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Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 04/10/2025, n. 1706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1706 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 982/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei
Magistrati: dott.ssa Anna Primavera Presidente dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 982/2025 promossa da:
(P.I. ) con il patrocinio dell'avv. Luigi Parte_1 P.IVA_1
Mascolo
RECLAMANTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
AL RE e dell'avv. STRAMACCIA ANDREA
ES DO (C.F. , contumace C.F._2
RECLAMATI
con l'intervento di
P.G. presso la Corte di Appello di Firenze INTERVENUTO avverso la sentenza n. 83/2025 emessa dal Tribunale di Firenze pubblicata il 19.4.2025
pagina 1 di 9
CONCLUSIONI
Per la parte reclamante:
“Si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze contrariis reiectis, Voglia:
- in via principale, accogliere il reclamo e conseguentemente revocare la sentenza n. 83/2025 del Tribunale di Firenze pubblicata il 19/04/2025 dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale di (P.I. Parte_1
), escludendo lo stato di insolvenza della società; P.IVA_1
- in via subordinata, adottare ogni opportuno provvedimento ai sensi dell'art. 52 CCI, sospendendo l'esecuzione della sentenza impugnata nelle more della decisione sul reclamo
- con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di lite, da liquidarsi a carico delle parti resistenti in caso di accoglimento del reclamo.
-nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto del reclamo, attesa la difficile situazione economica, compensazione delle spese di lite”.
Per : Controparte_1
“la Corte d'appello di Firenze voglia rigettare il reclamo per i motivi di cui in narrativa. Con vittoria di spese e onorari. Nel denegato caso di accoglimento, voglia comunque compensare integralmente le spese di entrambi i gradi, risultando l'esito in primo grado imputabile totalmente d'esclusivamente alla società reclamante ed al suo legale rappresentante”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Firenze ha dichiarato con sentenza n. 83/2025, pubblicata il
19.4.2025, l'apertura della liquidazione giudiziale della Parte_1 ritenendo sussistenti i presupposti per tale declaratoria, in presenza dello stato di insolvenza, della soglia minima di indebitamento di cui all'art. 49, comma 5, CCII
e dell'assenza di prova della mancanza del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII da parte dell' , rimasta Controparte_2
pagina 2 di 9 contumace nella fase pre-liquidatoria.
Parte RECLAMANTE, ritenendo la sentenza gravata errata ed ingiusta, ha fondato il reclamo su un unico motivo inerente al mancato possesso dei requisiti soggettivi per essere sottoposta a liquidazione giudiziale.
Radicatosi il contraddittorio si è costituito (di seguito anche Controparte_1
), il quale ha concluso per il rigetto del reclamo. Controparte_3
Per contro, ES DO e la sono rimasti contumaci. CP_4
La Corte ha chiesto informazioni scritte alla che vi ha ottemperato CP_4 rendendo le dichiarazioni che saranno oggetto di esame in parte motiva.
************
Il reclamo è fondato e va accolto, con conseguente revoca la dichiarazione di apertura della LG.
Con il primo ed unico motivo di reclamo l' afferma di essere Controparte_2 una impresa c.d. minore di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII come tale non assoggettabile a LG, deducendo l'assenza dei presupposti per la declaratoria di liquidazione giudiziale.
Tale norma, speculare a quella di cui all'art. 1 co. 2 L.F., definisce l'impresa minore come quella che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:
1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
pagina 3 di 9 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.
Inoltre, ai sensi dell'art. 121 CCII, “le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza”.
Occorre, dunque, accertare se nel caso di specie sussistano i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale della la quale sul punto ha CP_5 allegato che il bilancio del 2022, regolarmente depositato, riporta valori inferiori alle soglie di legge, come pure quello del 2023, pur non depositato.
È appena il caso di richiamare la giurisprudenza di legittimità formatasi sotto la vigenza della legge fallimentare che ha sancito i seguenti principi applicabili, per identità di ratio, anche alla procedura di liquidazione giudiziaria con riferimento alla c.d. Impresa minore:
• “ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, l.fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi che
l'imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell'art. 15, comma 4, l.fall., costituiscono mezzo di prova privilegiato, in quanto idonei a chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, senza assurgere tuttavia a prova legale, sicché in mancanza dei detti bilanci il debitore può dimostrare la sua non fallibilità con strumenti probatori alternativi”
(Ordinanza n. 24138 del 27/09/2019);
• tali bilanci “sono quelli già approvati e depositati nel registro delle imprese, ex art. 2435 c.c., sicché, ove difettino tali requisiti o essi non siano ritualmente osservati, il giudice può motivatamente non tenere conto dei bilanci prodotti, rimanendo l'imprenditore onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilità” (Ordinanza n. 33091 del 20/12/2018).
pagina 4 di 9 Nella fattispecie, il Tribunale ha così motivato sul punto: “Rilevato che il debitore
è imprenditore commerciale e dagli atti non emerge che abbia il possesso congiunto dei requisiti previsti dalla legge per la non assoggettabilità a liquidazione giudiziale: costituisce onere del debitore provare tale possesso congiunto;
nella fattispecie non essendosi il debitore costituito tale eccezione neppure è stata sollevata;
sulla base degli atti risultanti dall'istruttoria del procedimento unitario (unico bilancio depositato quello del 2022 essendo stata la società costituita il 28.02.2022) non è possibile ritenere dimostrata la circostanza, poiché sarebbe stata necessaria la produzione anche del bilancio 2023, e non essendo stato ancora scaduto il termine per il 2024, almeno una situazione contabile aggiornata di tale anno;
in mancanza di detti documenti, il solo bilancio
2022, dove effettivamente le soglie non risultano superate, non è sufficiente a dimostrare i requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lett. d), CCII, anche considerando il fatto che i valori inferiori alle soglie per tale anno 2022 dipendono dalla costituzione della società nel febbraio 2022 e dall'inizio dell'attività ad aprile
2022”.
La parte reclamante, a sostegno della tesi del mancato superamento delle soglie anche per il periodo successivo all'esercizio 2022, ha prodotto un contratto di subappalto;
alcune fatture ed una bozza di bilancio per il 2023.
Tale bilancio, pur non risultando regolarmente depositato, riporta valori che risultano effettivamente inferiori alle soglie. Al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale, poi, non erano ancora decorsi i termini per il deposito del bilancio 2024.
È stato chiesto al Curatore di fornire ogni informazione utile a ricostruire la contabilità della società, così da verificare l'attendibilità della bozza di bilancio prodotta.
Il Curatore, pur evidenziando che lo stato passivo non era stato ancora approvato, ha evidenziato le seguenti circostanze: pagina 5 di 9 “Il Curatore ha constatato che la contabilità è stata regolarmente tenuta solo in riferimento all'esercizio 2022; per l'esercizio 2023, la contabilità non è completa.
L'unico bilancio depositato è pertanto quello relativo all'esercizio 2022. Nel bilancio 2022, si rileva un attivo patrimoniale pari ad Euro 144.418. Al momento
– sulla base dei documenti ricevuti per gli anni 2023 e 2024, delle informazioni in possesso del Curatore e dei sopralluoghi – non sono state rinvenute immobilizzazioni, attivo circolante o disponibilità liquide che possano far significativamente aumentare l'attivo patrimoniale verso la soglia di Euro
300.000. Per la verifica della soglia relativa ai ricavi, il bilancio 2022 mostra un totale di ricavi pari ad Euro 176.476, oltre ad altri ricavi e proventi per Euro 68.
L'analisi delle fatture elettroniche emesse transitate attraverso il Sistema di
Interscambio (SdI) evidenzia un andamento decrescente negli esercizi 2022,
2023 e 2024. Quanto alla verifica dei debiti, il bilancio 2022 rileva debiti per Euro
130.805. L'analisi delle fatture elettroniche ricevute transitate attraverso il
Sistema di Interscambio (SdI) evidenzia anche in questo caso un andamento decrescente negli esercizi 2022, 2023 e 2024. Inoltre, le domande di ammissione al passivo finora pervenute ammontano ad Euro 168.861”.
A questo dato si aggiunge che dalla visura camerale si desume che la società era attiva nel settore edilizio ed aveva esclusivamente due dipendenti.
Si presume pertanto che il volume degli affari prodotti non fosse particolarmente elevato, come desumibile anche dal contratto di sub appalto e dalle fatture prodotti.
Inoltre, la società è rimasta attiva per un breve lasso di tempo, essendo stata costituita ad aprile 2022.
In un tale contesto, in assenza di circostanze che possano far ritenere che l'attivo si sia discostato in termini significativi rispetto a quello risultante dal bilancio
2022, e considerando l'andamento decrescente del fatturato, si può ritenere che i pagina 6 di 9 dati riportati nel bilancio 2023, pur non regolarmente depositato, siano in linea di massima coerenti con il dimensionamento dell'impresa.
Deve, pertanto, concludersi che la parte reclamante abbia provato il mancato superamento delle soglie relative ad attivo e ricavi.
Quanto all'indebitamento, poi, il dato riportato dal Curatore (Euro 168.861) è tale da far ritenere che, per quanto lo stato passivo non sia definitivo, eventuali ulteriori insinuazioni non possano comportare il superamento della soglia.
In definitiva, quindi, stante la prova del congiunto possesso dei requisiti di cui all'art. 2 CCII, la LG deve essere revocata.
Secondo quanto disposto dall'art. 53 CCII, dalla pubblicazione della sentenza di revoca e fino al momento in cui essa passa in giudicato, l'amministrazione dei beni e l'esercizio dell'impresa spettano all'IMPRESA sotto la vigilanza CP_2 del CURATORE, con la necessità di autorizzazione del Tribunale per gli atti indicati
(mutui, transazioni, patti compromissori, alienazioni e acquisti di beni immobili, rilasciare garanzie, rinunciare alle liti, compiere ricognizioni di diritti di terzi, consentire cancellazioni di ipoteche e restituzioni di pegni, accettare eredità e donazioni, in generale tutti gli altri atti di straordinaria amministrazione).
Devono disporsi, per il medesimo periodo, gli obblighi informativi di cui al dispositivo, con cadenza mensile con l'avvertimento che, in caso di violazione, il
Tribunale può privare il debitore della possibilità di compiere gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria.
L'istanza di sospensione ex art. 52 CCII è assorbita dalle considerazioni sopra esposte.
Quanto alle spese di lite, la Corte rileva che queste possono essere compensate in considerazione della emersione dei motivi ostativi all'apertura della liquidazione giudiziale successivamente alla pronuncia della sentenza.
pagina 7 di 9 Occorre, infine, considerare che l'art. 147 DPR 30.5.2002 n. 115 (TU Spese di
Giustizia), come sostituito dall'art. 366, comma 1, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14
(“Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza”), prevede che: “In caso di revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, le spese della procedura e il compenso del curatore sono a carico del creditore istante quando ha chiesto con colpa la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
sono
a carico del debitore persona fisica, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. La corte di appello, quando revoca la liquidazione giudiziale, accerta se l'apertura della procedura è imputabile al creditore o al debitore”.
A parere della Corte per i motivi esposti in punto di compensazione delle spese di lite non si può ritenere che il CREDITORE ISTANTE abbia richiesto con colpa l'apertura della liquidazione giudiziale.
Viceversa si ritiene che sia stata l' a dare causa alla Controparte_2 pronuncia, non essendosi costituita nella fase davanti al Tribunale al fine di eccepire la sussistenza dei limiti dimensionali di cui all'art. 2 CCII, senza che la mancata conoscenza dell'apertura della procedura sia scusabile, essendo valida la notifica effettuata tramite pubblicazione sul portale web;
va infatti considerato che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, tratto dalla lettera della legge, grava sul debitore l'onere di dimostrare i requisiti dimensionali, il cui possesso congiunto porta a qualificare l'impresa quale impresa minore, non soggetta alla liquidazione giudiziale;
di conseguenza in questo caso l'apertura della procedura concorsuale deve imputarsi alla debitrice, appunto perché ella avrebbe ben potuto impedirla usando l'ordinaria diligenza, costituendosi e difendendosi nella fase davanti al Tribunale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sul reclamo proposto da pagina 8 di 9 nei confronti di ES Parte_1 Controparte_1
DO, con l'intervento del P.G. presso la Corte di Appello di Firenze avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale n. 83/2025 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 19.4.2025, così provvede:
1. ACCOGLIE il reclamo e per l'effetto revoca la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di di cui alla sentenza sopra Parte_1 indicata;
2. DISPONE che la RECLAMANTE, sino al passaggio in giudicato della presente sentenza, ogni 30 giorni depositi in Tribunale una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, con obbligo di rispondere tempestivamente a eventuali richieste di informazioni, chiarimenti e documentazione da parte del curatore;
3. DICHIARA interamente compensate le spese del procedimento;
4. ACCERTA che sono a carico della RECLAMANTE le spese della procedura ed il compenso del curatore;
Manda alla Cancelleria per notificazioni ed altri adempimenti di sua competenza.
Firenze, camera di consiglio del 30 settembre 2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
La Presidente
dott.ssa Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei
Magistrati: dott.ssa Anna Primavera Presidente dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 982/2025 promossa da:
(P.I. ) con il patrocinio dell'avv. Luigi Parte_1 P.IVA_1
Mascolo
RECLAMANTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
AL RE e dell'avv. STRAMACCIA ANDREA
ES DO (C.F. , contumace C.F._2
RECLAMATI
con l'intervento di
P.G. presso la Corte di Appello di Firenze INTERVENUTO avverso la sentenza n. 83/2025 emessa dal Tribunale di Firenze pubblicata il 19.4.2025
pagina 1 di 9
CONCLUSIONI
Per la parte reclamante:
“Si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze contrariis reiectis, Voglia:
- in via principale, accogliere il reclamo e conseguentemente revocare la sentenza n. 83/2025 del Tribunale di Firenze pubblicata il 19/04/2025 dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale di (P.I. Parte_1
), escludendo lo stato di insolvenza della società; P.IVA_1
- in via subordinata, adottare ogni opportuno provvedimento ai sensi dell'art. 52 CCI, sospendendo l'esecuzione della sentenza impugnata nelle more della decisione sul reclamo
- con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di lite, da liquidarsi a carico delle parti resistenti in caso di accoglimento del reclamo.
-nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto del reclamo, attesa la difficile situazione economica, compensazione delle spese di lite”.
Per : Controparte_1
“la Corte d'appello di Firenze voglia rigettare il reclamo per i motivi di cui in narrativa. Con vittoria di spese e onorari. Nel denegato caso di accoglimento, voglia comunque compensare integralmente le spese di entrambi i gradi, risultando l'esito in primo grado imputabile totalmente d'esclusivamente alla società reclamante ed al suo legale rappresentante”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Firenze ha dichiarato con sentenza n. 83/2025, pubblicata il
19.4.2025, l'apertura della liquidazione giudiziale della Parte_1 ritenendo sussistenti i presupposti per tale declaratoria, in presenza dello stato di insolvenza, della soglia minima di indebitamento di cui all'art. 49, comma 5, CCII
e dell'assenza di prova della mancanza del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII da parte dell' , rimasta Controparte_2
pagina 2 di 9 contumace nella fase pre-liquidatoria.
Parte RECLAMANTE, ritenendo la sentenza gravata errata ed ingiusta, ha fondato il reclamo su un unico motivo inerente al mancato possesso dei requisiti soggettivi per essere sottoposta a liquidazione giudiziale.
Radicatosi il contraddittorio si è costituito (di seguito anche Controparte_1
), il quale ha concluso per il rigetto del reclamo. Controparte_3
Per contro, ES DO e la sono rimasti contumaci. CP_4
La Corte ha chiesto informazioni scritte alla che vi ha ottemperato CP_4 rendendo le dichiarazioni che saranno oggetto di esame in parte motiva.
************
Il reclamo è fondato e va accolto, con conseguente revoca la dichiarazione di apertura della LG.
Con il primo ed unico motivo di reclamo l' afferma di essere Controparte_2 una impresa c.d. minore di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII come tale non assoggettabile a LG, deducendo l'assenza dei presupposti per la declaratoria di liquidazione giudiziale.
Tale norma, speculare a quella di cui all'art. 1 co. 2 L.F., definisce l'impresa minore come quella che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:
1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
pagina 3 di 9 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.
Inoltre, ai sensi dell'art. 121 CCII, “le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza”.
Occorre, dunque, accertare se nel caso di specie sussistano i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale della la quale sul punto ha CP_5 allegato che il bilancio del 2022, regolarmente depositato, riporta valori inferiori alle soglie di legge, come pure quello del 2023, pur non depositato.
È appena il caso di richiamare la giurisprudenza di legittimità formatasi sotto la vigenza della legge fallimentare che ha sancito i seguenti principi applicabili, per identità di ratio, anche alla procedura di liquidazione giudiziaria con riferimento alla c.d. Impresa minore:
• “ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, l.fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi che
l'imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell'art. 15, comma 4, l.fall., costituiscono mezzo di prova privilegiato, in quanto idonei a chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, senza assurgere tuttavia a prova legale, sicché in mancanza dei detti bilanci il debitore può dimostrare la sua non fallibilità con strumenti probatori alternativi”
(Ordinanza n. 24138 del 27/09/2019);
• tali bilanci “sono quelli già approvati e depositati nel registro delle imprese, ex art. 2435 c.c., sicché, ove difettino tali requisiti o essi non siano ritualmente osservati, il giudice può motivatamente non tenere conto dei bilanci prodotti, rimanendo l'imprenditore onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilità” (Ordinanza n. 33091 del 20/12/2018).
pagina 4 di 9 Nella fattispecie, il Tribunale ha così motivato sul punto: “Rilevato che il debitore
è imprenditore commerciale e dagli atti non emerge che abbia il possesso congiunto dei requisiti previsti dalla legge per la non assoggettabilità a liquidazione giudiziale: costituisce onere del debitore provare tale possesso congiunto;
nella fattispecie non essendosi il debitore costituito tale eccezione neppure è stata sollevata;
sulla base degli atti risultanti dall'istruttoria del procedimento unitario (unico bilancio depositato quello del 2022 essendo stata la società costituita il 28.02.2022) non è possibile ritenere dimostrata la circostanza, poiché sarebbe stata necessaria la produzione anche del bilancio 2023, e non essendo stato ancora scaduto il termine per il 2024, almeno una situazione contabile aggiornata di tale anno;
in mancanza di detti documenti, il solo bilancio
2022, dove effettivamente le soglie non risultano superate, non è sufficiente a dimostrare i requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lett. d), CCII, anche considerando il fatto che i valori inferiori alle soglie per tale anno 2022 dipendono dalla costituzione della società nel febbraio 2022 e dall'inizio dell'attività ad aprile
2022”.
La parte reclamante, a sostegno della tesi del mancato superamento delle soglie anche per il periodo successivo all'esercizio 2022, ha prodotto un contratto di subappalto;
alcune fatture ed una bozza di bilancio per il 2023.
Tale bilancio, pur non risultando regolarmente depositato, riporta valori che risultano effettivamente inferiori alle soglie. Al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale, poi, non erano ancora decorsi i termini per il deposito del bilancio 2024.
È stato chiesto al Curatore di fornire ogni informazione utile a ricostruire la contabilità della società, così da verificare l'attendibilità della bozza di bilancio prodotta.
Il Curatore, pur evidenziando che lo stato passivo non era stato ancora approvato, ha evidenziato le seguenti circostanze: pagina 5 di 9 “Il Curatore ha constatato che la contabilità è stata regolarmente tenuta solo in riferimento all'esercizio 2022; per l'esercizio 2023, la contabilità non è completa.
L'unico bilancio depositato è pertanto quello relativo all'esercizio 2022. Nel bilancio 2022, si rileva un attivo patrimoniale pari ad Euro 144.418. Al momento
– sulla base dei documenti ricevuti per gli anni 2023 e 2024, delle informazioni in possesso del Curatore e dei sopralluoghi – non sono state rinvenute immobilizzazioni, attivo circolante o disponibilità liquide che possano far significativamente aumentare l'attivo patrimoniale verso la soglia di Euro
300.000. Per la verifica della soglia relativa ai ricavi, il bilancio 2022 mostra un totale di ricavi pari ad Euro 176.476, oltre ad altri ricavi e proventi per Euro 68.
L'analisi delle fatture elettroniche emesse transitate attraverso il Sistema di
Interscambio (SdI) evidenzia un andamento decrescente negli esercizi 2022,
2023 e 2024. Quanto alla verifica dei debiti, il bilancio 2022 rileva debiti per Euro
130.805. L'analisi delle fatture elettroniche ricevute transitate attraverso il
Sistema di Interscambio (SdI) evidenzia anche in questo caso un andamento decrescente negli esercizi 2022, 2023 e 2024. Inoltre, le domande di ammissione al passivo finora pervenute ammontano ad Euro 168.861”.
A questo dato si aggiunge che dalla visura camerale si desume che la società era attiva nel settore edilizio ed aveva esclusivamente due dipendenti.
Si presume pertanto che il volume degli affari prodotti non fosse particolarmente elevato, come desumibile anche dal contratto di sub appalto e dalle fatture prodotti.
Inoltre, la società è rimasta attiva per un breve lasso di tempo, essendo stata costituita ad aprile 2022.
In un tale contesto, in assenza di circostanze che possano far ritenere che l'attivo si sia discostato in termini significativi rispetto a quello risultante dal bilancio
2022, e considerando l'andamento decrescente del fatturato, si può ritenere che i pagina 6 di 9 dati riportati nel bilancio 2023, pur non regolarmente depositato, siano in linea di massima coerenti con il dimensionamento dell'impresa.
Deve, pertanto, concludersi che la parte reclamante abbia provato il mancato superamento delle soglie relative ad attivo e ricavi.
Quanto all'indebitamento, poi, il dato riportato dal Curatore (Euro 168.861) è tale da far ritenere che, per quanto lo stato passivo non sia definitivo, eventuali ulteriori insinuazioni non possano comportare il superamento della soglia.
In definitiva, quindi, stante la prova del congiunto possesso dei requisiti di cui all'art. 2 CCII, la LG deve essere revocata.
Secondo quanto disposto dall'art. 53 CCII, dalla pubblicazione della sentenza di revoca e fino al momento in cui essa passa in giudicato, l'amministrazione dei beni e l'esercizio dell'impresa spettano all'IMPRESA sotto la vigilanza CP_2 del CURATORE, con la necessità di autorizzazione del Tribunale per gli atti indicati
(mutui, transazioni, patti compromissori, alienazioni e acquisti di beni immobili, rilasciare garanzie, rinunciare alle liti, compiere ricognizioni di diritti di terzi, consentire cancellazioni di ipoteche e restituzioni di pegni, accettare eredità e donazioni, in generale tutti gli altri atti di straordinaria amministrazione).
Devono disporsi, per il medesimo periodo, gli obblighi informativi di cui al dispositivo, con cadenza mensile con l'avvertimento che, in caso di violazione, il
Tribunale può privare il debitore della possibilità di compiere gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria.
L'istanza di sospensione ex art. 52 CCII è assorbita dalle considerazioni sopra esposte.
Quanto alle spese di lite, la Corte rileva che queste possono essere compensate in considerazione della emersione dei motivi ostativi all'apertura della liquidazione giudiziale successivamente alla pronuncia della sentenza.
pagina 7 di 9 Occorre, infine, considerare che l'art. 147 DPR 30.5.2002 n. 115 (TU Spese di
Giustizia), come sostituito dall'art. 366, comma 1, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14
(“Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza”), prevede che: “In caso di revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, le spese della procedura e il compenso del curatore sono a carico del creditore istante quando ha chiesto con colpa la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
sono
a carico del debitore persona fisica, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. La corte di appello, quando revoca la liquidazione giudiziale, accerta se l'apertura della procedura è imputabile al creditore o al debitore”.
A parere della Corte per i motivi esposti in punto di compensazione delle spese di lite non si può ritenere che il CREDITORE ISTANTE abbia richiesto con colpa l'apertura della liquidazione giudiziale.
Viceversa si ritiene che sia stata l' a dare causa alla Controparte_2 pronuncia, non essendosi costituita nella fase davanti al Tribunale al fine di eccepire la sussistenza dei limiti dimensionali di cui all'art. 2 CCII, senza che la mancata conoscenza dell'apertura della procedura sia scusabile, essendo valida la notifica effettuata tramite pubblicazione sul portale web;
va infatti considerato che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, tratto dalla lettera della legge, grava sul debitore l'onere di dimostrare i requisiti dimensionali, il cui possesso congiunto porta a qualificare l'impresa quale impresa minore, non soggetta alla liquidazione giudiziale;
di conseguenza in questo caso l'apertura della procedura concorsuale deve imputarsi alla debitrice, appunto perché ella avrebbe ben potuto impedirla usando l'ordinaria diligenza, costituendosi e difendendosi nella fase davanti al Tribunale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sul reclamo proposto da pagina 8 di 9 nei confronti di ES Parte_1 Controparte_1
DO, con l'intervento del P.G. presso la Corte di Appello di Firenze avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale n. 83/2025 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 19.4.2025, così provvede:
1. ACCOGLIE il reclamo e per l'effetto revoca la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di di cui alla sentenza sopra Parte_1 indicata;
2. DISPONE che la RECLAMANTE, sino al passaggio in giudicato della presente sentenza, ogni 30 giorni depositi in Tribunale una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, con obbligo di rispondere tempestivamente a eventuali richieste di informazioni, chiarimenti e documentazione da parte del curatore;
3. DICHIARA interamente compensate le spese del procedimento;
4. ACCERTA che sono a carico della RECLAMANTE le spese della procedura ed il compenso del curatore;
Manda alla Cancelleria per notificazioni ed altri adempimenti di sua competenza.
Firenze, camera di consiglio del 30 settembre 2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
La Presidente
dott.ssa Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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