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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 22/12/2025, n. 1259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1259 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Venezia, Sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott.ssa AN RE Presidente ed estensore
Dott.ssa Federica Benvenuti Giudice
Dott. Enrico Chemollo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4031 del ruolo generale V.G. 2025, promossa con ricorso depositato in data
19.09.2025 da:
(C.F. ), nato a [...] l'[...] e residente in [...]C.F._1
(VE) via Liguria n. 9, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Laura Centasso in Mestre (VE), via G. Pepe 142 (pec: che lo rappresenta ed Email_1 assiste per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo e
( , nata a [...] il [...] e residente Parte_2 CodiceFiscale_2 in Marghera (VE) via Giustinian n. 5, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
UC SA in Mestre (VE), via Caneve 77/B (pec: , che la Email_2 rappresenta ed assiste per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo ricorrenti
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
In punto: modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ex art. 473 bis. 51 ss. c.p.c.
Con provvedimento del 04.11.2025 reso in sostituzione dell'udienza fissata in pari data ex art. 473bis.
51, comma 2, c.p.c., il Giudice relatore ha rimesso la causa al collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Conclusioni rese congiuntamente dalle parti, come da ricorso e ribadite nelle note di trattazione scritta depositate in data 29-30.10.2025 in sostituzione dell'udienza del 04.11.2025 che di seguito si riproducono: “modifica del decreto 07.06.2022-03.08.2022 rg. 3568/2019 e accoglimento delle seguenti conclusioni:
1. La sig.ra manterrà la propria residenza in Marghera, via Giustinian Parte_2
n. 5 unitamente a quella dei minori, presso la cui abitazione sono prevalentemente collocati;
2. Il sig. manterrà la propria residenza in Martellago (VE) via Liguria n. 9 impegnandosi a Parte_1 comunicare ogni eventuale variazione;
3. Affidare i bambini ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni dell'affido condiviso, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione e congiuntamente per le decisioni di straordinaria amministrazione. Si impegneranno reciprocamente a collaborare nel rapporto educativo, garantendo, in particolare, una reciproca e tempestiva consultazione in merito alle questioni fondamentali quali, a mero titolo esemplificativo, la salute e l'istruzione, le cui decisioni dovranno essere adottate congiuntamente, seguendo le naturali inclinazioni ed aspirazioni dei minori;
4. Il padre terrà e secondo il seguente schema: - Durante il periodo invernale, ogni Per_1 Per_2 martedì e venerdì dal dopo scuola al dopo cena (ore 21.30) impegnandosi ad andare a prendere i minori all'uscita da scuola e a riportarli presso la madre;
- Durante il periodo estivo, i medesimi giorni, avendo cura di ritirarli al termine dell'attività lavorativa qualora verrà reperita.
Diversamente dal mattino o da altro orario concordato tra le parti sino al dopo cena (ore 21.30), impegnandosi a ritirare i minori e a riportarli presso la madre;
- A weekend alternati, dal venerdì dopo scuola alla domenica dopo cena (ore 21.30). Le parti concordano che, in assenza di frequenza scolastica, il padre tenga con sé i minori, durante il weekend di pertinenza, sino al martedì dopo cena quando si impegnerà a riportarli presso la madre;
Sono sempre fatti salvi i diversi accordi tra le parti. I genitori, nei periodi di competenza, si impegnano, salvo impegni lavorativi, a trascorrere effettivamente il tempo di permanenza con i figli. Garantiranno sempre e comunque la reperibilità telefonica, al di fuori degli orari lavorativi;
5. Le parti concordano che, in caso di malattia di ogni minore, il genitore con il quale in quel momento sono i figli se ne dovrà prendere cura organizzandosi per un'eventuale visita pediatrica o medica, sistemazione con la babysitter o altro, se indisponibile lui stesso ad essere presente in casa con i minori. Salvi i diversi accordi per il benessere dei minori;
6. I figli trascorreranno con il padre le vacanze nei seguenti termini: - due settimane, anche non consecutive, durante l'estate, avendo cura di concordare detto periodo con la sig.ra entro Parte_2 il 30 di aprile di ogni anno;
- la metà delle vacanze invernali, alternando di anno in anno i periodi dal 24 al 30.12 e dal 31.12 al 06.01. Salvi i diversi accordi tra le parti;
- l'intero periodo delle vacanze pasquali, ad anni alterni, salvi i diversi accordi tra le parti;
- i ponti annuali e scolastici, da suddividersi in maniera equa tra i genitori, ad anni alterni. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli, le date di partenza e ritorno e garantire la reperibilità telefonica. Salvi i diversi accordi;
7. Porre a carico del sig. Pt_1 un assegno di mantenimento ordinario a favore dei minori in misura pari ad euro 350,00
[...] mensili (trecentocinquanta//00) complessivi, e quindi 175,00 ciascuno, soggetti a rivalutazione annuale secondo i canoni ISTAT, alle coordinate della sig.ra entro e non oltre il giorno Parte_2
5 di ciascun mese;
8. Le spese straordinarie, secondo protocollo del Tribunale di Venezia, che le parti approvano saranno rimborsate mese per mese al genitore che le ha anticipate in misura del
50%, previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali. Le spese straordinarie di carattere voluttuario dovranno essere preventivamente concordate tra le parti, in difetto resteranno a carico del genitore che le ha anticipate. L'eventuale dissenso scritto del genitore dovrà pervenire entro 10 giorni dalla richiesta dell'altro genitore, altrimenti la mancata risposta si riterrà assenso;
9. Le parti convengono che l'assegno unico e qualsiasi altro emolumento/contributo venga percepito al 100% dalla sig.ra con rinuncia formale da parte dell'altro genitore, le detrazioni fiscali al 100% in capo Parte_2 alla sig.ra 10. Con la sottoscrizione del presente atto, le parti dichiarano di aver definito Parte_2 integralmente i loro rapporti - salvo quanto sopra dedotto e salvo quanto dedotto in accordo separatoe si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei minori con ciascuna di esse;
11. Visto l'art. 3, lett. b) l. 21.11.1967 n. 1185, così come novellato dall'art. 24 l. 3/2003, e le successive modifiche, i genitori prestano il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto di ai fini della validità per l'espatrio. I genitori si impegnano comunque a valutare Per_1 Per_2 attentamente e scrupolosamente le mete di destinazione per eventuali viaggi all'estero, limitando questi ultimi a Paesi classificati come sicuri, secondo le specifiche indicazioni del Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
12. Spese di lite interamente compensate.”
Conclusioni del P.M. intervenuto: “accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ed hanno proposto congiuntamente ricorso al fine di ottenere la modifica Parte_1 Parte_2 delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale stabilite con decreto del Tribunale di Venezia del 07.06.2022- 03.08.2022 (Rg. 3568/2019) nei confronti dei figli nati fuori del matrimonio rispettivamente il 19.12.2013 e il 30.06.2017. Per_1 Per_2
Con il predetto decreto il Tribunale, accogliendo le conclusioni delle parti, aveva così disposto:
“Affida i minori ad entrambi i genitori, fatta eccezione per l'ordinaria amministrazione, con localizzazione presso la madre;
- Il programma di frequentazione tra i genitori e i figli sarà organizzato secondo il progetto riportato nella relazione della dott.ssa nella relazione del Per_3
25.11.2021; - I genitori sul piano della frequenza scolastica daranno continuità al percorso posto in essere;
- Il monitoraggio del programma di frequenza per la durata di un anno da parte dei Servizi sociali di Venezia, i quali avvieranno un percorso di sostegno alla genitorialità anche avvalendosi del
Consultorio territorialmente competente;
- Pone a carico del resistente l'obbligo di versare in favore della ricorrente a partire dal giugno 2020 l'importo di euro 600,00 a titolo di mantenimento ordinario della prole da portarsi ad euro 400,00 limitatamente ai mesi di giugno, luglio ed agosto da versare entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio della creditrice, oltre rivalutazione;
-
Attribuisce in via esclusiva alla ricorrente l'assegno universale per il nucleo familiare;
- Spese straordinarie come da protocollo di intesa, da ripartire al 50% tra i genitori, escludendosi da esse, quelle per le rette della scuola privata”.
I ricorrenti espongono che entrambi sono ad oggi in attesa di occupazione e percepiscono esclusivamente l'indennità di disoccupazione dall'INPS. In considerazione delle loro mutate condizioni economiche, hanno pertanto congiuntamente richiesto la modifica delle condizioni esercizio della responsabilità genitoriale originariamente stabilite dal Tribunale di Venezia, depositando ricorso congiunto e rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe, confermate nelle note di trattazione scritta depositate in data 29-30.10.2025 in sostituzione dell'udienza del 04.11.2025, fissata per la comparizione delle parti avanti al Giudice Delegato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Gli accordi raggiunti dalle parti per la modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori possono trovare integrale accoglimento, in considerazione delle mutate condizioni economiche delle parti e atteso che l'assetto complessivo dei rapporti concordato appare adeguato a garantire le esigenze di mantenimento, educazione e cura della prole e idoneo a garantire lo sviluppo di un rapporto equilibrato con entrambi i genitori.
Vanno compensate le spese di causa, attesa la natura del giudizio e la domanda congiunta delle parti.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis. 51 c.p.c., definitivamente pronunciando:
- Ratifica le conclusioni concordemente rassegnate dai ricorrenti e riportate in epigrafe.
- spese del giudizio compensate fra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 18.12.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa AN RE