TAR Bari, sez. II, sentenza 09/04/2026, n. 442
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Decreto presidenziale 4 dicembre 2024
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Decreto cautelare 10 dicembre 2024
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Decreto cautelare 12 agosto 2025
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Decreto cautelare 12 agosto 2025
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Ordinanza cautelare 5 settembre 2025
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Sentenza 9 aprile 2026

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  • Accolto
    Violazione di legge e eccesso di potere per difetto di motivazione, istruttoria e presupposti

    Il Tribunale ha ritenuto che l'inefficacia della SCA per motivi urbanistici non incida sull'agibilità sostanziale dell'immobile, soprattutto trattandosi di un fabbricato costruito in epoca antecedente all'obbligo di certificato di agibilità e per il quale non risultano interventi successivi che ne abbiano compromesso le condizioni igienico-sanitarie. L'USR ha sempre riconosciuto i requisiti di legge in passato. Pertanto, i presupposti per la revoca della parità scolastica sono venuti meno.

  • Accolto
    Illegittimità derivata dal provvedimento di revoca della parità scolastica

    Il Tribunale ha ritenuto questo provvedimento viziato per illegittimità derivata dal vizio del provvedimento di revoca della parità scolastica, poiché l'USR ha erroneamente considerato essenziale un certificato di agibilità non richiesto nel caso di specie.

  • Accolto
    Illegittimità derivata dalla perdita dello status di parità scolastica

    Il Tribunale ha accolto il ricorso, ritenendo che lo status di parità scolastica non sia venuto meno per le ragioni già illustrate riguardo all'agibilità sostanziale dell'edificio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bari, sez. II, sentenza 09/04/2026, n. 442
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
    Numero : 442
    Data del deposito : 9 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo