTTUU;
- Condannare, altresì e per l'effetto, la Dott.ssa al CP_1
risarcimento in favore del ricorrente del danno patrimoniale patito dal Signor in conseguenza dell'intervento Parte_1
chirurgico eseguito dalla resistente in data 14/09/2021, danno quantificato nella complessiva somma di € 12.844,55, comprensivo delle spese mediche sostenute dal Signor in relazione ai Parte_1
fatti di causa, nonché delle spese di CTU, CTP e spese legali del precedente procedimento ex art. 696 bis c.p.c. rubricato al n.
1285/2023 R.G.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa, oltre a rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, nonché oltre accessori di legge e successive occorrende, con riferimento sia al presente giudizio di merito sia al precedente procedimento ex art.
696 bis c.p.c.
- per “Voglia l'ill.mo Tribunale adito: CP_1
Nel merito, in via principale, rigettare la domanda del ricorrente perché infondata in fatto e in diritto;
In via subordinata, in caso di accoglimento anche solo parziale della domanda di parte ricorrente, disporre un'equa riduzione degli im-porti eventualmente riconosciuti dovuti al ricorrente per tutti i motivi in-dicati in atti ex art. 1227 c.c ;
Con condanna alle spese legali del giudizio di atp e del giudizio di merito a carico di part ricorrente in caso di rigetto totale delle domande svolte e con compensazione delle spese dei procedimenti per il caso di accoglimento anche solo parziale della domanda”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pag. 4 Con ricorso, ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c., ha Parte_1
convenuto in giudizio la dr.ssa al fine di ottenere il CP_1
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, asseritamente conseguenti ad un errore professionale medico.
Il ricorso è stato preceduto dalla fase ante causam di cui all'art. 696 bis c.p.c., ove le parti si sono ritualmente costituite (ivi compresa la
Compagnia di Assicurazione non evocata poi dalla resistente in giudizio nella fase di merito).
Il ricorrente ha allegato di essersi rivolto il 10 settembre del 2021 alla dr.ssa a causa di una piccola cisti in sede nasale e, durante la CP_1
visita, di essere stato reso edotto della presenza di una “formazione rotondeggiante al dorso (precisamente in sede toracica destra) e di una piccola formazione cutanea alla caviglia sinistra in corrispondenza del malleolo esterno”, che il paziente aveva riferito di avere da molti anni.
Ha inoltre dedotto che il medico aveva consigliato di procedere con la rimozione chirurgica di tali formazioni, operazione effettuata il 14 settembre 2021 presso l'ambulatorio della dottoressa, ove si era recato in auto da solo, in virtù delle rassicurazioni circa la semplicità degli interventi, per poi fare ritorno presso la propria abitazione.
Avendo accusato successivamente dei dolori, il ricorrente ha affermato di essere stato visitato e medicato dalla dr.ssa il 18 settembre e CP_1
il 20 settembre 2021 e poi indirizzato all'Unità chirurgica Vascolare dell'Ospedale S. Anna di Ferrara, ove erano stati rimossi i punti di sutura e asportati i coaguli sottocutanei, nonché effettuati i lavaggi necessari;
dopo numerose medicazioni programmate, il ricorrente ha dedotto di essersi rivolto al medico legale dr. . Persona_3
La relazione del dr. ha rilevato plurimi profili di negligenza Per_3
professionale della dr.ssa quantificando le lesioni patite in CP_1
Pag. 5 seguito al negligente intervento medico nel 6-7% di invalidità permanente, e una temporanea di 130 giorni (75% per 40 giorni;
50% per 30 giorni;
25% per 60 giorni).
Le violazioni delle leges artis sono state individuate dal perito di parte:
a) nella mancata sospensione del farmaco anticoagulante;
b) nella inadeguatezza della assistenza post-operatoria;
c) nella raccolta lacunosa del “consenso informato”.
Si è tempestivamente costituita la convenuta, richiamando gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio, svoltasi nel procedimento di cui all'art. 696 bis c.p.c., che avevano escluso profili di negligenza diagnostica ed esecutiva dell'intervento, nonché nella scelta di non sospensione del farmaco anticoagulante, dando conto della grande riduzione operata dai CTU nella quantificazione del danno, per altro ascritto sia alla scelta della dr.ssa di non segnalare al paziente CP_1
che non poteva tornare a casa da solo guidando l'auto, sia di quest'ultimo di non indossare il gambaletto prescritto dal medico, ma una cavigliera, del tutto inadatta, di cui era a disposizione e di non rimanere totalmente a riposo, così evocando l'applicazione dell'art. 1227 c.c.
Alla prima udienza, le parti hanno dato atto di non aver raggiunto alcun accordo transattivo e il Giudice si è riservato il termine di trenta giorni per il deposito della sentenza.
***
La causa non può prescindere dagli accertamenti peritali svolti dai consulenti tecnici d'ufficio nominati, la cui attività è risultata priva di contraddizioni logico-motivazionali e pienamente condivisibile nelle conclusioni assunte.
I ctu hanno affermato che:
Pag. 6 a) dal referto operatorio non emergevano né complicazioni intraoperatorie, né particolari difficoltà tecniche nell'esecuzione;
b) il consenso informato era stato regolarmente espresso;
c) il paziente, visitato quattro giorni dopo l'intervento, aveva utilizzato una fascia contenitiva in luogo del gambaletto di 1 classe prescritto dal medico;
d) la mancata sospensione del farmaco Xarelto era stata una scelta medica corretta, posto che i pericoli derivanti dalla sospensione dello stesso erano di gran lunga maggiori a quelli derivanti dalla scelta opposta, anche alla luce delle modalità di intervento con minima invasività. atta a ridurre quasi del tutto il rischio di sanguinamento;
e) la dr.ssa aveva redatto una cartella clinica, una scheda CP_1
anamnestica e una scheda in cui era descritta la storia clinica del paziente, circostanze che dimostravano una particolare perizia e avevano consentito di effettuare, con miglior conoscenza, le valutazioni mediche da parte degli ausiliari del giudice;
f) “criticità riscontrabile nel comportamento post-operatorio della Dott.ssa stata quella di permettere al paziente di CP_1
tornare al proprio domicilio con mezzi propri (pertanto alla guida di una autovettura) e da solo, per cui lo stesso ha dovuto agire sulle pedaliere per guidare e, ci risulta, senza avere effettuato un bendaggio della caviglia prima della dimissione del paziente con fascia elastica nell'attesa che il paziente acquistasse ed indossasse il gambaletto di 1 classe come prescritto dalla stessa Dr.sa (p. 49); CP_1
Pag. 7 g) il mancato utilizzo, da parte di del Parte_2
gambaletto prescritto dalla dr.ssa bensì di una cavigliera CP_1
già in suo possesso, rappresentava una concausa del pregiudizio biologico subito, così come il non essere rimasto a riposo assoluto (p. 51: “dalla analisi di questi eventi (la mancata precauzione da parte della Dr.sa di non far tornare al CP_1
proprio domicilio il paziente con mezzi propri con la guida della propria autovettura e la superficialità da parte del paziente di non avere indossato il gambaletti di 1 classe prescritto e di avere camminato nonostante gli fosse stato consigliato riposo assoluto a letto per alcuni giorni) hanno con alta probabilità contribuito al generarsi di un sanguinamento alla caviglia sinistra nella sede dell'intervento”);
h) “Tale probabilità è indirettamente avvalorata dal fatto che il sanguinamento si è prodotto esclusivamente a livello dell'intervento eseguito alla caviglia sinistra e non all'emitorace destro sede di asportazione del fibrolipoma, indice quindi che l'attività motoria del paziente (sia prima di raggiungere il proprio domicilio subito dopo l'intervento che nella sua vita quotidiana nei giorni a seguire) ha influito negativamente proprio nella sede di asportazione del dermatofibroma della caviglia sinistra, favorendo il sanguinamento, e non nella regione emitoracica dove la deambulazione non poteva certo produrre alcun nocumento”
(p. 52);
i) il pregiudizio biologico è quantificabile in una invalidità permanente del 2/3% e in una invalidità temporanea di 30 giorni al 50% e 30 giorni al 25%;
Pag. 8 j) le spese mediche (dettagliatamente descritte alle pp. 55, 56) connesse al sinistro e riconoscibili sono pari ad euro 242,00.
Gli esiti peritali, in altri termini, hanno escluso profili di negligenza del sanitario sia nella fase diagnostica, sia nella fase esecutiva degli interventi;
l'unico profilo di responsabilità – legato alla assenza di prova contraria, gravante sul medico in forza della regola probatoria di cui all'art. 1218 c.c. – riscontrato è di non aver indicato al paziente che non avrebbe dovuto guidare per tornare a casa.
La diligenza media richiesta nello svolgimento dell'attività professionale avrebbe dovuto indurre il medico ad accertarsi di come il paziente si fosse recato presso il suo ambulatorio, rappresentando
(anche per iscritto) la necessità di non utilizzare l'arto nella fase successiva all'intervento, nonché eseguire una fasciatura della caviglia.
I pregiudizi verificatisi ex post, tuttavia, non sono conseguenza solo della condotta omissiva del medico, ma anche del mancato utilizzo del gambaletto di classe 1 prescritto da parte del paziente e dell'inosservanza del prescritto riposo deambulatorio (p. 54 della ctu).
La concorrenza causale determina pacificamente l'applicazione dell'invocata fattispecie di cui all'art. 1227 c.c. nella misura del 50%.
Il danno non patrimoniale risarcibile è, dunque, pari ad euro
3.358,23 (applicando le tabelle della legge 57/2001 e d.lgs 20/2005 richiamate dall'art. 7, IV comma della legge n. 24/2017), da dividersi al 50% in virtù della ricordata applicabilità dell'art. 1227 c.c., per complessivi euro 1.679,11.
Non può, invece, essere riconosciuto il danno morale in virtù della presunzione, non superata dalle allegazioni di parte ricorrente, di onnicomprensività del danno biologico nelle ipotesi di microlesioni
(cfr. Cass., 6444/2023: “In tema di danno non patrimoniale discendente da lesione della salute, se è vero che all'accertamento di
Pag. 9 un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale (trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità (salvo prova contraria) tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale”).
Il danno patrimoniale è pari alle spese mediche riconosciute dai ctu come eziologicamente connesse all'errore sanitario: 242,00, ovvero, in virtù della predetta riduzione, euro 121,00.
Inoltre, debbono essere riconosciute – sempre nella misura del
50% - le spese di perizia e consulenza tecnica di parte, quantificate in euro 1.597,00 (euro 1.350,60 e euro 1843,40).
Le spese del giudizio, alla luce degli esiti, sono compensate nella misura del 50%.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio sono definitivamente poste a carico di entrambe le parti in solido, con obbligazione parziaria interna equivalente, e comportano l'obbligo di rifusione da parte del resistente di quanto anticipato dalla parte ricorrente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ferrara, nella persona del Giudice Unico dr. Mauro
Martinelli, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, nella causa n.
1732/2024 R.G.:
Pag. 10 1) CONDANNA al pagamento a favore di CP_1 Parte_1
di euro 1.679,11 a titolo di danno non patrimoniale, oltre
[...]
interessi in misura legale sulla somma liquidata, previamente riportata a valori del settembre 2021 in base agli indici ISTAT del costo della vita, e quindi rivalutata di anno in anno fino alla data della presente decisione;
2) CONDANNA al pagamento a favore di CP_1 Parte_2
di euro 1.718,00 a titolo di danno patrimoniale (pari al 50%
[...]
delle spese mediche riconosciute, delle spese di perizia ante causam e di consulenza tecnica di parte), oltre interessi nella misura legale (art. 1284, I comma c.c.) dalla data della domanda giudiziale al saldo;
3) PONE le spese di CTU definitivamente a carico di entrambe le parti in solido con obbligo di rifusione da parte del resistente della quota anticipata dalla parte ricorrente;
4) CONDANNA al pagamento a favore di CP_1 Parte_2
del 50% delle spese del giudizio di merito quantificate in
[...]
euro 850,50 (euro 1.701,00 ai valori medi dello scaglione di riferimento in base agli esiti giudiziali, per le fasi studio, introduttiva e trattazione) e delle spese del procedimento di cui all'art. 696 bis liquidate in euro 1.168,50, oltre alle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge (se dovute);
5) RIGETTA nel resto.
Ferrara, 2 gennaio 2025
Il Giudice
Dr. Mauro Martinelli
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