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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 18/08/2025, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 67/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 67/2024 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BONDI SILVIA e dell'avv.
RICORRENTE contro
(C.F.: , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. SANTUCCI ELISA e dell'avv. CONTARDI VINCENZO
( ) LUNGARNO GALILEO GALILEI 13 56125 PISA;
C.F._3
) VIA S. MARTINO, 30 56125 PISA;
Parte_2 C.F._4
(C.F.: Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. MINICUCCI MASSIMILIANO e P.IVA_1 dell'avv.
RESISTENTI
Con l'intervento dell'Ufficio Sede CP_3
con OGGETTO: Attribuzione di quota di pensione e di indennità di fine rapporto lavorativo
In data 8.5.2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Allegando la pronuncia di sentenza n. 612/2001 del 5.6.2001- Tribunale di
Livorno, con la quale veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del
1 matrimonio celebrato il 07.01.1978 tra il signor e la ricorrente CP_4 signora e disposta, tra l'altro, la corresponsione in favore della Parte_1 signora della somma mensile di Lire 1.175.000 (corrispondenti ad euro Pt_1
606,83) mensili, oltre aggiornamento Istat, a titolo di assegno divorzile, rilevando il matrimonio contratto dall'ex coniuge il 02.02.2005 con la signora
(convivente con il signor fino alla data del di lui Controparte_1 CP_4 decesso il 07.10.2023), riscontrando l'attività lavorativa prestata dal signor e la percezione di trattamento pensionistico e sottolineando, CP_4 infine, per un verso, di essere titolare di reddito da pensione erogata dall' CP_2 nella misura mensile di € 800,00 circa e di avere un'esposizione debitoria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate per euro 6.101,39 e del Condominio Via
Giovanni XXIII n. 11/17 per euro 1.302,00, di essere proprietaria dell'immobile di residenza e di fornire aiuto economico alla figlia (nata dal Per_1 matrimonio con il de cuius, maggiorenne, non convivente, ma priva di occupazione) e, per altro verso, la posizione patrimoniale della seconda moglie del de cuius, con ricorso depositato in data 9.1.2024 e poi ritualmente notificato la ricorrente evocava in causa La signora concludeva Controparte_1 Pt_1 per sentir “[…] determin[are] la quota di reversibilità della pensione del sig. CP_4 spettante alla ricorrente”.
[...]
Si costituiva nel procedimento la signora la quale allegava di Controparte_1 aver convissuto con il signor sin dal 1994 e di essere titolare di CP_4 un reddito mensile di euro 480,00 oltre che nuda proprietaria di appartamento di 40 metri quadri sito in Livorno, Via Mastacchi, 157, in zona non residenziale, in usufrutto alla di lei madre, con conseguente necessità di condurre in locazione appartamento a un canone mensile di euro 500,00. La signora concludeva per sentir “[…] in via principale, nel merito, Controparte_1 respingere tutte le domande formulate dalla ricorrente in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto;
in via riconvenzionale, nel merito, accertati i requisiti di sussistenza del diritto alla pensione di reversibilità a favore della resistente in conseguenza della vicenda in atti, statuire a suo favore Controparte_1 il diritto al percepimento della pensione di reversibilità nella misura integrale e/o in subordine nella maggior quota in concorso con la ex moglie, nella misura che Vorrà determinare il Giudicante per mezzo di valutazione equitativa o a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio”.
Si costituiva anche , in Controparte_5 persona del legale rappresentante p.t., precisando che, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al decesso del de cuius, erogava alla signora la pensione di reversibilità nella misura netta mensile di € 1.222,93 e CP_1
2 chiedendo “Rigettato o accolto il ricorso, esonerare l dal pagamento di spese di CP_2 giudizio”.
La causa veniva istruita a mezzo documenti e prove costituende;
le parti rassegnavano le rispettive conclusioni all'udienza dell'8.5.2025, rimettendosi la causa al Collegio per la decisione.
Nell'interesse della parte ricorrente l'avvocato “[…] insiste[va] per l'accoglimento della domanda, respinta ogni altra richiesta avversaria anche con domanda riconvenzionale”
Nell'interesse della parte resistente venivano rassegnate le seguenti conclusioni: “[…] in via principale, nel merito, respingere tutte le domande formulate dalla ricorrente in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto;
in via riconvenzionale, nel merito, accertati i requisiti di sussistenza del diritto alla pensione di reversibilità a favore della resistente in conseguenza della Controparte_1 vicenda in atti, statuire a suo favore il diritto al percepimento della pensione di reversibilità nella misura integrale e/o in subordine nella maggior quota in concorso con la ex moglie, nella misura che Vorrà determinare il Giudicante per mezzo di valutazione equitativa o a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio.”
Nell'interesse di l'avvocato “[…] richiama[va] le conclusioni CP_2 precedentemente formulate, da intendersi qui come integralmente ritrascritte».”
***
In via generale va ricordato che, secondo la giurisprudenza di legittimità in materia, “la ripartizione del trattamento di reversibilità, in caso di concorso tra coniuge divorziato e coniuge superstite, deve essere effettuata ponderando, con prudente apprezzamento, in armonia con la finalità solidaristica dell'istituto, il criterio principale della durata dei rispettivi matrimoni, con quelli correttivi, eventualmente presenti, della durata della convivenza prematrimoniale, delle condizioni economiche, dell'entità dell'assegno divorzile. (In applicazione del sopraindicato principio, la S.C. ha precisato che va valutato anche il periodo di convivenza prematrimoniale coevo al periodo di separazione che precede il divorzio, ancorché in detto lasso temporale permanga il vincolo matrimoniale).” (cfr ex multis
Ordinanza n. 8263 del 28/04/2020).
Anche di recente la Corte di cassazione ha affermato che “In caso di richiesta di pensione di reversibilità da parte del coniuge divorziato e, contemporaneamente,
3 del coniuge superstite, il criterio di riparto del trattamento è fondato sulla durata dei matrimoni, tenendo altresì conto di altri elementi correlati alla finalità solidaristica dell'istituto. Tra questi anche la durata della convivenza prematrimoniale, avendo la convivenza more uxorio autonomo e distinto rilievo giuridico, quanto alla sua durata, rispetto alla durata del matrimonio cui soltanto si applica il criterio legale.
Il coniuge interessato resta onerato della prova di stabilità ed effettività della comunione di vita in epoca antecedente a quella della celebrazione del matrimonio.
L'ammontare dell'assegno divorzile, in mancanza di espressa disposizione normativa, non può costituire un limite per l'importo della prestazione previdenziale di reversibilità” (così sent. Cass. 05/08/2024, n.21997) e che “In tema di determinazione della quota di pensione di reversibilità all'ex coniuge divorziato ai sensi dell'art. 9, comma 3, l. n. 898 del 1970, la quota spettante a quest'ultimo non deve necessariamente corrispondere all'importo dell'assegno divorzile, né tale quota di pensione ha in detto importo un tetto massimo non superabile, ma, in conformità all'interpretazione costituzionalmente orientata dell'istituto, tra gli elementi da valutare, senza alcun automatismo, deve essere compresa anche l'entità dell'assegno divorzile, in modo tale che l'attribuzione risponda alla finalità solidaristica propria dell'istituto, correlata alla perdita del sostegno economico apportato in vita dal lavoratore deceduto in favore di tutti gli aventi diritti” (sent. Cass. 05/03/2025,
n.5839).
Deve darsi atto che la ricorrente e il signor sono stati sposati dal CP_4 gennaio del 1978 al giugno del 2021, essendosi tuttavia separati già nel giugno del 1995 (vedi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in atti).
Come allegato dalla medesima ricorrente, non vi è stata alcuna convivenza prematrimoniale.
Quanto al matrimonio della resistente col de cuius, lo stesso è stato celebrato nel febbraio del 2005 e si è protratto fino alla morte del signor CP_4
L'istruttoria condotta in causa ha tuttavia attestato una convivenza prematrimoniale, riconosciuta, se pur in termini temporali più ridotti, anche dal teste della parte ricorrente signor il quale ha dichiarato Testimone_1 che “[…] Successivamente e la hanno cominciato a vedersi ma non CP_4 CP_1 ricordo quando e via via Duilio dormiva da lei. Io ho frequentato la casa di e CP_4 andavo a casa sua a mangiare portando mio figlio, ricordo che prima che si spossasse con la Sig.ra bitavano insieme in via rosa del Tirreno, mi pare che ha abitato CP_1 con la Sig.ra irca un anno, un anno e mezzo prima del matrimonio” (vedi le CP_1 dichiarazioni testimoniali rilasciate all'udienza del 9.7.2024, in atti).
Quanto alla testimonianza della signora ritiene il Tribunale Testimone_2 che la stessa non possa essere considerata attendibile avuto riguardo alle controversie in atto tra la medesima e la parte resistente, come dichiarate dalla stessa (“La sig.ra mi deve dei soldi relativi ad una ricevuta di saldo CP_4 CP_1
4 dell'abbonamento Sky e ho una questione di dare / avere con riguardo ad uno scooter che apparteneva a mio padre e per queste problematiche mi sono dovuta rivolgere ad un avvocato”). Peraltro, l'attendibilità della testimone può dirsi minata anche in ragione delle allegazioni di cui al ricorso, avendo la signora attestato di Pt_1 supportare il reddito della figlia non occupata.
Con riferimento ai testimoni indotti dalla signora vi è rilevare che gli CP_1 stessi hanno confermato una stabilità ed effettività della comunione di vita prematrimoniale tra i signori e pur in mancanza di CP_4 CP_1 certificazione anagrafica, che può essere fissata a partire dalla seconda metà degli anni '90.
Come emerge in particolare dalla dichiarazione del signor Testimone_3 amico della signora e conoscente del signor i due fidanzati CP_1 CP_4
“[…] iniziarono quasi subito a convivere nella proprietà del Sig. a Colognole. CP_4
HO frequentato la casa. MI ricordo che prima del matrimonio hanno convissuto
Colognole, Ci sentivamo spesso, ci frequentavamo almeno una volta al mese, venivano anche a casa mia e io andavo a casa loro”. Il teste ha anche ricordato “[…] di aver partecipato ad una cena dove ha ufficializzato il fatto che lui e stavano CP_4 CP_1 insieme, questa festa venne fatta quando abitavano già insieme, venne fatta a Colognole verso settembre, fine estate / autunno sempre del 1994. In quell'occasione, me lo ha comunicato che stessero insieme, mi aveva detto che abitavano insieme.” (cfr. CP_1 verbale di causa del 9.7.2024, cit.)
Quanto al teste signor dichiaratosi amico fraterno del signor Testimone_4
osserva il Tribunale che il medesimo ha confermato quanto dichiarato CP_4 Tes_ dal signor circa la convivenza della coppia sin dai primi tempi della relazione, l'ufficializzazione della stabilità del rapporto in occasione della cena dell'autunno del 1994 e la successiva costante frequentazione negli anni, anche in occasione di vacanze con le rispettive compagne.
Si tratta di dichiarazioni testimoniali congruenti in grado di confermare che il legame sentimentale assunse sin da quasi subito un connotato di stabilità e convivenza rilevante in questa sede in ragione dei principi espressi dalla Corte di Cassazione. Alla luce dei suddetti rilievi risulta del tutto superfluo l'esame dei documenti contestati dalla parte ricorrente (spec. doc. n. 8 e 9 allegati alla comparsa di costituzione e risposta); né la testimonianza del signor Tes_4 appare inattendibile per aver egli affermato la sussistenza di un rapporto non buono tra il signor e la figlia , rapporto che sarebbe invece CP_4 Per_1 Tes_ attestato (oltre che dal teste dalla documentazione fotografica dei momenti di vacanza trascorsi insieme da padre e figlia, ciò tenuto conto dell'ampio periodo di cui si tratta e della inevitabile modifica, tempo per tempo, delle relazioni padre/figlia anche in ragione dell'età della ragazza (le fotografie prodotte dalla parte ricorrente risalgono peraltro solo, in parte, al
1995 e, in parte, al 2005).
5 Sul piano dei rapporti economici, si deve peraltro osservare il significativo importo dell'assegno divorzile concordato tra i coniugi in sede di Parte_3 divorzio congiunto, mai oggetto di domanda di modifica.
Tenuto dunque conto, per un verso, dell'attuale situazione economica delle parti (avendo ormai la signora reddito da pensione, pari a circa 800,00 Pt_1 euro mensili, e potendo invece la signora orre ulteriormente in gioco CP_1 la capacità reddituale, pur allo stato in grado di garantirle un introito mensile inferiore a 500,00 euro e con prospettiva pensionistica di importo inferiore) e la circostanza per cui la signora vive in casa di proprietà mentre la signora Pt_1
è titolare di contratto di locazione essendo ella nuda proprietaria di CP_1 appartamento attualmente in usufrutto alla madre, va per altro verso considerato il significativo importo dell'assegno divorzile congiuntamente riconosciuto alla moglie al momento del divorzio. Ponderando tale elemento con le circostanze sin qui delineate nell'ottica della finalità solidaristica dell'istituto, avuto anche riguardo alla significativa diversa durata delle rispettive unioni, ritiene il Tribunale che possa riconoscersi alla signora Pt_1 una percentuale della pensione di reversibilità del signor pari al 35%, CP_4 spettando invece alla resistente la restante parte dell'assegno, con decorrenza dal mese successivo a quello del decesso del signor CP_4
In merito alla decorrenza del trattamento occorre, infatti, ricordare che, come chiarito dalla Suprema Corte: “nel caso di concorso del coniuge superstite con quello divorziato, il diritto alla quota di reversibilità deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato o pensionato. Tale decorrenza nasce, per entrambi, nei confronti dell'ente previdenziale erogatore, onde a carico soltanto di quest'ultimo, e non anche del coniuge superstite che, nel frattempo, abbia percepito per intero e non "pro quota" il trattamento di reversibilità corrisposto dall'ente medesimo, debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato (sul trattamento anzidetto in proporzione alla quota riconosciuta dal giudice), a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge, salva ovviamente restando la facoltà per l'ente previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le somme versategli in eccesso, trattandosi di ipotesi di indebito oggettivo disciplinata dall'art. 2033 cod. civ”. (vedi Cass. 27/09/2013, n. 22259Rv. 627707).
Le spese di causa, considerato l'esito del giudizio e altresì le conclusioni rispettivamente rassegnate dalle parti (avendo la signora anche CP_1 nell'an contestato il diritto fatto valere in causa dalla ricorrente), possono essere integralmente compensate tra le parti
Nulla per spese nei confronti dell' essendosi l'istituito limitato a CP_2 rimettersi alla decisione del Tribunale, senza assumere una posizione di contrasto con alcuna delle parti.
6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dispone che il trattamento di reversibilità relativo a spettante al CP_4 coniuge sia attribuito nella misura del 35% in favore di e per la Parte_1 restante parte del 65% in favore di Controparte_1
2. Dispone, per l'effetto, che l' provveda alla corresponsione in favore della CP_2 ricorrente degli arretrati a questa spettanti dal mese successivo alla data di decesso del signor CP_4
3. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
4. Nulla per le spese nei confronti di CP_2
Così deciso in Livorno, nella Camera di Consiglio del 10.7.2025
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 67/2024 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BONDI SILVIA e dell'avv.
RICORRENTE contro
(C.F.: , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. SANTUCCI ELISA e dell'avv. CONTARDI VINCENZO
( ) LUNGARNO GALILEO GALILEI 13 56125 PISA;
C.F._3
) VIA S. MARTINO, 30 56125 PISA;
Parte_2 C.F._4
(C.F.: Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. MINICUCCI MASSIMILIANO e P.IVA_1 dell'avv.
RESISTENTI
Con l'intervento dell'Ufficio Sede CP_3
con OGGETTO: Attribuzione di quota di pensione e di indennità di fine rapporto lavorativo
In data 8.5.2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Allegando la pronuncia di sentenza n. 612/2001 del 5.6.2001- Tribunale di
Livorno, con la quale veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del
1 matrimonio celebrato il 07.01.1978 tra il signor e la ricorrente CP_4 signora e disposta, tra l'altro, la corresponsione in favore della Parte_1 signora della somma mensile di Lire 1.175.000 (corrispondenti ad euro Pt_1
606,83) mensili, oltre aggiornamento Istat, a titolo di assegno divorzile, rilevando il matrimonio contratto dall'ex coniuge il 02.02.2005 con la signora
(convivente con il signor fino alla data del di lui Controparte_1 CP_4 decesso il 07.10.2023), riscontrando l'attività lavorativa prestata dal signor e la percezione di trattamento pensionistico e sottolineando, CP_4 infine, per un verso, di essere titolare di reddito da pensione erogata dall' CP_2 nella misura mensile di € 800,00 circa e di avere un'esposizione debitoria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate per euro 6.101,39 e del Condominio Via
Giovanni XXIII n. 11/17 per euro 1.302,00, di essere proprietaria dell'immobile di residenza e di fornire aiuto economico alla figlia (nata dal Per_1 matrimonio con il de cuius, maggiorenne, non convivente, ma priva di occupazione) e, per altro verso, la posizione patrimoniale della seconda moglie del de cuius, con ricorso depositato in data 9.1.2024 e poi ritualmente notificato la ricorrente evocava in causa La signora concludeva Controparte_1 Pt_1 per sentir “[…] determin[are] la quota di reversibilità della pensione del sig. CP_4 spettante alla ricorrente”.
[...]
Si costituiva nel procedimento la signora la quale allegava di Controparte_1 aver convissuto con il signor sin dal 1994 e di essere titolare di CP_4 un reddito mensile di euro 480,00 oltre che nuda proprietaria di appartamento di 40 metri quadri sito in Livorno, Via Mastacchi, 157, in zona non residenziale, in usufrutto alla di lei madre, con conseguente necessità di condurre in locazione appartamento a un canone mensile di euro 500,00. La signora concludeva per sentir “[…] in via principale, nel merito, Controparte_1 respingere tutte le domande formulate dalla ricorrente in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto;
in via riconvenzionale, nel merito, accertati i requisiti di sussistenza del diritto alla pensione di reversibilità a favore della resistente in conseguenza della vicenda in atti, statuire a suo favore Controparte_1 il diritto al percepimento della pensione di reversibilità nella misura integrale e/o in subordine nella maggior quota in concorso con la ex moglie, nella misura che Vorrà determinare il Giudicante per mezzo di valutazione equitativa o a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio”.
Si costituiva anche , in Controparte_5 persona del legale rappresentante p.t., precisando che, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al decesso del de cuius, erogava alla signora la pensione di reversibilità nella misura netta mensile di € 1.222,93 e CP_1
2 chiedendo “Rigettato o accolto il ricorso, esonerare l dal pagamento di spese di CP_2 giudizio”.
La causa veniva istruita a mezzo documenti e prove costituende;
le parti rassegnavano le rispettive conclusioni all'udienza dell'8.5.2025, rimettendosi la causa al Collegio per la decisione.
Nell'interesse della parte ricorrente l'avvocato “[…] insiste[va] per l'accoglimento della domanda, respinta ogni altra richiesta avversaria anche con domanda riconvenzionale”
Nell'interesse della parte resistente venivano rassegnate le seguenti conclusioni: “[…] in via principale, nel merito, respingere tutte le domande formulate dalla ricorrente in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto;
in via riconvenzionale, nel merito, accertati i requisiti di sussistenza del diritto alla pensione di reversibilità a favore della resistente in conseguenza della Controparte_1 vicenda in atti, statuire a suo favore il diritto al percepimento della pensione di reversibilità nella misura integrale e/o in subordine nella maggior quota in concorso con la ex moglie, nella misura che Vorrà determinare il Giudicante per mezzo di valutazione equitativa o a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio.”
Nell'interesse di l'avvocato “[…] richiama[va] le conclusioni CP_2 precedentemente formulate, da intendersi qui come integralmente ritrascritte».”
***
In via generale va ricordato che, secondo la giurisprudenza di legittimità in materia, “la ripartizione del trattamento di reversibilità, in caso di concorso tra coniuge divorziato e coniuge superstite, deve essere effettuata ponderando, con prudente apprezzamento, in armonia con la finalità solidaristica dell'istituto, il criterio principale della durata dei rispettivi matrimoni, con quelli correttivi, eventualmente presenti, della durata della convivenza prematrimoniale, delle condizioni economiche, dell'entità dell'assegno divorzile. (In applicazione del sopraindicato principio, la S.C. ha precisato che va valutato anche il periodo di convivenza prematrimoniale coevo al periodo di separazione che precede il divorzio, ancorché in detto lasso temporale permanga il vincolo matrimoniale).” (cfr ex multis
Ordinanza n. 8263 del 28/04/2020).
Anche di recente la Corte di cassazione ha affermato che “In caso di richiesta di pensione di reversibilità da parte del coniuge divorziato e, contemporaneamente,
3 del coniuge superstite, il criterio di riparto del trattamento è fondato sulla durata dei matrimoni, tenendo altresì conto di altri elementi correlati alla finalità solidaristica dell'istituto. Tra questi anche la durata della convivenza prematrimoniale, avendo la convivenza more uxorio autonomo e distinto rilievo giuridico, quanto alla sua durata, rispetto alla durata del matrimonio cui soltanto si applica il criterio legale.
Il coniuge interessato resta onerato della prova di stabilità ed effettività della comunione di vita in epoca antecedente a quella della celebrazione del matrimonio.
L'ammontare dell'assegno divorzile, in mancanza di espressa disposizione normativa, non può costituire un limite per l'importo della prestazione previdenziale di reversibilità” (così sent. Cass. 05/08/2024, n.21997) e che “In tema di determinazione della quota di pensione di reversibilità all'ex coniuge divorziato ai sensi dell'art. 9, comma 3, l. n. 898 del 1970, la quota spettante a quest'ultimo non deve necessariamente corrispondere all'importo dell'assegno divorzile, né tale quota di pensione ha in detto importo un tetto massimo non superabile, ma, in conformità all'interpretazione costituzionalmente orientata dell'istituto, tra gli elementi da valutare, senza alcun automatismo, deve essere compresa anche l'entità dell'assegno divorzile, in modo tale che l'attribuzione risponda alla finalità solidaristica propria dell'istituto, correlata alla perdita del sostegno economico apportato in vita dal lavoratore deceduto in favore di tutti gli aventi diritti” (sent. Cass. 05/03/2025,
n.5839).
Deve darsi atto che la ricorrente e il signor sono stati sposati dal CP_4 gennaio del 1978 al giugno del 2021, essendosi tuttavia separati già nel giugno del 1995 (vedi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in atti).
Come allegato dalla medesima ricorrente, non vi è stata alcuna convivenza prematrimoniale.
Quanto al matrimonio della resistente col de cuius, lo stesso è stato celebrato nel febbraio del 2005 e si è protratto fino alla morte del signor CP_4
L'istruttoria condotta in causa ha tuttavia attestato una convivenza prematrimoniale, riconosciuta, se pur in termini temporali più ridotti, anche dal teste della parte ricorrente signor il quale ha dichiarato Testimone_1 che “[…] Successivamente e la hanno cominciato a vedersi ma non CP_4 CP_1 ricordo quando e via via Duilio dormiva da lei. Io ho frequentato la casa di e CP_4 andavo a casa sua a mangiare portando mio figlio, ricordo che prima che si spossasse con la Sig.ra bitavano insieme in via rosa del Tirreno, mi pare che ha abitato CP_1 con la Sig.ra irca un anno, un anno e mezzo prima del matrimonio” (vedi le CP_1 dichiarazioni testimoniali rilasciate all'udienza del 9.7.2024, in atti).
Quanto alla testimonianza della signora ritiene il Tribunale Testimone_2 che la stessa non possa essere considerata attendibile avuto riguardo alle controversie in atto tra la medesima e la parte resistente, come dichiarate dalla stessa (“La sig.ra mi deve dei soldi relativi ad una ricevuta di saldo CP_4 CP_1
4 dell'abbonamento Sky e ho una questione di dare / avere con riguardo ad uno scooter che apparteneva a mio padre e per queste problematiche mi sono dovuta rivolgere ad un avvocato”). Peraltro, l'attendibilità della testimone può dirsi minata anche in ragione delle allegazioni di cui al ricorso, avendo la signora attestato di Pt_1 supportare il reddito della figlia non occupata.
Con riferimento ai testimoni indotti dalla signora vi è rilevare che gli CP_1 stessi hanno confermato una stabilità ed effettività della comunione di vita prematrimoniale tra i signori e pur in mancanza di CP_4 CP_1 certificazione anagrafica, che può essere fissata a partire dalla seconda metà degli anni '90.
Come emerge in particolare dalla dichiarazione del signor Testimone_3 amico della signora e conoscente del signor i due fidanzati CP_1 CP_4
“[…] iniziarono quasi subito a convivere nella proprietà del Sig. a Colognole. CP_4
HO frequentato la casa. MI ricordo che prima del matrimonio hanno convissuto
Colognole, Ci sentivamo spesso, ci frequentavamo almeno una volta al mese, venivano anche a casa mia e io andavo a casa loro”. Il teste ha anche ricordato “[…] di aver partecipato ad una cena dove ha ufficializzato il fatto che lui e stavano CP_4 CP_1 insieme, questa festa venne fatta quando abitavano già insieme, venne fatta a Colognole verso settembre, fine estate / autunno sempre del 1994. In quell'occasione, me lo ha comunicato che stessero insieme, mi aveva detto che abitavano insieme.” (cfr. CP_1 verbale di causa del 9.7.2024, cit.)
Quanto al teste signor dichiaratosi amico fraterno del signor Testimone_4
osserva il Tribunale che il medesimo ha confermato quanto dichiarato CP_4 Tes_ dal signor circa la convivenza della coppia sin dai primi tempi della relazione, l'ufficializzazione della stabilità del rapporto in occasione della cena dell'autunno del 1994 e la successiva costante frequentazione negli anni, anche in occasione di vacanze con le rispettive compagne.
Si tratta di dichiarazioni testimoniali congruenti in grado di confermare che il legame sentimentale assunse sin da quasi subito un connotato di stabilità e convivenza rilevante in questa sede in ragione dei principi espressi dalla Corte di Cassazione. Alla luce dei suddetti rilievi risulta del tutto superfluo l'esame dei documenti contestati dalla parte ricorrente (spec. doc. n. 8 e 9 allegati alla comparsa di costituzione e risposta); né la testimonianza del signor Tes_4 appare inattendibile per aver egli affermato la sussistenza di un rapporto non buono tra il signor e la figlia , rapporto che sarebbe invece CP_4 Per_1 Tes_ attestato (oltre che dal teste dalla documentazione fotografica dei momenti di vacanza trascorsi insieme da padre e figlia, ciò tenuto conto dell'ampio periodo di cui si tratta e della inevitabile modifica, tempo per tempo, delle relazioni padre/figlia anche in ragione dell'età della ragazza (le fotografie prodotte dalla parte ricorrente risalgono peraltro solo, in parte, al
1995 e, in parte, al 2005).
5 Sul piano dei rapporti economici, si deve peraltro osservare il significativo importo dell'assegno divorzile concordato tra i coniugi in sede di Parte_3 divorzio congiunto, mai oggetto di domanda di modifica.
Tenuto dunque conto, per un verso, dell'attuale situazione economica delle parti (avendo ormai la signora reddito da pensione, pari a circa 800,00 Pt_1 euro mensili, e potendo invece la signora orre ulteriormente in gioco CP_1 la capacità reddituale, pur allo stato in grado di garantirle un introito mensile inferiore a 500,00 euro e con prospettiva pensionistica di importo inferiore) e la circostanza per cui la signora vive in casa di proprietà mentre la signora Pt_1
è titolare di contratto di locazione essendo ella nuda proprietaria di CP_1 appartamento attualmente in usufrutto alla madre, va per altro verso considerato il significativo importo dell'assegno divorzile congiuntamente riconosciuto alla moglie al momento del divorzio. Ponderando tale elemento con le circostanze sin qui delineate nell'ottica della finalità solidaristica dell'istituto, avuto anche riguardo alla significativa diversa durata delle rispettive unioni, ritiene il Tribunale che possa riconoscersi alla signora Pt_1 una percentuale della pensione di reversibilità del signor pari al 35%, CP_4 spettando invece alla resistente la restante parte dell'assegno, con decorrenza dal mese successivo a quello del decesso del signor CP_4
In merito alla decorrenza del trattamento occorre, infatti, ricordare che, come chiarito dalla Suprema Corte: “nel caso di concorso del coniuge superstite con quello divorziato, il diritto alla quota di reversibilità deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato o pensionato. Tale decorrenza nasce, per entrambi, nei confronti dell'ente previdenziale erogatore, onde a carico soltanto di quest'ultimo, e non anche del coniuge superstite che, nel frattempo, abbia percepito per intero e non "pro quota" il trattamento di reversibilità corrisposto dall'ente medesimo, debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato (sul trattamento anzidetto in proporzione alla quota riconosciuta dal giudice), a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge, salva ovviamente restando la facoltà per l'ente previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le somme versategli in eccesso, trattandosi di ipotesi di indebito oggettivo disciplinata dall'art. 2033 cod. civ”. (vedi Cass. 27/09/2013, n. 22259Rv. 627707).
Le spese di causa, considerato l'esito del giudizio e altresì le conclusioni rispettivamente rassegnate dalle parti (avendo la signora anche CP_1 nell'an contestato il diritto fatto valere in causa dalla ricorrente), possono essere integralmente compensate tra le parti
Nulla per spese nei confronti dell' essendosi l'istituito limitato a CP_2 rimettersi alla decisione del Tribunale, senza assumere una posizione di contrasto con alcuna delle parti.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dispone che il trattamento di reversibilità relativo a spettante al CP_4 coniuge sia attribuito nella misura del 35% in favore di e per la Parte_1 restante parte del 65% in favore di Controparte_1
2. Dispone, per l'effetto, che l' provveda alla corresponsione in favore della CP_2 ricorrente degli arretrati a questa spettanti dal mese successivo alla data di decesso del signor CP_4
3. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
4. Nulla per le spese nei confronti di CP_2
Così deciso in Livorno, nella Camera di Consiglio del 10.7.2025
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
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