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Sentenza 17 maggio 2025
Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/05/2025, n. 4030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4030 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20363/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione III - Giudice dott. Carlo Stefano Boerci
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20363/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv Parte_1 C.F._1
Amalia Maggio ed elezione di domicilio presso il difensore in Piazza Italia 6,
Foggia (pec: Email_1
-ricorrente-
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
-resistente contumace-
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE
In via principale:
- in conformità alle censure sopra enucleate che si intendono qui ritrascritte, accogliere il presente ricorso;
- accertare e dichiarare in capo alla ricorrente la sussistenza dei requisiti necessari all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
- accertare e dichiarare l'ammissibilità dell'opposizione al progetto di riparto, con le eccezioni rilevabili d'ufficio in ordine alla carenza di legittimazione processuale e sostanziale ed alla quantificazione ed esistenza del presunto credito per cui vi è stata assegnazione in favore della sedicente cessionaria ridetta, e per l'effetto;
- annullare e dichiarare di nessun ulteriore effetto il Decreto del Tribunale di Milano sezione esecuzione immobiliare n. RGEI 696/2019 – Giudice dott. Roberto Angelini, del 04.05.2023
e comunicato a mezzo pec alla procuratrice costituita in data 05.05.2023, con il quale Contr veniva revocata l'ammissione al gratuito patrocinio provvisoriamente disposta dal di
Milano in favore di con l'Avv. Amalia Maggio, nel giudizio Parte_1 presso il Tribunale di Milano, sezione esecuzione immobiliare, R.G.E.I. 696/2019 avente ad oggetto opposizione al progetto di distribuzione ed ogni altra eccezione di legittimazione e quantificazione, nel processo esecutivo iscritto al n. di RGEI 696/2019, per tutti i motivi nella premesse e parte motiva del ricorso spiegati, e per l'effetto ammettere la sig.ra
, (C.F.: ), nata a [...]_1 CodiceFiscale_2
(Brasile) il 15.06.1966 e residente in [...], al patrocinio a spese dello Stato con l'Avv. Amalia Maggio, del Foro di Foggia, con ogni ulteriore statuizione e/o autorizzazione di legge con effetto dalla domanda e provvedere alla liquidazione in suo favore delle somme ritenute di giustizia, secondo i parametri di legge per
l'intervento professionale profuso, come da separata istanza depositata.
- Con vittoria di compensi e spese della presente procedura come da istanza di liquidazione che si depositerà a seguito dell'udienza di comparizione delle parti.
pagina 2 di 6 RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- NT
ha subito il pignoramento del proprio immobile da parte del Parte_1
59. All'esito del procedimento esecutivo n. R.G.E. 696/2019, Controparte_3
l'immobile è stato venduto e il professionista delegato ha predisposto il progetto di distribuzione, convocando le parti davanti a sé per il giorno 27/2/2023.
L'esecutata ha presentato osservazioni critiche al progetto, contestando in particolare la legittimazione della creditrice intervenuta la quale si affermava Controparte_4 titolare del credito ipotecario in virtù di una serie di operazioni di cartolarizzazione o cessione in blocco. Inoltre, la sig.ra contestava l'indeterminatezza del Parte_1 credito posto a base dell'intervento, dovuta all'illiceità delle pattuizioni contenute nell'originario contratto di mutuo.
La conseguente controversia distributiva ex art. 512 c.p.c. è stata decisa dal giudice dell'esecuzione con ordinanza del 4/5/2023, comunicata il 5/5/2023, che qui si trascrive:
-rilevato che le osservazioni formulate dalla debitrice esecutata non Parte_1 attengono alla distribuzione ma contestano il diritto della creditrice Controparte_4
a dar corso all'esecuzione, e sono pertanto inammissibili in quanto tardive ai sensi dell'art. 615 c.p.c.;
-ritenuto che l'abuso dello strumento processuale in cui si è tradotto il ricorso a tali osservazioni da parte della debitrice, non inquadrabile evidentemente nella cornice dell'art. 512 c.p.c., debba determinare ex artt. 126 e 1362 del D.P.R. 115/2002 la revoca del patrocinio a spese dello Stato a cui la stessa risulta essere stata ammessa in data 13 aprile 2023 dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano;
[…]
p.q.m.
visto l'art. 512 c.p.c.,
-dichiara inammissibili le osservazioni della debitrice esecutata, revocandone
l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
[…]
-dichiara esecutivo il progetto di distribuzione depositato il 20 dicembre 2022, autorizzando il delegato ad eseguire i pagamenti in conformità al medesimo.
2.- Oggetto e svolgimento di questo giudizio
Con ricorso depositato il 25/5/2023, ha presentato Parte_1 opposizione avverso il predetto provvedimento, ai sensi degli artt. 170 DPR. 115/2005, 15
pagina 3 di 6 D.L. 150/2011 e 281-decies c.p.c., limitatamente alla decisione di revoca dell'ammissione al patrocinio a carico dello Stato. A sostegno dell'opposizione, la ricorrente rileva:
1) che il patrocinio a spese dello Stato potrebbe essere revocato solamente nelle ipotesi previste dall'art. 112 DPR 115/2005, che non ricorrono nel caso di specie;
2) che il provvedimento impugnato non è stato comunicato alla parte personalmente ma solo al difensore;
3) che, nel merito, l'esecutata era pienamente legittimata a contestare in sede distributiva la carenza di legittimazione delle sedicenti cessionarie succedutesi nel tempo e che, in ogni caso, la questione avrebbe dovuto essere anche rilevata d'ufficio dal giudice.
Fissata udienza di comparizione ex art. 281-undecies c.p.c. al 22/11/2023 e notificato il decreto, nessuno si è costituito per il . Controparte_1
Dopo una prima rimessione in decisione, il primo giudice ha disposto un'acquisizione documentale con riferimento a: “l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, il relativo provvedimento e i documenti allegati in formato .pdf”, nonché “copia del documento d'identità e del codice fiscale della ricorrete, certificato di stato di famiglia attestante la composizione del nucleo, codice fiscale dei componenti il nucleo, certificazione riguardante i redditi del richiedente e dei componenti del nucleo percepiti nell'anno precedente la richiesta e nei successivi sino all'ultima dichiarazione disponibile”.
Quindi la causa è stata riassegnata allo scrivente e rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale al 22/1/2025, allorché è stata trattenuta in decisione.
3.- La corretta interpretazione del provvedimento impugnato
Preliminarmente, sembra utile inquadrare correttamente la vicenda, visto che la ricorrente sbaglia nell'individuare le norme applicabili.
Difatti, nel primo motivo di opposizione si lamenta la violazione dell'art. 112 del T.U. sulle Spese di giustizia (DPR 115/2002), ma quella è la disposizione applicabile alla revoca del gratuito patrocinio in materia penale. In materia civile si applica l'art. 136 ed in particolare, nel nostro caso, il secondo comma, che è stato espressamente richiamato dal giudice dell'esecuzione: “Con decreto il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati, se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave”.
Come si evince chiaramente dalla lettura della motivazione, il giudice dell'esecuzione ha ravvisato un “abuso dello strumento processuale” e perciò la mala fede o colpa grave che giustificano la revoca del beneficio.
pagina 4 di 6 4.- La comunicazione del provvedimento impugnato
L'opponente lamenta che il decreto di revoca non le sia stato comunicato personalmente, ma solo al difensore costituito.
La contestazione è infondata, perché la comunicazione al difensore è corretta, e comunque non si comprende francamente in cosa consisterebbe il pregiudizio al diritto di difesa.
5.- Rigetto dell'opposizione
L'opposizione non può essere accolta, per un motivo assorbente: la debitrice esecutata non ha dimostrato di avere diritto all'ammissione al patrocinio a spese Parte_1 dello Stato.
Come detto in precedenza, si ricorda che la causa era già stata rimessa in istruttoria dal precedente giudice, proprio al dichiarato scopo di accertare la sussistenza dei presupposti per l'accesso al beneficio. A tal fine, si è richiesto all'opponente di depositare copia della documentazione necessaria ed in particolare lo stato di famiglia e una
“certificazione riguardante i redditi del richiedente e dei componenti del nucleo percepiti nell'anno precedente la richiesta e nei successivi sino all'ultima dichiarazione disponibile”.
Tuttavia, come già nel procedimento esecutivo, l'opponente ha continuato ad essere reticente in merito ai possibili redditi dei propri familiari.
Si rileva, infatti, che nello stato di famiglia alla data del 24/2/2023 è compresa anche un'altra persona: tale , nato nel 1998. Si potrebbe ipotizzare che sia il Persona_1 figlio della sig.ra , vista l'età, ma sul punto nulla è dato sapere, visto che Parte_1 costui non è mai menzionato negli atti. A ben vedere, peraltro, il sig. non era Per_1 menzionato nemmeno nell'istanza di ammissione provvisoria indirizzata all'Ordine degli
Avvocati (si veda il documento depositato il 23/12/2024 e così denominato nella consolle del processo telematico: “Documento_firmato_20230303195639108034988626”).
Trattandosi di un soggetto compreso nello stato di famiglia, si presume che fosse effettivamente convivente e che, avendo 25 anni nel 2023, potesse avere un reddito. In tal caso, quel reddito avrebbe dovuto essere considerato nella valutazione dei presupposti per l'ammissione al beneficio, ai sensi dell'art. 76, comma 2, del Testo Unico.
In ogni caso, era onere dell'opponente chiarire la circostanza ed offrire tutta la documentazione necessaria per dimostrare la sussistenza dei presupposti per ottenere il patrocinio a spese dello Stato. Come detto, il precedente giudice aveva già offerto una
“seconda chance” alla parte, rimettendo la causa in istruttoria dopo averla già trattenuta in decisione, per consentire il deposito della documentazione necessaria. A fronte del mancato deposito dei documenti espressamente richiesti, non si può fare altro che prendere atto del fatto che l'opponente non ha dimostrati di avere diritto al beneficio.
pagina 5 di 6 Per questa ragione, ogni altra questione di merito resta assorbita. Non occorrerà, quindi, sindacare la correttezza della valutazione del giudice dell'esecuzione in merito al ravvisato “abuso dello strumento processuale” da parte della debitrice esecutata.
6.- Spese legali
Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, stante la mancata costituzione del . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione presentata da , ai sensi dell'art. 170 Parte_1
DPR 115/2002, contro la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo esecutivo RGE n. 696/2019;
2) spese non ripetibili.
Milano, 17 maggio 2025
Il Giudice
dott. Carlo Stefano Boerci
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione III - Giudice dott. Carlo Stefano Boerci
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20363/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv Parte_1 C.F._1
Amalia Maggio ed elezione di domicilio presso il difensore in Piazza Italia 6,
Foggia (pec: Email_1
-ricorrente-
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
-resistente contumace-
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE
In via principale:
- in conformità alle censure sopra enucleate che si intendono qui ritrascritte, accogliere il presente ricorso;
- accertare e dichiarare in capo alla ricorrente la sussistenza dei requisiti necessari all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
- accertare e dichiarare l'ammissibilità dell'opposizione al progetto di riparto, con le eccezioni rilevabili d'ufficio in ordine alla carenza di legittimazione processuale e sostanziale ed alla quantificazione ed esistenza del presunto credito per cui vi è stata assegnazione in favore della sedicente cessionaria ridetta, e per l'effetto;
- annullare e dichiarare di nessun ulteriore effetto il Decreto del Tribunale di Milano sezione esecuzione immobiliare n. RGEI 696/2019 – Giudice dott. Roberto Angelini, del 04.05.2023
e comunicato a mezzo pec alla procuratrice costituita in data 05.05.2023, con il quale Contr veniva revocata l'ammissione al gratuito patrocinio provvisoriamente disposta dal di
Milano in favore di con l'Avv. Amalia Maggio, nel giudizio Parte_1 presso il Tribunale di Milano, sezione esecuzione immobiliare, R.G.E.I. 696/2019 avente ad oggetto opposizione al progetto di distribuzione ed ogni altra eccezione di legittimazione e quantificazione, nel processo esecutivo iscritto al n. di RGEI 696/2019, per tutti i motivi nella premesse e parte motiva del ricorso spiegati, e per l'effetto ammettere la sig.ra
, (C.F.: ), nata a [...]_1 CodiceFiscale_2
(Brasile) il 15.06.1966 e residente in [...], al patrocinio a spese dello Stato con l'Avv. Amalia Maggio, del Foro di Foggia, con ogni ulteriore statuizione e/o autorizzazione di legge con effetto dalla domanda e provvedere alla liquidazione in suo favore delle somme ritenute di giustizia, secondo i parametri di legge per
l'intervento professionale profuso, come da separata istanza depositata.
- Con vittoria di compensi e spese della presente procedura come da istanza di liquidazione che si depositerà a seguito dell'udienza di comparizione delle parti.
pagina 2 di 6 RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- NT
ha subito il pignoramento del proprio immobile da parte del Parte_1
59. All'esito del procedimento esecutivo n. R.G.E. 696/2019, Controparte_3
l'immobile è stato venduto e il professionista delegato ha predisposto il progetto di distribuzione, convocando le parti davanti a sé per il giorno 27/2/2023.
L'esecutata ha presentato osservazioni critiche al progetto, contestando in particolare la legittimazione della creditrice intervenuta la quale si affermava Controparte_4 titolare del credito ipotecario in virtù di una serie di operazioni di cartolarizzazione o cessione in blocco. Inoltre, la sig.ra contestava l'indeterminatezza del Parte_1 credito posto a base dell'intervento, dovuta all'illiceità delle pattuizioni contenute nell'originario contratto di mutuo.
La conseguente controversia distributiva ex art. 512 c.p.c. è stata decisa dal giudice dell'esecuzione con ordinanza del 4/5/2023, comunicata il 5/5/2023, che qui si trascrive:
-rilevato che le osservazioni formulate dalla debitrice esecutata non Parte_1 attengono alla distribuzione ma contestano il diritto della creditrice Controparte_4
a dar corso all'esecuzione, e sono pertanto inammissibili in quanto tardive ai sensi dell'art. 615 c.p.c.;
-ritenuto che l'abuso dello strumento processuale in cui si è tradotto il ricorso a tali osservazioni da parte della debitrice, non inquadrabile evidentemente nella cornice dell'art. 512 c.p.c., debba determinare ex artt. 126 e 1362 del D.P.R. 115/2002 la revoca del patrocinio a spese dello Stato a cui la stessa risulta essere stata ammessa in data 13 aprile 2023 dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano;
[…]
p.q.m.
visto l'art. 512 c.p.c.,
-dichiara inammissibili le osservazioni della debitrice esecutata, revocandone
l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
[…]
-dichiara esecutivo il progetto di distribuzione depositato il 20 dicembre 2022, autorizzando il delegato ad eseguire i pagamenti in conformità al medesimo.
2.- Oggetto e svolgimento di questo giudizio
Con ricorso depositato il 25/5/2023, ha presentato Parte_1 opposizione avverso il predetto provvedimento, ai sensi degli artt. 170 DPR. 115/2005, 15
pagina 3 di 6 D.L. 150/2011 e 281-decies c.p.c., limitatamente alla decisione di revoca dell'ammissione al patrocinio a carico dello Stato. A sostegno dell'opposizione, la ricorrente rileva:
1) che il patrocinio a spese dello Stato potrebbe essere revocato solamente nelle ipotesi previste dall'art. 112 DPR 115/2005, che non ricorrono nel caso di specie;
2) che il provvedimento impugnato non è stato comunicato alla parte personalmente ma solo al difensore;
3) che, nel merito, l'esecutata era pienamente legittimata a contestare in sede distributiva la carenza di legittimazione delle sedicenti cessionarie succedutesi nel tempo e che, in ogni caso, la questione avrebbe dovuto essere anche rilevata d'ufficio dal giudice.
Fissata udienza di comparizione ex art. 281-undecies c.p.c. al 22/11/2023 e notificato il decreto, nessuno si è costituito per il . Controparte_1
Dopo una prima rimessione in decisione, il primo giudice ha disposto un'acquisizione documentale con riferimento a: “l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, il relativo provvedimento e i documenti allegati in formato .pdf”, nonché “copia del documento d'identità e del codice fiscale della ricorrete, certificato di stato di famiglia attestante la composizione del nucleo, codice fiscale dei componenti il nucleo, certificazione riguardante i redditi del richiedente e dei componenti del nucleo percepiti nell'anno precedente la richiesta e nei successivi sino all'ultima dichiarazione disponibile”.
Quindi la causa è stata riassegnata allo scrivente e rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale al 22/1/2025, allorché è stata trattenuta in decisione.
3.- La corretta interpretazione del provvedimento impugnato
Preliminarmente, sembra utile inquadrare correttamente la vicenda, visto che la ricorrente sbaglia nell'individuare le norme applicabili.
Difatti, nel primo motivo di opposizione si lamenta la violazione dell'art. 112 del T.U. sulle Spese di giustizia (DPR 115/2002), ma quella è la disposizione applicabile alla revoca del gratuito patrocinio in materia penale. In materia civile si applica l'art. 136 ed in particolare, nel nostro caso, il secondo comma, che è stato espressamente richiamato dal giudice dell'esecuzione: “Con decreto il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati, se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave”.
Come si evince chiaramente dalla lettura della motivazione, il giudice dell'esecuzione ha ravvisato un “abuso dello strumento processuale” e perciò la mala fede o colpa grave che giustificano la revoca del beneficio.
pagina 4 di 6 4.- La comunicazione del provvedimento impugnato
L'opponente lamenta che il decreto di revoca non le sia stato comunicato personalmente, ma solo al difensore costituito.
La contestazione è infondata, perché la comunicazione al difensore è corretta, e comunque non si comprende francamente in cosa consisterebbe il pregiudizio al diritto di difesa.
5.- Rigetto dell'opposizione
L'opposizione non può essere accolta, per un motivo assorbente: la debitrice esecutata non ha dimostrato di avere diritto all'ammissione al patrocinio a spese Parte_1 dello Stato.
Come detto in precedenza, si ricorda che la causa era già stata rimessa in istruttoria dal precedente giudice, proprio al dichiarato scopo di accertare la sussistenza dei presupposti per l'accesso al beneficio. A tal fine, si è richiesto all'opponente di depositare copia della documentazione necessaria ed in particolare lo stato di famiglia e una
“certificazione riguardante i redditi del richiedente e dei componenti del nucleo percepiti nell'anno precedente la richiesta e nei successivi sino all'ultima dichiarazione disponibile”.
Tuttavia, come già nel procedimento esecutivo, l'opponente ha continuato ad essere reticente in merito ai possibili redditi dei propri familiari.
Si rileva, infatti, che nello stato di famiglia alla data del 24/2/2023 è compresa anche un'altra persona: tale , nato nel 1998. Si potrebbe ipotizzare che sia il Persona_1 figlio della sig.ra , vista l'età, ma sul punto nulla è dato sapere, visto che Parte_1 costui non è mai menzionato negli atti. A ben vedere, peraltro, il sig. non era Per_1 menzionato nemmeno nell'istanza di ammissione provvisoria indirizzata all'Ordine degli
Avvocati (si veda il documento depositato il 23/12/2024 e così denominato nella consolle del processo telematico: “Documento_firmato_20230303195639108034988626”).
Trattandosi di un soggetto compreso nello stato di famiglia, si presume che fosse effettivamente convivente e che, avendo 25 anni nel 2023, potesse avere un reddito. In tal caso, quel reddito avrebbe dovuto essere considerato nella valutazione dei presupposti per l'ammissione al beneficio, ai sensi dell'art. 76, comma 2, del Testo Unico.
In ogni caso, era onere dell'opponente chiarire la circostanza ed offrire tutta la documentazione necessaria per dimostrare la sussistenza dei presupposti per ottenere il patrocinio a spese dello Stato. Come detto, il precedente giudice aveva già offerto una
“seconda chance” alla parte, rimettendo la causa in istruttoria dopo averla già trattenuta in decisione, per consentire il deposito della documentazione necessaria. A fronte del mancato deposito dei documenti espressamente richiesti, non si può fare altro che prendere atto del fatto che l'opponente non ha dimostrati di avere diritto al beneficio.
pagina 5 di 6 Per questa ragione, ogni altra questione di merito resta assorbita. Non occorrerà, quindi, sindacare la correttezza della valutazione del giudice dell'esecuzione in merito al ravvisato “abuso dello strumento processuale” da parte della debitrice esecutata.
6.- Spese legali
Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, stante la mancata costituzione del . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione presentata da , ai sensi dell'art. 170 Parte_1
DPR 115/2002, contro la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo esecutivo RGE n. 696/2019;
2) spese non ripetibili.
Milano, 17 maggio 2025
Il Giudice
dott. Carlo Stefano Boerci
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