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Sentenza 8 marzo 2025
Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 08/03/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1388/2024
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1388/2024 R.G. avente ad oggetto divorzio (cessazione effetti civili), rito trasformato in consensuale su istanza congiunta dell'31.10.2024 promossa da:
(C.F. , nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1
in Via Duca D'Aosta n. 277, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. TO Minardi, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
Ricorrente contro
(C.F. , nata a [...] il [...] ed ivi residente Controparte_1 C.F._2
in via Cacciatori Delle Alpi n. 405, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Margherita Di
Caro, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
Resistente
Con l'intervento del pubblico ministero in sede;
posta in decisione all'esito dell'udienza sostituita da note scritte del 22.01.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che con ricorso depositato il 21 Maggio 2024, ha chiesto pronunciarsi la cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Vittoria in data 14.06.2003, trascritto nei pagina 1 di 4 registri dello stato civile del medesimo Comune, nella parte 2, Serie A, numero 52, anno 2003, e dal quale sono nati i figli TO (13.06.2005) e (18.09.2009); Per_1
che ha esposto di essersi separato dalla moglie giusta sentenza di separazione giudiziale n. 109/2017 pronunciata inter-partes dal Tribunale di Ragusa in data in data 24 gennaio 2017 nell'ambito del giudizio civile recante n.ro RG 5137/2017, e di non essersi da allora riconciliato con lei;
che è maturato il termine prescritto per chiedere il divorzio, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo;
che, con decreto del 24.05.2024, è stata fissata l'udienza di comparizione delle parti per il giorno
24.10.2024 con assegnazione di termine per la notifica a parte resistente del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione udienza;
che, costituendosi in giudizio, la signora eccependo preliminarmente il difetto di Controparte_1
notifica, ha aderito alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contestando tuttavia le richieste ex adverso formulate con riferimento alla riduzione dell'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione per i figli e alla casa coniugale;
che all'udienza del 31 ottobre 2024 (udienza così differita con decreto del 10.10.2024), tentata con esito negativo la conciliazione delle parti, le stesse hanno chiesto la trasformazione del rito in divorzio congiunto ed autorizzata la trasformazione in procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51. cpc, la causa è stata rinviata all'udienza cartolare del 22.01.2025; che le parti, nei termini concessi, hanno ritualmente depositato note scritte, insistendo nella conferma delle condizioni tutte di cui all'accordo di divorzio congiunto depositato telematicamente il 20.01.2025
e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione;
che ciò detto ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione giudiziale n. 109/2017 pronunciata inter-partes dal Tribunale di Ragusa in data in data 24 gennaio 2017 nell'ambito del giudizio civile recante n.ro RG 5137/2017, passata in giudicato, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il termine prescritto (oggi dopo la riforma della l. 6.05.2015, n. 55, di un anno) deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione; che l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
che le parti hanno convenuto, pertanto, che il divorzio proceda alle seguenti condizioni:
pagina 2 di 4
1. la figlia minorenne rimarrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, sempre con Per_1
principale collegamento presso la madre;
2. il figlio TO, già maggiorenne, che studia a Catania all'università ove alloggia durante la settimana, al rientro continuerà a convivere con la madre;
3. pronunciare, come da piano genitoriale proposto, in ordine al regime di visite e di incontri, con particolare riferimento alla figlia minore, , ed il padre, nonché con i familiari (nonni, zii Per_1
e cugini paterni);
4. il Sig. si impegna a versare alla Sig.ra per la figlia minore la Pt_1 CP_1 Per_1 somma di € 200,00 entro la fine di ogni mese;
5. il Sig. si impegna a versare al figlio maggiorenne, e non ancora economicamente Pt_1 autosufficiente, la somma di € 200,00 versandola direttamente allo stesso entro la fine di ogni mese;
— i coniugi provvederanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie di entrambi i figli (scolastiche, universitarie, mediche, sportive etc.);
6. la casa coniugale resterà assegnata alla Sig.ra con ogni arredo e corredo;
CP_1
7. il Sig. si impegna al rifacimento del tetto al fine di poterla abitare, e dal canto suo la Pt_1
Sig.ra provvederà a contribuire alle spese vive del rifacimento del tetto al 50% CP_1
previa visione di preventivo e di spese che saranno concordate tra i coniugi e ciò entro giugno
2025.
8. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza, al suo passaggio in giudicato;
9. Spese compensate. che la domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. che essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Vittoria in data 14.06.2003 tra e Parte_1 Controparte_1
trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune, nella parte 2, Serie A, numero 52, anno
2003;
Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle stesse da intendersi qui trascritte;
Prende atto degli ulteriori accordi patrimoniali raggiunti dalle parti;
pagina 3 di 4 Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Vittoria di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, 26.02.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
pagina 4 di 4
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1388/2024 R.G. avente ad oggetto divorzio (cessazione effetti civili), rito trasformato in consensuale su istanza congiunta dell'31.10.2024 promossa da:
(C.F. , nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1
in Via Duca D'Aosta n. 277, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. TO Minardi, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
Ricorrente contro
(C.F. , nata a [...] il [...] ed ivi residente Controparte_1 C.F._2
in via Cacciatori Delle Alpi n. 405, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Margherita Di
Caro, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
Resistente
Con l'intervento del pubblico ministero in sede;
posta in decisione all'esito dell'udienza sostituita da note scritte del 22.01.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che con ricorso depositato il 21 Maggio 2024, ha chiesto pronunciarsi la cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Vittoria in data 14.06.2003, trascritto nei pagina 1 di 4 registri dello stato civile del medesimo Comune, nella parte 2, Serie A, numero 52, anno 2003, e dal quale sono nati i figli TO (13.06.2005) e (18.09.2009); Per_1
che ha esposto di essersi separato dalla moglie giusta sentenza di separazione giudiziale n. 109/2017 pronunciata inter-partes dal Tribunale di Ragusa in data in data 24 gennaio 2017 nell'ambito del giudizio civile recante n.ro RG 5137/2017, e di non essersi da allora riconciliato con lei;
che è maturato il termine prescritto per chiedere il divorzio, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo;
che, con decreto del 24.05.2024, è stata fissata l'udienza di comparizione delle parti per il giorno
24.10.2024 con assegnazione di termine per la notifica a parte resistente del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione udienza;
che, costituendosi in giudizio, la signora eccependo preliminarmente il difetto di Controparte_1
notifica, ha aderito alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contestando tuttavia le richieste ex adverso formulate con riferimento alla riduzione dell'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione per i figli e alla casa coniugale;
che all'udienza del 31 ottobre 2024 (udienza così differita con decreto del 10.10.2024), tentata con esito negativo la conciliazione delle parti, le stesse hanno chiesto la trasformazione del rito in divorzio congiunto ed autorizzata la trasformazione in procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51. cpc, la causa è stata rinviata all'udienza cartolare del 22.01.2025; che le parti, nei termini concessi, hanno ritualmente depositato note scritte, insistendo nella conferma delle condizioni tutte di cui all'accordo di divorzio congiunto depositato telematicamente il 20.01.2025
e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione;
che ciò detto ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione giudiziale n. 109/2017 pronunciata inter-partes dal Tribunale di Ragusa in data in data 24 gennaio 2017 nell'ambito del giudizio civile recante n.ro RG 5137/2017, passata in giudicato, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il termine prescritto (oggi dopo la riforma della l. 6.05.2015, n. 55, di un anno) deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione; che l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
che le parti hanno convenuto, pertanto, che il divorzio proceda alle seguenti condizioni:
pagina 2 di 4
1. la figlia minorenne rimarrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, sempre con Per_1
principale collegamento presso la madre;
2. il figlio TO, già maggiorenne, che studia a Catania all'università ove alloggia durante la settimana, al rientro continuerà a convivere con la madre;
3. pronunciare, come da piano genitoriale proposto, in ordine al regime di visite e di incontri, con particolare riferimento alla figlia minore, , ed il padre, nonché con i familiari (nonni, zii Per_1
e cugini paterni);
4. il Sig. si impegna a versare alla Sig.ra per la figlia minore la Pt_1 CP_1 Per_1 somma di € 200,00 entro la fine di ogni mese;
5. il Sig. si impegna a versare al figlio maggiorenne, e non ancora economicamente Pt_1 autosufficiente, la somma di € 200,00 versandola direttamente allo stesso entro la fine di ogni mese;
— i coniugi provvederanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie di entrambi i figli (scolastiche, universitarie, mediche, sportive etc.);
6. la casa coniugale resterà assegnata alla Sig.ra con ogni arredo e corredo;
CP_1
7. il Sig. si impegna al rifacimento del tetto al fine di poterla abitare, e dal canto suo la Pt_1
Sig.ra provvederà a contribuire alle spese vive del rifacimento del tetto al 50% CP_1
previa visione di preventivo e di spese che saranno concordate tra i coniugi e ciò entro giugno
2025.
8. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza, al suo passaggio in giudicato;
9. Spese compensate. che la domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. che essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Vittoria in data 14.06.2003 tra e Parte_1 Controparte_1
trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune, nella parte 2, Serie A, numero 52, anno
2003;
Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle stesse da intendersi qui trascritte;
Prende atto degli ulteriori accordi patrimoniali raggiunti dalle parti;
pagina 3 di 4 Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Vittoria di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, 26.02.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
pagina 4 di 4