Ordinanza cautelare 22 gennaio 2010
Ordinanza presidenziale 26 ottobre 2016
Sentenza 2 marzo 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 02/03/2021, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/03/2021
N. 00290/2021 REG.PROV.COLL.
N. 02466/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2466 del 2009, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giampaolo Bevilacqua e Dimitri Girotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Venezia, Santa Croce 444;
contro
Ministero della Difesa - -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege , con sede in Venezia, San Marco 63;
per l'annullamento
- del decreto provvedimento -OMISSIS-/-OMISSIS-/-OMISSIS-, con il quale è stata disposta in danno del ricorrente, la perdita del grado per rimozione, per motivi disciplinari, e la conseguente cessazione dal servizio permanente a decorrere dal -OMISSIS-;
- di tutti gli atti annessi, connessi e/o consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 1° dicembre 2020 tenuta con le modalità di cui agli artt. 84, comma 6, D.L. n. 18 del 2020 e 4, comma 1, D.L. n. 28 del 2020 e 25, D.L. n. 137 del 2020, il dott. Nicola Bardino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, -OMISSIS--OMISSIS- “-OMISSIS-”, in data -OMISSIS- veniva sottoposto a perquisizione locale dal parte di agenti della -OMISSIS-, che rinvenivano un ingente quantitativo di marijuana nascosto in un sacco dell’immondizia, distribuito in nove confezioni del peso complessivo di 7,494 Kg, oltre ad hashish, ad un bilancino di precisione e a 1.200,00 euro, in denaro contante.
Inizialmente tratto in arresto, egli veniva indagato e successivamente rinviato al giudizio in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 1 bis D.P.R. n. 309 del 1990 e all’art. 110 c.p., perché, per conto del collega -OMISSIS-, deteneva per finalità di spaccio la sostanza stupefacente reperita nel corso della suddetta perquisizione. Con sentenza del-OMISSIS-, il ricorrente, ritenuto responsabile del delitto ascrittogli, veniva condannato dal -OMISSIS-alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 12.000,00 di multa. Successivamente, la -OMISSIS- (-OMISSIS-), adita dall’imputato, dichiarava il non doversi procedere per intervenuta prescrizione (cui il ricorrente non aveva nel frattempo rinunciato), accertando preventivamente l’insussistenza delle ipotesi di proscioglimento di cui all’art. 129 c.p.p.
2. Nelle more il ricorrente, nei confronti del quale era già stata disposta la sospensione cautelare dal servizio, veniva assoggettato a procedimento disciplinare, all’esito del quale veniva comminata la sanzione della perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari, con conseguente cessazione dal servizio, formalmente pronunciata tramite il decreto n. -OMISSIS-, gravato nel presente giudizio.
Avverso tale provvedimento viene eccepita la violazione dell’art. 117, D.P.R. n. 3 del 1957, considerato il carattere obbligatorio della sospensione del procedimento disciplinare in pendenza del procedimento penale; viene lamentata la violazione dell’art. 3, L. n. 241 del 1990, per eccesso di potere per carente, insufficienza o comunque illogicità e contraddittorietà della motivazione, e la violazione degli artt. 60, 74 e 75, L. n. 599 del 1954, in quanto la -OMISSIS-; inoltre, risulta contestata la (carenza di) motivazione del provvedimento anche sotto profili afferenti alla ricostruzione delle circostanze di fatto. Viene poi evidenziata la presunta violazione delle disposizioni a tutela del diritto di difesa dell’incolpato nel procedimento disciplinare, in uno con la violazione dell’art. 120, D.P.R. n. 3 del 1957, in merito alla durata del procedimento, anche con riferimento alla legge n. 241 del1990; infine viene denunciata la mancanza della relazione riepilogativa a cura -OMISSIS-nonché la violazione del principio di gradualità della sanzione.
3. Costituitasi in giudizio, la difesa erariale ha resistito nel merito producendo la documentazione formata nel corso del procedimento.
4. Chiamata all’udienza straordinaria del 1° dicembre 2020, fissata per lo smaltimento dell’arretrato, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è infondato in relazione ai ciascuno dei motivi dedotti a fondamento dell’impugnativa.
5.1 In relazione al primo profilo di censura, con il quale si contesta l’instaurazione del procedimento disciplinare perché precluso dal contemporaneo esercizio dell’azione penale, va rilevato che, in data -OMISSIS-ha comunicato l’assenza di carichi pendenti nei confronti del ricorrente, attestando, in tal modo, come la suddetta azione penale non risultasse esercitata e come, pertanto, non sussistessero ragioni impeditive dell’irrogazione del provvedimento sanzionatorio.
5.2 Quanto al secondo, al terzo e all’ottavo motivo di ricorso (riguardanti connesse contestazioni motivazionali riguardanti l’accertamento del fatto e l’entità della sanzione) il Collegio ritiene di dover confermare l’orientamento espresso in sede di rigetto della domanda cautelare, non apparendo irragionevole o manifestamente sproporzionata l’irrogazione, nel caso di specie, della sanzione della perdita del grado per rimozione irrogata al ricorrente, a seguito della ritenuta incompatibilità con la sua permanenza nei ranghi delle-OMISSIS-in ragione della gravità dei fatti accertati a suo carico.
Fatti che non possono essere in alcun modo smentiti dalla pronuncia, sopravvenuta nella sede penale, di non doversi procedere per decorso del termine di prescrizione; devono piuttosto essere considerati, quali ulteriori elementi capaci di avvalorare l’addebito, sia il mancato accertamento, da parte della -OMISSIS-, di ragioni (emergenti ictu oculi dalla pregressa istruttoria dibattimentale) che imponessero l’immediato proscioglimento dell’imputato ai sensi dell’art. 129 c.p.p. sia la consapevole scelta dell’imputato di non rinunciare agli effetti utili della prescrizione, nel frattempo maturata a suo favore, e di contestare nel merito la condanna inflittagli in primo grado.
Ne consegue, da un lato, che la condotta, come acclarata dall’Amministrazione (detenzione di un sacco contenente kg 7,494 di hashish, di un bilancino di precisione con tracce di sostanza apparentemente stupefacente, di un involucro pieno di hashish, di un vasetto di vetro con 18 grammi di marijuana e della somma di 1.200,00 euro) e non sconfessata da alcuna delle pronunce penali succedutesi, appare in questa sede cristallizzata nella sua incontroversa gravità; e, dall’altro lato, che la sanzione irrogata si dimostra coerente con l’accertamento del fatto, così da precluderne il sindacato da parte del giudice amministrativo, non ravvisandosi profili di intrinseca illogicità o irragionevolezza nell’apprezzamento operato dall’Amministrazione relativamente alla condotta del proprio dipendente.
5.3. Venendo al quarto motivo di ricorso, tramite il quale il ricorrente si duole di non aver potuto beneficiare dell’assistenza di un difensore, rileva il Collegio che tale prerogativa costituisce una mera facoltà (art. 72, L. n. 599 del 1954), alla quale lo stesso ricorrente ha peraltro espressamente rinunciato con dichiarazione stilata in calce alla convocazione (doc. 12 dell’Amministrazione).
5.4 Quanto al quinto motivo, nel quale viene contestata l’estinzione del procedimento disciplinare per inosservanza del termine di novanta giorni stabilito ai fini della sua conclusione, a norma dell’art. 120, D.P.R. n. 3 del 1957, va osservato che il suddetto termine, applicabile all’ordinamento militare in base al D.M. n. 603 del 1993, si deve ritenere interrotto allorché, prima della sua scadenza, venga adottato un ulteriore atto tipico di impulso, indipendentemente dalla sua tempestiva notificazione all’interessato (che ben potrebbe avvenire in un momento successivo). Ne consegue, in particolare, che l’affermazione (contenuta nel ricorso) secondo cui tra l’avvio dell’inchiesta formale, verificatosi il -OMISSIS-, sarebbe intercorso un periodo superiore a novanta giorni, senza la frapposizione di alcun atto di procedura, è invece sconfessata dalla circostanza che, in -OMISSIS- – doc. 5 dell’Amministrazione).
5.5 Inoltre, per quanto specificamente attiene alla successiva sesta censura, concernente la violazione del termine finale del procedimento, osserva il Collegio che, tra ciascuno degli atti del procedimento disciplinare in esame, e perciò fino all’adozione del decreto impugnato, risulta sempre osservato il suddetto termine massimo di novanta giorni previsto dal citato art. 120 del D.P.R. n. 3 del 1957.
5.6. Giungendo infine al settimo motivo, con il quale si contesta la mancata comunicazione della relazione riepilogativa formata dall’ufficiale inquirente, va constatato che la stessa, datata il -OMISSIS-, risulta consegnata in pari data al ricorrente, come risulta dalla sottoscrizione apposta da quest’ultimo in calce al documento.
6. Alla luce di quanto precede, il ricorso deve quindi essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente a rifondere al Ministero della Difesa le spese di giudizio, liquidate in € 2.000,00, oltre ad accessori se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare tutte le persone fisiche menzionate nella presente decisione.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 1° dicembre 2020, tenuta in modalità videoconferenza, con l'intervento dei Magistrati:
Andrea Migliozzi, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Referendario
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Andrea Migliozzi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.