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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 16/01/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 16/01/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7275 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1
difesa dagli Avv.ti Michele Fatigato e Maria Antonia Fatigato
PARTE RICORRENTE-OPPONENTE
E rappresentato e difeso dall'Avv. Angela Grazia Mazzetti CP_1
PARTE RESISTENTE-OPPOSTA avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22.8.2024, la proponeva opposizione avverso Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 269/2024, emesso in data 7.6.2024, con il quale era stato intimato ad essa opponente di pagare, in favore di la complessiva somma di euro CP_1
4.448,45, di cui euro 2.802,88 a titolo di retribuzione per le mensilità di giugno, luglio e agosto 2023 ed euro 1.645,57 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre accessori e spese della fase monitoria.
A sostegno dell'opposizione la società opponente contestava preliminarmente la quantificazione operata dal lavoratore, evidenziando, in particolare, che la somma pretesa (e ingiunta) a titolo di T.F.R. corrispondeva all'importo erogato dal datore nel corso del 2023, laddove l'esatto e minor importo spettante per il suddetto titolo, quale indicato nella
Certificazione Unica, ammontava ad euro 1.108,45. Contestava, altresì, la quantificazione relativa alla retribuzione, siccome sprovvista di riscontro nelle buste paga.
Aggiungeva che il prospetto paga di agosto non avrebbe potuto suffragare la prova scritta a corredo della domanda, siccome afferente al T.F.R. e non alla retribuzione.
Da ultimo, eccepiva in riconvenzionale la compensazione del credito azionato dal lavoratore con il maggior credito da essa vantato in virtù del finanziamento infruttifero erogato dalla socia per l'importo di euro 30.000,00, giusta delibera assembleare Parte_2 dell'1.4.2022, con conseguente insorgenza, a carico del socio , di un debito di euro CP_1
7.500,00 (euro 30.000,00/4 soci= euro 7.500,00), somma – quest'ultima – mai restituita dal ricorrente, nonostante quanto previsto dall'assemblea dei soci in data 24.4.2024.
Sulla scorta di quanto dedotto, la parte opponente rassegnava le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare, in ragione della eccezione riconvenzionale spiegata, che il sig.
è debitore nei confronti della della complessiva somma di €. CP_1 Parte_1
3051,55 ovvero di quella diversa che si dovesse ritenere, in via equitativa, di giustizia;
- per
l'effetto, dichiarare compensato, con il suddetto credito, l'importo dovuto al sig. CP_1
ovvero a quella diversa somma che, in via equitativa, si dovesse ritenere di giustizia;
-
[...]
revocare, pertanto, il decreto ingiuntivo n. 269 del 2024; - in ogni caso condannare il sig. al pagamento delle spese, diritti ed onorari in favore dei sottoscritti CP_1 procuratori che se ne dichiarano antistatari”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il quale resisteva all'opposizione, CP_1
invocandone il rigetto.
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 16.1.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. L'opposizione è infondata e va rigettata, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Va opportunamente premesso che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione esteso all'esame non solo delle condizioni di ammissibilità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda del creditore, in base a tutti gli elementi offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto, con la conseguenza che, qualora il Giudice revochi in tutto o in parte il decreto opposto, egli deve pronunciare sul merito della pretesa, venendo la sentenza di condanna a sostituirsi all'originario decreto ingiuntivo quale titolo su cui si fonda il diritto al pagamento della parte vittoriosa (Cass. n.
5754/2009; Cass. Sez. Lav. n. 16199/2011).
2 Va, altresì, ricordato che, in tema di inadempimento delle obbligazioni contrattuali (quale è quella relativa al pagamento della retribuzione - e dei trattamenti ad essa accessori o comunque ad essa riconducibili - per la prestazione lavorativa), “Il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento.
Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile nel caso in cui il debitore, convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno da inadempimento, si avvalga dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. per paralizzare la pretesa dell'attore” (per tutte, Cass. Sez. Un. n. 13533/2001).
2.2. Nella specie, è pacifica la fonte del diritto di credito complessivamente azionato dal lavoratore, vertendo il contrasto tra le parti unicamente sull'esatto ammontare delle spettanze.
In questa prospettiva, non coglie nel segno il motivo incentrato sull'asserita erroneità dell'importo rivendicato a titolo di T.F.R.
Sostiene, infatti, l'opponente che “quello rivendicato non è l'importo corretto del tfr bensì
l'importo delle somme erogate da datore di lavoro nel 2023 come riportato nella predetta
CU.”, laddove l'importo esigibile da “era pari a quello inferiore di euro 1.108,45 CP_1 così come indicato nella Certificazione”.
Sennonchè, pur trovando siffatto rilievo un apparente riscontro nelle risultanze della
Certificazione Unica 2024 (relativa all'anno 2023), vi è che alcuna prova è stata offerta in ordine alla corresponsione della somma di euro 1.645,57, quale riportata nel riquadro relativo al trattamento di fine rapporto sotto la voce “Indennità, acconti, anticipazioni e somme erogate nell'anno”, dovendosi soltanto richiamare – in senso contrario alla difesa di parte opponente – il principio secondo cui il documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene (e tale è la certificazione di cui si discute) non può costituire prova in suo favore né determina inversione dell'onere probatorio in caso di contestazione (Cass. 23 giugno 1997,
n. 5573; Cass. 24 giugno 2000, n. 9685; Cass. 27 aprile 2016, n. 8290; da ultimo, Cass. 9 maggio 2024, n. 12718).
Ne consegue che, in assenza di prova circa il fatto estintivo del pagamento, correttamente è stato ingiunto il pagamento dell'importo innanzi indicato.
2.3. Quanto, poi, al denunciato errore compiuto dall'opposto in sede di quantificazione delle spettanze retributive, in disparte la genericità del motivo (non avendo l'opponente neppure indicato la diversa somma – a suo avviso – corretta), si osserva che gli importi netti risultanti
3 dai prospetti paga (docc. 8-9-10, fascicolo della fase monitoria) sono i seguenti: euro 974,00
(giugno), 1.181,00 (luglio) e 690,27 (agosto), per un totale di euro 2.845,27, finanche superiore a quello rivendicato nel ricorso per ingiunzione di pagamento.
Per altro verso, priva di consistenza s'appalesa la residua doglianza inerente all'idoneità della busta paga di agosto a costituire prova scritta del credito, ex art. 633 c.p.c.
Si rammenta, in proposito, che l'idoneità della busta paga a fornire la prova del fatto costitutivo dei crediti retributivi ivi riportati è stata ripetutamente affermata dalla Suprema
Corte con orientamento risalente nel tempo: “Le buste paga hanno efficacia probatoria contro
l'imprenditore che le ha redatte e l'efficacia discende dalle disposizioni che ne hanno imposto la formazione e cioè dalla l. 5 gennaio 1953, n.4” (Cass. n. 33/1966 e in senso analogo Cass.
n. 364/1989, Cass. n. 5807/1981, Cass. n. 1074/1986).
In particolare, trova applicazione l'art. 2709 c.c., che assegna valore probatorio contro l'imprenditore-datore di lavoro ai libri e alle scritture contabili delle imprese soggette a registrazione.
Più recentemente si è ancora affermato che “In materia di retribuzione, il prospetto paga ha natura di confessione stragiudiziale, sicchè, giusta gli artt. 2734 e 2735 c.c., ha piena efficacia di prova legale, vincolante quanto alle indicazioni ivi contenute, solo laddove queste siano chiare e non contraddittorie;
diversamente, qualora riporti altri fatti tendenti ad estinguere gli effetti dei credito del lavoratore riconosciuto nel documento (nella specie,
l'indicazione di un controcredito del datore di lavoro per risarcimento del danno), esso è una fonte di prova soggetta alla libera valutazione del giudice, che dovrà estendersi al complesso dei fatti in esso esposti” (Cass. Sez. Lav. n. 2239/2017).
Nella specie, non v'è corrispondenza tra le somme esposte nel prospetto in questione (euro
1.810,08 ed euro 690,27, rispettivamente al lordo e al netto delle ritenute) e l'importo riportato nella Certificazione Unica a titolo di T.F.R., col che non può fondatamente sostenersi, in assenza di qualsivoglia precisazione di dettaglio, che detta somma sia imputabile ad altra voce (vale a dire, al trattamento di fine rapporto, come asserito dall'opponente), anzichè alla retribuzione spettante per la mensilità di agosto.
Né, d'altro canto, è stata evidenziata dalla parte opponente la presenza di indicazioni tendenti ad estinguere in tutto o in parte il credito del lavoratore.
2.4. Da ultimo, destituita di fondamento è l'eccezione di compensazione sollevata in via riconvenzionale dalla società.
Come correttamente argomentato nella memoria di costituzione, il finanziamento infruttifero per l'importo di euro 30.000,00 (si veda la delibera assembleare dell'1.4.2022, versata in atti
4 da entrambe le parti) è stato concesso dalla socia in favore della società, Parte_2
quale soggetto distinto ed autonomo rispetto alle persone dei singoli soci.
Ne consegue che l'obbligo restitutorio grava esclusivamente sulla Parte_1
conformemente al principio generale secondo cui la personalità giuridica delle società di capitali (e la conseguente autonomia patrimoniale perfetta) comportano l'esclusiva imputabilità all'ente degli atti compiuti e dell'attività svolta in suo nome, nonché delle relative conseguenze patrimoniali sfavorevoli (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 2053/1999).
Per altro verso, non risulta dirimente il verbale del 24.4.2024, pure evocato dall'opponente
(doc. 4), essendosi l'assemblea dei soci limitata in quella sede a rinviare la riunione, senza deliberare alcunchè in ordine alla restituzione del finanziamento.
Conclusivamente, non sussistendo il
contro
-credito fatto valere in compensazione,
l'opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo deve essere dichiarato esecutivo.
3. Le spese di lite – liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022 – seguono la soccombenza dell'opponente e vengono distratte in favore dell'Avv. Angela Grazia Mazzetti, per dichiarato anticipo ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7275/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 269/2024, dichiarandolo esecutivo;
b) condanna la alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.314,00, Parte_1
oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Angela Grazia Mazzetti.
Foggia, all'esito dell'udienza del 16/01/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 16/01/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7275 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1
difesa dagli Avv.ti Michele Fatigato e Maria Antonia Fatigato
PARTE RICORRENTE-OPPONENTE
E rappresentato e difeso dall'Avv. Angela Grazia Mazzetti CP_1
PARTE RESISTENTE-OPPOSTA avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22.8.2024, la proponeva opposizione avverso Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 269/2024, emesso in data 7.6.2024, con il quale era stato intimato ad essa opponente di pagare, in favore di la complessiva somma di euro CP_1
4.448,45, di cui euro 2.802,88 a titolo di retribuzione per le mensilità di giugno, luglio e agosto 2023 ed euro 1.645,57 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre accessori e spese della fase monitoria.
A sostegno dell'opposizione la società opponente contestava preliminarmente la quantificazione operata dal lavoratore, evidenziando, in particolare, che la somma pretesa (e ingiunta) a titolo di T.F.R. corrispondeva all'importo erogato dal datore nel corso del 2023, laddove l'esatto e minor importo spettante per il suddetto titolo, quale indicato nella
Certificazione Unica, ammontava ad euro 1.108,45. Contestava, altresì, la quantificazione relativa alla retribuzione, siccome sprovvista di riscontro nelle buste paga.
Aggiungeva che il prospetto paga di agosto non avrebbe potuto suffragare la prova scritta a corredo della domanda, siccome afferente al T.F.R. e non alla retribuzione.
Da ultimo, eccepiva in riconvenzionale la compensazione del credito azionato dal lavoratore con il maggior credito da essa vantato in virtù del finanziamento infruttifero erogato dalla socia per l'importo di euro 30.000,00, giusta delibera assembleare Parte_2 dell'1.4.2022, con conseguente insorgenza, a carico del socio , di un debito di euro CP_1
7.500,00 (euro 30.000,00/4 soci= euro 7.500,00), somma – quest'ultima – mai restituita dal ricorrente, nonostante quanto previsto dall'assemblea dei soci in data 24.4.2024.
Sulla scorta di quanto dedotto, la parte opponente rassegnava le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare, in ragione della eccezione riconvenzionale spiegata, che il sig.
è debitore nei confronti della della complessiva somma di €. CP_1 Parte_1
3051,55 ovvero di quella diversa che si dovesse ritenere, in via equitativa, di giustizia;
- per
l'effetto, dichiarare compensato, con il suddetto credito, l'importo dovuto al sig. CP_1
ovvero a quella diversa somma che, in via equitativa, si dovesse ritenere di giustizia;
-
[...]
revocare, pertanto, il decreto ingiuntivo n. 269 del 2024; - in ogni caso condannare il sig. al pagamento delle spese, diritti ed onorari in favore dei sottoscritti CP_1 procuratori che se ne dichiarano antistatari”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il quale resisteva all'opposizione, CP_1
invocandone il rigetto.
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 16.1.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. L'opposizione è infondata e va rigettata, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Va opportunamente premesso che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione esteso all'esame non solo delle condizioni di ammissibilità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda del creditore, in base a tutti gli elementi offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto, con la conseguenza che, qualora il Giudice revochi in tutto o in parte il decreto opposto, egli deve pronunciare sul merito della pretesa, venendo la sentenza di condanna a sostituirsi all'originario decreto ingiuntivo quale titolo su cui si fonda il diritto al pagamento della parte vittoriosa (Cass. n.
5754/2009; Cass. Sez. Lav. n. 16199/2011).
2 Va, altresì, ricordato che, in tema di inadempimento delle obbligazioni contrattuali (quale è quella relativa al pagamento della retribuzione - e dei trattamenti ad essa accessori o comunque ad essa riconducibili - per la prestazione lavorativa), “Il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento.
Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile nel caso in cui il debitore, convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno da inadempimento, si avvalga dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. per paralizzare la pretesa dell'attore” (per tutte, Cass. Sez. Un. n. 13533/2001).
2.2. Nella specie, è pacifica la fonte del diritto di credito complessivamente azionato dal lavoratore, vertendo il contrasto tra le parti unicamente sull'esatto ammontare delle spettanze.
In questa prospettiva, non coglie nel segno il motivo incentrato sull'asserita erroneità dell'importo rivendicato a titolo di T.F.R.
Sostiene, infatti, l'opponente che “quello rivendicato non è l'importo corretto del tfr bensì
l'importo delle somme erogate da datore di lavoro nel 2023 come riportato nella predetta
CU.”, laddove l'importo esigibile da “era pari a quello inferiore di euro 1.108,45 CP_1 così come indicato nella Certificazione”.
Sennonchè, pur trovando siffatto rilievo un apparente riscontro nelle risultanze della
Certificazione Unica 2024 (relativa all'anno 2023), vi è che alcuna prova è stata offerta in ordine alla corresponsione della somma di euro 1.645,57, quale riportata nel riquadro relativo al trattamento di fine rapporto sotto la voce “Indennità, acconti, anticipazioni e somme erogate nell'anno”, dovendosi soltanto richiamare – in senso contrario alla difesa di parte opponente – il principio secondo cui il documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene (e tale è la certificazione di cui si discute) non può costituire prova in suo favore né determina inversione dell'onere probatorio in caso di contestazione (Cass. 23 giugno 1997,
n. 5573; Cass. 24 giugno 2000, n. 9685; Cass. 27 aprile 2016, n. 8290; da ultimo, Cass. 9 maggio 2024, n. 12718).
Ne consegue che, in assenza di prova circa il fatto estintivo del pagamento, correttamente è stato ingiunto il pagamento dell'importo innanzi indicato.
2.3. Quanto, poi, al denunciato errore compiuto dall'opposto in sede di quantificazione delle spettanze retributive, in disparte la genericità del motivo (non avendo l'opponente neppure indicato la diversa somma – a suo avviso – corretta), si osserva che gli importi netti risultanti
3 dai prospetti paga (docc. 8-9-10, fascicolo della fase monitoria) sono i seguenti: euro 974,00
(giugno), 1.181,00 (luglio) e 690,27 (agosto), per un totale di euro 2.845,27, finanche superiore a quello rivendicato nel ricorso per ingiunzione di pagamento.
Per altro verso, priva di consistenza s'appalesa la residua doglianza inerente all'idoneità della busta paga di agosto a costituire prova scritta del credito, ex art. 633 c.p.c.
Si rammenta, in proposito, che l'idoneità della busta paga a fornire la prova del fatto costitutivo dei crediti retributivi ivi riportati è stata ripetutamente affermata dalla Suprema
Corte con orientamento risalente nel tempo: “Le buste paga hanno efficacia probatoria contro
l'imprenditore che le ha redatte e l'efficacia discende dalle disposizioni che ne hanno imposto la formazione e cioè dalla l. 5 gennaio 1953, n.4” (Cass. n. 33/1966 e in senso analogo Cass.
n. 364/1989, Cass. n. 5807/1981, Cass. n. 1074/1986).
In particolare, trova applicazione l'art. 2709 c.c., che assegna valore probatorio contro l'imprenditore-datore di lavoro ai libri e alle scritture contabili delle imprese soggette a registrazione.
Più recentemente si è ancora affermato che “In materia di retribuzione, il prospetto paga ha natura di confessione stragiudiziale, sicchè, giusta gli artt. 2734 e 2735 c.c., ha piena efficacia di prova legale, vincolante quanto alle indicazioni ivi contenute, solo laddove queste siano chiare e non contraddittorie;
diversamente, qualora riporti altri fatti tendenti ad estinguere gli effetti dei credito del lavoratore riconosciuto nel documento (nella specie,
l'indicazione di un controcredito del datore di lavoro per risarcimento del danno), esso è una fonte di prova soggetta alla libera valutazione del giudice, che dovrà estendersi al complesso dei fatti in esso esposti” (Cass. Sez. Lav. n. 2239/2017).
Nella specie, non v'è corrispondenza tra le somme esposte nel prospetto in questione (euro
1.810,08 ed euro 690,27, rispettivamente al lordo e al netto delle ritenute) e l'importo riportato nella Certificazione Unica a titolo di T.F.R., col che non può fondatamente sostenersi, in assenza di qualsivoglia precisazione di dettaglio, che detta somma sia imputabile ad altra voce (vale a dire, al trattamento di fine rapporto, come asserito dall'opponente), anzichè alla retribuzione spettante per la mensilità di agosto.
Né, d'altro canto, è stata evidenziata dalla parte opponente la presenza di indicazioni tendenti ad estinguere in tutto o in parte il credito del lavoratore.
2.4. Da ultimo, destituita di fondamento è l'eccezione di compensazione sollevata in via riconvenzionale dalla società.
Come correttamente argomentato nella memoria di costituzione, il finanziamento infruttifero per l'importo di euro 30.000,00 (si veda la delibera assembleare dell'1.4.2022, versata in atti
4 da entrambe le parti) è stato concesso dalla socia in favore della società, Parte_2
quale soggetto distinto ed autonomo rispetto alle persone dei singoli soci.
Ne consegue che l'obbligo restitutorio grava esclusivamente sulla Parte_1
conformemente al principio generale secondo cui la personalità giuridica delle società di capitali (e la conseguente autonomia patrimoniale perfetta) comportano l'esclusiva imputabilità all'ente degli atti compiuti e dell'attività svolta in suo nome, nonché delle relative conseguenze patrimoniali sfavorevoli (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 2053/1999).
Per altro verso, non risulta dirimente il verbale del 24.4.2024, pure evocato dall'opponente
(doc. 4), essendosi l'assemblea dei soci limitata in quella sede a rinviare la riunione, senza deliberare alcunchè in ordine alla restituzione del finanziamento.
Conclusivamente, non sussistendo il
contro
-credito fatto valere in compensazione,
l'opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo deve essere dichiarato esecutivo.
3. Le spese di lite – liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022 – seguono la soccombenza dell'opponente e vengono distratte in favore dell'Avv. Angela Grazia Mazzetti, per dichiarato anticipo ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7275/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 269/2024, dichiarandolo esecutivo;
b) condanna la alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.314,00, Parte_1
oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Angela Grazia Mazzetti.
Foggia, all'esito dell'udienza del 16/01/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
5