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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 17/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Antonella Colaiacovo, nella causa civile iscritta al n. 5/2022 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv.ti Mancuso Parte_1
Bartolo e Guglielmi Carlo)
-ricorrente- contro
(avv. Morrico Enzo) Controparte_1
-resistente- ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
1. Fatto e svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 5 gennaio 2022, l'
[...]
si è rivolta a questo Tribunale, spiegando formale Parte_2
opposizione avverso il decreto – emesso da questo Ufficio in persona del Giudice monocratico dr. Giampaolo Cervelli in data 23.12.2021 – con cui veniva rigettato il ricorso per repressione di condotta antisindacale, depositato in data 18.10.2021 affinchè, previo accertamento dell'antisindacalità del comportamento della società resistente e condanna della società convenuta ad affiggere l'emanando provvedimento - a sue spese - su due quotidiani a diffusione nazionale, venisse dichiarato: - il diritto della ad usufruire dei permessi sindacali retribuiti, ai sensi Parte_3
dell'art. 23 Stat. Lav. e/o del primo cpv. dell'art. 10 co. 4 del Contratto Collettivo aziendale;
- in caso di gravi eventi eccezionali, in ragione dei quali si debba negare ad un membro della
SU una richiesta di permesso sindacale, l'obbligo aziendale di rinviare la riunione sindacale al primo giorno utile in cui tutti gli SU potranno essere presenti;
- l'illegittimità del diniego, dei permessi sindacali, adottato da nelle date 29 ottobre CP_2
2020, 14 aprile 2021, 27 aprile 2021, 26 maggio 2021, 23 settembre 2021, 25 settembre
2021, 28 settembre 2021 e 7 ottobre 2021;
- l'inefficacia delle conclusioni raggiunte agli incontri del 29 ottobre 2020 e del 7 ottobre
2021, a causa dell'assenza del componente della SU;
Parte_3
- il diritto di a usufruire dei permessi ex art. 23 Stat. Lav. e/o art. 10 co. 4 I cpv. Parte_3
senza possibilità di diniego, con divieto rivolto alla convenuta di reiterazione della condotta antisindacale;
L'organizzazione sindacale ha censurato il decreto impugnato, offrendo ricostruzione dei fatti identica a quella esplicitata nella precedente fase, e affermando in sintesi che:
- si occupa principalmente di trasporto con autobus ed è società del gruppo CP_2 [...]
attiva in Olanda e in diverse zone d'Italia, tra cui l' , ove gestisce tutti i CP_3 Pt_1
servizi extraurbani e dove ha istituito una “Unità Produttiva Regionale”, intesa come complesso autonomo di strutture e depositi ubicati nella Regione;
- le rappresentanze sindacali aziendali sono state organizzate su base regionale ed a Perugia si svolgono gli incontri sindacali riguardanti la convenuta, con la partecipazione del dipendente , dal 2019 membro della per di cui, dopo essere Parte_3
stato il primo iscritto nel 2010, è divenuto esponente di spicco (attività sindacale tale da comportare, spesso, serrato confronto con la società e, a volte, anche momenti di scontro);
2 - in diverse occasioni aveva negato a , adducendo generici motivi di CP_2 Parte_3
servizio, la concessione di permessi sindacali retribuiti e, in particolare, ciò aveva fatto in data 26 ottobre 2020, in vista di un incontro del 29 ottobre, nella sede di Perugia;
- tali condotte si erano ripetute da parte di , senza alcuna replica alla richiesta di CP_2
spiegazioni avanzate dal lavoratore fino alla data del 22 giugno 2021, quando, in risposta al lavoratore, con nota scritta, a fondamento della propria facoltà di diniego dei permessi sindacali in questione evocava il combinato disposto di CCA e CCNL di settore, tornando a rifiutare i permessi sindacali il 23,25,28 settembre e il 7 ottobre 2021;
- i ripetuti rifiuti le avevano provocato rilevante danno, precludendo al dipendente Parte_3
la possibilità di partecipare ad incontri con il resto dei membri del sindacato e, dunque, a confronti necessari e/o utili riguardanti la realtà aziendale rappresentata;
- in data 27 settembre 2021, aveva invano chiesto la revoca dei rifiuti e un Parte_3
incontro con la convenuta, senza ricevere positivo riscontro.
L'OS ha domandato, poi, la rivalutazione di tutte le emergenze processuali già acquisite, siccome erroneamente valutate dal Giudice di prime cure, pervenuto alla valutazione di legittimità della condotta datoriale, sull'erroneo presupposto:
- dell'inesistenza dell'attualità della condotta antisindacale, implicando invece la possibilità di rifiutare i permessi al , membro di , evidente portata inibitoria dell'azione Parte_3
sindacale, con conseguente assoluta incertezza dei diritti e delle facoltà spettanti all'organizzazione sindacale stessa;
- dell'ammissibilità di una contrattazione collettiva tale da stabilire possibilità di negare la concessione di permessi SU, in caso di ragioni eccezionali, non prevedibili e non differibili, ferma restando la natura inderogabile del diritto ai permessi retribuiti ex art. 23 Stat. Lav.
e, dunque, l'impossibilità di prevederne rifiuto per cause aziendali;
- dell'assegnazione alle SU, ad opera del Testo Unico della rappresentanza, di un diritto dal contenuto meno intenso rispetto a quello delle RSA, in totale antitesi alla ratio della stessa disciplina di settore, con la quale si è voluto supplire all'inadeguatezza delle RSA,
3 disponendo un sistema di rappresentanza maggiormente efficace e democratico, senza graduare affatto i diritti delle organizzazioni sindacali, ed anzi attribuendo a SU ed RSA identiche prerogative e diritti del medesimo contenuto;
- della valida deroga operata dall'art. 8 co. 5 CCNL autoferrotranvieri all'art. 23 Stat. Lav., dovendo invece ritenersi nulla e comunque inefficace nei confronti di - che non ha mai firmato tale CCNL - qualsiasi disposizione che consente il rifiuto di permesso per cause urgenti e imprevedibili;
- che la disciplina del Contratto Collettivo Aziendale – il quale prevede possibile diniego datoriale soltanto per permessi sindacali ulteriori rispetto a quelli previsti ex art. 23 Stat.
Lav. (e solo in casi eccezionali) - si sovrapponga a quella del CCNL di settore, con cui si statuisce la facoltà di rifiutare i permessi sindacali, sì da comportare generale possibilità di rifiutare ogni tipo di permesso sindacale, in violazione sia del TU della rappresentanza, sia dell'art. 23 Stat. Lav. sia dell'art. 1367 c.c. che impone di selezionare l'interpretazione capace di attribuire un senso alle clausole contrattuali, mentre così il CCA - che prevede di poter rifiutare la concessione di permessi ulteriori- non ne avrebbe in quanto già applicandosi il CCNL di settore il datore potrebbe rifiutare ogni tipo di permesso sindacale.
L'OS ricorrente ha altresì censurato il provvedimento impugnato per la mancata indicazione di una valida ragione di rifiuto e, comunque, per il difetto, nel caso di specie, di casi eccezionali e imprevedibili, di comprovata gravità o di particolarmente elevata difficoltà gestionale
(secondo contenuto precettivo dell'art. 8 commi 4 e 5 CCNL), tali da legittimare il diniego alla concessione dei permessi: omissione specificamente lamentata nell'atto introduttivo, anche considerati la peculiarità del rito sommario ex art. 28 Stat. Lav. e, in ogni caso, il dovere del giudice di interpretare gli elementi identificativi della domanda (petitum e causa petendi) avuto riguardo al contenuto letterale e complessivo dell'atto introduttivo (tanto che la stessa controparte era stata in grado di articolare compiute difese sul punto).
4 si è costituita contestando, in fatto ed in diritto, gli assunti avversari, Controparte_1
confermando la ricostruzione dei fatti offerta nella fase sommaria e, dunque, nuovamente evidenziando che:
- SB non aveva firmato né il CCNL Autoferrotranvieri applicato dall'azienda, né il CCA di e, pertanto, non avrebbe potuto costituire una RSA né usufruire dei permessi CP_2
aggiuntivi, rispetto a quelli dell'art. 23 Stat. Lav. e del CCNL di settore, la cui disciplina è contenuta nell'art. 8 del CCNL cit. (cui il CCA rinvia), in cui si prevede la possibilità di diniego per eventi eccezionali e imprevedibili di comprovata gravità e di particolare elevata difficoltà gestionale;
- non è affatto pacifica l'interpretazione in base alla quale l'art. 23 Stat. Lav. non consentirebbe alcuna possibilità di rifiutare i permessi sindacali, neppure per ragioni eccezionali, ponendosi ciò in contrasto evidente con principi generali ermeneutici sicchè, come evidenziato dal Giudice di prime cure, nell'interpretare la disciplina in esame va attribuito rilievo decisivo alla contrattazione collettiva;
- al lavoratore erano stati concessi vari permessi sindacali (ben 15), negati Parte_3
soltanto in 7 occasioni, per ragioni eccezionali collegate alla pandemia Covid-19;
- nella fase sommaria, non aveva contestato l'effettiva sussistenza delle ragioni di diniego, sicchè doveva ritenersi inammissibile ogni successiva e diversa censura, volta a sindacare i motivi di rifiuto dei permessi;
- non risultava contemplata nella normativa contrattuale invocata la possibilità di spostare la riunione sindacale in ragione dell'assenza di un singolo membro della SU, la cui collegialità avrebbe consentito valida manifestazione di volontà anche in caso di assenza di uno dei suoi membri.
Ritualmente instaurato il contraddittorio - ritenuta l'inammissibilità delle istanze di prova orale formulate da entrambe le parti poiché tutte inidonee, a fronte di medesimo thema probandum rispetto alla fase sommaria, a consentire acquisizione di elementi ulteriori utili alla decisione - la causa è stata trattenuta in decisione.
5
2. Motivi della decisione
Ritiene questo Giudice l'infondatezza dell'opposizione ex art. 28 L. 300/1970 introdotta da
, non desumendosi né dall'atto Parte_1
introduttivo e né dalle complessive emergenze processuali, alcun elemento idoneo a consentire il superamento delle valutazioni assunte ad esito della fase sommaria.
Preliminarmente, va chiarito che il solo esaurirsi delle singole azioni lesive del datore di lavoro non esclude l'attualità della condotta antisindacale censurata, sia per la sua portata intimidatoria, sia perché riferita ad un margine di incertezza interpretativa della disciplina di riferimento, tale da non escludere - a priori e (solo) in linea teorica - il rischio di future restrizioni ovvero di futuri ostacoli al libero esercizio dell'attività sindacale, con potenziale utile intervento della statuizione giudiziale evocata.
Nel merito, ritiene questo Giudice l'infondatezza di tutte le censure mosse al decreto impugnato.
In primo luogo, giova osservare che la posizione soggettiva del dipendente , come Parte_3
espressamente riconosciuto dalla parte opponente, viene sottoposta a vaglio giudiziale soltanto come titolare del diritto ad usufruire dei permessi sindacali in qualità di membro della operante in seno a Busitalia Sita Nord S.r.l. (sia quelli di “fonte legale”, estesi in via meramente convenzionale ai componenti della SU dal T.U. sulla rappresentanza del gennaio
2014, sia quelli “contrattuali” cui si fa riferimento nel caso di specie) e non quale titolare di diritti nascenti dagli artt. da 19 a 27 L. n. 300/1970, artt. da 19 a 27, non essendo l'OS opponente firmataria di alcun contratto collettivo applicato in azienda.
Ne deriva che il thema decidendum implica accertamento dei requisiti integrativi del diritto ai permessi di fonte negoziale.
Circa la disciplina di riferimento, secondo la ricostruzione già operata dal giudice di prime cure, vanno richiamati sia il Contratto aziendale sia il CCNL Autoferrotranvieri del CP_2
28.11.2016.
6 A riguardo, si evidenzia che l'art. 8 del predetto CCNL, rubricato “Permessi sindacali” e contenente la disciplina generale dell'istituto, prevede espressamente ai commi 3, 4 e 5 che:
“3. La fruizione dei permessi sindacali va richiesta direttamente all'azienda, con le modalità ed entro i termini di cui al comma 4, da parte: - della struttura sindacale avente diritto, anche confederale, per conto della quale il lavoratore interessato utilizza il permesso;
- dei componenti la SU, per i permessi di cui all'art. 9, comma 4, punto 4.4. secondo e terzo capoverso, del presente accordo;
- dei RLS, per i permessi di cui all'art. 10, comma 2, terzo capoverso del presente accordo.
4. La richiesta di fruizione dei permessi sindacali va inviata all'azienda in forma scritta, con esatta indicazione delle generalità del lavoratore e dei giorni di calendario interessati dal permesso. In considerazione del servizio di pubblica utilità espletato dalle aziende ricomprese nell'ambito del campo di applicazione del presente accordo, detta richiesta va inoltrata all'azienda, eccetto i casi urgenti, con un preavviso di almeno due giorni lavorativi, termine elevato a cinque giorni di calendario qualora la richiesta si riferisca a più di tre giornate consecutive di permesso, fermi restando, in entrambi i casi, eventuali termini diversi concordati tra le parti a livello aziendale. Il frazionamento del permesso richiesto è ammesso fino a mezza giornata lavorativa, a condizione che tale modalità di fruizione risulti possibile considerate le esigenze di servizio e senza oneri aggiuntivi per l'azienda.
5. L'eventuale diniego da parte dell'azienda alla concessione dei permessi sindacali richiesti nei termini previsti al comma 4 dovrà essere adeguatamente motivato dalla stessa in forma scritta per eventi eccezionali o non prevedibili di comprovata gravità o, previo opportuno preavviso, di particolarmente elevata difficoltà gestionale”.
La Contrattazione nazionale, fa salve, poi, “ulteriori agibilità eventualmente definite tra le parti a livello aziendale” (art. 9, co. 4.4).
Proseguendo la ricognizione della normativa contrattuale di riferimento va dunque richiamato l'art. 10, co. 4, 4° cpv., del Contratto Collettivo aziendale di secondo il quale CP_2
“L'Azienda riconosce altresì il permesso retribuito ai componenti la SU in occasione degli incontri formalmente convocati su iniziativa aziendale, nonché in occasione degli incontri in
7 Azienda relativi all'espletamento delle fasi relazionali di cui all'art. 3 (Sedi, fasi, e materie delle relazioni industriali), comma 4.2. del presente accordo”.
Tali specifici permessi ulteriori sono poi richiamati dal successivo comma 5 del medesimo articolo 10, al fine di disciplinarne lo specifico trattamento economico.
Il predetto comma 5 (ed i permessi ulteriori ivi richiamati con il rinvio al comma 4, 4° cpv.), infine, è richiamato dall'art. 8, co. 4, del medesimo Contratto aziendale, per disciplinarne termini di preavviso e facoltà aziendale di diniego:
“
4. In considerazione del servizio di pubblica utilità espletato dall'Azienda, la richiesta per la fruizione dei permessi retribuiti per motivi sindacali va inoltrata in forma scritta all' CP_4
con un preavvisio, di norma, non inferiore a 48 ore (24 ore per i RLS), fatti salvi i casi di documentata urgenza:
- da parte della Organizzazione sindacale avente rispettivamente titolo, per i permessi di cui al comma 1 e 3 del presente articolo;
- da parte dei componenti SU, per i permessi di cui all'art.10 (Rappresentanza sindacale dei lavoratori in azienda), comma 5., del presente accordo;
- da parte dei RLS, per i permessi di cui all'art.11 (Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza), comma 6., primo capoverso del presente accordo.
L'eventuale diniego da parte dell'Azienda alla concessione dei permessi retribuiti richiesti nei termini predetti dovrà essere adeguatamente motivato dalla stessa in forma scritta e con un preavviso, di norma, non inferiore a 24 ore (12 ore per i RSL), per eventi eccezionali o non prevedibili di comprovata gravità o di particolare elevata difficoltà gestionale”.
Secondo quanto già evidenziato dal Giudice di prime cure, la facoltà aziendale di diniego del permesso sindacale retribuito per eventi eccezionali o non prevedibili e/o per gravi ragioni gestionali, può dirsi sancita sia dal Contratto Collettivo Aziendale (art. 8, co. 4), per quanto riguarda gli ulteriori “permessi retribuiti” di natura contrattuale ivi disciplinati quale trattamento di miglior favore, e finalizzati alla partecipazione agli incontri convocati su iniziativa aziendale, sia dal Contratto Collettivo Nazionale (art. 8, co. 5), per quanto riguarda in
8 generale tutti i permessi dei componenti della SU finalizzati al generale espletamento del mandato.
In sintesi, la facoltà di diniego è prevista sia per i permessi aggiuntivi stabiliti dalla contrattazione aziendale, sia per i permessi disciplinati dalla contrattazione collettiva nazionale, in quanto - trattandosi di istituto di miglior favore - è certamente legittimo stabilire limiti e condizioni di esercizio ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge.
Ferma restando la superiore opzione ermeneutica (circa la natura negoziale dei permessi de quo agitur) anche ove se ne desuma fonte nell'art. 23 Stat Lav., è appena il caso di sottolineare che la negazione di alcuna facoltà datoriale di rifiutarne concessione risulterebbe comunque irragionevole e in contrasto con l'adempimento dei doveri inderogabili ex art. 2
Cost., tanto più in ragione della natura di pubblico servizio dell'attività espletata da , CP_2
pur considerata la libertà sindacale quale diritto costituzionalmente garantito, incomprimibile nel suo nucleo essenziale ma suscettibile di contemperamento con altri interessi costituzionalmente garantiti, stante l'estraneità al nostro ordinamento dei c.d. diritti tiranni, tali da non consentire adattamento alcuno alle esigenze del caso concreto.
Ciò posto, va ribadito che SU trova nella negoziazione collettiva la propria fonte, con la relativa conseguenza che la medesima contrattazione collettiva può ragionevolmente conformare, senza precluderle, le conseguenti forme di esercizio del diritto nell'ambito di uno specifico settore, come quello del servizio di trasporto, caratterizzato dall'intreccio tra interessi privati e pubblici.
Come già evidenziato dal Giudice di prime cure, in altri termini, deve ritenersi del tutto legittima la determinazione negoziale di consentire, con riferimento all'istituto in esame, contemperamento del diritto del sindacalista con le esigenze organizzativo/produttive aziendali indifferibili o eccezionali, a presidio di altri diritti aventi pari rango costituzionale, quali, nella specie, non solo la libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.), ma anche il diritto alla libera circolazione (art. 16 Cost.), atteso il servizio di pubblica utilità espletato dall'Azienda di trasporto convenuto.
9 Trattasi dunque, ancora in linea di continuità con quanto affermato dal Giudice di prime cure, di verificare, ex post, l'effettiva ricorrenza dei casi eccezionali e non prevedibili o le particolari difficoltà gestionali da comunicare preventivamente che, sole, in base alla normativa di fonte collettiva, possano legittimare diniego dei permessi sindacali, con ogni relativo onere di allegazione e riscontro da parte dell'OS deducente secondo generale canone posto dall'art. 2697 c.c.
A riguardo, ritiene questo Giudice che l'OS sindacale deducente, in via principale, ha concentrato le censure al comportamento datoriale con riferimento alla possibilità di articolare – in radice - ragioni di diniego della richiesta dei permessi sindacali per cui è causa, genericamente lamentandone l'effettività.
Tale genericità – valutato il tenore letterale e complessivo della narrativa dell'atto introduttivo e delle conclusioni precisate (recanti riferimento apodittico all'utilizzo di formule standard e comunque implicanti indiretto riconoscimento della notoria situazione di emergenza sanitaria dell'epoca) - preclude valutazione di inammissibilità della censura per mutamento del thema decidendum ma impone valutazione di infondatezza del rilievo.
Trattasi, invero, di censure di contenuto generico (vedasi pp. 15, 16, 17 del ricorso in opposizione), nel merito superate dalla notoria situazione di emergenza sanitaria risalente al periodo cui si riferiscono i rifiuti ed in relazione alla quale può desumersi giustificazione della condotta di che, quale titolare della gestione di un servizio di pubblico interesse, per CP_2
dato documentale incontestato, si trovò nell'eccezionale condizione di dover selezionare le possibilità di assenso alle richieste di permesso sindacale sia nei confronti di che nei Parte_3
confronti di tutti gli altri componenti della Rsu, al fine di non privare i singoli turni del personale necessario e di non porre così in pericolo l'efficiente e tempestiva riorganizzazione del servizio in base, alle esigenze sanitarie via via aggiornate dal progredire del pericolo pandemico nonché dalle necessità di tutela del personale addetto e dell'utenza stessa.
Trattasi di opzione ermeneutica preferibile, tanto più ove si consideri che, nell'arco temporale di riferimento (un anno):
10 - in relazione ai dinieghi lamentati, per il giorno 14.4.21, non venne concesso alcuno dei due permessi richiesti ( e;
per il giorno 27.4.21, venne concesso solo Parte_3 Per_1
1 dei 9 permessi richiesti ( , Di Girolamo, Lanterna, Parte_3 Per_1 Per_2 Per_3
, ; per il giorno 26.5.21, vennero concessi nove degli 11 permessi Per_4
richiesti ( , Di Girolamo, , Parte_3 Per_7 Per_8 Per_9 Per_1
); per il giorno 23.9.21, non venne concesso nessuno dei 5 Per_10 Per_3 Per_11
permessi richiesti ( , , Lanterna, ; per il giorno 28.9.21, Parte_3 Per_1 Per_3
venne concesso 1 dei 4 permessi richiesti ( , , Di Girolamo); per il Parte_3 Per_1
giorno 7.10.21, non venne concesso nessuno dei 3 permessi richiesti ( , Parte_3
; Per_4 Per_1
- inoltre, a fronte di 15 permessi concessi nello stesso arco temporale di riferimento, la censura al comportamento datoriale viene riferita al diniego adottato nelle 7 occasioni descritte, rispetto alle quali, per 6 incontri, neppure risulta in concreto ipotizzabile pregiudizio all'attività sindacale del – per dato incontestato – già assegnato a Parte_3
turno di lavoro compatibile con l'orario della riunione sindacale, in forza di programmazione previgente ovvero appositamente modificata dalla Società per venire incontro alle esigenze del lavoratore senza pregiudizio del servizio (v. prospetto sub all.
5 fasc. ). CP_2
Quale corollario logico della superiore ricostruzione si pone la delibazione di infondatezza – pure ritenuta ad esito della fase sommaria - della richiesta di nuova convocazione di incontri con le rappresentanze sindacali in azienda nell'ipotesi di impossibilità a partecipare del singolo componente della SU.
Tale conclusione si impone, innanzitutto, poiché le assorbenti possibilità di diniego della partecipazione del singolo all'incontro sindacale ove ricorrano eccezionali ragioni (nel caso di specie ritenute ravvisabili al fine di contemperamento dei rischi da emergenza sanitaria con le esigenze di continuità del servizio di trasporto pubblico) rendono illogica e contradditoria tale eventualità.
11 In secondo luogo, risulta evidente che la natura collegiale di tale organo sindacale (SU), escluso ogni profilo di discriminatorietà della condotta datoriale rispetto all'azione del singolo
(nel caso di specie, né allegato, né riscontrato), rende ontologicamente incompatibile l'assenza di uno solo dei suoi componenti (legittimata dalle facoltà di diniego datoriale) con il rischio di paralisi dell'operatività dell'attività sindacale interna – sia essa di natura operativa, sia essa di natura deliberativa – dell'organo stesso.
Alla luce delle considerazioni tutte sin qui esposte, l'opposizione è infondata e va rigettata, con conferma del decreto emesso a conclusione della fase sommaria.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri approvati con D.M. 55/2014, come da ultimo modificati con DM 147/2022, tenendo altresì conto degli incombenti espletati e dell'impegno professionale richiesto dalla controversia nonché del rilievo che l'abrogazione del sistema tariffario ad opera dell'art. 9 d.l.
1/2012 conv. in l. 27/2012 ha determinato l'abrogazione di ogni sistema tariffario di determinazione dei compensi professionali, con attribuzione di valore meramente orientativo ai parametri contenuti nella richiamata fonte secondaria.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- respinge il ricorso e, per l'effetto, conferma il decreto opposto;
-condanna la società ricorrente a rifondere alla controparte le spese di lite, nella misura che qui si liquida di €3.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario ex DM
147/2022 IVA e CAP come per legge.
Perugia, 17 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Antonella Colaiacovo
12 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Antonella Colaiacovo, nella causa civile iscritta al n. 5/2022 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv.ti Mancuso Parte_1
Bartolo e Guglielmi Carlo)
-ricorrente- contro
(avv. Morrico Enzo) Controparte_1
-resistente- ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
1. Fatto e svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 5 gennaio 2022, l'
[...]
si è rivolta a questo Tribunale, spiegando formale Parte_2
opposizione avverso il decreto – emesso da questo Ufficio in persona del Giudice monocratico dr. Giampaolo Cervelli in data 23.12.2021 – con cui veniva rigettato il ricorso per repressione di condotta antisindacale, depositato in data 18.10.2021 affinchè, previo accertamento dell'antisindacalità del comportamento della società resistente e condanna della società convenuta ad affiggere l'emanando provvedimento - a sue spese - su due quotidiani a diffusione nazionale, venisse dichiarato: - il diritto della ad usufruire dei permessi sindacali retribuiti, ai sensi Parte_3
dell'art. 23 Stat. Lav. e/o del primo cpv. dell'art. 10 co. 4 del Contratto Collettivo aziendale;
- in caso di gravi eventi eccezionali, in ragione dei quali si debba negare ad un membro della
SU una richiesta di permesso sindacale, l'obbligo aziendale di rinviare la riunione sindacale al primo giorno utile in cui tutti gli SU potranno essere presenti;
- l'illegittimità del diniego, dei permessi sindacali, adottato da nelle date 29 ottobre CP_2
2020, 14 aprile 2021, 27 aprile 2021, 26 maggio 2021, 23 settembre 2021, 25 settembre
2021, 28 settembre 2021 e 7 ottobre 2021;
- l'inefficacia delle conclusioni raggiunte agli incontri del 29 ottobre 2020 e del 7 ottobre
2021, a causa dell'assenza del componente della SU;
Parte_3
- il diritto di a usufruire dei permessi ex art. 23 Stat. Lav. e/o art. 10 co. 4 I cpv. Parte_3
senza possibilità di diniego, con divieto rivolto alla convenuta di reiterazione della condotta antisindacale;
L'organizzazione sindacale ha censurato il decreto impugnato, offrendo ricostruzione dei fatti identica a quella esplicitata nella precedente fase, e affermando in sintesi che:
- si occupa principalmente di trasporto con autobus ed è società del gruppo CP_2 [...]
attiva in Olanda e in diverse zone d'Italia, tra cui l' , ove gestisce tutti i CP_3 Pt_1
servizi extraurbani e dove ha istituito una “Unità Produttiva Regionale”, intesa come complesso autonomo di strutture e depositi ubicati nella Regione;
- le rappresentanze sindacali aziendali sono state organizzate su base regionale ed a Perugia si svolgono gli incontri sindacali riguardanti la convenuta, con la partecipazione del dipendente , dal 2019 membro della per di cui, dopo essere Parte_3
stato il primo iscritto nel 2010, è divenuto esponente di spicco (attività sindacale tale da comportare, spesso, serrato confronto con la società e, a volte, anche momenti di scontro);
2 - in diverse occasioni aveva negato a , adducendo generici motivi di CP_2 Parte_3
servizio, la concessione di permessi sindacali retribuiti e, in particolare, ciò aveva fatto in data 26 ottobre 2020, in vista di un incontro del 29 ottobre, nella sede di Perugia;
- tali condotte si erano ripetute da parte di , senza alcuna replica alla richiesta di CP_2
spiegazioni avanzate dal lavoratore fino alla data del 22 giugno 2021, quando, in risposta al lavoratore, con nota scritta, a fondamento della propria facoltà di diniego dei permessi sindacali in questione evocava il combinato disposto di CCA e CCNL di settore, tornando a rifiutare i permessi sindacali il 23,25,28 settembre e il 7 ottobre 2021;
- i ripetuti rifiuti le avevano provocato rilevante danno, precludendo al dipendente Parte_3
la possibilità di partecipare ad incontri con il resto dei membri del sindacato e, dunque, a confronti necessari e/o utili riguardanti la realtà aziendale rappresentata;
- in data 27 settembre 2021, aveva invano chiesto la revoca dei rifiuti e un Parte_3
incontro con la convenuta, senza ricevere positivo riscontro.
L'OS ha domandato, poi, la rivalutazione di tutte le emergenze processuali già acquisite, siccome erroneamente valutate dal Giudice di prime cure, pervenuto alla valutazione di legittimità della condotta datoriale, sull'erroneo presupposto:
- dell'inesistenza dell'attualità della condotta antisindacale, implicando invece la possibilità di rifiutare i permessi al , membro di , evidente portata inibitoria dell'azione Parte_3
sindacale, con conseguente assoluta incertezza dei diritti e delle facoltà spettanti all'organizzazione sindacale stessa;
- dell'ammissibilità di una contrattazione collettiva tale da stabilire possibilità di negare la concessione di permessi SU, in caso di ragioni eccezionali, non prevedibili e non differibili, ferma restando la natura inderogabile del diritto ai permessi retribuiti ex art. 23 Stat. Lav.
e, dunque, l'impossibilità di prevederne rifiuto per cause aziendali;
- dell'assegnazione alle SU, ad opera del Testo Unico della rappresentanza, di un diritto dal contenuto meno intenso rispetto a quello delle RSA, in totale antitesi alla ratio della stessa disciplina di settore, con la quale si è voluto supplire all'inadeguatezza delle RSA,
3 disponendo un sistema di rappresentanza maggiormente efficace e democratico, senza graduare affatto i diritti delle organizzazioni sindacali, ed anzi attribuendo a SU ed RSA identiche prerogative e diritti del medesimo contenuto;
- della valida deroga operata dall'art. 8 co. 5 CCNL autoferrotranvieri all'art. 23 Stat. Lav., dovendo invece ritenersi nulla e comunque inefficace nei confronti di - che non ha mai firmato tale CCNL - qualsiasi disposizione che consente il rifiuto di permesso per cause urgenti e imprevedibili;
- che la disciplina del Contratto Collettivo Aziendale – il quale prevede possibile diniego datoriale soltanto per permessi sindacali ulteriori rispetto a quelli previsti ex art. 23 Stat.
Lav. (e solo in casi eccezionali) - si sovrapponga a quella del CCNL di settore, con cui si statuisce la facoltà di rifiutare i permessi sindacali, sì da comportare generale possibilità di rifiutare ogni tipo di permesso sindacale, in violazione sia del TU della rappresentanza, sia dell'art. 23 Stat. Lav. sia dell'art. 1367 c.c. che impone di selezionare l'interpretazione capace di attribuire un senso alle clausole contrattuali, mentre così il CCA - che prevede di poter rifiutare la concessione di permessi ulteriori- non ne avrebbe in quanto già applicandosi il CCNL di settore il datore potrebbe rifiutare ogni tipo di permesso sindacale.
L'OS ricorrente ha altresì censurato il provvedimento impugnato per la mancata indicazione di una valida ragione di rifiuto e, comunque, per il difetto, nel caso di specie, di casi eccezionali e imprevedibili, di comprovata gravità o di particolarmente elevata difficoltà gestionale
(secondo contenuto precettivo dell'art. 8 commi 4 e 5 CCNL), tali da legittimare il diniego alla concessione dei permessi: omissione specificamente lamentata nell'atto introduttivo, anche considerati la peculiarità del rito sommario ex art. 28 Stat. Lav. e, in ogni caso, il dovere del giudice di interpretare gli elementi identificativi della domanda (petitum e causa petendi) avuto riguardo al contenuto letterale e complessivo dell'atto introduttivo (tanto che la stessa controparte era stata in grado di articolare compiute difese sul punto).
4 si è costituita contestando, in fatto ed in diritto, gli assunti avversari, Controparte_1
confermando la ricostruzione dei fatti offerta nella fase sommaria e, dunque, nuovamente evidenziando che:
- SB non aveva firmato né il CCNL Autoferrotranvieri applicato dall'azienda, né il CCA di e, pertanto, non avrebbe potuto costituire una RSA né usufruire dei permessi CP_2
aggiuntivi, rispetto a quelli dell'art. 23 Stat. Lav. e del CCNL di settore, la cui disciplina è contenuta nell'art. 8 del CCNL cit. (cui il CCA rinvia), in cui si prevede la possibilità di diniego per eventi eccezionali e imprevedibili di comprovata gravità e di particolare elevata difficoltà gestionale;
- non è affatto pacifica l'interpretazione in base alla quale l'art. 23 Stat. Lav. non consentirebbe alcuna possibilità di rifiutare i permessi sindacali, neppure per ragioni eccezionali, ponendosi ciò in contrasto evidente con principi generali ermeneutici sicchè, come evidenziato dal Giudice di prime cure, nell'interpretare la disciplina in esame va attribuito rilievo decisivo alla contrattazione collettiva;
- al lavoratore erano stati concessi vari permessi sindacali (ben 15), negati Parte_3
soltanto in 7 occasioni, per ragioni eccezionali collegate alla pandemia Covid-19;
- nella fase sommaria, non aveva contestato l'effettiva sussistenza delle ragioni di diniego, sicchè doveva ritenersi inammissibile ogni successiva e diversa censura, volta a sindacare i motivi di rifiuto dei permessi;
- non risultava contemplata nella normativa contrattuale invocata la possibilità di spostare la riunione sindacale in ragione dell'assenza di un singolo membro della SU, la cui collegialità avrebbe consentito valida manifestazione di volontà anche in caso di assenza di uno dei suoi membri.
Ritualmente instaurato il contraddittorio - ritenuta l'inammissibilità delle istanze di prova orale formulate da entrambe le parti poiché tutte inidonee, a fronte di medesimo thema probandum rispetto alla fase sommaria, a consentire acquisizione di elementi ulteriori utili alla decisione - la causa è stata trattenuta in decisione.
5
2. Motivi della decisione
Ritiene questo Giudice l'infondatezza dell'opposizione ex art. 28 L. 300/1970 introdotta da
, non desumendosi né dall'atto Parte_1
introduttivo e né dalle complessive emergenze processuali, alcun elemento idoneo a consentire il superamento delle valutazioni assunte ad esito della fase sommaria.
Preliminarmente, va chiarito che il solo esaurirsi delle singole azioni lesive del datore di lavoro non esclude l'attualità della condotta antisindacale censurata, sia per la sua portata intimidatoria, sia perché riferita ad un margine di incertezza interpretativa della disciplina di riferimento, tale da non escludere - a priori e (solo) in linea teorica - il rischio di future restrizioni ovvero di futuri ostacoli al libero esercizio dell'attività sindacale, con potenziale utile intervento della statuizione giudiziale evocata.
Nel merito, ritiene questo Giudice l'infondatezza di tutte le censure mosse al decreto impugnato.
In primo luogo, giova osservare che la posizione soggettiva del dipendente , come Parte_3
espressamente riconosciuto dalla parte opponente, viene sottoposta a vaglio giudiziale soltanto come titolare del diritto ad usufruire dei permessi sindacali in qualità di membro della operante in seno a Busitalia Sita Nord S.r.l. (sia quelli di “fonte legale”, estesi in via meramente convenzionale ai componenti della SU dal T.U. sulla rappresentanza del gennaio
2014, sia quelli “contrattuali” cui si fa riferimento nel caso di specie) e non quale titolare di diritti nascenti dagli artt. da 19 a 27 L. n. 300/1970, artt. da 19 a 27, non essendo l'OS opponente firmataria di alcun contratto collettivo applicato in azienda.
Ne deriva che il thema decidendum implica accertamento dei requisiti integrativi del diritto ai permessi di fonte negoziale.
Circa la disciplina di riferimento, secondo la ricostruzione già operata dal giudice di prime cure, vanno richiamati sia il Contratto aziendale sia il CCNL Autoferrotranvieri del CP_2
28.11.2016.
6 A riguardo, si evidenzia che l'art. 8 del predetto CCNL, rubricato “Permessi sindacali” e contenente la disciplina generale dell'istituto, prevede espressamente ai commi 3, 4 e 5 che:
“3. La fruizione dei permessi sindacali va richiesta direttamente all'azienda, con le modalità ed entro i termini di cui al comma 4, da parte: - della struttura sindacale avente diritto, anche confederale, per conto della quale il lavoratore interessato utilizza il permesso;
- dei componenti la SU, per i permessi di cui all'art. 9, comma 4, punto 4.4. secondo e terzo capoverso, del presente accordo;
- dei RLS, per i permessi di cui all'art. 10, comma 2, terzo capoverso del presente accordo.
4. La richiesta di fruizione dei permessi sindacali va inviata all'azienda in forma scritta, con esatta indicazione delle generalità del lavoratore e dei giorni di calendario interessati dal permesso. In considerazione del servizio di pubblica utilità espletato dalle aziende ricomprese nell'ambito del campo di applicazione del presente accordo, detta richiesta va inoltrata all'azienda, eccetto i casi urgenti, con un preavviso di almeno due giorni lavorativi, termine elevato a cinque giorni di calendario qualora la richiesta si riferisca a più di tre giornate consecutive di permesso, fermi restando, in entrambi i casi, eventuali termini diversi concordati tra le parti a livello aziendale. Il frazionamento del permesso richiesto è ammesso fino a mezza giornata lavorativa, a condizione che tale modalità di fruizione risulti possibile considerate le esigenze di servizio e senza oneri aggiuntivi per l'azienda.
5. L'eventuale diniego da parte dell'azienda alla concessione dei permessi sindacali richiesti nei termini previsti al comma 4 dovrà essere adeguatamente motivato dalla stessa in forma scritta per eventi eccezionali o non prevedibili di comprovata gravità o, previo opportuno preavviso, di particolarmente elevata difficoltà gestionale”.
La Contrattazione nazionale, fa salve, poi, “ulteriori agibilità eventualmente definite tra le parti a livello aziendale” (art. 9, co. 4.4).
Proseguendo la ricognizione della normativa contrattuale di riferimento va dunque richiamato l'art. 10, co. 4, 4° cpv., del Contratto Collettivo aziendale di secondo il quale CP_2
“L'Azienda riconosce altresì il permesso retribuito ai componenti la SU in occasione degli incontri formalmente convocati su iniziativa aziendale, nonché in occasione degli incontri in
7 Azienda relativi all'espletamento delle fasi relazionali di cui all'art. 3 (Sedi, fasi, e materie delle relazioni industriali), comma 4.2. del presente accordo”.
Tali specifici permessi ulteriori sono poi richiamati dal successivo comma 5 del medesimo articolo 10, al fine di disciplinarne lo specifico trattamento economico.
Il predetto comma 5 (ed i permessi ulteriori ivi richiamati con il rinvio al comma 4, 4° cpv.), infine, è richiamato dall'art. 8, co. 4, del medesimo Contratto aziendale, per disciplinarne termini di preavviso e facoltà aziendale di diniego:
“
4. In considerazione del servizio di pubblica utilità espletato dall'Azienda, la richiesta per la fruizione dei permessi retribuiti per motivi sindacali va inoltrata in forma scritta all' CP_4
con un preavvisio, di norma, non inferiore a 48 ore (24 ore per i RLS), fatti salvi i casi di documentata urgenza:
- da parte della Organizzazione sindacale avente rispettivamente titolo, per i permessi di cui al comma 1 e 3 del presente articolo;
- da parte dei componenti SU, per i permessi di cui all'art.10 (Rappresentanza sindacale dei lavoratori in azienda), comma 5., del presente accordo;
- da parte dei RLS, per i permessi di cui all'art.11 (Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza), comma 6., primo capoverso del presente accordo.
L'eventuale diniego da parte dell'Azienda alla concessione dei permessi retribuiti richiesti nei termini predetti dovrà essere adeguatamente motivato dalla stessa in forma scritta e con un preavviso, di norma, non inferiore a 24 ore (12 ore per i RSL), per eventi eccezionali o non prevedibili di comprovata gravità o di particolare elevata difficoltà gestionale”.
Secondo quanto già evidenziato dal Giudice di prime cure, la facoltà aziendale di diniego del permesso sindacale retribuito per eventi eccezionali o non prevedibili e/o per gravi ragioni gestionali, può dirsi sancita sia dal Contratto Collettivo Aziendale (art. 8, co. 4), per quanto riguarda gli ulteriori “permessi retribuiti” di natura contrattuale ivi disciplinati quale trattamento di miglior favore, e finalizzati alla partecipazione agli incontri convocati su iniziativa aziendale, sia dal Contratto Collettivo Nazionale (art. 8, co. 5), per quanto riguarda in
8 generale tutti i permessi dei componenti della SU finalizzati al generale espletamento del mandato.
In sintesi, la facoltà di diniego è prevista sia per i permessi aggiuntivi stabiliti dalla contrattazione aziendale, sia per i permessi disciplinati dalla contrattazione collettiva nazionale, in quanto - trattandosi di istituto di miglior favore - è certamente legittimo stabilire limiti e condizioni di esercizio ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge.
Ferma restando la superiore opzione ermeneutica (circa la natura negoziale dei permessi de quo agitur) anche ove se ne desuma fonte nell'art. 23 Stat Lav., è appena il caso di sottolineare che la negazione di alcuna facoltà datoriale di rifiutarne concessione risulterebbe comunque irragionevole e in contrasto con l'adempimento dei doveri inderogabili ex art. 2
Cost., tanto più in ragione della natura di pubblico servizio dell'attività espletata da , CP_2
pur considerata la libertà sindacale quale diritto costituzionalmente garantito, incomprimibile nel suo nucleo essenziale ma suscettibile di contemperamento con altri interessi costituzionalmente garantiti, stante l'estraneità al nostro ordinamento dei c.d. diritti tiranni, tali da non consentire adattamento alcuno alle esigenze del caso concreto.
Ciò posto, va ribadito che SU trova nella negoziazione collettiva la propria fonte, con la relativa conseguenza che la medesima contrattazione collettiva può ragionevolmente conformare, senza precluderle, le conseguenti forme di esercizio del diritto nell'ambito di uno specifico settore, come quello del servizio di trasporto, caratterizzato dall'intreccio tra interessi privati e pubblici.
Come già evidenziato dal Giudice di prime cure, in altri termini, deve ritenersi del tutto legittima la determinazione negoziale di consentire, con riferimento all'istituto in esame, contemperamento del diritto del sindacalista con le esigenze organizzativo/produttive aziendali indifferibili o eccezionali, a presidio di altri diritti aventi pari rango costituzionale, quali, nella specie, non solo la libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.), ma anche il diritto alla libera circolazione (art. 16 Cost.), atteso il servizio di pubblica utilità espletato dall'Azienda di trasporto convenuto.
9 Trattasi dunque, ancora in linea di continuità con quanto affermato dal Giudice di prime cure, di verificare, ex post, l'effettiva ricorrenza dei casi eccezionali e non prevedibili o le particolari difficoltà gestionali da comunicare preventivamente che, sole, in base alla normativa di fonte collettiva, possano legittimare diniego dei permessi sindacali, con ogni relativo onere di allegazione e riscontro da parte dell'OS deducente secondo generale canone posto dall'art. 2697 c.c.
A riguardo, ritiene questo Giudice che l'OS sindacale deducente, in via principale, ha concentrato le censure al comportamento datoriale con riferimento alla possibilità di articolare – in radice - ragioni di diniego della richiesta dei permessi sindacali per cui è causa, genericamente lamentandone l'effettività.
Tale genericità – valutato il tenore letterale e complessivo della narrativa dell'atto introduttivo e delle conclusioni precisate (recanti riferimento apodittico all'utilizzo di formule standard e comunque implicanti indiretto riconoscimento della notoria situazione di emergenza sanitaria dell'epoca) - preclude valutazione di inammissibilità della censura per mutamento del thema decidendum ma impone valutazione di infondatezza del rilievo.
Trattasi, invero, di censure di contenuto generico (vedasi pp. 15, 16, 17 del ricorso in opposizione), nel merito superate dalla notoria situazione di emergenza sanitaria risalente al periodo cui si riferiscono i rifiuti ed in relazione alla quale può desumersi giustificazione della condotta di che, quale titolare della gestione di un servizio di pubblico interesse, per CP_2
dato documentale incontestato, si trovò nell'eccezionale condizione di dover selezionare le possibilità di assenso alle richieste di permesso sindacale sia nei confronti di che nei Parte_3
confronti di tutti gli altri componenti della Rsu, al fine di non privare i singoli turni del personale necessario e di non porre così in pericolo l'efficiente e tempestiva riorganizzazione del servizio in base, alle esigenze sanitarie via via aggiornate dal progredire del pericolo pandemico nonché dalle necessità di tutela del personale addetto e dell'utenza stessa.
Trattasi di opzione ermeneutica preferibile, tanto più ove si consideri che, nell'arco temporale di riferimento (un anno):
10 - in relazione ai dinieghi lamentati, per il giorno 14.4.21, non venne concesso alcuno dei due permessi richiesti ( e;
per il giorno 27.4.21, venne concesso solo Parte_3 Per_1
1 dei 9 permessi richiesti ( , Di Girolamo, Lanterna, Parte_3 Per_1 Per_2 Per_3
, ; per il giorno 26.5.21, vennero concessi nove degli 11 permessi Per_4
richiesti ( , Di Girolamo, , Parte_3 Per_7 Per_8 Per_9 Per_1
); per il giorno 23.9.21, non venne concesso nessuno dei 5 Per_10 Per_3 Per_11
permessi richiesti ( , , Lanterna, ; per il giorno 28.9.21, Parte_3 Per_1 Per_3
venne concesso 1 dei 4 permessi richiesti ( , , Di Girolamo); per il Parte_3 Per_1
giorno 7.10.21, non venne concesso nessuno dei 3 permessi richiesti ( , Parte_3
; Per_4 Per_1
- inoltre, a fronte di 15 permessi concessi nello stesso arco temporale di riferimento, la censura al comportamento datoriale viene riferita al diniego adottato nelle 7 occasioni descritte, rispetto alle quali, per 6 incontri, neppure risulta in concreto ipotizzabile pregiudizio all'attività sindacale del – per dato incontestato – già assegnato a Parte_3
turno di lavoro compatibile con l'orario della riunione sindacale, in forza di programmazione previgente ovvero appositamente modificata dalla Società per venire incontro alle esigenze del lavoratore senza pregiudizio del servizio (v. prospetto sub all.
5 fasc. ). CP_2
Quale corollario logico della superiore ricostruzione si pone la delibazione di infondatezza – pure ritenuta ad esito della fase sommaria - della richiesta di nuova convocazione di incontri con le rappresentanze sindacali in azienda nell'ipotesi di impossibilità a partecipare del singolo componente della SU.
Tale conclusione si impone, innanzitutto, poiché le assorbenti possibilità di diniego della partecipazione del singolo all'incontro sindacale ove ricorrano eccezionali ragioni (nel caso di specie ritenute ravvisabili al fine di contemperamento dei rischi da emergenza sanitaria con le esigenze di continuità del servizio di trasporto pubblico) rendono illogica e contradditoria tale eventualità.
11 In secondo luogo, risulta evidente che la natura collegiale di tale organo sindacale (SU), escluso ogni profilo di discriminatorietà della condotta datoriale rispetto all'azione del singolo
(nel caso di specie, né allegato, né riscontrato), rende ontologicamente incompatibile l'assenza di uno solo dei suoi componenti (legittimata dalle facoltà di diniego datoriale) con il rischio di paralisi dell'operatività dell'attività sindacale interna – sia essa di natura operativa, sia essa di natura deliberativa – dell'organo stesso.
Alla luce delle considerazioni tutte sin qui esposte, l'opposizione è infondata e va rigettata, con conferma del decreto emesso a conclusione della fase sommaria.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri approvati con D.M. 55/2014, come da ultimo modificati con DM 147/2022, tenendo altresì conto degli incombenti espletati e dell'impegno professionale richiesto dalla controversia nonché del rilievo che l'abrogazione del sistema tariffario ad opera dell'art. 9 d.l.
1/2012 conv. in l. 27/2012 ha determinato l'abrogazione di ogni sistema tariffario di determinazione dei compensi professionali, con attribuzione di valore meramente orientativo ai parametri contenuti nella richiamata fonte secondaria.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- respinge il ricorso e, per l'effetto, conferma il decreto opposto;
-condanna la società ricorrente a rifondere alla controparte le spese di lite, nella misura che qui si liquida di €3.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario ex DM
147/2022 IVA e CAP come per legge.
Perugia, 17 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Antonella Colaiacovo
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