Sentenza breve 5 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza breve 05/10/2022, n. 1537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1537 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/10/2022
N. 01537/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01001/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a;
sul ricorso numero di registro generale 1001 del 2022, proposto da
NA Di PI, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Rosario Bongarzone, Paolo Zinzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Uff. Scolastico Reg Puglia – Uff. IV Ambito Terr. per la Provincia di Brindisi, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ope legis ;
per l'annullamento
del provvedimento prot. 12885 del 23.08.2022 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Ambito territoriale per la provincia di Brindisi, con cui l'Amministrazione resistente ha accantonato il posto in favore della ricorrente in attesa del riconoscimento del titolo estero e dello scioglimento della riserva, in quanto docente inserita con riserva, nonché del provvedimento dell'Usr Puglia 10617 del 01.08.2022;
nonché, per quanto occorrer possa, del D.M. 184 del 19/07/2022, nella parte in cui dispone che l'inclusione con riserva dei candidati determina l'accantonamento del posto;
nonché di ogni altro atto e provvedimento connesso, conseguente e consequenziale e per la declaratoria in via cautelare mediante qualsiasi provvedimento cautelare ritenuto opportuno del diritto del ricorrente ad ottenere l'immissione in ruolo in luogo dell'accantonamento posto;
Per la condanna in forma specifica delle Amministrazioni intimate alla stipula del contratto a tempo indeterminato, anche con clausola risolutiva, in qualità di docente inserito in graduatoria con riserva.
Con riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento di tutti i danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ministero dell'Istruzione, Uff. Scolastico Reg Puglia - Uff IV Ambito Terr. per la Provincia di Brindisi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e udito per la parte ricorrente l’avv. De Angelis, in sostituzione degli avv.ti A. Bongarzone e P. Zinzi;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del giudizio la parte ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento impugnato, nonché della presupposta nota prot. n.12885/2022 dell’U.S.R. Brindisi, nella parte in cui l’Amministrazione resistente ha disposto nei suoi confronti l’accantonamento del posto di insegnamento e non la stipulazione di contratto di lavoro a tempo indeterminato.
A sostegno del ricorso, la parte ha dedotto l’illegittimità degli atti gravati per violazione della normativa regolante la materia (art. 3, comma 4, del D.D.G. 85/2018, artt. 13 e 17 D. Lgs. n. 59/2017, art. 3, comma 2, del D.M. n. 984/2017), nonché per difetto di motivazione ex art. 3 della legge n. 241/1990.
Il Ministero si è costituito in giudizio con atto depositato in data 12.9.2022.
All’udienza camerale del 27.9.2022 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti ex art. 60 c.p.a.
1.1. Va preliminarmente affermata la giurisdizione del giudice amministrativo nella controversia in esame. Ciò in quanto la materia oggetto di scrutinio trova la propria regolamentazione in una pluralità di previsioni normative di rango primario e secondario (cfr., in particolare, ex alia : a) il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
dicembre 2019, n. 159 recante “ Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia
di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei
docenti ”; b) il decreto del Ministro dell’istruzione 23 luglio 2021, n. 228, recante “ Disposizioni
concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l’anno scolastico
2021/22 ”; c) il decreto dipartimentale 18 novembre 2021, n. 2215, avente ad oggetto il “Concorso
ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i
posti comuni e di sostegno della scuola dell'infanzia e primaria ”; d) il decreto dipartimentale 3 giugno 2020, n. 649, recante “ Modifica del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado ”; e) decreto ministeriale 19.7.2022, n. 184, recante “ Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2022/23 ”), assurgenti ad atti di macrorganizzazione presupposti al provvedimento applicativo.
1.2. Sempre in via preliminare, va affermata la competenza territoriale dell’odierno giudicante. Ciò in quanto, se è vero che la ricorrente ha impugnato il suddetto d.m. n. 184/22 (la qual cosa determinerebbe astrattamente la competenza del TAR Lazio, sede di Roma), nondimeno tale impugnazione è avvenuta in via condizionata, ovvero nel solo caso in cui le relative previsioni si interpretino nel senso da legittimare l’accantonamento del posto disposto dall’Ammnistrazione.
Senonché, l’All. A al d.m. n. 184/22 stabilisce testualmente (nella parte oggetto di interesse) che: “ Nei casi di giudizio pendente, in ragione dei singoli dispositivi, si darà luogo all’immissione in ruolo con riserva, ove detti dispositivi garantiscano la relativa utilità, ovvero all’accantonamento dei posti in attesa del giudicato ”.
Orbene, nel caso di specie, poiché, avuto riguardo alla pendenza del giudizio, l’immissione in ruolo e la stipula del relativo contratto (sia pure con riserva di riconoscimento del titolo conseguito all’estero) garantirebbero senz’altro alla ricorrente “ la relativa utilità ”, il citato All. A al d.m. n. 184/22 non si pone in alcun modo come un ostacolo alla realizzazione della posizione giuridica fatta valere dalla ricorrente, e per tali ragioni, non costituisce oggetto di impugnativa, ma semmai di attuazione da parte dell’Amministrazione.
1.3. Infine, sempre in via preliminare, reputa il Collegio che non vi sia necessità di integrazione del contraddittorio, non essendo individuabile nella vicenda in esame alcun controinteressato, considerato che il posto è stato accantonato in favore della stessa ricorrente e che, pertanto, non vi è un altro soggetto che, allo stato, possa avere interesse a ricoprirlo.
2. Nel merito, il ricorso, in relazione ai dedotti motivi di gravame, è fondato.
2.1. Sulla questione oggetto del presente giudizio, nei termini poc’anzi indicati, la giurisprudenza amministrativa ha già avuto modo di pronunciarsi, formulando un orientamento che è condiviso anche da questo Collegio (cfr., ex multis , TAR Lazio, sez. III bis, n. 3400/2019; id. n. 9317/2020; id. n. 9595/2021), con il quale si è puntualizzato che:
a) la ratio insita nell’istituto dell’ammissione ad una procedura concorsuale “ con riserva ” risiede sia nella necessità di perfezionamento di un procedimento amministrativo in senso favorevole al destinatario, che nella necessità di definizione nel merito di un giudizio (come nel caso della ricorrente, inserita, con riserva, nelle graduatorie regionali di merito per la regione Puglia – classe di concorso ADSS), e va individuata nell’esigenza, variamente tutelata dall’ordinamento, di salvaguardare la posizione soggettiva del concorrente ammesso con riserva, la quale deve, per ragioni di intima coerenza logica e ordinamentale, essere preservata e deve esplicare effetti in tutte le fasi procedimentali amministrative previste in vista dell’approdo provvedimentale conclusivo, nella specie rappresentato dall’immissione in ruolo, poiché, altrimenti, la stessa ammissione con riserva risulterebbe tamquam non esset ;
b) il bando di concorso di cui al D.D. G. n. 85/2018 non reca alcuna norma, disciplinante la fase successiva all’approvazione delle graduatorie, la quale inibisca l’immissione in ruolo dei vincitori delle prove concorsuali ai concorrenti che siano stati ammessi alle medesime con riserva del definitivo riconoscimento dell’abilitazione conseguita all’estero in Paese intracomunitario;
c) peraltro, una siffatta prescrizione sarebbe illegittima, in quanto in contrasto con la precedente norma di cui all’art. 3, co. 4, D.D.G. n. 85/2018, che invece espressamente prevede l’ammissione alla procedura straordinaria di reclutamento di quei docenti che, pur non essendo in possesso entro il 31/05/2017 del decreto dipartimentale di riconoscimento dell’abilitazione intracomunitaria, abbiano tuttavia conseguito entro detta data l’abilitazione estera e presentato al MIUR la relativa istanza entro il 22/03/2018, e ciò in deroga al principio generale del possesso dei requisiti di ammissione entro la data limite del 31/05/2017 fissata dall’art. 17, co. 3, D. Lgs. n. 59/2017, requisiti tra cui consta l’abilitazione all’insegnamento conseguita entro quella data in Italia o il formale riconoscimento dell’abilitazione conseguita all’estero, riconoscimento che ha natura non dichiarativa, ma costitutiva (cfr. T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III bis, 25/05/2018 n. 5928);
d) siffatta deroga, ritagliata per i docenti abilitati all’estero entro il 31/05/2017 e che abbiano presentato al MIUR istanza di riconoscimento entro il 22/03/2018, ispirata ad un evidente favor riveniente dalla considerazione che il decreto ha riservato a quanti abbiano conseguito un’abilitazione all’insegnamento entro il 31/05/2017, sebbene all’estero, risulterebbe invece frustrata dall’ingiusto e contraddittorio diniego all’immissione in ruolo di docenti che siano stati previamente ammessi con riserva al concorso in ossequio all’art. 3, co. 4, D.D.G. n. 85/2018, già richiamato;
e) quantomeno in assenza di una diversa previsione nella disciplina relativa alla procedura concorsuale, l’ammissione con riserva alla procedura stessa deve perdurare e riverberarsi anche nel segmento procedimentale successivo all’espletamento della procedura concorsuale e costituito dalla immissione in ruolo ed altresì nella stessa conseguente fase negoziale della stipula del contratto di lavoro, dovendo pertanto la riserva accompagnare la “carriera” del titolare di essa fino a quando non venga definitivamente sciolta;
f) viene a realizzarsi così una situazione di “ambulatorietà” che segue, ovviamente anche in malam partem , la successiva fase negoziale situata “a valle” del procedimento concorsuale, di modo che il diniego del riconoscimento del titolo conseguito all’estero costituisce, sul piano civilistico, una condizione risolutiva ex lege del futuro contratto di docenza, che, anche se non formalizzata espressamente nel contratto, è implicita (c.d. presupposizione) in esso e nota ad entrambe le parti, proprio perché già prevista nella disciplina normativa relativa alla procedura concorsuale volta ad individuare, in attuazione dei principi costituzionali di cui all’art. 97 Cost., la parte contrattuale legittimata a stipulare il contratto di lavoro con la pubblica Amministrazione.
2.2. Conclusivamente, alla luce dei rilievi svolti, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato, nella parte in cui, pur riconoscendo la ricorrente quale destinataria di nomina in ruolo, seppur con riserva, ne ha disposto l’estromissione dalla stipula del contratto a tempo indeterminato, consentendo soltanto l’accantonamento del posto.
3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori anticipatari di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda - definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e annulla per l’effetto l’atto impugnato, nella parte in cui, pur riconoscendo la ricorrente quale destinataria di nomina in ruolo, seppur con riserva, ne ha disposto l’estromissione dalla stipula del contratto a tempo indeterminato, consentendo soltanto l’accantonamento del posto.
Condanna l’Amministrazione resistente al rimborso delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, che si liquidano in € 1.000 per onorario, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori anticipatari di parte ricorrente, avv.ti A.R. Borgonzone e P. Zinzi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2022, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO