Sentenza 21 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 21/06/2025, n. 909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 909 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 791/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott. Riccardo Pappalardo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 791 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, cod. fisc. , nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e , cod. fisc. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Mancino Loredana, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
– opponenti–
CONTRO
già Controparte_1 Controparte_2
, cod. fisc. e p. iva , e per essa
[...] P.IVA_1 [...]
cod. fisc. e p. iva in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
Surdi Francesco, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
– opposta –
Pag. 1 di 8
Conclusioni delle parti: Come precisate nelle note di trattazione scritta ex art. 127-
ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 30.01.2025.
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, (quale “parte Parte_1
finanziata”) e (quest'ultimo quale fideiussore e terzo datore di ipoteca) Parte_2
hanno convenuto in giudizio (di Controparte_1
seguito, , proponendo opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., avverso gli CP_1
atti di precetto con cui l'opposta ha intimato agli esponenti il pagamento, in solido, della somma complessiva di € 53.647,50, oltre € 590,94 per spese legali.
La somma precettata trova fondamento in un contratto di finanziamento agrario ipotecario-fondiario stipulato il 19.05.2008 dinanzi al notaio (rep. Persona_1
n. 12.910, racc. n. 6.631), mediante il quale ha erogato a Controparte_4 [...]
un mutuo fondiario dell'importo di € 52.000,00, da restituirsi in 20 rate Parte_1
semestrali da € 3.576,50 ciascuna, con scadenza dell'ultima rata al 30.06.2018. A garanzia dell'adempimento veniva costituita ipoteca di primo grado sull'immobile sito in Bagheria (PA), via Fryderyk Chopin n. 2, di proprietà di , il quale Parte_2
prestava altresì fideiussione fino alla concorrenza dell'importo di € 67.600,00.
In particolare, gli opponenti — domandando preliminarmente la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo — hanno contestato: (i) l'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria
ex art. 5 del D.lgs. n. 28/2010; (ii) l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione decennale, non avendo i convenuti ricevuto alcun atto interruttivo tra la data di stipula del mutuo e la notifica del precetto;
(iii) il difetto di legittimazione
Pag. 2 di 8 R.G. n. 791/2022
attiva (rectius il difetto di titolarità attiva del rapporto controverso) della CP_1
gravando su quest'ultima l'onere di provare l'inclusione del credito nelle operazioni di cessione in blocco;
(iv) l'impossibilità di procedere alla ricostruzione del rapporto contrattuale “per assenza dei documenti necessari” a verificarne la conformità alla normativa vigente in tema di anatocismo ed usura, sicché “non è
dato sapere se tutte le operazioni contabili compiute, siano o meno, conformi alle previsioni normative di cui alla L. n.108/96, al T.U.B., al D.lgs. n.385/93 e all'art.
1283 c.c.”.
Con ordinanza del 24.03.2022 il Giudice ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Con comparsa di costituzione e risposta del 9.01.2023, si è costituita in giudizio per il tramite della propria mandataria CP_1 Controparte_3
la quale ha chiesto il rigetto dell'opposizione, eccependo l'infondatezza di tutte le doglianze e documentando la titolarità del credito, avendolo acquisito in virtù del contratto di cessione del 31.03.2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale e corroborato da estratto notarile dal quale risulta espressamente inclusa la posizione debitoria degli opponenti.
Con ordinanza del 22.01.2023, è stata rigettata l'eccezione preliminare di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione, in considerazione dell'inapplicabilità di detta condizione di procedibilità ai procedimenti di opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 5, comma 4, lett. e), del D.lgs. n.
28/2010. Con la medesima ordinanza sono stati concessi i termini di cui all'art. 183,
comma 6, c.p.c..
Non essendo state depositate memorie istruttorie da alcuna delle parti, il Giudice ha rigettato la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio, non risultando articolata alcuna
Pag. 3 di 8 R.G. n. 791/2022
specifica censura tecnica sui conteggi o sulle condizioni economiche del contratto.
Da ultimo, parte opposta ha precisato le conclusioni con le note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 30.01.2025, sicché la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190,
comma 1, c.p.c..
DIRITTO
L'opposizione deve essere rigettata alla stregua delle seguenti considerazioni.
In primo luogo, con riguardo all'asserito difetto di titolarità del credito di parte opposta, la doglianza è del tutto destituita di ogni fondamento, avendo la società
creditrice fornito compiuta dimostrazione della propria titolarità attiva del rapporto controverso, allegando una documentazione, puntuale e coerente, da cui emerge chiaramente la regolare sequenza delle operazioni di cessione in blocco del credito oggetto di causa.
La società creditrice, difatti, ha prodotto una copiosa documentazione tra cui: (i) il contratto di cessione del 6.01.20217 e il relativo avviso di cessione pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte II, n. 6 del 14.01.2017 attestante la prima cessione intervenuta tra e (ii) Controparte_4 Controparte_5
l'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, parte II, n. 41 del
6.04.2021, relativo alla seconda ed ultima cessione tra e Controparte_5
l'attuale società cessionaria.
Tali atti sono stati corroborati dal deposito dell'estratto notarile dell'elenco dei crediti ceduti, dal quale si evince, in modo inequivoco, l'inclusione della posizione debitoria di nell'ambito del portafoglio ceduto (doc. 19). Parte_1
Quanto all'eccezione di prescrizione del credito ex art. 2946 c.c. sollevata dagli opponenti, essa si rivela priva di fondamento.
Pag. 4 di 8 R.G. n. 791/2022
Sotto il profilo formale, l'eccezione appare carente dei requisiti minimi di specificità, non essendo stato indicato, da parte opponente, l'esatto dies a quo dal quale si assumerebbe decorso il termine prescrizionale, né risultano precisati gli importi che sarebbero, in ipotesi, ormai prescritti. L'eccezione si articola infatti in termini meramente assertivi e generici, limitandosi la difesa opponente ad affermare l'intervenuta decorrenza del termine decennale, senza sviluppare alcuna analisi cronologica dei fatti né fornire elementi idonei a comprovare la propria deduzione.
Sul piano sostanziale, l'eccezione difetta altresì di pregio.
Com'è noto, a norma dell'art. 2935 c.c., la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, ossia da quando il titolare è posto nella condizione di esercitare l'azione corrispondente. Il dies a quo della prescrizione è, dunque, strettamente connesso all'esigibilità della pretesa, la quale presuppone la maturazione del termine o la verificazione della condizione che ne legittima la domanda giudiziale.
In materia di mutuo a rimborso rateale, la Suprema Corte ha più volte chiarito che,
ove non intervenga la risoluzione del contratto né la decadenza del debitore dal beneficio del termine, il diritto alla restituzione del capitale mutuato non è azionabile prima della scadenza dell'ultima rata convenuta contrattualmente.
In tal caso, il rapporto obbligatorio conserva la propria unitarietà, pur articolandosi in prestazioni dilazionate nel tempo, e il termine prescrizionale inizia a decorrere solo al momento in cui l'intero credito diventa esigibile.
Pertanto, in assenza di un atto che abbia comportato la risoluzione anticipata del contratto di mutuo ovvero la decadenza dal beneficio del termine — condizioni che avrebbero legittimato l'immediata esigibilità del credito residuo e fatto decorrere da quel momento la prescrizione — il termine decennale non può che iniziare a
Pag. 5 di 8 R.G. n. 791/2022
decorrere dalla data di scadenza dell'ultima rata del piano di ammortamento, non essendo legittimato il creditore a richiedere il pagamento prima di tale momento
(cfr., ex multis, Cass., Sez. I, 30.10.2023, n. 29991; Cass., Sez. II, 30.09.2021, n.
26559; Cass., Sez. III, 30.08.2011, n. 17798).
Ne discende che, nel caso di specie, il termine prescrizionale decennale previsto dall'art. 2946 c.c. non poteva che iniziare a decorrere dal 30.06.2018, data nella quale — secondo quanto previsto dal piano di ammortamento contrattualmente pattuito — era stabilita la scadenza dell'ultima rata del finanziamento oggetto di causa.
Dunque, alla data del 4.02.2022, in cui è stato notificato l'atto di precetto opposto,
erano trascorsi meno di quattro anni dal momento in cui il diritto poteva essere fatto valere, sicché la pretesa creditoria azionata non si è estinta per prescrizione.
Da ultimo, non può che rilevarsi l'infondatezza delle doglianze sollevate dagli opponenti in ordine alle presunte irregolarità e anomalie afferenti al rapporto contrattuale bancario oggetto di causa. Tali censure si rivelano prive di qualsiasi supporto, risultando formulate in termini congetturali e dubitativi.
Non è dato rinvenire, infatti, in nessuno degli atti di parte opponente, una descrizione puntuale delle operazioni che si assumerebbero viziate, né l'indicazione di specifiche clausole contrattuali potenzialmente contrarie a norme imperative. Al
contrario, la deduzione della (eventuale) presenza di vizi afferenti a fenomeni quali anatocismo e l'usura è sostenuta da formule vaghe e prive di correlazione con dati contabili concreti, come sarebbe invece richiesto in tema di contestazione di rapporti bancari.
Pag. 6 di 8 R.G. n. 791/2022
Gli opponenti si limitano ad evocare — in termini assolutamente indeterminati —
la mera possibilità che nel corso del rapporto si siano verificate irregolarità
contabili, senza indicare neppure una singola operazione o voce di costo sospetta.
Tale impostazione, lungi dal configurare un'idonea allegazione, si traduce in una doglianza “perplessa”, strutturalmente fondata sul mero sospetto e non sull'effettività del vizio.
In tale contesto, la richiesta di disporre consulenza tecnica d'ufficio contabile si configura come palesemente inammissibile e conferma il carattere strumentale e meramente dilatorio delle contestazioni avanzate.
Alla luce di quanto sopra esposto, l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
risulta oltremodo ingiustificata e, dunque, deve essere rigettata.
In base al principio della soccombenza, espresso dall'art. 91 c.p.c., le spese del giudizio di opposizione vanno poste a carico di parte opponente e si liquidano,
tenuto conto dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 per le fasi effettivamente svolte
(medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per quella decisionale, in considerazione dell'attività svolta) e del valore della lite (rientrante nello scaglione tra € 52.000,01 ed € 260.000,00) in complessivi € 6.306,50, oltre spese generali, iva e cpa, se dovuti, come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
RIGETTA l'opposizione;
NA e , in solido tra loro, al pagamento Parte_1 Parte_2
delle spese del giudizio in favore di Controparte_1
Pag. 7 di 8 R.G. n. 791/2022
liquidate in complessivi € 6.306,50 oltre spese generali, iva e cpa, se dovuti, come per legge.
Così deciso in Termini Imerese, in data 21/06/2025.
Il Giudice
Riccardo Pappalardo
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Riccardo
Pappalardo, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Pag. 8 di 8