TRIB
Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 15/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 3855/2024
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. e 337-bis e ss. c.c., presentato dalle parti
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Mottola Maria Rita del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata ad [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Mottola Maria Rita del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 19/11/2024 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata al di fuori del matrimonio (ex art. 337-bis e ss. c.c.), riguardante la figlia nata in [...] il [...], ancora minore. Per_1
Le parti hanno intrattenuto una relazione more uxorio fino a quando non hanno deciso di interromperla;
sono ora addivenute alla decisione di presentare ricorso congiunto per regolamentare i rapporti tra loro e la figlia minore.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
pagina 1 di 4 Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alla figlia minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alla figlia minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età della figlia minore, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta della stessa
(ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
DISCIPLINA
I rapporti genitoriali, secondo la volontà congiunta dei ricorrenti, alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. la figlia resterà affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori con Per_1 collocamento presso i genitori a settimane alterne con prelievo la sera della domenica entro le ore 20,30 secondo la turnazione dei genitori stessi così che resterà presso il Per_1 genitore che nella settimana svolgerà sul lavoro un turno che gli consentirà di accompagnare la minore a scuola e andarla a prendere;
2. per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
3. l'attuale abitazione familiare di proprietà della sig. , madre Controparte_1 del sig. , che l'ha concessa in comodato d'uso gratuito arredata al figlio sita in Pt_1
pagina 2 di 4 Moncalvo strada Sant'Anna, 5 resterà assegnata al sig. attuale comodatario della Pt_1 stessa;
4. poiché i genitori potranno avere presso di sé la figlia minore a settimane alterne ivi Per_1 compresi anche i fine settimana non si prevedono ulteriori giornate a favore dell'uno o dell'altra ma è necessario concordare le modalità di gestione dei periodi di ferie e di feste religiose e civili. Così:
a. trascorrerà con il primo Natale dall'antivigilia alla sera del Natale con la madre e Per_1 con il padre dalla sera di Natale al il giorno di Santo Stefano e dalla sera del 30 dicembre alla mattina del 1° gennaio con il padre e con la madre dalla mattina del 5 gennaio alla mattina del 7 gennaio, con alternanza a decorrere dall'anno successivo al primo;
b. sempre a decorrere dal primo anno trascorrerà con la madre il sabato e la Per_1 domenica di Pasqua sino alla sera e dalla sera di Pasqua alla mattina del martedì successivo con il padre e così il 25 aprile con la madre e il 1° maggio con il padre sempre ad anni alterni;
c. trascorrerà il giorno del suo compleanno ad anni alterni con la madre o con il Per_1 padre;
d. ciascun genitore potrà tenere con sé durante i mesi estivi per un periodo Per_1 complessivo di 4 settimana anche suddivise che dovranno essere reciprocamente comunicate entro il mese di maggio di ciascun anno;
e. ovviamente i genitori potranno di comune accordo e per motivi contingenti modificare di volta in volta tale calendario compatibilmente con le esigenze di scuola e di altre attività ludico-culturali della figlia;
5. poiché i genitori dividono equamente i periodi di collocamento della minore ed entrambi si impegnano a sostenere tutti i costi connessi alle spese ordinarie di mantenimento si conviene che nessuno dei due genitori potrà, allo stato e salvo modifiche significative dell'attuale situazione economica di entrambi che vede una posizione lavorativa equivalente, pretendere dall'altro emolumenti a titolo di mantenimento della minore;
6. cadranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie di istruzione, mediche, sportive e ricreative, che eventualmente si renderanno necessarie. Per l'identificazione delle spese le parti convengono di fare esplicito riferimento al protocollo d'intesa sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzi e procedimenti ex art. 316 c.c. e segg. che qui si richiama;
7. si dà atto che le parti si concedono il reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio ed acconsentono al rilascio del documento di riconoscimento uso espatrio nonché del passaporto elettronico alla figlia minore;
8. si dà atto che la sig. si impegna a ricercare idonea sistemazione abitativa in Parte_2 zona limitrofa all'attuale dimora familiare al fine di favorire la permanenza di in un Per_1 ambiente conosciuto e a facilitare i rapporti con il padre e il regolare svolgimento dell'alternanza nella collocazione della minore;
9. entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente eventuali modifiche di recapito e qualora lascino per più di 24 ore consecutive il proprio domicilio così da facilitare la comunicazione tra loro nell'interesse di e sempre nell'interesse della minore si Per_1 impegnano a collaborare attivamente per concordare di comune accordo le scelte più importanti in particolare per lo studio, per le attività ludico-culturali, per la salute;
10. i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna,
pagina 3 di 4 evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 15/01/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 3855/2024
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. e 337-bis e ss. c.c., presentato dalle parti
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Mottola Maria Rita del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata ad [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Mottola Maria Rita del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 19/11/2024 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata al di fuori del matrimonio (ex art. 337-bis e ss. c.c.), riguardante la figlia nata in [...] il [...], ancora minore. Per_1
Le parti hanno intrattenuto una relazione more uxorio fino a quando non hanno deciso di interromperla;
sono ora addivenute alla decisione di presentare ricorso congiunto per regolamentare i rapporti tra loro e la figlia minore.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
pagina 1 di 4 Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alla figlia minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alla figlia minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età della figlia minore, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta della stessa
(ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
DISCIPLINA
I rapporti genitoriali, secondo la volontà congiunta dei ricorrenti, alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. la figlia resterà affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori con Per_1 collocamento presso i genitori a settimane alterne con prelievo la sera della domenica entro le ore 20,30 secondo la turnazione dei genitori stessi così che resterà presso il Per_1 genitore che nella settimana svolgerà sul lavoro un turno che gli consentirà di accompagnare la minore a scuola e andarla a prendere;
2. per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
3. l'attuale abitazione familiare di proprietà della sig. , madre Controparte_1 del sig. , che l'ha concessa in comodato d'uso gratuito arredata al figlio sita in Pt_1
pagina 2 di 4 Moncalvo strada Sant'Anna, 5 resterà assegnata al sig. attuale comodatario della Pt_1 stessa;
4. poiché i genitori potranno avere presso di sé la figlia minore a settimane alterne ivi Per_1 compresi anche i fine settimana non si prevedono ulteriori giornate a favore dell'uno o dell'altra ma è necessario concordare le modalità di gestione dei periodi di ferie e di feste religiose e civili. Così:
a. trascorrerà con il primo Natale dall'antivigilia alla sera del Natale con la madre e Per_1 con il padre dalla sera di Natale al il giorno di Santo Stefano e dalla sera del 30 dicembre alla mattina del 1° gennaio con il padre e con la madre dalla mattina del 5 gennaio alla mattina del 7 gennaio, con alternanza a decorrere dall'anno successivo al primo;
b. sempre a decorrere dal primo anno trascorrerà con la madre il sabato e la Per_1 domenica di Pasqua sino alla sera e dalla sera di Pasqua alla mattina del martedì successivo con il padre e così il 25 aprile con la madre e il 1° maggio con il padre sempre ad anni alterni;
c. trascorrerà il giorno del suo compleanno ad anni alterni con la madre o con il Per_1 padre;
d. ciascun genitore potrà tenere con sé durante i mesi estivi per un periodo Per_1 complessivo di 4 settimana anche suddivise che dovranno essere reciprocamente comunicate entro il mese di maggio di ciascun anno;
e. ovviamente i genitori potranno di comune accordo e per motivi contingenti modificare di volta in volta tale calendario compatibilmente con le esigenze di scuola e di altre attività ludico-culturali della figlia;
5. poiché i genitori dividono equamente i periodi di collocamento della minore ed entrambi si impegnano a sostenere tutti i costi connessi alle spese ordinarie di mantenimento si conviene che nessuno dei due genitori potrà, allo stato e salvo modifiche significative dell'attuale situazione economica di entrambi che vede una posizione lavorativa equivalente, pretendere dall'altro emolumenti a titolo di mantenimento della minore;
6. cadranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie di istruzione, mediche, sportive e ricreative, che eventualmente si renderanno necessarie. Per l'identificazione delle spese le parti convengono di fare esplicito riferimento al protocollo d'intesa sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzi e procedimenti ex art. 316 c.c. e segg. che qui si richiama;
7. si dà atto che le parti si concedono il reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio ed acconsentono al rilascio del documento di riconoscimento uso espatrio nonché del passaporto elettronico alla figlia minore;
8. si dà atto che la sig. si impegna a ricercare idonea sistemazione abitativa in Parte_2 zona limitrofa all'attuale dimora familiare al fine di favorire la permanenza di in un Per_1 ambiente conosciuto e a facilitare i rapporti con il padre e il regolare svolgimento dell'alternanza nella collocazione della minore;
9. entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente eventuali modifiche di recapito e qualora lascino per più di 24 ore consecutive il proprio domicilio così da facilitare la comunicazione tra loro nell'interesse di e sempre nell'interesse della minore si Per_1 impegnano a collaborare attivamente per concordare di comune accordo le scelte più importanti in particolare per lo studio, per le attività ludico-culturali, per la salute;
10. i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna,
pagina 3 di 4 evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 15/01/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 4 di 4