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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/11/2025, n. 6632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6632 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 560/2022
All'udienza collegiale del giorno 11/11/2025 ore 11:45
Presidente Dott. AL Tilocca
Consigliere Relatore Dott. GI DA
Consigliere Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. CANCILLA MIDOSSI DOMENICO
Avv. BENUCCI MARIA LIBERA presente
Appellato/i
Controparte_1
Avv. NATOLI GIORGIO presente
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
DR AL Tilocca
RT CH
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. AL Tilocca Presidente dott.ssa GI DA Consigliere rel. dott.ssa Domenica Capezzera Consigliere all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 11.11.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 560 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Cancilla Parte_1 C.F._1
MI CO (C.F. ) e dall'Avv. Benucci Maria Libera (C.F. C.F._2
), elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Via Papa Giovanni C.F._3
XXI n.23 - 01100 Viterbo, giusta procura alle liti in atti;
APPELLANTE
E
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Natoli Giorgio Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ) che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
C.F._4
APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e quali padre e madre del minore con atto di Parte_2 Parte_3 Parte_1 citazione notificato in data 1.10.18, convenivano innanzi al Tribunale di Viterbo la s.r.l. CP_2 per ottenere l'accertamento della sua responsabilità e quindi la sua condanna al risarcimento dei danni subiti in occasione dell'infortunio avvenuto in data 1.7.2017.
Esponeva parte attrice che il minore di anni tredici, si era recato in data 1.7.2017 con la Pt_1 madre presso la struttura Acqua Park Fontevivola sita in Sutri per usufruire dei tre scivoli presenti;
che l'utilizzo degli stessi era consentito ai minori essendo presente del personale proprio per garantire
2 l'incolumità degli clienti;
che il figlio dopo essere disceso da uno degli scivoli, appena giunto Pt_1 in acqua, veniva violentemente colpito alla mascella dal calcio di un ragazzo che sopraggiungeva dallo stesso scivolo quasi contemporaneamente al medesimo;
che la discesa dallo scivolo non avveniva in sicurezza in quanto il personale addetto al controllo non aveva regolamentato correttamente il tempo necessario al suo completamento, così causando la collisione in acqua;
che la mancata presenza di personale all'ingresso di ogni scivolo aveva impedito che potesse Pt_1 allontanarsi in sicurezza prima che sopraggiungesse l'altro ragazzo;
che le lesioni del minore erano derivate da tale omissione;
che aveva utilizzato lo scivolo come disposto dal regolamento del Pt_1 parco, risultando non prevedibile né evitabile il calcio del ragazzo;
che, a seguito dell'incidente, il minore era stato immediatamente soccorso, portato al Pronto Soccorso venendogli diagnosticata
“frattura mandibola dx , con prognosi di gg 20 s.c” e, in data successiva ne veniva disposto il ricovero presso l'Ospedale Belcolle di VT;
che aveva riportato postumi permanenti e Parte_1 temporanei come meglio indicati in atti;
che non avevano ricevuto alcun risarcimento malgrado le richieste;
che la convenuta era responsabile ai sensi dell'art. 2051c.c. sussistendo un nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato;
che la convenuta non aveva fatto nulla per garantire l'incolumità del minore non essendo presente il personale all'inizio di ogni scivolo per regolare la discesa in sicurezza dei ragazzi e che la discesa del secondo ragazzo era da considerare alla stregua di un'insidia non prevedibile e non evitabile.
Si costituiva in giudizio la esponendo che gestiva un parco di divertimenti acquatici Controparte_3 in Sutri denominato Acquapark Fontevivola;
che ivi erano presenti piscine e quattro scivoli acquatici;
che si era recato in data 1.7.17 presso la struttura con un amico ed in assenza della Parte_1 madre;
che era disceso dallo scivolo individuabile con il colore giallo unitamente e seguito Pt_1 dall'amico; che quasi al termine della discesa riceveva dallo stesso una violenta spinta coni piedi, venendo lanciato nella piscina sottostante;
che in tal modo superava lo spazio riservato alla Pt_1 discesa dallo scivolo giallo invadendo quello riservato agli utilizzatori dello scivolo rosso e venendo urtato da un altro bambino che completava la propria discesa;
che l'evento era derivato dall'utilizzo non corretto dello scivolo da parte dell'amico di e non per il mancato rispetto dei Parte_1 tempi di utilizzo dello scivolo;
che per esclusiva negligenza e/o imprudenza imputabile all'amico il era stato spinto nell'area destinata agli utilizzatori dello scivolo rosso;
che erano presenti i Pt_1 cartelli contenenti le regole di utilizzo degli scivoli stampati “a caratteri cubitali”; che i minori potevano utilizzare lo scivolo sotto la responsabilità dei propri genitori e potendo partire solo al via dell'assistente bagnante;
che la formulazione della domanda di parte attrice fosse del tutto incerta ed erronea in punto di diritto, agendo per una presunta violazione dell'art. 2051 c.c. e richiamando inopportunamente anche l' art. 2043 c.c.; che non era stato provato il nesso causale tra l' attività svolta
3 e l'evento dannoso, comunque interrotto dallo sconsiderato comportamento dell'amico e che comunque non risultava configurabile il titolo di responsabilità per presunta violazione dell'art. 2051
c.c.; che parte attrice non aveva messo in relazione causale la pericolosità dell'impianto con il danno subito dal minore, limitandosi ad individuare nella discesa ravvicinata dei due ragazzi la causa primaria del sinistro;
che, non sussistendo alcuna pericolosità dello scivolo e non avendo richiamato l'art. 2050 c.c., non era necessaria una regolamentazione temporale delle discese e che non vi poteva essere alcuna insidia;
che infatti l'amico di aveva tenuto un comportamento inusuale ed Pt_1 irregolare colpendolo alle spalle;
che i due minori non erano accompagnati da nessuno presso lo scivolo;
che l'evento dannoso si era verificato per l'omessa vigilanza dei genitori (la madre del Pt_1 giungeva presso l'Acqua Park solo dopo il verificarsi del sinistro) non avendo gli stessi controllato i minori e che i postumi asseritamente subiti dal minore erano stati comunque quantificati in misura eccessiva e per il tramite di una CTP formatasi fuori dal contraddittorio.
Il Tribunale di Viterbo, con sentenza n. 9/2022, pubblicata in data 5/01/2022, così statuita: “1)- respinge la domanda;
2)– condanna parte attrice a rifondere le spese di lite di parte convenuta liquidate in € 3.500,00 per compenso professionale oltre accessori di legge.”.
Avverso tale sentenza hanno proposto appello e , nella qualità di genitori Parte_2 Parte_3 esercenti la potestà genitoriale sul figlio formulando le seguenti conclusioni: “Piaccia alla Pt_1
Corte d'Appello adita respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza N. 09/2022 nel giudizio Rg 2745/2018 emessa dal Tribunale di Viterbo in data 04.01.2022 , pubblicata e notificata in data 05.01.2022 e, per l'effetto, accogliere l'appello e tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: -in via preliminare, accogliere l'eccezione sollevata ex art 246 c.p.c. circa l'incapacità a testimoniare del teste di parte convenuta e dichiarare la nullità della suddetta dichiarazione testimoniale ex art 157 c.p.c. ribadita anche nel verbale di precisazioni conclusioni con note di trattazione scritte del 08.06.2021 e dopo rinvii d'ufficio anche nelle successive del
04.10.2021; -in via principale , accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della convenuta e per l'effetto accogliere la domanda attrice nelle conclusioni ivi spiegate e nelle precisazioni e modifiche della domanda apportate nella memoria 183 VI co. n..1 c.p.c.; conseguentemente condannare la convenuta in base ai concorrenti profili di cui agli artt. 2043, 2050, 2051 c.c., al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi in favore degli attori, oltre interessi maturati e rivalutazione monetaria, così come determinati nelle conclusioni dell'atto introduttivo de primo grado. e/o nella misura maggiore o minore ritenuta equa di giustizia, che qui si riportano per integralmente: Per le lesioni personali subite dal minore , come valutate in base alla Parte_1 relazione medico legale di consulenza tecnica di parte che sinteticamente di riportano: Inabilità temporanea assoluta: giorni 30 Inabilità temporanea parziale al 50%: giorni 30 invalidità
4 permanente: 9 In riferimento alle suddette lesioni ed in applicazione della L. 57/2001 per la liquidazione del danno biologico di lieve entità si ritiene di poter formulare la seguente richiesta risarcitoria: Per l'inabilità temporanea assoluta : € 1.406,40 Per l'inabilità temporanea parziale al
50%: € 703,20 Per l'invalidità permanente pari al 9%(soggetto di anni 13 ): € 16.388,88 Per il danno morale ( pari ad 1/3 della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno biologico): € 6.165,54
o nella diversa valutazione ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione dalla domanda a saldo.
Si richiede altresì il rimborso di tutte le spese mediche sostenute dall'attore pari a € 448,00 oltre €
3.000,00 per le spese mediche future così come preventivate (All.n.3 atto di citaz.), e le spese sostenende per l'eventuale nomina del CTU. Per le lesioni personali , pertanto, si ritiene di poter quantificare, ad oggi, i danni subiti dal minore in € 24.664,02 oltre interessi e Parte_1 rivalutazione monetaria ed il rimborso delle spese mediche sostenute e sostenende anche per
l'eventuale nomina del CTU;
In via istruttoria : riportandoci alle richieste formulate nel primo grado si chiede che la Corte adita voglia ammettere sin d'ora, all'occorrenza in caso di contestazione, CTU medica, indicando quale CTP il Dott al fine di accertare le patologie del minore ed il relativo Per_1 grado di invalidità permanente attuale e futuro. Con vittoria di spese, diritti e onorari relativi ad entrambi i gradi di giudizio”. nel costituirsi ha formulato le seguenti conclusioni: “Piaccia all' Ecc.mo Corte di Controparte_1
Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e difesa: confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Viterbo n. 9/2022 resa nel giudizio iscritto al n.
2745/2018; accogliere, in via subordinata ed eventuale, le difese formulate in primo grado respingendo le domande avversarie ovvero dichiarare la responsabilità prevalente degli attori per culpa in vigilando. Con il favore delle spese di lite del grado di giudizio”.
In data 20 giugno 2023 , avendo raggiunto la maggiore età, si è costituito in giudizio Parte_1 in proprio proseguendo il giudizio ai sensi degli art. 300 e 302 c.p.c., richiamando e facendo propri tutti gli scritti difensivi, le eccezioni e le domande proposte in causa dai propri genitori in sua rappresentanza.
Nel corso dell'istruttoria è stata espletata una CTU medico legale.
Alla presente udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, rinviando ai rispettivi scritti e hanno discusso oralmente la causa.
L'appello è articolato in due motivi.
La sentenza è motivata come segue: “La domanda è stata proposta da e Parte_2 Parte_3 quali padre e madre del minore per ottenere l'accertamento della responsabilità Parte_1 della e quindi la sua condanna al risarcimento dei danni derivati dall'infortunio Controparte_3 subito dal figlio il'1.7.17. La domanda è respinta essendo condivisibili le motivazioni e le
5 argomentazioni logiche e giuridiche di parte convenuta, da intendere integralmente richiamate e trascritte, fondate su argomenti e norme correttamente individuate ed applicate (vedi Cassazione
642/15 e 22562/16). In particolare l'istruttoria svolta (vedi dichiarazioni teste capace in Tes_1 quanto non titolare di interesse legittimante un suo intervento in causa) ha accertato che l'amico di ha tenuto un comportamento irregolare ponendosi alle spalle del minore e colpendolo per Pt_1 lanciarlo nella vasca ma facendolo finire nello spazio riservato agli occupanti dello scivolo rosso.
Evidente dunque come il sinistro, cioè la collisione del minore con altro bagnante occupante una diversa zona della vasca, sia stato cagionato da tale comportamento colposo tenuto volontariamente da altro soggetto, minore non accompagnato dai genitori. La condotta dell'amico di è stata Pt_1 dunque la causa prossima dell'evento, in grado di interrompere il rapporto causalistico rispetto alla ipotizzata omissione della convenuta. Le spese sono compensate.”
Innanzitutto, va esaminata l'eccezione ex art. 345 c.p.c. avanzata dall'appellata in relazione alla domanda proposta da parte appellante ex art. 2050 c.c. nell'atto di appello.
In particolare, lamenta come l'appellante, nel corpo della memoria ex art. 183 n.1. Controparte_1
c.p.c. depositata nell'ambito del giudizio di primo grado, si sia limitata a richiamare una generica responsabilità del gestore ex art. 2050 c.c., senza però "prendere una specifica posizione o allegare alcunché", e che solo nel corpo dell'atto introduttivo del presente grado giudizio abbia individuato una pericolosità dell'attività, invocando la responsabilità da esercizio di attività pericolosa.
Tale eccezione è infondata.
Sul punto, occorre ribadire come la giurisprudenza di legittimità riconosca che "il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore letterale degli atti nei quali esse sono contenute
[…] ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante" (Cass. n.
21402/2021, in senso conforme tra le varie Cass. n. 21087/2015 e Cass. n. 19002/2017). Co In particolare in relazione ai rapporti tra azione ex art. 2050 e art. 2051 c.p.c. la ha anche di recente precisato come “in caso di originaria proposizione di domanda di risarcimento danni ex art. 2050
c.c., è ammissibile la successiva prospettazione, in grado di appello, anche in comparsa conclusionale, della responsabilità ex art. 2051 c.c. se la parte ha tempestivamente allegato, in primo grado, in modo sufficientemente chiaro e preciso, le situazioni di fatto idonee ad integrare tale titolo di responsabilità, perché il mutamento del titolo della responsabilità è ammissibile a condizione che non risultino modificati i fatti posti a fondamento originario della domanda e la controparte sia stata, pertanto, messa in grado di difendersi e controdedurre anche con riferimento alla diversa fattispecie di responsabilità” (Cass. n. 196/2025, in tal senso anche Cass. n. 14960/2024 e 14732/2022). Il che
6 vale anche nell'ipotesi di domanda proposta prima ex art. 2051 c.c. e poi ex art. 2050 c.c.
Nel caso specifico, premesso che parte attrice ha precisato in sede di memoria ex art. 183 n.
1. c.p.c. come la responsabilità della discenda dai concorrenti profili di cui agli artt. 2043, Controparte_1
2050 e 2051 c.c., non si registra, sotto diversi aspetti, alcuna compromissione delle potenzialità difensive dell'appellato.
In punto di allegazione va altresì osservato come in tale memoria l'appellante ha dedotto che “si rende necessario accertare in concreto se l'attività di gestione di un parco acquatico, ed in particolare
l'attrazione degli scivoli in esso presenti, sia considerata pericolosa”, allegando espressamente la pericolosità.
Con il primo motivo di appello, rubricato “1) Violazione di legge ex artt. 115 e 116 c.p.c –
Travisamento dei fatti per omessa valutazione delle risultanze probatorie” l'appellante rileva l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione della sentenza del Tribunale. Il giudice di prime cure, infatti, avrebbe omesso di valutare compiutamente le prove testimoniali, fondando la propria decisione esclusivamente sulle dichiarazioni testimoniali del (teste di parte Tes_1 convenuta). Secondo le parti appellanti ciò avrebbe comportato un travisamento nella ricostruzione dei fatti di causa. Nello specifico il Tribunale avrebbe erroneamente negato la responsabilità del gestore dell'acquapark, non considerando che dalle risultanze processuali sarebbero emerse violazioni della normativa di sicurezza a causa dell'assenza di personale addetto alla sorveglianza della torre degli scivoli;
in particolare dall'istruttoria è emersa l'assenza di un bagnino che regolava la discesa.
Con il secondo motivo di appello, rubricato “2) Erronea valutazione delle risultanze istruttorie omessa valutazione della violazione delle norme di sicurezza – Insussistenza dell'interruzione del nesso causale per caso fortuito”, l'appellante lamenta la mancata valutazione da parte del Tribunale delle risultanze emerse nell'istruttoria. Secondo le parti appellanti, poiché il bagnino incaricato di regolare i tempi di discesa non sarebbe stato presente, non sussisterebbe l'interruzione del nesso di causalità per caso fortuito, in quanto l'esercente non avrebbe messo in atto le misure di sicurezza necessarie ad evitare il danno in violazione degli obblighi di legge previsti per l'esercizio dell'attività svolta. In tal senso il gestore del non potrebbe essere esonerato dal rispondere delle proprie CP_5 responsabilità, in quanto il sinistro sarebbe derivato direttamente da un suo mancato intervento di vigilanza e assistenza.
I due motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi.
In linea di fatto, si evidenzia che, come emerge dal materiale fotografico allegato dalla convenuta,
l'attrazione in cui si è svolto l'incidente è costituita da un'unica struttura, cui si accede attraverso una scala di risalita che si inerpica su una alta torretta metallica, da cui si dipanano quattro scivoli aventi
7 colore diverso - rosso, blu, verde e giallo - ed aventi tutti sbocco nella medesima piscina sottostante.
La piscina di “arrivo” è suddivisa in strette corsie, ognuna dedicata allo sbocco di ciascuno scivolo, separate unicamente da cordoni galleggianti. In particolare, le corsie degli scivoli rosso e giallo sono contigue.
Durante la fase istruttoria sono stati sentiti tre testi: (frequentatore abituale Testimone_2 dell'acquapark e presente il giorno del sinistro); (zia del minore per parte Testimone_3 Pt_1 appellante;
(bagnino) per parte appellata. È stato inoltre espletato interrogatorio Testimone_4 dell'appellata.
Innanzitutto va rigettata l'eccezione di incapacità a testimoniare del bagnino dipendente Tes_1 dell'appellata collocato nella piscina di discesa degli scivoli, sollevata dall'appellante (sia in primo grado che in grado di appello), atteso che il mero fatto che lo stesso fosse dipendente dell'appellata come bagnino non sostanzia un interesse concreto alla partecipazione al presente giudizio, non essendo stata configurata alcuna forma di sua responsabilità.
Dalle dichiarazioni rese, risulta che il sinistro si sia verificato in data 1 luglio 2017 durante la permanenza dell'appellante, al tempo tredicenne, presso il parco acquatico Fontevivola, sito in località Sutri, gestito dalla per usufruire delle attrazioni ivi collocate. Controparte_1
Quanto alla dinamica dell'incidente il teste sul capitolo 1 (“vero che in data 1/7/2017 alle Tes_1 ore 16 il minore si trovava presso la struttura in compagnia di un amico in assenza Parte_1 della madre”) ha risposto “è vero”.
Il minore era stato accompagnato presso la struttura dalla madre, che ivi lo affidava alla zia paterna, come confermato dalle dichiarazioni dei testimoni di parte attrice, i quali hanno precisato che la madre del minore lo aveva accompagnato al parco acquatico per ivi affidarlo alla zia la Testimone_3 quale si trovava presso la struttura con il proprio figlio (Capitolo 1 “vero che il giovane il Pt_1 giorno 01.07.2017 fu accompagnato dalla madre al parco acquatico e venne dalla stessa affidato alla zia, sig.ra , che si trovava presso la struttura col proprio figlio?” - entrambi Testimone_3
i testi hanno risposto “si è vero”).
Sul punto, in particolare, il teste ha aggiunto di essersi “incontrati in fila prima di entrare Tes_2 con la mamma di , che poi ha lasciato il figlio alla sorella del padre, Pt_1 Pt_3 Tes_3
”.
[...]
Per quanto attiene alla dinamica del sinistro, nell'ultimo tratto della discesa dallo scivolo Pt_1 giallo, è stato spinto dal bambino che lo seguiva, così invadendo, una volta “atterrato” nella piscina di sbocco, la corsia destinata allo scivolo rosso e ivi venendo colpito da altro minore che, in quel momento, ultimava la sua discesa.
8 In tal senso la dichiarazione del testimone dipendente dell'appellata, ha dichiarato “si è Tes_1 vero, ho visto che i ragazzi scendevano in due e quello dietro andava più forte per questo ha colpito
(capitolo 2 “vero è che mentre stava discendendo dallo scivolo individuabile con il colore Pt_1 giallo unitamente e seguito dall'amico con il quale era in compagnia, quasi al termine della discesa, riceveva dallo stesso una violenta spinta con i piedi che lo catapultava nella piscina sottostante").
Il testimone sul punto ha aggiunto che è “andato sotto l'acqua ed è riuscito nella Tes_1 Pt_1 zona riservata allo scivolo rosso e qui è stato urtato da altro bambino che era sceso dallo scivolo rosso” (capitolo 3).
D'altronde tale dinamica è stata confermata dalla in sede di interrogatorio formale, che a Pt_4 domanda diretta del giudice di prime cure rispondeva che “il ragazzo che era dietro lo ha Pt_1 spinto mentre scendevano lo scivolo giallo che è particolarmente lento ed è per questo permesso di scendere in due, quindi per effetto della spinta è arrivato nella corsia dello scivolo rosso Pt_1 dove stava scendendo altro ragazzo che lo ha urtato con le note conseguenze”.
Va poi osservato come parte convenuta, nei propri scritti difensivi, non ha contestato che il Pt_1 assumeva un atteggiamento corretto durante l'utilizzo e la discesa dallo scivolo giallo.
Quanto agli esiti del sinistro, come documentato dal verbale di pronto soccorso dell'ospedale di Civita
Castellana e successivi referti, il minore riportava frattura composta di entrambe le mandibole.
Sempre in linea di fatto i testi e hanno affermato che nella vasca denominata Pt_1 Tes_2
“piscina degli scivoli”, ove il sinistro si è verificato, era presente un solo bagnino per tutta la giornata
(capitolo 2 “vero che il giorno 01.07.2017 alla vasca denominata “piscina degli scivoli” vi era un solo assistente bagnante in servizio a vigilare i quattro scivoli” - entrambi i testimoni hanno risposto “si è vero”). In particolare, il ha aggiunto “sotto era presente un solo bagnino per tutta la Tes_2 giornata” e, a domanda diretta del giudice, che “sopra la torre non vi erano assistenti, avendo la maglietta rossa sono facilmente visibili e riconoscibili” e, riferendosi alla frequente assenza di personale addetto all'assistenza, a domanda del giudice ha risposto: “io ci vado spesso e la situazione quel giorno era uguale a quella degli altri giorni, pochi assistenti”.
Sul punto, inoltre, sempre il ha riferito dietro domanda del giudice, rispetto alle proprie Tes_2 figlie, di averle “fatte salire sullo scivolo anche se non erano presenti i bagnini, perché personalmente presente ed ho quindi accettato il rischio, preciso che la più piccola la accompagnavo io”.
La testimone ha confermato di non avere visto nessuno sopra la torre. Pt_1
Come confermato dai testimoni di parte attrice e dall'interrogata appellata all'interno dell'acquapark vi era apposita cartellonistica riportante le regole di comportamento da adottare per l'utilizzo degli scivoli (capitolo 3 “vero che sul cartello affisso all'ingresso degli scivoli vi era indicato che per regolamento degli scivoli la partenza deve avvenire solo al via degli assistenti bagnanti” tutti
9 rispondono “si è vero”).
Il testimone sul punto, ha negato che detta cartellonistica contenesse chiare indicazioni sul Tes_1 divieto di scivolare in due persone simultaneamente e senza il rispetto dei tempi di intervallo (capitolo
5 “vero che negli avvisi al pubblico era chiaramente indicato che è espressamente vietato scivolare in due persone simultaneamente e senza il rispetto dei tempi di intervallo” risposta: “non è vero, è il bagnino che regola le discese”).
La presenza di cartellonistica riportante le misure precauzionali da adottare nell'uso degli scivoli è anche confermata dal materiale fotografico allegato da parte convenuta. Sulla base di quanto leggibile, in particolare, i cartelloni riportano i seguenti avvertimenti: regolamento scivoli: la partenza deve avvenire solo al via degli assistenti bagnanti” e che i “bambini al di sotto dei 10 anni posso scivolare solo sotto la supervisione di un adulto”.
Precisato quanto sopra in via di fatto, venendo alla qualificazione della domanda, si ritiene che debba escludersi una responsabilità della per danno da cose in custodia ai sensi dell'art. Controparte_1
2051 c.c., ritenendosi integrata la fattispecie descritta dall'art. 2050 c.c.
La responsabilità da cosa in custodia, infatti, presuppone che il danno origini dalla cosa, per effetto del suo modo di essere in senso non solo dinamico ma anche statico (c.d. intrinseco dinamismo), e non dal comportamento, eventualmente omissivo, di chi ne abbia la custodia che sopporta il rischio della causa ignota (v. Cass. n. 2331/2001 e Cass. n. 2430/2004).
Deve, dunque, escludersi la configurabilità la responsabilità de quo qualora la res abbia avuto un ruolo del tutto inerte e passivo nella causazione del danno, come appunto si è verificato nel caso di specie.
Il sinistro, infatti, non deriva da un difetto della res - come sarebbe accaduto in caso di difetto di manutenzione/difetto del livello di acqua/dislivello tra alcuni elementi dello scivolo – ma dalla dedotta assenza della dovuta vigilanza nel dirigere una attrattiva, il che vale ad escludere l'applicabilità dell'art. 2051 c.c..
Per quanto attiene all'applicabilità dell'art. 2050 c.c., secondo la Suprema Corte (v. ex multis Cass.
n. 21864/2019, n.1629/1978 e n.8148/2002) l'art. 2050 c.c. è una norma a struttura aperta. La nozione di attività pericolosa riguarda, infatti, oltre quelle definite come tali dal legislatore, anche tutte quelle attività che, per loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi adoperati, comportino la rilevante possibilità del verificarsi di un danno.
Ne consegue che occorre accertare in concreto il requisito della pericolosità, con una valutazione caso per caso, tenendo presente che anche un'attività per sua natura non pericolosa può diventarlo in ragione delle modalità con cui viene esercitata o dei mezzi impiegati per espletarla (v. Cass. n.
7571/1990). L'indagine sul carattere pericoloso dell'attività deve essere svolta secondo un criterio ex
10 ante, tenendo conto delle circostanze esistenti al momento dell'esercizio dell'attività (v. da ultimo
Cass. n. 19180/2018), sulla base di elementi di fatto acquisti al processo ed anche di nozioni che rientrano nella comune esperienza (v. Cass. n. 7571/1990) . La pericolosità può essere valutata anche alla luce di alcuni indici emersi in giurisprudenza e ravvisabili, in via esemplificativa, nell'obbligo normativo di adottare determinate misure precauzionali, nel necessario e preventivo rilascio di concessioni o autorizzazioni amministrative, nel tasso di premio assicurativo previsto, nonché nella frequenza statistica del verificarsi di sinistri in relazione al suo uso.
Nel caso che qui si esamina è innanzitutto doveroso segnalare che i parchi acquatici non sono definiti dalla legge come attività pericolosa ex se, sicché tale natura può essere desunta o negata dagli elementi di fatto risultanti dall'istruttoria condotta, nonché anche in base a nozioni di comune esperienza.
Come delineato in fatto e facilmente riscontrabile dal materiale fotografico riversato in atti (v. all.to alla comparsa di costituzione e risposta nell'ambito del giudizio di primo grado), lo scivolo acquatico usato dal minore appare caratterizzato da un andamento ad anse e da una pendenza tale da consentire agli utenti il raggiungimento della piscina sottostante in velocità, ed il cui accesso si trova sulla sommità di una alta torre metallica.
Similmente, la piscina di arrivo è unica, caratterizzata da strette corsie delimitate da meri cordoli di galleggianti, con gli sbocchi degli scivoli rosso e giallo (appartenenti al medesimo impianto) particolarmente ravvicinati, così aumentando il rischio di collisioni tra utenti che scivolano contestualmente dalle due attrazioni.
Circa la previsione di misure precauzionali, che come su menzionato costituiscono indice della natura pericolosa dell'attività, parte appellata, nei propri scritti difensivi, più volte evidenzia” la presenza nello stabilimento di cartelloni con avvertenze in relazione ai comportamenti da adottare e rispettare per l'incolumità personale ed altrui nell'utilizzo delle strutture”. In particolare, nella comparsa di costituzione e risposta nell'ambito del giudizio di prime cure, il gestore deduceva che: “prima di accedere allo scivolo, ogni cliente deve obbligatoriamente prendere visione dei regolamenti di esercizio stampati “ a caratteri cubitali”. Tale cartellonistica riporta, come summenzionato, le seguenti diciture: “regolamento scivoli: la partenza deve avvenire solo al via degli assistenti bagnanti” e che i “bambini al di sotto dei 10 anni posso scivolare solo sotto la supervisione di un adulto”.
In sede di interrogatorio formale, la ha peraltro dichiarato che normalmente “erano presenti Pt_4 due assistenti in vasca ed uno sopra la torre all'inizio dello scivolo come da normativa” e che “il via alla discesa viene dato dall'assistente con la radiolina”.
In ultimo, occorre rilevare come, nel caso di specie, la pericolosità dell'attività - da intendersi come
11 modalità del suo svolgersi - derivi, oltre che dalla configurazione strutturale dell'impianto e dalla previsione di misure precauzionali, anche in ragione della giovane età dei fruitori/utenti e ciò in quanto il appare avere come pubblico di riferimento soprattutto famiglie con Controparte_6 bambini, quindi utenti di giovane e giovanissima età.
Il fatto che l'attrazione sia fruibile da minori (anche non accompagnati se di età superiore ai 10 anni come indicato dalle fotografie della cartellonistica prodotta da parte appellata - v. allegato alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado) non esclude, dunque, la pericolosità dell'attività ma a fortiori la conferma.
Si ritiene che l'attività di acquascivolo gestita dalla società appellata sia, alla luce di quanto rilevato, pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c.c.
Quanto alla ripartizione dell'onere della prova tra le parti, si rileva che l'art. 2050 c.c. prevede un'inversione dell'onere della prova a carico dell'autore del danno, tenuto a dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitarlo;
la presunzione iuris tantum riguarda l'elemento psicologico della colpa, ma non il fatto illecito, né il nesso eziologico fra fatto ed evento che devono, invero, essere provati dai danneggiati (Cass. n.2306/2016). Ulteriormente in tema di responsabilità per esercizio di attività pericolosa, la presunzione di colpa a carico del danneggiante, posta dall'art. 2050 c.c., presuppone la sussistenza del nesso eziologico tra l'esercizio dell'attività e l'evento dannoso, la cui prova è a carico del danneggiato, sicché va esclusa ove sia ignota o incerta la causa dell'evento dannoso (Cass. n. 19872/2014).
Per liberarsi dalla responsabilità prevista dall'art. 2050 cc, non basta solamente la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma occorre quella positiva di aver impiegato ogni cura o misura atta ad impedire l'evento dannoso (v. Cass. Ord. n.
16637/2017), in modo che anche il fatto del danneggiato o del terzo possa produrre effetti liberatori solo se per la sua incidenza e per la sua rilevanza sia tale da escludere il nesso causale tra l'attività pericolosa e l'evento e non già quando costituisce un elemento concorrente nella produzione del danno, inserendosi in una situazione di pericolo che ne abbia reso possibile l'insorgenza a causa dell'inidoneità delle misure preventive adottate (Cass. n. 2259/2022; Cass. n. 17851/2003; Cass. n.
7298/2003; Cass. n. 5484/1998; Cass. n. 4710/1991; Cass. n. 5960/1984).
Come sopra evidenziato, dall'istruttoria espletata è risultato provato che il minore riportava le lesioni in seguito all'uso dello scivolo di colore giallo, facente parte dell'impianto gestito dalla società convenuta, venendo spinto nell'ultimo tratto della discesa dal bambino che lo seguiva e quindi colpito al volto da altro minore proveniente dallo scivolo rosso, nella cui contigua corsia della comune piscina di sottostante riemergeva.
È dunque provato il nesso di causalità tra danno ed uno dei rischi specifici propri dell'attività
12 pericolosa, atteso che tale rischio attiene anche alla possibilità di scontri tra utenti dello scivolo.
Di contro, parte appellata non ha fornito la prova liberatoria richiesta dall'art. 2050 c.c. e cioè non ha dimostrato di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
Al contrario risulta provata la colposa omissione delle opportune e dovute misure di sicurezza volte ad evitare il verificarsi del sinistro. Infatti risulta provata unicamente la presenza di un solo assistente nella piscina di arrivo, ma non la presenza di un assistente addetto alla torre di partenza al momento del sinistro, che doveva regolamentare le partenze.
In particolare, in relazione alla presenza dell'assistente addetto alla torre di partenza, se i testi Pt_1
e hanno riferito dell'assenza di tale addetto, il teste ha viceversa riferito di tale Tes_5 Tes_1 presenza. A fronte di tali dichiarazioni contrastanti deve ritenersi non provata la presenza di tale assistente che regolamentava le discese. Da un lato va osservato come il è dipendente CP_7 dell'appellata e dall'altro lato ha reso una dichiarazione generica non identificando il soggetto presente in concreto. Questo a fronte di una dichiarazione resa dal teste non legato ad Tes_5 alcuna parte. Peraltro è il caso di aggiungere che, in ogni caso, l'insanabile contrasto sussistente tra le dichiarazioni rese dai diversi testi si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova e quindi nel caso di specie sull'appellata (sull'argomento, Cass. 15 febbraio 2010, n. 3468).
L'assenza di tale soggetto, oltre a violare lo stesso regolamento dell'impianto, ha determinato l'impossibilità di regolare il tempo di discesa degli utenti che usufruivano dei 4 scivoli che discendevano nella medesima piscina sottostante.
Ma pure volendo ammettere la presenza di personale nel punto di ingresso degli scivoli, si registrerebbe comunque una carenza organizzativa legata ad un difetto di comunicazione tra personale - pur costantemente in contatto via radio - il quale, avvedutosi della spinta posta in essere dall'amico del al termine della discesa - avrebbe potuto e dovuto evitare l'arrivo di altri Pt_1 soggetti dallo scivolo contiguo (rosso).
Similmente è circostanza pacifica - come emerge dalle dichiarazioni del e Tes_1 dall'interrogatorio formale - che il personale consentisse ai fruitori dello scivolo giallo di scendere
“in due nello stesso momento” sulla base della minore pendenza dello scivolo giallo rispetto a quelli blu e rosso facenti parte della medesima struttura.
Ciò depone a favore della commissione di una negligenza da parte dell'addetto alle partenze (ove presente), il quale avrebbe dovuto disporre i minori in modo da evitare il rischio di verificarsi di spintoni ed ha quindi posto in essere una errata regolamentazione dei tempi di discesa.
Quanto alla supposta interruzione del nesso causale derivante, come sostenuto dal giudice di prime cure, dal comportamento irregolare e colposo dell'amico del giova evidenziare come la Pt_1 condotta del terzo non possa produrre, nel caso di specie, effetti liberatori a favore dell'odierna
13 appellata.
La condotta posta in essere dall'amico del infatti, non esclude il nesso causale tra attività Pt_1 pericolosa ed evento, potendo al contrario costituire elemento concorrente nella produzione del danno, inserendosi in una situazione di pericolo già determinata della inidoneità delle misure preventive adottate dalla Al contrario l'amico è sceso assieme al minore proprio Controparte_3 per la negligenza della struttura che non ha regolato i tempi di discesa.
Come evidenziato dalla S.C., infatti, “non basta la prova negativa di non avere commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma occorre quella positiva di avere impiegato ogni cura o misura volta ad impedire l'evento dannoso, di guisa che anche il fatto del danneggiato o del terzo può produrre effetti liberatori solo se per la sua incidenza e rilevanza sia tale da escludere, in modo certo, il nesso causale tra attività pericolosa e l'evento e non già quando costituisce elemento concorrente nella produzione del danno, inserendosi in una situazione di pericolo che ne abbia reso possibile l'insorgenza a causa della inidoneità delle misure preventive adottate” (v. Cass. Civ. n.
16170/2022 ed in senso conforme Cass. n. 24549/2013, n. 6988/2003, 2259/2022, n.17851/2003,
n.7298/2003, n.5484/1998, n.4710/1991, n.5960/1984).
Né giova invocare una culpa in vigilando da parte dei genitori del come pure ventilato da Pt_1 parte appellata nei propri scritti difensivi, e ciò sia perché è circostanza non contestata che l'odierno appellante abbia assunto un atteggiamento corretto durante la discesa, sia perché la stessa cartellonista presente in loco richiedeva la supervisione di un adulto nell'uso degli scivoli solo con riferimento ai bambini sotto i 10 anni di età.
Ritenuta quindi la responsabilità dell'appellata ex art. 2050 c.c., essa risponde per l'intero danno ex art. 2055 c.c.. anche ad ipotizzare una responsabilità concorrente dell'amico del che gli ha Pt_1 tirato un calcio.
Passando alla valutazione dei danni, giova preliminarmente precisare che il danno non patrimoniale da lesione della salute, sia di natura permanente che temporanea, costituisce una categoria ampia ed onnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dal danneggiato nella sua persona complessivamente considerata, a prescindere da qualsiasi valutazione di carattere reddituale, costituendo una posta di danno connessa alla lesione della persona fisica in sé riguardata.
La liquidazione deve dunque essere complessiva, tale da coprire l'intero pregiudizio in tutte le sue conseguenze psicofisiche ed a prescindere dal nomen iuris del tipo di danno, conservando le tradizionali sottocategorie del danno biologico e del danno morale una mera funzione descrittiva (v. ex multis Cass. n. 687/2014).
Nel caso di specie può farsi integrale riferimento alle risultanze dell'espletata CTU medico legale, in
14 quanto appaiono tratte a seguito dei più opportuni accertamenti e di una accurata disanima dei fatti in contestazione e della documentazione sanitaria allegata da parte appellante, all'esito di una procedura immune da vizi e secondo un iter logico valido, nonché sulla base di diagnosi e valutazioni medico- legali.
La CTU, rispetto alla quale non sono state depositate dalle parti note critiche, ha accertato che nell'infortunio dell'1 luglio 2017 il periziato riportava, in assenza di preesistenze, un Parte_1 traumatismo del volto, due fratture composte ad entrambe le emimandibole, i cui esiti reliquano tutt'oggi e non sono eliminabili. L'incapacità temporanea è stimata in 30 giorni al 75% ed ulteriori 30 giorni al 50%. Il danno biologico permanente è stimato nella misura del 7% applicando per analogia la specifica voce di barème di riferimento.
Nel caso de quo non vi è stato danno fisionomico. Non sono documentate spese in atti né si prevedono spese future.
Al fine di quantificare il danno si devono ritenere applicabili le Tabelle del Tribunale di Milano nella versione aggiornata alla presente decisione, richiamando l'orientamento consolidato della Suprema
Corte secondo cui “per la liquidazione del danno biologico devono prendersi a riferimento i parametri delle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano, salvo che l'eccezionalità del caso concreto non imponga di discostarsene dando atto delle relative ragioni in motivazione” (v. Cass. n.
20292/2022 e Cass. n. 17018/2019).
Peraltro, come statuito dalla ordinanza della S.C. (sentenza n. 25922/2023), i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 cod. ass. costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali. Ciò comporta che per il risarcimento dei danni non patrimoniali differenti da quelli determinati da circolazione di veicoli a motore/natanti o da colpa medica, si debba ricorrere ai criteri ordinari di liquidazione delle lesioni e, quindi, far sostanzialmente riferimento alle Tabelle del
Tribunale di Milano. Si ritiene di applicare l'incremento per la sofferenza soggettiva (aumento del
25% per invalidità tra 1-9%), in considerazione delle sofferenze psicologiche arrecate dagli esiti lesivi e dalle menomazioni permanenti rivelatesi pregiudizievoli per la esplicazione delle energie personali riconoscibile ai sensi dell'art. 2059 c.c.
Non risultano provati dal danneggiato elementi che giustificano una ulteriore personalizzazione in aumento (v. Cass. n. 3505/2016 e n. 28988/2019).
Applicati i criteri sopra descritti si perviene alla seguente quantificazione:
Età del danneggiato alla data del sinistro: 13 anni
Percentuale di invalidità permanente: 7%
Punto danno biologico: €2.089,92
15 Incremento per sofferenza soggettiva (+25%): € 522,48
Punto danno non patrimoniale: € 2.612,40
Punto base I.T.T.: €115,00
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75%: 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50%: 30
Danno biologico risarcibile: €13.752,00
Danno non patrimoniale risarcibile: € 17.190,00
Invalidità temporanea parziale al 75%: €2.587,50
Invalidità temporanea parziale al 50%: €1.725,00
Totale danno biologico temporaneo: €4.312,50
Totale: €21.502,50
Non si ritiene dovuto il ristoro per le spese mediche in assenza di osservazioni sul punto da parte appellante alla CTU, nell'ambito della quale non sono state ritenute documentate.
Pertanto parte appellata va condannata al pagamento di tale somma, sulla quale sono dovuti dalla pubblicazione della presente sentenza gli interessi legali, convertendosi il debito di valore in debito di valuta.
Non spettano gli interessi anteriori. Invero, «l'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore che deve essere liquidato tenendo conto non solo dell'esigenza di reintegrare il patrimonio del creditore danneggiato di una somma che equivalga al danno a suo tempo subito, ma anche di ristorarlo della mancata disponibilità della stessa nel tempo intercorso tra il sinistro e la liquidazione;
pertanto, oltre alla rivalutazione, potranno essere liquidati gli interessi cd.
"compensativi", la determinazione dei quali non è però automatica, né presunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento, analogamente a quanto richiesto, sul piano probatorio, per la dimostrazione del maggior danno nelle obbligazioni di valuta, ma secondo criteri differenti» (Cass. 8-11-2016, n.
22607). «Nella obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il
16 primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi» (Cass. 13-7-2018, n. 18564; anche Cass. n. 19063/2023). «Nei debiti di valore il riconoscimento dei cd. interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso, con il limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito, senza che sia tenuto a motivarne il mancato riconoscimento, salvo non sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo» (Cass. 20-1-2020, n. 1111). Nella specie, l'attrice/appellante non ha assolto gli oneri di allegazione e prova a suo carico.
All'accoglimento dell'appello consegue una complessiva regolamentazione delle spese, relative ad ambedue i gradi di giudizio, secondo il criterio della soccombenza.
La liquidazione va effettuata a mente del DM 55/2014 e ss. individuando quale valore della causa la somma pari ad € 21.502,50 (secondo scaglione di riferimento per cause aventi un valore ricompreso tra € 5.201 a € 26.000; tabelle II e XII, scaglione terzo, valori tra i minimi e i medi stante la non particolare complessità delle questioni trattate e dell'attività istruttoria).
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico dell'appellato.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_2 [...]
quali genitori di , avverso la sentenza n. 9/2022 del Tribunale di Viterbo, così Pt_3 Parte_1 provvede: accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza di primo grado, condanna al CP_2 pagamento a favore di della somma pari ad € 21.502,50 oltre interessi legali dalla Parte_1 pubblicazione della presente sentenza al saldo;
condanna alla refusione delle spese dei due gradi di giudizio a favore di CP_2 Parte_1 che liquida, quanto al primo grado in € 3.200,00 per compensi oltre CU, spese generali, IVA e CPA, quanto al secondo grado in € 3.500,00 oltre CU spese generali, IVA e CPA;
pone le spese di CTU in via definitiva a carico di parte appellata.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 11.11.2025
Il Consigliere rel. Il Presidente
GI DA AL Tilocca
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio
17 ER NO.
18
Sezione VI civile
R.G. 560/2022
All'udienza collegiale del giorno 11/11/2025 ore 11:45
Presidente Dott. AL Tilocca
Consigliere Relatore Dott. GI DA
Consigliere Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. CANCILLA MIDOSSI DOMENICO
Avv. BENUCCI MARIA LIBERA presente
Appellato/i
Controparte_1
Avv. NATOLI GIORGIO presente
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
DR AL Tilocca
RT CH
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. AL Tilocca Presidente dott.ssa GI DA Consigliere rel. dott.ssa Domenica Capezzera Consigliere all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 11.11.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 560 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Cancilla Parte_1 C.F._1
MI CO (C.F. ) e dall'Avv. Benucci Maria Libera (C.F. C.F._2
), elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Via Papa Giovanni C.F._3
XXI n.23 - 01100 Viterbo, giusta procura alle liti in atti;
APPELLANTE
E
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Natoli Giorgio Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ) che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
C.F._4
APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e quali padre e madre del minore con atto di Parte_2 Parte_3 Parte_1 citazione notificato in data 1.10.18, convenivano innanzi al Tribunale di Viterbo la s.r.l. CP_2 per ottenere l'accertamento della sua responsabilità e quindi la sua condanna al risarcimento dei danni subiti in occasione dell'infortunio avvenuto in data 1.7.2017.
Esponeva parte attrice che il minore di anni tredici, si era recato in data 1.7.2017 con la Pt_1 madre presso la struttura Acqua Park Fontevivola sita in Sutri per usufruire dei tre scivoli presenti;
che l'utilizzo degli stessi era consentito ai minori essendo presente del personale proprio per garantire
2 l'incolumità degli clienti;
che il figlio dopo essere disceso da uno degli scivoli, appena giunto Pt_1 in acqua, veniva violentemente colpito alla mascella dal calcio di un ragazzo che sopraggiungeva dallo stesso scivolo quasi contemporaneamente al medesimo;
che la discesa dallo scivolo non avveniva in sicurezza in quanto il personale addetto al controllo non aveva regolamentato correttamente il tempo necessario al suo completamento, così causando la collisione in acqua;
che la mancata presenza di personale all'ingresso di ogni scivolo aveva impedito che potesse Pt_1 allontanarsi in sicurezza prima che sopraggiungesse l'altro ragazzo;
che le lesioni del minore erano derivate da tale omissione;
che aveva utilizzato lo scivolo come disposto dal regolamento del Pt_1 parco, risultando non prevedibile né evitabile il calcio del ragazzo;
che, a seguito dell'incidente, il minore era stato immediatamente soccorso, portato al Pronto Soccorso venendogli diagnosticata
“frattura mandibola dx , con prognosi di gg 20 s.c” e, in data successiva ne veniva disposto il ricovero presso l'Ospedale Belcolle di VT;
che aveva riportato postumi permanenti e Parte_1 temporanei come meglio indicati in atti;
che non avevano ricevuto alcun risarcimento malgrado le richieste;
che la convenuta era responsabile ai sensi dell'art. 2051c.c. sussistendo un nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato;
che la convenuta non aveva fatto nulla per garantire l'incolumità del minore non essendo presente il personale all'inizio di ogni scivolo per regolare la discesa in sicurezza dei ragazzi e che la discesa del secondo ragazzo era da considerare alla stregua di un'insidia non prevedibile e non evitabile.
Si costituiva in giudizio la esponendo che gestiva un parco di divertimenti acquatici Controparte_3 in Sutri denominato Acquapark Fontevivola;
che ivi erano presenti piscine e quattro scivoli acquatici;
che si era recato in data 1.7.17 presso la struttura con un amico ed in assenza della Parte_1 madre;
che era disceso dallo scivolo individuabile con il colore giallo unitamente e seguito Pt_1 dall'amico; che quasi al termine della discesa riceveva dallo stesso una violenta spinta coni piedi, venendo lanciato nella piscina sottostante;
che in tal modo superava lo spazio riservato alla Pt_1 discesa dallo scivolo giallo invadendo quello riservato agli utilizzatori dello scivolo rosso e venendo urtato da un altro bambino che completava la propria discesa;
che l'evento era derivato dall'utilizzo non corretto dello scivolo da parte dell'amico di e non per il mancato rispetto dei Parte_1 tempi di utilizzo dello scivolo;
che per esclusiva negligenza e/o imprudenza imputabile all'amico il era stato spinto nell'area destinata agli utilizzatori dello scivolo rosso;
che erano presenti i Pt_1 cartelli contenenti le regole di utilizzo degli scivoli stampati “a caratteri cubitali”; che i minori potevano utilizzare lo scivolo sotto la responsabilità dei propri genitori e potendo partire solo al via dell'assistente bagnante;
che la formulazione della domanda di parte attrice fosse del tutto incerta ed erronea in punto di diritto, agendo per una presunta violazione dell'art. 2051 c.c. e richiamando inopportunamente anche l' art. 2043 c.c.; che non era stato provato il nesso causale tra l' attività svolta
3 e l'evento dannoso, comunque interrotto dallo sconsiderato comportamento dell'amico e che comunque non risultava configurabile il titolo di responsabilità per presunta violazione dell'art. 2051
c.c.; che parte attrice non aveva messo in relazione causale la pericolosità dell'impianto con il danno subito dal minore, limitandosi ad individuare nella discesa ravvicinata dei due ragazzi la causa primaria del sinistro;
che, non sussistendo alcuna pericolosità dello scivolo e non avendo richiamato l'art. 2050 c.c., non era necessaria una regolamentazione temporale delle discese e che non vi poteva essere alcuna insidia;
che infatti l'amico di aveva tenuto un comportamento inusuale ed Pt_1 irregolare colpendolo alle spalle;
che i due minori non erano accompagnati da nessuno presso lo scivolo;
che l'evento dannoso si era verificato per l'omessa vigilanza dei genitori (la madre del Pt_1 giungeva presso l'Acqua Park solo dopo il verificarsi del sinistro) non avendo gli stessi controllato i minori e che i postumi asseritamente subiti dal minore erano stati comunque quantificati in misura eccessiva e per il tramite di una CTP formatasi fuori dal contraddittorio.
Il Tribunale di Viterbo, con sentenza n. 9/2022, pubblicata in data 5/01/2022, così statuita: “1)- respinge la domanda;
2)– condanna parte attrice a rifondere le spese di lite di parte convenuta liquidate in € 3.500,00 per compenso professionale oltre accessori di legge.”.
Avverso tale sentenza hanno proposto appello e , nella qualità di genitori Parte_2 Parte_3 esercenti la potestà genitoriale sul figlio formulando le seguenti conclusioni: “Piaccia alla Pt_1
Corte d'Appello adita respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza N. 09/2022 nel giudizio Rg 2745/2018 emessa dal Tribunale di Viterbo in data 04.01.2022 , pubblicata e notificata in data 05.01.2022 e, per l'effetto, accogliere l'appello e tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: -in via preliminare, accogliere l'eccezione sollevata ex art 246 c.p.c. circa l'incapacità a testimoniare del teste di parte convenuta e dichiarare la nullità della suddetta dichiarazione testimoniale ex art 157 c.p.c. ribadita anche nel verbale di precisazioni conclusioni con note di trattazione scritte del 08.06.2021 e dopo rinvii d'ufficio anche nelle successive del
04.10.2021; -in via principale , accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della convenuta e per l'effetto accogliere la domanda attrice nelle conclusioni ivi spiegate e nelle precisazioni e modifiche della domanda apportate nella memoria 183 VI co. n..1 c.p.c.; conseguentemente condannare la convenuta in base ai concorrenti profili di cui agli artt. 2043, 2050, 2051 c.c., al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi in favore degli attori, oltre interessi maturati e rivalutazione monetaria, così come determinati nelle conclusioni dell'atto introduttivo de primo grado. e/o nella misura maggiore o minore ritenuta equa di giustizia, che qui si riportano per integralmente: Per le lesioni personali subite dal minore , come valutate in base alla Parte_1 relazione medico legale di consulenza tecnica di parte che sinteticamente di riportano: Inabilità temporanea assoluta: giorni 30 Inabilità temporanea parziale al 50%: giorni 30 invalidità
4 permanente: 9 In riferimento alle suddette lesioni ed in applicazione della L. 57/2001 per la liquidazione del danno biologico di lieve entità si ritiene di poter formulare la seguente richiesta risarcitoria: Per l'inabilità temporanea assoluta : € 1.406,40 Per l'inabilità temporanea parziale al
50%: € 703,20 Per l'invalidità permanente pari al 9%(soggetto di anni 13 ): € 16.388,88 Per il danno morale ( pari ad 1/3 della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno biologico): € 6.165,54
o nella diversa valutazione ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione dalla domanda a saldo.
Si richiede altresì il rimborso di tutte le spese mediche sostenute dall'attore pari a € 448,00 oltre €
3.000,00 per le spese mediche future così come preventivate (All.n.3 atto di citaz.), e le spese sostenende per l'eventuale nomina del CTU. Per le lesioni personali , pertanto, si ritiene di poter quantificare, ad oggi, i danni subiti dal minore in € 24.664,02 oltre interessi e Parte_1 rivalutazione monetaria ed il rimborso delle spese mediche sostenute e sostenende anche per
l'eventuale nomina del CTU;
In via istruttoria : riportandoci alle richieste formulate nel primo grado si chiede che la Corte adita voglia ammettere sin d'ora, all'occorrenza in caso di contestazione, CTU medica, indicando quale CTP il Dott al fine di accertare le patologie del minore ed il relativo Per_1 grado di invalidità permanente attuale e futuro. Con vittoria di spese, diritti e onorari relativi ad entrambi i gradi di giudizio”. nel costituirsi ha formulato le seguenti conclusioni: “Piaccia all' Ecc.mo Corte di Controparte_1
Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e difesa: confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Viterbo n. 9/2022 resa nel giudizio iscritto al n.
2745/2018; accogliere, in via subordinata ed eventuale, le difese formulate in primo grado respingendo le domande avversarie ovvero dichiarare la responsabilità prevalente degli attori per culpa in vigilando. Con il favore delle spese di lite del grado di giudizio”.
In data 20 giugno 2023 , avendo raggiunto la maggiore età, si è costituito in giudizio Parte_1 in proprio proseguendo il giudizio ai sensi degli art. 300 e 302 c.p.c., richiamando e facendo propri tutti gli scritti difensivi, le eccezioni e le domande proposte in causa dai propri genitori in sua rappresentanza.
Nel corso dell'istruttoria è stata espletata una CTU medico legale.
Alla presente udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, rinviando ai rispettivi scritti e hanno discusso oralmente la causa.
L'appello è articolato in due motivi.
La sentenza è motivata come segue: “La domanda è stata proposta da e Parte_2 Parte_3 quali padre e madre del minore per ottenere l'accertamento della responsabilità Parte_1 della e quindi la sua condanna al risarcimento dei danni derivati dall'infortunio Controparte_3 subito dal figlio il'1.7.17. La domanda è respinta essendo condivisibili le motivazioni e le
5 argomentazioni logiche e giuridiche di parte convenuta, da intendere integralmente richiamate e trascritte, fondate su argomenti e norme correttamente individuate ed applicate (vedi Cassazione
642/15 e 22562/16). In particolare l'istruttoria svolta (vedi dichiarazioni teste capace in Tes_1 quanto non titolare di interesse legittimante un suo intervento in causa) ha accertato che l'amico di ha tenuto un comportamento irregolare ponendosi alle spalle del minore e colpendolo per Pt_1 lanciarlo nella vasca ma facendolo finire nello spazio riservato agli occupanti dello scivolo rosso.
Evidente dunque come il sinistro, cioè la collisione del minore con altro bagnante occupante una diversa zona della vasca, sia stato cagionato da tale comportamento colposo tenuto volontariamente da altro soggetto, minore non accompagnato dai genitori. La condotta dell'amico di è stata Pt_1 dunque la causa prossima dell'evento, in grado di interrompere il rapporto causalistico rispetto alla ipotizzata omissione della convenuta. Le spese sono compensate.”
Innanzitutto, va esaminata l'eccezione ex art. 345 c.p.c. avanzata dall'appellata in relazione alla domanda proposta da parte appellante ex art. 2050 c.c. nell'atto di appello.
In particolare, lamenta come l'appellante, nel corpo della memoria ex art. 183 n.1. Controparte_1
c.p.c. depositata nell'ambito del giudizio di primo grado, si sia limitata a richiamare una generica responsabilità del gestore ex art. 2050 c.c., senza però "prendere una specifica posizione o allegare alcunché", e che solo nel corpo dell'atto introduttivo del presente grado giudizio abbia individuato una pericolosità dell'attività, invocando la responsabilità da esercizio di attività pericolosa.
Tale eccezione è infondata.
Sul punto, occorre ribadire come la giurisprudenza di legittimità riconosca che "il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore letterale degli atti nei quali esse sono contenute
[…] ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante" (Cass. n.
21402/2021, in senso conforme tra le varie Cass. n. 21087/2015 e Cass. n. 19002/2017). Co In particolare in relazione ai rapporti tra azione ex art. 2050 e art. 2051 c.p.c. la ha anche di recente precisato come “in caso di originaria proposizione di domanda di risarcimento danni ex art. 2050
c.c., è ammissibile la successiva prospettazione, in grado di appello, anche in comparsa conclusionale, della responsabilità ex art. 2051 c.c. se la parte ha tempestivamente allegato, in primo grado, in modo sufficientemente chiaro e preciso, le situazioni di fatto idonee ad integrare tale titolo di responsabilità, perché il mutamento del titolo della responsabilità è ammissibile a condizione che non risultino modificati i fatti posti a fondamento originario della domanda e la controparte sia stata, pertanto, messa in grado di difendersi e controdedurre anche con riferimento alla diversa fattispecie di responsabilità” (Cass. n. 196/2025, in tal senso anche Cass. n. 14960/2024 e 14732/2022). Il che
6 vale anche nell'ipotesi di domanda proposta prima ex art. 2051 c.c. e poi ex art. 2050 c.c.
Nel caso specifico, premesso che parte attrice ha precisato in sede di memoria ex art. 183 n.
1. c.p.c. come la responsabilità della discenda dai concorrenti profili di cui agli artt. 2043, Controparte_1
2050 e 2051 c.c., non si registra, sotto diversi aspetti, alcuna compromissione delle potenzialità difensive dell'appellato.
In punto di allegazione va altresì osservato come in tale memoria l'appellante ha dedotto che “si rende necessario accertare in concreto se l'attività di gestione di un parco acquatico, ed in particolare
l'attrazione degli scivoli in esso presenti, sia considerata pericolosa”, allegando espressamente la pericolosità.
Con il primo motivo di appello, rubricato “1) Violazione di legge ex artt. 115 e 116 c.p.c –
Travisamento dei fatti per omessa valutazione delle risultanze probatorie” l'appellante rileva l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione della sentenza del Tribunale. Il giudice di prime cure, infatti, avrebbe omesso di valutare compiutamente le prove testimoniali, fondando la propria decisione esclusivamente sulle dichiarazioni testimoniali del (teste di parte Tes_1 convenuta). Secondo le parti appellanti ciò avrebbe comportato un travisamento nella ricostruzione dei fatti di causa. Nello specifico il Tribunale avrebbe erroneamente negato la responsabilità del gestore dell'acquapark, non considerando che dalle risultanze processuali sarebbero emerse violazioni della normativa di sicurezza a causa dell'assenza di personale addetto alla sorveglianza della torre degli scivoli;
in particolare dall'istruttoria è emersa l'assenza di un bagnino che regolava la discesa.
Con il secondo motivo di appello, rubricato “2) Erronea valutazione delle risultanze istruttorie omessa valutazione della violazione delle norme di sicurezza – Insussistenza dell'interruzione del nesso causale per caso fortuito”, l'appellante lamenta la mancata valutazione da parte del Tribunale delle risultanze emerse nell'istruttoria. Secondo le parti appellanti, poiché il bagnino incaricato di regolare i tempi di discesa non sarebbe stato presente, non sussisterebbe l'interruzione del nesso di causalità per caso fortuito, in quanto l'esercente non avrebbe messo in atto le misure di sicurezza necessarie ad evitare il danno in violazione degli obblighi di legge previsti per l'esercizio dell'attività svolta. In tal senso il gestore del non potrebbe essere esonerato dal rispondere delle proprie CP_5 responsabilità, in quanto il sinistro sarebbe derivato direttamente da un suo mancato intervento di vigilanza e assistenza.
I due motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi.
In linea di fatto, si evidenzia che, come emerge dal materiale fotografico allegato dalla convenuta,
l'attrazione in cui si è svolto l'incidente è costituita da un'unica struttura, cui si accede attraverso una scala di risalita che si inerpica su una alta torretta metallica, da cui si dipanano quattro scivoli aventi
7 colore diverso - rosso, blu, verde e giallo - ed aventi tutti sbocco nella medesima piscina sottostante.
La piscina di “arrivo” è suddivisa in strette corsie, ognuna dedicata allo sbocco di ciascuno scivolo, separate unicamente da cordoni galleggianti. In particolare, le corsie degli scivoli rosso e giallo sono contigue.
Durante la fase istruttoria sono stati sentiti tre testi: (frequentatore abituale Testimone_2 dell'acquapark e presente il giorno del sinistro); (zia del minore per parte Testimone_3 Pt_1 appellante;
(bagnino) per parte appellata. È stato inoltre espletato interrogatorio Testimone_4 dell'appellata.
Innanzitutto va rigettata l'eccezione di incapacità a testimoniare del bagnino dipendente Tes_1 dell'appellata collocato nella piscina di discesa degli scivoli, sollevata dall'appellante (sia in primo grado che in grado di appello), atteso che il mero fatto che lo stesso fosse dipendente dell'appellata come bagnino non sostanzia un interesse concreto alla partecipazione al presente giudizio, non essendo stata configurata alcuna forma di sua responsabilità.
Dalle dichiarazioni rese, risulta che il sinistro si sia verificato in data 1 luglio 2017 durante la permanenza dell'appellante, al tempo tredicenne, presso il parco acquatico Fontevivola, sito in località Sutri, gestito dalla per usufruire delle attrazioni ivi collocate. Controparte_1
Quanto alla dinamica dell'incidente il teste sul capitolo 1 (“vero che in data 1/7/2017 alle Tes_1 ore 16 il minore si trovava presso la struttura in compagnia di un amico in assenza Parte_1 della madre”) ha risposto “è vero”.
Il minore era stato accompagnato presso la struttura dalla madre, che ivi lo affidava alla zia paterna, come confermato dalle dichiarazioni dei testimoni di parte attrice, i quali hanno precisato che la madre del minore lo aveva accompagnato al parco acquatico per ivi affidarlo alla zia la Testimone_3 quale si trovava presso la struttura con il proprio figlio (Capitolo 1 “vero che il giovane il Pt_1 giorno 01.07.2017 fu accompagnato dalla madre al parco acquatico e venne dalla stessa affidato alla zia, sig.ra , che si trovava presso la struttura col proprio figlio?” - entrambi Testimone_3
i testi hanno risposto “si è vero”).
Sul punto, in particolare, il teste ha aggiunto di essersi “incontrati in fila prima di entrare Tes_2 con la mamma di , che poi ha lasciato il figlio alla sorella del padre, Pt_1 Pt_3 Tes_3
”.
[...]
Per quanto attiene alla dinamica del sinistro, nell'ultimo tratto della discesa dallo scivolo Pt_1 giallo, è stato spinto dal bambino che lo seguiva, così invadendo, una volta “atterrato” nella piscina di sbocco, la corsia destinata allo scivolo rosso e ivi venendo colpito da altro minore che, in quel momento, ultimava la sua discesa.
8 In tal senso la dichiarazione del testimone dipendente dell'appellata, ha dichiarato “si è Tes_1 vero, ho visto che i ragazzi scendevano in due e quello dietro andava più forte per questo ha colpito
(capitolo 2 “vero è che mentre stava discendendo dallo scivolo individuabile con il colore Pt_1 giallo unitamente e seguito dall'amico con il quale era in compagnia, quasi al termine della discesa, riceveva dallo stesso una violenta spinta con i piedi che lo catapultava nella piscina sottostante").
Il testimone sul punto ha aggiunto che è “andato sotto l'acqua ed è riuscito nella Tes_1 Pt_1 zona riservata allo scivolo rosso e qui è stato urtato da altro bambino che era sceso dallo scivolo rosso” (capitolo 3).
D'altronde tale dinamica è stata confermata dalla in sede di interrogatorio formale, che a Pt_4 domanda diretta del giudice di prime cure rispondeva che “il ragazzo che era dietro lo ha Pt_1 spinto mentre scendevano lo scivolo giallo che è particolarmente lento ed è per questo permesso di scendere in due, quindi per effetto della spinta è arrivato nella corsia dello scivolo rosso Pt_1 dove stava scendendo altro ragazzo che lo ha urtato con le note conseguenze”.
Va poi osservato come parte convenuta, nei propri scritti difensivi, non ha contestato che il Pt_1 assumeva un atteggiamento corretto durante l'utilizzo e la discesa dallo scivolo giallo.
Quanto agli esiti del sinistro, come documentato dal verbale di pronto soccorso dell'ospedale di Civita
Castellana e successivi referti, il minore riportava frattura composta di entrambe le mandibole.
Sempre in linea di fatto i testi e hanno affermato che nella vasca denominata Pt_1 Tes_2
“piscina degli scivoli”, ove il sinistro si è verificato, era presente un solo bagnino per tutta la giornata
(capitolo 2 “vero che il giorno 01.07.2017 alla vasca denominata “piscina degli scivoli” vi era un solo assistente bagnante in servizio a vigilare i quattro scivoli” - entrambi i testimoni hanno risposto “si è vero”). In particolare, il ha aggiunto “sotto era presente un solo bagnino per tutta la Tes_2 giornata” e, a domanda diretta del giudice, che “sopra la torre non vi erano assistenti, avendo la maglietta rossa sono facilmente visibili e riconoscibili” e, riferendosi alla frequente assenza di personale addetto all'assistenza, a domanda del giudice ha risposto: “io ci vado spesso e la situazione quel giorno era uguale a quella degli altri giorni, pochi assistenti”.
Sul punto, inoltre, sempre il ha riferito dietro domanda del giudice, rispetto alle proprie Tes_2 figlie, di averle “fatte salire sullo scivolo anche se non erano presenti i bagnini, perché personalmente presente ed ho quindi accettato il rischio, preciso che la più piccola la accompagnavo io”.
La testimone ha confermato di non avere visto nessuno sopra la torre. Pt_1
Come confermato dai testimoni di parte attrice e dall'interrogata appellata all'interno dell'acquapark vi era apposita cartellonistica riportante le regole di comportamento da adottare per l'utilizzo degli scivoli (capitolo 3 “vero che sul cartello affisso all'ingresso degli scivoli vi era indicato che per regolamento degli scivoli la partenza deve avvenire solo al via degli assistenti bagnanti” tutti
9 rispondono “si è vero”).
Il testimone sul punto, ha negato che detta cartellonistica contenesse chiare indicazioni sul Tes_1 divieto di scivolare in due persone simultaneamente e senza il rispetto dei tempi di intervallo (capitolo
5 “vero che negli avvisi al pubblico era chiaramente indicato che è espressamente vietato scivolare in due persone simultaneamente e senza il rispetto dei tempi di intervallo” risposta: “non è vero, è il bagnino che regola le discese”).
La presenza di cartellonistica riportante le misure precauzionali da adottare nell'uso degli scivoli è anche confermata dal materiale fotografico allegato da parte convenuta. Sulla base di quanto leggibile, in particolare, i cartelloni riportano i seguenti avvertimenti: regolamento scivoli: la partenza deve avvenire solo al via degli assistenti bagnanti” e che i “bambini al di sotto dei 10 anni posso scivolare solo sotto la supervisione di un adulto”.
Precisato quanto sopra in via di fatto, venendo alla qualificazione della domanda, si ritiene che debba escludersi una responsabilità della per danno da cose in custodia ai sensi dell'art. Controparte_1
2051 c.c., ritenendosi integrata la fattispecie descritta dall'art. 2050 c.c.
La responsabilità da cosa in custodia, infatti, presuppone che il danno origini dalla cosa, per effetto del suo modo di essere in senso non solo dinamico ma anche statico (c.d. intrinseco dinamismo), e non dal comportamento, eventualmente omissivo, di chi ne abbia la custodia che sopporta il rischio della causa ignota (v. Cass. n. 2331/2001 e Cass. n. 2430/2004).
Deve, dunque, escludersi la configurabilità la responsabilità de quo qualora la res abbia avuto un ruolo del tutto inerte e passivo nella causazione del danno, come appunto si è verificato nel caso di specie.
Il sinistro, infatti, non deriva da un difetto della res - come sarebbe accaduto in caso di difetto di manutenzione/difetto del livello di acqua/dislivello tra alcuni elementi dello scivolo – ma dalla dedotta assenza della dovuta vigilanza nel dirigere una attrattiva, il che vale ad escludere l'applicabilità dell'art. 2051 c.c..
Per quanto attiene all'applicabilità dell'art. 2050 c.c., secondo la Suprema Corte (v. ex multis Cass.
n. 21864/2019, n.1629/1978 e n.8148/2002) l'art. 2050 c.c. è una norma a struttura aperta. La nozione di attività pericolosa riguarda, infatti, oltre quelle definite come tali dal legislatore, anche tutte quelle attività che, per loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi adoperati, comportino la rilevante possibilità del verificarsi di un danno.
Ne consegue che occorre accertare in concreto il requisito della pericolosità, con una valutazione caso per caso, tenendo presente che anche un'attività per sua natura non pericolosa può diventarlo in ragione delle modalità con cui viene esercitata o dei mezzi impiegati per espletarla (v. Cass. n.
7571/1990). L'indagine sul carattere pericoloso dell'attività deve essere svolta secondo un criterio ex
10 ante, tenendo conto delle circostanze esistenti al momento dell'esercizio dell'attività (v. da ultimo
Cass. n. 19180/2018), sulla base di elementi di fatto acquisti al processo ed anche di nozioni che rientrano nella comune esperienza (v. Cass. n. 7571/1990) . La pericolosità può essere valutata anche alla luce di alcuni indici emersi in giurisprudenza e ravvisabili, in via esemplificativa, nell'obbligo normativo di adottare determinate misure precauzionali, nel necessario e preventivo rilascio di concessioni o autorizzazioni amministrative, nel tasso di premio assicurativo previsto, nonché nella frequenza statistica del verificarsi di sinistri in relazione al suo uso.
Nel caso che qui si esamina è innanzitutto doveroso segnalare che i parchi acquatici non sono definiti dalla legge come attività pericolosa ex se, sicché tale natura può essere desunta o negata dagli elementi di fatto risultanti dall'istruttoria condotta, nonché anche in base a nozioni di comune esperienza.
Come delineato in fatto e facilmente riscontrabile dal materiale fotografico riversato in atti (v. all.to alla comparsa di costituzione e risposta nell'ambito del giudizio di primo grado), lo scivolo acquatico usato dal minore appare caratterizzato da un andamento ad anse e da una pendenza tale da consentire agli utenti il raggiungimento della piscina sottostante in velocità, ed il cui accesso si trova sulla sommità di una alta torre metallica.
Similmente, la piscina di arrivo è unica, caratterizzata da strette corsie delimitate da meri cordoli di galleggianti, con gli sbocchi degli scivoli rosso e giallo (appartenenti al medesimo impianto) particolarmente ravvicinati, così aumentando il rischio di collisioni tra utenti che scivolano contestualmente dalle due attrazioni.
Circa la previsione di misure precauzionali, che come su menzionato costituiscono indice della natura pericolosa dell'attività, parte appellata, nei propri scritti difensivi, più volte evidenzia” la presenza nello stabilimento di cartelloni con avvertenze in relazione ai comportamenti da adottare e rispettare per l'incolumità personale ed altrui nell'utilizzo delle strutture”. In particolare, nella comparsa di costituzione e risposta nell'ambito del giudizio di prime cure, il gestore deduceva che: “prima di accedere allo scivolo, ogni cliente deve obbligatoriamente prendere visione dei regolamenti di esercizio stampati “ a caratteri cubitali”. Tale cartellonistica riporta, come summenzionato, le seguenti diciture: “regolamento scivoli: la partenza deve avvenire solo al via degli assistenti bagnanti” e che i “bambini al di sotto dei 10 anni posso scivolare solo sotto la supervisione di un adulto”.
In sede di interrogatorio formale, la ha peraltro dichiarato che normalmente “erano presenti Pt_4 due assistenti in vasca ed uno sopra la torre all'inizio dello scivolo come da normativa” e che “il via alla discesa viene dato dall'assistente con la radiolina”.
In ultimo, occorre rilevare come, nel caso di specie, la pericolosità dell'attività - da intendersi come
11 modalità del suo svolgersi - derivi, oltre che dalla configurazione strutturale dell'impianto e dalla previsione di misure precauzionali, anche in ragione della giovane età dei fruitori/utenti e ciò in quanto il appare avere come pubblico di riferimento soprattutto famiglie con Controparte_6 bambini, quindi utenti di giovane e giovanissima età.
Il fatto che l'attrazione sia fruibile da minori (anche non accompagnati se di età superiore ai 10 anni come indicato dalle fotografie della cartellonistica prodotta da parte appellata - v. allegato alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado) non esclude, dunque, la pericolosità dell'attività ma a fortiori la conferma.
Si ritiene che l'attività di acquascivolo gestita dalla società appellata sia, alla luce di quanto rilevato, pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c.c.
Quanto alla ripartizione dell'onere della prova tra le parti, si rileva che l'art. 2050 c.c. prevede un'inversione dell'onere della prova a carico dell'autore del danno, tenuto a dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitarlo;
la presunzione iuris tantum riguarda l'elemento psicologico della colpa, ma non il fatto illecito, né il nesso eziologico fra fatto ed evento che devono, invero, essere provati dai danneggiati (Cass. n.2306/2016). Ulteriormente in tema di responsabilità per esercizio di attività pericolosa, la presunzione di colpa a carico del danneggiante, posta dall'art. 2050 c.c., presuppone la sussistenza del nesso eziologico tra l'esercizio dell'attività e l'evento dannoso, la cui prova è a carico del danneggiato, sicché va esclusa ove sia ignota o incerta la causa dell'evento dannoso (Cass. n. 19872/2014).
Per liberarsi dalla responsabilità prevista dall'art. 2050 cc, non basta solamente la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma occorre quella positiva di aver impiegato ogni cura o misura atta ad impedire l'evento dannoso (v. Cass. Ord. n.
16637/2017), in modo che anche il fatto del danneggiato o del terzo possa produrre effetti liberatori solo se per la sua incidenza e per la sua rilevanza sia tale da escludere il nesso causale tra l'attività pericolosa e l'evento e non già quando costituisce un elemento concorrente nella produzione del danno, inserendosi in una situazione di pericolo che ne abbia reso possibile l'insorgenza a causa dell'inidoneità delle misure preventive adottate (Cass. n. 2259/2022; Cass. n. 17851/2003; Cass. n.
7298/2003; Cass. n. 5484/1998; Cass. n. 4710/1991; Cass. n. 5960/1984).
Come sopra evidenziato, dall'istruttoria espletata è risultato provato che il minore riportava le lesioni in seguito all'uso dello scivolo di colore giallo, facente parte dell'impianto gestito dalla società convenuta, venendo spinto nell'ultimo tratto della discesa dal bambino che lo seguiva e quindi colpito al volto da altro minore proveniente dallo scivolo rosso, nella cui contigua corsia della comune piscina di sottostante riemergeva.
È dunque provato il nesso di causalità tra danno ed uno dei rischi specifici propri dell'attività
12 pericolosa, atteso che tale rischio attiene anche alla possibilità di scontri tra utenti dello scivolo.
Di contro, parte appellata non ha fornito la prova liberatoria richiesta dall'art. 2050 c.c. e cioè non ha dimostrato di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
Al contrario risulta provata la colposa omissione delle opportune e dovute misure di sicurezza volte ad evitare il verificarsi del sinistro. Infatti risulta provata unicamente la presenza di un solo assistente nella piscina di arrivo, ma non la presenza di un assistente addetto alla torre di partenza al momento del sinistro, che doveva regolamentare le partenze.
In particolare, in relazione alla presenza dell'assistente addetto alla torre di partenza, se i testi Pt_1
e hanno riferito dell'assenza di tale addetto, il teste ha viceversa riferito di tale Tes_5 Tes_1 presenza. A fronte di tali dichiarazioni contrastanti deve ritenersi non provata la presenza di tale assistente che regolamentava le discese. Da un lato va osservato come il è dipendente CP_7 dell'appellata e dall'altro lato ha reso una dichiarazione generica non identificando il soggetto presente in concreto. Questo a fronte di una dichiarazione resa dal teste non legato ad Tes_5 alcuna parte. Peraltro è il caso di aggiungere che, in ogni caso, l'insanabile contrasto sussistente tra le dichiarazioni rese dai diversi testi si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova e quindi nel caso di specie sull'appellata (sull'argomento, Cass. 15 febbraio 2010, n. 3468).
L'assenza di tale soggetto, oltre a violare lo stesso regolamento dell'impianto, ha determinato l'impossibilità di regolare il tempo di discesa degli utenti che usufruivano dei 4 scivoli che discendevano nella medesima piscina sottostante.
Ma pure volendo ammettere la presenza di personale nel punto di ingresso degli scivoli, si registrerebbe comunque una carenza organizzativa legata ad un difetto di comunicazione tra personale - pur costantemente in contatto via radio - il quale, avvedutosi della spinta posta in essere dall'amico del al termine della discesa - avrebbe potuto e dovuto evitare l'arrivo di altri Pt_1 soggetti dallo scivolo contiguo (rosso).
Similmente è circostanza pacifica - come emerge dalle dichiarazioni del e Tes_1 dall'interrogatorio formale - che il personale consentisse ai fruitori dello scivolo giallo di scendere
“in due nello stesso momento” sulla base della minore pendenza dello scivolo giallo rispetto a quelli blu e rosso facenti parte della medesima struttura.
Ciò depone a favore della commissione di una negligenza da parte dell'addetto alle partenze (ove presente), il quale avrebbe dovuto disporre i minori in modo da evitare il rischio di verificarsi di spintoni ed ha quindi posto in essere una errata regolamentazione dei tempi di discesa.
Quanto alla supposta interruzione del nesso causale derivante, come sostenuto dal giudice di prime cure, dal comportamento irregolare e colposo dell'amico del giova evidenziare come la Pt_1 condotta del terzo non possa produrre, nel caso di specie, effetti liberatori a favore dell'odierna
13 appellata.
La condotta posta in essere dall'amico del infatti, non esclude il nesso causale tra attività Pt_1 pericolosa ed evento, potendo al contrario costituire elemento concorrente nella produzione del danno, inserendosi in una situazione di pericolo già determinata della inidoneità delle misure preventive adottate dalla Al contrario l'amico è sceso assieme al minore proprio Controparte_3 per la negligenza della struttura che non ha regolato i tempi di discesa.
Come evidenziato dalla S.C., infatti, “non basta la prova negativa di non avere commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma occorre quella positiva di avere impiegato ogni cura o misura volta ad impedire l'evento dannoso, di guisa che anche il fatto del danneggiato o del terzo può produrre effetti liberatori solo se per la sua incidenza e rilevanza sia tale da escludere, in modo certo, il nesso causale tra attività pericolosa e l'evento e non già quando costituisce elemento concorrente nella produzione del danno, inserendosi in una situazione di pericolo che ne abbia reso possibile l'insorgenza a causa della inidoneità delle misure preventive adottate” (v. Cass. Civ. n.
16170/2022 ed in senso conforme Cass. n. 24549/2013, n. 6988/2003, 2259/2022, n.17851/2003,
n.7298/2003, n.5484/1998, n.4710/1991, n.5960/1984).
Né giova invocare una culpa in vigilando da parte dei genitori del come pure ventilato da Pt_1 parte appellata nei propri scritti difensivi, e ciò sia perché è circostanza non contestata che l'odierno appellante abbia assunto un atteggiamento corretto durante la discesa, sia perché la stessa cartellonista presente in loco richiedeva la supervisione di un adulto nell'uso degli scivoli solo con riferimento ai bambini sotto i 10 anni di età.
Ritenuta quindi la responsabilità dell'appellata ex art. 2050 c.c., essa risponde per l'intero danno ex art. 2055 c.c.. anche ad ipotizzare una responsabilità concorrente dell'amico del che gli ha Pt_1 tirato un calcio.
Passando alla valutazione dei danni, giova preliminarmente precisare che il danno non patrimoniale da lesione della salute, sia di natura permanente che temporanea, costituisce una categoria ampia ed onnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dal danneggiato nella sua persona complessivamente considerata, a prescindere da qualsiasi valutazione di carattere reddituale, costituendo una posta di danno connessa alla lesione della persona fisica in sé riguardata.
La liquidazione deve dunque essere complessiva, tale da coprire l'intero pregiudizio in tutte le sue conseguenze psicofisiche ed a prescindere dal nomen iuris del tipo di danno, conservando le tradizionali sottocategorie del danno biologico e del danno morale una mera funzione descrittiva (v. ex multis Cass. n. 687/2014).
Nel caso di specie può farsi integrale riferimento alle risultanze dell'espletata CTU medico legale, in
14 quanto appaiono tratte a seguito dei più opportuni accertamenti e di una accurata disanima dei fatti in contestazione e della documentazione sanitaria allegata da parte appellante, all'esito di una procedura immune da vizi e secondo un iter logico valido, nonché sulla base di diagnosi e valutazioni medico- legali.
La CTU, rispetto alla quale non sono state depositate dalle parti note critiche, ha accertato che nell'infortunio dell'1 luglio 2017 il periziato riportava, in assenza di preesistenze, un Parte_1 traumatismo del volto, due fratture composte ad entrambe le emimandibole, i cui esiti reliquano tutt'oggi e non sono eliminabili. L'incapacità temporanea è stimata in 30 giorni al 75% ed ulteriori 30 giorni al 50%. Il danno biologico permanente è stimato nella misura del 7% applicando per analogia la specifica voce di barème di riferimento.
Nel caso de quo non vi è stato danno fisionomico. Non sono documentate spese in atti né si prevedono spese future.
Al fine di quantificare il danno si devono ritenere applicabili le Tabelle del Tribunale di Milano nella versione aggiornata alla presente decisione, richiamando l'orientamento consolidato della Suprema
Corte secondo cui “per la liquidazione del danno biologico devono prendersi a riferimento i parametri delle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano, salvo che l'eccezionalità del caso concreto non imponga di discostarsene dando atto delle relative ragioni in motivazione” (v. Cass. n.
20292/2022 e Cass. n. 17018/2019).
Peraltro, come statuito dalla ordinanza della S.C. (sentenza n. 25922/2023), i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 cod. ass. costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali. Ciò comporta che per il risarcimento dei danni non patrimoniali differenti da quelli determinati da circolazione di veicoli a motore/natanti o da colpa medica, si debba ricorrere ai criteri ordinari di liquidazione delle lesioni e, quindi, far sostanzialmente riferimento alle Tabelle del
Tribunale di Milano. Si ritiene di applicare l'incremento per la sofferenza soggettiva (aumento del
25% per invalidità tra 1-9%), in considerazione delle sofferenze psicologiche arrecate dagli esiti lesivi e dalle menomazioni permanenti rivelatesi pregiudizievoli per la esplicazione delle energie personali riconoscibile ai sensi dell'art. 2059 c.c.
Non risultano provati dal danneggiato elementi che giustificano una ulteriore personalizzazione in aumento (v. Cass. n. 3505/2016 e n. 28988/2019).
Applicati i criteri sopra descritti si perviene alla seguente quantificazione:
Età del danneggiato alla data del sinistro: 13 anni
Percentuale di invalidità permanente: 7%
Punto danno biologico: €2.089,92
15 Incremento per sofferenza soggettiva (+25%): € 522,48
Punto danno non patrimoniale: € 2.612,40
Punto base I.T.T.: €115,00
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75%: 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50%: 30
Danno biologico risarcibile: €13.752,00
Danno non patrimoniale risarcibile: € 17.190,00
Invalidità temporanea parziale al 75%: €2.587,50
Invalidità temporanea parziale al 50%: €1.725,00
Totale danno biologico temporaneo: €4.312,50
Totale: €21.502,50
Non si ritiene dovuto il ristoro per le spese mediche in assenza di osservazioni sul punto da parte appellante alla CTU, nell'ambito della quale non sono state ritenute documentate.
Pertanto parte appellata va condannata al pagamento di tale somma, sulla quale sono dovuti dalla pubblicazione della presente sentenza gli interessi legali, convertendosi il debito di valore in debito di valuta.
Non spettano gli interessi anteriori. Invero, «l'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore che deve essere liquidato tenendo conto non solo dell'esigenza di reintegrare il patrimonio del creditore danneggiato di una somma che equivalga al danno a suo tempo subito, ma anche di ristorarlo della mancata disponibilità della stessa nel tempo intercorso tra il sinistro e la liquidazione;
pertanto, oltre alla rivalutazione, potranno essere liquidati gli interessi cd.
"compensativi", la determinazione dei quali non è però automatica, né presunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento, analogamente a quanto richiesto, sul piano probatorio, per la dimostrazione del maggior danno nelle obbligazioni di valuta, ma secondo criteri differenti» (Cass. 8-11-2016, n.
22607). «Nella obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il
16 primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi» (Cass. 13-7-2018, n. 18564; anche Cass. n. 19063/2023). «Nei debiti di valore il riconoscimento dei cd. interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso, con il limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito, senza che sia tenuto a motivarne il mancato riconoscimento, salvo non sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo» (Cass. 20-1-2020, n. 1111). Nella specie, l'attrice/appellante non ha assolto gli oneri di allegazione e prova a suo carico.
All'accoglimento dell'appello consegue una complessiva regolamentazione delle spese, relative ad ambedue i gradi di giudizio, secondo il criterio della soccombenza.
La liquidazione va effettuata a mente del DM 55/2014 e ss. individuando quale valore della causa la somma pari ad € 21.502,50 (secondo scaglione di riferimento per cause aventi un valore ricompreso tra € 5.201 a € 26.000; tabelle II e XII, scaglione terzo, valori tra i minimi e i medi stante la non particolare complessità delle questioni trattate e dell'attività istruttoria).
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico dell'appellato.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_2 [...]
quali genitori di , avverso la sentenza n. 9/2022 del Tribunale di Viterbo, così Pt_3 Parte_1 provvede: accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza di primo grado, condanna al CP_2 pagamento a favore di della somma pari ad € 21.502,50 oltre interessi legali dalla Parte_1 pubblicazione della presente sentenza al saldo;
condanna alla refusione delle spese dei due gradi di giudizio a favore di CP_2 Parte_1 che liquida, quanto al primo grado in € 3.200,00 per compensi oltre CU, spese generali, IVA e CPA, quanto al secondo grado in € 3.500,00 oltre CU spese generali, IVA e CPA;
pone le spese di CTU in via definitiva a carico di parte appellata.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 11.11.2025
Il Consigliere rel. Il Presidente
GI DA AL Tilocca
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio
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