CA
Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/04/2025, n. 2365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2365 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
così composta:
Dr. Nicola Saracino presidente
Dr. Giovanna Gianì consigliere
Dr. Elena Gelato consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio rubricato al numero 4442/2024 R.G, pendente
TRA
(Codice Fiscale ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marika Miceli e
Maurizio Canfora per delega in atti reclamante
E
(C.F. e P.IVA , in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof. Marco Arato, Monica Iacoviello e
Marco Passalacqua giusta procura in atti resistente
OGGETTO: reclamo ex art. 186 L.F. e contestuale istanza di fallimento
Conclusioni: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
r.g. n. 1 ha impugnato il provvedimento emesso dal Tribunale di Roma in Parte_1
data 24 luglio 2024, con il quale era stata rigettata l'istanza di risoluzione del concordato preventivo omologato della società CP_1
La reclamante, adducendo l'erroneità del provvedimento, ne ha chiesto la riforma e, per l'effetto, ha domandato la dichiarazione di fallimento della società. si è costituita resistendo al reclamo. CP_1
A seguito della declaratoria di inammissibilità dell'istanza di sospensione delle operazioni di liquidazione dell'attivo concordatario formulata dalla reclamante, le parti, con separati atti depositati in data 20 marzo 2025, hanno reso noto di avere definito il giudizio, mediante rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c. ad opera della reclamante e correlata accettazione della controparte.
All'udienza dell'11 aprile 2025 la causa è stata dunque trattenuta in decisione.
Dalla documentazione in atti risulta come accennato la rinuncia, da parte di
[...]
agli atti del presente giudizio di reclamo, con richiesta di integrale Parte_1
compensazione delle spese di lite.
La suddetta rinuncia, come desumibile dalla documentazione prodotta dalla resistente,
è stata accettata da la quale ha assentito anche alla richiesta di CP_1
compensazione delle spese del giudizio.
Deve dunque essere dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., pronuncia che deve essere adottata con sentenza vigendo nel giudizio avanti alla Corte
d'Appello il principio della necessaria collegialità (sull'argomento, v. Cass. 27 agosto
2003, n. 12537; v. anche Cass. 17 maggio 2007, n. 11434).
A fronte dell'accordo intercorso tra le parti, le spese del presente giudizio debbono essere tra le stesse integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sul reclamo di cui al n.
4442/2024 R.G, così provvede: visto l'art. 306 c.p.c., dichiara l'estinzione del giudizio, a spese compensate tra le parti.
Così deciso in Roma il giorno 11 aprile 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
r.g. n. 2 Dr. Elena Gelato
r.g. n.
Dr. Nicola Saracino
3