Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 06/02/2026, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00343/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01163/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1163 del 2025, proposto da
CE LZ, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Elena Sinigaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 514/2024, pubblicata in data 17 settembre 2024, emessa dal Tribunale di Verona nella persona del Giudice, passata in giudicato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Giudice relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 la dott.ssa Ida IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 04/07/2025 e depositato in pari data, la ricorrente instava per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza indicata in epigrafe.
Fissata l’udienza camerale per la decisione della causa per la data del 29/01/2026, la difesa della ricorrente depositava in atti, in data 27/01/2026, una nota con la quale dichiarava che era pervenuta in pagamento alla ricorrente la somma che vantava a credito nei confronti dell’Amministrazione in ragione dell’epigrafata sentenza e chiedeva, pertanto, che fosse dichiarata cessata la materia del contendere, insistendo per la vittoria di spese, sul rilievo che il pagamento era avvenuto solo in pendenza del giudizio di ottemperanza.
Il Collegio osserva che, avuto riguardo alla circostanza per cui la pretesa creditoria della ricorrente risulta soddisfatta, il presente giudizio di ottemperanza può essere definito con una declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Quanto al regolamento delle spese, si stimano sussistenti ragioni di equità in ragione delle obiettive difficoltà organizzative incontrate dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per fronteggiare l’enorme numero di ricorsi, intrapresi sia in sede di cognizione che in sede esecutiva, in materia di carta docente, per dichiararle non ripetibili nei confronti del Ministero intimato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
a)dichiara cessata la materia del contendere;
b)dichiara non ripetibili le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Ida IO, Presidente, Estensore
Francesco Avino, Primo Referendario
Andrea ND, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Ida IO |
IL SEGRETARIO