Ordinanza cautelare 23 novembre 2022
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 05/01/2026, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00083/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05239/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5239 del 2022, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato -OMISSIS- Vecchione, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Napoli, Viale Gramsci n. 23;
contro
Comune di Forio, non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensiva,
a) dell’ordinanza di demolizione il ripristino dello stato dei luoghi numero 90 del 14/7/2022 adottata dal Comune di Forio e notificata alla (sola) -OMISSIS- -OMISSIS- in data 2/9/2022 con le quali il Comune intimato ha ordinato la demolizione e ripristino te lo stato di luoghi di una serie di interventi, meglio indicati in parte motiva;
b) del verbale della PM di Forio numero 284 del 10/11/2020 e del rapporto tecnico comunale del 10/11/2020 come richiamati nel provvedimento impugnato sub a);
c) di ogni ulteriore atto connesso conseguente e o consequenziale comunque lesione degli interessi dei ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell’arretrato del giorno 25 novembre 2025, svoltasi con le modalità di cui all’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm. (novellato dall’art. 17, comma 7, lett. a), n. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113), il dott. OV GI NT TO e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 25 ottobre 2022 e depositato in data 9 novembre 2022 i deducenti hanno rappresentato quanto segue.
La parte ricorrente è proprietaria di alcuni immobili siti nel comune di Forio alla via -OMISSIS- 45; i locali sono stati oggetto, nel corso degli anni, di una serie di interventi tutti regolari in quanto realizzati solo all’esito della predisposizione delle istanze urbanistiche necessarie.
Con l’ordinanza impugnata, il Comune di Forio, senza alcun contraddittorio sul punto e, soprattutto, senza neppure verificare la reale titolarità delle opere, sulla scorta di alcuni accertamenti comunali del novembre 2020 (travolti peraltro in sede penale) ha contestato ai ricorrenti la trasformazione di un vecchio locale, che agli atti è sempre risultato come abitazione regolarmente accatastato con cat. A4 (qualificato ex adverso come cantinato deposito) in un’abitazione con la realizzazione di opere pertinenziali allo stesso, quali la realizzazione nell’ambito di una zona esterna di un’area pavimentata di circa 40 m²; nell’ordinanza impugnata si contesta altresì la realizzazione, ove era un piccolo portico, di un WC con accesso dall’interno e la realizzazione di una scala di accesso (già esistente) al pianerottolo, oltre alla realizzazione di un ampliamento di un garage prospiciente la strada comunale.
Per gli esponenti, tutti questi interventi sono stati regolarmente assentiti; inoltre, quanto al locale cantinato trasformato (a detta dell’amministrazione) in un’abitazione lo stesso è stato oggetto di compravendita da parte dei ricorrenti a favore di terzi, intervenuta prima della adozione del provvedimento impugnato.
Il Comune non ha fatto alcun tipo di verifica sulla reale titolarità delle opere che nell’ordinanza oggetto di impugnativa sono state attribuite ex se agli attuali ricorrenti, laddove oramai i cespiti sono di proprietà aliena.
Inoltre, gli attuali ricorrenti, subito dopo la notifica della ordinanza di demolizione, hanno dato conto di tale errore all’amministrazione (a mezzo articolata comunicazione pec), invitando a rettificare l’ordinanza (dimostrando peraltro la regolarità degli interventi eseguiti) senza avere alcun riscontro alla propria nota, rispetto alla quale si è peraltro formato anche un silenzio, che i ricorrenti si riservano di impugnare in separata sede, elementi che confermano l’illogicità e la carenza di istruttoria e di motivazione del provvedimento impugnato.
Con l’atto introduttivo del giudizio, dunque, la parte ricorrente ha avanzato le domande in epigrafe.
1.1. Il Comune di Forio non si è costituito in giudizio.
1.2. Con ordinanza 23 novembre 2022, n. 2046 è stata respinta la domanda cautelare.
1.3. La parte ricorrente ha depositato in giudizio documenti e memoria.
1.4. All’udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell’arretrato del giorno 25 novembre 2025, presente il difensore della parte ricorrente, come da verbale, udito lo stesso difensore, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Con il primo motivo sono stati dedotti i vizi di Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 L. 241/1990 - Violazione del giusto procedimento di legge. Travisamento dei fatti. Errore nei presupposti di fatto e di diritto. Sviamento. Difetto di congrua motivazione ed istruttoria anche alla luce della contezza da parte dell’Amministrazione dei titoli abilitativi in capo ai ricorrenti .
Per la parte ricorrente, in sintesi, l’ordinanza di demolizione impugnata si appalesa illegittima in quanto non preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento di cui all’art. 7 della L. 241/1990.
Nel caso di specie, per l’esponente, la violazione dell’art. 7 della L. 241/1990 è di palmare evidenza: l’ordinanza in questa sede gravata, è stata emessa in assenza della preventiva comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio, preavviso che si rendeva ancor più necessario in quanto avrebbe consentito di chiarire una serie di evidenti errori nei quali è incorsa l’amministrazione con conseguente l’illegittimità del provvedimento impugnato, per violazione delle garanzie di partecipazione procedimentale.
Lo stesso tenore della ordinanza del Tribunale di Napoli VIII, sezione penale, del 23 dicembre 2020 di annullamento del sequestro sulla scorta dei medesimi accertamenti poi trasfusi nella recente ordinanza impugnata avrebbe dovuto determinare ben diversamente l’ente comunale.
1.1. Il motivo è infondato.
1.1.1. Per costante indirizzo giurisprudenziale, condiviso dal Collegio, l’ordinanza di demolizione costituisce espressione di un potere vincolato e doveroso in presenza dei requisiti richiesti dalla legge, rispetto al quale non è richiesto alcun apporto partecipativo del privato (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 20 gennaio 2025, n. 497).
Invero, l'attività di repressione degli abusi edilizi, mediante l'ordinanza di demolizione, avendo natura vincolata, non necessita della previa comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati, considerando che la partecipazione del privato al procedimento comunque non potrebbe determinare alcun esito diverso (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 17 aprile 2025, n. 3383; Cons. Stato, sez. VI, 26 gennaio 2024, n. 825; Cons. Stato, sez. VI, 22 dicembre 2023, n. 11137; Cons. Stato, sez. VI, 23 novembre 2022, n. 10340).
Inoltre, sempre per condiviso orientamento giurisprudenziale, l’ordine di demolizione, conseguente all’accertamento della natura abusiva delle opere edilizie, non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, non essendo prevista alcuna possibilità per l’Amministrazione di effettuare valutazioni di interesse pubblico relative alla conservazione del bene (cfr. Cons. Stato, sez. II, 29 settembre 2025, n. 7589; Cons. Stato, sez. VI, 2 gennaio 2024, n. 22; Cons. Stato, sez. VI, 4 maggio 2023, n. 4537).
Peraltro, trattandosi di procedimento vincolato, troverebbe applicazione l’art. 21- octies , comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, posto che il provvedimento non avrebbe potuto avere un contenuto diverso da quello in concreto adottato, atteso anche che, secondo costante e condiviso orientamento giurisprudenziale, le garanzie procedimentali non possono ridursi a mero rituale formalistico, con la conseguenza che, nella prospettiva del buon andamento dell'azione amministrativa, il privato non può limitarsi a denunciare la lesione delle pretese partecipative, ma è anche tenuto ad indicare o allegare, specificamente, gli elementi, fattuali o valutativi, che, se introdotti in fase procedimentale, avrebbero potuto influire sul contenuto finale del provvedimento.
Nel caso di specie, anche dopo il dispiegarsi dell’attività difensiva in sede processuale, non sono emersi elementi che avrebbero potuto indurre l’Amministrazione comunale resistente a non adottare l’ordinanza di demolizione impugnata, in forza di decisivi dati di fatto o argomentazioni in diritto offerti dalla parte interessata.
1.1.2. Inconferente è, inoltre, il richiamo al c.d. provvedimento di dissequestro (Tribunale di Napoli, sez. VIII Riesame, ord. 8 gennaio 2001), in realtà fondato dal Decidente sul difetto di periculum in mora e non sulla conformità ai parametri normativi, nel merito, degli interventi realizzati.
2. Con il secondo motivo di ricorso sono stati dedotti i vizi di Violazione di legge - Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. 7.08.1990, n. 241 - Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento di legge - Violazione del principio di trasparenza e buon andamento della P.A. - carenza di adeguata motivazione. Difetto assoluto di motivazione e congrua istruttoria. Sviamento .
Secondo la parte ricorrente, in sintesi, l’ordinanza di demolizione impugnata è altresì illegittima in quanto priva di motivazione, essendosi la P.A. intimata limitata ad osservare che gli interventi edilizi contestati (pretesa trasformazione di un vecchio locale in abitazione e altre contestazioni) sarebbero stati realizzati in assenza o in difformità da titolo abilitativo, richiamando in premessa il verbale della P.M. di Forio n. 284/E dell’11 ottobre 2020 ed il rapporto tecnico del Comune del 10 novembre 2020 in aperta violazione dell’obbligo di motivazione di cui art. 3 della legge n. 241/1990 s.m.i..
In particolare, evidenzia l’esponente, non vengono addotte ragioni concrete di pubblico interesse ostative alla permanenza delle opere per cui è causa, trattandosi di manufatti regolarmente assentiti.
Aggiunge l’esponente che il Comune di Forio avrebbe dovuto esplicitare, nel provvedimento gravato, oltre alle norme in materia urbanistica e paesaggistiche in concreto violate, nonché le ragioni di pubblico interesse ostative alla permanenza delle opere realizzate, mentre si è limitato a richiamare un rapporto tecnico comunale del 10 novembre 2020, in base al quale ha ritenuto abusive le opere eseguite.
Per la parte ricorrente, ancora più grave la violazione del Comune essendo stati, i medesimi temi del contendere, esaminati dal giudice penale che aveva disposto con provvedimento del 23 dicembre 2020 il dissequestro delle opere contestate come abusive, alla luce della corretta ricostruzione dei fatti di causa e della documentazione a supporto della stessa, segnatamente della DIA presentata e del successivo parere della Soprintendenza del 19 agosto 2016, richiamato nell’ordinanza che dispone il dissequestro.
2.1. Il motivo è infondato.
2.1.1. Per costante giurisprudenza, l’ingiunzione di demolizione ha natura di atto dovuto e rigorosamente vincolato e risulta sufficientemente motivato se contiene la descrizione delle opere abusive e le ragioni della loro abusività, non richiedendo alcuna ulteriore motivazione, basata su un interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità violata (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. V, 3 novembre 2025, n. 8533).
In conclusione, poiché l’atto impugnato contiene analitica indicazione di dette opere abusive, esso deve ritenersi immune dalla lamentata censura.
2.1.2. Si ribadisce che è inconferente il richiamo al c.d. provvedimento di dissequestro (Tribunale di Napoli, sez. VIII Riesame, ord. 8 gennaio 2001), fondato sul difetto di periculum in mora e non sulla conformità ai parametri normativi, nel merito, degli interventi realizzati.
3. Con il terzo motivo sono stati dedotti i vizi di Violazione del giusto procedimento di legge, Violazione art. 31 del DPR 380/2001 come modificato ed integrato dal D.Legislativo 301/2002 e dall’articolo 32 commi 44, 45 e 46 del D.L. 269/2003 convertito con Legge 326/2003, mancanza dei presupposti per applicazione articolo 4 bis dell’articolo 31 del DPR 380/2001, Violazione e falsa applicazione articolo 167 del D.Legisl. 42/2004, Violazione Legge Regionale 10/1982, Violazione e falsa applicazione del PTP dell’Isola di Ischia di cui al D.M. 23.4.1999, Violazione e falsa applicazione del D.M.12.1.58 di vincolo paesistico generico del Comune di Ischia, travisamento dei fatti. Errore nei presupposti di fatto e di diritto, sviamento .
Per la parte ricorrente, in sintesi, l’ordinanza si appalesa illegittima nella parte in cui motiva in premessa adducendo che si tratterebbe di interventi sine titulo .
Inoltre, i deducenti hanno richiamato la comunicazione pec (con allegata la documentazione a supporto di quanto dedotto) inoltrata al Comune intimato, in cui sono stati evidenziate una serie di circostanze assorbenti, su cui il Comune è rimasto inerte, non avendo dato riscontro.
Per la parte ricorrente, inoltre, il Comune intimato ha adottato un provvedimento anomalo ed illogico per la parte in cui ignora la esistenza di tutti i titoli abilitativi delle opere eseguite e, ancor più grave, è il silenzio dallo stesso serbato;
- con il quarto motivo sono stati dedotti i vizi di Violazione del giusto procedimento di legge, Violazione art. 31 del DPR 380/2001 come modificato ed integrato dal D.Legislativo 301/2002 e dall’articolo 32 commi 44, 45 e 46 del D.L. 269/2003 convertito con Legge 326/2003, mancanza dei presupposti per applicazione articolo 4 bis dell’articolo 31 del DPR 380/2001, Violazione e falsa applicazione articolo 167 del D.LEGISL. 42/2004, Violazione Legge Regionale 10/1982, Violazione e falsa applicazione del PTP dell’Isola di Ischia di cui al D.M. 23.4.1999, Violazione e falsa applicazione del D.M.12.1.58 di vincolo paesistico generico del Comune di Ischia, Travisamento dei fatti. Errore nei presupposti di fatto e di diritto, Sviamento .
Per la parte ricorrente, in sintesi, anche con riferimento alle altre contestazioni contenute del provvedimento impugnato, per quanto attiene all’ampliamento di un locale garage ovvero alla realizzazione di una scala di accesso ad un pianerottolo – al di là della confusa ricostruzione contenuta nel richiamo dei provvedimenti impugnati, e fermo restando il giudicato penale che ha fortemente ridimensionato le opere in contestazione, giungendo al dissequestro delle stesse – va evidenziato come tutti gli interventi sono regolari, in quanto supportati da idonei titoli abilitativi.
Quanto al garage , osserva la parte ricorrente, la documentazione esibita attesta come gli interventi sono realizzati all’esito della presentazione di una DIA rispetto alla quale la Soprintendenza per i beni architettonici sin dal 2007 ha rilasciato parere favorevole; la parte ricorrente ha protocollato, sin dal marzo 2008, la documentazione volta ad attestare la regolarità dei lavori eseguiti, in particolare trasmettendo il decreto autorizzativo rilasciato dal Ministero per i beni e le attività culturali di tal ché appare difficilmente sostenibile l’irregolarità dell’ampliamento di lavori che sono stati eseguiti nel rispetto delle previsioni di legge e sono coperti dai provvedimenti autorizzativi del caso.
Quanto all’ampliamento del garage, oltre alla nota del 2008, ve ne è una successiva, del marzo 2010 in cui i ricorrenti davano esattamente conto degli interventi di ampliamento del parcheggio evidenziando come quest’ultimi non alterassero le caratteristiche dell’attuale parcheggio a dimostrazione che l’amministrazione intimata era a conoscenza della tipologia dei lavori da eseguire (che ha poi malamente contestato dopo oltre dieci anni).
Lo stesso Comune di Forio, con provvedimento n. 950 del 7 settembre 2016, ha rilasciato ai sensi dell’art. 146 del c.d. codice urbani una autorizzazione paesaggistica per le opere di ampliamento di tal ché, anche sotto tale profilo, appare difficilmente comprensibile quanto in questa sede contestato su un preteso ampliamento sine titulo di locali adibiti a parcheggio rispetto ai quali anche il Ministero per i beni e le attività culturali aveva rilasciato pareri favorevoli con riferimento all’ampiamento (nota del 5 ottobre 2011).
Ancora la nota a firma del Comune di Forio del 9 agosto 2011 accerta la compatibilità dei lavori rispetto ai valori paesaggistici e la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica dimostrando ancora una volta come i provvedimenti impugnati appaiono contraddittori e sviati rispetto a tutti i provvedimenti precedentemente assunti dalla amministrazione, assolutamente in linea con la esecuzione dei lavori da parte dei ricorrenti.
Per gli esponenti l’ordinanza 90/2022 ignora tutti gli articolati procedimenti seguiti per realizzare i lavori oggetto di una contestazione di stile, a distanza di anni dalla realizzazione delle opere, oggettivamente forzata in quanto contraddetta ex se dalla corposa documentazione agli atti del Comune (e da questi ignorata) che attesta la assoluta regolarità delle opere assentite.
Secondo la parte ricorrente, inoltre, ad ulteriore dimostrazione della forzatura di quanto in questa sede impugnato va dato conto anche degli esiti del procedimento penale, definito positivamente dal Tribunale di Napoli, Ottava sezione del Riesame che ha annullato il decreto di sequestro con la restituzione dei beni aventi agli aventi diritto (avente ad oggetto proprio il locale di 26 m² realizzato di ampliamento del garage).
3.1. I motivi - che possono essere esaminati congiuntamente - sono infondati.
3.1.1. In primo luogo, quanto alla rappresentata alienazione del cespite alla sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS-, la stessa non incide sulla legittimità dell’ordinanza avversata.
Ed invero, l’art. 31, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 individua quale destinatario dell’ordinanza di demolizione, oltre al proprietario, anche il responsabile dell’abuso (la P.A. “ ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione ”).
Ebbene, costituisce jus receptum il principio secondo cui “ il responsabile dell'abuso edilizio è sempre tenuto a risponderne, a nulla valendo la circostanza dell'avvenuta alienazione dell'immobile in cui il suddetto abuso è stato realizzato ai fini della configurazione di questo tipo di responsabilità ” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 7 dicembre 2023, n. 10608 ed ivi precedenti giurisprudenziali).
3.1.2. L’ordinanza impugnata ha posto in evidenza l’avvenuta realizzazione di seguenti interventi:
“ Trasformazione di un vecchio locale cantinato-deposito in un'abitazione di circa mq. 70,00 di superfice utile il tutto rifinito ed abitabile. La zona esterna a tale appartamento risulta pavimentata per circa mq. 40,00 con gres maiolicato e risulta delimitata, dal resto del fondo, da un muro lungo complessivamente mt. 9,00 e alto mt. 2,30.
Inoltre, in ampliamento ad un locale garage prospiciente la strada comunale, veniva realizzato un ambiente di mq. 26.00 con altezza di circa mt. 2,00 e calpestio in terra battuta, ricavato attraverso l'asportazione di terreno nella zona sottostante ad un terrazzo preesistente. La struttura portante del precitato ambiente risulta essere in conci prefabbricati e solaio in latero cemento. Risulta inoltre realizzata sul perimetrale lato nord di tale struttura un vano porta che, attraverso lo sbancamento di una piccola area antistante di mt. 2,60 per mt. 1,00 e la realizzazione di una scala, consente l'accesso al fondo retrostante posto ad una quota maggiore di mt. 1,10. ”.
[…]
“ Esternamente, ove vi era un piccolo portico di mq 3,00 di sup. utile è stato realizzato uno dei due w.c. con accesso dall'interno e modificati i vani esterni . [...] È stata realizzata una scala di accesso con pianerottolo lunga mt 5,00 e larga mt 1,20." [...]”.
3.1.3. Orbene, deve evidenziarsi - come anticipato in sede cautelare - che secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, la valutazione di un abuso edilizio presuppone una visione complessiva e non atomistica delle opere realizzate (cfr. Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giur., 27 maggio 2025, n. 396).
Invero, il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio deriva non da ciascun intervento a sé considerato, ma dall'insieme delle opere nel loro contestuale impatto edilizio e nelle reciproche interazioni (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. VI, 29 luglio 2022, n. 6681; Cons. Stato, sez. I, 1 febbraio 2022, n. 202; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II stralcio, 17 aprile 2023, n. 6607).
Va ancora evidenziato che l'opera edilizia abusiva va identificata con riferimento all'immobile o al complesso immobiliare, essendo irrilevante il frazionamento dei singoli interventi avulsi dalla loro incidenza sul contesto immobiliare unitariamente considerato (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. VI, 25 gennaio 2022, n. 496; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II stralcio, 14 aprile 2023, n. 6425).
Ciò premesso, il regime dei titoli abilitativi edilizi non può essere eluso attraverso la suddivisione dell'attività edificatoria finale nelle singole opere che concorrono a realizzarla, astrattamente suscettibili di forme di controllo preventivo più limitate per la loro più modesta incisività sull'assetto territoriale, in quanto l'opera deve essere considerata unitariamente nel suo complesso, senza che sia consentito scindere e considerare separatamente i suoi singoli componenti (cfr., ex plurimis , Cass. pen., sez. III, 12 maggio 2021, n. 36772; Cass. pen., sez. III, 1 ottobre 2019, n. 370; Cass. pen. sez. III, 3 ottobre 2018, n. 51838; Cass. pen., sez. III, 13 luglio 2017, n. 46479; si tratta di orientamento consolidato anche nella giurisprudenza amministrativa: cfr., ex plurimis , T.A.R. Piemonte, sez. II, 2 novembre 2021, n. 989; T.A.R. Campania, Salerno, sez. IV, 23 novembre 2020, n. 1733; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 31 gennaio 2018, n. 705).
La valutazione dei numerosi interventi realizzati, da ricondursi ad un’opera da considerare unitariamente nel suo complesso per ragioni strutturali e funzionali, non consente, dunque, di scindere e considerare separatamente i singoli lavori.
3.1.4. Inoltre, quanto alla contestata “ Trasformazione di un vecchio locale cantinato-deposito in un'abitazione di circa mq. 70,00 di superfice utile il tutto rifinito ed abitabile ”, la parte ricorrente non è stata in grado di dimostrare con quale titolo il suddetto mutamento (trasformazione) è stato assentito.
All’uopo, invero, non è utile il richiamo né al “rogito di provenienza” (che non sostituisce il titolo edilizio) né al classamento catastale (posto che l’accatastamento rappresenta una classificazione di ordine tributario, che fa stato a quegli specifici fini, senza assurgere a strumento idoneo per evidenziare la reale destinazione d’uso di singole porzioni immobiliari e della relativa regolarità urbanistico edilizia: cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. II stralcio, 20 novembre 2023, n. 17270) né agli altri titoli edilizi evocati dalla parte ricorrente (cfr. la perizia giurata depositata in atti).
3.1.5. Ed inoltre, quanto alla contestata realizzazione di un ambiente di mq. 26,00 - in ampliamento di un garage - nella perizia giurata versata nel fascicolo del giudizio dalla parte ricorrente si richiama - proprio in relazione all’ampliamento realizzato - la D.I.A. prot. n. 5448 del 2 marzo 2010, ma senza richiamare alcun titolo paesaggistico a supporto dell’ampliamento in questione (essendo inidoneo quello anteriore, rilasciato dunque prima della detta D.I.A. in variante).
Sul punto giova ricordare che il regime della tutela paesaggistica è indifferente alla circostanza che trattasi di volumi fuori terra o interrati, che in ogni caso non possono conseguire l’assenso paesaggistico se realizzati in assenza della preventiva autorizzazione (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 19 maggio 2023, n. 3054).
Deve ribadirsi, inoltre, che il c.d. provvedimento di dissequestro (Tribunale di Napoli, sez. VIII Riesame, ord. 8 gennaio 2001) è basato sul difetto di periculum in mora e non sulla conformità ai parametri normativi, nel merito, dell’intervento realizzato.
3.1.6. Infine, quanto alla realizzazione - esternamente, ove vi era un piccolo portico di mq 3,00 di sup. utile - di uno dei due w.c. con accesso dall'interno e modifica dei vani esterni, il Collegio ribadisce quanto detto supra , al punto 3.1.4. in Diritto.
Quanto alla realizzazione di una scala di accesso con pianerottolo lunga mt 5,00 e larga mt 1,20, non è idoneo a sorreggere la legittimità dell’intervento de quo la CILA prot. n. 4285 del 3 febbraio 2021 (concernente l’installazione di una ringhiera a protezione), in ragione della preesistenza della scala (rampa) di ingresso (questa priva di titolo).
4. Con l’ultimo motivo sono stati dedotti i vizi di Illegittimità derivata violazione del giusto procedimento di legge, Violazione art. 31 del DPR 380/2001 come modificato ed integrato dal D.Legislativo 301/2002 e dall’articolo 32 commi 44, 45 e 46 del D.L. 269/2003 convertito con Legge 326/2003, mancanza dei presupposti per applicazione articolo 4 bis dell’articolo 31 del DPR 380/2001, Violazione e falsa applicazione articolo 167 del D.Legisl. 42/2004, Violazione Legge Regionale 10/1982, Violazione e falsa applicazione del PTP dell’Isola di Ischia di cui al D.M. 23.4.1999, Violazione e falsa applicazione del D.M.12.1.58 di vincolo paesistico generico del Comune di Ischia, travisamento dei fatti. Errore nei presupposti di fatto e di diritto, sviamento .
In sintesi, per la parte ricorrente gli stessi vizi afferiscono - a titolo di illegittimità derivata - anche la parte finale della ordinanza 90/2022, con riferimento alla anticipata acquisizione delle aree al patrimonio del Comune ed al pagamento della sanzione amministrativa, nella misura massima di 20 mila euro: anche tali passaggi della ordinanza sono viziati per illegittimità derivata per le medesime censure di cui ai motivi che precedono, dove si è dimostrato la assoluta carenza di istruttoria ed il palese travisamento dei fatti da parte del Comune di Forio.
4.1. Il motivo è infondato.
In primo luogo, essendo infondati i motivi di ricorso prima esaminati il dedotto vizio di illegittimità derivata si rivela insussistente.
Va poi evidenziato che l’acquisizione del bene, dell'area di sedime e quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive nonché l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria sono solo prospettate (e non già disposte con l’ordinanza avversata, come la stessa parte ricorrente evidenzia con memoria depositata in data 17 ottobre 2025).
5. In conclusione, stante l’infondatezza dei motivi di gravame, il ricorso deve essere respinto.
6. Nessuna statuizione deve essere resa in punto di spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio del Comune intimato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e tutte le persone menzionate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025, svoltasi con le modalità di cui all’art. 87, comma 4 bis , cod. proc. amm. (novellato dall’art. 17, comma 7, lett. a), n. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113), con l'intervento dei magistrati:
LO NI, Presidente
OV GI NT TO, Primo Referendario, Estensore
EL RI, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OV GI NT TO | LO NI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.