CA
Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 21/01/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Manuela Cantù Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 712/23 R.G. rimessa al Collegio per la decisione all'udienza dell'8 gennaio 2025 promossa d a
OGGETTO:
, , Parte_1 Parte_2 [...]
Parte_3
, , rappresentati e difesi dall'avv.
[...] Parte_4
BOSIO ENZO elettivamente domiciliati in VIA ALDO MORO 54 25124
BRESCIA presso il difensore avv. BOSIO ENZO, come da procura in calce all'atto di citazione di primo grado
APPELLANTI
c o n t r o pagina 1 di 13 appresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
GRASSO GIORGIO elettivamente domiciliato in Via G. Gioachino Belli n.
86 00196 ROMA presso il difensore avv. GRASSO GIORGIO, come da procura allegata alla comparsa di costituzione d'appello
APPELLATA
e contro
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia (Seconda Sezione Civile)
n. 1457/2023
CONCLUSIONI
Degli appellanti
“In via principale e nel merito: accertata e dichiarata l'operatività della
polizza stipulata tramite da , per Controparte_3 Controparte_4
l'effetto condannare le società già , CP_1 CP_5 [...]
in via solidale tra loro e/o Controparte_2
alternativa tra loro a risarcire le somme previste. in polizza in caso di
infortunio mortale, ovvero l'importo di € 52.000,00 oltre interessi legali dal
dovuto al saldo, agli attori. Respingere ogni eccezione svolta in primo grado
da parte convenuta Con integrale rifusione di spese e compenso professionale pagina 2 di 13 per entrambi i gradi di giudizio”.
Dell'appellata
“In via incidentale: riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui
omette di statuire sull'eccezione pregiudiziale di carenza di legittimazione
attiva e/o il difetto di titolarità dal lato attivo del diritto e del rapporto
giuridico fatto valere in giudizio dagli odierni appellanti e posto a fondamento
della domanda spiegata e, per l'effetto, disporre il rigetto dell'appello tenuto
conto della inammissibilità della domanda per carenza di legittimazione attiva
degli odierni appellanti;
sempre in via incidentale: riformare la sentenza di
primo grado nella parte in cui il Giudice di primo grado ha ritenuto infondata
l'eccezione di carenza di giurisdizione dello stesso e, dunque, dichiarare
inammissibile e/o improcedibile la domanda attorea, di conseguenza
l'appello, per la carenza di giurisdizione ai sensi dell'art. 12 della sezione
Infortuni delle condizioni generali di assicurazione all'interno della
“Convenzione Multirischi per l'Assicurazione Infortuni e Responsabilità
Civile verso Terzi dei Tesserati alla Federazione Italiana della Caccia”,
relative alla polizza infortuni prodotta dall'esponente, avendo le parti deferito
ogni controversia sulle conseguenze delle lesioni, sul grado di invalidità
permanente e sui criteri di indennizzabilità previsti dalla polizza a un Collegio
di periti;
premesso quanto sopra in via incidentale, ancora in via
pregiudiziale: accertare e dichiarare la sussistenza di una coassicurazione
come previsto dall'art. 11 della sezione Gestione della Convenzione di cui alla pagina 3 di 13 “Convenzione Multirischi per l'Assicurazione Infortuni e Responsabilità
Civile verso Terzi dei Tesserati alla Federazione Italiana della Caccia”,
anche ai sensi dell'art. 1911 cod. civ., tra e le altre imprese di CP_1
assicurazione ivi indicate relativamente alla garanzia ed alla polizza infortuni
prodotta dall'esponente e pertanto accertare e dichiarare la parziale carenza
di legittimazione passiva di e/o il parziale difetto di titolarità in CP_1
capo alla stessa della situazione giuridica soggettiva passiva del diritto fatto
valere dall'attore; nel merito in via preliminare: accertare e dichiarare la
prescrizione ex art. 2952 cod. civ. in capo agli odierni appellanti del diritto
azionato e fatto valere nei confronti di nonché di qualsivoglia CP_1
pretesa nei confronti della stessa relativamente ai fatti e al sinistro per cui è
causa; nel merito in subordine: rigettare la domanda attorea perché
infondata in fatto e in diritto e comunque non provata;
sempre nel merito, in
via ulteriormente gradata, nel denegato caso di ritenuta fondatezza della
domanda, a) accertare rigorosamente i postumi riportati dall'assicurato quale
conseguenza diretta od esclusiva dell'infortunio, con esclusione di qualsiasi
aggravamento determinato da altri fattori causali, nel rispetto dei criteri di
cui alla “Convenzione Multirischi per l'Assicurazione Infortuni e
Responsabilità Civile verso Terzi dei Tesserati alla Federazione Italiana della
Caccia”, relativa alla polizza versata in atti, b) liquidare l'indennizzo nel
rispetto di tutte le condizioni di assicurazione, nei limiti del massimale
assicurato e con l'applicazione della franchigia applicabili alla suddetta pagina 4 di 13 polizza infortuni;
c) previo accertamento e declaratoria della sussistenza di
una coassicurazione come previsto dall'art. 11 della sezione Infortuni di cui
alla “Convenzione Multirischi per l'Assicurazione Infortuni e Responsabilità
Civile verso Terzi dei Tesserati alla Federazione Italiana della Caccia”,
anche ai sensi dell'art. 1911 cod. civ., tra le imprese di assicurazione ivi
indicate e limitare ogni denegata condanna di CP_1 CP_2
alla sua quota di assunzione del rischio (60%) e con esclusione CP_1
del vincolo di solidarietà con la coassicuratrice per la quota di rischio da essa
assunto, per i motivi esposti nel presente atto;
- in ogni caso: Con vittoria di
spese e compensi di avvocato, oltre accessori di legge (inclusi IVA, CPA)”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel 2020 , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
– rispettivamente moglie e figli di , deceduto il 30
[...] Parte_4
settembre 2014 in conseguenza delle lesioni riportate a causa di una caduta da un albero ove stava sistemando l'appostamento fisso di caccia - convenivano in giudizio e CP_1 Controparte_2
chiedendone la condanna al pagamento dell'indennizzo previsto nella
[...]
polizza stipulata in favore del de cuius da . CP_3
eccepiva, pregiudizialmente, la carenza di giurisdizione del CP_1
giudice adito, il difetto di legittimazione attiva, il difetto di prova della qualità
di tesserato del de cuius, la prescrizione del diritto di ottenere l'indennizzo e pagina 5 di 13 da ultimo la mancanza di prova della derivazione causale della morte dal preteso infortunio che assumeva essere stato causato da un malore.
Con sentenza n. 1457/23 il tribunale di Brescia rigettava la domanda ritenendola “ prescritta”.
Respinta l'eccezione di carenza di giurisdizione, il Tribunale riteneva fondata quella di prescrizione stante il decorso del termine biennale di cui all'art. 2952
c.c.
La sentenza è stata gravata da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e che hanno insistito per l'accoglimento della
[...] Parte_4
domanda.
ha riproposto tutte le eccezioni già formulate in primo grado. CP_1
è rimasta contumace anche Controparte_2
in questo grado di giudizio.
All'udienza dell'8 gennaio 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nell'unico motivo gli appellanti censurano la statuizione relativa all'accoglimento dell' eccezione di prescrizione.
Fanno rilevare che, nel caso di specie in cui l' assicurazione prevedeva la pagina 6 di 13 copertura anche di infortuni mortali doveva trovare applicazione la disciplina propria dell'assicurazione sulla vita e, quindi, il termine prescrizionale decennale ex art. 2952, secondo comma, c.c., così come stabilito dalla
Suprema Corte a sezioni unite con la sentenza del 10 aprile 2002.
Rilevano inoltre che, quand'anche avesse trovato applicazione il termine prescrizionale biennale, proprio dell'assicurazione sugli infortuni, il tribunale aveva errato nel non considerare quale atto interruttivo della prescrizione la domanda di mediazione.
Le censure mosse alla sentenza gravata sono fondate.
La Suprema Corte (sent. resa a S.U. n. 5119/2002) ha precisato che, in relazione all'assicurazione contro gli infortuni ove sia prevista la corresponsione dell'indennizzo nel caso di infortunio mortale, viene in considerazione un rischio tipico dell'assicurazione sulla vita: il rischio assicurato, ancorchè collegato ad una specifica causa ( infortunio), è infatti pur sempre costituito dalla morte, e cioè da un evento attinente alla vita umana e non alla persona, come l'infortunio invalidante. Inoltre, il beneficiario dell'indennizzo non è l'assicurato, sul quale incide l'evento morte, ma un terzo, come nell'assicurazione sulla vita.
Trattandosi di schema del tutto simile a quello dell'assicurazione sulla vita è
alla disciplina dettata per questo tipo di assicurazione che devono essere prevalentemente desunte le norme applicabili.
pagina 7 di 13 Nel caso di specie, pertanto, in cui l'infortunio mortale si è verificato il 30
settembre 2014 e la causa è stata introdotta nel 2020 la prescrizione decennale non può ritenersi compiuta, con conseguente rigetto della relativa eccezione.
In relazione all'appello incidentale, mette conto evidenziare che l'appello incidentale che investa una questione preliminare di merito, proposto dalla parte totalmente vittoriosa in primo grado, ha natura di gravame condizionato,
indipendentemente da ogni espressa indicazione, sicché, ove la suddetta questione (nella specie, carenza di legittimazione/titolarità attiva) sia stata oggetto di decisione esplicita o implicita ad opera del primo giudice, quello di secondo grado deve esaminarla solo in presenza dell'attualità dell'interesse e,
cioè, unicamente nell'ipotesi di fondatezza dell'impugnazione principale,
mentre, in caso contrario, non può rigettarla, restando la stessa assorbita (
Cass. 404772016).
La compagnia di assicurazione ha riproposto in questo grado di giudizio tutte le eccezioni già sollevate in primo grado che dovranno essere oggetto di nuova disamina, stante la fondatezza dell'appello principale.
Eccezione di carenza di giurisdizione
Al fine di escludere la giurisdizione del giudice adito l'impresa di assicurazione invoca l'art. 12 delle condizioni generali di polizza che recita: “
Le divergenze sul grado di invalidità permanente o sulla durata del ricovero o
dell'ingessatura, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizabilità
pagina 8 di 13 previsti dalla presente polizza, sono demandate per scritto ad un collegio di
tre medici…”.
L'eccezione è infondata.
I criteri di indennizzabilità sono stabiliti nell'art. 5 delle condizioni generali di polizza che prevede la corresponsione di un indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio, sul presupposto che l'assicurato non sia deceduto;
ipotesi, quest'ultima, contemplata nel successivo art. 6 delle condizioni generali di polizza che prevede la liquidazione in favore degli Pt_5
dell'assicurato di un indennizzo predeterminato nel contratto senza che possano assumere rilevanza i criteri stabiliti per l'erogazione delle prestazioni nel caso in cui dall'infortunio sia derivata un'invalidità permanente.
Difettando, pertanto, qualsiasi margine di discrezionalità nella liquidazione dell'indennizzo in caso di morte dell'infortunato, la giurisdizione non viene derogata in favore delle valutazioni demandate ad un collegio peritale.
Eccezione di carenza di legittimazione/titolarità dell'azione.
Ai sensi dell'art. 476 cod. civ. l'accettazione tacita dell'eredità può desumersi dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi, ossia con un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità.
Secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale, l'accettazione è da ritenersi implicita pagina 9 di 13 nell'esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie, che non rientrano negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 cod. Civ.
Nel caso di specie, gli attori appellanti, che agendo in giudizio al fine di ottenere l'indennizzo hanno tacitamente accettato l'eredità del de cuius,
hanno documentato la loro qualità di eredi mediante la produzione in giudizio della dichiarazione di successione che sebbene non comporti ex se
l'accettazione tacita dell'eredità, in quanto atto preordinato a fini essenzialmente fiscali, non di meno, in presenza d'un'attività costituente prova d'accettazione implicita, a sua volta assume valore d'elemento indiziario che nella prova stessa trova supporto ed al contempo nel medesimo senso la rafforza.
L'eccezione, pertanto, va rigettata.
Eccezione di difetto di prova della qualifica di tesserato.
L'eccezione è infondata, per avere parte appellante, già in sede di iscrizione a ruolo della causa, provveduto a depositare i documenti di legittimazione richiamati dalla Polizza azionata e, in particolare, il bollettino di conto corrente postale regolarmente quietanzato per il pagamento della quota associativa riportante i dati anagrafici completi del tesserato, la tipologia e il numero di tessera associativa, la copia della licenza di porto d'armi ad uso caccia rilasciata dalla Questura di Brescia al sig. mentre in sede di Parte_4
pagina 10 di 13 memoria ex art. 183 comma VI nr. 1 cpc veniva depositata anche l'autorizzazione rilasciata al sig. all'esercizio della caccia Parte_4
dall'appostamento fisso per l'intero decennio 2012/2021 unitamente al bollettino quietanzato per l'anno in corso al momento del sinistro.
Eccezione relativa all'insussistenza dell'asserita derivazione eziologica della morte dall'infortunio di caccia.
Assume l'impresa di assicurazione che il signor sarebbe caduto Parte_4
dall'albero a causa di un malore e che il decesso non sarebbe una conseguenza diretta ed esclusiva dell'infortunio.
Nella relazione di soccorso del 118 si dà atto che il sig. è precipitato Parte_4
dall'alto ( 6 metri), mentre nella documentazione medica emessa dall'Istituto
Ospedaliero Fondazione Poliambulanza nel quadro relativo alla diagnosi si riporta: “ Rottura della milza, Shock emorragico da rottura del bacino,
sofferenza cerebrale politraumatica”.
L'assunto della compagnia di assicurazione secondo cui il sig. Parte_4
sarebbe caduto dall'albero a causa di un infarto non trova fondamento nella documentazione medica agli atti dalla quale si può soltanto evincere che l'infortunato riportò, a causa della caduta, uno schok emorraggico il quale,
notoriamente, può essere causa di un arresto cardiaco, ma non viceversa.
Si deve, dunque, ritenere provato che nel sistemare il Controparte_4
capanno di caccia sia caduto perdendo la vita.
pagina 11 di 13 Per la loro soccombenza e Controparte_1 [...]
vanno a condannate a pagare in Controparte_6
favore degli appellanti l'indennizzo dovuto per la morte dell'infortunato, pari a euro 52.000 ( Tessera Normale) ciascuna nei limiti contrattualmente assunti della quota di loro pertinenza oltre interessi legali da 2 marzo 2015 al saldo.
e Controparte_1 Controparte_6
vanno condannate altresì a rifondere in favore degli appellanti le
[...]
spese di entrambi i gradi del giudizio che si liquidano, per il primo grado in complessivi euro 7.616 ( di cui euro 1.701 per la fase di studio, euro 1.204 per la fase introduttiva, euro 1.806 per la fase istruttoria e euro 2.905 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge;
per questo grado di giudizio in complessivi euro 6.946 ( di cui euro 2.058 per la fase di studio, euro 1.418 per la fase introduttiva e euro 3.470 per la fase decisoria),
oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Accerta che in capo ad sussiste l'onere del pagamento di una Parte_6
somma pari al contributo versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
in totale riforma della sentenza gravata, condanna Controparte_1
e a pagare in favore
[...] Controparte_2
pagina 12 di 13 degli appellanti la somma di euro 52.000, ciascuna nei limiti contrattualmente assunti delle quote di loro pertinenza, oltre interessi legali dal marzo 2015 al saldo;
condanna e Controparte_1 Controparte_2
a rifondere in favore degli appellanti le spese di entrambi i
[...]
gradi del giudizio, liquidate come in parte motiva;
accerta che ricorrono in capo ad i presupposti per porre a suo Parte_6
carico l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 13 gennaio 2025
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Manuela Cantù
pagina 13 di 13
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Manuela Cantù Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 712/23 R.G. rimessa al Collegio per la decisione all'udienza dell'8 gennaio 2025 promossa d a
OGGETTO:
, , Parte_1 Parte_2 [...]
Parte_3
, , rappresentati e difesi dall'avv.
[...] Parte_4
BOSIO ENZO elettivamente domiciliati in VIA ALDO MORO 54 25124
BRESCIA presso il difensore avv. BOSIO ENZO, come da procura in calce all'atto di citazione di primo grado
APPELLANTI
c o n t r o pagina 1 di 13 appresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
GRASSO GIORGIO elettivamente domiciliato in Via G. Gioachino Belli n.
86 00196 ROMA presso il difensore avv. GRASSO GIORGIO, come da procura allegata alla comparsa di costituzione d'appello
APPELLATA
e contro
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia (Seconda Sezione Civile)
n. 1457/2023
CONCLUSIONI
Degli appellanti
“In via principale e nel merito: accertata e dichiarata l'operatività della
polizza stipulata tramite da , per Controparte_3 Controparte_4
l'effetto condannare le società già , CP_1 CP_5 [...]
in via solidale tra loro e/o Controparte_2
alternativa tra loro a risarcire le somme previste. in polizza in caso di
infortunio mortale, ovvero l'importo di € 52.000,00 oltre interessi legali dal
dovuto al saldo, agli attori. Respingere ogni eccezione svolta in primo grado
da parte convenuta Con integrale rifusione di spese e compenso professionale pagina 2 di 13 per entrambi i gradi di giudizio”.
Dell'appellata
“In via incidentale: riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui
omette di statuire sull'eccezione pregiudiziale di carenza di legittimazione
attiva e/o il difetto di titolarità dal lato attivo del diritto e del rapporto
giuridico fatto valere in giudizio dagli odierni appellanti e posto a fondamento
della domanda spiegata e, per l'effetto, disporre il rigetto dell'appello tenuto
conto della inammissibilità della domanda per carenza di legittimazione attiva
degli odierni appellanti;
sempre in via incidentale: riformare la sentenza di
primo grado nella parte in cui il Giudice di primo grado ha ritenuto infondata
l'eccezione di carenza di giurisdizione dello stesso e, dunque, dichiarare
inammissibile e/o improcedibile la domanda attorea, di conseguenza
l'appello, per la carenza di giurisdizione ai sensi dell'art. 12 della sezione
Infortuni delle condizioni generali di assicurazione all'interno della
“Convenzione Multirischi per l'Assicurazione Infortuni e Responsabilità
Civile verso Terzi dei Tesserati alla Federazione Italiana della Caccia”,
relative alla polizza infortuni prodotta dall'esponente, avendo le parti deferito
ogni controversia sulle conseguenze delle lesioni, sul grado di invalidità
permanente e sui criteri di indennizzabilità previsti dalla polizza a un Collegio
di periti;
premesso quanto sopra in via incidentale, ancora in via
pregiudiziale: accertare e dichiarare la sussistenza di una coassicurazione
come previsto dall'art. 11 della sezione Gestione della Convenzione di cui alla pagina 3 di 13 “Convenzione Multirischi per l'Assicurazione Infortuni e Responsabilità
Civile verso Terzi dei Tesserati alla Federazione Italiana della Caccia”,
anche ai sensi dell'art. 1911 cod. civ., tra e le altre imprese di CP_1
assicurazione ivi indicate relativamente alla garanzia ed alla polizza infortuni
prodotta dall'esponente e pertanto accertare e dichiarare la parziale carenza
di legittimazione passiva di e/o il parziale difetto di titolarità in CP_1
capo alla stessa della situazione giuridica soggettiva passiva del diritto fatto
valere dall'attore; nel merito in via preliminare: accertare e dichiarare la
prescrizione ex art. 2952 cod. civ. in capo agli odierni appellanti del diritto
azionato e fatto valere nei confronti di nonché di qualsivoglia CP_1
pretesa nei confronti della stessa relativamente ai fatti e al sinistro per cui è
causa; nel merito in subordine: rigettare la domanda attorea perché
infondata in fatto e in diritto e comunque non provata;
sempre nel merito, in
via ulteriormente gradata, nel denegato caso di ritenuta fondatezza della
domanda, a) accertare rigorosamente i postumi riportati dall'assicurato quale
conseguenza diretta od esclusiva dell'infortunio, con esclusione di qualsiasi
aggravamento determinato da altri fattori causali, nel rispetto dei criteri di
cui alla “Convenzione Multirischi per l'Assicurazione Infortuni e
Responsabilità Civile verso Terzi dei Tesserati alla Federazione Italiana della
Caccia”, relativa alla polizza versata in atti, b) liquidare l'indennizzo nel
rispetto di tutte le condizioni di assicurazione, nei limiti del massimale
assicurato e con l'applicazione della franchigia applicabili alla suddetta pagina 4 di 13 polizza infortuni;
c) previo accertamento e declaratoria della sussistenza di
una coassicurazione come previsto dall'art. 11 della sezione Infortuni di cui
alla “Convenzione Multirischi per l'Assicurazione Infortuni e Responsabilità
Civile verso Terzi dei Tesserati alla Federazione Italiana della Caccia”,
anche ai sensi dell'art. 1911 cod. civ., tra le imprese di assicurazione ivi
indicate e limitare ogni denegata condanna di CP_1 CP_2
alla sua quota di assunzione del rischio (60%) e con esclusione CP_1
del vincolo di solidarietà con la coassicuratrice per la quota di rischio da essa
assunto, per i motivi esposti nel presente atto;
- in ogni caso: Con vittoria di
spese e compensi di avvocato, oltre accessori di legge (inclusi IVA, CPA)”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel 2020 , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
– rispettivamente moglie e figli di , deceduto il 30
[...] Parte_4
settembre 2014 in conseguenza delle lesioni riportate a causa di una caduta da un albero ove stava sistemando l'appostamento fisso di caccia - convenivano in giudizio e CP_1 Controparte_2
chiedendone la condanna al pagamento dell'indennizzo previsto nella
[...]
polizza stipulata in favore del de cuius da . CP_3
eccepiva, pregiudizialmente, la carenza di giurisdizione del CP_1
giudice adito, il difetto di legittimazione attiva, il difetto di prova della qualità
di tesserato del de cuius, la prescrizione del diritto di ottenere l'indennizzo e pagina 5 di 13 da ultimo la mancanza di prova della derivazione causale della morte dal preteso infortunio che assumeva essere stato causato da un malore.
Con sentenza n. 1457/23 il tribunale di Brescia rigettava la domanda ritenendola “ prescritta”.
Respinta l'eccezione di carenza di giurisdizione, il Tribunale riteneva fondata quella di prescrizione stante il decorso del termine biennale di cui all'art. 2952
c.c.
La sentenza è stata gravata da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e che hanno insistito per l'accoglimento della
[...] Parte_4
domanda.
ha riproposto tutte le eccezioni già formulate in primo grado. CP_1
è rimasta contumace anche Controparte_2
in questo grado di giudizio.
All'udienza dell'8 gennaio 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nell'unico motivo gli appellanti censurano la statuizione relativa all'accoglimento dell' eccezione di prescrizione.
Fanno rilevare che, nel caso di specie in cui l' assicurazione prevedeva la pagina 6 di 13 copertura anche di infortuni mortali doveva trovare applicazione la disciplina propria dell'assicurazione sulla vita e, quindi, il termine prescrizionale decennale ex art. 2952, secondo comma, c.c., così come stabilito dalla
Suprema Corte a sezioni unite con la sentenza del 10 aprile 2002.
Rilevano inoltre che, quand'anche avesse trovato applicazione il termine prescrizionale biennale, proprio dell'assicurazione sugli infortuni, il tribunale aveva errato nel non considerare quale atto interruttivo della prescrizione la domanda di mediazione.
Le censure mosse alla sentenza gravata sono fondate.
La Suprema Corte (sent. resa a S.U. n. 5119/2002) ha precisato che, in relazione all'assicurazione contro gli infortuni ove sia prevista la corresponsione dell'indennizzo nel caso di infortunio mortale, viene in considerazione un rischio tipico dell'assicurazione sulla vita: il rischio assicurato, ancorchè collegato ad una specifica causa ( infortunio), è infatti pur sempre costituito dalla morte, e cioè da un evento attinente alla vita umana e non alla persona, come l'infortunio invalidante. Inoltre, il beneficiario dell'indennizzo non è l'assicurato, sul quale incide l'evento morte, ma un terzo, come nell'assicurazione sulla vita.
Trattandosi di schema del tutto simile a quello dell'assicurazione sulla vita è
alla disciplina dettata per questo tipo di assicurazione che devono essere prevalentemente desunte le norme applicabili.
pagina 7 di 13 Nel caso di specie, pertanto, in cui l'infortunio mortale si è verificato il 30
settembre 2014 e la causa è stata introdotta nel 2020 la prescrizione decennale non può ritenersi compiuta, con conseguente rigetto della relativa eccezione.
In relazione all'appello incidentale, mette conto evidenziare che l'appello incidentale che investa una questione preliminare di merito, proposto dalla parte totalmente vittoriosa in primo grado, ha natura di gravame condizionato,
indipendentemente da ogni espressa indicazione, sicché, ove la suddetta questione (nella specie, carenza di legittimazione/titolarità attiva) sia stata oggetto di decisione esplicita o implicita ad opera del primo giudice, quello di secondo grado deve esaminarla solo in presenza dell'attualità dell'interesse e,
cioè, unicamente nell'ipotesi di fondatezza dell'impugnazione principale,
mentre, in caso contrario, non può rigettarla, restando la stessa assorbita (
Cass. 404772016).
La compagnia di assicurazione ha riproposto in questo grado di giudizio tutte le eccezioni già sollevate in primo grado che dovranno essere oggetto di nuova disamina, stante la fondatezza dell'appello principale.
Eccezione di carenza di giurisdizione
Al fine di escludere la giurisdizione del giudice adito l'impresa di assicurazione invoca l'art. 12 delle condizioni generali di polizza che recita: “
Le divergenze sul grado di invalidità permanente o sulla durata del ricovero o
dell'ingessatura, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizabilità
pagina 8 di 13 previsti dalla presente polizza, sono demandate per scritto ad un collegio di
tre medici…”.
L'eccezione è infondata.
I criteri di indennizzabilità sono stabiliti nell'art. 5 delle condizioni generali di polizza che prevede la corresponsione di un indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio, sul presupposto che l'assicurato non sia deceduto;
ipotesi, quest'ultima, contemplata nel successivo art. 6 delle condizioni generali di polizza che prevede la liquidazione in favore degli Pt_5
dell'assicurato di un indennizzo predeterminato nel contratto senza che possano assumere rilevanza i criteri stabiliti per l'erogazione delle prestazioni nel caso in cui dall'infortunio sia derivata un'invalidità permanente.
Difettando, pertanto, qualsiasi margine di discrezionalità nella liquidazione dell'indennizzo in caso di morte dell'infortunato, la giurisdizione non viene derogata in favore delle valutazioni demandate ad un collegio peritale.
Eccezione di carenza di legittimazione/titolarità dell'azione.
Ai sensi dell'art. 476 cod. civ. l'accettazione tacita dell'eredità può desumersi dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi, ossia con un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità.
Secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale, l'accettazione è da ritenersi implicita pagina 9 di 13 nell'esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie, che non rientrano negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 cod. Civ.
Nel caso di specie, gli attori appellanti, che agendo in giudizio al fine di ottenere l'indennizzo hanno tacitamente accettato l'eredità del de cuius,
hanno documentato la loro qualità di eredi mediante la produzione in giudizio della dichiarazione di successione che sebbene non comporti ex se
l'accettazione tacita dell'eredità, in quanto atto preordinato a fini essenzialmente fiscali, non di meno, in presenza d'un'attività costituente prova d'accettazione implicita, a sua volta assume valore d'elemento indiziario che nella prova stessa trova supporto ed al contempo nel medesimo senso la rafforza.
L'eccezione, pertanto, va rigettata.
Eccezione di difetto di prova della qualifica di tesserato.
L'eccezione è infondata, per avere parte appellante, già in sede di iscrizione a ruolo della causa, provveduto a depositare i documenti di legittimazione richiamati dalla Polizza azionata e, in particolare, il bollettino di conto corrente postale regolarmente quietanzato per il pagamento della quota associativa riportante i dati anagrafici completi del tesserato, la tipologia e il numero di tessera associativa, la copia della licenza di porto d'armi ad uso caccia rilasciata dalla Questura di Brescia al sig. mentre in sede di Parte_4
pagina 10 di 13 memoria ex art. 183 comma VI nr. 1 cpc veniva depositata anche l'autorizzazione rilasciata al sig. all'esercizio della caccia Parte_4
dall'appostamento fisso per l'intero decennio 2012/2021 unitamente al bollettino quietanzato per l'anno in corso al momento del sinistro.
Eccezione relativa all'insussistenza dell'asserita derivazione eziologica della morte dall'infortunio di caccia.
Assume l'impresa di assicurazione che il signor sarebbe caduto Parte_4
dall'albero a causa di un malore e che il decesso non sarebbe una conseguenza diretta ed esclusiva dell'infortunio.
Nella relazione di soccorso del 118 si dà atto che il sig. è precipitato Parte_4
dall'alto ( 6 metri), mentre nella documentazione medica emessa dall'Istituto
Ospedaliero Fondazione Poliambulanza nel quadro relativo alla diagnosi si riporta: “ Rottura della milza, Shock emorragico da rottura del bacino,
sofferenza cerebrale politraumatica”.
L'assunto della compagnia di assicurazione secondo cui il sig. Parte_4
sarebbe caduto dall'albero a causa di un infarto non trova fondamento nella documentazione medica agli atti dalla quale si può soltanto evincere che l'infortunato riportò, a causa della caduta, uno schok emorraggico il quale,
notoriamente, può essere causa di un arresto cardiaco, ma non viceversa.
Si deve, dunque, ritenere provato che nel sistemare il Controparte_4
capanno di caccia sia caduto perdendo la vita.
pagina 11 di 13 Per la loro soccombenza e Controparte_1 [...]
vanno a condannate a pagare in Controparte_6
favore degli appellanti l'indennizzo dovuto per la morte dell'infortunato, pari a euro 52.000 ( Tessera Normale) ciascuna nei limiti contrattualmente assunti della quota di loro pertinenza oltre interessi legali da 2 marzo 2015 al saldo.
e Controparte_1 Controparte_6
vanno condannate altresì a rifondere in favore degli appellanti le
[...]
spese di entrambi i gradi del giudizio che si liquidano, per il primo grado in complessivi euro 7.616 ( di cui euro 1.701 per la fase di studio, euro 1.204 per la fase introduttiva, euro 1.806 per la fase istruttoria e euro 2.905 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge;
per questo grado di giudizio in complessivi euro 6.946 ( di cui euro 2.058 per la fase di studio, euro 1.418 per la fase introduttiva e euro 3.470 per la fase decisoria),
oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Accerta che in capo ad sussiste l'onere del pagamento di una Parte_6
somma pari al contributo versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
in totale riforma della sentenza gravata, condanna Controparte_1
e a pagare in favore
[...] Controparte_2
pagina 12 di 13 degli appellanti la somma di euro 52.000, ciascuna nei limiti contrattualmente assunti delle quote di loro pertinenza, oltre interessi legali dal marzo 2015 al saldo;
condanna e Controparte_1 Controparte_2
a rifondere in favore degli appellanti le spese di entrambi i
[...]
gradi del giudizio, liquidate come in parte motiva;
accerta che ricorrono in capo ad i presupposti per porre a suo Parte_6
carico l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 13 gennaio 2025
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Manuela Cantù
pagina 13 di 13