Decreto presidenziale 4 dicembre 2024
Decreto cautelare 10 dicembre 2024
Decreto cautelare 12 agosto 2025
Decreto cautelare 12 agosto 2025
Ordinanza cautelare 5 settembre 2025
Sentenza 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. II, sentenza 09/04/2026, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00442/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01467/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IA
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1467 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Gold Formazione S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Saverio Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Vernola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
USR - Ufficio Scolastico Regionale per IA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;
per l'annullamento,
1) Riguardo al ricorso introduttivo, notificato e depositato il 2 dicembre 2024:
- del decreto del direttore generale (DDG) n. 72681 del 27 novembre 2024 col quale l’USR IA – Direzione generale Ufficio II- ha revocato a partire dal 1° gennaio 2025, per due corsi attivi e contraddistinti rispettivamente dai codici meccanografici BATD01500V e BATDB3500N, lo status di parità scolastica all’Istituto Tecnico Economico Paritario “NOBEL”, gestito dalla società “Gold Formazione s.r.l.”, operante in Bari, via dei Bersaglieri n.11;
- della nota prot. n. 0047552 del 21 agosto 2024, di avvio del procedimento di revoca della parità scolastica;
- della nota prot. n. 63376 del 18 ottobre 2024 dell’USR IA - Direzione Generale Ufficio II avente ad oggetto il preavviso di revoca della parità scolastica dell’Istituto Tecnico Paritario “Nobel”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, ancorché non conosciuto ove lesivi della posizione della ricorrente.
2) Riguardo al primo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 10 aprile 2025 e depositato il successivo 22:
- del decreto del direttore generale dell’USR IA prot. n. 11822 dell’11 febbraio 2025.
3) Riguardo al secondo ricorso per motivi aggiunti, notificato e depositato l’11 agosto 2025:
- del decreto del Direttore generale dell’USR IA di rigetto della richiesta di autorizzazione al trasferimento della sede scolastica.
Visti il ricorso, il ricorso per motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’USR - Ufficio Scolastico Regionale per IA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. IA IA e uditi per le parti i difensori l'avv. Filippo Maria Caiuli, su delega dell'avv. Saverio Sticchi Damiani, per la ricorrente, e l'avv. dello Stato Roberto Iacoviello, per la difesa erariale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e DI
1.- Con ricorso introduttivo, notificato e depositato il 2 dicembre 2024, Gold Formazione s.r.l. ha impugnato, per l’annullamento, il DDG n. 72681 del 27 novembre 2024 col quale l’USR IA, Direzione generale Ufficio II, aveva revocato lo status di parità scolastica, per i corsi scolastici contraddistinti dai codici meccanografici BATD01500V e BATDB3500N, all’Istituto Tecnico Economico Paritario “Nobel”, operante in Bari, a via dei Bersaglieri n. 11, gestito dalla Società ricorrente.
L’Ufficio – che si è costituito in giudizio con atto depositato il 6 dicembre 2024 - ha giustificato la revoca con asserite ragioni di sicurezza e incolumità degli studenti e del personale riconducibili, in particolare, alla non agibilità dell’immobile in cui era svolta l’attività didattica.
Con decreto presidenziale n. 430 del 10 dicembre 2024, il TAR ha accolto l’istanza di misure cautelare monocratiche.
Alla camera di consiglio del 14 gennaio 2025, su richiesta di parte ricorrente, il ricorso è stato abbinato al merito.
L’Ufficio, con memoria depositata il 7 gennaio 2025, ha argomentato per la correttezza e la legittimità del proprio operato, chiedendo il rigetto del ricorso.
2.- Con primo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 10 aprile 2025 e depositato il successivo 22, Gold Formazione s.r.l. ha impugnato il DDG n. 11822 dell’11 febbraio 2025, col quale l’USR IA ha revocato il D.D.G. n. 78579 del 27 dicembre 2024 con il quale aveva sospeso l’efficacia del D.D.G. n. 72681 del 27 novembre 2024. L’Ufficio ha in particolare stabilito che: <<In applicazione della normativa vigente (art. 56 comma 4 c.p.a.), dovendosi considerare decaduto il decreto presidenziale n. 430/2024 pronunciato in seno al giudizio n. R.G. 1467/2024 TAR IA – sez. Bari all’esito della trattazione collegiale dell’istanza cautelare nella camera di consiglio del 14 gennaio 2025, è revocato il D.D.G. n. 78579 del 27/12/2024 con il quale veniva sospesa l’efficacia del D.D.G. n. 72681 del 27/11/2024 per entrambi i corsi attivi e contraddistinti rispettivamente dai codici meccanografici BATD01500V e BATDB3500N, presso l’Istituto Tecnico Economico Paritario “Nobel”, gestito dalla società “Gold Formazione s.r.l.”>> …<<Riprende, pertanto, efficacia il D.D.G. n. 72681 del 27/11/2024 e, in applicazione dei richiamati D.M. n. 267 del 29.11.2007- art.4 e D.M. n.83 del 10.10.2008 – paragrafo 5.10, lettera b), vista la mancata disponibilità di locali, propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti, è revocato per entrambi i corsi attualmente attivi e contraddistinti rispettivamente dai codici meccanografici BATD01500V e BATDB3500N, lo status di parità scolastica all’Istituto Tecnico Economico Paritario “Nobel”, gestito dalla società “Gold Formazione s.r.l.”, partita iva 07791270726, funzionante in Bari, via dei Bersaglieri n.11, a decorrere dalla data del presente decreto.>>.
Al tempo stesso col predetto decreto, all’art. 2, si faceva presente: “la necessità di garantire il completamento dell’anno scolastico in corso onde salvaguardare il diritto allo studio degli alunni iscritti e i posti di lavoro del personale impiegato, ferma restando la decorrenza della revoca della parità scolastica come sopra indicata e vista l’esplicita volontà dall’ente gestore dichiarata nella citata nota prot.n. 11157 del 10/02/2025, di assumere su di sé ogni responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose, che dovessero essere diretta conseguenza della mancanza del certificato di agibilità, in particolare nei confronti degli studenti, del personale docente e ATA, dei fornitori e di chiunque dovesse frequentare i locali della scuola nel presente periodo, si consente eccezionalmente lo svolgimento delle attività didattiche dell’Istituto Tecnico Economico Paritario “Nobel” sino al termine delle medesime per tutte le classi, nonché l’espletamento degli esami di Stato per l’a.s. 2024/2025 per i soli candidati interni.”.
3.- Con secondo ricorso per motivi aggiunti, notificato e depositato l’11 agosto 2025, Gold formazione s.r.l. ha, infine, impugnato la nota prot. n. 48215 del 7 agosto 2025, con la quale l’USR IA aveva rigettato la richiesta di autorizzazione al trasferimento della sede per l’anno scolastico 2025/2026, avuto riguardo alla circostanza che, per quell’anno scolastico, l’Istituto è da ritenersi sprovvisto del requisito della parità scolastica.
Con decreto presidenziale n. 284 del 12 agosto 2025, è stata respinta la richiesta di misure cautelari urgenti, <<posto che il provvedimento di rigetto della domanda di trasferimento della sede, impugnato col secondo ricorso per motivi aggiunti, è nella sostanza un diretto derivato del decreto del direttore generale dell’USR IA n. 11822 dell’11 febbraio 2025 col quale era già stato revocato lo status di parità scolastica all’Istituto tecnico economico Paritario “Nobel”, a fronte delle gravi irregolarità riscontrate in particolare riguardo al mancato rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza dei locali scolastici, consentendo eccezionalmente solo lo svolgimento delle attività didattiche in corso per tutte le classi, sino al termine dell’espletamento degli esami di Stato per l’anno scolastico 2024/2025 per i soli candidati interni.>>.
Il decreto presidenziale è stato confermato in sede collegiale con ordinanza n. 314 del 5 settembre 2025, di rigetto della richiesta di misure cautelari.
Il Consiglio di Stato, dapprima con decreto presidenziale n. 3309 dell’11 settembre 2025 e, in seguito, con ordinanza n. 3705 del 13 ottobre 2025, ha accolto l’appello cautelare chiarendo, in particolare che: “…3) allo stato, infatti, emerge il vizio di difetto di motivazione e di istruttoria, poiché l’amministrazione, dopo avere acclarato, in via d’urgenza, l’inidoneità della sede in uso, ne ha autorizzato la provvisoria utilizzazione e ha precluso il trasferimento presso locali diversi, senza accertarne l’idoneità, anche alla luce delle valutazioni di competenza degli organi preposti alla tutela della salute e della sicurezza;
4) sussiste, altresì, il periculum allegato dalla società appellante, correlato all’esigenza di proseguire l’attività didattica (anche indipendentemente dalla conservazione del requisito della parità scolastica), garantendo il rispetto della normativa per la tutela della incolumità degli studenti e del personale;
5) la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato, peraltro, non impedisce che l’utilizzazione della nuova sede resti comunque subordinata alle determinazioni favorevoli espresse dalle amministrazioni competenti in materia di sicurezza e di prevenzione;”.
In attesa della definizione del giudizio, l’USR IA ha emesso il DDG n. 69059 del 10 novembre 2025, col quale ha autorizzato il trasferimento della sede dell’Istituto Tecnico Economico Paritario “Nobel”, per entrambi i corsi (codice meccanografico BATD01500V e BATDB3500N), da via dei Bersaglieri n. 11 a via Amendola n. 172/C in Bari.
La discussione del merito della causa è stata fissata per l’udienza pubblica del 16 dicembre 2025.
Le parti hanno depositato memorie e repliche con le quali hanno ribadito le rispettive posizioni e replicato a quelle avversarie.
Svoltasi l’udienza, la causa è stata trattenuta per essere decisa.
4.- Occorre esaminare preliminarmente, per ragioni non solo cronologiche ma ancora più logiche, il ricorso introduttivo, avente ad oggetto il provvedimento – il DDG n. 72681 del 27 novembre 2024 - col quale l’USR IA ha revocato, a partire dal 1° gennaio 2025, due corsi attivi dell’Istituto “Nobel”, gestito dalla società ricorrente; la revoca è atto presupposto degli atti successivi, impugnati coi due ricorsi per motivi aggiunti.
4.1.- Parte ricorrente ha dedotto le seguenti censure:
1) Violazione di legge: Art.1, comma 4, lett. b) Legge n.52 del 10 marzo 2000; Art.1, comma 7 lettera c), del Decreto Ministero dell’Istruzione del 29 novembre 2007; Art. 3, punto 3.6, lettera c), Decreto ministeriale n. 83 del 10 ottobre 2008. Eccesso di potere per difetto ed erroneità della motivazione. Illogicità e ingiustizia manifesta. difetto di istruttoria. Difetto dei presupposti. Sviamento di potere. Irragionevolezza e violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa.
2) Eccesso di potere per difetto e erroneità della motivazione. Illogicità e ingiustizia manifesta. Difetto di istruttoria. Difetto dei presupposti. Violazione di legge sotto altro profilo: Art.1, comma 4, lett. b), Legge n.52 del 2000; Art.1, comma 7, lettera c), del Decreto Ministero dell’Istruzione del 29 novembre 2007; Art. 3, punto 3.6, lettera c), Decreto Ministeriale n. 83 del 10 ottobre 2008.
4.2.- Le due censure possono essere affrontate congiuntamente in considerazione dei profili di connessione dei relativi contenuti.
Il ricorso introduttivo è fondato.
4.2.1.- La Legge n. 52 del 2000 - avente ad oggetto “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione” - all’art.1, comma 4, lett. b) stabilisce che l’interessato deve dimostrare ed attestare: “la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti;”.
L’art.1, comma 7, lettera c) del Decreto Ministero dell’Istruzione del 29 novembre 2007 - il Regolamento che contiene la “Disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27” - tra i requisiti previsti per la parità scolastica richiede: “La disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche idonei in relazione al tipo di scuola e conformi alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza”.
Infine, con Decreto ministeriale n. 83 del 10 ottobre 2008, il Ministero ha definito le Linee guida per l’attuazione del sopra indicato decreto ministeriale n. 367 del 2007. Più in particolare, l’art. 3, punto 3.6, lettera c), del menzionato D.M. n. 83 del 2008 chiarisce che: “La disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche idonei in relazione al tipo di scuola e conformi alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza, in considerazione del numero degli alunni;”.
4.2.2.- In effetti, ad un’attenta analisi che prende a riferimento la documentazione depositata in atti dalle parti, non vi è dimostrazione alcuna – ed anzi la ricorrente produce elementi in senso contrario - che l’immobile in questione, adibito da tempo a sede scolastica prima ancora dell’avvio dell’attività dell’Istituto Nobel, sia privo del requisito dell’abitabilità e costituisca un rischio per la sicurezza, l’incolumità e l’igiene degli studenti e del personale.
Sul punto, la società ricorrente ha depositato i seguenti documenti:
1. Concessione edilizia;
2. Certificato collaudo statico e prevenzione sismica per costruzioni dopo il 2008;
3. Dichiarazione conformità per impianto elettrico, impianto centrale termica e rete gas, impianto idrico sanitario, impianto antincendio;
4. Parere favorevole AS (sopralluogo);
5. Parere favorevole VV su progetto (sopralluogo).
Più in dettaglio, emergono i seguenti documenti:
- gli attestati dell’AS Bari 11 del 30 dicembre 1991, del 12 ottobre 2005, del 22 novembre 2012 riguardanti l’idoneità igienico-sanitaria dell’immobile;
- la perizia giurata d’idoneità statica, redatta in data 24 luglio 2012 dall’ing. Nicola Ventrelli;
- il certificato d’idoneità statica” e la “Segnalazione certificata di agibilità” (SCA), redatti, rispettivamente, il 19 giugno 2017 e il 6 luglio 2017, dall’Ing. Giovanni Cervinara;
- il certificato di prevenzione incendi, pratica n. 29624 del 31 luglio 2000, e l’attestazione di rinnovo conformità antincendio dell’11 marzo 2020, con validità sino al 12 marzo 2025, rilasciati dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco;
- il parere attestante la staticità e la conseguente sicurezza dell’immobile, l’idoneità e la conformità dell’impianto elettrico, delle barriere architettoniche, dell’impianto di riscaldamento e gas, dell’ascensore, dell’impianto idrico fognante, redatto in data 25 novembre 2024, dall’ing. Consuelo Rodriguez;
4.2.3.- Deve peraltro considerarsi che lo stesso USR ha sempre accertato e riconosciuto la sussistenza dei requisiti di legge, compresa l’agibilità e la conformità dei locali adibiti ad attività didattica per quanto riguarda la sicurezza e l’aspetto igienicosanitario. Ciò è avvenuto, coi seguenti atti:
- D.D.G. n. 1518 del 26 febbraio 2013, in sede di riconoscimento della parità scolastica del precedente gestore “NOBELITALDOCET”;
- D.D.G. n.12398 del 4 novembre 2015, in sede di voltura e riconoscimento della parità scolastica in favore della ricorrente;
- D.D.G. n. 21516 del 14 giugno 2023, in favore della ricorrente, riguardo al nuovo corso pomeridiano.
L’USR non solo non ha considerato gli elementi e le circostanze soprarichiamati ma sembra anche avere travisato la reale condizione dell’immobile in termini di sicurezza e agibilità dell’immobile.
La questione trova la sua genesi nelle determinazioni del comune di Bari che, con nota acquisita al prot. n. 62019 del 14 ottobre 2024, ha precisato che la Segnalazione certificata di agibilità (SCA) n. 204 del 6 luglio 2017 – all’epoca presentata da LD s.r.l., proprietaria dell’immobile - era stata dichiarata inefficace come da nota prot. n. 18837 del 28 luglio 2017. L’inefficacia della SCA per l’immobile in via dei Bersaglieri n. 11 produce, ad avviso dell’amministrazione resistente, la sua inagibilità.
4.2.4.- Ad un esame più attento, tuttavia, si osserva che l’inefficacia della SCA è riconducibile a profili di natura squisitamente urbanistica del tutto diversi da problemi concreti legati all’agibilità dell’immobile in questione ovvero alla sua sicurezza o idoneità igienico-sanitaria.
In realtà, la sospensione è intervenuta perché l’immobile in questione è ubicato in un’area rientrante “nel progetto di lottizzazione obbligatoria convenzionata di Via BE (approvato di C.C. 15/5/1978 n.355) costituendo l’area su cui esso insiste il verde di pertinenza dei fabbricati (verde condominiale)”.
Il summenzionato progetto di lottizzazione non è stato realizzato nel termine decennale entro cui compiere le opere - ai sensi dell’art. 38, comma 5, n. 3 Legge n. 1150/1942 - con conseguente perdita di efficacia, circostanza che, secondo il comune di Bari, condizionerebbe l’agibilità dell’edificio scolastico.
Come rammenta costante e condivisa giurisprudenza, decorso infruttuosamente il periodo decennale entro cui il Piano di lottizzazione può essere realizzato, lo stesso perde efficacia (Cons. Stato, Sez. VI, 20 gennaio 2003 n. 200; sez. IV, 27 aprile 2015, n. 2109) senza che le sue previsioni possano godere di forme di “ultrattività”; l’eventuale permanere degli effetti oltre il termine canonico decennale, infatti, cadrebbe in insanabile contraddizione con l’esigenza di assicurare attualità alle previsioni urbanistiche, evitando che lottizzazioni convenzionate non realizzate finiscano per limitare a tempo indeterminato la pianificazione urbanistica futura (Cons. Stato Sez. IV, 17 luglio 2023, n. 6955; TAR Sicilia, Palermo, sez. II, 2 settembre 2024, n. 949).
Tuttavia, l’inefficacia del Piano di Lottizzazione va confinata al profilo urbanistico senza che possa riversarsi automaticamente su quello edilizio relativo più propriamente all’agibilità dei locali.
Secondo altrettanto condivisa giurisprudenza, “non v’è necessaria identità di disciplina tra titolo abilitativo edilizio e certificato di agibilità, che sono collegati a presupposti diversi e danno vita a conseguenze disciplinari non sovrapponibili. In particolare, il certificato di agibilità ha la funzione di accertare che l’immobile al quale si riferisce è stato realizzato nel rispetto delle norme tecniche vigenti in materia di sicurezza, salubrità, igiene, risparmio energetico degli edifici e degli impianti (come espressamente recita l’art. 24 del Testo unico dell’edilizia), mentre il rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche è oggetto della specifica funzione del titolo edilizio. Il che comporta che i diversi piani ben possano convivere sia nella forma fisiologica della conformità dell’edificio ad entrambe le tipologie normative, sia in quella patologica di una loro divergenza (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 26 agosto 2014, n. 4309; 24 aprile 2018, n. 2456; 22 marzo 2014, n. 1220; TAR Lombardia, Sez. II di Milano, 15 marzo 2023, n. 658).
Per questo, in considerazione della non esatta sovrapponibilità dei due ambiti, urbanistico e edilizio, ai fini del presente giudizio non incide la circostanza che il contenzioso promosso da LD s.r.l., proprietaria dell’immobile in questione, avverso la nota prot. n. 188037 del 28 luglio 2017 - con la quale era stata dichiarata inefficace e improduttiva di effetti la SCA n. 204/2017 - si sia risolto con la conferma della legittimità del provvedimento di inefficacia della SCA (sentenza di questo TAR 27 novembre 2023, n. 1368 e sentenza di appello del Consiglio di Stato 5 novembre 2024, n. 9628).
4.2.5.- Vi è peraltro da svolgere un’ulteriore considerazione a supporto dell’indipendenza tra i due aspetti, urbanistico e edilizio.
L’immobile dove viene svolta l’attività didattica – almeno prima del trasferimento temporaneo ad altra sede - è stato costruito a seguito di parere favorevole del 20 maggio 1950 della Commissione Edilizia del Comune di Bari, in relazione alla denunzia di costruzione edilizia n. 32 del 16 maggio 1950. Trattandosi di fabbricato costruito prima del 1967, la normativa all’epoca in vigore non richiedeva il “certificato di agibilità”. Per gli edifici costruiti tra il 1934 e il 1967, era infatti necessario premunirsi solo del documento comunale attestante l’osservanza dei criteri igienico-sanitari. L’autorizzazione all’abitabilità veniva, quindi, concessa dal Sindaco e rilasciata dopo un’ispezione sanitaria tesa a verificare che la costruzione fosse conforme al progetto approvato e che non vi fossero tracce d’umidità o altri fattori indici di non salubrità dei locali (artt. 221 e 222 del Regio Decreto n.1265 del 1934).
Pertanto, per i fabbricati costruiti prima del 1967, occorre distinguere tra assenza del certificato di agibilità – per l’appunto non obbligatorio - e carenza delle condizioni oggettive di agibilità. La prima ipotesi attiene ad una mancanza formale, la seconda, invece, ad una sostanziale. Ed invero, se la presenza del certificato conferma l’esistenza delle condizioni di agibilità e abitabilità dell’immobile per un determinato uso, non è vero il contrario, ossia che l’assenza del certificato comporti necessariamente la sua non agibilità.
Può darsi il caso, infatti, che la mancanza del certificato di agibilità sia imputabile ad aspetti burocratici o a semplice negligenza del proprietario e, pur tuttavia, l’immobile non sia in concreto inagibile.
Peraltro, può spesso accadere che gli edifici costruiti prima del 1967 non siano conformi ai requisiti richiesti dalle normative edilizie tecniche sopravvenute all’epoca della costruzione. In siffatte ipotesi, l’abitabilità non cessa a meno che non vi sia un peggioramento delle condizioni igienico-sanitarie dell’immobile. Di conseguenza, in sostituzione degli estremi della licenza edilizia può prodursi una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che l’opera è iniziata prima del 2 settembre 1967. Il certificato di agibilità, quindi, non è una condizione contrattuale oppure un fattore che incide sulla compravendita dell’immobile o ne preclude l’utilizzo.
In seguito, è entrato in vigore l’art. 9-bis – rubricato “Documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili” - del D.P.R. n. 380/2001 (il Testo unico dell’edilizia – TUE).
Il comma 1-bis del menzionato art. 9-bis – comma introdotto dal D.L. 76 del 2020, cd. “Decreto Semplificazioni”, convertito con modificazioni dalla L. n. 120 del 2020 e modificato dal D.L. n. 69 del 2024, convertito con modificazioni dalla L. n. 105 dal 2024 – statuisce che: “Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa o da quello, rilasciato o assentito, che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o l'intera unità immobiliare, a condizione che l'amministrazione competente, in sede di rilascio del medesimo, abbia verificato la legittimità dei titoli pregressi, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali”.
La disposizione aggiunge che: “Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto, o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali.”.
Ne consegue che, a partire dall’entrata in vigore del Testo unico sull’edilizia, il certificato di agibilità è obbligatorio solo per i nuovi edifici, ossia quelli costruiti successivamente al 30 giugno 2003 ovvero per quelli già esistenti sui quali siano stati eseguite talune tipologie di interventi edilizi.
In altri termini, non sussiste alcun obbligo di dotarsi del certificato di agibilità – previsto dall’art. 24 TUE - per le costruzioni, precedenti l’entrata in vigore del Testo unico edilizia medesimo, le quali non siano state oggetto di interventi successivi.
Nella fattispecie in esame non risulta che l’immobile abbia subito modifiche ed interventi rilevanti ai fini dell’agibilità o abitabilità.
5.- La fondatezza del ricorso introduttivo comporta, come logica conseguenza, per la semplice ragione che vengono a mancare i presupposti di legittimità alla base dei provvedimenti in seguito adottati, la fondatezza dei due ricorsi per motivi aggiunti, le cui censure fondamentali replicano, per invalidità derivata, le doglianze formulate per l’appunto col ricorso introduttivo.
Con riferimento, in particolare, al decreto direttoriale n. 11822 dell’11 febbraio 2025, oggetto del primo ricorso per motivi aggiunti, lo stesso è viziato nella parte in cui, da un lato, fa rivivere il decreto n. 72681 del 27 novembre 2024 - del quale, per quanto sopra, ne è dimostrata l’illegittimità - e, dall’altro, autorizza il prosieguo dell’attività scolastica nello stesso immobile.
Il decreto sopravvenuto è viziato per illegittimità derivata dal decreto oggetto del ricorso introduttivo, poiché l’USR IA, per il mantenimento della parità scolastica, considera essenziale l’esistenza di un certificato di agibilità che, invece, non è richiesto nella fattispecie in esame, trattandosi di edificio preesistente all’entrata in vigore del Testo unico dell’edilizia e richiedendosi pertanto la presenza di indici di agibilità o abitabilità “sostanziali”.
6.- Da ultimo, non si giustifica la nota prot. n. 48215 del 7 agosto 2025 – impugnata col secondo ricorso per motivi aggiunti – con la quale il Direttore generale dell’USR IA ha rigettato la richiesta di autorizzazione al trasferimento della sede scolastica. Il rigetto si fonda sul presupposto della perdita dello status di parità scolastica, a seguito dell’adozione del DDG n. 72681 del 2024 e n. 11822 del 2025.
In realtà, lo status di parità scolastica non è mai venuto meno, attesa, per le ragioni sopra ampiamente illustrate, l’agibilità ovvero l’abitabilità sostanziale dell’originario edificio.
7.- In considerazione della complessità e dell’originaria opinabilità delle questioni dedotte nella presente controversia della vicenda controversa, per compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IA (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui relativi motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e per l’effetto annulla i rispettivi atti con gli stessi impugnati.
Compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IA IA, Presidente, Estensore
Carlo Dibello, Consigliere
Danilo Cortellessa, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IA IA |
IL SEGRETARIO