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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 11/12/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 83/2025 P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CUNEO
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Roberta Bonaudi Presidente relatore dott. Paola Elefante Giudice dott. Elisa Einaudi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento n. 83-1//2025 promosso da:
(avv. Maurizio Cimetti) Parte_1 nei confronti di
) con sede in Roma via Venti Controparte_1 P.IVA_1
Settembre 118;
Rilevato che
Con ricorso depositato in data 11.09.2025 instava per la Parte_2 apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società Controparte_1
, con sede legale in Roma via Venti Settembre 118, allegando di essere
[...] creditrice nei suoi confronti della somma di euro 2.909.287,38 per iscrizioni a ruolo come da estratti di ruolo allegati, tutti esigibili e preceduti dalla notifica delle relative cartelle di pagamento;
di avere tentato di escutere coattivamente il credito sia con pignoramento mobiliare sia con pignoramenti presso terzi che avevano esito negativo;
rilevava come la società debitrice, oltre a non corrispondere le somme di cui agli estratti di ruolo, non aveva neppure adempiuto al pagamento delle rateazioni consentite ex art. 19 DPR 602/73; rilevava che sulla scorta del bilancio al 31.12.2023 appariva uno sbilancio di oltre 1.200.000,00 sintomatico dello stato di insolvenza.
Il ricorso e il decreto 15.09.2025 di fissazione della prima udienza di comparizione venivano notificati alla società via Pec in data 15.09.2025.
All'udienza del 4.11.2025 nessuno compariva avanti al G.D. che rimetteva gli atti al collegio, il quale con decreto 14.11.2025 rilevato che la mancata comparizione del creditore non equivaleva a rinuncia al ricorso, ma che era necessario acquisire alcuni chiarimenti dalla ricorrente, fissava nuova udienza per la comparizione delle parti avanti al giudice delegato dott. Roberta Bonaudi per il giorno 2.12.2025.
Anche detto provvedimento veniva notificato alla società via Pec.
La debitrice non si costituiva né compariva all'udienza, nella quale parte ricorrente forniva i chiarimenti richiesti e insisteva nel ricorso;
il giudice rimetteva gli atti alla decisione del collegio.
OSSERVA
1 1. Sussiste la competenza del Tribunale adito.
Come si evince dalla Visura Storica prodotta dalla ricorrente, la società debitrice fino al
19.12.2024 aveva sede legale in Borgo San Dalmazzo, via Ettore Pais n. 3; con atto pubblico
10.12.2024 rogito Notaio iscritto in data 19.12.2024 la società veniva Persona_1 posta in scioglimento e liquidazione volontaria, con nomina a liquidatore di Per_2
(socio) e trasferimento della sede legale da Borgo San Dalmazzo a Roma.
[...]
L'art. 28 comma 1 CCII stabilisce che
1. Il trasferimento del centro degli interessi principali non rileva ai fini della competenza quando è intervenuto nell'anno antecedente al deposito della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o di apertura della liquidazione giudiziale o controllata.
L'art. 27 CCII stabilisce al secondo comma che Per i procedimenti di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza diversi da quelli di cui al comma 1 (procedimenti di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza e le controversie che ne derivano relativi alle imprese assoggettabili ad amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione) e le controversie che ne derivano è competente il tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali che secondo l'art. 2 lett. m) è il luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi.
Il Codice della Crisi, al comma 3 dell'art. 27, ha introdotto un vero e proprio regime di presunzioni in base al quale il centro degli interessi principali del debitore si presume coincidente, quanto alle persone giuridiche ed agli enti, anche non esercenti l'attività d'impresa con "la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale" oppure, se anche questa risulta sconosciuta, si applicherà la stessa presunzione valida per le persone fisiche non esercenti attività di impresa avuto riguardo alla persona del legale rappresentante.
Nella vigenza del Codice della Crisi, il punto nodale è rappresentato dall'indagine in ordine alla sussistenza degli elementi caratterizzanti il centro degli interessi principali, come definito dall'art. 2, comma 1, lett. m)), dovendosi qui rimarcare che la giurisprudenza della Corte di giustizia, nel concretizzare il concetto di centro degli interessi principali ai fini della ricorrenza del presupposto per l'apertura, o meno, di una procedura principale, ha ritenuto che più possano essere gli indici da prendere in considerazione per superare la presunzione di coincidenza tra sede statutaria e COMI. Allorché si sia dinanzi ad una pluralità di circostanze, il giudice dell'insolvenza è tenuto a compiere una valutazione nel complesso (cfr. il punto 52 di Corte giust.
UE, 20 ottobre 2011, C-396/09): cioè, a fronte di elementi di segno diverso, deve decidere secondo un criterio di prevalenza, ma sul presupposto che, nel dubbio, deve concludersi per la coincidenza del COMI con la sede legale;
tanto è utile ad assicurare la maggiore certezza possibile a beneficio dei terzi in ordine al luogo in cui dovrebbe essere aperta una procedura di insolvenza principale e dunque alla disciplina applicabile.
Secondo l'interpretazione della Corte di Giustizia, la presunzione di coincidenza tra COMI e sede statutaria può essere superata solo se elementi oggettivi e verificabili da terzi conducano univocamente verso una situazione differente da quella prevista nello statuto (CGUE 2.5.2006, causa C-341/04 il caso, noto come Eurofood, riguardava una società fantasma che non svolgeva alcuna attività nello Stato membro presso cui aveva radicato la propria sede legale)
2 Si è poi precisato che determinante, per stabilire la sussistenza, o meno, della competenza territoriale dell'adito Tribunale in relazione ai procedimenti per la regolazione della crisi o dell'insolvenza, è la data del deposito del corrispondente atto introduttivo, come indirettamente confermato dall'art. 28 del Codice, ma già desumibile dall'art. 5 cod. proc. civ. È quello, dunque, il momento in cui, per radicare la competenza predetta, è necessario che il debitore abbia il centro degli interessi principali nel circondario di quell'ufficio.
Ne consegue che, in difetto di prova idonea a superare la presunzione di cui all'art. 27 comma 3 lett. c) e per effetto della irrilevanza del trasferimento della sede legale in quanto compiuto entro l'anno rispetto al deposito del ricorso per l'apertura della L.G., sussiste la competenza di questo
Tribunale.
2. La società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121
CCI svolgendo attività commerciale e, in particolare, attività di fornitura di tutti i servizi collegati ai sistemi audiotel, videotel e call center e servizi di telepromozione e televendita.
Non è stato eccepito che la stessa sia qualificabile come “impresa minore” e peraltro alla luce dell'indebitamento verso la ricorrente (superiore a euro 500.000,00) e dei dati degli ultimi bilanci depositati (che registrano ricavi per oltre euro 2.800.000 e un attivo patrimoniale da immobilizzazioni immateriali superiore a euro 3.000.000,00) deve escludersi tale evenienza.
L'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia prevista dall'art. 49, 5° comma, CCII (euro
30.000).
3. Quanto allo stato di insolvenza -che si identifica in uno stato di impotenza patrimoniale non temporanea che determina l'incapacità dell'imprenditore di adempiere, con mezzi normali, le obbligazioni assunte- appare sufficiente rilevare: (i) nell'ultimo bilancio agli atti risulta una perdita di esercizio di euro 1.280.000,00; peraltro, a fronte di debiti iscritti a bilancio per oltre
5.000.000 di euro la società ha crediti per circa 800.000 euro;
l'ultimo esercizio ha visto registrare ricavi per euro 2.800.000,00 circa e costi di produzione per oltre 4.000,000 di euro;
l'indebitamento maggiore è verso l'Erario che alla data della presentazione del ricorso registra un debito scaduto e non rateizzato/sospeso pari a euro 4.694.281,51; (ii) il pignoramento mobiliare presso la sede legale in Borgo San Dalmazzo tentato il 22.12.2023 sortiva esito negativo, atteso che all'indirizzo di via Ettore Pais n. 3 esistono soltanto civili abitazioni (fino a poco tempo prima a quell'indirizzo risiedeva la socia;
il pignoramento mobiliare presso una CP_2 unità locale in Casarano tentato il 10.05.2024 sortiva esito negativo, atteso che presso l'indirizzo vi era un call center senza beni di valore da sottoporre a pignoramento (l'unità consisteva in una grande sala open space ove erano rinvenute diverse postazioni in struttura modulare); il pignoramento presso terzi presso Banca Popolare di Sondrio consentiva di ricavare la somma di euro 6.028,40 mentre quello notificato a giugno 2025 (terzo pignorato Intesa Sanpaolo) era negativo;
(iii) dal dicembre 2024 la società è stata posta in scioglimento e liquidazione e alla data del 31.03.2025 risulta avere solo più un dipendente in servizio e nessun bene con il quale soddisfare l'ingente credito tributario maturato.
Sussistono pertanto i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
nella nomina del Curatore sono assunti i criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII. visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
DICHIARA
l'apertura della Liquidazione Giudiziale nei confronti di
) Controparte_1 P.IVA_1
3 con sede legale in Roma via Venti Settembre 118 (già in Borgo San Dalmazzo via Ettore Pais n.
3) avente ad oggetto attività di call center;
NOMINA
Giudice Delegato la dott. Roberta Bonaudi e Curatore la dott.ssa on studio in Persona_3
Via Carlo Boggio n. 41 – CUNEO ritenuto che il Curatore, alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213
CCI, con invito, entro i due giorni successivi alla comunicazione della nomina, far pervenire in cancelleria la propria accettazione, verificata la disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione e dandone atto nell'accettazione, e contestualmente a rendere la dichiarazione di cui all'art 35, commi 1 e 4 bis, d.lgs 159/2011 modificato dal d.lgs 54/2018, richiamato dall'art
125, comma 3, CCI;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
visto l'art. 201 comma 10 CCII
STABILISCE il giorno 14 aprile 2026 alle ore 10,30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la
4 conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, 3° comma, CCI;
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società posta in liquidazione;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02,
n. 115;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore e al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, 4° comma, CCI.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del giorno 04/12/2025
Il Presidente estensore
Dott. Roberta Bonaudi
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CUNEO
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Roberta Bonaudi Presidente relatore dott. Paola Elefante Giudice dott. Elisa Einaudi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento n. 83-1//2025 promosso da:
(avv. Maurizio Cimetti) Parte_1 nei confronti di
) con sede in Roma via Venti Controparte_1 P.IVA_1
Settembre 118;
Rilevato che
Con ricorso depositato in data 11.09.2025 instava per la Parte_2 apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società Controparte_1
, con sede legale in Roma via Venti Settembre 118, allegando di essere
[...] creditrice nei suoi confronti della somma di euro 2.909.287,38 per iscrizioni a ruolo come da estratti di ruolo allegati, tutti esigibili e preceduti dalla notifica delle relative cartelle di pagamento;
di avere tentato di escutere coattivamente il credito sia con pignoramento mobiliare sia con pignoramenti presso terzi che avevano esito negativo;
rilevava come la società debitrice, oltre a non corrispondere le somme di cui agli estratti di ruolo, non aveva neppure adempiuto al pagamento delle rateazioni consentite ex art. 19 DPR 602/73; rilevava che sulla scorta del bilancio al 31.12.2023 appariva uno sbilancio di oltre 1.200.000,00 sintomatico dello stato di insolvenza.
Il ricorso e il decreto 15.09.2025 di fissazione della prima udienza di comparizione venivano notificati alla società via Pec in data 15.09.2025.
All'udienza del 4.11.2025 nessuno compariva avanti al G.D. che rimetteva gli atti al collegio, il quale con decreto 14.11.2025 rilevato che la mancata comparizione del creditore non equivaleva a rinuncia al ricorso, ma che era necessario acquisire alcuni chiarimenti dalla ricorrente, fissava nuova udienza per la comparizione delle parti avanti al giudice delegato dott. Roberta Bonaudi per il giorno 2.12.2025.
Anche detto provvedimento veniva notificato alla società via Pec.
La debitrice non si costituiva né compariva all'udienza, nella quale parte ricorrente forniva i chiarimenti richiesti e insisteva nel ricorso;
il giudice rimetteva gli atti alla decisione del collegio.
OSSERVA
1 1. Sussiste la competenza del Tribunale adito.
Come si evince dalla Visura Storica prodotta dalla ricorrente, la società debitrice fino al
19.12.2024 aveva sede legale in Borgo San Dalmazzo, via Ettore Pais n. 3; con atto pubblico
10.12.2024 rogito Notaio iscritto in data 19.12.2024 la società veniva Persona_1 posta in scioglimento e liquidazione volontaria, con nomina a liquidatore di Per_2
(socio) e trasferimento della sede legale da Borgo San Dalmazzo a Roma.
[...]
L'art. 28 comma 1 CCII stabilisce che
1. Il trasferimento del centro degli interessi principali non rileva ai fini della competenza quando è intervenuto nell'anno antecedente al deposito della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o di apertura della liquidazione giudiziale o controllata.
L'art. 27 CCII stabilisce al secondo comma che Per i procedimenti di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza diversi da quelli di cui al comma 1 (procedimenti di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza e le controversie che ne derivano relativi alle imprese assoggettabili ad amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione) e le controversie che ne derivano è competente il tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali che secondo l'art. 2 lett. m) è il luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi.
Il Codice della Crisi, al comma 3 dell'art. 27, ha introdotto un vero e proprio regime di presunzioni in base al quale il centro degli interessi principali del debitore si presume coincidente, quanto alle persone giuridiche ed agli enti, anche non esercenti l'attività d'impresa con "la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale" oppure, se anche questa risulta sconosciuta, si applicherà la stessa presunzione valida per le persone fisiche non esercenti attività di impresa avuto riguardo alla persona del legale rappresentante.
Nella vigenza del Codice della Crisi, il punto nodale è rappresentato dall'indagine in ordine alla sussistenza degli elementi caratterizzanti il centro degli interessi principali, come definito dall'art. 2, comma 1, lett. m)), dovendosi qui rimarcare che la giurisprudenza della Corte di giustizia, nel concretizzare il concetto di centro degli interessi principali ai fini della ricorrenza del presupposto per l'apertura, o meno, di una procedura principale, ha ritenuto che più possano essere gli indici da prendere in considerazione per superare la presunzione di coincidenza tra sede statutaria e COMI. Allorché si sia dinanzi ad una pluralità di circostanze, il giudice dell'insolvenza è tenuto a compiere una valutazione nel complesso (cfr. il punto 52 di Corte giust.
UE, 20 ottobre 2011, C-396/09): cioè, a fronte di elementi di segno diverso, deve decidere secondo un criterio di prevalenza, ma sul presupposto che, nel dubbio, deve concludersi per la coincidenza del COMI con la sede legale;
tanto è utile ad assicurare la maggiore certezza possibile a beneficio dei terzi in ordine al luogo in cui dovrebbe essere aperta una procedura di insolvenza principale e dunque alla disciplina applicabile.
Secondo l'interpretazione della Corte di Giustizia, la presunzione di coincidenza tra COMI e sede statutaria può essere superata solo se elementi oggettivi e verificabili da terzi conducano univocamente verso una situazione differente da quella prevista nello statuto (CGUE 2.5.2006, causa C-341/04 il caso, noto come Eurofood, riguardava una società fantasma che non svolgeva alcuna attività nello Stato membro presso cui aveva radicato la propria sede legale)
2 Si è poi precisato che determinante, per stabilire la sussistenza, o meno, della competenza territoriale dell'adito Tribunale in relazione ai procedimenti per la regolazione della crisi o dell'insolvenza, è la data del deposito del corrispondente atto introduttivo, come indirettamente confermato dall'art. 28 del Codice, ma già desumibile dall'art. 5 cod. proc. civ. È quello, dunque, il momento in cui, per radicare la competenza predetta, è necessario che il debitore abbia il centro degli interessi principali nel circondario di quell'ufficio.
Ne consegue che, in difetto di prova idonea a superare la presunzione di cui all'art. 27 comma 3 lett. c) e per effetto della irrilevanza del trasferimento della sede legale in quanto compiuto entro l'anno rispetto al deposito del ricorso per l'apertura della L.G., sussiste la competenza di questo
Tribunale.
2. La società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121
CCI svolgendo attività commerciale e, in particolare, attività di fornitura di tutti i servizi collegati ai sistemi audiotel, videotel e call center e servizi di telepromozione e televendita.
Non è stato eccepito che la stessa sia qualificabile come “impresa minore” e peraltro alla luce dell'indebitamento verso la ricorrente (superiore a euro 500.000,00) e dei dati degli ultimi bilanci depositati (che registrano ricavi per oltre euro 2.800.000 e un attivo patrimoniale da immobilizzazioni immateriali superiore a euro 3.000.000,00) deve escludersi tale evenienza.
L'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia prevista dall'art. 49, 5° comma, CCII (euro
30.000).
3. Quanto allo stato di insolvenza -che si identifica in uno stato di impotenza patrimoniale non temporanea che determina l'incapacità dell'imprenditore di adempiere, con mezzi normali, le obbligazioni assunte- appare sufficiente rilevare: (i) nell'ultimo bilancio agli atti risulta una perdita di esercizio di euro 1.280.000,00; peraltro, a fronte di debiti iscritti a bilancio per oltre
5.000.000 di euro la società ha crediti per circa 800.000 euro;
l'ultimo esercizio ha visto registrare ricavi per euro 2.800.000,00 circa e costi di produzione per oltre 4.000,000 di euro;
l'indebitamento maggiore è verso l'Erario che alla data della presentazione del ricorso registra un debito scaduto e non rateizzato/sospeso pari a euro 4.694.281,51; (ii) il pignoramento mobiliare presso la sede legale in Borgo San Dalmazzo tentato il 22.12.2023 sortiva esito negativo, atteso che all'indirizzo di via Ettore Pais n. 3 esistono soltanto civili abitazioni (fino a poco tempo prima a quell'indirizzo risiedeva la socia;
il pignoramento mobiliare presso una CP_2 unità locale in Casarano tentato il 10.05.2024 sortiva esito negativo, atteso che presso l'indirizzo vi era un call center senza beni di valore da sottoporre a pignoramento (l'unità consisteva in una grande sala open space ove erano rinvenute diverse postazioni in struttura modulare); il pignoramento presso terzi presso Banca Popolare di Sondrio consentiva di ricavare la somma di euro 6.028,40 mentre quello notificato a giugno 2025 (terzo pignorato Intesa Sanpaolo) era negativo;
(iii) dal dicembre 2024 la società è stata posta in scioglimento e liquidazione e alla data del 31.03.2025 risulta avere solo più un dipendente in servizio e nessun bene con il quale soddisfare l'ingente credito tributario maturato.
Sussistono pertanto i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
nella nomina del Curatore sono assunti i criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII. visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
DICHIARA
l'apertura della Liquidazione Giudiziale nei confronti di
) Controparte_1 P.IVA_1
3 con sede legale in Roma via Venti Settembre 118 (già in Borgo San Dalmazzo via Ettore Pais n.
3) avente ad oggetto attività di call center;
NOMINA
Giudice Delegato la dott. Roberta Bonaudi e Curatore la dott.ssa on studio in Persona_3
Via Carlo Boggio n. 41 – CUNEO ritenuto che il Curatore, alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213
CCI, con invito, entro i due giorni successivi alla comunicazione della nomina, far pervenire in cancelleria la propria accettazione, verificata la disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione e dandone atto nell'accettazione, e contestualmente a rendere la dichiarazione di cui all'art 35, commi 1 e 4 bis, d.lgs 159/2011 modificato dal d.lgs 54/2018, richiamato dall'art
125, comma 3, CCI;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
visto l'art. 201 comma 10 CCII
STABILISCE il giorno 14 aprile 2026 alle ore 10,30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la
4 conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, 3° comma, CCI;
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società posta in liquidazione;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02,
n. 115;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore e al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, 4° comma, CCI.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del giorno 04/12/2025
Il Presidente estensore
Dott. Roberta Bonaudi
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