Articolo 17 della Legge 12 aprile 1991, n. 136
Articolo 16Articolo 18
Versione
27 aprile 1991
Art. 17. Rivalutazione dei redditi 1. L'entita' dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, nonche' per la determinazione della misura della pensione di cui all'articolo 2, comma 5, e l'entita' del reddito di cui all'articolo 4, comma 2, sono rivalutate secondo l'andamento dell'indice ISTAT di cui all'articolo 18.
2. A tal fine il consiglio di amministrazione dell'Ente redige e aggiorna entro il 31 maggio di ogni anno, sulla base dei dati pubblicati dall'ISTAT, una apposita tabella dei coefficienti di rivalutazione relativi ad ogni anno e la comunica al Ministro del lavoro e della previdenza sociale per la relativa approvazione.
L'approvazione si intende data se non viene negata entro i due mesi successivi alla comunicazione.
3. Ai fini della rivalutazione si considera il 75 per cento degli aumenti fra i coefficienti relativi all'anno di produzione dei redditi e quelli del penultimo anno anteriore alla maturazione della pensione.
4. La percentuale di cui al comma 3 puo' essere variata con la procedura di cui all'articolo 15, comma 2, tenuto conto dell'andamento tecnico-finanziario dell'Ente.
Entrata in vigore il 27 aprile 1991