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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/09/2025, n. 2995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2995 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
in persona dei signori magistrati:
dott.ssa Maria Antonia GARZIA Presidente dott.ssa Alessandra LUCARINO Consigliere dott.ssa Sara FODERARO Consigliere rel.
ha pronunciato all'udienza del 30 settembre 2025, mediante lettura in aula di dispositivo e motivazione ai sensi dell'art. 437 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 782 Registro Generale Lavoro dell'anno 2025
TRA
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 n.q. di eredi di rappresentati e difesi dall'avv. Claudio Coccia, Persona_1
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 Vincenzo Squillaci,
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
OGGETTO: giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. a seguito di ordinanza della Corte di Cassazione n. 2390/2025 del 31.1.2025 CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 13.10.2011, la Parte_5 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente
[...] esecutivo n. 745/2011 emesso dal Tribunale di Frosinone, con cui le era stato intimato il pagamento, in favore degli odierni ricorrenti in riassunzione, n.q. di eredi del defunto dott. Persona_1 dell'importo di € 21.174,00, oltre accessori, a titolo di interessi e rivalutazione monetaria su una quota parte dell'indennità di trattamento ordinario definitivo pari ad € 19.017,71 asseritamente già spettante al de cuius sin dal 30.5.1990 ai sensi degli artt. 7 e 9, d.m. 14.6.1983 (recante il Regolamento del
Fondo Specialisti Ambulatoriali), ma corrisposto agli eredi solo in data 2.3.2004.
A fondamento dell'opposizione l' ha eccepito che: a) il dies a quo di maturazione Pt_5 dell'avverso diritto di credito non andava individuato nella data del 30.5.1990 (data di prima
1 liquidazione dell'indennità), come preteso dai ricorrenti in monitorio, bensì nella diversa data dell'1.1.1993, nella quale la posizione contributiva dell'iscritto risultava essere stata integrata dai contributi successivamente accreditati dalle aziende sanitarie già datrici di lavoro, l'ultimo dei quali versato nel dicembre 1992; b) pertanto, stante la data di decorrenza, sulla sorte capitale andavano calcolati i soli interessi, in virtù del divieto di cumulo di cui all'art. 16, co. 6, l. n. 412/1991 medio tempore entrata in vigore;
c) la somma su cui calcolare gli interessi era di € 14.268,00, pari alla quota parte dell'indennità in capitale di € 19.017,71 al netto delle ritenute fiscali, come imposto dal d.m. n.
352/1998 del Ministero del Tesoro. Tanto premesso, l'opponente ha chiesto revocarsi il decreto ingiuntivo opposto e dichiararsi la tenuta a corrispondere a titolo di accessori il Parte_5 minor importo di € 7.070,9 o, in subordine, di € 10.829,82 lordi ove mai il dies a quo di decorrenza dei (soli) interessi fosse da individuarsi nel 30.5.1990.
Gli odierni ricorrenti si sono costituiti, chiedendo il rigetto dell'opposizione e in ogni caso la condanna dell'ente al pagamento della somma di € 21.174,00, nel frattempo già corrisposta dalla controparte a seguito di notifica di atto di precetto.
Con la sentenza n. 966/2013 il Tribunale di Frosinone ha respinto l'opposizione e condannato la alla refusione delle spese di lite. CP_1
Ha infatti ritenuto che l'ente, nel proporre opposizione, non avesse offerto prova sufficiente della circostanza che, successivamente alla prima liquidazione dell'indennità risalente al 30.5.1990, le aziende sanitarie già datrici di lavoro del de cuius avessero effettivamente versato ulteriori contributi, sino al dicembre 1992. Di tal ché la residua quota di indennità avrebbe dovuto essere versata dall sin dal 30.5.1990, data dalla quale pertanto andavano calcolati gli interessi legali Pt_5 nella misura del 5% e la rivalutazione, trattandosi di credito sorto prima dell'entrata in vigore dell'art. 16, co. 6, l. n. 412/1991 (16.12.1990).
1.1. Avverso tale sentenza, ha proposto appello l' , adducendo di aver offerto prova Pt_5 idonea dell'avvenuto tardivo accredito dei contributi sino al 1992 e reiterando per il resto le medesime eccezioni svolte in primo grado.
Nel giudizio d'appello, gli odierni ricorrenti si sono costituiti, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
Con la sentenza n. 5795/2017, questa Corte, espletata CTU contabile, ha accolto parzialmente il gravame, ritenendo, che: il ritardo nel pagamento della quota residua dell'indennità dovesse ritenersi imputabile all' , stante l'inidoneità della prova offerta circa il tardivo accredito dei Pt_5 contributi;
gli accessori andavano pertanto calcolati dal 30.5.1990, data della prima liquidazione dell'indennità; tuttavia, in applicazione dell'art. 2, d.m. n. 353/1998, il cumulo tra interessi e rivalutazione poteva applicarsi solo dal 30.5.1990 (nei limiti della domanda) sino al 31.1.1991, mentre dal 1.1.1992 sino alla data dell'avvenuto pagamento (2.3.2004), andavano applicati i soli interessi in virtù del divieto di cumulo di cui all'art. 16, co. 6, l. n. 412/1991, in virtù delle diverse
2 discipline pro tempore vigenti;
tali accessori andavano calcolati sulla somma capitale netta di €
14.268,99; dovendo tuttavia imputarsi il pagamento prima agli interessi e poi al capitale ai sensi dell'art. 1194 c.c., tenuto conto della somma di € 22.034,64 (pari alla sorte di € 19.017,71, maggiorata di interessi) già pagata in data 2.3.2004, l'ente andava condannato al pagamento di € 14.082,66, oltre interessi legali dal 2.3.2004 al saldo.
1.2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli odierni ricorrenti, sulla base di un unico motivo di ricorso, al quale l' ha resistito con controricorso. Pt_5
I ricorrenti hanno in particolare lamentato che erroneamente questa Corte d'Appello avesse ritenuto insussistente il loro diritto a percepire sia la rivalutazione monetaria che gli interessi legali sul supplemento del trattamento ordinario definitivo dovuto al loro dante causa, a decorrere dalla liquidazione della prima quota d'indennità in capitale avvenuta il 30.5.1990 e sino al soddisfo.
Con ordinanza n. 2390/2025, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato a questa Corte in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Ha statuito in particolare la Corte: “Il motivo è fondato. Secondo la giurisprudenza di questa
Corte, “La rivalutazione monetaria, come gli interessi legali, costituisce una componente essenziale del credito assistenziale, nel senso che esso, maggiorato di tali elementi, rappresenta, nel tempo,
l'originario credito nel suo reale valore man mano aggiornato;
pertanto, dovendo pure tale credito mantenere il suo contenuto economico fino al momento del pagamento, è legittimo, con riferimento
a credito anteriore all'introduzione della disciplina di cui all'art. 16 legge 412 del 1991 e all'art. 22, comma trentaseiesimo della legge n. 724 del 1994, il cumulo tra interessi e rivalutazione” (Cass. n.
12023/03, 21896/04, cfr. Cass. sez. un. nn. 5895/96, 10955/02). Nella specie, la Corte territoriale si
è discostata dal consolidato orientamento giurisprudenziale, incorrendo nella violazione delle norme indicate nella rubrica del motivo di censura;
infatti, se la liquidazione della prima quota dell'indennità in capitale, in sostituzione del trattamento ordinario di pensione è avvenuta il 30.5.90, il saldo della stessa indennità, eseguito dalla è stato corrisposto solo in data Parte_5
2.3.04, quando tutta l'indennità avrebbe dovuto invece essere corrisposta il 30.5.90, in un'unica soluzione e non ratealmente, pertanto, trattandosi di ritardato pagamento di crediti previdenziali maturati antecedentemente all'entrata in vigore dell'art. 16 comma 6 della legge n. 412/91, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte, non è escluso il cumulo degli interessi legali e della rivalutazione monetaria”.
1.3. Gli eredi del hanno dunque riassunto il giudizio all'esito della pronuncia della Pt_1
Corte di Cassazione, chiedendo confermarsi la sentenza di primo grado.
Hanno infatti dedotto che, in applicazione del principio enunciato dalla Corte, spettassero loro
“sia gli interessi legali, che la rivalutazione monetaria sul supplemento di pensione del loro dante causa Dott. a decorrere dalla liquidazione della prima quota dell'indennità in capitale Persona_1
3 in sostituzione del trattamento ordinario di pensione, avvenuta il 30 maggio 1990 e sino alla data del pagamento del saldo della stessa indennità, eseguito dalla solo in data Parte_5
2.3.2004 (oltre interessi legali dal 2.3.2004, all'effettivo saldo)”.
L si è costituito in giudizio, insistendo ancora una volta per l'accoglimento della Pt_5 domanda avversaria nei limiti dell'importo lordo di € 7.070,91 o, in via subordinata, di € 10.829,82,
o in via ulteriormente gradata nei limiti di quanto statuito dalla sentenza n. 5795/2017 pronunciata da questa Corte in grado d'appello.
La causa, matura per la decisione, è stata definita all'udienza del 30.9.2025 mediante lettura di dispositivo e motivazione.
2. Ebbene, in via preliminare deve precisarsi che il ricorso in riassunzione è ammissibile benché richieda la conferma della sentenza n. 966/2013 pronunciata dal Tribunale di Frosinone.
Ed invero, come già osservato da questa Corte con sentenza n. 2856/2024, “il giudizio di rinvio, secondo il condivisibile e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (tra le altre, di recente, Cassazione, ordinanza n. 29879/2023), ha carattere chiuso nel senso che non possono essere proposte domande nuove o essere rassegnate conclusioni diverse da quelle ritualmente avanzate nel giudizio che si riassume.
Ove la parte, … nel ricorso ex art. 392 c.p.c. si attenga a tale limite, sottoponendo nuovamente alla Corte di Appello le medesime conclusioni che aveva proposto nei precedenti gradi, al di là delle formule utilizzate, non può ravvisarsi l'inammissibilità della riassunzione … senza che rilevi in contrario il testuale formale richiamo alla riforma [o conferma] della … sentenza” di primo grado.
Cionondimeno, va altresì ricordato che, anche con la recente sentenza n. 4043/2024, la
Suprema Corte ha ribadito che “i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la decisione di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, oppure per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, oppure … per
l'una e per l'altra ragione (cfr. Cass. n. 12817 del 2014; Cass. n. 27337 del 2019; Cass. n. 35790 del
2022). Nella prima ipotesi, il giudice è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384, comma
1, cod. proc. civ., al principio di diritto enunciato dalla pronuncia della Cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 35790 del 2022; Cass. n. 12347 del 1999; Cass. n. 5769 del 1999; Cass. n. 188 del 1994; Cass. n. 3572 del 1987); nella seconda, invece, egli non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata (cfr. Cass. n. 31901 del 2018;
Cass. n. 35790 del 2022); nella terza ipotesi, infine, la potestas iudicandi del giudice di rinvio, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione ex novo dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di cassazione e sempre nel rispetto delle preclusioni e decadenze
4 pregresse (cfr. Cass. n. 6707 del 2004; Cass. n. 22989 del 2018; Cass. n. 27337 del 2019; Cass. n.
35790 del 2022).
1.2.1. Inoltre, come ancora ribadito da Cass. n. 11202 del 2018 (cfr. in motivazione), il giudice di rinvio non può - anche soltanto implicitamente - rimettere in discussione gli enunciati contenuti nella sentenza di cassazione o quelli che ne costituiscono il necessario presupposto (cfr., ex aliis, Cass. n. 16171 del 2015). In altri termini, il giudizio di rinvio deve svolgersi entro i limiti segnati dalla sentenza di annullamento e non si può estendere a questioni che, pur non esaminate specificamente, in quanto non poste dalle parti o non rilevate d'ufficio, costituiscono il presupposto logico/giuridico della sentenza stessa, formando oggetto di giudicato implicito ed interno, poiché il loro riesame verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione, in contrasto col principio della loro intangibilità (cfr. Cass. n. 7656 del 2011, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. n. 636 del 2019). Ciò perché il giudizio di rinvio è un "processo chiuso", in cui le parti non possono avanzare richieste diverse da quelle già prese né formulare difese, che, per la loro novità, alterino completamente il tema di decisione o evidenzino un fatto ex lege ostativo all'accoglimento dell'avversa pretesa, la cui affermazione sia in contrasto con il giudicato implicito ed interno, così da porre nel nulla gli effetti intangibili della sentenza di cassazione ed il principio di diritto che in essa viene enunciato non in via astratta ma agli effetti della decisione finale
(cfr. Cass. n. 26200 del 2014; Cass. n. 18600 del 2015. In senso sostanzialmente conforme si veda anche la successiva Cass. n. 5137 del 2019)”.
2.1. Ciò posto, nel caso di specie, poiché con la pronuncia de qua la Suprema Corte ha cassato la sentenza d'appello per violazione di norme di diritto – ovverosia degli art. 22, co. 36, l. n. 274/1994
e art. 16, co. 6, l. n. 412/1991, nonché del d.m. n. 352/1998 e dell'art. 429, co. 3 c.p.c. –, ne consegue che l'oggetto del presente giudizio è necessariamente limitato alla mera applicazione dei principi enunciati dalla Corte, senza che possa addivenirsi ad un diverso accertamento in fatto né estendersi il thema decidendum “a questioni che … costituiscono il presupposto logico/giuridico della sentenza stessa, formando oggetto di giudicato implicito ed interno”.
Ne deriva ulteriormente che, il presente giudizio incontra il limite dell'immutabilità dell'accertamento dei fatti nella loro materialità, dovendo dunque ritenersi che “se la liquidazione della prima quota dell'indennità in capitale, in sostituzione del trattamento ordinario di pensione è avvenuta il 30.5.90, il saldo della stessa indennità, eseguito dalla è stato Parte_5 corrisposto solo in data 2.3.04, quando tutta l'indennità avrebbe dovuto invece essere corrisposta il
30.5.90, in un'unica soluzione e non ratealmente”.
Del resto, entrambe le pronunce di merito hanno chiarito come l'ente non avesse offerto idonea prova in giudizio del presunto accredito di contributi avvenuto da parte delle aziende sanitarie datoriali in favore del de cuius tra la data della prima liquidazione (30.5.1990) ed il mese di dicembre
1992.
5 Deve pertanto tenersi ferma la data del 30.5.1990 quale data di maturazione del credito in favore degli odierni ricorrenti e, dunque, quale dies a quo di decorrenza degli accessori del credito.
3. Passando dunque al merito, si rileva che mentre parte ricorrente chiede la condanna dell'ente al pagamento della somma di € 21.740,00, già oggetto del decreto ingiuntivo opposto, al contrario parte resistente, ribadendo di aver provveduto al pagamento dell'importo complessivo di €
23.074,89 lordi in data 21.9.2011 in ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 745/2011, eccepisce anche nel presente giudizio di rinvio che “alla data del 30.05.1990 il credito del Dott. non Persona_1 risultava ancora certo, liquido ed esigibile, poiché i versamenti contributivi, da cui il predetto credito trova origine, a tale data non erano ancora stati versati a favore dell'iscritto dalle CP_2 competenti. La soltanto all'atto del versamento dell'ultimo contributo, datato dicembre CP_1
1992, è stata in grado di quantificare la prestazione a conguaglio e pertanto il computo degli accessori dovrebbe iniziare dall'1.1.1993 termine dal quale la posizione contributiva dell'iscritto risulta essere completata”.
Alla luce di tale premessa, l'ente deduce quindi che: dovrebbero applicarsi i soli interessi legali, essendo a quell'epoca già vigente il divieto di cumulo di cui all'art. 16, co. 6, l. n. 412/1991; tali interessi andrebbero dunque calcolati dall'1.1.1993 al 2.3.2004 – in applicazione del d.m.
352/1998 – sulla sorte capitale al netto delle ritenute fiscali, e pertanto sulla somma netta di €
14.268,00 anziché sulla somma lorda di € 19.017,71; parimenti gli ulteriori interessi decorrenti dalla data del 2.3.2004, andrebbero calcolati a loro volta sugli interessi fino ad allora maturati, al netto del prelievo fiscale. Applicando tali criteri, la somma dovuta sarebbe pari ad € 7.070,91 anziché alla somma ingiunta di € 21.174,00.
Diversamente, individuando come dies a quo la data del 30.5.1990 ma applicando i soli interessi legali, la somma dovuta sarebbe invece di € 10.829,82 lordi, anziché di € 21.174,00.
3.1. Ebbene, ritiene il Collegio che, alla luce del principio enunciato dalla Suprema Corte e dei presupposti di fatto in virtù dei quali esso è stato enunciato – in questa sede vincolanti – non possa accedersi ad alcuno dei due calcoli proposti dall'ente odierno resistente.
Ed invero, il primo – che conduce ad una somma di € 7.070,91 – risulta erroneo sotto il profilo del dies a quo, individuato nella data del 1.1.1993 anziché nella data del 30.5.1990, che la Corte ha invece espressamente indicato come data in cui “tutta l'indennità avrebbe dovuto invece essere corrisposta …, in un'unica soluzione e non ratealmente”.
Il secondo conteggio – che conduce ad una somma di € 10.829,82 – risulta invece erroneo sotto il profilo degli accessori dovuti, che l'ente vorrebbe limitati ai soli interessi legali e che invece la Corte ha indicato dover essere estesi anche alla rivalutazione, “trattandosi di ritardato pagamento di crediti previdenziali maturati antecedentemente all'entrata in vigore dell'art. 16 comma 6 della legge n. 412/91”, di tal ché “non è escluso il cumulo degli interessi legali e della rivalutazione monetaria”.
6 3.2. Infine, l'ente resistente, in via ulteriormente gradata chiede di essere condannata al pagamento delle somme indicate nella sentenza n. 5795/2017 di questa Corte.
Sennonché, neppure tale soluzione risulta percorribile, giacché la Suprema Corte con l'ordinanza n. 2390/2025 ha espressamente chiarito che la sentenza d'appello n. 5795/2017 non si è attenuta al consolidato principio di diritto secondo cui “La rivalutazione monetaria, come gli interessi legali, costituisce una componente essenziale del credito assistenziale, nel senso che esso, maggiorato di tali elementi, rappresenta, nel tempo, l'originario credito nel suo reale valore man mano aggiornato;
pertanto, dovendo pure tale credito mantenere il suo contenuto economico fino al momento del pagamento, è legittimo, con riferimento a credito anteriore all'introduzione della disciplina di cui all'art. 16 legge 412 del 1991 e all'art. 22, comma trentaseiesimo della legge n. 724 del 1994, il cumulo tra interessi e rivalutazione” (Cass. n. 12023/03, 21896/04, cfr. Cass. sez. un. nn.
5895/96, 10955/02)”.
3.3. Ciò posto, in assenza di diverse istanze e domande, non può che accogliersi la domanda riproposta anche in questa sede dagli odierni ricorrenti, con condanna dell'ente al pagamento della somma di € 21.174,00, oltre interessi e rivalutazione dalla data della domanda in sede monitoria sino al saldo.
Tale somma infatti – peraltro già versata dall'ente, maggiorata di accessori, a seguito del precetto notificatogli in fase monitoria – risulta calcolata a titolo di interessi e rivalutazione, sulla sorte capitale al netto delle ritenute fiscali, con decorrenza dal 30.5.1990, secondo i criteri indicati dalla Suprema Corte.
4. Le spese di lite di tutti i gradi di giudizio vanno poste a carico dell' , risultato Pt_5 soccombente, e liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul ricorso in riassunzione nei limiti del devoluto, così provvede:
1. condanna l' al pagamento in favore dei ricorrenti, in solido tra loro, della somma di Pt_5
€ 21.174,00, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda in sede monitoria al soddisfo;
2. condanna l' alla refusione in favore dei ricorrenti, in solido tra loro, delle spese di Pt_5 lite, che liquida per il primo grado in € 1.800,00, per il secondo grado in € 1.900,00, per il giudizio di legittimità in € 1.500,00 e per il presente giudizio di rinvio in € 2.000,00, oltre oneri accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Roma, lì 30.9.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE dott.ssa Sara Foderaro LA PRESIDENTE
dott.ssa Maria Antonia Garzia 7