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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/06/2025, n. 1802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1802 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce – Prima Sezione civile - nella persona della giudice, dott.ssa Caterina Stasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 7572 del ruolo generale dell'anno 2023, avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza di ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. n. 689/1981, nella causa civile promossa da
in persona degli amministratori rappresentanti p.t., rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Francesco Cazzato;
- opponente - contro
in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Anna De Controparte_1
Giorgi;
- opposta –
*****
Fatto e diritto
Con la presente controversia, in persona dei suoi amministratori e Parte_1 rappresentanti, ha impugnato l'ordinanza n. 253/25023 del 28.09.2023 emessa dalla Polizia
Locale di Lecce con la quale veniva ingiunta al pagamento di 160,00 € quale corrispettivo per la violazione degli art. 1 e 5 del “Regolamento Comunale inerente la vivibilità, l'igiene ed il pubblico decoro della ” accertato e contestato con verbale n 172/5-2023 del CP_2
13.06.2023.
Con il primo motivo la ricorrente ha contestato la validità dell'ordinanza d'ingiunzione deducendo che il verbale di accertamento fosse privo di numero di cronologico di registrazione e che recasse un'erronea indicazione dell'autorità competente a decidere del ricorso.
Con il secondo motivo ha contestato che il verbale fosse stato notificato dopo 19 giorni e senza menzione alcuna circa il motivo per cui non fosse stato possibile procedere all'immediata contestestazione.
Infine, ha contestato che, gli agenti accertatori non fossero entrati all'interno del locale per verificare l'effettiva presenza di apparecchi o strumenti musicali in funzione, che non fosse stato opportunamente valutato il disturbo acustico in relazione alla zonizzazione acustica del complesso immobiliare e che comunque in data 25.06.2018 fosse stata depositata idonea autocertificazione di impatto acustico attestante la compatibilità dell'attività espletata.
Costituitosi in giudizio, il ha contestato in fatto ed in diritto le avverse Controparte_1 deduzioni formulate dall'opponente, chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
**********
L'opposizione è infondata e non può trovare accoglimento per i motivi che seguono.
Infatti, con il primo motivo di opposizione il ricorrente ha lamentato che il verbale di accertamento n. 172/5-2023 fosse privo dell'indicazione del numero cronologico di registrazione e che lo stesso indicasse erroneamente il Giudice di Pace quale giudice competente per il giudizio di opposizione.
Orbene, quanto al numero cronologico di registrazione delle sanzioni amministrative va precisato che esso è un identificativo unico assegnato a ciascun verbale di accertamento o atto amministrativo che viene attribuito in ordine sequenziale e cronologico, in base alla data di emissione dell'atto. La sua funzione principale è quella di mantenere una traccia precisa e ordinata di tutti i verbali emessi, facilitando così la gestione e la consultazione degli atti amministrativi.
L'assenza di tale numero costituisce una violazione formale che non invalida automaticamente il verbale, ad eccezione delle ipotesi in cui venga compromessa la possibilità di difesa del trasgressore.
Orbene, nel caso di specie, l'omessa indicazione del numero cronologico di registrazione del verbale protocollato al n. 172/5-2023 non ha in alcun modo inficiato il diritto di difesa della ricorrente, la quale ha avuto sin da subito contezza del verbale di accertamento della sanzione.
Ciò emerge con chiarezza anche dall'invio gli scritti difensivi ex art. 18 l. 689/1991 inviati dalla ricorrente il 26.7.2023.
Quanto alla asserita erronea indicazione del giudice di pace quale giudice competente per l'opposizione alla sanzione elevata occorre precisare quanto segue.
L'art. 6 co 3 del D. lgs 150/2011 prevede espressamente che “Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, e salve le competenze stabilite da altre disposizioni di legge, l'opposizione si propone davanti al giudice di pace”. Ne consegue, che il Tribunale risulta competente in materia di opposizione ad ordinanze d'ingiunzione concernenti le materie di: a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
b) di previdenza e assistenza obbligatoria;
c) di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;
d) di igiene degli alimenti e delle bevande;
e) valutaria;
f) di antiriciclaggio, ovvero a) se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a 15.493 euro;
b) quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a 15.493 euro;
c) quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285.
Orbene, l'ordinanza d'ingiunzione impugnata non rientra pertanto in nessuna delle ipotesi indicate ai commi 4 e 5 dell'art. 6 del D.lgs 150/2011.
Pertanto, nessun vizio può essere rilevato al verbale oggetto di contestazione. A ciò aggiungasi che indipendentemente dall'indicazione all'interno del verbale 172/5-2023 dell'autorità competente a decidere sull'ordinanza, il diritto di difesa della ricorrente non ha subito alcun pregiudizio, essendo stata nella condizione di proporre tempestivamente ricorso all'autorità ritenuta competente.
Con il secondo motivo di opposizione la ricorrente ha dedotto che la notifica del verbale dopo 19 giorni dall'infrazione, peraltro in assenza dei motivi per cui non era stato possibile procedere all'immediata contestazione, avesse pregiudicato il proprio diritto di difesa.
Orbene, quanto sostenuto dalla ricorrente risulta disatteso dalla documentazione depositata in atti. Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, nel verbale oggetto di contestazione è stato espressamente indicato: “Non si è potuto procedere a contestazione immediata per consentire ulteriori accertamenti presso i competenti uffici di questa Sezione
RMB”.
Pertanto, anche il secondo motivo di impugnazione non può trovare accoglimento.
Orbene, con l'ultimo motivo di ricorso la società ricorrente ha impugnato l'ordinanza deducendo che gli accertatori non fossero effettivamente entrati all'interno del locale per verificare l'effettiva presenza di apparecchi o strumenti musicali in funzione e che non fosse stata effettuata una rilevazione fonometrica con apparecchiature omologate.
Sul punto, appare opportuno, rammentare il valore probatorio degli atti di accertamento che, in quanto provenienti da pubblico ufficiale, sono assistiti da fede privilegiata e dotati di efficacia probatoria assoluta fino a querela di falso (Cass. n. 5227/2018). Peraltro, in ossequio all'opzione ermeneutica fatta propria dalla Suprema Corte, l'efficacia probatoria del verbale di accertamento, cristallizzata nell'art. 2700 c.c. risulta estesa a tutti gli accadimenti e le circostanze pertinenti alla violazione menzionati nell'atto che siano stati percepiti dal pubblico ufficiale.
Nel caso di specie, l'opponente si è limitato a contestare genericamente gli addebiti mossi, sostenendo che i fatti accertati non si sarebbero verificati, senza, tuttavia, esperire il rimedio giurisdizionale previsto ad hoc per confutare i fatti accertati dal pubblico ufficiale
Tale attività meramente assertiva rimane priva di rilievo, essendo inidonea ad inficiare la valenza fidefacente della prova documentale rappresentata dal processo verbale di accertamento. Conclusivamente, per tutti questi motivi, l'ordinanza di ingiunzione impugnata deve essere considerata pienamente legittima e l'opposizione rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M.
n. 147/2022.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
- rigetta l'opposizione;
- condanna in persona dei suoi amministratori rappresentanti, alla refusione delle Parte_1 spese di lite sostenute dal liquidate complessivamente in € 350,00 oltre Controparte_1 ad accessori di legge.
Lecce, 03/06/2025
La giudice
Caterina Stasi
Il presente provvedimento è stato redatto dal dott. Luigi Bianco – funzionario UPP - sotto la supervisione del sottoscritto magistrato.
Caterina Stasi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce – Prima Sezione civile - nella persona della giudice, dott.ssa Caterina Stasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 7572 del ruolo generale dell'anno 2023, avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza di ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. n. 689/1981, nella causa civile promossa da
in persona degli amministratori rappresentanti p.t., rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Francesco Cazzato;
- opponente - contro
in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Anna De Controparte_1
Giorgi;
- opposta –
*****
Fatto e diritto
Con la presente controversia, in persona dei suoi amministratori e Parte_1 rappresentanti, ha impugnato l'ordinanza n. 253/25023 del 28.09.2023 emessa dalla Polizia
Locale di Lecce con la quale veniva ingiunta al pagamento di 160,00 € quale corrispettivo per la violazione degli art. 1 e 5 del “Regolamento Comunale inerente la vivibilità, l'igiene ed il pubblico decoro della ” accertato e contestato con verbale n 172/5-2023 del CP_2
13.06.2023.
Con il primo motivo la ricorrente ha contestato la validità dell'ordinanza d'ingiunzione deducendo che il verbale di accertamento fosse privo di numero di cronologico di registrazione e che recasse un'erronea indicazione dell'autorità competente a decidere del ricorso.
Con il secondo motivo ha contestato che il verbale fosse stato notificato dopo 19 giorni e senza menzione alcuna circa il motivo per cui non fosse stato possibile procedere all'immediata contestestazione.
Infine, ha contestato che, gli agenti accertatori non fossero entrati all'interno del locale per verificare l'effettiva presenza di apparecchi o strumenti musicali in funzione, che non fosse stato opportunamente valutato il disturbo acustico in relazione alla zonizzazione acustica del complesso immobiliare e che comunque in data 25.06.2018 fosse stata depositata idonea autocertificazione di impatto acustico attestante la compatibilità dell'attività espletata.
Costituitosi in giudizio, il ha contestato in fatto ed in diritto le avverse Controparte_1 deduzioni formulate dall'opponente, chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
**********
L'opposizione è infondata e non può trovare accoglimento per i motivi che seguono.
Infatti, con il primo motivo di opposizione il ricorrente ha lamentato che il verbale di accertamento n. 172/5-2023 fosse privo dell'indicazione del numero cronologico di registrazione e che lo stesso indicasse erroneamente il Giudice di Pace quale giudice competente per il giudizio di opposizione.
Orbene, quanto al numero cronologico di registrazione delle sanzioni amministrative va precisato che esso è un identificativo unico assegnato a ciascun verbale di accertamento o atto amministrativo che viene attribuito in ordine sequenziale e cronologico, in base alla data di emissione dell'atto. La sua funzione principale è quella di mantenere una traccia precisa e ordinata di tutti i verbali emessi, facilitando così la gestione e la consultazione degli atti amministrativi.
L'assenza di tale numero costituisce una violazione formale che non invalida automaticamente il verbale, ad eccezione delle ipotesi in cui venga compromessa la possibilità di difesa del trasgressore.
Orbene, nel caso di specie, l'omessa indicazione del numero cronologico di registrazione del verbale protocollato al n. 172/5-2023 non ha in alcun modo inficiato il diritto di difesa della ricorrente, la quale ha avuto sin da subito contezza del verbale di accertamento della sanzione.
Ciò emerge con chiarezza anche dall'invio gli scritti difensivi ex art. 18 l. 689/1991 inviati dalla ricorrente il 26.7.2023.
Quanto alla asserita erronea indicazione del giudice di pace quale giudice competente per l'opposizione alla sanzione elevata occorre precisare quanto segue.
L'art. 6 co 3 del D. lgs 150/2011 prevede espressamente che “Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, e salve le competenze stabilite da altre disposizioni di legge, l'opposizione si propone davanti al giudice di pace”. Ne consegue, che il Tribunale risulta competente in materia di opposizione ad ordinanze d'ingiunzione concernenti le materie di: a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
b) di previdenza e assistenza obbligatoria;
c) di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;
d) di igiene degli alimenti e delle bevande;
e) valutaria;
f) di antiriciclaggio, ovvero a) se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a 15.493 euro;
b) quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a 15.493 euro;
c) quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285.
Orbene, l'ordinanza d'ingiunzione impugnata non rientra pertanto in nessuna delle ipotesi indicate ai commi 4 e 5 dell'art. 6 del D.lgs 150/2011.
Pertanto, nessun vizio può essere rilevato al verbale oggetto di contestazione. A ciò aggiungasi che indipendentemente dall'indicazione all'interno del verbale 172/5-2023 dell'autorità competente a decidere sull'ordinanza, il diritto di difesa della ricorrente non ha subito alcun pregiudizio, essendo stata nella condizione di proporre tempestivamente ricorso all'autorità ritenuta competente.
Con il secondo motivo di opposizione la ricorrente ha dedotto che la notifica del verbale dopo 19 giorni dall'infrazione, peraltro in assenza dei motivi per cui non era stato possibile procedere all'immediata contestazione, avesse pregiudicato il proprio diritto di difesa.
Orbene, quanto sostenuto dalla ricorrente risulta disatteso dalla documentazione depositata in atti. Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, nel verbale oggetto di contestazione è stato espressamente indicato: “Non si è potuto procedere a contestazione immediata per consentire ulteriori accertamenti presso i competenti uffici di questa Sezione
RMB”.
Pertanto, anche il secondo motivo di impugnazione non può trovare accoglimento.
Orbene, con l'ultimo motivo di ricorso la società ricorrente ha impugnato l'ordinanza deducendo che gli accertatori non fossero effettivamente entrati all'interno del locale per verificare l'effettiva presenza di apparecchi o strumenti musicali in funzione e che non fosse stata effettuata una rilevazione fonometrica con apparecchiature omologate.
Sul punto, appare opportuno, rammentare il valore probatorio degli atti di accertamento che, in quanto provenienti da pubblico ufficiale, sono assistiti da fede privilegiata e dotati di efficacia probatoria assoluta fino a querela di falso (Cass. n. 5227/2018). Peraltro, in ossequio all'opzione ermeneutica fatta propria dalla Suprema Corte, l'efficacia probatoria del verbale di accertamento, cristallizzata nell'art. 2700 c.c. risulta estesa a tutti gli accadimenti e le circostanze pertinenti alla violazione menzionati nell'atto che siano stati percepiti dal pubblico ufficiale.
Nel caso di specie, l'opponente si è limitato a contestare genericamente gli addebiti mossi, sostenendo che i fatti accertati non si sarebbero verificati, senza, tuttavia, esperire il rimedio giurisdizionale previsto ad hoc per confutare i fatti accertati dal pubblico ufficiale
Tale attività meramente assertiva rimane priva di rilievo, essendo inidonea ad inficiare la valenza fidefacente della prova documentale rappresentata dal processo verbale di accertamento. Conclusivamente, per tutti questi motivi, l'ordinanza di ingiunzione impugnata deve essere considerata pienamente legittima e l'opposizione rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M.
n. 147/2022.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
- rigetta l'opposizione;
- condanna in persona dei suoi amministratori rappresentanti, alla refusione delle Parte_1 spese di lite sostenute dal liquidate complessivamente in € 350,00 oltre Controparte_1 ad accessori di legge.
Lecce, 03/06/2025
La giudice
Caterina Stasi
Il presente provvedimento è stato redatto dal dott. Luigi Bianco – funzionario UPP - sotto la supervisione del sottoscritto magistrato.
Caterina Stasi