Art. 17. Rivalutazione dei redditi 1. L'entita' dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, nonche' per la determinazione della misura della pensione di cui all'articolo 2, comma 5, e l'entita' del reddito di cui all'articolo 4, comma 2, sono rivalutate secondo l'andamento dell'indice ISTAT di cui all'articolo 18.
2. A tal fine il consiglio di amministrazione dell'Ente redige e aggiorna entro il 31 maggio di ogni anno, sulla base dei dati pubblicati dall'ISTAT, una apposita tabella dei coefficienti di rivalutazione relativi ad ogni anno e la comunica al Ministro del lavoro e della previdenza sociale per la relativa approvazione.
L'approvazione si intende data se non viene negata entro i due mesi successivi alla comunicazione.
3. Ai fini della rivalutazione si considera il 75 per cento degli aumenti fra i coefficienti relativi all'anno di produzione dei redditi e quelli del penultimo anno anteriore alla maturazione della pensione.
4. La percentuale di cui al comma 3 puo' essere variata con la procedura di cui all'articolo 15, comma 2, tenuto conto dell'andamento tecnico-finanziario dell'Ente.
2. A tal fine il consiglio di amministrazione dell'Ente redige e aggiorna entro il 31 maggio di ogni anno, sulla base dei dati pubblicati dall'ISTAT, una apposita tabella dei coefficienti di rivalutazione relativi ad ogni anno e la comunica al Ministro del lavoro e della previdenza sociale per la relativa approvazione.
L'approvazione si intende data se non viene negata entro i due mesi successivi alla comunicazione.
3. Ai fini della rivalutazione si considera il 75 per cento degli aumenti fra i coefficienti relativi all'anno di produzione dei redditi e quelli del penultimo anno anteriore alla maturazione della pensione.
4. La percentuale di cui al comma 3 puo' essere variata con la procedura di cui all'articolo 15, comma 2, tenuto conto dell'andamento tecnico-finanziario dell'Ente.