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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 30/05/2025, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1265/2021
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O R. Gen. N. 1265/2021 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione prima civile, composta da:
dott. Giuseppe Magnoli Presidente
dott. Vittoria Gabriele Consigliere
dott. Annamaria Laneri Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
promossa, nella causa civile n. 1265/2021 R.G., introdotta con atto di
OGGETTO: citazione notificato in data 12.12.2021, posta in decisione allo scadere dei
Promessa di termini di cui all'art.190 cpc, pagamento- d a ricognizione di debito
, CF: residente in [...]ed Parte_1 C.F._1
140101 elettivamente domiciliata in Milano alla via Savarè, 1 presso lo studio dell'avv. Fabio Massimo Panarese, che la rappresenta e difende con l'avv.
Antonio Campa in virtù di procura notarile in calce al ricorso per decreto ingiuntivo in data 16/1/2020, per notaio di Adelaide in Persona_1
data 28 novembre 2019, munita di Apostille in data 29 NOVEMBRE 2019
tramite apposizione del sigillo del Dipartimento degli Affari Esteri e
Commercio d'Australia;
APPELLANTE c o n t r o
con sede a Torino, Piazza San Carlo n.156 Controparte_1
(C.F. ed in persona del Suo Procuratore Speciale, P.IVA_1
rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'avvocato Sergio
Stringhini di Bergamo (C.F. ), con studio in via CodiceFiscale_2
Giovanni Pascoli n.7, presso il quale elegge domicilio
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo n. 2068/21 del
11.11.21
CONCLUSIONI
Dell'appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte così disporre:
In totale riforma della sentenza n. 2068/2021 (RG 1789/2020) resa e pubblicata dal Tribunale di Bergamo in data 12.11.2021,
respingere l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 300/2020 (RG n.
271/2020) emesso dal Tribunale di Bergamo in data 25.01.2020 e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo esecutivo;
condannare (già ) al pagamento Controparte_1 CP_2
delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore degli avvocati che si dichiarano antistatari.
Dell'appellata
Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, richiamate espressamente tutte le deduzioni ed eccezioni svolte nel giudizio di primo grado, contestate tutte le domande, eccezioni e richieste di parte appellante, così come meglio specificato in comparsa di costituzione e risposta e negli atti di primo grado da intendersi qui integralmente richiamati, cosi giudicare:
IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO:
- respingere l'appello formulato da e ogni altra Parte_1
domanda proposta nei confronti di , perché Controparte_1
infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa;
- confermare la sentenza n.2068/21 emessa in data 11.11.21 dal Tribunale
di Bergamo, in persona del Giudice Dott. Verzeni, pubblicata il
12.11.2021 e notificata in data 16.11.2021;
IN OGNI CASO:
- spese e compenso professionale del presente giudizio interamente rifusi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 27 febbraio 2020 (in corso di causa incorporata in CP_2
) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo Controparte_3
n.3003/2020 emesso dal Tribunale di Bergamo in data 27.1.2020 per €
44.416,16 oltre spese e compensi, a favore di Parte_1
Argomentava in particolare che:
Contr
- in data 30.7.19 la filiale di Bussolengo di metteva a favore della un assegno circolare non trasferibile per € 44.416,66; dopo Pt_1
l'emissione esso era consegnato alla ma non perveniva alla filiale Pt_1
Contr per l'incasso né giungevano alla banca comunicazioni di impagato;
solo a seguito di comunicazione via pec del 12.11.19 l'istituto veniva a conoscenza del mancato pagamento del titolo, presentato per l'incasso alla filiale di Whyalla della OM BA of Australia da parte della
Banca corrispondente dell'istituto, ; CP_4
- in risposta alla pec la chiedeva al legale copia della procura CP_2
rilasciata dalla cliente nel rispetto degli obblighi di protezione dei dati personali e di riservatezza sulle informazioni relative ai rapporti bancari;
il difensore replicava che nessuna procura era necessaria per l'invio di una diffida stragiudiziale, che non intendeva assecondare le pratiche pretestuose e dilatorie dell'istituto che stava trattenendo una somma ineccepibilmente dovuta;
e che la avrebbe ricevuto la procura CP_2
unitamente alla notifica del decreto ingiuntivo;
- la Banca, pertanto, in data 25.12.19 replicava ribadendo la propria estraneità alle vicende relative all'incasso e al mancato pagamento,
invitando la a rivolgersi alla propria Banca o alla corrispondente Pt_1
estera di questa e domandando comunque copia dell'assegno fronte-retro,
della contabile di versamento e del relativo messaggio swift per ulteriori accertamenti;
- la in data 28.1.2020 notificava il decreto ingiuntivo senza inviare Pt_1
la documentazione richiesta;
- gli assegni italiani incassati all'estero possono essere negoziati con due modalità: la prima, salvo buon fine, con immissione del titolo nel circuito
Check Image Truncation, che è soggetto al servizio di cash letter, con cui una e la sua corrispondente estera si accordano per negoziare gli CP_2
assegni esteri emessi dalla prima salvo buon fine;
la seconda, detta “dopo incasso”, con cui la Banca estera invia in originale l'assegno alla Banca
emittente e l'incasso avviene solo quando la corrispondente estera mette l'importo a disposizione;
tuttavia in questo caso l'istituto australiano presso il quale la aveva posto il titolo all'incasso non aveva mai Pt_1
Contr inviato l'assegno a la quale non aveva mai potuto verificare la regolarità delle girate;
- la stessa documentazione prodotta in sede monitoria provava che la negoziatrice aveva richiesto il pagamento a in forza CP_2 CP_4
dell'accordo di cash letter intercorrente tra le due. non aveva CP_4
pagato l'assegno per irregolarità della girata e non l'aveva immesso nel
Contr CIT;
non era pertanto provata la richiesta di pagamento ad né che questa avesse respinto il titolo;
- la non aveva provato la data in cui avrebbe presentato l'assegno Pt_1
Contr per il pagamento a circostanza rilevante sia ai fini dell'applicazione dell'art.84 Regio Decreto 21 dicembre 1933 n.1736 (cosiddetta Legge
Assegni), che prescrive la decadenza del possessore dall'azione di regresso se non presenta il titolo per l'incasso entro trenta giorni, sia sul termine di esercizio del diritto di revoca da parte del soggetto che ne aveva chiesto l'emissione; in tale ultimo caso, l'istituto bancario doveva acquisire l'autorizzazione da parte di colui che aveva originariamente chiesto l'emissione; tanto premesso, domandava pertanto revocarsi il decreto ingiuntivo e si opponeva ad eventuali istanze di concessione della provvisoria esecutività
del decreto opposto.
In data 4.6.2020 si costituiva contestando le ragioni Parte_1
dell'opposizione e chiedendone il rigetto, all'uopo rilevando che:
Contr
- on aveva contestato il credito di € 44.416,66 portato dall'assegno circolare n. 7200144557-08, emesso da - filiale di Bussolengo CP_2
in data 30/07/2019 all'ordine della e aveva addotto solo argomenti Pt_1
volti a dimostrare la propria assenza di responsabilità per il mancato incasso dell'assegno depositato sul conto corrente australiano della creditrice , irrilevanti perché estranei alla causa petendi dedotta con il ricorso per decreto ingiuntivo, ossia il diritto al pagamento della somma
Contr portata dall'assegno; inoltre non aveva dedotto alcuna ragione d'inesigibilità dell'assegno, né altri fatti estintivi o modificativi del credito;
- la richiesta di ricevere copia della procura da parte di in Parte_1
favore dell'avvocato al solo scopo di proteggere i dati personali e la riservatezza delle informazioni sui rapporti bancari era un pretesto privo di qualunque fondamento giuridico, in quanto non era cliente Parte_1
di ma sua creditrice;
né inoltre erano state richieste CP_2
informazioni di alcun tipo, ma era stato solamente intimato il pagamento della somma portata dall'assegno, atto per cui non era necessaria procura;
saputo del mancato pagamento e verificata la documentazione fornita con la stessa diffida, la banca avrebbe dovuto procedere senza indugio con il bonifico della somma sul conto corrente indicato dalla creditrice, lo stesso che risultava dalla comunicazione della OM BA,
eventualmente previa presentazione dell'originale del titolo che comunque sarebbe stato annullato;
- “L'iniziativa della di scavalcare il sottoscritto avvocato CP_2
rivolgendosi direttamente alla signora (pag.3 comparsa di Pt_1
risposta in primo grado) era un comportamento vessatorio in quanto la aveva delegato il proprio avvocato perché cittadina australiana che Pt_1
non comprende l'italiano; con la diffida inoltrata dall'avvocato la CP_2
aveva già a disposizione tutta la documentazione necessaria per poter compiere le verifiche del caso perché già inviata e, qualora avesse avuto
Contr bisogno di ulteriori informazioni o documenti, avrebbe dovuto e potuto tranquillamente corrispondere con l'avvocato anziché rivolgersi direttamente alla creditrice;
- la procedura di negoziazione dell'assegno era estranea alle ragioni del credito della non costituendone fatto estintivo o modificativo, per Pt_1
cui, una volta verificato che l'assegno non era stato pagato attraverso i canali internazionali, aveva l'obbligo di corrispondere la CP_2
somma tramite bonifico internazionale sul conto corrente indicato dalla beneficiaria, ovvero al momento della costituzione in mora o della notifica del decreto ingiuntivo;
- l'affermazione per cui la non avrebbe presentato l'assegno per Pt_1 l'incasso era smentito dalla documentazione in atti, avendo presentato l'assegno presso la Banca australiana poichè non poteva recarsi in Italia
per incassare lo stesso presso una filiale essendo ciò vietato CP_2
dalla normativa antiriciclaggio;
dunque la domanda di pagamento tramite bonifico internazionale previa restituzione o annullamento del titolo era l'unica modalità per ottenere il pagamento;
Contr
- anche ammessi i rapporti tra OM BA e CP_4
restava comunque unica titolare della valuta, che tratteneva quale custode;
- l'istituto della decadenza dal beneficio dell'azione di regresso ex Regio
Decreto 21 dicembre 1939, n. 1736 era applicabile ai soli assegni bancari,
mentre quello di cui è causa era un assegno circolare;
- poiché il credito era fondato su prova scritta e di pronta soluzione domandava concedersi la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo;
inoltre data la temerarietà della lite domandava condannarsi la CP_2
anche al pagamento del risarcimento ai sensi dell'art.96 cpc.
Contr In sede di memorie di cui all'art. 183 llegava di non aver neppure potuto integralmente visionare in copia l'assegno dal momento che,
nonostante le richieste, il retro non era mai stato fornito dalla controparte,
così come la contabile del versamento e il messaggio swift;
ribadiva che l'assegno era stato respinto da per “girata irregolare”, la CP_4 CP_2
non aveva mai ricevuto alcuna richiesta di pagamento né l'assegno era mai stato presentato all'incasso all'istituto opponente né direttamente né per il tramite di altri istituti;
domandava ammettersi prova per testi. La OR ribadiva, invece, che la copia dell'assegno, retro incluso, era stato prodotto unitamente al ricorso, lamentava la tardività dell'eccezione relativa all'irregolarità della girata in quanto introduttiva di un fatto nuovo relativo al rapporto di delegazione;
essa inoltre era generica perché non precisava quale fosse l'irregolarità, nonchè comunque infondata poiché la delegazione di pagamento riguardava il rapporto tra il traente e il trattario e non il prenditore;
non aveva esperito un'azione di responsabilità per il mancato pagamento di un assegno attraverso il circuito internazionale,
bensì un'azione per l'accertamento e pagamento di un credito portato da un assegno circolare, pertanto l'eccezione relativa alla mancata esibizione della copia della contabile di pagamento e del messaggio swift era irrilevante, prima che inammissibile perchè tardiva;
essa era comunque
Contr infondata, poiché veva ricevuto copia fronte retro dell'assegno, con la relativa contabile per le spese dei conti di ritorno, già in sede di diffida stragiudiziale poi depositata agli atti;
domandava respingersi la richiesta istruttoria di controparte non essendo specificati i capitoli di prova e comunque perchè non pertinente all'oggetto di causa.
La causa era istruita documentalmente.
In data 11.11.21 il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica con sentenza n.2068/21 decideva come segue:
“Il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunziando, disattesa ogni
contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- rigetta le altre domande ed istanze proposte dalle parti;
- condanna la a rifondere all'opponente le spese di lite, liquidate Pt_1
in € 299,23 per anticipazioni, € 6.738,00 per compenso professionale di
avvocato, oltre al rimborso delle spese forfettarie al 15%, i.v.a. e c.p.a.,
se dovuti;
- dispone che le spese relative alla fase monitoria rimangano a carico
della ” Pt_1
In particolare il Tribunale affermava che:
- era incontestato che l'assegno circolare non trasferibile n. 7200144557-
08 dell'importo di € 44.416,66, intestato alla emesso il 30.07.2019 Pt_1
dalla filiale di Bussolengo della ed azionato Controparte_2
monitoriamente dalla beneficiaria del titolo di credito, non era mai stato presentato per la riscossione alla né direttamente né per Controparte_2
il tramite degli altri istituti di credito che hanno operato per conto della ossia la filiale di Whyalla della OM BA of Australia, Pt_1
banca negoziatrice, ed banca corrispondente dell'istituto Controparte_4
negoziatore;
- non risultava, infatti, che la banca estera presso cui la aveva Pt_1
presentato il titolo per l'incasso avessero richiesto il pagamento dell'assegno ovvero che il titolo di credito fosse stato presentato alla
[...]
per l'incasso. Esso era stato, invece, respinto dalla CP_2 CP_4
per “girata irregolare”;
[...]
- non risultava, peraltro, che l'opposta avesse fatto pervenire alla opponente, prima del deposito del ricorso monitorio, copia dell'assegno fronte-retro per poter prendere visione della girata ovvero che avesse manifestato disponibilità alla consegna alla dell'originale Controparte_2
dell'assegno;
- ne discendeva l'infondatezza della domanda siccome formulata dalla nel ricorso monitorio, con il quale aveva fatto valere il diritto di Pt_1
credito incorporato nel documento costituente il titolo ed il conseguente diritto alla riscossione dello stesso, senza tuttavia fornire la prova della sua presentazione alla opponente per l'incasso nel termine di giorni trenta prescritto dall'art. 84 del R.d. n. 1736/1933;
- le spese del procedimento e della fase monitoria erano pertanto in capo alla Pt_1
ha proposto appello contro la sentenza in data 13.12.2021, Parte_1
affidandosi a un unico motivo d'appello, chiedendo in riforma della sentenza impugnata, il rigetto dell'opposizione e condannare la banca al pagamento della somma di euro 44.416,66 oltre interessi;
si è costituita quale incorporante di in data Controparte_1 CP_2
22.2.2022, che ha contestato la fondatezza dell'appello chiedendone il rigetto.
In data 23.3.2022 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15.1.25, data alla quale le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe e in cui la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini per il deposito di conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il primo giudice afferma che la non aveva fornito Pt_1
la prova della presentazione del titolo all'opponente per l'incasso CP_2
nel termine di 30 giorni prescritto dall'art. 84 del R.d. n.1736/1933, e pertanto era decaduta dall'azione di regresso.
In particolare il primo giudicante avrebbe erroneamente qualificato l'azione proposta quale azione di regresso, esperibile solo contro gli altri firmatari del titolo e che presuppone l'elevazione di un protesto e così
l'esistenza di un titolo esecutivo che, dunque, può essere azionato previa notifica del precetto senza dover fare ricorso al procedimento monitorio.
Il riferimento del Tribunale all'art. 84 del R.d. n.1736/1933 sarebbe quindi errato, perché la aveva, invece, promosso un'azione cartolare Pt_1
Contr diretta nei confronti di uale emittente del titolo (assegno circolare),
ossia l'azione diretta di cui al secondo comma dello stesso articolo 84 del
R.d. n.1736/1933 comma 2, proprio perché, non essendo stato il titolo presentato dall'intermediario a e non essendo stato CP_4 CP_2
dunque protestato, la non aveva titolo per agire esecutivamente nei Pt_1
confronti della banca stessa, ma solo con l'azione monitoria, per il cui esercizio non era prevista né prescritta la (previa) presentazione del titolo.
L'azione cartolare diretta esercitata era pertanto soggetta solo a prescrizione nel termine di tre anni dall'emissione dell'assegno, e non a decadenza.
La prova della girata dell'assegno non avrebbe, inoltre, alcun rilievo, posto che il titolo era comunque stato trasmesso alla sin dalla costituzione CP_2
in mora.
Il primo giudicante avrebbe inoltre rilevato d'ufficio che la non Pt_1
aveva “manifestato disponibilità … alla consegna alla Controparte_2
dell'originale dell'assegno de quo” (pag.3 sentenza di primo grado),
invertendo così l'onere della prova;
nel merito tale affermazione sarebbe comunque infondata in quanto la non aveva mai ricevuto alcuna Pt_1
richiesta in merito da parte della la questione sarebbe comunque CP_2
irrilevante in quanto l'azione cartolare diretta richiederebbe solo la prova della titolarità del credito, da fornirsi perfino mediante deposito di una semplice fotocopia del titolo, senza alcun onere di mettere a disposizione l'originale.
Con la comparsa di costituzione nel presente grado, la ha contestato CP_2
le censure svolte ed eccepito che il documento 4 prodotto dalla in Pt_1
primo grado non proverebbe l'avvenuta trasmissione del titolo, trattandosi di memorandum interno che sarebbe stato inviato da parte della
OM BA – sede centrale di Sidney - alla filiale di Whyalla
della medesima banca e non sarebbe indirizzato a argomenta CP_2
inoltre che la mancata riconsegna all'emittente dell'originale del titolo la esporrebbe al rischio del doppio pagamento.
In comparsa conclusionale la ha eccepito la novità e quindi Pt_1 inammissibilità di tali questioni nonché la loro infondatezza, in quanto al documento all. 5 era comunque allegata la fotocopia fronte-retro dell'assegno e lo stesso era stato prodotto unitamente al ricorso monitorio ed era stato posto a disposizione della sin da allora;
rileva che il CP_2
rischio di doppio pagamento sarebbe stato evitabile con l'ordinaria diligenza, segnatamente pagando l'assegno circolare subordinatamente alla rinuncia al decreto ingiuntivo, oppure onorando il decreto ingiuntivo previa restituzione del titolo.
Il motivo è fondato.
Appare utile premettere che ai sensi dell'art. 82, R.D. 1736/1933,
“l'assegno circolare è un titolo di credito all'ordine emesso da un istituto di credito, a cio' autorizzato dall'autorita' competente, per somme che siano presso di esso disponibili al momento dell'emissione, e pagabile a vista presso tutti i recapiti comunque indicati dall'emittente. In particolare, esso
(art. 83 LA) contiene "la promessa incondizionata di pagare a vista una somma determinata", perché presupposto per la sua emissione è la sussistenza di somme disponibili presso l'istituto autorizzato all'emissione corrispondenti all'importo dell'assegno. Il richiedente, per ottenere il rilascio di assegno circolare, deve, infatti, versare l'importo all'emittente in contanti oppure autorizzare l'emittente al prelievo della provvista dal suo deposito o conto esistente o presso la stessa banca o rilasciare assegno di conto corrente che viene subito incassato ed estinto per permettere al trattario di verificare contestualmente l'esistenza della provvista. Viceversa, con l'assegno bancario, il traente ordina alla banca trattaria di pagare al portatore legittimo del titolo la somma di denaro incorporatavi e la banca trattaria è obbligata a pagare solo se la provvista è sufficiente,
perché la copertura dell'assegno non è verificata al momento dell'emissione.
L'azione di regresso, disciplinata dall'art. 45 L.A., è proponibile nei confronti del traente l'assegno (cliente della banca), dei giranti e degli altri eventuali obbligati (avallanti) solo in caso di assegno bancario o assegno circolare che non contenga la clausola “non trasferibile” e richiede, a pena di decadenza ex art. 84, primo comma, R.D. n. 1736/1933 (legge assegni),
che l'assegno sia stato presentato all'incasso entro trenta giorni dalla sua emissione;
nei confronti dei soli giranti e degli avallanti presuppone,
inoltre, il protesto dell'assegno o la constatazione equivalente che provenga dalla banca trattaria o da una stanza di compensazione ai sensi dell'art. 45, legge assegni.
In caso di assegno circolare non trasferibile non è proponibile l'azione di regresso bensì l'azione cambiaria diretta contro la banca emittente che si prescrive in tre anni e non richiede che l'assegno sia stato presentato per l'incasso entro il termine decadenziale di trenta giorni, come previsto dal primo comma dell'art. 84 R.D. n. 1736/1933 solo per l'azione di regresso.
Deve, infatti, escludersi, come condivisibilmente affermato dalla Suprema
Corte (cfr. Cass. 30.04.2019 n. 11387), una applicazione analogica degli artt. 32 e 35 all'assegno circolare, sicché, ove l'assegno circolare venga presentato all'incasso oltre il termine previsto dal suddetto art. 32, la banca emittente non può legittimamente rifiutare il pagamento in attesa dell'autorizzazione del richiedente l'emissione del titolo.
Da tale differenza deriva il diritto del beneficiario di un assegno circolare di ottenere dalla banca emittente, che non prova l'inesistenza o l'avvenuto pagamento del diritto di credito, il pagamento dell'assegno circolare, stante la possibilità di utilizzarlo come promessa di pagamento avente ad oggetto un credito non ancora prescritto.
L'assegno azionato nel presente giudizio è un assegno circolare non trasferibile n. 7200144557-08 emesso il 30.07.2019 dalla filiale di
Bussolengo (VR) di ed intestato ad per Controparte_2 Parte_1
l'importo di euro 44.416,66, che - è pacifico - è stato alla stessa consegnato quale pagamento del prezzo della quota di proprietà di un immobile sito in Bardolino in occasione dell'atto di compravendita stipulato in data
30.07.2019 (cf. doc. fascicolo del monitorio).
Risulta documentalmente (cfr. doc. 3 e 3a e 4 e 4a del fascicolo del monitorio) che cittadina australiana ivi residente, ha posto Parte_1
l'assegno all'incasso, previa girata a tergo, depositandolo sul proprio conto corrente presso la filiale di Whyalla della OM BA of
Australia e che l'assegno non è stato mai pagato come si evince dalle missive datate, rispettivamente, 3 settembre 2019 e 17 settembre 2019,
inviate dalla sede di Sidney della OM BA of Australia alla filiale di Whyalla OR, nelle quali si comunicava che l'assegno circolare de quo non era stato pagato dalla banca corrispondente ed CP_5
era stato restituito con la motivazione “girata irregolare”.
E' altresì pacifico che l'assegno non sia stato mai presentato per la
Contr riscossione a ,né direttamente né per il tramite degli altri istituti di credito che hanno operato per conto della essendo stato respinto Pt_1
da banca corrispondente dell'istituto di credito negoziatore CP_4
australiano.
Tanto premesso, ritiene la Corte che l'azione introdotta con il predetto ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti della banca emittente l'assegno circolare de quo, al fine di chiedere il pagamento della somma indicata nell'assegno e non incassata, per le ragioni esposte in premessa non possa essere certamente qualificata come azione di regresso, come implicitamente ritenuto dal primo giudice che, nel giudicare infondata la domanda, ha fatto espresso riferimento alla decadenza prevista dall'art. 84
primo comma R.D. n. 1736/1933, per l'azione di regresso, per non avere la provato di avere presentato l'assegno all'incasso nel termine di Pt_1
trenta giorni, qualificazione contestata dalla che sin dalla Pt_1
comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione ha fatto presente che avverso un assegno circolare non poteva essere proposta azione di regresso.
L'azione proposta va, invece, qualificata come azione diretta rivolta dal beneficiario dell'assegno circolare nei confronti della banca emittente al fine di ottenerne il pagamento, per la quale appare, dunque, irrilevante che non vi sia prova che l'assegno fosse stato posto all'incasso entro il termine di trenta giorni dalla sua emissione (termine, per inciso, verosimilmente rispettato tenuto conto della consegna dell'assegno in data 30.07.2019 e del fatto che già in data 3.9.2019 la banca australiana comunicava alla cliente che il pagamento dell'assegno era stato rifiutato da e CP_4
non risultando l'azione diretta nei confronti dell'emittente prescritta in quanto proposta il 16 gennaio 2020, ben prima del termine di tre anni dalla emissione dell'assegno.
L'azione, così qualificata, è fondata e va accolta.
Con diffida del 12 novembre 2019, il difensore di ha chiesto Parte_1
ad il pagamento della somma indicata nell'assegno CP_2
circolare rimasto impagato mediante bonifico bancario internazionale: tra gli allegati alla missiva è menzionato l'assegno circolare per cui è causa e la comunicazione della banca australiana circa il mancato pagamento dell'assegno posto all'incasso dalla (doc. 5 e 5a allegato al Pt_1
fascicolo monitorio).
Con missiva del 25.11.2019 inviata direttamente da ad CP_2
che non ha contestato di averla ricevuta, quest'ultima, Parte_1
citando la predetta istanza del 12.11.2019, ha chiesto la trasmissione della copia fronte-retro dell'assegno per poter prendere visione della girata,
nonchè copia della contabile del versamento e della copia del relativo messaggio swift per potere effettuare approfondimenti.
Non risulta in atti né, del resto, è stato allegato dalle parti, che tra le stesse vi sia stato ulteriore scambio di corrispondenza prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo da parte di in data 16 gennaio Parte_1
2020, con cui, premessi i fatti che avevano portato all'emissione dell'assegno circolare ed al suo mancato pagamento, la ricorrente ha chiesto all'emittente il pagamento dell'assegno medesimo, CP_2
oltre interessi ex art 5 D.Lgs 231/02, allegando sub doc. 4 e 4a copia fronte-retro dell'assegno circolare da cui risulta la girata.
Osserva la Corte che la semplice indicazione, nella predetta missiva del
12.11.2019, della copia dell'assegno circolare quale allegato non permette di ritenere dimostrato con certezza che la copia riguardasse anche il retro dell'assegno de quo, riportante la girata ritenuta irregolare da a CP_4
fronte della contestazione di di non averla ricevuta;
se del CP_2
resto la copia allegata avesse riguardato anche il retro dell'assegno, non avrebbe avuto alcun senso che con la successiva missiva inviata alla
, avesse espressamente richiesto l'invio della copia Pt_1 CP_2
dell'assegno “fronte-retro”, tanto più tenuto conto che in effetti nel doc. 3
denominato “assegno circolare” prodotto dalla odierna appellante nel fascicolo monitorio è riportato solo il fronte dell'assegno e non anche il retro con la girata.
Ciò non di meno, come si è detto, in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo del 26 gennaio 2010 la difesa della ha prodotto il doc. Pt_1
4, e cioè la comunicazione da parte della OM BA of
Australia in data 17.09.2019 delle ragioni del mancato pagamento Contr dell'assegno circolare emesso da la copia fronte-retro del medesimo con la girata perfettamente leggibile, oltre che (doc. 3 e 3a) la comunicazione del medesimo istituto di credito australiano del 3.9.2019
dalla quale risulta che l'assegno era stato posto all'incasso dalla (il Pt_1
che rende irrilevante il mancato deposito della ricevuta di versamento) ed il numero dello SWIFT (CTBAAU2S).
Ne discende che, sebbene sia pacifico che l'assegno circolare intestato ad non sia mai stato presentato all'emittente per Parte_1 CP_2
la riscossione, né direttamente né per il tramite di altro istituto di credito,
sicuramente dalla notifica del decreto ingiuntivo ha potuto CP_2
prendere visione della copia fronte-retro dell'assegno in questione con relativa girata ed è stata posta a conoscenza delle ragioni per cui il pagamento tramite la banca corrispondente dell'istituto di credito negoziatore non era andato a buon fine, della banca australiana presso cui la lo aveva posto all'incasso e del numero di swift relativo Pt_1
all'operazione, e cioè tutti gli elementi dalla stessa richiesti con la missiva dl 25.11.2019 per potere effettuare eventuali approfondimenti.
A ciò non è tuttavia seguito il pagamento dell'importo indicato nell'assegno, nonostante l'azione cambiaria non fosse ancora prescritta e fosse pacifica l'emissione dell'assegno circolare da parte di CP_2
e la sua consegna al rappresentante della al momento della stipula Pt_1
dell'atto di compravendita della quota di proprietà dell'immobile sito in
Bardolino, con la conseguenza che la banca era ancora legata all'obbligazione cartolare contenuta nel titolo e tenuta al pagamento della provvista in favore della incontestata beneficiaria dell'assegno.
Trattandosi, peraltro, di azione cartolare e non causale, non era necessaria la presentazione del titolo in originale al fine di richiedere il pagamento,
risultando sufficiente la semplice copia dell'assegno.
Contr A ciò si aggiunga che mai ha eccepito l'avvenuta estinzione del credito o che il debitore, richiedente l'assegno circolare, avesse esercitato il diritto alla restituzione della provvista, né – per quanto irrilevante nell'ambito dell'azione cartolare proposta – la inesistenza o la risoluzione del rapporto fondamentale in forza del quale il titolo era stato rilasciato.
La domanda va, pertanto, accolta e la sentenza gravata va riformata:
[...]
va, infatti, condannata al pagamento in favore di CP_2 Parte_1
della somma di euro 44.416,66, oltre interessi a decorrere dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo nella misura prevista dal quarto comma dell'art. 1284 c.c.
Al fine di evitare il rischio del doppio pagamento va disposta la restituzione dell'originale dell'assegno circolare de quo alla banca emittente.
In considerazione dell'esito del giudizio occorre procedere ad un nuovo regolamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio in ossequio al principio espresso dalla Suprema Corte secondo cui nel caso in cui la sentenza impugnata venga “riformata, anche parzialmente - e, quindi,
anche in minima misura - vige un principio di unitarietà, ordinariamente estratto dall'art. 336 c.p.c., per cui vengono rimesse in discussione anche le spese del primo grado (v. ex multis, tra gli arresti più recenti, v. Cass.,
ord., n. 14916 del 13/07/2020 e Cass., ord., n. 1775 del 24/01/2017,
secondo cui "Il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione,
modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché
riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere,
anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese"; v. anche
Cass. 24.11.2021 n. 36395; Cass. 18.3.2021 n. 7616; Cass.
2.10.2020 n.
21139; Cass. 13.12.2019 n. 32778).
Data la totale soccombenza, parte appellata va condannata alla rifusione,
con distrazione in favore del procuratore antistatario di parte appellante,
delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, che si liquidano nella misura che si indica in dispositivo, in conformità ai criteri di cui al DM
55/2014, come modificati dal DM n.147/2022, scaglione compreso tra €
26.000,01 a € 52.000,00, valori medi (valori minimi per la fase di trattazione/istruttoria in relazione alla minima attività svolta).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo n. 2068/21 del 11.11.21, appellata da così provvede: Parte_1
1)condanna (già al pagamento in Controparte_1 CP_2
favore dell'appellante della somma di euro 44.416,66, oltre interessi con decorrenza dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo nella misura prevista dal quarto comma dell'art. 1284 c.c., disponendo la restituzione dell'originale dell'assegno circolare n. 7200144557-08 emesso da
[...]
– filiale di Bussolengo – in data 30 luglio 2019 all'ordine di CP_2
alla banca emittente;
Parte_1
2) condanna alla rifusione con distrazione in favore Controparte_1
del difensore di dichiaratosi antistatario, delle spese di Parte_1
entrambi i gradi, che si liquidano, per il giudizio di primo grado, in complessivi € 1701,00 per la fase di studio, € 1204,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase di trattazione ed € 2905,00 per la fase decisoria, oltre rimborso contributo unificato e spese generali al 15%, Iva
e cpa come per legge, e per il presente grado in complessivi € 1058,00 per la fase di studio, € 1418,00 per la fase introduttiva, € 1523,00 per la fase di trattazione ed € 3470,00 per la fase decisoria, oltre rimborso contributo unificato e spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del 21 maggio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Annamaria Laneri dott. Giuseppe Magnoli
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O R. Gen. N. 1265/2021 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione prima civile, composta da:
dott. Giuseppe Magnoli Presidente
dott. Vittoria Gabriele Consigliere
dott. Annamaria Laneri Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
promossa, nella causa civile n. 1265/2021 R.G., introdotta con atto di
OGGETTO: citazione notificato in data 12.12.2021, posta in decisione allo scadere dei
Promessa di termini di cui all'art.190 cpc, pagamento- d a ricognizione di debito
, CF: residente in [...]ed Parte_1 C.F._1
140101 elettivamente domiciliata in Milano alla via Savarè, 1 presso lo studio dell'avv. Fabio Massimo Panarese, che la rappresenta e difende con l'avv.
Antonio Campa in virtù di procura notarile in calce al ricorso per decreto ingiuntivo in data 16/1/2020, per notaio di Adelaide in Persona_1
data 28 novembre 2019, munita di Apostille in data 29 NOVEMBRE 2019
tramite apposizione del sigillo del Dipartimento degli Affari Esteri e
Commercio d'Australia;
APPELLANTE c o n t r o
con sede a Torino, Piazza San Carlo n.156 Controparte_1
(C.F. ed in persona del Suo Procuratore Speciale, P.IVA_1
rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'avvocato Sergio
Stringhini di Bergamo (C.F. ), con studio in via CodiceFiscale_2
Giovanni Pascoli n.7, presso il quale elegge domicilio
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo n. 2068/21 del
11.11.21
CONCLUSIONI
Dell'appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte così disporre:
In totale riforma della sentenza n. 2068/2021 (RG 1789/2020) resa e pubblicata dal Tribunale di Bergamo in data 12.11.2021,
respingere l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 300/2020 (RG n.
271/2020) emesso dal Tribunale di Bergamo in data 25.01.2020 e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo esecutivo;
condannare (già ) al pagamento Controparte_1 CP_2
delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore degli avvocati che si dichiarano antistatari.
Dell'appellata
Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, richiamate espressamente tutte le deduzioni ed eccezioni svolte nel giudizio di primo grado, contestate tutte le domande, eccezioni e richieste di parte appellante, così come meglio specificato in comparsa di costituzione e risposta e negli atti di primo grado da intendersi qui integralmente richiamati, cosi giudicare:
IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO:
- respingere l'appello formulato da e ogni altra Parte_1
domanda proposta nei confronti di , perché Controparte_1
infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa;
- confermare la sentenza n.2068/21 emessa in data 11.11.21 dal Tribunale
di Bergamo, in persona del Giudice Dott. Verzeni, pubblicata il
12.11.2021 e notificata in data 16.11.2021;
IN OGNI CASO:
- spese e compenso professionale del presente giudizio interamente rifusi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 27 febbraio 2020 (in corso di causa incorporata in CP_2
) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo Controparte_3
n.3003/2020 emesso dal Tribunale di Bergamo in data 27.1.2020 per €
44.416,16 oltre spese e compensi, a favore di Parte_1
Argomentava in particolare che:
Contr
- in data 30.7.19 la filiale di Bussolengo di metteva a favore della un assegno circolare non trasferibile per € 44.416,66; dopo Pt_1
l'emissione esso era consegnato alla ma non perveniva alla filiale Pt_1
Contr per l'incasso né giungevano alla banca comunicazioni di impagato;
solo a seguito di comunicazione via pec del 12.11.19 l'istituto veniva a conoscenza del mancato pagamento del titolo, presentato per l'incasso alla filiale di Whyalla della OM BA of Australia da parte della
Banca corrispondente dell'istituto, ; CP_4
- in risposta alla pec la chiedeva al legale copia della procura CP_2
rilasciata dalla cliente nel rispetto degli obblighi di protezione dei dati personali e di riservatezza sulle informazioni relative ai rapporti bancari;
il difensore replicava che nessuna procura era necessaria per l'invio di una diffida stragiudiziale, che non intendeva assecondare le pratiche pretestuose e dilatorie dell'istituto che stava trattenendo una somma ineccepibilmente dovuta;
e che la avrebbe ricevuto la procura CP_2
unitamente alla notifica del decreto ingiuntivo;
- la Banca, pertanto, in data 25.12.19 replicava ribadendo la propria estraneità alle vicende relative all'incasso e al mancato pagamento,
invitando la a rivolgersi alla propria Banca o alla corrispondente Pt_1
estera di questa e domandando comunque copia dell'assegno fronte-retro,
della contabile di versamento e del relativo messaggio swift per ulteriori accertamenti;
- la in data 28.1.2020 notificava il decreto ingiuntivo senza inviare Pt_1
la documentazione richiesta;
- gli assegni italiani incassati all'estero possono essere negoziati con due modalità: la prima, salvo buon fine, con immissione del titolo nel circuito
Check Image Truncation, che è soggetto al servizio di cash letter, con cui una e la sua corrispondente estera si accordano per negoziare gli CP_2
assegni esteri emessi dalla prima salvo buon fine;
la seconda, detta “dopo incasso”, con cui la Banca estera invia in originale l'assegno alla Banca
emittente e l'incasso avviene solo quando la corrispondente estera mette l'importo a disposizione;
tuttavia in questo caso l'istituto australiano presso il quale la aveva posto il titolo all'incasso non aveva mai Pt_1
Contr inviato l'assegno a la quale non aveva mai potuto verificare la regolarità delle girate;
- la stessa documentazione prodotta in sede monitoria provava che la negoziatrice aveva richiesto il pagamento a in forza CP_2 CP_4
dell'accordo di cash letter intercorrente tra le due. non aveva CP_4
pagato l'assegno per irregolarità della girata e non l'aveva immesso nel
Contr CIT;
non era pertanto provata la richiesta di pagamento ad né che questa avesse respinto il titolo;
- la non aveva provato la data in cui avrebbe presentato l'assegno Pt_1
Contr per il pagamento a circostanza rilevante sia ai fini dell'applicazione dell'art.84 Regio Decreto 21 dicembre 1933 n.1736 (cosiddetta Legge
Assegni), che prescrive la decadenza del possessore dall'azione di regresso se non presenta il titolo per l'incasso entro trenta giorni, sia sul termine di esercizio del diritto di revoca da parte del soggetto che ne aveva chiesto l'emissione; in tale ultimo caso, l'istituto bancario doveva acquisire l'autorizzazione da parte di colui che aveva originariamente chiesto l'emissione; tanto premesso, domandava pertanto revocarsi il decreto ingiuntivo e si opponeva ad eventuali istanze di concessione della provvisoria esecutività
del decreto opposto.
In data 4.6.2020 si costituiva contestando le ragioni Parte_1
dell'opposizione e chiedendone il rigetto, all'uopo rilevando che:
Contr
- on aveva contestato il credito di € 44.416,66 portato dall'assegno circolare n. 7200144557-08, emesso da - filiale di Bussolengo CP_2
in data 30/07/2019 all'ordine della e aveva addotto solo argomenti Pt_1
volti a dimostrare la propria assenza di responsabilità per il mancato incasso dell'assegno depositato sul conto corrente australiano della creditrice , irrilevanti perché estranei alla causa petendi dedotta con il ricorso per decreto ingiuntivo, ossia il diritto al pagamento della somma
Contr portata dall'assegno; inoltre non aveva dedotto alcuna ragione d'inesigibilità dell'assegno, né altri fatti estintivi o modificativi del credito;
- la richiesta di ricevere copia della procura da parte di in Parte_1
favore dell'avvocato al solo scopo di proteggere i dati personali e la riservatezza delle informazioni sui rapporti bancari era un pretesto privo di qualunque fondamento giuridico, in quanto non era cliente Parte_1
di ma sua creditrice;
né inoltre erano state richieste CP_2
informazioni di alcun tipo, ma era stato solamente intimato il pagamento della somma portata dall'assegno, atto per cui non era necessaria procura;
saputo del mancato pagamento e verificata la documentazione fornita con la stessa diffida, la banca avrebbe dovuto procedere senza indugio con il bonifico della somma sul conto corrente indicato dalla creditrice, lo stesso che risultava dalla comunicazione della OM BA,
eventualmente previa presentazione dell'originale del titolo che comunque sarebbe stato annullato;
- “L'iniziativa della di scavalcare il sottoscritto avvocato CP_2
rivolgendosi direttamente alla signora (pag.3 comparsa di Pt_1
risposta in primo grado) era un comportamento vessatorio in quanto la aveva delegato il proprio avvocato perché cittadina australiana che Pt_1
non comprende l'italiano; con la diffida inoltrata dall'avvocato la CP_2
aveva già a disposizione tutta la documentazione necessaria per poter compiere le verifiche del caso perché già inviata e, qualora avesse avuto
Contr bisogno di ulteriori informazioni o documenti, avrebbe dovuto e potuto tranquillamente corrispondere con l'avvocato anziché rivolgersi direttamente alla creditrice;
- la procedura di negoziazione dell'assegno era estranea alle ragioni del credito della non costituendone fatto estintivo o modificativo, per Pt_1
cui, una volta verificato che l'assegno non era stato pagato attraverso i canali internazionali, aveva l'obbligo di corrispondere la CP_2
somma tramite bonifico internazionale sul conto corrente indicato dalla beneficiaria, ovvero al momento della costituzione in mora o della notifica del decreto ingiuntivo;
- l'affermazione per cui la non avrebbe presentato l'assegno per Pt_1 l'incasso era smentito dalla documentazione in atti, avendo presentato l'assegno presso la Banca australiana poichè non poteva recarsi in Italia
per incassare lo stesso presso una filiale essendo ciò vietato CP_2
dalla normativa antiriciclaggio;
dunque la domanda di pagamento tramite bonifico internazionale previa restituzione o annullamento del titolo era l'unica modalità per ottenere il pagamento;
Contr
- anche ammessi i rapporti tra OM BA e CP_4
restava comunque unica titolare della valuta, che tratteneva quale custode;
- l'istituto della decadenza dal beneficio dell'azione di regresso ex Regio
Decreto 21 dicembre 1939, n. 1736 era applicabile ai soli assegni bancari,
mentre quello di cui è causa era un assegno circolare;
- poiché il credito era fondato su prova scritta e di pronta soluzione domandava concedersi la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo;
inoltre data la temerarietà della lite domandava condannarsi la CP_2
anche al pagamento del risarcimento ai sensi dell'art.96 cpc.
Contr In sede di memorie di cui all'art. 183 llegava di non aver neppure potuto integralmente visionare in copia l'assegno dal momento che,
nonostante le richieste, il retro non era mai stato fornito dalla controparte,
così come la contabile del versamento e il messaggio swift;
ribadiva che l'assegno era stato respinto da per “girata irregolare”, la CP_4 CP_2
non aveva mai ricevuto alcuna richiesta di pagamento né l'assegno era mai stato presentato all'incasso all'istituto opponente né direttamente né per il tramite di altri istituti;
domandava ammettersi prova per testi. La OR ribadiva, invece, che la copia dell'assegno, retro incluso, era stato prodotto unitamente al ricorso, lamentava la tardività dell'eccezione relativa all'irregolarità della girata in quanto introduttiva di un fatto nuovo relativo al rapporto di delegazione;
essa inoltre era generica perché non precisava quale fosse l'irregolarità, nonchè comunque infondata poiché la delegazione di pagamento riguardava il rapporto tra il traente e il trattario e non il prenditore;
non aveva esperito un'azione di responsabilità per il mancato pagamento di un assegno attraverso il circuito internazionale,
bensì un'azione per l'accertamento e pagamento di un credito portato da un assegno circolare, pertanto l'eccezione relativa alla mancata esibizione della copia della contabile di pagamento e del messaggio swift era irrilevante, prima che inammissibile perchè tardiva;
essa era comunque
Contr infondata, poiché veva ricevuto copia fronte retro dell'assegno, con la relativa contabile per le spese dei conti di ritorno, già in sede di diffida stragiudiziale poi depositata agli atti;
domandava respingersi la richiesta istruttoria di controparte non essendo specificati i capitoli di prova e comunque perchè non pertinente all'oggetto di causa.
La causa era istruita documentalmente.
In data 11.11.21 il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica con sentenza n.2068/21 decideva come segue:
“Il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunziando, disattesa ogni
contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- rigetta le altre domande ed istanze proposte dalle parti;
- condanna la a rifondere all'opponente le spese di lite, liquidate Pt_1
in € 299,23 per anticipazioni, € 6.738,00 per compenso professionale di
avvocato, oltre al rimborso delle spese forfettarie al 15%, i.v.a. e c.p.a.,
se dovuti;
- dispone che le spese relative alla fase monitoria rimangano a carico
della ” Pt_1
In particolare il Tribunale affermava che:
- era incontestato che l'assegno circolare non trasferibile n. 7200144557-
08 dell'importo di € 44.416,66, intestato alla emesso il 30.07.2019 Pt_1
dalla filiale di Bussolengo della ed azionato Controparte_2
monitoriamente dalla beneficiaria del titolo di credito, non era mai stato presentato per la riscossione alla né direttamente né per Controparte_2
il tramite degli altri istituti di credito che hanno operato per conto della ossia la filiale di Whyalla della OM BA of Australia, Pt_1
banca negoziatrice, ed banca corrispondente dell'istituto Controparte_4
negoziatore;
- non risultava, infatti, che la banca estera presso cui la aveva Pt_1
presentato il titolo per l'incasso avessero richiesto il pagamento dell'assegno ovvero che il titolo di credito fosse stato presentato alla
[...]
per l'incasso. Esso era stato, invece, respinto dalla CP_2 CP_4
per “girata irregolare”;
[...]
- non risultava, peraltro, che l'opposta avesse fatto pervenire alla opponente, prima del deposito del ricorso monitorio, copia dell'assegno fronte-retro per poter prendere visione della girata ovvero che avesse manifestato disponibilità alla consegna alla dell'originale Controparte_2
dell'assegno;
- ne discendeva l'infondatezza della domanda siccome formulata dalla nel ricorso monitorio, con il quale aveva fatto valere il diritto di Pt_1
credito incorporato nel documento costituente il titolo ed il conseguente diritto alla riscossione dello stesso, senza tuttavia fornire la prova della sua presentazione alla opponente per l'incasso nel termine di giorni trenta prescritto dall'art. 84 del R.d. n. 1736/1933;
- le spese del procedimento e della fase monitoria erano pertanto in capo alla Pt_1
ha proposto appello contro la sentenza in data 13.12.2021, Parte_1
affidandosi a un unico motivo d'appello, chiedendo in riforma della sentenza impugnata, il rigetto dell'opposizione e condannare la banca al pagamento della somma di euro 44.416,66 oltre interessi;
si è costituita quale incorporante di in data Controparte_1 CP_2
22.2.2022, che ha contestato la fondatezza dell'appello chiedendone il rigetto.
In data 23.3.2022 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15.1.25, data alla quale le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe e in cui la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini per il deposito di conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il primo giudice afferma che la non aveva fornito Pt_1
la prova della presentazione del titolo all'opponente per l'incasso CP_2
nel termine di 30 giorni prescritto dall'art. 84 del R.d. n.1736/1933, e pertanto era decaduta dall'azione di regresso.
In particolare il primo giudicante avrebbe erroneamente qualificato l'azione proposta quale azione di regresso, esperibile solo contro gli altri firmatari del titolo e che presuppone l'elevazione di un protesto e così
l'esistenza di un titolo esecutivo che, dunque, può essere azionato previa notifica del precetto senza dover fare ricorso al procedimento monitorio.
Il riferimento del Tribunale all'art. 84 del R.d. n.1736/1933 sarebbe quindi errato, perché la aveva, invece, promosso un'azione cartolare Pt_1
Contr diretta nei confronti di uale emittente del titolo (assegno circolare),
ossia l'azione diretta di cui al secondo comma dello stesso articolo 84 del
R.d. n.1736/1933 comma 2, proprio perché, non essendo stato il titolo presentato dall'intermediario a e non essendo stato CP_4 CP_2
dunque protestato, la non aveva titolo per agire esecutivamente nei Pt_1
confronti della banca stessa, ma solo con l'azione monitoria, per il cui esercizio non era prevista né prescritta la (previa) presentazione del titolo.
L'azione cartolare diretta esercitata era pertanto soggetta solo a prescrizione nel termine di tre anni dall'emissione dell'assegno, e non a decadenza.
La prova della girata dell'assegno non avrebbe, inoltre, alcun rilievo, posto che il titolo era comunque stato trasmesso alla sin dalla costituzione CP_2
in mora.
Il primo giudicante avrebbe inoltre rilevato d'ufficio che la non Pt_1
aveva “manifestato disponibilità … alla consegna alla Controparte_2
dell'originale dell'assegno de quo” (pag.3 sentenza di primo grado),
invertendo così l'onere della prova;
nel merito tale affermazione sarebbe comunque infondata in quanto la non aveva mai ricevuto alcuna Pt_1
richiesta in merito da parte della la questione sarebbe comunque CP_2
irrilevante in quanto l'azione cartolare diretta richiederebbe solo la prova della titolarità del credito, da fornirsi perfino mediante deposito di una semplice fotocopia del titolo, senza alcun onere di mettere a disposizione l'originale.
Con la comparsa di costituzione nel presente grado, la ha contestato CP_2
le censure svolte ed eccepito che il documento 4 prodotto dalla in Pt_1
primo grado non proverebbe l'avvenuta trasmissione del titolo, trattandosi di memorandum interno che sarebbe stato inviato da parte della
OM BA – sede centrale di Sidney - alla filiale di Whyalla
della medesima banca e non sarebbe indirizzato a argomenta CP_2
inoltre che la mancata riconsegna all'emittente dell'originale del titolo la esporrebbe al rischio del doppio pagamento.
In comparsa conclusionale la ha eccepito la novità e quindi Pt_1 inammissibilità di tali questioni nonché la loro infondatezza, in quanto al documento all. 5 era comunque allegata la fotocopia fronte-retro dell'assegno e lo stesso era stato prodotto unitamente al ricorso monitorio ed era stato posto a disposizione della sin da allora;
rileva che il CP_2
rischio di doppio pagamento sarebbe stato evitabile con l'ordinaria diligenza, segnatamente pagando l'assegno circolare subordinatamente alla rinuncia al decreto ingiuntivo, oppure onorando il decreto ingiuntivo previa restituzione del titolo.
Il motivo è fondato.
Appare utile premettere che ai sensi dell'art. 82, R.D. 1736/1933,
“l'assegno circolare è un titolo di credito all'ordine emesso da un istituto di credito, a cio' autorizzato dall'autorita' competente, per somme che siano presso di esso disponibili al momento dell'emissione, e pagabile a vista presso tutti i recapiti comunque indicati dall'emittente. In particolare, esso
(art. 83 LA) contiene "la promessa incondizionata di pagare a vista una somma determinata", perché presupposto per la sua emissione è la sussistenza di somme disponibili presso l'istituto autorizzato all'emissione corrispondenti all'importo dell'assegno. Il richiedente, per ottenere il rilascio di assegno circolare, deve, infatti, versare l'importo all'emittente in contanti oppure autorizzare l'emittente al prelievo della provvista dal suo deposito o conto esistente o presso la stessa banca o rilasciare assegno di conto corrente che viene subito incassato ed estinto per permettere al trattario di verificare contestualmente l'esistenza della provvista. Viceversa, con l'assegno bancario, il traente ordina alla banca trattaria di pagare al portatore legittimo del titolo la somma di denaro incorporatavi e la banca trattaria è obbligata a pagare solo se la provvista è sufficiente,
perché la copertura dell'assegno non è verificata al momento dell'emissione.
L'azione di regresso, disciplinata dall'art. 45 L.A., è proponibile nei confronti del traente l'assegno (cliente della banca), dei giranti e degli altri eventuali obbligati (avallanti) solo in caso di assegno bancario o assegno circolare che non contenga la clausola “non trasferibile” e richiede, a pena di decadenza ex art. 84, primo comma, R.D. n. 1736/1933 (legge assegni),
che l'assegno sia stato presentato all'incasso entro trenta giorni dalla sua emissione;
nei confronti dei soli giranti e degli avallanti presuppone,
inoltre, il protesto dell'assegno o la constatazione equivalente che provenga dalla banca trattaria o da una stanza di compensazione ai sensi dell'art. 45, legge assegni.
In caso di assegno circolare non trasferibile non è proponibile l'azione di regresso bensì l'azione cambiaria diretta contro la banca emittente che si prescrive in tre anni e non richiede che l'assegno sia stato presentato per l'incasso entro il termine decadenziale di trenta giorni, come previsto dal primo comma dell'art. 84 R.D. n. 1736/1933 solo per l'azione di regresso.
Deve, infatti, escludersi, come condivisibilmente affermato dalla Suprema
Corte (cfr. Cass. 30.04.2019 n. 11387), una applicazione analogica degli artt. 32 e 35 all'assegno circolare, sicché, ove l'assegno circolare venga presentato all'incasso oltre il termine previsto dal suddetto art. 32, la banca emittente non può legittimamente rifiutare il pagamento in attesa dell'autorizzazione del richiedente l'emissione del titolo.
Da tale differenza deriva il diritto del beneficiario di un assegno circolare di ottenere dalla banca emittente, che non prova l'inesistenza o l'avvenuto pagamento del diritto di credito, il pagamento dell'assegno circolare, stante la possibilità di utilizzarlo come promessa di pagamento avente ad oggetto un credito non ancora prescritto.
L'assegno azionato nel presente giudizio è un assegno circolare non trasferibile n. 7200144557-08 emesso il 30.07.2019 dalla filiale di
Bussolengo (VR) di ed intestato ad per Controparte_2 Parte_1
l'importo di euro 44.416,66, che - è pacifico - è stato alla stessa consegnato quale pagamento del prezzo della quota di proprietà di un immobile sito in Bardolino in occasione dell'atto di compravendita stipulato in data
30.07.2019 (cf. doc. fascicolo del monitorio).
Risulta documentalmente (cfr. doc. 3 e 3a e 4 e 4a del fascicolo del monitorio) che cittadina australiana ivi residente, ha posto Parte_1
l'assegno all'incasso, previa girata a tergo, depositandolo sul proprio conto corrente presso la filiale di Whyalla della OM BA of
Australia e che l'assegno non è stato mai pagato come si evince dalle missive datate, rispettivamente, 3 settembre 2019 e 17 settembre 2019,
inviate dalla sede di Sidney della OM BA of Australia alla filiale di Whyalla OR, nelle quali si comunicava che l'assegno circolare de quo non era stato pagato dalla banca corrispondente ed CP_5
era stato restituito con la motivazione “girata irregolare”.
E' altresì pacifico che l'assegno non sia stato mai presentato per la
Contr riscossione a ,né direttamente né per il tramite degli altri istituti di credito che hanno operato per conto della essendo stato respinto Pt_1
da banca corrispondente dell'istituto di credito negoziatore CP_4
australiano.
Tanto premesso, ritiene la Corte che l'azione introdotta con il predetto ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti della banca emittente l'assegno circolare de quo, al fine di chiedere il pagamento della somma indicata nell'assegno e non incassata, per le ragioni esposte in premessa non possa essere certamente qualificata come azione di regresso, come implicitamente ritenuto dal primo giudice che, nel giudicare infondata la domanda, ha fatto espresso riferimento alla decadenza prevista dall'art. 84
primo comma R.D. n. 1736/1933, per l'azione di regresso, per non avere la provato di avere presentato l'assegno all'incasso nel termine di Pt_1
trenta giorni, qualificazione contestata dalla che sin dalla Pt_1
comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione ha fatto presente che avverso un assegno circolare non poteva essere proposta azione di regresso.
L'azione proposta va, invece, qualificata come azione diretta rivolta dal beneficiario dell'assegno circolare nei confronti della banca emittente al fine di ottenerne il pagamento, per la quale appare, dunque, irrilevante che non vi sia prova che l'assegno fosse stato posto all'incasso entro il termine di trenta giorni dalla sua emissione (termine, per inciso, verosimilmente rispettato tenuto conto della consegna dell'assegno in data 30.07.2019 e del fatto che già in data 3.9.2019 la banca australiana comunicava alla cliente che il pagamento dell'assegno era stato rifiutato da e CP_4
non risultando l'azione diretta nei confronti dell'emittente prescritta in quanto proposta il 16 gennaio 2020, ben prima del termine di tre anni dalla emissione dell'assegno.
L'azione, così qualificata, è fondata e va accolta.
Con diffida del 12 novembre 2019, il difensore di ha chiesto Parte_1
ad il pagamento della somma indicata nell'assegno CP_2
circolare rimasto impagato mediante bonifico bancario internazionale: tra gli allegati alla missiva è menzionato l'assegno circolare per cui è causa e la comunicazione della banca australiana circa il mancato pagamento dell'assegno posto all'incasso dalla (doc. 5 e 5a allegato al Pt_1
fascicolo monitorio).
Con missiva del 25.11.2019 inviata direttamente da ad CP_2
che non ha contestato di averla ricevuta, quest'ultima, Parte_1
citando la predetta istanza del 12.11.2019, ha chiesto la trasmissione della copia fronte-retro dell'assegno per poter prendere visione della girata,
nonchè copia della contabile del versamento e della copia del relativo messaggio swift per potere effettuare approfondimenti.
Non risulta in atti né, del resto, è stato allegato dalle parti, che tra le stesse vi sia stato ulteriore scambio di corrispondenza prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo da parte di in data 16 gennaio Parte_1
2020, con cui, premessi i fatti che avevano portato all'emissione dell'assegno circolare ed al suo mancato pagamento, la ricorrente ha chiesto all'emittente il pagamento dell'assegno medesimo, CP_2
oltre interessi ex art 5 D.Lgs 231/02, allegando sub doc. 4 e 4a copia fronte-retro dell'assegno circolare da cui risulta la girata.
Osserva la Corte che la semplice indicazione, nella predetta missiva del
12.11.2019, della copia dell'assegno circolare quale allegato non permette di ritenere dimostrato con certezza che la copia riguardasse anche il retro dell'assegno de quo, riportante la girata ritenuta irregolare da a CP_4
fronte della contestazione di di non averla ricevuta;
se del CP_2
resto la copia allegata avesse riguardato anche il retro dell'assegno, non avrebbe avuto alcun senso che con la successiva missiva inviata alla
, avesse espressamente richiesto l'invio della copia Pt_1 CP_2
dell'assegno “fronte-retro”, tanto più tenuto conto che in effetti nel doc. 3
denominato “assegno circolare” prodotto dalla odierna appellante nel fascicolo monitorio è riportato solo il fronte dell'assegno e non anche il retro con la girata.
Ciò non di meno, come si è detto, in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo del 26 gennaio 2010 la difesa della ha prodotto il doc. Pt_1
4, e cioè la comunicazione da parte della OM BA of
Australia in data 17.09.2019 delle ragioni del mancato pagamento Contr dell'assegno circolare emesso da la copia fronte-retro del medesimo con la girata perfettamente leggibile, oltre che (doc. 3 e 3a) la comunicazione del medesimo istituto di credito australiano del 3.9.2019
dalla quale risulta che l'assegno era stato posto all'incasso dalla (il Pt_1
che rende irrilevante il mancato deposito della ricevuta di versamento) ed il numero dello SWIFT (CTBAAU2S).
Ne discende che, sebbene sia pacifico che l'assegno circolare intestato ad non sia mai stato presentato all'emittente per Parte_1 CP_2
la riscossione, né direttamente né per il tramite di altro istituto di credito,
sicuramente dalla notifica del decreto ingiuntivo ha potuto CP_2
prendere visione della copia fronte-retro dell'assegno in questione con relativa girata ed è stata posta a conoscenza delle ragioni per cui il pagamento tramite la banca corrispondente dell'istituto di credito negoziatore non era andato a buon fine, della banca australiana presso cui la lo aveva posto all'incasso e del numero di swift relativo Pt_1
all'operazione, e cioè tutti gli elementi dalla stessa richiesti con la missiva dl 25.11.2019 per potere effettuare eventuali approfondimenti.
A ciò non è tuttavia seguito il pagamento dell'importo indicato nell'assegno, nonostante l'azione cambiaria non fosse ancora prescritta e fosse pacifica l'emissione dell'assegno circolare da parte di CP_2
e la sua consegna al rappresentante della al momento della stipula Pt_1
dell'atto di compravendita della quota di proprietà dell'immobile sito in
Bardolino, con la conseguenza che la banca era ancora legata all'obbligazione cartolare contenuta nel titolo e tenuta al pagamento della provvista in favore della incontestata beneficiaria dell'assegno.
Trattandosi, peraltro, di azione cartolare e non causale, non era necessaria la presentazione del titolo in originale al fine di richiedere il pagamento,
risultando sufficiente la semplice copia dell'assegno.
Contr A ciò si aggiunga che mai ha eccepito l'avvenuta estinzione del credito o che il debitore, richiedente l'assegno circolare, avesse esercitato il diritto alla restituzione della provvista, né – per quanto irrilevante nell'ambito dell'azione cartolare proposta – la inesistenza o la risoluzione del rapporto fondamentale in forza del quale il titolo era stato rilasciato.
La domanda va, pertanto, accolta e la sentenza gravata va riformata:
[...]
va, infatti, condannata al pagamento in favore di CP_2 Parte_1
della somma di euro 44.416,66, oltre interessi a decorrere dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo nella misura prevista dal quarto comma dell'art. 1284 c.c.
Al fine di evitare il rischio del doppio pagamento va disposta la restituzione dell'originale dell'assegno circolare de quo alla banca emittente.
In considerazione dell'esito del giudizio occorre procedere ad un nuovo regolamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio in ossequio al principio espresso dalla Suprema Corte secondo cui nel caso in cui la sentenza impugnata venga “riformata, anche parzialmente - e, quindi,
anche in minima misura - vige un principio di unitarietà, ordinariamente estratto dall'art. 336 c.p.c., per cui vengono rimesse in discussione anche le spese del primo grado (v. ex multis, tra gli arresti più recenti, v. Cass.,
ord., n. 14916 del 13/07/2020 e Cass., ord., n. 1775 del 24/01/2017,
secondo cui "Il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione,
modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché
riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere,
anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese"; v. anche
Cass. 24.11.2021 n. 36395; Cass. 18.3.2021 n. 7616; Cass.
2.10.2020 n.
21139; Cass. 13.12.2019 n. 32778).
Data la totale soccombenza, parte appellata va condannata alla rifusione,
con distrazione in favore del procuratore antistatario di parte appellante,
delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, che si liquidano nella misura che si indica in dispositivo, in conformità ai criteri di cui al DM
55/2014, come modificati dal DM n.147/2022, scaglione compreso tra €
26.000,01 a € 52.000,00, valori medi (valori minimi per la fase di trattazione/istruttoria in relazione alla minima attività svolta).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo n. 2068/21 del 11.11.21, appellata da così provvede: Parte_1
1)condanna (già al pagamento in Controparte_1 CP_2
favore dell'appellante della somma di euro 44.416,66, oltre interessi con decorrenza dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo nella misura prevista dal quarto comma dell'art. 1284 c.c., disponendo la restituzione dell'originale dell'assegno circolare n. 7200144557-08 emesso da
[...]
– filiale di Bussolengo – in data 30 luglio 2019 all'ordine di CP_2
alla banca emittente;
Parte_1
2) condanna alla rifusione con distrazione in favore Controparte_1
del difensore di dichiaratosi antistatario, delle spese di Parte_1
entrambi i gradi, che si liquidano, per il giudizio di primo grado, in complessivi € 1701,00 per la fase di studio, € 1204,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase di trattazione ed € 2905,00 per la fase decisoria, oltre rimborso contributo unificato e spese generali al 15%, Iva
e cpa come per legge, e per il presente grado in complessivi € 1058,00 per la fase di studio, € 1418,00 per la fase introduttiva, € 1523,00 per la fase di trattazione ed € 3470,00 per la fase decisoria, oltre rimborso contributo unificato e spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del 21 maggio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Annamaria Laneri dott. Giuseppe Magnoli