Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 26/03/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERAMO
Magistratura del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dr.Giuseppe Marcheggiani, nella causa iscritta al n.2208 2023
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv.Roiberto Parte_1
Scaramella del Foro di Milano, come da procura in atti
CONTRO
, con sede centrale in Roma, in persona del Controparte_1
Presidente legale rappresentante pro tempore, che agisce quale mandatario della con sede in Roma, ai Controparte_2 sensi dell'art.13 della Legge 448/98, rappresentato e difeso dall'Avv. Silvana Mariotti, procuratore per procura generale alle liti a rogito Notaio Dottor di Persona_1
Fiumicino, Rep. 37590 del 23.01.2023.
E
, Ente pubblico economico con sede in Roma, via Controparte_3
Giuseppe Grezar n°14, in persona del dott. Controparte_4 Controparte_5
rappresentato e difeso dall'Avv.Damiano Camillò del Foro di Roma, come
[...]
da procura in atti ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO
(art.127 ter c.p.c.)
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
• accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara, ricorrendo i presupposti di cui alla L.
197 del 29 dicembre 2022, che la ricorrente ha diritto ad accedere alla definizione
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12 000, notificato in data 01.04.2018, che è stato annullato con sentenza n.441/2022 del Tribunale di Teramo, in funzione di giudice del lavoro, in quanto emesso sullla base di iscrizione a ruolo eseguita tardivamente ex art.25 d.lgs. n.46 del 1999;
• accerta e dichiara, pertanto, che l'importo dovuto per l'estinzione dei debiti nei riguardi dell' relativi agli anni 2000-2001-2002 a norma della l. 197 del CP_2
29.12.2022, art.1, commi 231 e seguenti, e smi, è pari a euro 606.164,11, così come risulta dalla predetta sentenza, o quella maggiore o minore somma che verrà statuita in sede giudiziale all'esito del giudizio di impugnazione avverso la sentenza stessa;
• per l'ulteriore conseguenza, accerta e dichiara che il predetto importo potrà/dovrà essere corrisposto secondo le modalità e la rateazione indicate nella proposta istanza di rottamazione in data 22.02.2023 protocollo W – 2023022202338763, sempre ferma la condizione di rispetto dell'importo cui al punto che precede;
• accerta e dichiara quindi l'illegittimità del provvedimento emesso dall'
[...]
in data 28.07.2023 notificato in data 08.08.2023, nella Controparte_3 parte in cui lo stesso ha quantificato l'importo dovuto in € 0, anziché procedere alla liquidazione dell'importo dovuto per la rottamazione del debito in € 606.164,11 alla data di presentazione della domanda, sempre salva quella maggiore o minore somma che il Giudice dell'impugnazione riterrà di Giustizia;
• dichiara compensate le spese processuali tra tutte le parti;
• fissa in giorni sessanta da oggi il termine di deposito della motivazione
Così deciso in data di deposito telematico.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.Giuseppe Marcheggiani
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