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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 04/12/2025, n. 1829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1829 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE CIVILE Il tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Giuseppe Mercurio, giudice onorario di pace destinato all'Ufficio per il processo del settore civile alla seconda sezione civile e delegato alla definizione del presente giudizio dal giudice titolare, dott.ssa Maria Giovanna De Marco, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2933/2023 R.G.A.C., promossa da: P.I. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, con sede in Luzzi (CS), rappresentata e difesa dall'Avv. Herman Altomare;
PARTE ATTRICE-OPPONENTE CONTRO Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_2
in Re resentata e difesa dall'Avv. Valentina Di Maro;
PARTE CONVENUTA-OPPOSTA OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo - Pagamento compensi. CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da atti e verbali di causa, e da ultimo come precisate nelle memorie di cui all'art. 189 cpc. Per l'opponente “Voglia l'On.le Tribunale adito, Parte_1 disattesa e respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, previo rigetto dell'eventuale richiesta di provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., accogliere la proposta opposizione e per l'effetto revocare integralmente il decreto ingiuntivo n. 790/23 del 6.07.23 - RG N. 2124/23 notificato in data 12.07.23, emesso dal Tribunale di Cosenza. Il tutto con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario” . Per l'opposta – rigettare l'opposizione proposta con Controparte_1
l'atto di citazion ata in fatto ed in diritto, con conferma e Parte_1 definitiva statuizione secutività del decreto ingiuntivo n. 790/2023 emesso dal tribunale di Cosenza, il 6.07.2023; 2- Per l'effetto, condannare l'opponente alla rifusione delle spese di lite, oltre diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali CPA, della fase monitoria e del presente giudizio, con distrazione”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 16.06.2023, la Controparte_1
(d'ora in avanti, ) chiedeva ed otteneva dal ingiuntivo n. 79 23, emesso in data 06.07.2023, con il quale si ingiungeva alla (d'ora in avanti, ) il pagamento della somma di € Parte_1 Parte_1
26.210,65, oltre interessi e spese della procedura monitoria. Il credito era vantato a titolo di corrispettivo per prestazioni di consulenza e assistenza
Pag. 1 a 6 contabile, fiscale e amministrativa asseritamente svolte in favore della Parte_1 dal 2012 al 2016 . Con atto di citazione notificato in data 20.09.2023, la proponeva Parte_1 opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, chie a revoca. A fondamento dell'opposizione, eccepiva in via preliminare la prescrizione decennale dei crediti maturati per le attività svolte fino al 24.01.2013; nel merito, contestava l'idoneità probatoria della documentazione prodotta in sede monitoria, la validità della lettera d'incarico per carenza di elementi essenziali e per la presenza di clausole vessatorie non specificamente approvate, l'effettivo svolgimento delle prestazioni elencate dalla e, in subordine, l'esorbitanza del quantum preteso, anche in considerazion agamenti già effettuati e non scomputati. Si costituiva in giudizio la con comparsa di risposta del 19.12.2023, contestando integralmente le difese avversarie e chiedendo il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto. La CSA respingeva l'eccezione di prescrizione, sostenendo la validità di atti interruttivi del 2016 e 2018; difendeva la sufficienza probatoria della documentazione prodotta, richiamando una lettera d'incarico del 2009, completa di tariffario, quale fonte regolatrice del rapporto;
asseriva di aver puntualmente adempiuto a tutte le prestazioni e contestava le argomentazioni avversarie sul quantum debeatur Dava altresì atto del fallimento del tentativo di mediazione obbligatoria per mancata partecipazione della parte opponente Concesse le memorie ex art. 171-ter c.p.c., le parti precisavano le proprie difese e producevano ulteriore documentazione. All'udienza del 24.10.2024, la causa, ritenuta matura per la decisione sulla base della documentazione in atti, veniva rinviata ad altra udienza per la rimessione in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. . Le parti depositavano i rispettivi scritti finali, insistendo nelle proprie conclusioni. All'udienza del 06.11.2025, dinnanzi al Gop, Dott. Giuseppe Mercurio, giusto decreto del Presidente del Tribunale di Cosenza n. 52/2025, le parti presenti precisavano le conclusioni, riportandosi e, di poi la causa veniva trattenuta per la decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE L'opposizione proposta da è parzialmente fondata e merita Parte_1 accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. È principio consolidato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo instauri un ordinario processo di cognizione, nel quale il giudice è chiamato a verificare la fondatezza della pretesa creditoria azionata in via monitoria. In tale contesto, le parti assumono la posizione sostanziale, e non solo formale, di attore e convenuto. Grava, pertanto, sul creditore opposto (CSA) l'onere di provare i fatti costitutivi del proprio diritto, ovvero l'esistenza del rapporto contrattuale, l'esatto adempimento delle prestazioni e la congruità del compenso richiesto, mentre spetta al debitore opponente ( ) la prova Parte_1 di eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi d sa, quali l'avvenuto pagamento o la prescrizione.
Pag. 2 a 6
1. Sull'eccezione di prescrizione L'opponente ha eccepito la prescrizione decennale dei crediti relativi alle prestazioni che si assumono svolte fino al 25.01.2013, sostenendo che il primo atto idoneo a interrompere il decorso del termine sia stata la diffida ricevuta in tale data nel 2023. L'eccezione è infondata, poiché la CSA ha documentato di aver inviato alla ben due comunicazioni datate rispettivamente Parte_1
05.02.2016 e 25.09 ezzo raccomandata A/R, con le quali, a fronte della morosità, comunicava la sospensione di ogni servizio e invitava la società a ritirare la documentazione contabile, attribuendo esplicitamente a tale missiva "valenza interruttiva" dei termini prescrizionali. Secondo parte opponente nessun valore interruttivo avrebbero le suddette comunicazioni poiché scevre dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui invece dovrebbe comporsi un atto interruttivo, per spiegare efficacia. Questo Tribunale, dopo aver esaminato le comunicazioni datate 05.02.2016 e 25.09.2018, ritiene che dalle ridette emergano le specifiche caratteristiche di cui secondo la giurisprudenza di legittimità un atto interruttivo si deve comporre per spiegare idonea efficacia interruttiva. Invero tutti gli elementi in esso contenuti, sia soggettivi (indicazione del debitore e del creditore), sia oggettivi (esplicitazione della pretesa e\o dell'intimazione) sono significativi ed esprimono la volontà del titolare di far valere il proprio diritto (Cass. Civ. Sez. 2, n. 13430\2025). La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che è sufficiente una dichiarazione che esplicitamente o per implicito manifesti intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante (Cass. Sez. 2, Ord. N. 24913\2022). Le comunicazioni allegate in atti, pur non quantificando il credito, sono comunque conformi alle indicazioni dettate dalla Suprema Corte, poiché indicano chiaramente il nominativo del debitore e del creditore e manifestano in modo inequivoco la volontà della di ottenere l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie inadempiute, t da giustificare la sospensione del servizio. Tale atto, costituendo in mora il debitore ai sensi dell'art. 2943, co. 4, c.c., è stato idoneo a interrompere il decorso della prescrizione (cfr. Cass. n. 13430\2025). Poiché il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato nel 2023, il termine decennale, nuovamente decorrente dal febbraio 2016, non era spirato. L'eccezione di prescrizione deve, pertanto, essere rigettata. 2. Parte opponente inoltre nello spiegare opposizione ha eccepito l'assenza di prova del rapporto contrattuale e delle prestazioni, contestando la validità della lettera d'incarico del 2012 prodotta in sede monitoria, eccependo la mancanza della sottoscrizione della , della data e dell'allegato tariffario ("Allegato A"). Rileva questo Tribunale l'onere della prova in capo alla CSA richiede la dimostrazione del titolo contrattuale e dell'effettivo svolgimento delle singole prestazioni per le quali è richiesto il compenso. Circa il titolo contrattuale la società opposta produce in atti una precedente lettera d'incarico del 27.01.2009, sottoscritta dall'amministratore di , a tempo indeterminato e completa Parte_1 di un "Allegato A" contenente il t elle prestazioni.
Pag. 3 a 6 Questo Tribunale ritiene che, il rapporto tra le parti trovi la sua fonte originaria e la sua regolamentazione economica nel contratto del 2009. Tale accordo, mai formalmente risolto, risulta valido ed efficace, essendo completo dei suoi elementi essenziali, inclusa la determinazione dei corrispettivi tramite rinvio al tariffario allegato e sottoscritto. La successiva lettera del 2012, pur con le sue imperfezioni formali, può essere interpretata come una mera prosecuzione del rapporto già in essere, le cui condizioni economiche erano già state pattuite. La lunga durata del rapporto e i pagamenti parziali effettuati da nel corso Parte_1 degli anni, imputati "in acconto" sulle morosità pregresse, rinforzano l'esistenza di un accordo continuativo basato sulle condizioni del 2009. Questa situazione protrattasi sin dal 2009 fra le parti, più che l'effetto di una condizione “vessatoria” del contratto non specificatamente sottoscritta da , rappresenta a parere di questo giudicante l'effetto di una prassi consolidata. In ragione di ciò l'eccezione relativa alla sottoscrizione indiscriminata delle clausole ex artt. 1341-1342 c.c. non è dirimente, quindi viene rigettata. 3.Relativamente all'ulteriore motivo di opposizione spiegato dalla parte opponente e che riguarda l'effettivo svolgimento dell'attività professionale per cui sarebbe maturato il credito di cui al decreto ingiuntivo opposto, la , onerata della prova, ha depositato nel corso del giudizio di documentazione volta a dimostrare l'esecuzione di ciascuna prestazione. Dal canto suo, , ha contestato analiticamente tali produzioni, Parte_1 disconoscend ntenuto e l'efficacia probatoria. Dall'esame della documentazione in atti, emerge una situazione non completamente lineare, invero rileva questo Tribunale che, per numerose attività (es. elaborazione dati, tenuta libri contabili, liquidazioni IVA periodiche, elaborazione bilanci), parte opposta ha prodotto documenti interni che, sebbene contestati dall'opponente perché privi di sottoscrizione o ricevute di consegna, nel loro complesso e alla luce della continuità del rapporto, offrono un solido quadro indiziario dell'attività svolta. Per le dichiarazioni fiscali trasmesse telematicamente, il Centro servizi aziendali ha prodotto modelli corredati da ricevute di trasmissione dell'Agenzia delle Entrate che riportano il codice fiscale dell'intermediario. Sebbene contesti che l'intermediario indicato non Parte_1 sia l'opposta ma una persona fisica (Dott. ), è ragionevole presumere, in CP_2 assenza di prova contraria, che tale abbia agito in qualità di amministratore o incaricato della società opposta, nell'ambito del mandato conferito a quest'ultima. Tuttavia, per alcune specifiche voci di credito, la prova offerta dalla CSA risulta carente o contraddetta dalle stesse allegazioni di parte opponente. In particolare: Elaborazione e trasmissione Dichiarazione dei redditi PF 2011-2012-2013: la richiede il pagamento per le dichiarazioni dei redditi personali dei signor e L'incarico professionale Pt_3 Persona_1
è stato conferito dalla società e, in assenza di una clausola Parte_1 contrattuale che estenda l'obbli to anche a prestazioni rese in favore dei soci o amministratori, tali costi non possono essere addebitati alla
Pag. 4 a 6 società. La non ha fornito prova di un siffatto accordo. Pertanto, i relativi importi de essere stornati dal totale preteso.
ha prodotto una comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che attesta Parte_1 resentazione della dichiarazione IVA per l'anno d'imposta 2015. Parte opposta ha dal canto suo chiarito di aver interrotto il servizio nel febbraio 2016 e di aver trasmesso solo la "comunicazione dati IVA 2015" (in scadenza a fine febbraio 2016) ma non la "dichiarazione IVA annuale" (in scadenza a settembre 2016), e di non aver addebitato quest'ultima. Sebbene la spiegazione sia plausibile, dall'esame del pro-forma di fattura allegato al ricorso monitorio, la voce "elaborazione e trasmissione Comunicazione annuale IVA 2015" risulta generica. In assenza di un dettaglio che distingua la "comunicazione" dalla "dichiarazione", e a fronte della prova documentale dell'omessa presentazione della dichiarazione annuale, il relativo compenso non può essere riconosciuto per mancanza di prova certa sulla prestazione effettivamente addebitata e svolta. Ciò premesso, alla luce delle considerazioni fatte, l'importo del credito deve essere rideterminato.
contesta l'ammontare complessivo, evidenziando come dal proprio Parte_1
l 31.12.2014, risultasse un debito verso la di soli € 2.850,01. La
ha fornito una spiegazione convincente, n prove documentali (allegato 13 ed allegato 14), con cui ha chiarito che tale importo corrispondeva unicamente ai debiti risultanti da fatture già emesse a quella data, e non all'intera esposizione debitoria. La tesi di , basata su un'interpretazione rigida del principio di Parte_1 competenza, non è sufficiente a smentire la ricostruzione dell'opposta, la quale ha anche chiarito che l'assegno di pari importo e che doveva ripagare il debito iscritto a bilancio al 31.12.2014 fu protestato e il debito saldato successivamente, venendo correttamente stornato. L'esame della documentazione prodotta da parte opposta in ordine a questo punto della vicenda ( allegati 13 e 14 di parte opposta), in relazione all'allegato 11 (pro forma anno per anno dei debiti ingiunti), confermano la ricostruzione effettuata dalla convenuta opposta. Tuttavia, come analizzato al punto N. 3, dal credito totale ingiunto devono essere detratti i compensi per le prestazioni non provate o non riferibili all'opponente. In assenza di un dettagliato tariffario che consenta a questo Giudice una puntuale quantificazione, si procede a una valutazione equitativa del valore delle prestazioni da stornare, sulla base degli importi indicati nel pro- forma di fattura prodotto dalla stessa . Sulla base di tale documento, si stima che il valore delle prestazioni non te (dichiarazioni personali dei soci e adempimenti IVA 2015 non provati) ammonti a una somma che si ritiene equo determinare in € 951,60. Pertanto, l'importo dovuto da alla Parte_1 deve essere rideterminato in € 25.259,05, oltre interessi legali dalla domanda. Sulle spese di lite
Pag. 5 a 6 L'accoglimento solo parziale dell'opposizione comporta la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna dell'opponente al pagamento della minor somma sopra determinata. In tema di spese di lite, la soccombenza reciproca giustifica la compensazione parziale delle stesse. Considerato l'esito complessivo del giudizio (fase monitoria e fase ordinaria di cognizione piena), che ha visto il rigetto dell'eccezione di prescrizione e l'accertamento di gran parte del credito vantato dalla , si ritiene equo compensare le spese per 1/3, ponendo i restanti 2/3 a car ella parte opponente, la cui Parte_1 soccombenza è prevalente. Tali spese sono liquidate in dispositivo secondo i parametri del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (scaglione da
€ 5.201 a € 26.00 ) comprensive di quelle relative all'attività svolta nella fase monitoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa: Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 790/2023 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 06.07.2023. Accerta e dichiara che è tenuta a corrispondere a Parte_1 [...] la min 25.259,05 (venticinqueduece Controparte_1 entemente la condanna al pagamento in favore di
[...] della somma di € 25.259,05, oltre interessi legali dalla data della Controparte_1 toria al saldo effettivo. Dichiara compensate per 1/3 (€ 846,67) le spese di lite del complessivo giudizio che si liquidano per intero in € 2.540,00 di cui € 286,00 per esborsi ed
€ 2.254,00 per onorari. Condanna a rifondere a i restanti Parte_1 Controparte_1
2/3 delle sp minate, per t .540,00) comprensivi di onorari ed esborsi, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Valentina Di Maro, dichiaratasi antistataria. Così deciso in Cosenza, in data 04 Dicembre 2025.
IL GOP Dott. Giuseppe Mercurio
Pag. 6 a 6
PARTE ATTRICE-OPPONENTE CONTRO Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_2
in Re resentata e difesa dall'Avv. Valentina Di Maro;
PARTE CONVENUTA-OPPOSTA OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo - Pagamento compensi. CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da atti e verbali di causa, e da ultimo come precisate nelle memorie di cui all'art. 189 cpc. Per l'opponente “Voglia l'On.le Tribunale adito, Parte_1 disattesa e respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, previo rigetto dell'eventuale richiesta di provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., accogliere la proposta opposizione e per l'effetto revocare integralmente il decreto ingiuntivo n. 790/23 del 6.07.23 - RG N. 2124/23 notificato in data 12.07.23, emesso dal Tribunale di Cosenza. Il tutto con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario” . Per l'opposta – rigettare l'opposizione proposta con Controparte_1
l'atto di citazion ata in fatto ed in diritto, con conferma e Parte_1 definitiva statuizione secutività del decreto ingiuntivo n. 790/2023 emesso dal tribunale di Cosenza, il 6.07.2023; 2- Per l'effetto, condannare l'opponente alla rifusione delle spese di lite, oltre diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali CPA, della fase monitoria e del presente giudizio, con distrazione”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 16.06.2023, la Controparte_1
(d'ora in avanti, ) chiedeva ed otteneva dal ingiuntivo n. 79 23, emesso in data 06.07.2023, con il quale si ingiungeva alla (d'ora in avanti, ) il pagamento della somma di € Parte_1 Parte_1
26.210,65, oltre interessi e spese della procedura monitoria. Il credito era vantato a titolo di corrispettivo per prestazioni di consulenza e assistenza
Pag. 1 a 6 contabile, fiscale e amministrativa asseritamente svolte in favore della Parte_1 dal 2012 al 2016 . Con atto di citazione notificato in data 20.09.2023, la proponeva Parte_1 opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, chie a revoca. A fondamento dell'opposizione, eccepiva in via preliminare la prescrizione decennale dei crediti maturati per le attività svolte fino al 24.01.2013; nel merito, contestava l'idoneità probatoria della documentazione prodotta in sede monitoria, la validità della lettera d'incarico per carenza di elementi essenziali e per la presenza di clausole vessatorie non specificamente approvate, l'effettivo svolgimento delle prestazioni elencate dalla e, in subordine, l'esorbitanza del quantum preteso, anche in considerazion agamenti già effettuati e non scomputati. Si costituiva in giudizio la con comparsa di risposta del 19.12.2023, contestando integralmente le difese avversarie e chiedendo il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto. La CSA respingeva l'eccezione di prescrizione, sostenendo la validità di atti interruttivi del 2016 e 2018; difendeva la sufficienza probatoria della documentazione prodotta, richiamando una lettera d'incarico del 2009, completa di tariffario, quale fonte regolatrice del rapporto;
asseriva di aver puntualmente adempiuto a tutte le prestazioni e contestava le argomentazioni avversarie sul quantum debeatur Dava altresì atto del fallimento del tentativo di mediazione obbligatoria per mancata partecipazione della parte opponente Concesse le memorie ex art. 171-ter c.p.c., le parti precisavano le proprie difese e producevano ulteriore documentazione. All'udienza del 24.10.2024, la causa, ritenuta matura per la decisione sulla base della documentazione in atti, veniva rinviata ad altra udienza per la rimessione in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. . Le parti depositavano i rispettivi scritti finali, insistendo nelle proprie conclusioni. All'udienza del 06.11.2025, dinnanzi al Gop, Dott. Giuseppe Mercurio, giusto decreto del Presidente del Tribunale di Cosenza n. 52/2025, le parti presenti precisavano le conclusioni, riportandosi e, di poi la causa veniva trattenuta per la decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE L'opposizione proposta da è parzialmente fondata e merita Parte_1 accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. È principio consolidato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo instauri un ordinario processo di cognizione, nel quale il giudice è chiamato a verificare la fondatezza della pretesa creditoria azionata in via monitoria. In tale contesto, le parti assumono la posizione sostanziale, e non solo formale, di attore e convenuto. Grava, pertanto, sul creditore opposto (CSA) l'onere di provare i fatti costitutivi del proprio diritto, ovvero l'esistenza del rapporto contrattuale, l'esatto adempimento delle prestazioni e la congruità del compenso richiesto, mentre spetta al debitore opponente ( ) la prova Parte_1 di eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi d sa, quali l'avvenuto pagamento o la prescrizione.
Pag. 2 a 6
1. Sull'eccezione di prescrizione L'opponente ha eccepito la prescrizione decennale dei crediti relativi alle prestazioni che si assumono svolte fino al 25.01.2013, sostenendo che il primo atto idoneo a interrompere il decorso del termine sia stata la diffida ricevuta in tale data nel 2023. L'eccezione è infondata, poiché la CSA ha documentato di aver inviato alla ben due comunicazioni datate rispettivamente Parte_1
05.02.2016 e 25.09 ezzo raccomandata A/R, con le quali, a fronte della morosità, comunicava la sospensione di ogni servizio e invitava la società a ritirare la documentazione contabile, attribuendo esplicitamente a tale missiva "valenza interruttiva" dei termini prescrizionali. Secondo parte opponente nessun valore interruttivo avrebbero le suddette comunicazioni poiché scevre dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui invece dovrebbe comporsi un atto interruttivo, per spiegare efficacia. Questo Tribunale, dopo aver esaminato le comunicazioni datate 05.02.2016 e 25.09.2018, ritiene che dalle ridette emergano le specifiche caratteristiche di cui secondo la giurisprudenza di legittimità un atto interruttivo si deve comporre per spiegare idonea efficacia interruttiva. Invero tutti gli elementi in esso contenuti, sia soggettivi (indicazione del debitore e del creditore), sia oggettivi (esplicitazione della pretesa e\o dell'intimazione) sono significativi ed esprimono la volontà del titolare di far valere il proprio diritto (Cass. Civ. Sez. 2, n. 13430\2025). La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che è sufficiente una dichiarazione che esplicitamente o per implicito manifesti intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante (Cass. Sez. 2, Ord. N. 24913\2022). Le comunicazioni allegate in atti, pur non quantificando il credito, sono comunque conformi alle indicazioni dettate dalla Suprema Corte, poiché indicano chiaramente il nominativo del debitore e del creditore e manifestano in modo inequivoco la volontà della di ottenere l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie inadempiute, t da giustificare la sospensione del servizio. Tale atto, costituendo in mora il debitore ai sensi dell'art. 2943, co. 4, c.c., è stato idoneo a interrompere il decorso della prescrizione (cfr. Cass. n. 13430\2025). Poiché il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato nel 2023, il termine decennale, nuovamente decorrente dal febbraio 2016, non era spirato. L'eccezione di prescrizione deve, pertanto, essere rigettata. 2. Parte opponente inoltre nello spiegare opposizione ha eccepito l'assenza di prova del rapporto contrattuale e delle prestazioni, contestando la validità della lettera d'incarico del 2012 prodotta in sede monitoria, eccependo la mancanza della sottoscrizione della , della data e dell'allegato tariffario ("Allegato A"). Rileva questo Tribunale l'onere della prova in capo alla CSA richiede la dimostrazione del titolo contrattuale e dell'effettivo svolgimento delle singole prestazioni per le quali è richiesto il compenso. Circa il titolo contrattuale la società opposta produce in atti una precedente lettera d'incarico del 27.01.2009, sottoscritta dall'amministratore di , a tempo indeterminato e completa Parte_1 di un "Allegato A" contenente il t elle prestazioni.
Pag. 3 a 6 Questo Tribunale ritiene che, il rapporto tra le parti trovi la sua fonte originaria e la sua regolamentazione economica nel contratto del 2009. Tale accordo, mai formalmente risolto, risulta valido ed efficace, essendo completo dei suoi elementi essenziali, inclusa la determinazione dei corrispettivi tramite rinvio al tariffario allegato e sottoscritto. La successiva lettera del 2012, pur con le sue imperfezioni formali, può essere interpretata come una mera prosecuzione del rapporto già in essere, le cui condizioni economiche erano già state pattuite. La lunga durata del rapporto e i pagamenti parziali effettuati da nel corso Parte_1 degli anni, imputati "in acconto" sulle morosità pregresse, rinforzano l'esistenza di un accordo continuativo basato sulle condizioni del 2009. Questa situazione protrattasi sin dal 2009 fra le parti, più che l'effetto di una condizione “vessatoria” del contratto non specificatamente sottoscritta da , rappresenta a parere di questo giudicante l'effetto di una prassi consolidata. In ragione di ciò l'eccezione relativa alla sottoscrizione indiscriminata delle clausole ex artt. 1341-1342 c.c. non è dirimente, quindi viene rigettata. 3.Relativamente all'ulteriore motivo di opposizione spiegato dalla parte opponente e che riguarda l'effettivo svolgimento dell'attività professionale per cui sarebbe maturato il credito di cui al decreto ingiuntivo opposto, la , onerata della prova, ha depositato nel corso del giudizio di documentazione volta a dimostrare l'esecuzione di ciascuna prestazione. Dal canto suo, , ha contestato analiticamente tali produzioni, Parte_1 disconoscend ntenuto e l'efficacia probatoria. Dall'esame della documentazione in atti, emerge una situazione non completamente lineare, invero rileva questo Tribunale che, per numerose attività (es. elaborazione dati, tenuta libri contabili, liquidazioni IVA periodiche, elaborazione bilanci), parte opposta ha prodotto documenti interni che, sebbene contestati dall'opponente perché privi di sottoscrizione o ricevute di consegna, nel loro complesso e alla luce della continuità del rapporto, offrono un solido quadro indiziario dell'attività svolta. Per le dichiarazioni fiscali trasmesse telematicamente, il Centro servizi aziendali ha prodotto modelli corredati da ricevute di trasmissione dell'Agenzia delle Entrate che riportano il codice fiscale dell'intermediario. Sebbene contesti che l'intermediario indicato non Parte_1 sia l'opposta ma una persona fisica (Dott. ), è ragionevole presumere, in CP_2 assenza di prova contraria, che tale abbia agito in qualità di amministratore o incaricato della società opposta, nell'ambito del mandato conferito a quest'ultima. Tuttavia, per alcune specifiche voci di credito, la prova offerta dalla CSA risulta carente o contraddetta dalle stesse allegazioni di parte opponente. In particolare: Elaborazione e trasmissione Dichiarazione dei redditi PF 2011-2012-2013: la richiede il pagamento per le dichiarazioni dei redditi personali dei signor e L'incarico professionale Pt_3 Persona_1
è stato conferito dalla società e, in assenza di una clausola Parte_1 contrattuale che estenda l'obbli to anche a prestazioni rese in favore dei soci o amministratori, tali costi non possono essere addebitati alla
Pag. 4 a 6 società. La non ha fornito prova di un siffatto accordo. Pertanto, i relativi importi de essere stornati dal totale preteso.
ha prodotto una comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che attesta Parte_1 resentazione della dichiarazione IVA per l'anno d'imposta 2015. Parte opposta ha dal canto suo chiarito di aver interrotto il servizio nel febbraio 2016 e di aver trasmesso solo la "comunicazione dati IVA 2015" (in scadenza a fine febbraio 2016) ma non la "dichiarazione IVA annuale" (in scadenza a settembre 2016), e di non aver addebitato quest'ultima. Sebbene la spiegazione sia plausibile, dall'esame del pro-forma di fattura allegato al ricorso monitorio, la voce "elaborazione e trasmissione Comunicazione annuale IVA 2015" risulta generica. In assenza di un dettaglio che distingua la "comunicazione" dalla "dichiarazione", e a fronte della prova documentale dell'omessa presentazione della dichiarazione annuale, il relativo compenso non può essere riconosciuto per mancanza di prova certa sulla prestazione effettivamente addebitata e svolta. Ciò premesso, alla luce delle considerazioni fatte, l'importo del credito deve essere rideterminato.
contesta l'ammontare complessivo, evidenziando come dal proprio Parte_1
l 31.12.2014, risultasse un debito verso la di soli € 2.850,01. La
ha fornito una spiegazione convincente, n prove documentali (allegato 13 ed allegato 14), con cui ha chiarito che tale importo corrispondeva unicamente ai debiti risultanti da fatture già emesse a quella data, e non all'intera esposizione debitoria. La tesi di , basata su un'interpretazione rigida del principio di Parte_1 competenza, non è sufficiente a smentire la ricostruzione dell'opposta, la quale ha anche chiarito che l'assegno di pari importo e che doveva ripagare il debito iscritto a bilancio al 31.12.2014 fu protestato e il debito saldato successivamente, venendo correttamente stornato. L'esame della documentazione prodotta da parte opposta in ordine a questo punto della vicenda ( allegati 13 e 14 di parte opposta), in relazione all'allegato 11 (pro forma anno per anno dei debiti ingiunti), confermano la ricostruzione effettuata dalla convenuta opposta. Tuttavia, come analizzato al punto N. 3, dal credito totale ingiunto devono essere detratti i compensi per le prestazioni non provate o non riferibili all'opponente. In assenza di un dettagliato tariffario che consenta a questo Giudice una puntuale quantificazione, si procede a una valutazione equitativa del valore delle prestazioni da stornare, sulla base degli importi indicati nel pro- forma di fattura prodotto dalla stessa . Sulla base di tale documento, si stima che il valore delle prestazioni non te (dichiarazioni personali dei soci e adempimenti IVA 2015 non provati) ammonti a una somma che si ritiene equo determinare in € 951,60. Pertanto, l'importo dovuto da alla Parte_1 deve essere rideterminato in € 25.259,05, oltre interessi legali dalla domanda. Sulle spese di lite
Pag. 5 a 6 L'accoglimento solo parziale dell'opposizione comporta la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna dell'opponente al pagamento della minor somma sopra determinata. In tema di spese di lite, la soccombenza reciproca giustifica la compensazione parziale delle stesse. Considerato l'esito complessivo del giudizio (fase monitoria e fase ordinaria di cognizione piena), che ha visto il rigetto dell'eccezione di prescrizione e l'accertamento di gran parte del credito vantato dalla , si ritiene equo compensare le spese per 1/3, ponendo i restanti 2/3 a car ella parte opponente, la cui Parte_1 soccombenza è prevalente. Tali spese sono liquidate in dispositivo secondo i parametri del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (scaglione da
€ 5.201 a € 26.00 ) comprensive di quelle relative all'attività svolta nella fase monitoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa: Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 790/2023 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 06.07.2023. Accerta e dichiara che è tenuta a corrispondere a Parte_1 [...] la min 25.259,05 (venticinqueduece Controparte_1 entemente la condanna al pagamento in favore di
[...] della somma di € 25.259,05, oltre interessi legali dalla data della Controparte_1 toria al saldo effettivo. Dichiara compensate per 1/3 (€ 846,67) le spese di lite del complessivo giudizio che si liquidano per intero in € 2.540,00 di cui € 286,00 per esborsi ed
€ 2.254,00 per onorari. Condanna a rifondere a i restanti Parte_1 Controparte_1
2/3 delle sp minate, per t .540,00) comprensivi di onorari ed esborsi, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Valentina Di Maro, dichiaratasi antistataria. Così deciso in Cosenza, in data 04 Dicembre 2025.
IL GOP Dott. Giuseppe Mercurio
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