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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/07/2025, n. 2354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2354 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1084/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE così composta:
- CO TI Presidente relatore
- Alessandra Arceri Consigliere
- Cristina Ravera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di R.G. 1084/2024, promossa con atto di citazione notificato in data 3.4.2024 e trattenuta in decisione all'udienza del 4.06.2025
TRA
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, Sig. rappresentata e difesa, come per Parte_2
delega in atti, dall'avv. Maurizia Sacchi e dall'avv. Gianfranco Tamburini ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Mino Siracusa, in Milano, Piazza della Repubblica, 10,
Appellante
E
pagina 1 di 16 (C.F. , rappresentata e difesa, come per delega in Controparte_1 P.IVA_2
atti, dall'avv. Margherita Campiotti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in
Varese, via Bernardino Castelli, 11,
Appellata
Oggetto: contratti bancari
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa e con ogni conseguenziale effetto, il proposto appello in riforma della sentenza n. 1010/2023 pubblicata il
03/10/2023, Repert. n. 1340/2023 del 07/10/2023 emessa dal Tribunale di Varese, Seconda Sezione
Civile, Giudice Dott. Giacomo Puricelli, nell'ambito del giudizio RG n. 1295/2017, depositata in cancelleria in data 7.10.2023, mai notificata.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione di CTU INTEGRATIVA che effettui il ricomputo anche per il periodo primo trimestre 1987 fino al primo trimestre 1989 compreso, considerando ripristinatorie tutte le poste e pervenendo al saldo dell'intero periodo di vita contrattuale previa epurazione delle poste illegittime e pertanto con computo del saldo ricalcolato”
Per Controparte_1
“In principalità: rigettare le domande formulate dalla società in quanto Parte_1 infondate in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di Varese n.
1010/2023 pubbl. il 03/10/2023.
Con vittoria dei compensi e delle spese di lite.
In via istruttoria:
Ci si oppone alla richiesta di CTU contabile formulata da controparte per le ragioni dedotte nella presente comparsa di costituzione e risposta” pagina 2 di 16 FATTO E PROCESSO
Con atto di citazione datato 28 marzo 2017, notificato il 4 aprile 2017 e iscritto a ruolo in data 6 aprile 2017, (nel seguito, anche ”) Parte_1 Parte_1
conveniva dinanzi al Tribunale di Varese, nel giudizio iscritto al RG n. 1295/2017,
, esponendo in fatto e in diritto quanto segue: Controparte_2
- nell'esercizio della sua attività, aveva acceso sin dal 1985 un conto Parte_1
corrente con apertura di credito presso Nuovo Banco Ambrosiano Spa. Tale rapporto era proseguito, per effetto di operazioni societarie dell'istituto di credito, prima con Banco
Ambrosiano Veneto Spa, poi con e (nel seguito, Controparte_3 Controparte_2
anche ), sino alla sua data di estinzione, avvenuta il 3.12.2010; CP_3
- nel 2014 aveva incaricato professionisti di fiducia di verificare la Parte_1
corrispondenza delle condizioni applicate dalla a quelle previste dalla legge e, CP_3
conseguentemente, la correttezza del saldo contabile. All'esito della verifica, con racc.ta del 21.3.2014 per il tramite del suo avvocato, rappresentava che Parte_1
l'analisi degli estratti conto bancari in suo possesso aveva individuato l'intervenuto pagamento alla Banca di somme non dovute, di cui chiedeva la “restituzione maggiorata di interessi”. Con tale missiva, contestava l'applicazione di interessi usurari, interessi ultralegali, interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto illegittime e/o non convenute, affermando il proprio diritto alla ripetizione dell'importo complessivo di
Euro 134.866,14 e invitando la a fornire copia di tutta la documentazione CP_3
contrattuale sottoscritta nel tempo dalle parti e di alcuni estratti conto;
- con lettera del 4.4.2014 la rivendicava la correttezza del proprio operato e CP_3
rinviava alla filiale di competenza per l'acquisizione della documentazione richiesta;
- avviava il procedimento obbligatorio di mediazione che si Parte_1
concludeva con verbale negativo del 30 marzo 2015;
pagina 3 di 16 - la documentazione contrattuale evidenziava l'applicazione, nel corso del tempo e per i periodi precisati in atto di citazione, di condizioni contrattuali nulle o illegittime in quanto relative a interessi ultralegali non pattuiti, tassi superiori al tasso soglia, interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto e altre spese, pure non concordate;
nonché la considerazione per il calcolo degli interessi, della valuta bancaria, sfavorevole ad , anziché di quella effettiva;
Parte_1
- il termine decennale di prescrizione per la ripetizione degli importi illegittimamente addebitati decorre dalla chiusura del conto corrente e non dalla data delle singole operazioni di addebito, in quanto il rapporto di conto corrente è sempre stato affidato e i versamenti di avevano natura ripristinatoria. Parte_1
Per tali ragioni chiedeva di accertare e dichiarare la nullità e/o Parte_1
l'illegittimità delle condizioni contrattuali contra legem denunciate e per l'effetto, determinato il saldo del rapporto di conto corrente e delle aperture di credito connesse, condannare la a pagare ad le somme illegittimamente addebitate CP_3 Parte_1
e riscosse, che quantificava in Euro 145.761,77 ovvero nell'importo maggiore o minore che sarebbe stato accertato in corso di causa.
Nel giudizio così instaurato si costituiva con comparsa di Controparte_2
costituzione del 12 giugno 2017, depositata il 19 giugno 2017, con cui la oltre a CP_3
contestare nel merito le eccezioni avversarie rivendicando la correttezza delle condizioni applicate, tra l'altro:
(i) eccepiva la prescrizione del diritto alla restituzione delle somme, evidenziando la natura solutoria e non ripristinatoria delle rimesse effettuate da e Parte_1
ritenendo applicabile il termine quinquennale di prescrizione ai sensi dell'art. 2948 n. 4
c.c. e non quello decennale ex art. 2946 c.c.;
(ii) rilevava, pertanto, l'intervenuta prescrizione dei diritti relativi al periodo antecedente al 28 marzo 2009 (vale a dire, al periodo antecedente rispetto al quinquennio calcolato a pagina 4 di 16 ritroso a decorrere dalla ricezione della raccomandata datata 21.3.2014 e ricevuta il
28.3.2014) oppure - in caso di applicazione del termine di prescrizione decennale - dei diritti relativi al periodo antecedente al 28 marzo 2004;
(iii) eccepiva l'inidoneità della predetta lettera di intimazione datata 21.3.2014 a valere come atto interruttivo della prescrizione anche in relazione alle contestazioni, svolte solo in atto di citazione notificato il 4 aprile 2017 riguardanti la valuta applicata nel calcolo degli interessi e le altre spese addebitate.
Nel corso del giudizio di primo grado veniva disposta una CTU contabile, depositata il
15.11.2018, e successivamente integrata, a seguito di rimessione in istruttoria, con ulteriore relazione depositata in data 19.5.2023.
Il Tribunale di Varese decideva la causa recependo le conclusioni della CTU depositata il 15 novembre 2018, riconoscendo la parziale illegittimità degli addebiti effettuati dalla
Banca e contestati in corso di causa, accertando la prescrizione dell'azione di ripetizione proposta dall'attrice con riferimento alle rimesse solutorie sul conto corrente fino al 4 aprile 2007 (decennio anteriore alla notifica della citazione) e condannando Controparte_2
a pagare ad la somma di 53.103,57 euro, oltre
[...] Parte_1
interessi legali su tale somma dal 4 aprile 2017 al saldo.
Tale decisione il primo giudice assumeva all'esito di valutazioni con cui:
- riconosceva la nullità per violazione dell'art. 1284 c.c. – e, a decorre dal 1992, per violazione della normativa bancaria – della clausola del contratto di conto corrente del
1985 che rinviava agli usi di piazza per la determinazione degli interessi, e la conseguente illegittimità dell'applicazione, nel periodo compreso tra il 1985 e il 1998, del tasso ultralegale di interessi, in quanto non concordato;
- con riferimento alla regolamentazione degli interessi intervenuta tra le parti nel contratto del 5 giugno 1998, reputava corretta la constatazione del CTU ed evidenziava pagina 5 di 16 che tale contratto disciplina gli interessi a credito del correntista e quelli a debito per scoperti oltre il fido consentito, ma non prevede il saggio degli interessi a debito per esposizioni entro il fido consentito, saggio disciplinato solo nel contratto di apertura di credito stipulato a marzo 2008. Conseguentemente, sino alla stipula di tale contratto, per le scoperture entro il fido consentito, riconosceva in favore della unicamente CP_3
gli interessi ex art. 117 TUB;
- escludeva l'applicazione nel corso del rapporto di un tasso usurario;
- sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi prevista nel contratto del 1985, poi rinegoziato nel 1998, riconosceva la violazione dell'art. 1283 c.c. e l'illegittima applicazione degli interessi anatocistici sino alla rinegoziazione avvenuta con il contratto del marzo 2008;
- riteneva che, non essendovi documenti idonei a individuare il limite dell'affidamento per il periodo compreso tra il primo trimestre 1987 e il primo trimestre 1989, in tale periodo il conto fosse scoperto e considerava pertanto solutorie le rimesse effettuate nel medesimo periodo. Nel periodo successivo, essendo individuabile dalla documentazione il limite degli affidamenti concessi, considerava le rimesse solutorie o ripristinatorie a seconda che vi fosse o meno il superamento dello scoperto consentito;
- per l'azione di ripetizione degli interessi riteneva corretta l'applicazione del termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 c.c..
- per la determinazione delle rimesse solutorie cadute in prescrizione, da un lato individuava il primo atto interruttivo nell'atto di citazione del 4 aprile 2017 e non la racc.ta del 2014 in quanto non contenente una intimazione a pagare una somma di danaro, dall'altro considerava il conto storico della banca e non il conto depurato dagli addebiti illegittimi operati in base a clausole riconosciute nulle, ritenendo tale modus procedendi in contrasto con l'art. 1422 c.c., in base al quale l'imprescrittibilità
pagina 6 di 16 dell'azione di nullità in materia contrattuale non impedisce la prescrizione dell'azione di ripetizione che si fonda sull'accertata nullità di clausole;
- riconosceva l'applicazione illegittima di spese non concordate e di valute fittizie diverse da quelle di effettiva esecuzione delle operazioni da parte della correntista;
- accertava l'applicazione da parte della di una commissione di massimo scoperto CP_3
dal primo trimestre 1987 al primo trimestre 2009 in assenza di pattuizione o pattuita con il contratto del 1998 e del 2008 sulla base di clausole di cui accertava e dichiarava la nullità per relativa indeterminatezza. In proposito, riteneva pertanto corretto il ricalcolo del saldo del conto eseguito dal c.t.u. con l'esclusione di tutti gli addebiti per la commissione di massimo scoperto.
Avverso la sentenza del Tribunale di Varese ha proposto appello . In Parte_1
particolare, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado:
1) nella parte in cui nega la sussistenza di affidamento dal primo trimestre 1987 al primo trimestre 1989 per assenza del limite di affidamento e conseguentemente considera tutte le rimesse del periodo come solutorie. Nel rivendicare la natura ripristinatoria delle rimesse effettuate nel predetto arco temporale, l'appellante sostiene che:
(i) il giudice di primo grado ha erroneamente considerato che la predeterminazione del limite dell'affidamento sia un elemento costitutivo del rapporto e che sussistano oneri di forma, laddove soltanto la L. 154/1992 e poi il TUB all'art. 117 hanno posto l'obbligo della forma scritta per i contratti bancari;
(ii) l'esistenza di un affidamento è provata invece dalla stabilità e non occasionalità dell'esposizione a debito, dalla mancata richiesta di rientro da parte della Banca, dall'applicazione di una commissione di massimo scoperto;
pagina 7 di 16 (iii) se nulla viene detto dalle parti in ordine al limite, il fido sarà illimitato o, al meglio per la banca, limitato a quanto la Banca, di volta in volta, conceda senza richiedere l'immediato rientro;
(iv) l'eventuale esistenza di un limite avrebbe dovuto essere provata dalla CP_3
2) nella parte in cui non riconosce efficacia interruttiva alla raccomandata del 21 marzo
2014. A riguardo l'appellante rileva che l'atto di costituzione in mora non è soggetto a formule sacramentali e che comunque la citata lettera raccomandata contiene la richiesta di restituzione degli importi indebiti, pure nella stessa quantificati;
3) nella parte in cui afferma che la determinazione delle rimesse solutorie deve avvenire considerando il conto storico della banca, sussistendo in caso contrario una violazione dell'art 1422 c.c.. In proposito, l'appellante ricorda come la Cassazione, con ordinanza n.
9141 del 2020, correlata alle SS.UU. del 2010, abbia ribadito che la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse effettuate dal correntista va individuata non con valutazione ex ante, ma soltanto dopo aver eliminato dal saldo tutti gli addebiti indebitamente operati dall'istituto di credito e pertanto sulla base del saldo ricalcolato.
Nel giudizio di appello si è costituita , contestando i motivi di Controparte_2
appello avversari e osservando che:
- dalla documentazione in atti non risultano elementi da cui desumere l'esistenza di un affidamento nel periodo compreso tra 1987 e il 1989, in quanto soltanto nell'estratto contro del primo trimestre del 1989 si fa menzione di un fido accordato a decorrere dal
6.3.1989 per l'importo massimo di Euro 25.000 e si indicano pure i tassi di interesse applicati, per cui nel periodo 1987-1989 tutte le rimesse sono da considerarsi solutorie e non ripristinatorie;
pagina 8 di 16 - la raccomandata del 21 marzo 2014 non è stata sottoscritta dalla correntista ma dal suo legale senza che vi sia prova dell'incarico conferito, per cui la stessa, provenendo da un soggetto non legittimato, non avrebbe efficacia nei confronti della banca. Ribadisce anche che la stessa raccomandata non fa riferimento alle contestazioni relative alle spese non concordate e alla valuta applicata. Conseguentemente, con riguardo a tali eccezioni, il primo atto interruttivo sarebbe la citazione del 4 aprile 2017;
- “un versamento con funzione di pagamento su un conto scoperto, anche se il saldo è conseguenza di annotazioni illegittime apposte dalla banca, mantiene la sua natura di pagamento. Diversamente opinando, andrebbe a vanificarsi la previsione dell'art. 1422
c.c. che invece funge da limite alla retroattività della pronunzia di nullità” (cfr. pag. 8 comparsa di costituzione ). CP_2
Alla prima udienza (4 dicembre 2024) questa Corte ha invitato le parti a trovare una soluzione conciliativa, suggerendo i parametri per il riconteggio di quanto dovuto da e rinviando la causa per l'ulteriore trattazione. CP_2
Alla udienza successiva (26 marzo 2025), le parti, non avendo trovato un accordo, sono state invitate dalla Corte a precisare le conclusioni ex art. 350 bis c.p.c. e ciò hanno fatto riportandosi ai rispettivi atti introduttivi.
La causa è stata quindi rinviata all'udienza collegiale del 4 giugno 2025 con assegnazione del termine per il deposito di note conclusive.
Nelle note depositate, le parti hanno ribadito le rispettive posizioni e alla detta udienza del 4 giugno 2025, all'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che l'appello sia meritevole di parziale accoglimento per le ragioni di seguito esposte. pagina 9 di 16 1. Ad avviso della Corte, è infondato e va rigettato il primo motivo di appello, con conseguente conferma della sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso l'esistenza di affidamento nel periodo compreso tra il primo trimestre 1987 e il primo trimestre
1989, riconoscendo la natura solutoria delle rimesse effettuate in tale arco temporale.
Con tale motivo, l'appellante contesta infatti la sentenza di primo grado per non aver riconosciuto l'esistenza dell'affidamento in ragione della impossibilità di accertare il limite dell'affidamento stesso, eccependo al riguardo, da un lato, che tale limite non è elemento essenziale del contratto, dall'altro che l'onere probatorio di un eventuale limite graverebbe sulla CP_3
Nel caso in esame, tuttavia, la questione relativa alla natura essenziale o meno del limite di affido e all'individuazione del soggetto su cui grava provarne l'esistenza e l'entità, si presenta, ad avviso della Corte, come non essenziale.
Ciò che rileva nella fattispecie è infatti, ancor prima, la prova dell'esistenza di un'apertura di credito nel periodo oggetto di contestazione.
E non v'è dubbio che tale prova, secondo gli ordinari principi in materia di onere probatorio, debba essere fornita dal correntista, in quanto funzionale a soddisfare l'onere probatorio - gravante sul medesimo correntista - relativo alla natura ripristinatoria delle rimesse effettuate.1
Orbene, come correttamente osservato dall'appellante, nel periodo oggetto di contestazione - anteriore all'entrata in vigore dell'art. 3 l. n. 154 del 1992, che ha imposto l'obbligo della forma scritta ai contratti relativi alle operazioni e ai servizi bancari - i contratti di apertura di credito non erano soggetti a vincoli di forma. 1 Cfr. in tal senso Cass. 34997/23 secondo cui “a fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca avverso la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista, grava su quest'ultimo l'onere della prova della natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse indicate (Cass. 6 dicembre 2019, n. 31927; Cass. 30 gennaio 2019, n. 2660; Cass. 30 ottobre 2018, n. 27704). In conseguenza, l'apertura di credito da cui dipende la valenza ripristinatoria dei versamenti operati per ripianare le esposizioni che non eccedano il limite dell'accordato, non può che gravare sul detto soggetto”. Nello stesso senso cfr. anche Cass. 26897/2024. pagina 10 di 16 Dunque, nel periodo in esame e per i detti contratti, la prova dell'affidamento può essere fornita anche tramite presunzioni, purché gravi, precise e concordanti, secondo quanto disposto dall'art. 2729 c.c.
E tuttavia giova precisare che, per giurisprudenza costante, tali presunzioni non possono essere individuate nella “situazione di fatto caratterizzata dallo svolgimento di un conto passivo con adempimenti reiterati da parte della banca di ordini di pagamento del correntista, anche in assenza di provvista”, ben potendo detta situazione esprimere una mera tolleranza di una situazione di scoperto da parte della banca medesima. 2
Ne discende che le circostanze evidenziate dall'appellante, relative alla non occasionalità dell'esposizione a debito e alla mancata richiesta di rientro da parte della non paiono idonee a fornire la prova dell'esistenza di un contratto di apertura di CP_3
credito e conseguentemente della natura ripristinatoria delle rimesse nel predetto periodo.
Né in senso contrario depone l'applicazione di una commissione di massimo scoperto, considerato che il CTU, dall'esame degli estratti conto successivi alla prima pattuizione relativa alla commissione di massimo scoperto (contratto di conto corrente del
5/6/1998), ne ha accertato l'applicazione per utilizzi sia all'interno dell'affidamento, sia oltre il fido accordato3. L'applicazione della predetta commissione, nel caso di specie, non risulta pertanto indicativa dell'esistenza di un contratto di apertura di credito.
Non diversamente risulta dalla relazione integrativa della CTU (cfr pag. 13), ove si afferma che “Analizzando gli estratti conto sino al secondo trimestre 1988, come evidenziato, emerge un utilizzo a debito del conto corrente, l'applicazione della commissione di massimo scoperto con unica aliquota in ciascun trimestre ed il conteggio di interessi debitori con aliquote differenti all'interno dei singoli trimestri”. Dell'utilizzo a debito - spiegabile con la mera tolleranza della Banca - si è già detto, mentre l'unicità dell'aliquota della cms confermerebbe semmai l'inesistenza di soglie di fido e le aliquote differenti degli interessi debitori all'interno dei singoli trimestri risponderebbero alle variazioni di valore del mercato dei capitali.
D'altra parte, l'indicazione esplicita del limite del fido in calce agli estratti conto soltanto a partire da quello del 31.3.1989, pure rilevata dal CTU, lascia presumere che nel periodo antecedente la banca non abbia inteso riconoscere un affidamento.
Pertanto, non sussistendo elementi presuntivi idonei a far ritenere accordata un'apertura di credito nel predetto arco temporale, questa Corte riconosce la natura solutoria delle rimesse in esso effettuate. La tesi trova conforto anche nel fatto che l'analisi condotta dal CTU evidenzia che soltanto dopo il 27/06/1988 “il conto corrente assume saldi a credito del correntista o – quando il conto assume saldi a debito del correntista – il saldo risulta all'interno dell'affidamento concesso” e dunque soltanto “nel periodo successivo al 27/06/1988… tutte le rimesse su conto corrente devono essere considerate aventi natura ripristinatoria” (cfr. pag. 10 Integrazione CTU dep. il 19.5.2023).
2. Esaminati il secondo e il terzo motivo di appello, questa Corte li ritiene fondati e meritevoli di accoglimento, non condividendo la statuizione del primo giudice, laddove, ai fini della determinazione delle rimesse solutorie cadute in prescrizione, da un lato considera quale primo atto interruttivo l'atto di citazione del 4 aprile 2017 anziché la raccomandata del 21 marzo 2014 ricevuta in data 28 marzo 2014, dall'altro considera il conto storico della banca e non il conto rettificato, depurato dagli addebiti illegittimi operati in base a clausole riconosciute nulle.
2.1 La Corte riconosce infatti efficacia interruttiva della prescrizione alla lettera raccomandata trasmessa dal legale di per suo conto, al fine di contestare Parte_1
gli addebiti illegittimi applicati dalla nel corso del rapporto di conto corrente. Il CP_3
Tribunale ha infatti escluso tale riconoscimento ritenendo erroneamente che tale missiva pagina 12 di 16 non contenga l'intimazione a pagare una somma di danaro, ma soltanto l'invito a procedere a un ricalcolo del saldo. Si disattende tale valutazione, riscontrando nella predetta missiva non solo l'intimazione alla restituzione delle somme non dovute richieste dalla Banca e corrisposte da ma anche la precisazione Parte_3
dell'intento di mettere in mora la banca debitrice e interrompere così i termini prescrizionali5.
Quanto poi all'eccezione sollevata dalla - per la prima volta nella comparsa di CP_3
costituzione del presente giudizio di appello - relativa alla sottoscrizione della predetta missiva da parte di soggetto non legittimato, data la mancanza di prova della relativa procura, questa Corte ne rileva la tardività e in ogni caso l'infondatezza, evidenziando come il legale di , avv. Maurizia Sacchi, che ha sottoscritto la predetta Parte_1
missiva, espressamente ha dichiarato di trasmettere “la presente in nome e per conto della (omissis) come da delega che si invia in allegato Parte_1
alla presente” e tale ultima circostanza non risulta mai in precedenza essere stata contestata.
Privo di pregio appare anche il rilievo della secondo cui la predetta missiva non CP_3
varrebbe come atto interruttivo della prescrizione in relazione alle contestazioni relative alla valuta e alle altre spese applicate, in quanto svolte soltanto nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado. In proposito si rileva, infatti, che trattasi in ogni caso di contestazioni riguardanti le somme illegittimamente addebitate nel corso del rapporto di conto corrente, la cui restituzione è stata chiesta proprio con la missiva in questione.
2.2. La Corte rileva altresì che l'individuazione - operata dal CTU nella prima relazione depositata il 15.11.2018 e condivisa dal Tribunale - delle rimesse solutorie cadute in prescrizione - sulla base del cosiddetto “conto banca” anziché su quella del cosiddetto
“conto rettificato” - contrasta con la ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale nelle controversie aventi a oggetto la declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili e la conseguente domanda di ripetizione di indebito avente prescrizione decennale, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito.6 Soltanto avendo come riferimento tale saldo rettificato si potrà procedere con l'individuazione delle rimesse solutorie (o della parte solutoria di esse) effettuate dal correntista nel corso del rapporto di conto corrente, con la conseguenza che il dies a quo della prescrizione della domanda di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., decorrerà soltanto per quelle rimesse (o quella parte delle rimesse) sul conto corrente che risulta superare il limite del fido dopo la rettifica del saldo.
Tale modus procedendi, infatti, non contrasta - diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice - con l'art. 1422 c.c., in base al quale l'imprescrittibilità dell'azione di nullità in materia contrattuale non impedisce la prescrizione dell'azione di ripetizione che si fonda sull'accertata nullità di clausole.
In proposito la Cassazione, in più occasioni ha ribadito, che “così facendo, infatti, si viene solamente ad operare una fictio iuris finalizzata a contrappore una realtà giuridica a quella storica offerta dalla banca e, quindi, il disposto dell'art. 1422 cod. civ. non risulterà violato ma varrà per tutte le rimesse "realmente" solutorie individuate in base al saldo ricalcolato”.7
3. Alla luce delle considerazioni sopra svolte, questa Corte ritiene di dover recepire i risultati della integrazione della CTU depositata in data 19.5.2023 nell'ambito del giudizio di primo grado, a seguito dell'ordinanza di rimessione in istruttoria del 14 marzo 2023, con cui il Giudice di primo grado ha chiesto tra l'altro di procedere “ad una nuova individuazione dei pagamenti solutori e ripristinatori previa eliminazione degli addebiti illegittimamente operati sul conto e con successiva espunzione dei crediti restitutori da considerare prescritti anteriori al 28 marzo 2004”.
Con tale integrazione, il CTU ha effettuato due ipotesi di calcolo dell'importo rideterminato a favore del correntista, applicando, in assenza di interessi convenzionali validamente pattuiti, in un caso il tasso legale (che conduce alla determinazione dell'importo di
Euro 108.931,25), in un altro il tasso sostitutivo BOT (che conduce alla determinazione dell'importo di Euro 108.922,84).
La Corte ritiene che, per i periodi in cui non vi siano interessi convenzionali applicabili, sia corretta l'applicazione del tasso di interesse legale in quanto il tasso sostitutivo BOT
è stato introdotto con la legge n. 154/1992, entrata in vigore successivamente all'instaurazione del rapporto di conto corrente in esame, che risale al 1985.
Ne deriva che l'importo di competenze illegittimamente addebitate è pari ad Euro
108.931,25. Da tale importo è necessario sottrarre quello delle competenze non più ripetibili perché cadute in prescrizione, quantificate dal CTU in Euro 1.965,91.
In conclusione, la Corte, in accoglimento del secondo e del terzo motivo di appello proposto da , riconosce il diritto di parte appellante di ripetere l'importo Parte_1
di Euro 106.965,34, oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c. dalla domanda (28.3.2014) all'introduzione del giudizio (4.4.2017) e ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c. da tale momento sino al saldo.
Detto accoglimento impone anche una riconsiderazione della statuizione sulle spese contenuta nella sentenza impugnata. Stante la soccombenza di parte appellata, va pagina 15 di 16 disposta la condanna di quest'ultima a rifondere all'appellante le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'esito complessivo del giudizio, dell'impegno difensivo in concreto profuso dai procuratori delle parti, nonché dei criteri e parametri tutti ex d.m. 55/2014 e ss.mm.ii., dette spese vengono liquidate, per quanto riguarda il giudizio di primo e secondo grado, applicando i parametri medi dello scaglione di riferimento (Euro 52.000 - 260.000) in complessivi Euro 25.804,50 (Euro
14.648,00 per il giudizio di primo grado - di cui 545,00 per spese;
Euro 11.156,50 per il giudizio di appello - di cui Euro 1.165,50 per spese -, importo quest'ultimo che non tiene conto del compenso previsto per la fase istruttoria/o di trattazione, non svoltasi in questo grado), oltre spese forfetarie
(15%) e oneri di legge.
P.Q.M.
La Corte, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'appello proposto da avverso Parte_1
la sentenza a verbale n. 1010/2023 emessa e pubblicata dal Tribunale di Varese in data
3.10.2023 e, in riforma della stessa, condanna a pagare in favore di Controparte_1
l'importo di Euro 106.965,34, oltre interessi legali come Parte_1
in motivazione;
2) condanna altresì l'appellata a rifondere all'appellante le spese di entrambi i gradi del giudizio, spese che liquida in complessivi Euro 25.804.50, oltre al rimborso forfetario nella misura del 15% e agli oneri di legge.
Milano, 4 giugno 2025
Il presidente est.
CO TI pagina 16 di 16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Ex multis Cfr. Cass. n.12947/1992, Cass. n. 34997/2023 Cass. n. 25711/2024, Cass. n.26897/2024 3 cfr. pag. 38 CTU dep. 15.11.2018 ove si legge: “emerge che l'istituto di credito ha provveduto al conteggio della commissione di massimo scoperto sia all'interno dell'affidamento che per utilizzi oltre il fido accordato” . pagina 11 di 16 4 “sin da ora la mia rappresentata chiede la restituzione maggiorata degli interessi” (cfr. pag. 1 doc. 2 fasc. Appellante) 5 “la presente lettera di messa in mora vale anche per la interruzione dei termini prescrizionali di ripetizione di tutti gli indebiti ingenerati dalle illegittime previsioni contrattuali contenute nei contratti e comunque dallo loro applicazione” (cfr. pag. 2 doc. 2 fasc. Appellante) pagina 13 di 16 6 Cfr. Cass. n. 9141 del 2020; Cass. n. 7721 del 2023; Cass. n. 9712 del 2024; Cass. nn. 2749, 5577, 9203, 15684 del 2025 7 Cfr. Cass. 15684/25, che riporta e condivide orientamento già espresso da Cass. 9141/2020 e ribadito da Cass. n. 7721 del 2023; Cass. n. 9712 del 2024; Cass. nn. 2749, 5577 e 9203 del 2025. pagina 14 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE così composta:
- CO TI Presidente relatore
- Alessandra Arceri Consigliere
- Cristina Ravera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di R.G. 1084/2024, promossa con atto di citazione notificato in data 3.4.2024 e trattenuta in decisione all'udienza del 4.06.2025
TRA
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, Sig. rappresentata e difesa, come per Parte_2
delega in atti, dall'avv. Maurizia Sacchi e dall'avv. Gianfranco Tamburini ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Mino Siracusa, in Milano, Piazza della Repubblica, 10,
Appellante
E
pagina 1 di 16 (C.F. , rappresentata e difesa, come per delega in Controparte_1 P.IVA_2
atti, dall'avv. Margherita Campiotti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in
Varese, via Bernardino Castelli, 11,
Appellata
Oggetto: contratti bancari
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa e con ogni conseguenziale effetto, il proposto appello in riforma della sentenza n. 1010/2023 pubblicata il
03/10/2023, Repert. n. 1340/2023 del 07/10/2023 emessa dal Tribunale di Varese, Seconda Sezione
Civile, Giudice Dott. Giacomo Puricelli, nell'ambito del giudizio RG n. 1295/2017, depositata in cancelleria in data 7.10.2023, mai notificata.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione di CTU INTEGRATIVA che effettui il ricomputo anche per il periodo primo trimestre 1987 fino al primo trimestre 1989 compreso, considerando ripristinatorie tutte le poste e pervenendo al saldo dell'intero periodo di vita contrattuale previa epurazione delle poste illegittime e pertanto con computo del saldo ricalcolato”
Per Controparte_1
“In principalità: rigettare le domande formulate dalla società in quanto Parte_1 infondate in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di Varese n.
1010/2023 pubbl. il 03/10/2023.
Con vittoria dei compensi e delle spese di lite.
In via istruttoria:
Ci si oppone alla richiesta di CTU contabile formulata da controparte per le ragioni dedotte nella presente comparsa di costituzione e risposta” pagina 2 di 16 FATTO E PROCESSO
Con atto di citazione datato 28 marzo 2017, notificato il 4 aprile 2017 e iscritto a ruolo in data 6 aprile 2017, (nel seguito, anche ”) Parte_1 Parte_1
conveniva dinanzi al Tribunale di Varese, nel giudizio iscritto al RG n. 1295/2017,
, esponendo in fatto e in diritto quanto segue: Controparte_2
- nell'esercizio della sua attività, aveva acceso sin dal 1985 un conto Parte_1
corrente con apertura di credito presso Nuovo Banco Ambrosiano Spa. Tale rapporto era proseguito, per effetto di operazioni societarie dell'istituto di credito, prima con Banco
Ambrosiano Veneto Spa, poi con e (nel seguito, Controparte_3 Controparte_2
anche ), sino alla sua data di estinzione, avvenuta il 3.12.2010; CP_3
- nel 2014 aveva incaricato professionisti di fiducia di verificare la Parte_1
corrispondenza delle condizioni applicate dalla a quelle previste dalla legge e, CP_3
conseguentemente, la correttezza del saldo contabile. All'esito della verifica, con racc.ta del 21.3.2014 per il tramite del suo avvocato, rappresentava che Parte_1
l'analisi degli estratti conto bancari in suo possesso aveva individuato l'intervenuto pagamento alla Banca di somme non dovute, di cui chiedeva la “restituzione maggiorata di interessi”. Con tale missiva, contestava l'applicazione di interessi usurari, interessi ultralegali, interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto illegittime e/o non convenute, affermando il proprio diritto alla ripetizione dell'importo complessivo di
Euro 134.866,14 e invitando la a fornire copia di tutta la documentazione CP_3
contrattuale sottoscritta nel tempo dalle parti e di alcuni estratti conto;
- con lettera del 4.4.2014 la rivendicava la correttezza del proprio operato e CP_3
rinviava alla filiale di competenza per l'acquisizione della documentazione richiesta;
- avviava il procedimento obbligatorio di mediazione che si Parte_1
concludeva con verbale negativo del 30 marzo 2015;
pagina 3 di 16 - la documentazione contrattuale evidenziava l'applicazione, nel corso del tempo e per i periodi precisati in atto di citazione, di condizioni contrattuali nulle o illegittime in quanto relative a interessi ultralegali non pattuiti, tassi superiori al tasso soglia, interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto e altre spese, pure non concordate;
nonché la considerazione per il calcolo degli interessi, della valuta bancaria, sfavorevole ad , anziché di quella effettiva;
Parte_1
- il termine decennale di prescrizione per la ripetizione degli importi illegittimamente addebitati decorre dalla chiusura del conto corrente e non dalla data delle singole operazioni di addebito, in quanto il rapporto di conto corrente è sempre stato affidato e i versamenti di avevano natura ripristinatoria. Parte_1
Per tali ragioni chiedeva di accertare e dichiarare la nullità e/o Parte_1
l'illegittimità delle condizioni contrattuali contra legem denunciate e per l'effetto, determinato il saldo del rapporto di conto corrente e delle aperture di credito connesse, condannare la a pagare ad le somme illegittimamente addebitate CP_3 Parte_1
e riscosse, che quantificava in Euro 145.761,77 ovvero nell'importo maggiore o minore che sarebbe stato accertato in corso di causa.
Nel giudizio così instaurato si costituiva con comparsa di Controparte_2
costituzione del 12 giugno 2017, depositata il 19 giugno 2017, con cui la oltre a CP_3
contestare nel merito le eccezioni avversarie rivendicando la correttezza delle condizioni applicate, tra l'altro:
(i) eccepiva la prescrizione del diritto alla restituzione delle somme, evidenziando la natura solutoria e non ripristinatoria delle rimesse effettuate da e Parte_1
ritenendo applicabile il termine quinquennale di prescrizione ai sensi dell'art. 2948 n. 4
c.c. e non quello decennale ex art. 2946 c.c.;
(ii) rilevava, pertanto, l'intervenuta prescrizione dei diritti relativi al periodo antecedente al 28 marzo 2009 (vale a dire, al periodo antecedente rispetto al quinquennio calcolato a pagina 4 di 16 ritroso a decorrere dalla ricezione della raccomandata datata 21.3.2014 e ricevuta il
28.3.2014) oppure - in caso di applicazione del termine di prescrizione decennale - dei diritti relativi al periodo antecedente al 28 marzo 2004;
(iii) eccepiva l'inidoneità della predetta lettera di intimazione datata 21.3.2014 a valere come atto interruttivo della prescrizione anche in relazione alle contestazioni, svolte solo in atto di citazione notificato il 4 aprile 2017 riguardanti la valuta applicata nel calcolo degli interessi e le altre spese addebitate.
Nel corso del giudizio di primo grado veniva disposta una CTU contabile, depositata il
15.11.2018, e successivamente integrata, a seguito di rimessione in istruttoria, con ulteriore relazione depositata in data 19.5.2023.
Il Tribunale di Varese decideva la causa recependo le conclusioni della CTU depositata il 15 novembre 2018, riconoscendo la parziale illegittimità degli addebiti effettuati dalla
Banca e contestati in corso di causa, accertando la prescrizione dell'azione di ripetizione proposta dall'attrice con riferimento alle rimesse solutorie sul conto corrente fino al 4 aprile 2007 (decennio anteriore alla notifica della citazione) e condannando Controparte_2
a pagare ad la somma di 53.103,57 euro, oltre
[...] Parte_1
interessi legali su tale somma dal 4 aprile 2017 al saldo.
Tale decisione il primo giudice assumeva all'esito di valutazioni con cui:
- riconosceva la nullità per violazione dell'art. 1284 c.c. – e, a decorre dal 1992, per violazione della normativa bancaria – della clausola del contratto di conto corrente del
1985 che rinviava agli usi di piazza per la determinazione degli interessi, e la conseguente illegittimità dell'applicazione, nel periodo compreso tra il 1985 e il 1998, del tasso ultralegale di interessi, in quanto non concordato;
- con riferimento alla regolamentazione degli interessi intervenuta tra le parti nel contratto del 5 giugno 1998, reputava corretta la constatazione del CTU ed evidenziava pagina 5 di 16 che tale contratto disciplina gli interessi a credito del correntista e quelli a debito per scoperti oltre il fido consentito, ma non prevede il saggio degli interessi a debito per esposizioni entro il fido consentito, saggio disciplinato solo nel contratto di apertura di credito stipulato a marzo 2008. Conseguentemente, sino alla stipula di tale contratto, per le scoperture entro il fido consentito, riconosceva in favore della unicamente CP_3
gli interessi ex art. 117 TUB;
- escludeva l'applicazione nel corso del rapporto di un tasso usurario;
- sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi prevista nel contratto del 1985, poi rinegoziato nel 1998, riconosceva la violazione dell'art. 1283 c.c. e l'illegittima applicazione degli interessi anatocistici sino alla rinegoziazione avvenuta con il contratto del marzo 2008;
- riteneva che, non essendovi documenti idonei a individuare il limite dell'affidamento per il periodo compreso tra il primo trimestre 1987 e il primo trimestre 1989, in tale periodo il conto fosse scoperto e considerava pertanto solutorie le rimesse effettuate nel medesimo periodo. Nel periodo successivo, essendo individuabile dalla documentazione il limite degli affidamenti concessi, considerava le rimesse solutorie o ripristinatorie a seconda che vi fosse o meno il superamento dello scoperto consentito;
- per l'azione di ripetizione degli interessi riteneva corretta l'applicazione del termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 c.c..
- per la determinazione delle rimesse solutorie cadute in prescrizione, da un lato individuava il primo atto interruttivo nell'atto di citazione del 4 aprile 2017 e non la racc.ta del 2014 in quanto non contenente una intimazione a pagare una somma di danaro, dall'altro considerava il conto storico della banca e non il conto depurato dagli addebiti illegittimi operati in base a clausole riconosciute nulle, ritenendo tale modus procedendi in contrasto con l'art. 1422 c.c., in base al quale l'imprescrittibilità
pagina 6 di 16 dell'azione di nullità in materia contrattuale non impedisce la prescrizione dell'azione di ripetizione che si fonda sull'accertata nullità di clausole;
- riconosceva l'applicazione illegittima di spese non concordate e di valute fittizie diverse da quelle di effettiva esecuzione delle operazioni da parte della correntista;
- accertava l'applicazione da parte della di una commissione di massimo scoperto CP_3
dal primo trimestre 1987 al primo trimestre 2009 in assenza di pattuizione o pattuita con il contratto del 1998 e del 2008 sulla base di clausole di cui accertava e dichiarava la nullità per relativa indeterminatezza. In proposito, riteneva pertanto corretto il ricalcolo del saldo del conto eseguito dal c.t.u. con l'esclusione di tutti gli addebiti per la commissione di massimo scoperto.
Avverso la sentenza del Tribunale di Varese ha proposto appello . In Parte_1
particolare, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado:
1) nella parte in cui nega la sussistenza di affidamento dal primo trimestre 1987 al primo trimestre 1989 per assenza del limite di affidamento e conseguentemente considera tutte le rimesse del periodo come solutorie. Nel rivendicare la natura ripristinatoria delle rimesse effettuate nel predetto arco temporale, l'appellante sostiene che:
(i) il giudice di primo grado ha erroneamente considerato che la predeterminazione del limite dell'affidamento sia un elemento costitutivo del rapporto e che sussistano oneri di forma, laddove soltanto la L. 154/1992 e poi il TUB all'art. 117 hanno posto l'obbligo della forma scritta per i contratti bancari;
(ii) l'esistenza di un affidamento è provata invece dalla stabilità e non occasionalità dell'esposizione a debito, dalla mancata richiesta di rientro da parte della Banca, dall'applicazione di una commissione di massimo scoperto;
pagina 7 di 16 (iii) se nulla viene detto dalle parti in ordine al limite, il fido sarà illimitato o, al meglio per la banca, limitato a quanto la Banca, di volta in volta, conceda senza richiedere l'immediato rientro;
(iv) l'eventuale esistenza di un limite avrebbe dovuto essere provata dalla CP_3
2) nella parte in cui non riconosce efficacia interruttiva alla raccomandata del 21 marzo
2014. A riguardo l'appellante rileva che l'atto di costituzione in mora non è soggetto a formule sacramentali e che comunque la citata lettera raccomandata contiene la richiesta di restituzione degli importi indebiti, pure nella stessa quantificati;
3) nella parte in cui afferma che la determinazione delle rimesse solutorie deve avvenire considerando il conto storico della banca, sussistendo in caso contrario una violazione dell'art 1422 c.c.. In proposito, l'appellante ricorda come la Cassazione, con ordinanza n.
9141 del 2020, correlata alle SS.UU. del 2010, abbia ribadito che la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse effettuate dal correntista va individuata non con valutazione ex ante, ma soltanto dopo aver eliminato dal saldo tutti gli addebiti indebitamente operati dall'istituto di credito e pertanto sulla base del saldo ricalcolato.
Nel giudizio di appello si è costituita , contestando i motivi di Controparte_2
appello avversari e osservando che:
- dalla documentazione in atti non risultano elementi da cui desumere l'esistenza di un affidamento nel periodo compreso tra 1987 e il 1989, in quanto soltanto nell'estratto contro del primo trimestre del 1989 si fa menzione di un fido accordato a decorrere dal
6.3.1989 per l'importo massimo di Euro 25.000 e si indicano pure i tassi di interesse applicati, per cui nel periodo 1987-1989 tutte le rimesse sono da considerarsi solutorie e non ripristinatorie;
pagina 8 di 16 - la raccomandata del 21 marzo 2014 non è stata sottoscritta dalla correntista ma dal suo legale senza che vi sia prova dell'incarico conferito, per cui la stessa, provenendo da un soggetto non legittimato, non avrebbe efficacia nei confronti della banca. Ribadisce anche che la stessa raccomandata non fa riferimento alle contestazioni relative alle spese non concordate e alla valuta applicata. Conseguentemente, con riguardo a tali eccezioni, il primo atto interruttivo sarebbe la citazione del 4 aprile 2017;
- “un versamento con funzione di pagamento su un conto scoperto, anche se il saldo è conseguenza di annotazioni illegittime apposte dalla banca, mantiene la sua natura di pagamento. Diversamente opinando, andrebbe a vanificarsi la previsione dell'art. 1422
c.c. che invece funge da limite alla retroattività della pronunzia di nullità” (cfr. pag. 8 comparsa di costituzione ). CP_2
Alla prima udienza (4 dicembre 2024) questa Corte ha invitato le parti a trovare una soluzione conciliativa, suggerendo i parametri per il riconteggio di quanto dovuto da e rinviando la causa per l'ulteriore trattazione. CP_2
Alla udienza successiva (26 marzo 2025), le parti, non avendo trovato un accordo, sono state invitate dalla Corte a precisare le conclusioni ex art. 350 bis c.p.c. e ciò hanno fatto riportandosi ai rispettivi atti introduttivi.
La causa è stata quindi rinviata all'udienza collegiale del 4 giugno 2025 con assegnazione del termine per il deposito di note conclusive.
Nelle note depositate, le parti hanno ribadito le rispettive posizioni e alla detta udienza del 4 giugno 2025, all'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che l'appello sia meritevole di parziale accoglimento per le ragioni di seguito esposte. pagina 9 di 16 1. Ad avviso della Corte, è infondato e va rigettato il primo motivo di appello, con conseguente conferma della sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso l'esistenza di affidamento nel periodo compreso tra il primo trimestre 1987 e il primo trimestre
1989, riconoscendo la natura solutoria delle rimesse effettuate in tale arco temporale.
Con tale motivo, l'appellante contesta infatti la sentenza di primo grado per non aver riconosciuto l'esistenza dell'affidamento in ragione della impossibilità di accertare il limite dell'affidamento stesso, eccependo al riguardo, da un lato, che tale limite non è elemento essenziale del contratto, dall'altro che l'onere probatorio di un eventuale limite graverebbe sulla CP_3
Nel caso in esame, tuttavia, la questione relativa alla natura essenziale o meno del limite di affido e all'individuazione del soggetto su cui grava provarne l'esistenza e l'entità, si presenta, ad avviso della Corte, come non essenziale.
Ciò che rileva nella fattispecie è infatti, ancor prima, la prova dell'esistenza di un'apertura di credito nel periodo oggetto di contestazione.
E non v'è dubbio che tale prova, secondo gli ordinari principi in materia di onere probatorio, debba essere fornita dal correntista, in quanto funzionale a soddisfare l'onere probatorio - gravante sul medesimo correntista - relativo alla natura ripristinatoria delle rimesse effettuate.1
Orbene, come correttamente osservato dall'appellante, nel periodo oggetto di contestazione - anteriore all'entrata in vigore dell'art. 3 l. n. 154 del 1992, che ha imposto l'obbligo della forma scritta ai contratti relativi alle operazioni e ai servizi bancari - i contratti di apertura di credito non erano soggetti a vincoli di forma. 1 Cfr. in tal senso Cass. 34997/23 secondo cui “a fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca avverso la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista, grava su quest'ultimo l'onere della prova della natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse indicate (Cass. 6 dicembre 2019, n. 31927; Cass. 30 gennaio 2019, n. 2660; Cass. 30 ottobre 2018, n. 27704). In conseguenza, l'apertura di credito da cui dipende la valenza ripristinatoria dei versamenti operati per ripianare le esposizioni che non eccedano il limite dell'accordato, non può che gravare sul detto soggetto”. Nello stesso senso cfr. anche Cass. 26897/2024. pagina 10 di 16 Dunque, nel periodo in esame e per i detti contratti, la prova dell'affidamento può essere fornita anche tramite presunzioni, purché gravi, precise e concordanti, secondo quanto disposto dall'art. 2729 c.c.
E tuttavia giova precisare che, per giurisprudenza costante, tali presunzioni non possono essere individuate nella “situazione di fatto caratterizzata dallo svolgimento di un conto passivo con adempimenti reiterati da parte della banca di ordini di pagamento del correntista, anche in assenza di provvista”, ben potendo detta situazione esprimere una mera tolleranza di una situazione di scoperto da parte della banca medesima. 2
Ne discende che le circostanze evidenziate dall'appellante, relative alla non occasionalità dell'esposizione a debito e alla mancata richiesta di rientro da parte della non paiono idonee a fornire la prova dell'esistenza di un contratto di apertura di CP_3
credito e conseguentemente della natura ripristinatoria delle rimesse nel predetto periodo.
Né in senso contrario depone l'applicazione di una commissione di massimo scoperto, considerato che il CTU, dall'esame degli estratti conto successivi alla prima pattuizione relativa alla commissione di massimo scoperto (contratto di conto corrente del
5/6/1998), ne ha accertato l'applicazione per utilizzi sia all'interno dell'affidamento, sia oltre il fido accordato3. L'applicazione della predetta commissione, nel caso di specie, non risulta pertanto indicativa dell'esistenza di un contratto di apertura di credito.
Non diversamente risulta dalla relazione integrativa della CTU (cfr pag. 13), ove si afferma che “Analizzando gli estratti conto sino al secondo trimestre 1988, come evidenziato, emerge un utilizzo a debito del conto corrente, l'applicazione della commissione di massimo scoperto con unica aliquota in ciascun trimestre ed il conteggio di interessi debitori con aliquote differenti all'interno dei singoli trimestri”. Dell'utilizzo a debito - spiegabile con la mera tolleranza della Banca - si è già detto, mentre l'unicità dell'aliquota della cms confermerebbe semmai l'inesistenza di soglie di fido e le aliquote differenti degli interessi debitori all'interno dei singoli trimestri risponderebbero alle variazioni di valore del mercato dei capitali.
D'altra parte, l'indicazione esplicita del limite del fido in calce agli estratti conto soltanto a partire da quello del 31.3.1989, pure rilevata dal CTU, lascia presumere che nel periodo antecedente la banca non abbia inteso riconoscere un affidamento.
Pertanto, non sussistendo elementi presuntivi idonei a far ritenere accordata un'apertura di credito nel predetto arco temporale, questa Corte riconosce la natura solutoria delle rimesse in esso effettuate. La tesi trova conforto anche nel fatto che l'analisi condotta dal CTU evidenzia che soltanto dopo il 27/06/1988 “il conto corrente assume saldi a credito del correntista o – quando il conto assume saldi a debito del correntista – il saldo risulta all'interno dell'affidamento concesso” e dunque soltanto “nel periodo successivo al 27/06/1988… tutte le rimesse su conto corrente devono essere considerate aventi natura ripristinatoria” (cfr. pag. 10 Integrazione CTU dep. il 19.5.2023).
2. Esaminati il secondo e il terzo motivo di appello, questa Corte li ritiene fondati e meritevoli di accoglimento, non condividendo la statuizione del primo giudice, laddove, ai fini della determinazione delle rimesse solutorie cadute in prescrizione, da un lato considera quale primo atto interruttivo l'atto di citazione del 4 aprile 2017 anziché la raccomandata del 21 marzo 2014 ricevuta in data 28 marzo 2014, dall'altro considera il conto storico della banca e non il conto rettificato, depurato dagli addebiti illegittimi operati in base a clausole riconosciute nulle.
2.1 La Corte riconosce infatti efficacia interruttiva della prescrizione alla lettera raccomandata trasmessa dal legale di per suo conto, al fine di contestare Parte_1
gli addebiti illegittimi applicati dalla nel corso del rapporto di conto corrente. Il CP_3
Tribunale ha infatti escluso tale riconoscimento ritenendo erroneamente che tale missiva pagina 12 di 16 non contenga l'intimazione a pagare una somma di danaro, ma soltanto l'invito a procedere a un ricalcolo del saldo. Si disattende tale valutazione, riscontrando nella predetta missiva non solo l'intimazione alla restituzione delle somme non dovute richieste dalla Banca e corrisposte da ma anche la precisazione Parte_3
dell'intento di mettere in mora la banca debitrice e interrompere così i termini prescrizionali5.
Quanto poi all'eccezione sollevata dalla - per la prima volta nella comparsa di CP_3
costituzione del presente giudizio di appello - relativa alla sottoscrizione della predetta missiva da parte di soggetto non legittimato, data la mancanza di prova della relativa procura, questa Corte ne rileva la tardività e in ogni caso l'infondatezza, evidenziando come il legale di , avv. Maurizia Sacchi, che ha sottoscritto la predetta Parte_1
missiva, espressamente ha dichiarato di trasmettere “la presente in nome e per conto della (omissis) come da delega che si invia in allegato Parte_1
alla presente” e tale ultima circostanza non risulta mai in precedenza essere stata contestata.
Privo di pregio appare anche il rilievo della secondo cui la predetta missiva non CP_3
varrebbe come atto interruttivo della prescrizione in relazione alle contestazioni relative alla valuta e alle altre spese applicate, in quanto svolte soltanto nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado. In proposito si rileva, infatti, che trattasi in ogni caso di contestazioni riguardanti le somme illegittimamente addebitate nel corso del rapporto di conto corrente, la cui restituzione è stata chiesta proprio con la missiva in questione.
2.2. La Corte rileva altresì che l'individuazione - operata dal CTU nella prima relazione depositata il 15.11.2018 e condivisa dal Tribunale - delle rimesse solutorie cadute in prescrizione - sulla base del cosiddetto “conto banca” anziché su quella del cosiddetto
“conto rettificato” - contrasta con la ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale nelle controversie aventi a oggetto la declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili e la conseguente domanda di ripetizione di indebito avente prescrizione decennale, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito.6 Soltanto avendo come riferimento tale saldo rettificato si potrà procedere con l'individuazione delle rimesse solutorie (o della parte solutoria di esse) effettuate dal correntista nel corso del rapporto di conto corrente, con la conseguenza che il dies a quo della prescrizione della domanda di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., decorrerà soltanto per quelle rimesse (o quella parte delle rimesse) sul conto corrente che risulta superare il limite del fido dopo la rettifica del saldo.
Tale modus procedendi, infatti, non contrasta - diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice - con l'art. 1422 c.c., in base al quale l'imprescrittibilità dell'azione di nullità in materia contrattuale non impedisce la prescrizione dell'azione di ripetizione che si fonda sull'accertata nullità di clausole.
In proposito la Cassazione, in più occasioni ha ribadito, che “così facendo, infatti, si viene solamente ad operare una fictio iuris finalizzata a contrappore una realtà giuridica a quella storica offerta dalla banca e, quindi, il disposto dell'art. 1422 cod. civ. non risulterà violato ma varrà per tutte le rimesse "realmente" solutorie individuate in base al saldo ricalcolato”.7
3. Alla luce delle considerazioni sopra svolte, questa Corte ritiene di dover recepire i risultati della integrazione della CTU depositata in data 19.5.2023 nell'ambito del giudizio di primo grado, a seguito dell'ordinanza di rimessione in istruttoria del 14 marzo 2023, con cui il Giudice di primo grado ha chiesto tra l'altro di procedere “ad una nuova individuazione dei pagamenti solutori e ripristinatori previa eliminazione degli addebiti illegittimamente operati sul conto e con successiva espunzione dei crediti restitutori da considerare prescritti anteriori al 28 marzo 2004”.
Con tale integrazione, il CTU ha effettuato due ipotesi di calcolo dell'importo rideterminato a favore del correntista, applicando, in assenza di interessi convenzionali validamente pattuiti, in un caso il tasso legale (che conduce alla determinazione dell'importo di
Euro 108.931,25), in un altro il tasso sostitutivo BOT (che conduce alla determinazione dell'importo di Euro 108.922,84).
La Corte ritiene che, per i periodi in cui non vi siano interessi convenzionali applicabili, sia corretta l'applicazione del tasso di interesse legale in quanto il tasso sostitutivo BOT
è stato introdotto con la legge n. 154/1992, entrata in vigore successivamente all'instaurazione del rapporto di conto corrente in esame, che risale al 1985.
Ne deriva che l'importo di competenze illegittimamente addebitate è pari ad Euro
108.931,25. Da tale importo è necessario sottrarre quello delle competenze non più ripetibili perché cadute in prescrizione, quantificate dal CTU in Euro 1.965,91.
In conclusione, la Corte, in accoglimento del secondo e del terzo motivo di appello proposto da , riconosce il diritto di parte appellante di ripetere l'importo Parte_1
di Euro 106.965,34, oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c. dalla domanda (28.3.2014) all'introduzione del giudizio (4.4.2017) e ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c. da tale momento sino al saldo.
Detto accoglimento impone anche una riconsiderazione della statuizione sulle spese contenuta nella sentenza impugnata. Stante la soccombenza di parte appellata, va pagina 15 di 16 disposta la condanna di quest'ultima a rifondere all'appellante le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'esito complessivo del giudizio, dell'impegno difensivo in concreto profuso dai procuratori delle parti, nonché dei criteri e parametri tutti ex d.m. 55/2014 e ss.mm.ii., dette spese vengono liquidate, per quanto riguarda il giudizio di primo e secondo grado, applicando i parametri medi dello scaglione di riferimento (Euro 52.000 - 260.000) in complessivi Euro 25.804,50 (Euro
14.648,00 per il giudizio di primo grado - di cui 545,00 per spese;
Euro 11.156,50 per il giudizio di appello - di cui Euro 1.165,50 per spese -, importo quest'ultimo che non tiene conto del compenso previsto per la fase istruttoria/o di trattazione, non svoltasi in questo grado), oltre spese forfetarie
(15%) e oneri di legge.
P.Q.M.
La Corte, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'appello proposto da avverso Parte_1
la sentenza a verbale n. 1010/2023 emessa e pubblicata dal Tribunale di Varese in data
3.10.2023 e, in riforma della stessa, condanna a pagare in favore di Controparte_1
l'importo di Euro 106.965,34, oltre interessi legali come Parte_1
in motivazione;
2) condanna altresì l'appellata a rifondere all'appellante le spese di entrambi i gradi del giudizio, spese che liquida in complessivi Euro 25.804.50, oltre al rimborso forfetario nella misura del 15% e agli oneri di legge.
Milano, 4 giugno 2025
Il presidente est.
CO TI pagina 16 di 16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Ex multis Cfr. Cass. n.12947/1992, Cass. n. 34997/2023 Cass. n. 25711/2024, Cass. n.26897/2024 3 cfr. pag. 38 CTU dep. 15.11.2018 ove si legge: “emerge che l'istituto di credito ha provveduto al conteggio della commissione di massimo scoperto sia all'interno dell'affidamento che per utilizzi oltre il fido accordato” . pagina 11 di 16 4 “sin da ora la mia rappresentata chiede la restituzione maggiorata degli interessi” (cfr. pag. 1 doc. 2 fasc. Appellante) 5 “la presente lettera di messa in mora vale anche per la interruzione dei termini prescrizionali di ripetizione di tutti gli indebiti ingenerati dalle illegittime previsioni contrattuali contenute nei contratti e comunque dallo loro applicazione” (cfr. pag. 2 doc. 2 fasc. Appellante) pagina 13 di 16 6 Cfr. Cass. n. 9141 del 2020; Cass. n. 7721 del 2023; Cass. n. 9712 del 2024; Cass. nn. 2749, 5577, 9203, 15684 del 2025 7 Cfr. Cass. 15684/25, che riporta e condivide orientamento già espresso da Cass. 9141/2020 e ribadito da Cass. n. 7721 del 2023; Cass. n. 9712 del 2024; Cass. nn. 2749, 5577 e 9203 del 2025. pagina 14 di 16