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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 20/12/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
26-1/25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Oristano
Procedure Concorsuali
Il Tribunale Ordinario di Oristano, composto dai magistrati
Dott.ssa CO IG Presidente
Dott.ssa Tania Scanu Giudice
Dott. EA NE Giudice Relatore
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con ricorso depositato in data 31 luglio 2025 da contro per la dichiarazione di Parte_1 CP_1
apertura della liquidazione giudiziale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 31 luglio 2025, ha chiesto Parte_1
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società CP_1
esponendo di essere creditore per € 33.119,20 in virtù del decreto
[...]
ingiuntivo n. 127/2017 del 13.9.2017 per TFR maturato nel periodo 1996-
2014, e di aver esperito infruttuosamente tentativi di recupero del credito.
All'udienza del 12 novembre 2025 è comparso l'avv. Caggiari per il ricorrente. Per la parte resistente nessuno è comparso. Il Giudice ha dato atto del buon esito della notifica ex art. 40 c.7 del Codice della Crisi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Presupposti soggettivi
1 La società risulta iscritta al Registro delle Imprese come CP_1
impresa commerciale. Quanto ai requisiti dimensionali di cui all'art. 121 del
Codice della Crisi, l'onere di dimostrare il possesso congiunto dei requisiti esonerativi previsti dall'art. 2, comma 1, lett. d) è posto a carico del debitore.
La società convenuta non si è costituita né ha depositato la documentazione richiesta, non assolvendo pertanto all'onere probatorio che su di essa incombeva.
Presupposti oggettivi - Lo stato di insolvenza
Lo stato di insolvenza risulta chiaramente dimostrato dalla convergenza di elementi sintomatici:
1. Inadempimento di credito di lavoro: La società non ha adempiuto al pagamento del credito del ricorrente, quantificato in € 33.119,20 e fondato su decreto ingiuntivo munito di formula esecutiva.
2. Esito infruttuoso delle esecuzioni forzate: I tentativi di recupero coattivo del credito hanno dato esito negativo, sia per il pignoramento mobiliare (con irreperibilità della società) sia per l'esecuzione presso terzi.
3. Ingente situazione debitoria verso enti pubblici: Dall'istruttoria emerge una pesante esposizione debitoria nei confronti di (€ CP_2
43.064,42), (€ 3.776,35) e CP_3 Controparte_4
(€ 484.992,59).
4. Mancato deposito dei bilanci: La società non ha depositato bilanci successivi al 2014.
5. Irreperibilità presso la sede sociale: La società non è stata reperita all'indirizzo risultante dalla visura camerale.
Condizione di procedibilità
pag. 2 di 6 L'art. 49, comma 5 CCII stabilisce che non si fa luogo all'apertura della liquidazione giudiziale se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati è inferiore a euro trentamila. Nel caso di specie, tale condizione risulta ampiamente soddisfatta, considerando un ammontare complessivo di debiti scaduti e non pagati pari a oltre € 560.000. tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125,
356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di , CP_1
CF , con domicilio in via Don Sturzo macomer;
P.IVA_1
nomina il dott. EA NE Giudice Delegato per la procedura nomina la Dott.ssa Marcella Massa Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c.
CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
pag. 3 di 6 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 25.3.26 ad ore 10.30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse pag. 4 di 6 all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore,
o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società; dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Oristano nella camera di consiglio del 18.12.25
pag. 5 di 6 Il Giudice Relatore
EA NE
La Presidente
CO IG
pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Oristano
Procedure Concorsuali
Il Tribunale Ordinario di Oristano, composto dai magistrati
Dott.ssa CO IG Presidente
Dott.ssa Tania Scanu Giudice
Dott. EA NE Giudice Relatore
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con ricorso depositato in data 31 luglio 2025 da contro per la dichiarazione di Parte_1 CP_1
apertura della liquidazione giudiziale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 31 luglio 2025, ha chiesto Parte_1
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società CP_1
esponendo di essere creditore per € 33.119,20 in virtù del decreto
[...]
ingiuntivo n. 127/2017 del 13.9.2017 per TFR maturato nel periodo 1996-
2014, e di aver esperito infruttuosamente tentativi di recupero del credito.
All'udienza del 12 novembre 2025 è comparso l'avv. Caggiari per il ricorrente. Per la parte resistente nessuno è comparso. Il Giudice ha dato atto del buon esito della notifica ex art. 40 c.7 del Codice della Crisi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Presupposti soggettivi
1 La società risulta iscritta al Registro delle Imprese come CP_1
impresa commerciale. Quanto ai requisiti dimensionali di cui all'art. 121 del
Codice della Crisi, l'onere di dimostrare il possesso congiunto dei requisiti esonerativi previsti dall'art. 2, comma 1, lett. d) è posto a carico del debitore.
La società convenuta non si è costituita né ha depositato la documentazione richiesta, non assolvendo pertanto all'onere probatorio che su di essa incombeva.
Presupposti oggettivi - Lo stato di insolvenza
Lo stato di insolvenza risulta chiaramente dimostrato dalla convergenza di elementi sintomatici:
1. Inadempimento di credito di lavoro: La società non ha adempiuto al pagamento del credito del ricorrente, quantificato in € 33.119,20 e fondato su decreto ingiuntivo munito di formula esecutiva.
2. Esito infruttuoso delle esecuzioni forzate: I tentativi di recupero coattivo del credito hanno dato esito negativo, sia per il pignoramento mobiliare (con irreperibilità della società) sia per l'esecuzione presso terzi.
3. Ingente situazione debitoria verso enti pubblici: Dall'istruttoria emerge una pesante esposizione debitoria nei confronti di (€ CP_2
43.064,42), (€ 3.776,35) e CP_3 Controparte_4
(€ 484.992,59).
4. Mancato deposito dei bilanci: La società non ha depositato bilanci successivi al 2014.
5. Irreperibilità presso la sede sociale: La società non è stata reperita all'indirizzo risultante dalla visura camerale.
Condizione di procedibilità
pag. 2 di 6 L'art. 49, comma 5 CCII stabilisce che non si fa luogo all'apertura della liquidazione giudiziale se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati è inferiore a euro trentamila. Nel caso di specie, tale condizione risulta ampiamente soddisfatta, considerando un ammontare complessivo di debiti scaduti e non pagati pari a oltre € 560.000. tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125,
356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di , CP_1
CF , con domicilio in via Don Sturzo macomer;
P.IVA_1
nomina il dott. EA NE Giudice Delegato per la procedura nomina la Dott.ssa Marcella Massa Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c.
CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
pag. 3 di 6 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 25.3.26 ad ore 10.30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse pag. 4 di 6 all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore,
o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società; dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Oristano nella camera di consiglio del 18.12.25
pag. 5 di 6 Il Giudice Relatore
EA NE
La Presidente
CO IG
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