Sentenza 27 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/04/2025, n. 1186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1186 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1852/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Margherita Monte - Presidente
Dott. Anna Mantovani - Consigliera rel.
Dott. Francesca Maria Mammone - Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa in grado d'appello sub RG 1852/2024
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA LUCA Parte_1 C.F._1
COMERIO, 1, MILANO, presso lo studio degli avv.ti Giuseppe Cavagna (C.F.
) e Adriana Sara Pozzi (C.F. ), che lo rappresentano e C.F._2 C.F._3
difendono come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA COroparte_1 P.IVA_1
CURTATONE, 16, MILANO, presso lo studio dell'avv. Marcella Schiavi (C.F.
, che la rappresenta e difende come da delega in atti, C.F._4
APPELLATA
avente ad oggetto: Assicurazione contro i danni
CONCLUSIONI
NELL'INTERESSE DI Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adìta, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, disattesa ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione, anche in via istruttoria e/o incidentale, in totale riforma della sentenza appellata, ed in accoglimento delle conclusioni rassegnate dinnanzi al giudice di primo grado, così giudicare:
1
nel merito accertare e dichiarare l'inadempimento da parte di degli obblighi COroparte_1
di garanzia portati dal contratto di assicurazione per cui è causa, al cui adempimento la stessa è tenuta, in relazione al sinistro denunciato dall'attore in data 3 agosto 2020, e, per l'effetto, in accoglimento delle ragioni di cui in atti, condannare a pagare, in favore del sig. , la COroparte_1 Parte_1 somma di € 300.000,00, a titolo di adempimento dell'obbligo di indennizzo per invalidità permanente da malattia, ovvero, in via di rigoroso subordine, condannare COroparte_1
a pagare, in favore del sig. , la somma minore somma altrimenti dovuta a
[...] Parte_1 titolo di adempimento dell'obbligo di indennizzo per invalidità permanente da malattia come accertato in corso di causa, con riserva d'appello il tutto oltre rivalutazione ed interessi dal fatto al saldo effettivo;
condannare a pagare, altresì, in favore del sig. COroparte_2 Parte_1
, una rendita vitalizia mensile rivalutabile di € 1.000,00, da corrispondersi secondo le
[...]
modalità indicate nel contratto assicurativo e con i criteri di rivalutazione da esso previsti, a decorrere dal dovuto, a titolo di adempimento dell'obbligo di prestazione periodica della rendita vitalizia da malattia di cui al contratto in atti;
condannare a pagare ancora, in favore del sig. , COroparte_1 Parte_1 in un'unica soluzione, la somma complessivamente dovuta per le mensilità di rendita vitalizia mensile rivalutabile di € 1.000,00, maturande dalla data della domanda, fino alla pronuncia della sentenza conclusiva del procedimento, a titolo di adempimento dell'obbligo di prestazione periodica della rendita vitalizia da malattia rimasto inadempiuto nel corso del relativo periodo;
condannare alla rifusione, in favore del sig. , COroparte_1 Parte_1
delle spese del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfetario, CPA e Iva, come per legge. in via istruttoria, si domanda di disporre la rinnovazione e/o integrazione della CTU svolta nel corso del giudizio di primo grado per i motivi e le ragioni dedotti in atti”.
NELL'INTERESSE DI : COroparte_1
“Voglia la Corte adita, disattesa ogni contraria istanza e previa ogni declatoria del caso, così provvedere:
In via preliminare: pronunciarsi ex art. 348 bis - 350 bis cpc;
Nel merito: confermare la Sentenza n. 1470 / 2024 emessa dal Tribunale di Monza nel procedimento RG n. 10047 /2021 – Rep n. 2005 /2024 , del 20.5.2024 , notificata in data 24.5.2024
( cfr. doc. 1 ) , respingendo le domande qui avanzate dall'appellante in via principale ed in via subordinata;
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In ogni caso rigettare ogni richiesta avanzata nei confronti di questa Compagnia in esito alla richiesta, infondata in fatto ed in diritto, di modifica della Sentenza impugnata che andrà invece confermata in ogni sua parte;
Rigettare comunque ogni infondata pretesa;
Vinte le spese anche del presente giudizio, oltre 15 % forfait ed oneri come dovuti;
Rimane contestata espressamente ogni tardiva richiesta istruttoria per tutti i motivi espressi in atti
e per le fondate motivazioni dedotte dal Tribunale con la Sentenza gravata.
La carenza istruttoria avversa evidenziata nella Sentenza impugnata conferma il fondato rigetto operato anche in punto dal Tribunale;
Rimane contestata sempre espressamente ai fini in merito normati, ogni produzione avversa se diversa in forma e/o contenuto alla produzione eseguita o richiamata dalla Compagnia per tutti i motivi esposti in atto.
COesta le conclusioni avverse con dichiarazione espressa di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove”.
Svolgimento del processo
Il presente procedimento ha ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Monza n.
1470/2024, che ha rigettato le domande di pagamento dell'indennizzo e della rendita vitalizia svolte da nei confronti di in relazione a una polizza per Parte_1 COroparte_1
malattia conclusa tra le parti.
L'attore in primo grado aveva allegato:
- di aver stipulato con nel 2005, due contratti di assicurazione per COroparte_1
malattia, il primo in data 14 febbraio 2005 e il secondo, sostitutivo di quello precedentemente stipulato, in data 25 ottobre 2005, retto dalle condizioni generali di assicurazione “Mod. 9035
Ed. 09.2005 - Assistenza permanente da malattia”; CO
- che i detti contratti prevedevano: 1) l'obbligo di di corrispondere all'assicurato un capitale di polizza in caso di invalidità causata da malattia, comportante un'invalidità permanente della capacità ad un qualsiasi lavoro dell'assicurato di grado non inferiore al 25% della totale, insorta non oltre la scadenza contrattuale e manifestatasi entro un anno dalla cessazione della polizza;
CO 2) inoltre, l'obbligo di pagamento da parte di di una rendita vitalizia mensile, in caso di invalidità permanente causata da malattia, comportante una riduzione in modo permanente della capacità ad un qualsiasi lavoro dell'assicurato di grado non inferiore al 66% della capacità totale, insorta non oltre la scadenza contrattuale e manifestatisi entro un anno dalla cessazione della polizza;
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- che, a seguito di accertamenti clinici svolti nel giugno 2018, gli veniva diagnosticata una epatite autoimmune e che, successivamente, a seguito di aggravamento della sintomatologia clinica, nel giugno 2021 venivano svolti ulteriori esami, che ponevano una diagnosi di epatopatia cronica da patologia autoimmune (cirrosi AIH correlata), la quale aveva comportato il sopravvenire di una invalidità permanente stimabile di grado pari almeno al 70% della totale e comunque superiore al 66%;
- di avere denunciato alla compagnia, in data 3 agosto 2020, in corso di polizza, il sinistro relativo all'insorgenza della malattia, domandando l'adempimento del contratto di assicurazione;
CO
- che, in seguito agli accertamenti medici commissionati al proprio perito fiduciario, aveva respinto ogni sua richiesta (indennizzo e rendita vitalizia), sul presupposto che la patologia in questione era già nota all'assicurato prima della stipulazione della polizza e almeno dal 2005.
Si costituiva in giudizio ribadendo di non essere inadempiente rispetto ai COroparte_1
propri doveri negoziali, avendo l'assicurato taciuto l'esistenza della patologia a questi già nota in epoca antecedente alla stipulazione della polizza e contestando altresì l'entità del grado d'invalidità affliggente il così come dallo stesso allegata (70% della totale, e comunque superiore al Pt_1
66%).
Il giudizio veniva istruito mediante consulenza tecnica d'ufficio medico-legale domandata dalle parti e, a conclusione dello stesso, il Tribunale di Monza rigettava le domande di pagamento dell'indennizzo assicurativo e di rendita vitalizia, per le reticenti dichiarazioni dell'assicurato ai sensi dell'art. 1892 c.c.
Il tribunale, dopo aver premesso che, secondo quanto emerso dai riscontri peritali, l'assicurato era venuto a conoscenza del suo stato patologico quantomeno dal momento della prima biopsia del 10 giugno 2005 (di epatite cronica di grado medio/grave), dunque, anteriormente alla stipula del secondo contratto assicurativo (dell'ottobre 2005) – quello di cui era stata invocata l'esecuzione –, concludeva nel senso che non era dovuto l'indennizzo, né la rendita vitalizia, avendo l'assicurato
CO consapevolmente omesso di comunicare ad di soffrire di una malattia invalidante ed avendo tale reticenza influito della formazione del consenso dell'assicuratore.
Precisava che era tardiva e dunque non esaminabile nel merito l'eccezione di decadenza dell'assicuratore dal diritto di impugnazione del contratto ai sensi dell'art. 1892 c.c., poiché sollevata dal non in sede di prima udienza, conseguentemente alle difese svolte dalla Pt_1
compagnia con la propria comparsa di costituzione e risposta, ma soltanto con la memoria n. 2) di cui all'art. 183 co. 6, c.p.c.
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Oltre il riscontrato profilo della reticenza assicurativa, il tribunale rigettava le domande ritenendo che la polizza non coprisse comunque malattie ed invalidità permanenti conseguenti a “malattie che siano espressione o conseguenza diretta di situazioni patologiche preesistenti alla data di decorrenza della polizza e note all' , indipendentemente dalla loro dichiarazione sul Parte_2
questionario anamnestico”, ciò secondo quanto espressamente previsto all'art. 20, lettera a), delle condizioni generali di assicurazione.
Avverso tale sentenza ha proposto appello affidandolo a quattro motivi. Parte_1
Si è costituita l'appellata contestando l'avverso appello in quanto COroparte_1
inammissibile ex art. 342 c.p.c. oltreché del tutto infondato in fatto e in diritto.
Sulla base delle conclusioni sopra riportate la causa è stata decisa, a seguito di discussione orale, nella camera di consiglio del 16.04.2025.
Motivi della decisione
L'appello va respinto per quanto segue.
Con la presente impugnazione, il ha censurato la statuizione del giudice di prime cure con Pt_1
cui ha accertato la legittimità del rifiuto dell'assicurazione convenuta al pagamento dell'indennizzo a norma dell'art. 1892 c.c. Più in particolare, lamenta che il tribunale: a) aveva dichiarato la tardività dell'eccezione di intervenuta decadenza dell'assicurazione ex art. 1892 c.c., sollevata dal stesso solo in sede di memoria n. 2) dell'art. 183 co. 6 c.p.c., senza considerare che tale Pt_1
eccezione sarebbe stata svolta non al fine di replicare alle difese della compagnia poste con la comparsa di risposta (la quale non aveva invero invocato, a fondamento del proprio rifiuto al pagamento dell'indennizzo, l'art. 1892 c.c.), ma in via meramente prudenziale (primo motivo); b) aveva affermato la sussistenza dei requisiti, previsti dall'art. 1892 c.c., del dolo o della colpa grave dell'assicurato nonché della rilevanza della reticenza, quando, per contro al momento della CO sottoscrizione della seconda polizza (quella azionata nel presente giudizio) non aveva somministrato al alcun questionario anamnestico evidenziante l'intenzione dell'assicuratore Pt_1
di annettere particolare importanza allo stato patologico dell'assicurato (secondo e terzo motivo).
Con una quarta e ultima censura, ha rimproverato al tribunale il fatto di avere sollevato d'ufficio e posto a fondamento della decisione anche l'eccezione impeditiva fondata sull'applicabilità della clausola di cui all'art. 20, lettera a) delle C.G.A., senza che la stessa fosse stata previamente sottoposta a discussione fra le parti, con ciò vulnerando il diritto di difesa.
Come si è visto, la sentenza impugnata, dopo aver adottato una prima ragione di decisione, quella relativa alla sussistenza della reticenza assicurativa ex art. 1892 c.c., ha, invero, esaminato ed accolto anche una seconda ragione, di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata,
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incentrata, questa volta, sulla valorizzazione della clausola contrattuale che testualmente esclude dalla copertura assicurativa le malattie e le invalidità correlate a situazioni patologiche preesistenti alla data di stipula della polizza e note all'assicurato.
Nell'impugnare anche questa seconda ratio decidendi, parte appellante ha, in particolare, spiegato: che l'assicurazione “per tutta la durata del processo non ha mai fatto alcun riferimento all'art. 20, lettera a) delle C.G.d.A., sicché conseguentemente, non è possibile affermare che la stessa abbia adeguatamente dedotto un'eccezione fondata sull'applicazione di tale disposizione”; che CO
“l'omissione di qualsivoglia riferimento da parte di nelle proprie difese, al disposto dell'art.
20 delle disposizioni contrattuali, avrebbe dovuto impedire al Tribunale di pronunciarsi su qualsivoglia eccezione fondata sull'applicazione di detta clausola, essendo un'eccezione di questo tipo estranea all'oggetto giudiziale”; infine, che tutto ciò “ha precluso all'esponente di contraddire per tempo e con cognizione di causa in merito alla sussistenza in concreto dei requisiti di fatto richiesti della disposizione contrattuale”.
In via del tutto preliminare, è, invece, opportuno chiarire che l'appellante non ha, in questa Pt_1
sede, in alcun modo censurato la sentenza nella parte in cui ha accertato che l'assicurato medesimo aveva omesso di comunicare alla compagnia, in sede di stipula della seconda polizza, datata 25 ottobre 2005, l'esistenza di un quadro clinico all'epoca già compromesso e a questi noto
(considerata la biopsia posta nel mese di giugno dello stesso anno), sì che detta circostanza deve considerarsi pacifica e non più emendabile.
Ciò premesso, al fine di pervenire alla decisione secondo la ragione più liquida, occorre prendere le mosse dal quarto motivo d'appello, così come sopra sintetizzato.
L'art. 20), lett. a), delle C.G.A., indica espressamente che “sono escluse dall'assicurazione le malattie e le invalidità permanenti conseguenti a: a) malattie che siano espressione o conseguenza diretta di situazioni patologiche preesistenti alla data di decorrenza della polizza e note all'Assicurato, indipendentemente dalla loro dichiarazione sul questionario”. CO Fin dal primo atto introduttivo, ha opposto il proprio legittimo rifiuto all'esecuzione delle obbligazioni di garanzia per avere l'assicurato taciuto la preesistenza della patologia pregressa in sede di stipula del contratto datato 25.10.2005. Trattasi di un'allegazione ricalcante proprio la causa di esclusione della garanzia enucleata nella sopra riportata clausola, contenuta nelle condizioni generali di contratto, che sono state prodotte in atti dalla stessa assicurazione.
Devesi, allora, in prima battuta evidenziare che è vero, come riferito dall'appellante, che la difesa di CO non ha mai espressamente invocato la suddetta clausola quale preciso titolo fondativo del proprio (legittimo) rifiuto all'esecuzione del contratto assicurativo, non prendendo un'espressa
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posizione a riguardo;
e, tuttavia, è altresì vero che la stessa si è sempre nella sostanza attestata nel senso di escludere l'operatività dell'azionata polizza proprio per la medesima ragione contemplata e disciplinata nella clausola richiamata dal giudice di prime cure.
Ne discende che, diversamente da quanto opinato dall'appellante, il tribunale, nel richiamare, ai fini della decisione, la clausola 20 delle condizioni generali di contratto, non ha operato alcun rilievo officioso di questione nuova, estranea al giudizio, ma si è piuttosto limitato a conferire rilevanza a una clausola contrattuale, presente in atti, che fa riferimento e disciplina proprio le circostanze spese dalla difesa dell'assicuratrice, di fatto in alcun modo esorbitando dal thema decidendum.
Ciò precisato, deve rilevarsi che, in ogni caso, quand'anche si ritenesse che il giudice di prime cure avesse esaminato d'ufficio una nuova questione senza procedere alla sua segnalazione alle parti, la censura dell'appellante si appalesa priva di qualsivoglia riscontro pratico, e come tale non idonea a consentire l'accoglimento dell'appello.
Sul punto, occorre anzitutto osservarsi che, a fronte di una censura attinente alla violazione del principio del contraddittorio, il giudizio d'impugnazione diviene la sede elettiva in cui è possibile, per la parte che se ne duole, prospettare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato.
Non solo, infatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la censura fondata sulla violazione del diritto di difesa delle parti non può costituire una censura fine a sé stessa, censurabile in sede d'impugnazione a prescindere dalle sue conseguenze pratiche, ma assume rilievo solo in quanto finalizzata all'esercizio effettivo del predetto potere (così, Cass. civ.
30/04/2011, n. 9591).
Parte appellante, insomma, avrebbe dovuto spiegare o per lo meno prospettare, in questa sede, come era suo onere fare, le ragioni per le quali – in considerazione del rifiuto opposto, anche in sede giudiziale, dalla compagnia al pagamento dell'indennizzo (e della rendita vitalizia), sul rilievo che la patologia era nota al contraente già in epoca antecedente alla stipulazione – la clausola di esclusione dell'operatività della polizza non avrebbe potuto trovare applicazione nel caso in specie.
Nulla di tutto ciò è stato fatto dal che ha sviluppato la propria doglianza in maniera Pt_1
generica ed imperniandola su questioni prettamente processuali, non già di merito.
Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni e ribadito che è un dato acquisto e non più contestabile che il omise di comunicare alla compagnia, in sede di stipula della polizza di Pt_1
ottobre 2005, le già note condizioni di salute (allorché la biopsia di “epatite cronica di grado medio/grave” venne effettuata già nel giugno 2005), devono ritenersi sussistenti i presupposti previsti dalla clausola contrattuale di esclusione di cui all'art. 20), lett. a), con conseguente inoperatività della copertura assicurativa.
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Tutto quanto precede consente di pretermettere ogni valutazione affrontata dal giudice di appello circa la sussistenza di reticenza assicurativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1892 c.c., e riproposta in questa in sede dall'appellante sottoforma di censura (motivi primo, secondo e terzo).
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi, seguono la soccombenza.
PQM
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'appellante avverso la sentenza n. 1470/2024 pubblicata il 20/05/2024 del Tribunale di Parte_1
Monza, così provvede:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
2) Condanna alla rifusione a delle spese del presente Parte_1 COroparte_1 giudizio, liquidate in complessivi € 14.300,00, oltre rimborso forfetario spese generali, Iva e c.n.p.a.;
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13
DPR 115/2002, introdotto dall'art.1 comma 17 della legge n. 228 del 2012.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 16 aprile 2025
La Consigliera est. La Presidente
Anna Mantovani Margherita Monte
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