Ordinanza cautelare 22 ottobre 2021
Sentenza 19 dicembre 2022
Rigetto
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 18/03/2025, n. 2228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2228 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02228/2025REG.PROV.COLL.
N. 09996/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9996 del 2022, proposto dalla società Tuper s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Angela Ferrara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Agropoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Leoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
la Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Laura Consolazio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
l’Azienda Sanitaria Locale RN, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Rosa Russo, Pierpaolo Pesce, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
l’Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, la Provincia di RN, non costituitesi in giudizio;
nei confronti
del signor OV Miglino, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione staccata di RN (Sezione Seconda) n. 02787/2022, resa tra le parti.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Agropoli, dell’Azienda Sanitaria Locale di RN, del Ministero della Cultura e della Regione Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2025 la consigliera Silvia Martino;
Uditi gli avvocati gli avvocati Angela Ferrara, Luca Leoni e Alba Di Lascio (su delega dichiarata di Maria Laura Consolazio);
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso di primo grado n.r.g. 288/2021 del T.a.r. di RN, la società odierna appellante agiva per l’annullamento ovvero per l’accertamento della nullità del provvedimento del 16 dicembre 2020, prot. n. 33276, col quale il Responsabile dell’Area Assetto ed Utilizzazione del Territorio del Comune di Agropoli, in esecuzione della sentenza del TAR Campania, RN, sez. II, n. 636 del 4 giugno 2020, aveva disposto l’archiviazione dell’istanza di lottizzazione convenzionata prot. n. 2713/1992, relativa al suolo in proprietà della proponente, ubicato in Agropoli.
Il provvedimento era motivato in base al rilievo che la società non aveva prodotto tutta la documentazione integrativa del progetto di lottizzazione, richiesta con nota del 12 giugno 2020, prot. n. 14154.
1.1. Avverso siffatta determinazione con il ricorso di primo grado, venivano interposti due mezzi di gravame (da pag. 3 a pag. 6).
1.2. Con ricorso iscritto a r.g. n. 453/2021, la medesima società agiva:
- per l’annullamento ovvero per l’accertamento della nullità del provvedimento dell’11 febbraio 2021, prot. n. 4951, con la quale il Responsabile dell’Area Assetto ed Utilizzazione del Territorio del Comune di Agropoli, previa comunicazione ex art. 10 bis della l. n. 241/1990, di cui alla nota del 20 gennaio 2021, prot. n. 1956, aveva rigettato l’istanza del 10 settembre 2019, prot. n. 32433, volta al riavvio del procedimento di lottizzazione Colle San Marco;
- per l’annullamento, ove occorrente, del Piano urbanistico comunale (PUC) e del Regolamento urbanistico edilizio comunale (RUEC) di Agropoli, adottato con delibera della Giunta comunale (DGC) n. 102 del 6 aprile 2017 e approvato con delibera del Consiglio comunale (DCC) n. 86 del 28 dicembre 2020, unitamente agli atti connessi.
Il diniego del Comune era basato sui seguenti rilievi:
a)la documentazione a corredo dell’istanza di lottizzazione risultava ancora carente, incompleta e imprecisa;
b) la classificazione dell’area di intervento, ad opera del PSAI, in zona R3 (“Rischio frana elevato”) e R4 (“Rischio frana molto elevato”), ostava alla nuova edificazione prevista dal progetto anzidetto; c) la destinazione di zona della medesima area di intervento era stata dequotata da C4 (“Aree edificabili previo programma di attuazione”) di cui al previgente Programma di fabbricazione (PdF) a E5 (“Aree agrituristiche e paesaggistico-ambientali”) di cui al vigente PUC di Agropoli.
1.3. Il ricorso era affidato a otto mezzi di gravame (da pag. 6 a pag. 24).
2. Il Tar, con la sentenza oggetto del ricorso impugnativa, riuniti i ricorsi:
- ha respinto il ricorso n. 453/2021;
- ha dichiarato improcedibile il ricorso n. 288/2021;
- ha compensato integralmente tra le parti le spese di lite.
3. L’appello della società, rimasta soccombente, è affidato ai seguenti motivi:
I. Il T.a.r. non ha considerato che l’approvazione del Piano di lottizzazione si poneva quale esecuzione del giudicato formatosi sulla precedenza sentenza del medesimo T.a.r. che aveva dichiarato l’obbligo di provvedere del Comune.
In ogni caso, la classificazione dell’area in zona R3 ed R4 del PSAI non impedirebbe l’edificazione.
Il Piano stralcio per l’assetto idrogeologico prevede infatti la possibilità di declassificazione (c.d. riperimetrazione) di una determinata area con la conseguente eliminazione di eventuali vincoli.
L’area in esame non presenterebbe caratteri morfologici e topografici tali da far ipotizzare condizioni di instabilità.
II. Il T.a.r. non avrebbe considerato che la disciplina procedimentale di approvazione dello strumento pianificatorio attuativo ed i parametri urbanistici relativi al comparto territoriale di riferimento sarebbero rimasti invariati rispetto a quelli vigenti al momento della presentazione dell’istanza di lottizzazione convenzionata prot. n. 2713/1992.
Neppure si sarebbe avveduto che non si trattava di una nuova domanda ma di riavvio di quella risalente al 1992, sicché la documentazione asseritamente mancante riguarderebbe atti che lo stesso Comune avrebbe dovuto custodire.
Il primo giudice avrebbe poi integrato la motivazione del diniego impugnato, là dove assume che la situazione di fatto, inerente precipuamente alla titolarità ed all’assetto dell’area di intervento, nonché del contesto di relativo inserimento, così come il regime vincolistico, potrebbe avere subito nel tempo variazioni più o meno rilevanti, “tali da giustificare un’adeguata integrazione documentale”.
In ogni caso, la richiesta del Comune di aggiornare la documentazione sarebbe del tutto ultronea, poiché i parametri di dimensionamento del piano sarebbe rimasti immutati, il parere sismico era stato acquisito illo tempore e, relativamente alla VAS, si sarebbe potuto fare riferimento a quella relativa al PUC adottato.
L’unico elaborato da aggiornare alle vigenti normative sarebbe stato solo quello relativo alla bozza di convenzione, che la ricorrente si è premurata di adeguare.
III. L’appellante ribadisce, altresì, che il giudicato derivante dalla precedente sentenza del T.a.r. n. 636 del 2020, avrebbe obbligato il Comune a riesaminare l’istanza di lottizzazione “nel contesto” sussistente al momento della sentenza.
IV. In considerazione della natura plurimotivata del provvedimento di diniego il T.a.r. non si è soffermato sull’ulteriore argomento reiettivo rappresentato dalla ravvisata incompatibilità con la destinazione agricola e agrituristica riservata dal PUC di Agropoli all’area di lottizzazione, nonché sulle censure dedotte avverso le sopravvenute scelte pianificatorie.
V. La ricorrente non contesta, peraltro, la declaratoria di improcedibilità del ricorso n. 288/2021, ferma restando la ritenuta illegittimità della motivazione, ribadita anche con il diniego successivo, basata sul carattere ostativo della classificazione dell’area contenuta nel PSAI.
VI. Sono stati quindi riproposti i motivi dedotti con il ricorso di primo grado n. 453 del 2021, i quali non sarebbero stati compiutamente esaminati dal T.a.r.:
a. Il Comune non avrebbe dato corretta esecuzione alla sentenza del T.a.r. di RN n. 636/2020, la quale ha accolto il ricorso avverso il silenzio – inadempimento del Comune medesimo avverso l’istanza di “riavvio” dell’esame del Piano di lottizzazione presentato nel 1992, dichiarando l’obbligo dell’Amministrazione “di pronunciarsi in modo espresso sull’istanza della ricorrente”.
Secondo la società, l’Amministrazione avrebbe dovuto provvedere sulla base degli atti in proprio possesso e della disciplina urbanistica all’epoca vigente.
In tal senso, l’appellante ha fatto riferimento alla decisione dell’Adunanza plenaria n. 1 del 1986.
Nella fattispecie, non troverebbe applicazione il nuovo PUC, divenuto efficace solo dal 12 gennaio 2021, bensì il Programma di fabbricazione del 1972.
b. Sarebbe comunque illegittimo il nuovo PUC nella parte in cui classifica le aree di proprietà della ricorrente in zona E5 “Aree agrituristiche e paesaggistico ambientali”.
Anche in questo caso, viene ribadita l’asserita violazione dei principi affermati dalla richiama decisione n. 1 del 1986, secondo cui l’Amministrazione ha l’obbligo di verificare se sia possibile una variante al piano urbanistico che recuperi (anche parzialmente) le previsioni favorevoli non più vigenti.
La ricorrente ritiene di avere un affidamento qualificato al mantenimento della precedente capacità edificatoria, che nella fattispecie sarebbe stato palesemente violato.
La nuova destinazione sarebbe contrastante, altresì, con l’indirizzo di piano relativo alla riduzione delle aree con destinazione agricola quale risultante dalla delibera di G.C. n. 102 del 2017.
In ogni caso, sarebbe applicabile nella fattispecie l’art. 66 delle NTA secondo cui, relativamente alle aree con destinazione B5, sono stati confermati, anche dopo l’entrata in vigore del nuovo PUC, tutti gli interventi attuativi del previgente strumento di pianificazione autorizzati e in corso di realizzazione.
c. Il Comune avrebbe dovuto considerare che la norma tecnica relativa alla salvaguardia dei Piani approvati e convenzionati, non poteva immediatamente operare nei confronti della proprietà della ricorrente esclusivamente per responsabilità del Comune medesimo, il quale, con il suo comportamento inerte, avrebbe impedito che il piano di lottizzazione del 1992 potesse essere approvato.
Né gioverebbe al Comune invocare la classificazione in zona rossa prevista per le aree in oggetto dal PSAI, poiché ciò non avrebbe impedito, relativamente ad altre aree parimenti classificate, di programmarne la destinazione edificatoria.
Una conferma in tal senso sarebbe ravvisabile nella stessa disciplina impressa dal PUC alle aree di proprietà della ricorrente, secondo la quale sono comunque ivi consentiti interventi di edificazione ancorché riferiti alla sola utilizzazione agricola (o agrituristica).
Sarebbe singolare, altresì, che nel certificato di destinazione urbanistica rilasciato alla società in data 13 febbraio 2019 non si faccia alcun riferimento al regime vincolistico derivante dal PSAI.
In ogni caso, la zonizzazione del PSAI non sarebbe di per sé ostativa all’edificazione, potendosi prevedere in sede di esame del piano attuativo misure di mitigazione del rischio.
d. Sia a valle che a monte dell’area di proprietà della ricorrente, vi sarebbe ormai un’intensa edificazione. Il nuovo strumento urbanistico non avrebbe tenuto conto delle caratteristiche effettive della zona qui in rilievo.
Si tratterebbe, altresì, di una scelta in contrasto con le linee di indirizzo del Piano.
L’appellante richiama al riguardo la pag. 25 della relazione di Piano in cui viene evidenziato l’impegno pubblico a conservare e possibilmente migliorare la matrice ecologica attraverso la scelta chiave di preferire sempre soluzioni nei territori già urbanizzati (brownfields) per rispondere ai fabbisogni delle famiglie e della società subordinando ogni ipotesi di trasformazione extra agricola del territorio alle necessità di conservazione dei valori naturali e culturali, con particolare attenzione per gli spazi e le strutture ancora integri o recuperabili dedicati all’agricoltura.
e. L’art. 3 del Regolamento regionale n. 5/2011, recante il procedimento di formazione dei piani urbanistici, al comma 4 prevede che per il piano urbanistico comunale l’Amministrazione provinciale, dichiari la coerenza alle strategie a scala sovracomunale.
Nel caso in esame, nella delibera di consiliare di approvazione del PUC, si dà atto del parere della Provincia di RN la quale ha più volte evidenziato elementi di criticità del Piano adottato, dichiarandone la “ non coerenza alle strategie a scala sovracomunale individuate dall’amministrazione provinciale, anche in riferimento al proprio piano territoriale di coordinamento ”.
Per tale ragione, il Sindaco di Agropoli chiedeva alla Regione Campania di convocare la Conferenza permanente di pianificazione, di cui all’art. 5 di cui alla l.r. n. 13/2008, per giungere ad un’intesa e all’accordo di pianificazione di cui all’art. 6 della stessa legge.
Il 22 giugno 2020 si teneva il primo tavolo della Conferenza permanente, alla presenza dell’Assessore Regionale all’Urbanistica e dei rappresentanti della Provincia di RN, all’esito del quale i rappresentanti della Provincia davano la loro disponibilità a rivalutare la coerenza del PUC di Agropoli, in caso di apporto di modifiche allo stesso.
Le modifiche concordate in sede di Conferenza permanente venivano recepite dall’Ufficio di Piano, con nota prot. 15596 del 25 giugno 2020 e poi approvate con delibera di G.M. n. 130 del 26 giugno 2020, successivamente trasmessa al tavolo della Conferenza permanente.
Tuttavia l’organo tecnico (l’Ufficio di Piano) non ha preso parte alla Conferenza permanente, limitandosi a recepire acriticamente gli accordi presi da organi squisitamente politici.
Secondo l’appellante le modifiche del PUC - al fine di renderlo coerente alla normativa sovraordinata (PTCP) - avrebbero dovuto essere assunte previa l’acquisizione di determinazioni e pareri tecnici, e non sulla base di meri accordi politici.
f. A seguito della Conferenza permanente di pianificazione, il Comune ha modificato lo strumento urbanistico adottato per renderlo coerente alle strategie a scala sovracomunale ed al PTCP vigente. In considerazione di tali modifiche, il Piano avrebbe dovuto essere riadottato, essendone mutati, a dire della ricorrente, i criteri di impostazione.
g. All’esito della Conferenza permanente, venivano stabiliti i seguenti principi: “ fissare alla data di adozione del Piano, ossia al 06/04/2017, il termine ultimo per il conteggio di tutti gli alloggi rilasciati dall’ufficio tecnico comunale (compresi quindi anche quelli rilasciati ai sensi della L.R. n. 19/2009) dalla data del verbale della Conferenza di Piano, ossia il 06/06/2013, da decurtare dal carico insediativo assegnato al Comune di Agropoli (750 alloggi); considerare, ai fini del suddetto calcolo, solo i nuovi alloggi, escludendo i cambi di destinazione d’uso e gli ampliamenti previsti dalla L.R. n. 19/2009 ”.
Recependo le direttive della Conferenza, l’Ufficio di Piano apportava le conseguenti modifiche grafiche e normative, in esito alle quali il carico insediativo risultava diminuito rispetto all’assetto precedente. Sostanzialmente, il risultato della Conferenza permanente era quello di provocare una diminuzione delle aree edificabili.
L’appellante ribadisce che, per tale ragione, il piano avrebbe dovuto essere riadottato, anche al fine di consentire un nuovo apporto partecipativo dei cittadini interessati dalle modifiche.
h. Con riferimento all’aspetto sismico il parere del Genio civile risulta essere stato adottato in data 26.10.2020. Tuttavia le indagini alla base del parere risalirebbero ad epoca precedente all’entrata in vigore sia delle norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008 sia di quelle approvate con D.M. 17 gennaio 2018.
5. Si sono costituiti, per resistere, la A.s.l. di RN, la Regione Campania, il Ministero della Cultura e il Comune di Agropoli.
6. L’appellante e il Comune hanno depositato memorie, in vista della pubblica udienza del 9 gennaio 2025, alla quale l’appello è stato trattenuto per la decisione
7. In via preliminare, deve essere respinta l’istanza di rinvio formulata dalla società ricorrente in ragione del fatto che sarebbero in corso di esecuzione dei saggi finalizzati alla redazione della relazione geognostica diretta ad accertare la pericolosità del sito.
Si tratta infatti di circostanza irrilevante ai fini del decidere poiché il Piano stralcio per l’assetto idrogeologico, nell’ambito del quale le aree di cui trattasi sono state classificate a rischio frana, non è stato impugnato.
La legittimità di tale Piano esula dal thema decidendum come pure eventuali iniziative intraprese dalla società ricorrente per ottenerne la modifica nella parte di interesse.
8. Nel merito, l’appello è infondato e deve essere respinto.
Al riguardo, si osserva quanto segue.
9. In primo luogo, in punto di fatto, va richiamato il contenuto della sentenza del T.a.r. n. 636 del 2020, in esecuzione della quale l’Amministrazione ha proceduto all’esame dell’istanza del 2019 di “riavvio” del procedimento relativo al progetto di lottizzazione presentato nel 1992.
Orbene, con tale pronuncia il T.a.r. di RN si è limitato alla “ declaratoria di illegittimità del silenzio serbato, senza spingersi però fino alla condanna all’adozione dell’atto richiesto ”, non ritenendo possibile, nella materia di cui trattasi, un accertamento relativo alla “fondatezza della pretesa”.
Pertanto, il vincolo che la ricorrente pretende di fare derivare dal giudicato sul silenzio – ovvero l’obbligo dell’Amministrazione di esaminare il progetto di lottizzazione ai sensi del previgente Programma di fabbricazione - è destituito di fondamento.
Al riguardo, giova ricordare che secondo la giurisprudenza di questo Consiglio (Ad. plen., n. 11 del 2016; in termini, Ad. plen., nn. 17 e 18 del 2021):
i) i giudicati a formazione progressiva scaturenti da una statuizione di illegittimità di un silenzio serbato dalla p.a. recano condizionamenti di natura eminentemente procedimentale, con la conseguenza che da essi, fermo restando l’impedimento del giudice amministrativo di sostituirsi all’Amministrazione nell'esercizio di valutazioni discrezionali (al di fuori dei tassativi casi di giurisdizione di merito stabiliti dalla legge), deriva esclusivamente l’obbligo strumentale di portare a conclusione il procedimento, non anche quello finale di attribuzione del bene della vita sostanziale, posto che il giudicato non può incidere sui tratti liberi dell'azione amministrativa lasciati impregiudicati e, in primo luogo, sui poteri non esercitati e fondati su presupposti fattuali e normativi diversi e successivi;
ii) sebbene l'esecuzione del giudicato amministrativo di legittimità debba avvenire da parte dell’Amministrazione secondo buona fede e senza che sia frustrata la legittima aspettativa delle parti alla stabile definizione del contesto procedimentale, ovvero mediante il ripristino retroattivo della situazione controversa per evitare che la durata del processo vada a scapito del vincitore, tale retroattività non va intesa in senso assoluto, ma va ragionevolmente parametrata alle circostanze del caso concreto ed alla natura dell'interesse legittimo coinvolto e non incide sui tratti liberi dell’azione amministrativa lasciati impregiudicati dallo stesso giudicato;
iii) ne consegue che la sopravvenienza (di fatto e di diritto) incide sulle situazioni giuridiche durevoli nel solo tratto dell'interesse che si svolge successivamente al giudicato (in particolare, dopo la notificazione della sentenza divenuta irrevocabile), mentre è strutturalmente irrilevante sulle situazioni giuridiche istantanee, ad eccezione del sopravvenuto mutamento della realtà - fattuale o giuridica - tale da non consentire l’integrale ripristino dello status quo ante (in termini, Cons. Stato, sez. IV, 2 novembre 2022, n. 9481 che richiama Cons. Stato, Ad. plen., 9 febbraio 2016, n. 2; 13 aprile 2015, n. 4; 15 gennaio 2013, n. 2; 3 dicembre 2008, n. 13; 11 maggio 1998, n. 2; 21 febbraio 1994, n. 4; 8 gennaio 1986, n. 1).
Tali coordinate ermeneutiche trovano piena applicazione in sede di pianificazione urbanistica e contenzioso edilizio, ove emergono, inoltre, le considerazioni della consolidata giurisprudenza della Sezione in ordine ai limiti della tutela delle aspettative edificatorie dei privati rispetto all'esercizio di poteri pianificatori, ambientali e paesaggistici, secondo cui:
i) le scelte di pianificazione sono espressione di un’amplissima valutazione discrezionale, insindacabile nel merito, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità;
ii) con riferimento all’esercizio dei poteri pianificatori urbanistici, la tutela dell’affidamento è riservata a casi del tutto eccezionali (es. superamento degli standard minimi di cui al d.m. 2 aprile 1968; pregresse convenzioni edificatorie già stipulate; giudicati recanti il riconoscimento del diritto di edificare; modificazione in zona agricola della destinazione di un’area limitata, interclusa da fondi edificati in modo non abusivo);
9.1. Alla luce di tali coordinate esegetiche, nel caso di specie deve ritenersi che sia rimasto impregiudicato l’esercizio del potere amministrativo, il quale, in ragione del principio del tempus regit actum , deve inevitabilmente essere fondato anche sui presupposti fattuali e normativi sopraggiunti.
Va evidenziato, altresì, che la ricorrente, mediante un’atipica istanza di “riavvio”, ha diffidato l’Amministrazione ad esprimersi su un progetto presentato quasi trenta anni prima e – a quanto consta - mai coltivato.
Deve pertanto ritenersi che in realtà l’istanza - diffida di “riavvio” abbia aperto un procedimento del tutto nuovo, con la conseguente piena legittimità della richiesta del Comune di aggiornamento della documentazione “all’attualità”, in particolare in termini di “ adeguamento alla normativa intervenuta negli ultimi 28 anni in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica, in termini di compatibilità con i vincoli intervenuti, in termini economici (computo metrico delle opere di urbanizzazione) [...] ” (cfr., la pag. 1 del provvedimento prot. n. 4951 dell’11.2.2021).
9.2. Dopo avere riscontrato l’incompletezza e la lacunosità della documentazione presentata, l’Amministrazione ha fatto osservare che “ l’area oggetto di intervento ricade in zona rischio frana R3 – elevato ed R4 – molto elevato del PSAI dell’ex Autorità di Bacino sinistra Sele, oggi Autorità distrettuale dell’Appenino Meridionale, ove non sono ammessi interventi di nuova edificazione [...] Il PUC approvato, proprio per i motivi di cui sopra, ha declassato l’area da edificabile (C4) in agricola (E5), ove l’edificazione, esclusivamente connessa con l’attività agricola, è ammessa da normativa nazionale e regionale sempre compatibilmente con i vincoli di cui sopra [...]”.
9.3. Al riguardo, il primo giudice, previa analisi delle norme tecniche del PSAI, ha concluso che “ alla stregua della normativa dianzi riportata, le nuove costruzioni implicate dal progetto di lottizzazione Colle San Marco giammai avrebbero potuto essere assentite sulla base delle disposizioni del PUC di Agropoli – permissive di simili interventi nelle zone all’uopo destinate –, se non in quanto esulanti, segnatamente, dalla perimetrazione delle zone R4, ossia se non in quanto compatibili con la disciplina del PSAI. E tanto, senza che siffatta circostanza ostativa potesse essere neutralizzata dall’omessa indicazione della classificazione dell’area di intervento in zona R3 (“Rischio frana elevato”) e R4 (“Rischio frana molto elevato”) nel testo del certificato di destinazione urbanistica del 13 febbraio 2019, quest’ultimo afferendo a profili (urbanistici) elettivamente diversi da quelli relativi all’assetto idrogeologico, nonché avendo natura non già costitutiva, bensì meramente ricognitiva, insuscettibile di elidere i limiti imposti all’edificazione dalle singole normative di settore ”.
9.4. L’appellante ha opposto che, in base agli articoli 55 e 68, comma 4 – bis delle NTA il Piano stralcio “ può essere aggiornato, integrato e sottoposto a varianti, su iniziativa dell’Autorità di Bacino, ovvero su istanza di altri soggetti pubblici e privati ”.
È tuttavia evidente che la possibilità che un’area venga “riperimetrata” in esito all’apposito procedimento previsto dal Piano stralcio per l’assetto idrogeologico, è una eventualità futura ed incerta che non poteva in alcun modo condizionare l’esame del progetto di lottizzazione.
A ciò si aggiunga che - come fatto osservare dal Comune - il progetto presentato non prevedeva affatto quegli interventi di mitigazione del rischio la cui possibilità è stata evocata solo in sede contenziosa.
9.5. Per quanto riguarda le critiche svolte avverso il nuovo strumento urbanistico generale esse, effettivamente, sono state immotivamente assorbite dal T.a.r.
Il primo giudice non ha infatti considerato che la ricorrente – indipendentemente dalla sorte della proposta di Piano attuativo - mantiene comunque un distinto ed autonomo interesse a contestare quella previsioni che conformano in via immediata le potenzialità edificatorie delle aree di proprietà (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 22 agosto 2024, n.7211).
Anche tali censure, tuttavia, sono infondate.
9.6. In primo luogo, giova ricordare che è acquisizione del tutto consolidata della giurisprudenza amministrativa quella secondo cui il nuovo strumento urbanistico può incidere anche su piani attuativi già approvati e convenzionati, sia pure con idonea motivazione.
Nel caso in esame però – in cui nessun piano attuativo è stato mai approvato né convenzionato – la ricorrente non poteva vantare alcun affidamento qualificato o aspettativa meritevole di tutela, a tanto non essendo sufficiente l’istanza di “riavvio”, dopo 28 anni, del progetto del 1992.
9.7. Relativamente alla classificazione impressa all’area della ricorrente non vi è alcun elemento idoneo a comprovare che l’esercizio della discrezionalità amministrativa sia viziata da irrazionalità o disparità di trattamento.
Nello specifico:
- l’affermazione secondo cui altre aree del territorio comunale, pur ricomprese in Zona R3 ed R4 del Piano PSAI al pari di quelle della ricorrente, sarebbero state resi edificabili, è rimasta del tutto generica e priva comunque di supporto probatorio; anche l’eventualità che la classificazione in zona E consenta limitati interventi edificatori funzionali all’attività agricola non è di per sé indice di illogicità o irrazionalità; peraltro, come evidenziato dal Comune nel diniego impugnato, si tratta comunque di interventi che, per natura ed entità, sono compatibili con i vincoli derivanti dal PSAI;
- parimenti generiche e contraddittorie risultano le critiche relative al presento contrasto tra la destinazione impressa alle aree della ricorrente e le linee di impostazione del PUC; è infatti essa stessa ad affermare che l’area di cui trattasi è rimasta inedificata e che tra gli indirizzi di Piano figurano la riduzione del carico insediativo e la subordinazione di ogni ipotesi di trasformazione extra agricola del territorio alle necessità di conservazione dei valori naturali e culturali, con particolare attenzione per gli spazi e le strutture ancora integri o recuperabili dedicati all’agricoltura;
- inconferente è poi l’affermazione secondo cui, nell’ambito del procedimento di pianificazione del territorio l’Ufficio di Piano si sarebbe limitato a recepire acriticamente gli accordi presi da organi squisitamente politici. In disparte il fatto che lo strumento urbanistico rappresenta una delle principali forme di attuazione dell’indirizzo politico – amministrativo dell’Ente locale, nella delibera di approvazione del PUC si attesta che gli Uffici hanno espletato tutte le attività istruttorie di rispettiva competenza;
- e sempre nella delibera di approvazione del PUC viene attestato anche l’espletamento della verifica di compatibilità con gli strumenti di pianificazione territoriale sovraordinati e di conformità con la normativa statale e regionale vigente di competenza della Provincia di RN ai sensi dell’art. 24, comma 4, della legge della Regione Campania n. 16 del 2004 e del Regolamento regionale n. 5 del 2011;
- quanto poi all’affermazione secondo cui, in relazione alle asseritamente rilevanti modifiche subite dal Piano adottato per adeguarlo al PTCP e ai pareri espressi, avrebbe dovuto procedersi ad una nuova pubblicazione, la censura è rimasta meramente assertiva e priva di qualsivoglia analisi comparativa rispetto alle linee di impostazione del PUC volta a dimostrare tale assunto;
- sono rimaste oscure, altresì, anche le critiche incentrate su una pretesa inattendibilità tecnica del parere favorevole (con prescrizioni) reso dal Genio civile; in disparte il fatto che tale atto non è stato impugnato, anche in questo caso si tratta di affermazioni prive di qualsivoglia supporto tecnico - scientifico.
10. In definitiva, per quanto sopra argomentato, l’appello deve essere respinto.
Tenuto conto della peculiarità della vicenda, sussistono tuttavia i presupposti per la compensazione integrale tra le parti delle spese del grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese del grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Lopilato, Presidente FF
Silvia Martino, Consigliere, Estensore
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvia Martino | Vincenzo Lopilato |
IL SEGRETARIO