Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 20/05/2025, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 20/05/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3442 / 2021 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dagli avv.ti Margherita e Francesca Accardo, con le quali è elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via S. Anna 2° Tronco, n. 18/i ricorrent e
CONTRO in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato CP_1
e difeso dall'avv. Rita Pisanu, con la quale è elettivamente domiciliato in
Locri (RC) via G. Matteotti n. 48 resistent e
OGGETTO: opposizione avverso avviso di addebito
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/11/2021, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha esposto:
- che, nel mese di febbraio del 2014, ha ricevuto una comunicazione da parte dell' attraverso la quale ha appreso di essere stato iscritto nella CP_1
gestione coltivatori diretti, con decorrenza dal 01/01/2008, all'esito di un accertamento ispettivo eseguito in data 03/12/2013;
- che l'accertamento si è svolto attraverso un incrocio di dati telematici in possesso dell'Istituto previdenziale (partita IVA e percezione di aiuti comunitari dall'AGEA), senza alcuna verifica diretta;
- che, avverso tale provvedimento, ha proposto ricorso alla Commissione
Centrale per l'Accertamento e la riscossione dei Contributi Agricoli Unificati e, successivamente, dinanzi a questo Tribunale;
- che il ricorso è stato rigettato con sentenza n. 117/2018, avverso la quale ha proposto gravame dinanzi alla Corte di Appello di Reggio Calabria;
- che, nelle more del giudizio, la sede di Reggio Calabria ha CP_1
notificato l'avviso di addebito n. 39420210000650038000, a titolo di contributi
IVS coltivatori diretti, anno 2019, per un importo complessivo di € 3.177,86;
- che l'avviso di addebito è illegittimo, stante la pendenza del procedimento di impugnazione;
- che, in ogni caso, non è in possesso dei requisiti di legge richiesti ai fini dell'inquadramento nella categoria dei coltivatori diretti;
- che l'accertamento ispettivo è stato eseguito su base documentale e con riferimento esclusivamente all'erogazione dei contributi AGEA, in relazione a terreni dei quali è in parte proprietario esclusivo e in parte comproprietario;
- che l'ultima domanda di pagamento all'AGEA è stata presentata con riferimento alla campagna 2013 e, successivamente, non ha più presentato alcuna domanda, né ha percepito alcun aiuto;
- che questo Tribunale, con le sentenze n. 443/2021, n. 749/2020 e n. 3
579/2020, ha accolto i ricorsi proposti avverso agli avvisi di addebito aventi ad oggetto contributi coltivatori diretti, per gli anni dal 2015 al 2017;
- che, in esecuzione della sentenza n. 749/2020, l' ha disposto la CP_1
cancellazione del ricorrente dalla gestione C.D. per l'anno 2016.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito: - preliminarmente, disporre la sospensione dell'avviso di addebito n. 394 2021 00006500 38 000 del 9.10.2021; - successivamente, dichiarare che nulla deve il ricorrente all'
[...]
in relazione al titolo indicato nell'avviso medesimo, Controparte_2
e per l'effetto annullarlo o comunque dichiararlo in tutto o in parte privo di efficacia. Con vittoria di spese e compensi del giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di avere anticipato le prime e di non avere avuto corrisposti gli altri.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' CP_1
chiedendo la riunione del presente procedimento con il procedimento recante
R.G. N. 495/2020, eccependo che l'appello proposto dal ricorrente non è stato accolto e concludendo per il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
La domanda, così come proposta, va accolta nei termini che si andranno di seguito a specificare.
Parte ricorrente, con un primo motivo di ricorso, lamenta la violazione dell'art. 24 D.lgs. n. 46/99, in ragione della pendenza, dinanzi alla Corte di
Appello di Reggio Calabria, del giudizio avente ad oggetto la sentenza del
Tribunale di Locri emessa nell'ambito del giudizio recante N.R.G. 2674/14, conclusosi con sentenza di rigetto, appellata dall'odierno ricorrente.
Invero, secondo una consolidata giurisprudenza della Corte di 4
Cassazione, pur ammettendo che l' non potesse emettere l'avviso di CP_1
addebito in pendenza del giudizio di accertamento, l'eventuale violazione dell'art. 24 non impedisce l'accertamento dell'obbligazione nel merito, con eventuale condanna del debitore a quanto dovuto (Cass. nn. 17858/2018, Cass.
14963/2012, 11515/2017; Ordinanza 25 maggio 2020, n. 9596).
Tra l'altro, anche nell'ipotesi in cui, ai sensi del citato art. art. 24, si ritenga preclusa l'iscrizione a ruolo, il giudicante non è esonerato dall'onere di esaminare il merito della pretesa creditoria (Cassazione civile n. 4032/2016).
Del resto, nell'opposizione a cartella esattoriale/avviso di addebito, che apre un ordinario giudizio di cognizione, esattamente come accade nell'opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice dell'opposizione è investito del potere - dovere di pronunciarsi sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte "ex adverso" (ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio) e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità della cartella. Nondimeno, anche nell'ipotesi in cui sussistano vizi formali del titolo, il giudice è investito del potere dovere di pronunciarsi sulla domanda. Invece, l'unico effetto preclusivo proviene dal giudicato
(Cassazione - Sez. L - , Sentenza n. 9159 del 10/04/2017).
Anche recentemente la giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione ha ribadito che, quando l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice;
tuttavia ove tale iscrizione avvenga ugualmente, la ritenuta illegittimità del procedimento non esime il giudice dall'accertamento nel merito sulla fondatezza dell'obbligo di pagamento dei premi ricorrendo, nella specie, gli stessi principi che governano il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo: pertanto, come nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, si dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione con la conseguenza che il giudice dell'opposizione alla cartella 5
esattoriale, anche ove ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo, non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, dovendosi pronunciare sul merito della fondatezza della domanda di pagamento dell'ente creditore (Sez.
6 - L,
Ordinanza n. 12025 del 07/05/2019; Cass. n. 12102/2017)
E' vero che, in base alla norma citata, quando l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice;
tuttavia, ove tale iscrizione avvenga ugualmente, la ritenuta illegittimità del procedimento non esime il giudice dall'accertamento nel merito sulla fondatezza dell'obbligo di pagamento dei premi.
Conseguentemente, gli eventuali vizi formali della cartella opposta comportano soltanto l'impossibilità per l'istituto di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fanno decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziale.
Pertanto, il merito della pretesa creditoria – in relazione alla quale parte ricorrente richiama le difese già spiegate nel giudizio avente ad oggetto l'iscrizione d'ufficio - va esaminato.
Nelle more del giudizio, parte ricorrente ha eccepito di aver proposto ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio
Calabria che ha confermato la sentenza del Tribunale di Locri.
Inoltre, il medesimo ricorrente ha allegato le sentenze del Tribunale di
Locri n. 443/2021 del 04/05/2021, con la quale è stato annullato l'avviso di addebito n. 394 2016 00027612 31 000, relativo ai contributi dovuti all'iscrizione nell'elenco dei coltivatori diretti per l'anno 2015, n. 749/2020 del 12/11/2020, con la quale è stato annullato l'avviso di addebito n.39420170004060681000, relativo ai contributi dovuti all'iscrizione nell'elenco dei coltivatori diretti per l'anno 2016, n. 579/2020 del 17/09/2020, con la quale è stato annullato l'avviso di addebito n. 9420180003856670000, relativo ai contributi dovuti all'iscrizione nell'elenco dei coltivatori derivanti 6
dalla medesima iscrizione d'ufficio.
Tali sentenze sono passate in giudicato, come risulta dalle attestazioni rilasciate dal Tribunale di Locri, sicché possono essere utilizzate nel presente giudizio.
È vero che gli avvisi di addebito annullati riguardano annualità diverse rispetto all'annualità oggetto dell'avviso di addebito impugnato con il presente giudizio.
Tuttavia, la pretesa contributiva discende dal medesimo verbale di accertamento, oggetto della sentenza citata, da cui è scaturita l'iscrizione d'ufficio del ricorrente, nonostante il quale, per gli anni successivi all'anno
2013, ultimo anno in cui parte ricorrente risulta aver richiesto i contributi
AGEA, è stata stabilita l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione nell'albo dei coltivatori diretti.
Le sentenze n. 443/2021 del 04/05/2021, n. 749/2020 del 12/11/2020, n.
579/2020 del 17/09/2020, passate in cosa giudicata, possono essere senz'altro utilizzate nel presente giudizio, anche con riferimento all'anno 2019.
Infatti, con sentenza del 25 maggio 2001 n. 226, le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione hanno assimilato la sentenza pronunciata in altro processo, divenuta definitiva, ad una norma di diritto, traendone la conseguenza della rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e della diretta interpretazione nel giudizio di legittimità, con eventuale esame ed interpretazione di altri atti processuali utili a verificarne la portata.
Pertanto, il giudicato partecipa della natura dei comandi giuridici, la cui interpretazione non si esaurisce in un giudizio di mero fatto;
inoltre, il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma mira ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del ne bis in idem: conseguentemente, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche attraverso la 7
stabilità delle decisioni.
Tale garanzia di stabilità, essendo anche collegata all'attuazione dei principi costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata dei giudizi, impedisce di accedere a soluzioni interpretative volte a conferire rilievo a formalismi non giustificati da effettive e concrete garanzie difensive.
Per tale ragione, non trova ostacolo neppure nei divieti di produzione di nuovi documenti, posto dall'art. 372 c.p.c., che, riferendosi esclusivamente ai documenti che avrebbero potuto essere prodotti nel giudizio di merito, non si estende a quelli attestanti la successiva formazione del giudicato (si veda sez. un. 16 giugno 2006 n.13916, che ha confermato l'orientamento già manifestato da Cass. 11 gennaio 2006 n.360, superando invece quello precedentemente espresso, tra le altre, da Cass. 27 gennaio 2006, n. 1760, da
Cass. 23 luglio 2004 n.13854, e da Cass. 8 gennaio n. 2003 n.11731).
Non vi è dubbio, pertanto, che sia possibile produrre nel corso del giudizio la documentazione destinata a provare la sopravvenuta formazione di una regula iuris alla quale il giudice ha il dovere di conformarsi in relazione al caso concreto.
Come ampiamente argomentato, nel caso di specie, si è certamente formato il giudicato sull'illegittimità dell'iscrizione scaturente dal verbale di accertamento dell' da cui discende la pretesa oggetto dell'avviso di CP_1
addebito impugnato nel presente giudizio.
Essendosi formato il giudicato sull'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio della ricorrente nell'albo dei coltivatori diretti con riferimento agli anni successivi all'ultimo anno in cui risultano essere stati richiesti i contributi
AGEA, le menzionate sentenze possono essere richiamate come argomentazione a sostegno del difetto dei presupposti anche per l'anno 2019, oggetto del presente giudizio, con riferimento al quale nulla ha allegato l' . CP_1
In merito, si osserva che l'iscrizione, la modifica e la cancellazione 8
dall'elenco dei coltivatori diretti avviene sulla base di autocertificazione dell'interessato, che è tenuto a dichiarare eventuali mutamenti o il venir meno dei presupposti dai quali scaturisce l'obbligo di iscrizione, oppure d'ufficio, all'esito di controllo, che culmina in un verbale di accertamento.
In secondo luogo, in presenza di una formale domanda di cancellazione dall'albo dei coltivatori diretti, è onere dell'intimante opposto, che – come nelle opposizioni a decreto ingiuntivo – riveste la posizione di attore in senso sostanziale, fornire la prova dei fatti costituenti il presupposto della posizione creditoria vantata, qualora il ricorrente deduca l'insussistenza della pretesa creditoria per aver cessato l'attività lavorativa.
Nella specie, l'avviso di addebito impugnato scaturisce dall'iscrizione d'ufficio nell'elenco dei coltivatori diretti, all'esito di un accertamento ispettivo e, in particolare, concerne i contributi dovuti per l'anno 2019.
Giova rimarcare che, affinché possa configurarsi la figura del coltivatore diretto, occorre che l'attività venga svolta con abitualità e prevalenza per impegno lavorativo e reddito ricavato (artt.1 e 2 L. 1047/57), che il fabbisogno lavorativo necessario per la gestione dell'azienda non sia inferiore a 104 giornate annue ( art. 3L. 9/63) e che il nucleo familiare del coltivatore diretto faccia fronte autonomamente ad almeno un terzo del fabbisogno lavorativo annuo occorrente per la gestione dell'azienda.
Orbene, parte ricorrente ha allegato l'annullamento delle pretese creditorie relative agli anni 2015 2016, successivi al 2013, ultimo anno in cui
è stata inoltrata la richiesta di contributi AGEA, cristallizzato in tre sentenze coperte dal giudicato.
Invece, l' pure richiamando le difese espletate nei precedenti CP_1
giudizi intrapresi dal ricorrente, nulla ha allegato a sostegno di quanto dedotto, soprattutto con riferimento all'annualità oggetto del presente giudizio.
Né tanto meno l'istituto ha allegato il possesso da parte del ricorrente dei requisiti per l'iscrizione d'ufficio, come illustrati nella memoria di 9
costituzione, non avendo allegato neanche il provvedimento di iscrizione, né il prospetto dei contributi AGEA ricevuti, con particolare riferimento all'anno
2019, oggetto del presente giudizio, essendosi limitato ad allegare la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria, per la quale risulta pendente giudizio in Cassazione, relativa all'iscrizione d'ufficio e una sentenza del
Tribunale di Locri relativa ai contributi dovuti dal ricorrente, in virtù dell'iscrizione d'ufficio, per l'anno 2013.
Al contrario, parte ricorrente, ha dedotto che il sig. ha Pt_1
richiesto i contributi AGEA soltanto per gli anni dal 2006 - 2013, come emerge dalla documentazione allegata al ricorso e non contestata dall' CP_1
e secondo quanto stabilito anche dalle sentenze del Tribunale di Locri n.
443/2021 del 04/05/2021, n. 749/2020 del 12/11/2020, n. 579/2020 del
17/09/2020, passate in giudicato.
Pertanto, da un lato l' che non ha allegato né il provvedimento CP_1
di iscrizione d'ufficio né la prova della ricezione contributi AGEA, né altra documentazione probatoria, non ha provato che il ricorrente abbia svolto attività di coltivatore diretto nell'anno 2019.
Dall'altro, parte ricorrente ha allegato di non aver richiesto i contributi
AGEA per l'anno 2019, oggetto dell'avviso di addebito impugnato.
Pertanto, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento dell'avviso di addebito impugnato.
La liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza, ai sensi del
DM n. 55/2014; si giustifica l'applicazione dei minimi tariffari, in ragione dell'assenza di attività istruttoria e dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da N.RG. Parte_1
3442/2021 disattesa ogni contraria istanza, così provvede: 10
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito n.
39420210000650038000;
- Condanna l' alla refusione delle spese di lite, che liquida in € CP_1
1312,00, oltre spese generali, IVA e cpa come per legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti per parte ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Locri, 20/05/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci