Cass. civ., sez. II, sentenza 05/11/2024, n. 28418
CASS
Sentenza 5 novembre 2024

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La Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, ha esaminato il ricorso proposto da Dalmazio Giuseppe Visentin avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano, la quale aveva confermato la decisione di primo grado che rigettava le domande attoree. Il Visentin aveva convenuto Santo Crea chiedendo, in via principale, la dichiarazione di invalidità, inefficacia, risoluzione per inadempimento, l'accertamento dell'inadempimento all'obbligo di rendiconto, l'arricchimento senza causa, la restituzione di un immobile e il risarcimento del danno, in relazione a due contratti di compravendita aventi ad oggetto quote di un immobile sito in Milano. L'attore lamentava di non aver mai ricevuto il pagamento del prezzo, pari a euro 20.000,00 per ciascun atto, deducendo di essere stato indotto a sottoscrivere gli atti e una procura speciale per risolvere questioni fiscali relative all'immobile ereditato, e che il Crea non aveva mai posseduto l'immobile né reso conto del suo operato. Il Crea, costituitosi in giudizio, aveva eccepito innumerevoli prestiti all'attore, la remissione del debito tramite la restituzione degli assegni e aveva formulato domanda riconvenzionale per la restituzione di un'autovettura. Il Tribunale di Milano aveva rigettato le domande del Visentin e dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale. La Corte d'Appello aveva poi respinto l'appello del Visentin. Il ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione articolato in nove motivi, lamentando, tra l'altro, la nullità della sentenza per violazione degli artt. 116, 222 e 355 c.p.c. in quanto basata su un documento oggetto di querela di falso, la violazione degli artt. 1322, 1362 e 1470 c.c. per la mancata considerazione del preliminare, la nullità per omessa esposizione delle ragioni di diritto relative al pagamento del prezzo, la violazione degli artt. 1197 e 1199 c.c. in relazione alla quietanza condizionata al "salvo buon fine", l'omesso esame del mancato incasso degli assegni, la violazione degli artt. 782, 1414 e 1421 c.c. per la qualificazione degli atti come donazione indiretta anziché vendita dissimulante donazione, la violazione degli artt. 1470 e 1453 c.c. per l'esclusione della risoluzione per inadempimento, e la nullità per motivazione apparente e per statuizioni oltre i limiti della domanda.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati i motivi proposti. In particolare, ha chiarito che, in caso di contratto preliminare seguito da definitivo, quest'ultimo costituisce l'unica fonte dei diritti e obbligazioni, salvo prova contraria scritta, e che il richiamo al preliminare in motivazione non assumeva rilievo, avendo la Corte d'Appello basato la sua decisione sull'analisi del contratto definitivo e della procura speciale. Quanto alla prova del pagamento, ha ribadito che, in caso di assegni, l'effetto liberatorio si verifica con la riscossione, ma è sufficiente la prova dell'emissione e consegna del titolo da parte del debitore, mentre spetta al creditore provare il mancato incasso. Ha altresì precisato che la quietanza contenuta nell'atto notarile ha natura confessoria e non è ammessa prova contraria per testi o presunzioni, salvo eccezioni non ricorrenti nel caso di specie, escludendo la simulazione per assenza di controdichiarazioni. La Corte ha ritenuto che la Corte d'Appello avesse correttamente qualificato l'operazione negoziale come donazione indiretta, in ragione dell'intento remuneratorio e dei rapporti personali tra le parti, escludendo il carattere irrisorio del prezzo e valutando la questione del mancato incasso degli assegni. Ha altresì considerato inammissibile la censura sull'omesso esame di un fatto decisivo, poiché il mancato incasso era stato valutato. La questione della risoluzione per inadempimento è stata ritenuta assorbita dalla qualificazione del rapporto come donazione indiretta. Infine, riguardo alla motivazione per relationem e alla qualificazione giuridica, la Corte ha affermato che la sentenza d'appello può essere motivata in tal modo purché dia conto delle ragioni della conferma, e che la qualificazione del negozio giuridico, se correttamente motivata, è sottratta al sindacato di legittimità. Di conseguenza, ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 05/11/2024, n. 28418
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 28418
    Data del deposito : 5 novembre 2024

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