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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/03/2025, n. 1009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1009 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 11775/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 11 ottobre 2024 da elettivamente domiciliato in Milano, Foro Parte_1
Buonaparte, 57, presso lo studio dell'Avv. Serafina Errante Parrino, che lo rappresenta e difende, per delega allegata al ricorso introduttivo;
ricorrente contro
, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Milano, via Savarè, n. 1, presso l'ufficio regionale dell'Avvocatura dell' , rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Silvana Mostacchi, per procura generale alle liti;
convenuto OGGETTO: NASPI
i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE Parte_1
1) ritenuto il diritto del ricorrente a percepire l'indennità NASpI, accertare e dichiarare che l'indebito contestato dall' con provvedimento del 31 maggio CP_1
2024 notificato il 17 giugno 2024 per il periodo dall'1 novembre 2017 al 31 dicembre 2017 e pari ad € 1.098,86 non è ripetibile e nulla è dovuto da parte del ricorrente all' per tutte le ragioni dedotte in atti, e per effetto annullare il CP_1 predetto provvedimento di indebito. 2) spese, diritti ed onorari rifusi, da distrarsi a favore dell'Avv. Serafina Errante Parrino, che dichiara di aver anticipato le prime e non riscossi i secondi.
PER IL CONVENUTO : CP_1
1 rigettare l'avverso ricorso e tutte le avverse domande e dichiarare tenuto il Sig.
alla restituzione all' dell'importo di €. 1.098,86. Con Parte_1 CP_1 vittoria di spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 11 ottobre 2024,
[...] ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del Parte_1 lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di . CP_1
Rilevava il ricorrente di aver ricevuto il 7 luglio 2016 la lettera di licenziamento con decorrenza dal 31 luglio 2016 da MARINARA S.r.l. per giustificato motivo oggettivo (doc. 1 fasc. ric.).
Il ricorrente, essendo in possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 3 del D.lgs. 22/2015, aveva presentato domanda NASpI, che era stata accolta dall' con CP_1 decorrenza agosto 2016. Con provvedimento del 31 maggio 2024 notificato il 17 giugno 2024, l' aveva CP_1 chiesto la ripetizione di € 1.098,86 perché “è stata corrisposta indennità di disoccupazione NASpI parzialmente non spettante per rioccupazione al di fuori dei casi previsti dalla legge” (doc. 3 fasc. ric.). era ricorso al Comitato Provinciale (doc. 4 fasc. ric.) Parte_1 rappresentando che “durante il periodo dall'1 novembre 2017 al 31 dicembre 2017… svolgeva attività di collaborazione occasionale presso la società Solarisei s.r.l. percependo a tale titolo l'importo complessivo di € 3.287,00 (doc. 4); la predetta attività di collaborazione … è pacificamente compatibile e interamente cumulabile con la NASpI non avendo superato i relativi compensi il tetto previsto dalla legge di € 5.000,00 per anno civile, come disposto dall'art. 54 bis, c. 1 lett. a) D.L. n. 50/2017 ed espressamente previsto e riconosciuto dall'art. 2 della circolare n. 174/2017”. Il con provvedimento del 10 luglio 2024 (doc. 5 fasc. Controparte_2 ric.) aveva respinto il ricorso. riteneva che la richiesta di pagamento fosse del tutto Parte_1 infondata.
L' , costituitasi, chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
All'udienza del 4 marzo 2025, omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L' riferiva di avere accertato lo svolgimento da parte di CP_1 [...]
(percettore di NASPI) di attività di lavoro autonomo quale Parte_1 amministratore della SOLARISEI S.r.l. (doc. 3 fasc. : estratto conto della CP_1
Gestione Separata), non comunicato dal ricorrente nei 30 giorni previsti dalla legge.
2 L' provvedeva dunque a notificargli l'accertamento, datato 31 maggio 2024, CP_1 che indicava una indebita percezione dell'indennità NASPI per il periodo dal 1.11.2017 al 31.12.2017.
2. riferisce che dal mese di settembre 2017 egli Parte_1 era socio senza cariche sociali e per una percentuale del 10% di SOLARISEI s.r.l. (come si rileva dalla visura camerale della società: doc. 9 fasc. ric.), esercente attività di pizzeria. Il ricorrente riferisce di aver percepito una somma per una prestazione di lavoro occasionale e nei limiti dei compensi stabiliti. Tale somma (un importo complessivo di € 3.287,00) non poteva in alcun modo essere assimilata, come asserito dall' , alle remunerazioni per le cariche di CP_1 amministratore, sindaco o revisore che egli non aveva mai ricoperto. Dunque, il ricorrente non era tenuto a effettuare alcuna comunicazione e la somma chiesta in restituzione doveva essere da lui legittimamente trattenuta.
3. L'art. 10 del D.lgs. n. 22/2015 prevede: “
1. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve informare l' entro un mese dall'inizio CP_1 dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. La NASpI è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi è tenuto a presentare all CP_1 un'apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire la NASpI percepita dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.” Il successivo art. 11 dispone: “Ferme restando le misure conseguenti all'inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva previste dal decreto di cui all'articolo 7, comma 3, il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi: … b) inizio di un'attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 3; c) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo;
…”.
3 Ha recentemente deciso la S.C. che “In tema di nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI), la fattispecie di decadenza di cui all'art. 11, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 22 del 2015 non è applicabile al socio e consigliere di amministrazione di una società a responsabilità limitata, in quanto tali figure non implicano di per sé lo svolgimento di attività lavorativa di carattere autonomo o imprenditoriale soggetta all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 10, comma 1, del medesimo decreto.” (Cass., sez. lav., 19 agosto 2024, n. 22921). Nella motivazione si legge che “deve escludersi che, ai fini dell'applicazione della decadenza di cui all'art. 10, comma 1, D.Lgs. n. 22/2015, possa operarsi qualsiasi assimilazione di principio tra la carica di consigliere di amministrazione di una società a responsabilità limitata e l'esercizio di un'attività lavorativa autonoma o imprenditoriale;
e dal momento che, nel caso di specie, non risulta in alcun modo acclarato che l'odierno ricorrente abbia mai svolto alcuna attività lavorativa a beneficio della società di cui è consigliere di amministrazione, la sentenza impugnata si sottrae alle censure rivoltele.”
4. non informa nel momento in cui fonda, Parte_1 CP_1 essendone solamente socio di capitale, la s.r.l. e si iscrive alla gestione separata. La norma che pretende violata fa invero riferimento soltanto all'attività CP_1 lavorativa autonoma o di impresa individuale, e l'esser socio (come anche consigliere di amministrazione) di una società di capitali non integra nessuna delle due fattispecie, come si ricava dall'arresto di legittimità indicato nel prec. §. Ne segue che il ricorso va accolto.
5. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 13.8.2022 n. 147, vengono liquidate in € 1000,00, oltre oneri di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) accerta il diritto di a percepire l'indennità NASpI;
Parte_1 accerta e dichiara che l'indebito contestato dall con provvedimento del 31 CP_1 maggio 2024 notificato il 17 giugno 2024 per il periodo dal 1° novembre 2017 al 31 dicembre 2017 e pari ad € 1.098,86 non è ripetibile e nulla è dovuto da parte del ricorrente all' CP_1
2) condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese processuali a CP_1 vantaggio dell'Avv. Serafina Errante Parrino, antistataria, liquidate in complessivi
€ 1000,00 oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge. Così deciso il 4 marzo 2025.
4 Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 11 ottobre 2024 da elettivamente domiciliato in Milano, Foro Parte_1
Buonaparte, 57, presso lo studio dell'Avv. Serafina Errante Parrino, che lo rappresenta e difende, per delega allegata al ricorso introduttivo;
ricorrente contro
, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Milano, via Savarè, n. 1, presso l'ufficio regionale dell'Avvocatura dell' , rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Silvana Mostacchi, per procura generale alle liti;
convenuto OGGETTO: NASPI
i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE Parte_1
1) ritenuto il diritto del ricorrente a percepire l'indennità NASpI, accertare e dichiarare che l'indebito contestato dall' con provvedimento del 31 maggio CP_1
2024 notificato il 17 giugno 2024 per il periodo dall'1 novembre 2017 al 31 dicembre 2017 e pari ad € 1.098,86 non è ripetibile e nulla è dovuto da parte del ricorrente all' per tutte le ragioni dedotte in atti, e per effetto annullare il CP_1 predetto provvedimento di indebito. 2) spese, diritti ed onorari rifusi, da distrarsi a favore dell'Avv. Serafina Errante Parrino, che dichiara di aver anticipato le prime e non riscossi i secondi.
PER IL CONVENUTO : CP_1
1 rigettare l'avverso ricorso e tutte le avverse domande e dichiarare tenuto il Sig.
alla restituzione all' dell'importo di €. 1.098,86. Con Parte_1 CP_1 vittoria di spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 11 ottobre 2024,
[...] ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del Parte_1 lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di . CP_1
Rilevava il ricorrente di aver ricevuto il 7 luglio 2016 la lettera di licenziamento con decorrenza dal 31 luglio 2016 da MARINARA S.r.l. per giustificato motivo oggettivo (doc. 1 fasc. ric.).
Il ricorrente, essendo in possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 3 del D.lgs. 22/2015, aveva presentato domanda NASpI, che era stata accolta dall' con CP_1 decorrenza agosto 2016. Con provvedimento del 31 maggio 2024 notificato il 17 giugno 2024, l' aveva CP_1 chiesto la ripetizione di € 1.098,86 perché “è stata corrisposta indennità di disoccupazione NASpI parzialmente non spettante per rioccupazione al di fuori dei casi previsti dalla legge” (doc. 3 fasc. ric.). era ricorso al Comitato Provinciale (doc. 4 fasc. ric.) Parte_1 rappresentando che “durante il periodo dall'1 novembre 2017 al 31 dicembre 2017… svolgeva attività di collaborazione occasionale presso la società Solarisei s.r.l. percependo a tale titolo l'importo complessivo di € 3.287,00 (doc. 4); la predetta attività di collaborazione … è pacificamente compatibile e interamente cumulabile con la NASpI non avendo superato i relativi compensi il tetto previsto dalla legge di € 5.000,00 per anno civile, come disposto dall'art. 54 bis, c. 1 lett. a) D.L. n. 50/2017 ed espressamente previsto e riconosciuto dall'art. 2 della circolare n. 174/2017”. Il con provvedimento del 10 luglio 2024 (doc. 5 fasc. Controparte_2 ric.) aveva respinto il ricorso. riteneva che la richiesta di pagamento fosse del tutto Parte_1 infondata.
L' , costituitasi, chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
All'udienza del 4 marzo 2025, omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L' riferiva di avere accertato lo svolgimento da parte di CP_1 [...]
(percettore di NASPI) di attività di lavoro autonomo quale Parte_1 amministratore della SOLARISEI S.r.l. (doc. 3 fasc. : estratto conto della CP_1
Gestione Separata), non comunicato dal ricorrente nei 30 giorni previsti dalla legge.
2 L' provvedeva dunque a notificargli l'accertamento, datato 31 maggio 2024, CP_1 che indicava una indebita percezione dell'indennità NASPI per il periodo dal 1.11.2017 al 31.12.2017.
2. riferisce che dal mese di settembre 2017 egli Parte_1 era socio senza cariche sociali e per una percentuale del 10% di SOLARISEI s.r.l. (come si rileva dalla visura camerale della società: doc. 9 fasc. ric.), esercente attività di pizzeria. Il ricorrente riferisce di aver percepito una somma per una prestazione di lavoro occasionale e nei limiti dei compensi stabiliti. Tale somma (un importo complessivo di € 3.287,00) non poteva in alcun modo essere assimilata, come asserito dall' , alle remunerazioni per le cariche di CP_1 amministratore, sindaco o revisore che egli non aveva mai ricoperto. Dunque, il ricorrente non era tenuto a effettuare alcuna comunicazione e la somma chiesta in restituzione doveva essere da lui legittimamente trattenuta.
3. L'art. 10 del D.lgs. n. 22/2015 prevede: “
1. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve informare l' entro un mese dall'inizio CP_1 dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. La NASpI è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi è tenuto a presentare all CP_1 un'apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire la NASpI percepita dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.” Il successivo art. 11 dispone: “Ferme restando le misure conseguenti all'inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva previste dal decreto di cui all'articolo 7, comma 3, il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi: … b) inizio di un'attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 3; c) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo;
…”.
3 Ha recentemente deciso la S.C. che “In tema di nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI), la fattispecie di decadenza di cui all'art. 11, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 22 del 2015 non è applicabile al socio e consigliere di amministrazione di una società a responsabilità limitata, in quanto tali figure non implicano di per sé lo svolgimento di attività lavorativa di carattere autonomo o imprenditoriale soggetta all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 10, comma 1, del medesimo decreto.” (Cass., sez. lav., 19 agosto 2024, n. 22921). Nella motivazione si legge che “deve escludersi che, ai fini dell'applicazione della decadenza di cui all'art. 10, comma 1, D.Lgs. n. 22/2015, possa operarsi qualsiasi assimilazione di principio tra la carica di consigliere di amministrazione di una società a responsabilità limitata e l'esercizio di un'attività lavorativa autonoma o imprenditoriale;
e dal momento che, nel caso di specie, non risulta in alcun modo acclarato che l'odierno ricorrente abbia mai svolto alcuna attività lavorativa a beneficio della società di cui è consigliere di amministrazione, la sentenza impugnata si sottrae alle censure rivoltele.”
4. non informa nel momento in cui fonda, Parte_1 CP_1 essendone solamente socio di capitale, la s.r.l. e si iscrive alla gestione separata. La norma che pretende violata fa invero riferimento soltanto all'attività CP_1 lavorativa autonoma o di impresa individuale, e l'esser socio (come anche consigliere di amministrazione) di una società di capitali non integra nessuna delle due fattispecie, come si ricava dall'arresto di legittimità indicato nel prec. §. Ne segue che il ricorso va accolto.
5. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 13.8.2022 n. 147, vengono liquidate in € 1000,00, oltre oneri di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) accerta il diritto di a percepire l'indennità NASpI;
Parte_1 accerta e dichiara che l'indebito contestato dall con provvedimento del 31 CP_1 maggio 2024 notificato il 17 giugno 2024 per il periodo dal 1° novembre 2017 al 31 dicembre 2017 e pari ad € 1.098,86 non è ripetibile e nulla è dovuto da parte del ricorrente all' CP_1
2) condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese processuali a CP_1 vantaggio dell'Avv. Serafina Errante Parrino, antistataria, liquidate in complessivi
€ 1000,00 oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge. Così deciso il 4 marzo 2025.
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