Ordinanza cautelare 24 gennaio 2023
Sentenza breve 11 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza breve 11/07/2023, n. 1786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1786 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/07/2023
N. 01786/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00070/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 70 del 2023, proposto da
Vodafone Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Giovanni Borghi e Marco Sica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cernobbio e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese, entrambi non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento di diniego datato 12 ottobre 2022, inviato a mezzo PEC in data 21.10.2022 Prot. n. 24018 del 2022, avente ad oggetto “Autorizzazione Paesaggistica (procedura ordinaria) n. 25/2021 del 02.03.2021 per la “Modifica della SRB Vodafone denominata "1OF00418 CERNOBBIO" con l'inserimento del sistema radiante TIM denominato "C0C1 CERNOBBIO CENTRO SH”” presso l'immobile sito in via Volta n. 3 - Sez. CER, Fg. 4, Mappale 199”;
- di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e conseguenti, ivi inclusi, se ed in quanto occorrer possa:
* il preavviso di diniego del 27 settembre 2022 prot. 21966 del 29 settembre 2022;
* la richiesta di integrazioni del 05.08.2022 prot. 17969;
* le note del 26.05.2021 prot. 10940, del 23.03.2021 prot. 6120, del 03.08.2021 prot. 16587, del 07.09.2021 Prot. 18395 del 02.02.2022 prot. 2300 e dell'8.03.2022 prot. 5144.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2023 il dott. Giovanni Zucchini;
Visto l'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
- con ordinanza cautelare n. 106/2023 la Sezione ha disposto il riesame del provvedimento impugnato;
- il Comune ha in seguito annullato in autotutela il provvedimento stesso ed ha rilasciato l’autorizzazione paesaggistica (cfr. i documenti 12 e 13 della ricorrente);
- nel presente giudizio deve pertanto essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34 ultimo comma del c.p.a., essendo stata soddisfatta la pretesa dell’esponente;
- le spese di lite sono poste a carico del Comune, da reputarsi parte virtualmente soccombente e sono liquidate come da dispositivo, mentre possono essere compensate nei confronti dell’altra parte evocata in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Comune di Cernobbio al pagamento a favore della società ricorrente delle spese di lite, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00) oltre accessori di legge (IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%) e onere del contributo unificato come per legge (art. 13 comma 6 bis 1 del DPR n. 115/2002).
Compensa per il resto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Maria Ada Russo, Presidente
Giovanni Zucchini, Consigliere, Estensore
Stefano Celeste Cozzi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Zucchini | Maria Ada Russo |
IL SEGRETARIO