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Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/08/2025, n. 4072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4072 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis) riunita nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
Dr. Paolo Celentano - Consigliere -
Dr. Caterina di Martino - Consigliere - relatore - ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 4391/2018 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avverso la sentenza n. 5408/2018 del Tribunale di Napoli pubblicata in data 1.6.2018 e pendente
TRA
(C.F. con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
alla via Comunale del Principe n. 13/A, costituitasi in persona del Direttore n.q. di legale Pt_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa – giusta procura alle liti apposta in calce all'atto di appello – dagli Avv.ti Gianpiero Mesco (C.F. ), Anna Vingiani (C.F. C.F._1
), Giuseppe Iervolino (C.F. ) e Annamaria De Nicola C.F._2 C.F._3
(C.F. ) APPELLANTE C.F._4
E
ONroparte_1
C.F. ), con sede in alla Via Aldo Moro
[...] P.IVA_2 CP_1 nn. 11/13, costituitasi in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa – giusta procura alle liti apposta in calce al ricorso per decreto ingiuntivo – dall'Avv. Barbara Savastano
(C.F. APPELLATA C.F._5
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso il Tribunale di Napoli il 27.11.2013, la
[...]
ONroparte_2
1
[...] in qualità di società cessionaria dei crediti degli anni 2010-2011 e futuri della società CP_3 che aveva nei confronti della , acquistati pro solvendo giusto atto di cessione
[...] ONroparte_4 del 24.5.2011.
All'uopo deduceva che:
- la era una struttura convenzionata con il per ONroparte_5 CP_6
l'erogazione di servizi di riabilitazione psicosociale, neurologica e psichiatrica nei confronti degli assistiti dell' ; ONroparte_4
- la detta aveva stipulato con l' contratti ai sensi dell'art. 8 quinquies, CP_3 ONroparte_4 comma 2, d.lgs. n. 502/1992 per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 per cui aveva erogato prestazioni rimaste impagate per € 7.655.450,79, di cui: € 3.559.412,88 per il 2010, € 753.027,52 per il 2011, €
2.325.266,99 per il 2012 ed € 1.017.743,40 per il 2013. ON Pertanto, chiedeva ingiungersi alla detta il pagamento della somma di € 7.655.450,79, “oltre interessi di mora ex artt. 4 e 5 D.Lgs. n. 231/2002”, nonché delle spese della procedura monitoria, a titolo di saldo residuo impagato relativo alle prestazioni sanitarie suddette erogate dalla cedente CP_3 negli anni 2010, 2011, 2012 e 2013.
[...]
ON Con decreto ingiuntivo n. 2615/2014, emesso il 22.04.2014 e notificato dalla all' il CP_7
27.5.2014, il Tribunale ingiungeva alla il pagamento della somma richiesta, ONroparte_4
“oltre interessi legali a decorrere dalla notifica del decreto al soddisfo”, oltre spese della procedura monitoria.
Con atto di citazione notificato il 2.7.2014 l' proponeva opposizione avverso il ONroparte_4 decreto ingiuntivo, chiedendone la revoca.
A tal proposito eccepiva:
- la mancata prova della “corrispondenza delle prestazioni effettuate a quelle rientranti in regime di convenzionamento”;
- il pagamento parziale del credito rivendicato, in particolare: per l'anno 2011 era stato emesso mandato di pagamento ORS 3453 dell'11.4.2014, per un importo pari ad € 130.072,19, relativo alla Parte fattura n. 122 del 31.01.2012; per l'anno 2012 era stato emesso mandato di pagamento n. 3600 del 22.4.2014, relativo alle fatture nn. 1416 del 31.10.2012, 1536 del 30.11.2012 e 1740 del
31.12.2012; per il 2013, invece, deduceva che il saldo residuo non era dovuto “non essendo ancora emessa la delibera di liquidazione dai , di Parte_3 conseguenza la somma rivendicata non è certa, liquida ed esigibile”;
- lo sforamento del tetto di spesa assegnato nei contratti sottoscritti dalle parti, come si desumeva dalla relazione n. 27743 del 17.6.2013 a firma del Direttore del dipartimento Assistenza Parte_3
ON della
2 In particolare: a) per il 2010 a fronte di un tetto di spesa di euro 12.400.000,00, a seguito dell'esito ON dei controlli sulle prestazioni l' iteneva liquidabile l'importo di € 11.849.247,43; b) per il 2011, posto che con il DCA n. 4/13 il limite di spesa fissato per la detta Casa era pari ad € CP_5
11.808.000,00, poteva essere riconosciuta complessivamente soltanto tale somma;
c) per il 2012, invece, i limiti di spesa furono fissati dal DCA n. 4 del 2013, “prevedendo, però, analogamente al
2011, che una parte dei volumi riconoscibili venisse accantonata e potesse essere attribuita alle singole strutture solo nel caso che si realizzassero alcune condizioni nell'intero ambito territoriale ON regionale”. La a fronte di un fatturato della pari ad € 13.452.935,99, tenuto conto CP_5 che il limite di spesa previsto dal suddetto DCA era, al netto delle cifre accantonante, pari ad €
11.718.670,00, riteneva che non fosse possibile riconoscere alla struttura importi ulteriori;
d) per il
2013, invece, a fronte di un tetto assegnato dal DCA n. 100/2013 pari ad € 12.270.790,00 incrementabile fino ad un massimo di € 12.805.430,00, la erogava prestazioni per € CP_5
13.404.883,67, dunque, oltre il tetto di spesa sicché nulla poteva essere riconosciuto;
- la non debenza di € 129.578,40 per gli anni 2010, 2011 e 2012 per anomalie tecnico-sanitarie, ON emerse a seguito di controlli sulle prestazioni effettuate dall'
Infine, deduceva che il rispetto del tetto di spesa rappresentava un presupposto di fatto del credito azionato, di cui era onerata per la sua prova la Casa di cura, e non un fatto impeditivo della pretesa.
Quindi, così concludeva: “accogliere la presente opposizione e, per l'effetto: - Dichiarare in ogni caso inammissibile ed infondata in fatto e in diritto la pretesa creditoria dell'opposta e conseguentemente illegittimo, nullo ed inefficace l'opposto decreto ingiuntivo n. 2615/14 del
Tribunale di Napoli e, per l'effetto, farne revoca;
Vittoria di spese e compensi del giudizio, con sentenza esecutiva come per legge”
Si costituiva la con comparsa depositata il 5.3.2015, che resisteva all'avversa opposizione CP_7 deducendo:
- di aver depositato documentazione finalizzata a fornire la prova del diritto al pagamento delle ON prestazioni sanitarie, in particolare i contratti di convenzionamento sottoscritti con l' er gli anni de quibus;
- sull'eccezione di pagamento: ON a) quanto al 2010, che dalla nota n. 28480/14 dell' si evinceva il riconoscimento dell'intero importo;
b) per il 2011 e il 2012, invece, che erano stati effettuati i pagamenti di € 130.072,91 con ORS 3453 dell'11.4.2014, relativo al 2011, ed € 528.174,77 con ORS del 22.4.2014, relativo al 2012. Pertanto, ON per il 2011 era ancora creditrice nei confronti dell' di € 622.954,61, mentre per il 2012 di €
1.753.609,99. Successivamente, ad integrazione del DCA n. 66 del 19.6.2012, il Sub commissario ad
3 acta e l'associazione di categoria AIOP sottoscrissero un verbale di intesa il 10.5.2012 con cui riformularono i tetti di spesa per il 2011, validi anche per il 2012, e incrementarono il valore della tariffazione sicché in applicazione di tali aumenti tariffari dovevano essere riconosciuti gli importi rivendicati relativi alle prestazioni rese nel 2011 e nel 2012;
c) quanto al 2013, a fronte di un budget assegnato contrattualmente pari ad € 12.805.430,00 e alla corresponsione di acconti pari ad € 11.157.218,10, residuava un saldo di € 1.648.211,9 coperto dalla minor somma oggetto di ingiunzione pari ad € 1.017.743,40; ON
- che era comunque infondata l'eccezione di pagamento proposta dall' n quanto la comunicazione del saldo liquidabile relativo al 2011 e al 2012 era avvenuto, rispettivamente, dopo tre anni dalla chiusura dell'esercizio di riferimento (delibera n. 192/2014) e dopo due anni dalla chiusura dell'esercizio (delibera n. 193/2014) sicché in ragione dell'intervenuta scadenza dei termini contrattuali – in quanto i controlli sulle prestazioni sarebbero dovuti terminare entro tre mesi dalla data della fattura, prorogabile fino a 120 giorni - il richiamo alle obbligazioni contrattuali era infondato essendo venuto meno il vincolo sinallagmatico. Ciò nonostante, riteneva comunque che gli importi fossero dovuti a titolo di indebito arricchimento ai sensi dell'art. 2041 e ss. in quanto “se ON l' ha riconosciuto il valore delle prestazioni rese da garantendone il ONroparte_5 convenzionamento da oltre 50 anni, e poi si rifiuti di pagare le prestazioni rese sulla base di un budget inadeguato, si è creato, comunque di fatto, il fondamento legittimo per la configurabilità di indebito arricchimento della P.A. per servizi resi da privati”;
- che erano da riconoscere gli interessi al tasso di cui agli artt. 4 e 5 d.lgs. n. 231/02 potendo ascrivere ON il rapporto originario tra la e l' ell'alveo delle transazioni commerciali. CP_5
Pertanto, così concludeva: “in via preliminare: 1) Confermare il Decreto ingiuntivo n. 2615/14; 2)
Riformare il decreto ingiuntivo opposto, riconoscendo gli interessi ex art. 1284 c.c. riformato dal
Decreto legge 132/2014 art. 17, in conformità agli artt. 4 e 5, D.Lgs 231 del 2002 e decreto legge 12 settembre 2014 n. 133. 3) Nella denegata ipotesi di rifiuto di disporre in favore di
[...]
a carico dell' la provvisoria esecuzione ONroparte_5 Parte_1 del Decreto Ingiuntivo n. 615/14, disporre ordinanza provvisoriamente esecutiva sulle somme non contestate ex art. 186 bis c.p.c. per Euro 3.559.412,88; nel merito: 4) respingere le domande di parte attrice perché infondate in fatto e in diritto e per l'effetto dichiarare la piena sussistenza del conseguente credito a favore di 5) Condannare ONroparte_5
ON l' al pagamento della somma complessiva di Euro 6.953.720,88 oltre interessi ex art. 1284 c.c., riformato dal Decreto legge 132/2014 art. 17, in conformità agli artt. 4 e 5, D.Lgs. 231 del 2002 e ON decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133. 6) Riconoscere l'indebito arricchimento dell' ex art.
4 2041 c.c. e per l'effetto condannare la medesima al risarcimento dei danni prodotti. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Con la prima memoria di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., depositata il 18.6.2015, la creditrice precisava che con l'accordo AIOP/Regione del 15.5.2015, recepito poi con DCA n. 47/2015, la
Regione riconosceva la debenza del pagamento di tutte le prestazioni autorizzate dal Parte_4
, anche oltre il tetto di spesa, oggetto di indebito accantonamento per gli anni 2011 e
[...]
2012, sicché queste somme dovevano essere liberate e corrisposte alle case di cura. ON L nella seconda memoria di cui all'art. 183, VI co., c.p.c., depositata il 6.7.2015, con riguardo alle somme accantonate per gli anni 2011 e 2012, riconosceva la liquidabilità di tali somme in virtù dei provvedimenti regionali che avevano recepito l'accordo AIOP/Regione Campania, anche se non potevano essere riconosciuti in assenza di una specifica autorizzazione.
Il Tribunale con ordinanza del 9.11.2015 concedeva l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto per la somma di € 3.559.412,88, relativa alle prestazioni sanitarie rese nel 2010 ON per cui l' on aveva mosso nessuna contestazione.
Con sentenza n. 5408/2018, il Tribunale di Napoli rigettava l'opposizione, tuttavia, in ragione del pagamento parziale avvenuto in esecuzione dell'ordinanza di concessione dell'esecuzione ON provvisoria parziale del decreto, revocava il decreto ingiuntivo impugnato e condannava l' al pagamento in favore della dell'importo di € 1.857.222,11, oltre interessi di cui al d.lgs. CP_7
n. 231/02 sull'importo originariamente ingiunto (€ 7.655.450,79) a decorrere dalla scadenza delle fatture fino al soddisfo, nonché delle spese di lite, sia della fase monitoria sia del giudizio di opposizione, con distrazione in favore del procuratore antistatario. In particolare:
- rilevava che non fossero contestate l'efficacia della cessione del credito, la qualità di soggetto provvisoriamente accreditato – comprovata dai contratti ex art. 8 quinquies comma 2 del d.lgs. n.
502/92 – nonché l'avvenuta esecuzione delle prestazioni;
- per le prestazioni dell'anno 2010, richiamava l'ordinanza di esecuzione provvisoria parziale nonché ON il pagamento dell' vvenuto in corso di causa;
- per gli anni 2011 e 2012 riconosceva il diritto della banca a ricevere il pagamento delle somme relative a prestazioni rese extra budget negli anni 2011 (€ 629.540,00) e 2012 (€ 622.954,61) e che il fondamento di tale diritto doveva trarsi dal “verbale di accordo del 10/5/012 tra il sub commissario ad acta e l'associazione di categoria AIOP, nonché il DCA n. 66 del 9 giugno 2012 che ha recepito il predetto verbale ed ha approvato la rideterminazione tariffaria e del limite di spesa, riconoscendo, una integrazione del budget, per le annualità 2011 e 2012, come da allegati della delibera”. Inoltre, riteneva che non fosse necessaria nessuna ulteriore autorizzazione della Regione alla luce dell'Accordo AIOP/Regione del 10-15.5.2015, recepito dal DCA n. 47/2015 che al punto 5 stabiliva
5 che “[...] gli accantonamenti effettuati ex DCA 4/2013, a valere sui limiti di spesa stanziati per gli anni 2011 e 2012 verranno liberati e corrisposti alle Case di cura, quali saldi delle rispettive annualità”;
- per il 2013, a fronte di un limite di spesa assegnato contrattualmente pari ad € 12.805.430,00, ON residuava un saldo di € 604.727,50, considerato dal Tribunale intra-budget non avendo l' sufficientemente provato l'intervenuto pagamento della detta somma né che la stessa fosse extra budget. Inoltre, quanto all'onere della prova del superamento del tetto di spesa, allineandosi all'orientamento della S.C., affermava che si trattasse di fatto impeditivo e come tale a carico dell'ente debitore;
- riteneva, infine, dovuti gli interessi moratori al tasso di cui al d.lgs. n. 231/02 tenuto conto che il rapporto originario tra la struttura sanitaria e l'ente sanitario era da considerare quale transazione commerciale e non come mera concessione di servizio pubblico.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l' , con atto notificato il 5.9.2018, ONroparte_4 formulando all'uopo cinque motivi d'appello, di cui si dirà, così rubricati: a) sul cd. accantonamento per gli anni 2011 e 2012; b) sul superamento del tetto di spesa per l'anno 2013; c) sugli interessi moratori;
d) sulla richiesta di indebito arricchimento;
infine, ha introdotto una nuova questione sopravvenuta relativa alla richiesta da parte della del ONroparte_8 pagamento di fatture relative ad importi già oggetto di questo giudizio sulla piattaforma So.Re.Sa, ai sensi del DCA n. 150/2017.
L'appellante ha poi avanzato una richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza ai sensi degli artt. 351, co. 2 c.p.c. e 283 c.p.c. deducendo: a) sul fumus bonis juris che “le ragioni fatte valere con i motivi di appello, alla luce delle risultanze del primo grado di giudizio, appaiono dotate di un elevato grado di serietà e di oggettiva controvertibilità, soprattutto per quanto riguarda il quantum”; b) sul periculum in mora, invece, le seguenti ragioni: l'incertezza sull'effettivo soggetto creditore alla luce dell'ulteriore rivendicazione avanzata dalla struttura sanitaria cessionaria dopo la proposizione del ricorso monitorio;
l'ingente importo richiesto che andrebbe sottratto all'assistenza ON sanitaria dell' il commissariamento della Regione Campania;
infine, l'attualità del periculum derivante dalla manifestazione di un intento al recupero in via esecutiva delle somme riconosciute in primo grado.
Dunque, ha così concluso: “in via preliminare, concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata n. 5408/2018, per i motivi esposti in narrativa, ai sensi degli artt. 351, co.2
e 283 c.p.c.; nel merito, revocare, dichiarare nulla e, comunque, riformare l'impugnata sentenza n.
5408/2018 per i dedotti motivi, accogliendo, in vece del Tribunale di Napoli, integralmente ON l'opposizione così come formulata dall'appellante con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo
6 n. 2615/14, emesso dal Tribunale di Napoli e notificato il 27.5.2014, e come precisato nel verbale di causa e negli scritti difensivi, condannare l'appellata al pagamento integrale delle spese e compensi del giudizio di primo grado e del presente giudizio. In via istruttoria ove ritenuto necessario, si chiede ammettersi Consulenza Tecnica d'Ufficio per accertare e determinare gli esatti rapporti di dare/avere tra Servizi Finanziari ONroparte_2 alle imprese/ Spa / per gli anni dal 2011 al 2013”. ONroparte_5 ONroparte_4
Si è costituita l'appellata con comparsa depositata il 16.11.2018 che ha resistito CP_7 all'appello eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., ha poi contestato i singoli motivi di doglianza e ha concluso rassegnando le seguenti conclusioni: “in via preliminare: 1) Dichiarare inammissibile l'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. come novellato dalla legge 134/2012; 2) Rigettare la richiesta di sospensione formulata ai sensi dell'art.
283 c.p.c.; 3) Nella denegata ipotesi di sospensione dell'esecutività della sentenza concedere a valere sulle annualità 2011/2012 ord. 186 ter c.p.c. per la somma di Euro 1.252.494,61; 4) Nella denegata ipotesi di non concedere ord. 186 ter c.p.c, concedere ordinanza 186 bis c.p.c sulle somme non contestate per Euro 622.954,61 per il 2011 ed Euro 522.120,00 per il 2012 per la somma complessiva di Euro 1.145.074,6; nel merito: 5) Confermare la Sentenza 5408/2018 6) respingere le domande di parte attrice perché infondate in fatto e in diritto e per l'effetto dichiarare la piena sussistenza del conseguente credito a favore di ONroparte_1
ON 7) Condannare l' al pagamento della somma residua di
[...]
Euro 1.857.222,11, oltre interessi ex d.lgs. 231/02 sull'importo di € 7.655.450,79, a decorrere dalla scadenza delle fatture, fino al soddisfo;
In via sussidiaria: 8) Riconoscere l'indebito arricchimento ON dell ex art. 2014 c.c. e per l'effetto condannare la medesima al risarcimento dei danni prodotti. ON 9) Condannare l' al pagamento delle spese del giudizio di primo grado”.
Con ordinanza del 25.1.2019 questa Corte rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di prime cure motivando, in primo luogo, che le deduzioni fossero generiche e che la minaccia o la pendenza dell'esecuzione non potevano essere tout court ragioni sufficienti a fondare la sospensiva. Inoltre, per la Corte la possibilità di insolvenza avrebbe potuto indurre a concedere l'inibitoria solo in caso di garanzie offerte dall'appellante e nel caso in cui le chances di accoglimento dell'appello fossero di grado elevato. Ma nel caso de quo l'appellante non aveva fornito nessuna garanzia in ordine alla possibilità di fruttuosa esecuzione della condanna e, ferma la complessità e l'opinabilità delle questioni dibattute, non vi era nessuna evidenza del fumus boni juris. Quanto alla legittimazione a riscuotere questa Corte ha condiviso l'assunto dell'appellata che CP_9 richiamando la natura in pro solvendo della cessione, con assunzione del rischio di inadempimento
7 del debitore ceduto da parte della cedente, vi era sussistente l'interesse di quest'ultima CP_5
ON fino all'adempimento dell'
All'udienza del 6.5.2025, le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e la
Corte ha riservato la causa in decisione, riducendo i termini per il solo deposito della comparsa conclusionale ai sensi dell'art. 190 secondo comma c.p.c. ON Con la comparsa conclusionale depositata il 20.5.2025 l' ppellante ha rinunciato parzialmente al primo motivo di doglianza, ossia la parte relativa all'an debeatur delle somme accantonate ai sensi del DCA n. 4/13 per gli anni 2011 e 2012 in virtù della delibera aziendale del Direttore Generale ON dell' del 18.2.2020 depositata dall'appellato in cui l' nelle more del Parte_5 giudizio, ha ritenuto opportuno procedere alla liquidazione delle dette somme accantonate, insistendo, tuttavia, con riguardo alla contestazione sul quantum degli importi riconosciuti dal Tribunale. Inoltre, ON ha sollevato la questione inerente alla mancanza di contratto tra la e l' n quanto questo è CP_10 stato sottoscritto solo a fine esercizio, quando le prestazioni erano già state rese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello a norma dell'art. 342 c.p.c., infatti, le doglianze introdotte con l'appello risultano comprensibili ed esaustive ai fini dell'individuazione delle parti del provvedimento da appellare, delle modifiche richieste e delle circostanze da cui deriverebbe la violazione di legge.
Con il primo motivo, rubricato “sul cd. accantonamento per gli anni 2011 e 2012”, espone le ragioni per cui gli importi riconosciuti a titolo di accantonamento non sarebbero dovuti. ONesta sia l'an sia il quantum del credito. Orbene, riguardo al primo aspetto sostiene che con il DCA n. 47/2015 veniva recepito un accordo tra Regione Campania e A.I.O.P. che prevedeva al punto 5 che gli accantonamenti effettuati ex DCA n. 4/13 sui limiti di spesa 2011 e 2012 venissero liberati e corrisposti alle case di cura, quali saldi delle rispettive annualità e previa rinuncia al contenzioso eventualmente instaurato per il recupero di tali somme e che per la parte esecutiva dell'accordo veniva demandato agli uffici regionali di procedere, in raccordo con la struttura commissariale, alle istruttorie finalizzate all'adozione dei provvedimenti attuativi dell'Accordo.
Tuttavia, per quel che qui rileva tale aspetto non deve essere esaminato in quanto, come già anticipato,
l'appellante ha rinunciato a questa parte di doglianza per aver emesso, nelle more del giudizio di appello, la delibera aziendale n. 174 del 18.2.2020, prodotta in atti dalla con la quale ha CP_7 ritenuto opportuno procedere alla liquidazione delle dette somme accantonate.
Insiste, però, a dolersi del quantum riconosciuto dal Tribunale: infatti, a tal proposito deduce che dall'allegato alla relazione UOC prot. n. 47525 del 27.7.2018 per l'anno 2011 le somme Pt_6 accantonate sarebbero pari ad €. 622.954,61 anziché € 629.540,00, con una differenza di € 6.585,39
8 non dovuta;
per l'anno 2012, invece, la somma accantonata sarebbe pari ad € 522.120,00 e non ad €
622.954,21.
Di contro la Banca dapprima sostiene che le somme di € 629.540,00 per il 2011 e di € 622.954,61 per il 2012, quali somme accantonate per i detti anni, sono il frutto della rideterminazione tariffaria di cui alla delibera DCA 66 del 9 giugno 2012, che ha riconosciuto, in favore di in via ONroparte_5 definitiva ad integrazione del budget di ciascuno degli anni di cui si discute, la somma ulteriore di €
629.540,00. Poi, richiama il contenuto del verbale di incontro del 5 ottobre 2018, avente ad oggetto la riconciliazione contabile delle rispettive partite di credito/debito sottoscritto dalle parti in forza del ON DCA n. 150/2017, secondo cui l' dichiara e riconosce di avere un saldo contabile di debito a valere sulle annualità qui considerate (2011-2012) verso la di € 1.591.390,00, ONroparte_5 superiore alla somma oggetto di condanna pari ad € 1.252.494,61.
Orbene, la censura avanzata al quantum riconosciuto dal Tribunale è infondata. ON La contestazione mossa dall' si fonda su quanto esposto nella relazione del Direttore U.O.C. ON G.E.F. al Servizio Avvocatura dell' che a sua volta richiama i prospetti allegati di cui, però, non si comprende la provenienza. Tale aspetto non consente di verificare se la censura al quantum riconosciuto dal Tribunale, da questo ritenuto non oggetto di contestazione in primo grado, sia fondata.
Viceversa, appare dirimente invece il documento allegato e prodotto dalla ossia il verbale di CP_7
ON incontro del 5.10.2018 sottoscritto sia da rappresentanti dell' sia da rappresentanti della cedente avente ad oggetto la riconciliazione contabile delle rispettive partite di ONroparte_8 credito/debito in cui sono ricomprese anche le annualità 2011 e 2012. Orbene, dal prospetto allegato a tale verbale si evince che il totale complessivo degli importi accantonati è pari ad € 1.591.390,00 ON sicché, in assenza di precipue contestazioni da parte dell' riguardo agli importi di tale verbale e considerato che la somma degli importi accantonati per il 2011 e 2012 riconosciuti dal Tribunale è inferiore a quelli previsti nel detto prospetto, deve ritenersi corretta la pronuncia del Giudice di prime cure.
Con il secondo motivo l'appellante censura la pronuncia di prime cure per aver riconosciuto gli importi richiesti per l'esercizio 2013 non ritenendo sussistente l'eccezione impeditiva del ON superamento del tetto di spesa. L' sostiene di aver assolto l'onere della prova circa il detto superamento, deducendo, in primo luogo, che per il 2013 era stato previsto un tetto di struttura fissato in € 12.805.430,00 e che tale somma era stata liquidata con delibera n. 1426 del 2014 in ossequio a quanto stabilito dal DCA n. 100/2013. Tuttavia, per il 2013 con il DCA n. 144/14 era stato previsto uno scostamento dal tetto di spesa originario aumentandolo ad € 12.810.160,00. Tale differenza veniva liquidata il 4.3.2015 con mandato n. ORS/0001175 sulla base della delibera n. 68 del
9 14.1.2015. Per l'appellante, quindi, gli importi richiesti dalla a titolo di saldo residuo dell'anno CP_7
2013 non erano riferiti ai predetti importi, già liquidati, bensì ad ulteriori importi pari ad € 604.727,50 che portavano il fatturato della ad € 13.414.883,67, dunque, oltre il budget assegnato e CP_5 per questo non dovuti. ON Di contro, l'appellata si limita ad evidenziare che la non aveva mai contestato la CP_7
Co qualità, la congruità o la corretta esecuzione delle prestazioni rese dalla Casa Cura, in più, sostiene che la non poteva esimersi dall'erogare le prestazioni anche in caso di superamento ONroparte_5 del budget, in quanto la , nonostante i solleciti, non avevano mai fornito istruzioni su Parte_7
ON dove dirottare i pazienti, molti dei quali affetti da gravi patologie. Quindi, per tali ragioni l' avrebbe di fatto beneficiato dei servizi della casa di cura per l'appellata il fatto che le prestazioni rese erano extra budget ottenendo un ingiustificato arricchimento (risparmio di spesa) a fronte di un depauperamento per Aggiunge che l'ingiustificato arricchimento sussiste anche nel ONroparte_5 caso in cui l'amministrazione non può negare le prestazioni.
La doglianza è fondata per le ragioni che seguono.
Dalla lettura delle clausole contrattuali emerge che il tetto di spesa qui considerato è quello di ON struttura, per cui l' i è impegnata all'acquisto delle prestazioni della struttura nei limiti del budget stabilito dall'art. 3, pari ad € 12.805.430,00, poi aumentato dal DCA n. 144/14 ad € 12.810.160,00, ON come si evince dall'Addendum al contratto stipulato per l'esercizio 2013, prodotto dall'
Quest'ultima, quindi, ha dimostrato il superamento del tetto di struttura mediante il deposito della delibera n. 68 del 14.1.2015 che, a parziale modifica della delibera n. 1436/2014 e tenuto conto dell'incremento previsto dal DCA n. 144/14, liquidava le prestazioni di ricovero erogate nel 2013 ON fino alla concorrenza del tetto previsto. Inoltre, l' llegava, sin dall'atto di opposizione (cfr. pag.
6 atto di opposizione a decreto ingiuntivo), che il fatturato della per l'anno 2013 era ONroparte_5
ON stato pari ad € 13.404.883,67. Ed a fronte di tale affermazione dell' la si è limitata CP_7 genericamente ad affermare che le prestazioni non erano state oggetto di contestazione, quando in realtà avrebbe dovuto negare in maniera specifica tale circostanza.
Più nello specifico, a fronte di tali allegazioni tempestive e sufficientemente chiare (liquidazione delle prestazioni fino a concorrenza del tetto di spesa stabilito e fatturazione complessiva extra budget), avrebbe dovuto affermare che il tetto di spesa non era stato superato, deducendo altresì l'ammontare del proprio fatturato per l'anno 2013 e gli importi ricevuti in pagamento, trattandosi di elementi di cui era a conoscenza.
Pertanto, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, deve ritenersi che il superamento del tetto di spesa sia stato dimostrato dalla documentazione offerta ed anche dalle dichiarazioni aventi il medesimo contenuto non contestate dalla , quindi valutabili ex art. 115 c.p.c. CP_7
10 Allo stesso tempo è infondata la richiesta avanzata dall'appellata di riconoscimento delle somme richieste per il 2013 a titolo di ingiustificato arricchimento, nonostante fossero extra budget, in quanto ON l' con tale contegno avrebbe beneficiato dei servizi della casa di cura e ottenendo, quindi, un ingiustificato arricchimento a fronte di un depauperamento per ONroparte_5
Tale domanda non può essere accolta alla luce dei principi elaborati in materia dalla S.C. che negano la compatibilità dell'azione di cui all'art. 2041 c.c. con la normativa che disciplina i rapporti tra le aziende sanitarie locali e i titolari di strutture sanitarie accreditate ai fini dell'erogazione di prestazioni sanitarie in favore degli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale e a carico di quest'ultimo.
Ed infatti le prestazioni svolte al di fuori del tetto di spesa costituiscono un arricchimento imposto ON che, come tale, non dà luogo all'indennizzo di cui all'art. 2041 c.c.; e ciò sempre ammesso che l' possa trarre vantaggio da prestazioni che non vengono rese direttamente in suo favore, circostanza in realtà assai dubbia.
Sul punto va osservato che il servizio sanitario, a partire dal d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (il principio della pianificazione preventiva è stato poi confermato dall'art. 1, comma 32, legge n. 662/96
e dall'art. 32, comma 8, legge n. 449/97), si fonda sul principio della necessaria programmazione, il quale comporta l'adozione di un piano annuale preventivo per le aziende ospedaliere (art. 6, comma
5, legge n. 724/94) e per tutti i soggetti, pubblici e privati, accreditati (art. 2, comma 8, legge n.
549/95). La necessità di una valutazione da parte della Regione “degli elementi relativi al fabbisogno assistenziale, al volume della attività erogabile, alla programmazione di settore, al possesso dei requisiti da parte delle strutture private ed agli oneri finanziari sostenibili” (cfr. Cons. St., Sez. III,
30/07/2018, n. 4642) costituisce, dunque, l'adempimento di un preciso ed ineludibile obbligo da parte dell'amministrazione che esclude la possibilità che quest'ultima possa ritenersi avvantaggiata da prestazioni rese in favore dei suoi assistiti al di fuori dei limiti di spesa fissati in base alla disciplina richiamata. In altri termini, “l'arricchimento che la P.A. consegue dall'esecuzione delle prestazioni
"extra budget" assume un carattere "imposto" che preclude l'esperibilità nei suoi confronti dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.” (cfr. Cass. 13884/2020; nello stesso senso, Cass. 36654/2021; Cass. 25514/2024). ON Tale motivazione assorbe il quarto motivo di doglianza dell' on cui l'appellante ha riproposto le eccezioni alla domanda ex art. 2041 c.c.
Con il terzo motivo l'appellante eccepisce che per la natura del rapporto tra struttura sanitaria ed ente, trattandosi di concessione di pubblico servizio e non di transazione commerciale, non era applicabile il tasso previsto dal d.lgs. n. 231/02. Tuttavia, laddove si seguisse sul punto la giurisprudenza prevalente della S.C. che li riconosce anche per queste fattispecie, il Tribunale avrebbe errato in ordine alla loro decorrenza. In primo luogo, non avrebbe tenuto conto della circostanza secondo cui
11 ON lo smobilizzo delle somme accantonate non dipendeva dall' in quanto il meccanismo di liquidazione previsto dal punto 4 del DCA n. 4/13 non si era mai concretizzato, pertanto, il ritardo ON non era da imputarsi all' bensì alla Regione che non aveva autorizzato lo sblocco. In secondo luogo, trattandosi di obbligazioni querable era necessaria la costituzione in mora, applicandosi la disciplina speciale prevista per le obbligazioni pecuniarie della P.A. (Regolamento di contabilità di
Stato – R.D. n. 2240/1923 e 827/1924). Sicché, laddove fossero stati riconosciuti, la loro decorrenza doveva partire dalla notifica dell'atto giudiziario in assenza di prova dell'invio di una costituzione in mora. Nella comparsa conclusionale, tuttavia, alla luce della rinuncia parziale al motivo sull'an debeatur delle somme accantonate per gli anni 2011 e 2012, ha limitato le censure all'applicazione dei tassi previsti contrattualmente e non a quelli del d.lgs. n. 231/02 e che per il loro calcolo dovrà essere considerata la data di stipula dei contratti tra le parti.
Preliminarmente va chiarito che possono essere ricompresi nell'ambito delle transazioni commerciali ON anche i rapporti contrattuali stipulati tra le strutture sanitarie private e l' alla luce di quanto affermato dalla giurisprudenza della S.C. secondo cui “Nel caso di prestazioni sanitarie erogate, in favore dei fruitori del servizio, da strutture private preaccreditate con lo Stato, il diritto di queste ultime a vedersi corrispondere dal soggetto pubblico gli interessi di mora, nella misura prevista dal
d.lgs. n. 231 del 2002, sorge soltanto qualora, in data successiva all'8 agosto 2002, sia stato concluso, tra l'Ente pubblico competente e la struttura, un contratto avente forma scritta a pena di nullità
(sussumibile nella "transazione commerciale" di cui all'art.2, comma 1, lett. a, del citato decreto) con il quale l'Ente abbia assunto l'obbligo, nei confronti della struttura privata, di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura da essa erogate.” (Cass.
17665/2019; nello stesso senso, cfr. Cass. 20391/2016)”.
È altresì necessario chiarire che tra i contratti stipulati dalle parti soltanto nel contratto regolante l'esercizio 2013 è previsto che gli interessi moratori decorrano, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento;
allo stesso modo, anche per gli esercizi 2011 e 2012 si applicherà lo stesso principio, infatti, ritenuto applicabile al caso de quo il d.lgs. n. 231/02, deve applicarsi l'art. 4, comma 1, del d.Lgs. 231/2002 che stabilisce, allo stesso modo del contratto sopra richiamato, che "gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento”
Quanto al tasso moratorio applicabile, l'appellante afferma che vanno applicati i tassi previsti contrattualmente. Orbene, considerato che soltanto nel contratto stipulato per l'anno 2013 sono previsti dei tassi differenti rispetto al decreto e considerato altresì che le somme richieste per il 2013 non sono dovute in quanto extra budget, per gli importi restanti, ossia quelli afferenti agli anni 2011
e 2012, si applica il tasso previsto dagli artt. 2 e 5 del d.lgs. n. 231/2002.
12 Quanto, invece, al termine di decorrenza, che secondo l'appellante dovrebbe partire dalla sottoscrizione del contratto, si rileva che, come si dirà in maniera più specifica infra, è oramai pacifico per questa Corte che i contratti qui considerati retroagiscono al momento dell'inizio dell'esercizio, anche con riferimento agli interessi, trattandosi di contratti “imposti” che rappresentano il risultano finale di un complesso procedimento, a formazione progressiva, per cui il contratto conclusivo non può che essere stipulato all'esito della procedura. Ciò comporta che le prestazioni sanitarie siano rese ed eseguite ancor prima della stipulazione del contratto, che può avvenire anche in un periodo successivo, ma con espressa previsione della retroattività degli effetti, in modo da coprire anche le prestazioni già rese.
Dunque, in definitiva anche questa doglianza è infondata.
È poi priva di pregio ai fini del giudizio de quo la nuova questione sopravvenuta relativa alla richiesta di pagamento effettuata dalla sulla piattaforma ONroparte_8
So.Re.Sa. con riferimento a fatture e ad importi già oggetto di questo giudizio. È irrilevante perché afferente a circostanze extraprocessuali che non hanno conseguenze dirette sui crediti azionati.
Peraltro, non è stato dedotto nessun pagamento a riguardo che avrebbe potuto incidere sulla persistenza dell'oggetto del contendere.
Infine, è altresì priva di pregio l'eccezione inerente alla mancanza di contratto al momento dell'erogazione delle prestazioni con la conseguenza che il non avrebbe avuto diritto alla loro CP_4 remunerazione. Pur essendo stata sollevata per la prima volta soltanto in appello con la comparsa conclusionale, riguardando profili di nullità del contratto, rilevabili anche d'ufficio, può essere oggetto di valutazione da parte di questa Corte. Infatti, questa Corte ha già in diverse occasioni (cfr.
C.App. sentt. nn. 2254/2023, 3177/2023, 3482/2023, 555/2025) affermato che, nel caso Pt_1 stipula di contratti ex art.
8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 successiva all'erogazione delle prestazioni di cui si chiede la remunerazione, è ammissibile che le parti attribuiscano al contratto efficacia retroattiva in modo da regolamentare i rapporti (già di fatto) tra loro esistenti. Tale possibilità, ossia quella di convenire la retroattività degli effetti del contratto, deve predicarsi per la peculiarità degli accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'art.
8-quinquies, d.lgs. n. 502/1992.
Trattasi, infatti, di contratti rientranti tra quelli che autorevole dottrina già definiva “contratti ON imposti”, cioè che la parte (perlomeno l' è legalmente tenuta a stipulare. Inoltre, il contenuto del contratto deve essere quello previsto dalla legge, essendo destinato a regolare il volume massimo delle prestazioni erogate, i requisiti del servizio e l'ammontare dei corrispettivi.
Nella fattispecie, in sostanza, si tratta di un contratto che per concorde volontà e, comunque, per obiettiva funzione (in quanto atto conclusivo del più complesso procedimento amministrativo, attraverso il quale si concretizza l'attività autoritativa della P.A.) ha valenza retroattiva rispetto alla
13 data di stipula. Ciò in quanto la stipula non può precedere l'individuazione del tetto di spesa, posto che il contratto deve necessariamente indicare i volumi massimi di prestazioni da acquistare, ragion ON per cui gli accordi contrattuali tra e centri accreditati non possono che intervenire solo successivamente alla emanazione in sede amministrativa dell'atto determinativo dei tetti.
A questo proposito, poi, occorre anche prendere atto dell'ormai consolidata giurisprudenza amministrativa, secondo cui la deliberazione regionale che fissa i tetti di spesa nel corso dell'anno ha efficacia retroattiva. Invero, tale deliberazione - in quanto atto terminale di una procedura che si colloca a valle, sul piano logico e cronologico, dei procedimenti presupposti inerenti all'intervento della delibera CIPE volta a ripartire tra le Regioni il fondo sanitario nazionale - non può essere letta in modo avulso dal sistema in cui si inserisce: posto, allora, che la fissazione dei tetti di spesa non può prescindere dalla conoscenza del dato finanziario di riferimento e che tale dato risulta definito in modo concreto in corso d'anno, si appalesa fisiologica la fissazione retroattiva del tetto regionale di spesa anche in una fase avanzata dell'anno (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 4/2012, n. 3/2012 e n. 8/2006;
Cons. Stato n. 2444/16, n. 724/15).
Ma se questo è vero, ne consegue che la retroattività della determinazione dei tetti di spesa non può che comportare la retroattività anche degli effetti delle altre pattuizioni dei contratti riguardanti le prestazioni sanitarie cui si riferiscono i medesimi tetti di spesa. Del resto, che l'intenzione dei contraenti fosse quella di regolare i rapporti pregressi lo si evince anche dal loro comportamento ON successivo (art. 1362 comma 2° c.c.), dal momento che l' ha comunque provveduto al pagamento delle prestazioni rese nei limiti del tetto di spesa.
Questo Collegio non ignora che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8722/2024, ha affermato la nullità dei contratti stipulati “nel corso dell'anno e con efficacia retroattiva” (in realtà la Corte non ha chiarito se quelli stipulati in corso d'anno sono nulli solo in relazione alle prestazioni già svolte ovvero anche per quelle ancora da svolgere); ad avviso della S.C., infatti, sarebbe legittima la sola fissazione o modifica dei tetti di spesa a posteriori e non anche la sottoscrizione dei contratti che, in considerazione della particolare disciplina che riguarda la P.A., devono necessariamente precedere l'esecuzione delle prestazioni.
Tale soluzione, tuttavia, non appare convincente per una serie di motivi.
Va innanzitutto evidenziato che, come già sopra rilevato, il contratto deve comunque contenere i limiti di spesa da applicare al rapporto che sovente riguardano non solo la macroarea di appartenenza, ON ma addirittura la singola struttura e che l' determina solo dopo l'inizio dell'anno, quando vengono fissate le risorse economiche da destinare al sistema sanitario. A ciò deve aggiungersi che le strutture non hanno alcun potere contrattuale in ordine al contenuto dell'atto e, dunque, devono ON solo attendere di essere convocate dall' per sottoscrivere il modulo da quest'ultima predisposto
14 (come avvenuto anche nel caso in esame). In attesa della sottoscrizione del contratto, dunque, le parti danno vita ad un rapporto di fatto destinato ad essere regolato poi (anche retroattivamente) dal contratto;
appare quindi indubbia la volontà delle parti di applicare il contratto sottoscritto anche alle prestazioni svolte precedentemente che, come già osservato, nel caso di specie si desume anche dal ON comportamento dell' che ha comunque provveduto a pagare le prestazioni rese.
Del resto, non si rinviene alcuna norma che proibisca alla Pubblica Amministrazione di regolare ex post un rapporto già esistente di fatto, analogamente a quanto potrebbe avvenire con una transazione che di certo non le sarebbe preclusa. Anche la S.C. ha affermato - in relazione proprio ad un caso in cui una delle parti del contratto (nella fattispecie, di locazione di alcuni immobili) di cui era stata prevista la retroattività era una pubblica amministrazione - che “non sussiste nell'ordinamento un divieto per le parti di un contratto di attribuire ad esso efficacia retroattiva in modo da regolamentare
i rapporti di fatto tra loro esistenti … disponendo che il rapporto derivante da detto contratto vada considerato iniziato da una data anteriore alla sua conclusione” (Cass. 15530/2000).
L'alternativa a tale soluzione sarebbe, del resto, quella di considerare non remunerabili le prestazioni ON svolte prima della conclusione del contratto (contrariamente a quanto ritenuto invece dall' che le ha pagate) in relazione alle quali - in considerazione della giurisprudenza restrittiva formatasi sul punto, che tiene conto della particolare disciplina riguardante limiti di spesa in materia sanitaria - i centri accreditati non potrebbero ottenere neppure l'indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c. (cfr. Cass.
13884/2020; Cass. 36654/2021).
È evidente però che tali circostanze determinerebbero, in mancanza di una modifica della prassi di stipulare i contratti nel corso dell'anno (determinata comunque dalla necessità di attendere i dati circa il budget a disposizione), la sostanziale paralisi del sistema sanitario fino alla sottoscrizione dei contratti.
Tale orientamento è stato di recente condiviso anche da una pronuncia della S.C. nella quale si legge che “trattandosi di contratti «imposti», che rappresentano il risultato finale di un complesso procedimento, a formazione progressiva, il contratto conclusivo non può che essere stipulato all'esito della procedura. Ciò comporta che le prestazioni sanitarie siano rese ed eseguite ancor prima della stipulazione del contratto, che può avvenire anche in un periodo successivo – anche all'inizio dell'anno successivo come nel caso di specie -, ma con espressa previsione della retroattività degli effetti, in modo da coprire anche le prestazioni già rese” (Cass. 16221/2025, in motivazione).
Alla luce di quanto esposto, considerata la fondatezza soltanto del secondo motivo, l'appello va accolto parzialmente e per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, l' ONroparte_4 va condannata al pagamento in favore della ONroparte_1 per i servizi finanziari alle imprese della somma di € 1.252.494,61 oltre gli interessi moratori sulla
15 somma complessiva di € 7.050.723,29 (ossia la differenza tra la somma ingiunta e gli importi extra budget relativi al 2013 non dovuti: € 7.655.450,79 - € 604.727,50 = € 7.050.723,29) al tasso e con le decorrenze previste dal d.lgs. n. 231/02. ON
In considerazione dell'accoglimento solo parziale dell'appello, l' comunque soccombente, sia pure per un importo minore di quello indicato dal Tribunale, va condannata al pagamento delle spese del presente grado di giudizio da determinarsi tuttavia in base al più ridotto importo oggetto di condanna. I compensi vanno dunque liquidati – in base ai parametri contenuti nelle tabelle 2 e 12 allegate al d.m. Giustizia 55/2014 (come modificata dal d.m. 147/2022) per le controversie di valore compreso tra € 1.000.000,01 ad € 2.000.000,00, nel complessivo importo di €19.561,50 di cui €
17.010,00 per compensi professionali (€ 3.710,00 per i compensi relativi alla fase di studio, € 2160,00 per la fase introduttiva, € 4970,00 per la fase di trattazione ed istruzione, € 6.170,00 per la fase decisionale) ed € 2.551,50 per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre ulteriori accessori se dovuti.
Va disposta la distrazione delle spese in favore del procuratore dell'appellata, per dichiarazione di anticipo fattane ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli n. 5408/2018, pubblicata in data 1.6.2018: accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, riduce l'importo oggetto della condanna contenuto nella sentenza di primo grado ad € 1.252.494,61 - oltre interessi moratori al tasso e secondo le decorrenze indicate in motivazione.
condanna l' al pagamento, in favore della ONroparte_4 [...]
delle spese del processo ONroparte_2
d'appello che liquida in € 17.010,00 per compenso professionale, € 2.551,50 per spese generali di rappresentanza e difesa, oltre ulteriori accessori se dovuti, con attribuzione al difensore, avv. Barbara
Savastano, per dichiarazione di anticipo fattane ex art. 93 c.p.c.
Così deciso in Napoli, il 22 luglio 2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
Dr.ssa Caterina di Martino Dr.ssa Caterina Molfino
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis) riunita nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
Dr. Paolo Celentano - Consigliere -
Dr. Caterina di Martino - Consigliere - relatore - ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 4391/2018 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avverso la sentenza n. 5408/2018 del Tribunale di Napoli pubblicata in data 1.6.2018 e pendente
TRA
(C.F. con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
alla via Comunale del Principe n. 13/A, costituitasi in persona del Direttore n.q. di legale Pt_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa – giusta procura alle liti apposta in calce all'atto di appello – dagli Avv.ti Gianpiero Mesco (C.F. ), Anna Vingiani (C.F. C.F._1
), Giuseppe Iervolino (C.F. ) e Annamaria De Nicola C.F._2 C.F._3
(C.F. ) APPELLANTE C.F._4
E
ONroparte_1
C.F. ), con sede in alla Via Aldo Moro
[...] P.IVA_2 CP_1 nn. 11/13, costituitasi in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa – giusta procura alle liti apposta in calce al ricorso per decreto ingiuntivo – dall'Avv. Barbara Savastano
(C.F. APPELLATA C.F._5
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso il Tribunale di Napoli il 27.11.2013, la
[...]
ONroparte_2
1
[...] in qualità di società cessionaria dei crediti degli anni 2010-2011 e futuri della società CP_3 che aveva nei confronti della , acquistati pro solvendo giusto atto di cessione
[...] ONroparte_4 del 24.5.2011.
All'uopo deduceva che:
- la era una struttura convenzionata con il per ONroparte_5 CP_6
l'erogazione di servizi di riabilitazione psicosociale, neurologica e psichiatrica nei confronti degli assistiti dell' ; ONroparte_4
- la detta aveva stipulato con l' contratti ai sensi dell'art. 8 quinquies, CP_3 ONroparte_4 comma 2, d.lgs. n. 502/1992 per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 per cui aveva erogato prestazioni rimaste impagate per € 7.655.450,79, di cui: € 3.559.412,88 per il 2010, € 753.027,52 per il 2011, €
2.325.266,99 per il 2012 ed € 1.017.743,40 per il 2013. ON Pertanto, chiedeva ingiungersi alla detta il pagamento della somma di € 7.655.450,79, “oltre interessi di mora ex artt. 4 e 5 D.Lgs. n. 231/2002”, nonché delle spese della procedura monitoria, a titolo di saldo residuo impagato relativo alle prestazioni sanitarie suddette erogate dalla cedente CP_3 negli anni 2010, 2011, 2012 e 2013.
[...]
ON Con decreto ingiuntivo n. 2615/2014, emesso il 22.04.2014 e notificato dalla all' il CP_7
27.5.2014, il Tribunale ingiungeva alla il pagamento della somma richiesta, ONroparte_4
“oltre interessi legali a decorrere dalla notifica del decreto al soddisfo”, oltre spese della procedura monitoria.
Con atto di citazione notificato il 2.7.2014 l' proponeva opposizione avverso il ONroparte_4 decreto ingiuntivo, chiedendone la revoca.
A tal proposito eccepiva:
- la mancata prova della “corrispondenza delle prestazioni effettuate a quelle rientranti in regime di convenzionamento”;
- il pagamento parziale del credito rivendicato, in particolare: per l'anno 2011 era stato emesso mandato di pagamento ORS 3453 dell'11.4.2014, per un importo pari ad € 130.072,19, relativo alla Parte fattura n. 122 del 31.01.2012; per l'anno 2012 era stato emesso mandato di pagamento n. 3600 del 22.4.2014, relativo alle fatture nn. 1416 del 31.10.2012, 1536 del 30.11.2012 e 1740 del
31.12.2012; per il 2013, invece, deduceva che il saldo residuo non era dovuto “non essendo ancora emessa la delibera di liquidazione dai , di Parte_3 conseguenza la somma rivendicata non è certa, liquida ed esigibile”;
- lo sforamento del tetto di spesa assegnato nei contratti sottoscritti dalle parti, come si desumeva dalla relazione n. 27743 del 17.6.2013 a firma del Direttore del dipartimento Assistenza Parte_3
ON della
2 In particolare: a) per il 2010 a fronte di un tetto di spesa di euro 12.400.000,00, a seguito dell'esito ON dei controlli sulle prestazioni l' iteneva liquidabile l'importo di € 11.849.247,43; b) per il 2011, posto che con il DCA n. 4/13 il limite di spesa fissato per la detta Casa era pari ad € CP_5
11.808.000,00, poteva essere riconosciuta complessivamente soltanto tale somma;
c) per il 2012, invece, i limiti di spesa furono fissati dal DCA n. 4 del 2013, “prevedendo, però, analogamente al
2011, che una parte dei volumi riconoscibili venisse accantonata e potesse essere attribuita alle singole strutture solo nel caso che si realizzassero alcune condizioni nell'intero ambito territoriale ON regionale”. La a fronte di un fatturato della pari ad € 13.452.935,99, tenuto conto CP_5 che il limite di spesa previsto dal suddetto DCA era, al netto delle cifre accantonante, pari ad €
11.718.670,00, riteneva che non fosse possibile riconoscere alla struttura importi ulteriori;
d) per il
2013, invece, a fronte di un tetto assegnato dal DCA n. 100/2013 pari ad € 12.270.790,00 incrementabile fino ad un massimo di € 12.805.430,00, la erogava prestazioni per € CP_5
13.404.883,67, dunque, oltre il tetto di spesa sicché nulla poteva essere riconosciuto;
- la non debenza di € 129.578,40 per gli anni 2010, 2011 e 2012 per anomalie tecnico-sanitarie, ON emerse a seguito di controlli sulle prestazioni effettuate dall'
Infine, deduceva che il rispetto del tetto di spesa rappresentava un presupposto di fatto del credito azionato, di cui era onerata per la sua prova la Casa di cura, e non un fatto impeditivo della pretesa.
Quindi, così concludeva: “accogliere la presente opposizione e, per l'effetto: - Dichiarare in ogni caso inammissibile ed infondata in fatto e in diritto la pretesa creditoria dell'opposta e conseguentemente illegittimo, nullo ed inefficace l'opposto decreto ingiuntivo n. 2615/14 del
Tribunale di Napoli e, per l'effetto, farne revoca;
Vittoria di spese e compensi del giudizio, con sentenza esecutiva come per legge”
Si costituiva la con comparsa depositata il 5.3.2015, che resisteva all'avversa opposizione CP_7 deducendo:
- di aver depositato documentazione finalizzata a fornire la prova del diritto al pagamento delle ON prestazioni sanitarie, in particolare i contratti di convenzionamento sottoscritti con l' er gli anni de quibus;
- sull'eccezione di pagamento: ON a) quanto al 2010, che dalla nota n. 28480/14 dell' si evinceva il riconoscimento dell'intero importo;
b) per il 2011 e il 2012, invece, che erano stati effettuati i pagamenti di € 130.072,91 con ORS 3453 dell'11.4.2014, relativo al 2011, ed € 528.174,77 con ORS del 22.4.2014, relativo al 2012. Pertanto, ON per il 2011 era ancora creditrice nei confronti dell' di € 622.954,61, mentre per il 2012 di €
1.753.609,99. Successivamente, ad integrazione del DCA n. 66 del 19.6.2012, il Sub commissario ad
3 acta e l'associazione di categoria AIOP sottoscrissero un verbale di intesa il 10.5.2012 con cui riformularono i tetti di spesa per il 2011, validi anche per il 2012, e incrementarono il valore della tariffazione sicché in applicazione di tali aumenti tariffari dovevano essere riconosciuti gli importi rivendicati relativi alle prestazioni rese nel 2011 e nel 2012;
c) quanto al 2013, a fronte di un budget assegnato contrattualmente pari ad € 12.805.430,00 e alla corresponsione di acconti pari ad € 11.157.218,10, residuava un saldo di € 1.648.211,9 coperto dalla minor somma oggetto di ingiunzione pari ad € 1.017.743,40; ON
- che era comunque infondata l'eccezione di pagamento proposta dall' n quanto la comunicazione del saldo liquidabile relativo al 2011 e al 2012 era avvenuto, rispettivamente, dopo tre anni dalla chiusura dell'esercizio di riferimento (delibera n. 192/2014) e dopo due anni dalla chiusura dell'esercizio (delibera n. 193/2014) sicché in ragione dell'intervenuta scadenza dei termini contrattuali – in quanto i controlli sulle prestazioni sarebbero dovuti terminare entro tre mesi dalla data della fattura, prorogabile fino a 120 giorni - il richiamo alle obbligazioni contrattuali era infondato essendo venuto meno il vincolo sinallagmatico. Ciò nonostante, riteneva comunque che gli importi fossero dovuti a titolo di indebito arricchimento ai sensi dell'art. 2041 e ss. in quanto “se ON l' ha riconosciuto il valore delle prestazioni rese da garantendone il ONroparte_5 convenzionamento da oltre 50 anni, e poi si rifiuti di pagare le prestazioni rese sulla base di un budget inadeguato, si è creato, comunque di fatto, il fondamento legittimo per la configurabilità di indebito arricchimento della P.A. per servizi resi da privati”;
- che erano da riconoscere gli interessi al tasso di cui agli artt. 4 e 5 d.lgs. n. 231/02 potendo ascrivere ON il rapporto originario tra la e l' ell'alveo delle transazioni commerciali. CP_5
Pertanto, così concludeva: “in via preliminare: 1) Confermare il Decreto ingiuntivo n. 2615/14; 2)
Riformare il decreto ingiuntivo opposto, riconoscendo gli interessi ex art. 1284 c.c. riformato dal
Decreto legge 132/2014 art. 17, in conformità agli artt. 4 e 5, D.Lgs 231 del 2002 e decreto legge 12 settembre 2014 n. 133. 3) Nella denegata ipotesi di rifiuto di disporre in favore di
[...]
a carico dell' la provvisoria esecuzione ONroparte_5 Parte_1 del Decreto Ingiuntivo n. 615/14, disporre ordinanza provvisoriamente esecutiva sulle somme non contestate ex art. 186 bis c.p.c. per Euro 3.559.412,88; nel merito: 4) respingere le domande di parte attrice perché infondate in fatto e in diritto e per l'effetto dichiarare la piena sussistenza del conseguente credito a favore di 5) Condannare ONroparte_5
ON l' al pagamento della somma complessiva di Euro 6.953.720,88 oltre interessi ex art. 1284 c.c., riformato dal Decreto legge 132/2014 art. 17, in conformità agli artt. 4 e 5, D.Lgs. 231 del 2002 e ON decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133. 6) Riconoscere l'indebito arricchimento dell' ex art.
4 2041 c.c. e per l'effetto condannare la medesima al risarcimento dei danni prodotti. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Con la prima memoria di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., depositata il 18.6.2015, la creditrice precisava che con l'accordo AIOP/Regione del 15.5.2015, recepito poi con DCA n. 47/2015, la
Regione riconosceva la debenza del pagamento di tutte le prestazioni autorizzate dal Parte_4
, anche oltre il tetto di spesa, oggetto di indebito accantonamento per gli anni 2011 e
[...]
2012, sicché queste somme dovevano essere liberate e corrisposte alle case di cura. ON L nella seconda memoria di cui all'art. 183, VI co., c.p.c., depositata il 6.7.2015, con riguardo alle somme accantonate per gli anni 2011 e 2012, riconosceva la liquidabilità di tali somme in virtù dei provvedimenti regionali che avevano recepito l'accordo AIOP/Regione Campania, anche se non potevano essere riconosciuti in assenza di una specifica autorizzazione.
Il Tribunale con ordinanza del 9.11.2015 concedeva l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto per la somma di € 3.559.412,88, relativa alle prestazioni sanitarie rese nel 2010 ON per cui l' on aveva mosso nessuna contestazione.
Con sentenza n. 5408/2018, il Tribunale di Napoli rigettava l'opposizione, tuttavia, in ragione del pagamento parziale avvenuto in esecuzione dell'ordinanza di concessione dell'esecuzione ON provvisoria parziale del decreto, revocava il decreto ingiuntivo impugnato e condannava l' al pagamento in favore della dell'importo di € 1.857.222,11, oltre interessi di cui al d.lgs. CP_7
n. 231/02 sull'importo originariamente ingiunto (€ 7.655.450,79) a decorrere dalla scadenza delle fatture fino al soddisfo, nonché delle spese di lite, sia della fase monitoria sia del giudizio di opposizione, con distrazione in favore del procuratore antistatario. In particolare:
- rilevava che non fossero contestate l'efficacia della cessione del credito, la qualità di soggetto provvisoriamente accreditato – comprovata dai contratti ex art. 8 quinquies comma 2 del d.lgs. n.
502/92 – nonché l'avvenuta esecuzione delle prestazioni;
- per le prestazioni dell'anno 2010, richiamava l'ordinanza di esecuzione provvisoria parziale nonché ON il pagamento dell' vvenuto in corso di causa;
- per gli anni 2011 e 2012 riconosceva il diritto della banca a ricevere il pagamento delle somme relative a prestazioni rese extra budget negli anni 2011 (€ 629.540,00) e 2012 (€ 622.954,61) e che il fondamento di tale diritto doveva trarsi dal “verbale di accordo del 10/5/012 tra il sub commissario ad acta e l'associazione di categoria AIOP, nonché il DCA n. 66 del 9 giugno 2012 che ha recepito il predetto verbale ed ha approvato la rideterminazione tariffaria e del limite di spesa, riconoscendo, una integrazione del budget, per le annualità 2011 e 2012, come da allegati della delibera”. Inoltre, riteneva che non fosse necessaria nessuna ulteriore autorizzazione della Regione alla luce dell'Accordo AIOP/Regione del 10-15.5.2015, recepito dal DCA n. 47/2015 che al punto 5 stabiliva
5 che “[...] gli accantonamenti effettuati ex DCA 4/2013, a valere sui limiti di spesa stanziati per gli anni 2011 e 2012 verranno liberati e corrisposti alle Case di cura, quali saldi delle rispettive annualità”;
- per il 2013, a fronte di un limite di spesa assegnato contrattualmente pari ad € 12.805.430,00, ON residuava un saldo di € 604.727,50, considerato dal Tribunale intra-budget non avendo l' sufficientemente provato l'intervenuto pagamento della detta somma né che la stessa fosse extra budget. Inoltre, quanto all'onere della prova del superamento del tetto di spesa, allineandosi all'orientamento della S.C., affermava che si trattasse di fatto impeditivo e come tale a carico dell'ente debitore;
- riteneva, infine, dovuti gli interessi moratori al tasso di cui al d.lgs. n. 231/02 tenuto conto che il rapporto originario tra la struttura sanitaria e l'ente sanitario era da considerare quale transazione commerciale e non come mera concessione di servizio pubblico.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l' , con atto notificato il 5.9.2018, ONroparte_4 formulando all'uopo cinque motivi d'appello, di cui si dirà, così rubricati: a) sul cd. accantonamento per gli anni 2011 e 2012; b) sul superamento del tetto di spesa per l'anno 2013; c) sugli interessi moratori;
d) sulla richiesta di indebito arricchimento;
infine, ha introdotto una nuova questione sopravvenuta relativa alla richiesta da parte della del ONroparte_8 pagamento di fatture relative ad importi già oggetto di questo giudizio sulla piattaforma So.Re.Sa, ai sensi del DCA n. 150/2017.
L'appellante ha poi avanzato una richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza ai sensi degli artt. 351, co. 2 c.p.c. e 283 c.p.c. deducendo: a) sul fumus bonis juris che “le ragioni fatte valere con i motivi di appello, alla luce delle risultanze del primo grado di giudizio, appaiono dotate di un elevato grado di serietà e di oggettiva controvertibilità, soprattutto per quanto riguarda il quantum”; b) sul periculum in mora, invece, le seguenti ragioni: l'incertezza sull'effettivo soggetto creditore alla luce dell'ulteriore rivendicazione avanzata dalla struttura sanitaria cessionaria dopo la proposizione del ricorso monitorio;
l'ingente importo richiesto che andrebbe sottratto all'assistenza ON sanitaria dell' il commissariamento della Regione Campania;
infine, l'attualità del periculum derivante dalla manifestazione di un intento al recupero in via esecutiva delle somme riconosciute in primo grado.
Dunque, ha così concluso: “in via preliminare, concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata n. 5408/2018, per i motivi esposti in narrativa, ai sensi degli artt. 351, co.2
e 283 c.p.c.; nel merito, revocare, dichiarare nulla e, comunque, riformare l'impugnata sentenza n.
5408/2018 per i dedotti motivi, accogliendo, in vece del Tribunale di Napoli, integralmente ON l'opposizione così come formulata dall'appellante con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo
6 n. 2615/14, emesso dal Tribunale di Napoli e notificato il 27.5.2014, e come precisato nel verbale di causa e negli scritti difensivi, condannare l'appellata al pagamento integrale delle spese e compensi del giudizio di primo grado e del presente giudizio. In via istruttoria ove ritenuto necessario, si chiede ammettersi Consulenza Tecnica d'Ufficio per accertare e determinare gli esatti rapporti di dare/avere tra Servizi Finanziari ONroparte_2 alle imprese/ Spa / per gli anni dal 2011 al 2013”. ONroparte_5 ONroparte_4
Si è costituita l'appellata con comparsa depositata il 16.11.2018 che ha resistito CP_7 all'appello eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., ha poi contestato i singoli motivi di doglianza e ha concluso rassegnando le seguenti conclusioni: “in via preliminare: 1) Dichiarare inammissibile l'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. come novellato dalla legge 134/2012; 2) Rigettare la richiesta di sospensione formulata ai sensi dell'art.
283 c.p.c.; 3) Nella denegata ipotesi di sospensione dell'esecutività della sentenza concedere a valere sulle annualità 2011/2012 ord. 186 ter c.p.c. per la somma di Euro 1.252.494,61; 4) Nella denegata ipotesi di non concedere ord. 186 ter c.p.c, concedere ordinanza 186 bis c.p.c sulle somme non contestate per Euro 622.954,61 per il 2011 ed Euro 522.120,00 per il 2012 per la somma complessiva di Euro 1.145.074,6; nel merito: 5) Confermare la Sentenza 5408/2018 6) respingere le domande di parte attrice perché infondate in fatto e in diritto e per l'effetto dichiarare la piena sussistenza del conseguente credito a favore di ONroparte_1
ON 7) Condannare l' al pagamento della somma residua di
[...]
Euro 1.857.222,11, oltre interessi ex d.lgs. 231/02 sull'importo di € 7.655.450,79, a decorrere dalla scadenza delle fatture, fino al soddisfo;
In via sussidiaria: 8) Riconoscere l'indebito arricchimento ON dell ex art. 2014 c.c. e per l'effetto condannare la medesima al risarcimento dei danni prodotti. ON 9) Condannare l' al pagamento delle spese del giudizio di primo grado”.
Con ordinanza del 25.1.2019 questa Corte rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di prime cure motivando, in primo luogo, che le deduzioni fossero generiche e che la minaccia o la pendenza dell'esecuzione non potevano essere tout court ragioni sufficienti a fondare la sospensiva. Inoltre, per la Corte la possibilità di insolvenza avrebbe potuto indurre a concedere l'inibitoria solo in caso di garanzie offerte dall'appellante e nel caso in cui le chances di accoglimento dell'appello fossero di grado elevato. Ma nel caso de quo l'appellante non aveva fornito nessuna garanzia in ordine alla possibilità di fruttuosa esecuzione della condanna e, ferma la complessità e l'opinabilità delle questioni dibattute, non vi era nessuna evidenza del fumus boni juris. Quanto alla legittimazione a riscuotere questa Corte ha condiviso l'assunto dell'appellata che CP_9 richiamando la natura in pro solvendo della cessione, con assunzione del rischio di inadempimento
7 del debitore ceduto da parte della cedente, vi era sussistente l'interesse di quest'ultima CP_5
ON fino all'adempimento dell'
All'udienza del 6.5.2025, le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e la
Corte ha riservato la causa in decisione, riducendo i termini per il solo deposito della comparsa conclusionale ai sensi dell'art. 190 secondo comma c.p.c. ON Con la comparsa conclusionale depositata il 20.5.2025 l' ppellante ha rinunciato parzialmente al primo motivo di doglianza, ossia la parte relativa all'an debeatur delle somme accantonate ai sensi del DCA n. 4/13 per gli anni 2011 e 2012 in virtù della delibera aziendale del Direttore Generale ON dell' del 18.2.2020 depositata dall'appellato in cui l' nelle more del Parte_5 giudizio, ha ritenuto opportuno procedere alla liquidazione delle dette somme accantonate, insistendo, tuttavia, con riguardo alla contestazione sul quantum degli importi riconosciuti dal Tribunale. Inoltre, ON ha sollevato la questione inerente alla mancanza di contratto tra la e l' n quanto questo è CP_10 stato sottoscritto solo a fine esercizio, quando le prestazioni erano già state rese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello a norma dell'art. 342 c.p.c., infatti, le doglianze introdotte con l'appello risultano comprensibili ed esaustive ai fini dell'individuazione delle parti del provvedimento da appellare, delle modifiche richieste e delle circostanze da cui deriverebbe la violazione di legge.
Con il primo motivo, rubricato “sul cd. accantonamento per gli anni 2011 e 2012”, espone le ragioni per cui gli importi riconosciuti a titolo di accantonamento non sarebbero dovuti. ONesta sia l'an sia il quantum del credito. Orbene, riguardo al primo aspetto sostiene che con il DCA n. 47/2015 veniva recepito un accordo tra Regione Campania e A.I.O.P. che prevedeva al punto 5 che gli accantonamenti effettuati ex DCA n. 4/13 sui limiti di spesa 2011 e 2012 venissero liberati e corrisposti alle case di cura, quali saldi delle rispettive annualità e previa rinuncia al contenzioso eventualmente instaurato per il recupero di tali somme e che per la parte esecutiva dell'accordo veniva demandato agli uffici regionali di procedere, in raccordo con la struttura commissariale, alle istruttorie finalizzate all'adozione dei provvedimenti attuativi dell'Accordo.
Tuttavia, per quel che qui rileva tale aspetto non deve essere esaminato in quanto, come già anticipato,
l'appellante ha rinunciato a questa parte di doglianza per aver emesso, nelle more del giudizio di appello, la delibera aziendale n. 174 del 18.2.2020, prodotta in atti dalla con la quale ha CP_7 ritenuto opportuno procedere alla liquidazione delle dette somme accantonate.
Insiste, però, a dolersi del quantum riconosciuto dal Tribunale: infatti, a tal proposito deduce che dall'allegato alla relazione UOC prot. n. 47525 del 27.7.2018 per l'anno 2011 le somme Pt_6 accantonate sarebbero pari ad €. 622.954,61 anziché € 629.540,00, con una differenza di € 6.585,39
8 non dovuta;
per l'anno 2012, invece, la somma accantonata sarebbe pari ad € 522.120,00 e non ad €
622.954,21.
Di contro la Banca dapprima sostiene che le somme di € 629.540,00 per il 2011 e di € 622.954,61 per il 2012, quali somme accantonate per i detti anni, sono il frutto della rideterminazione tariffaria di cui alla delibera DCA 66 del 9 giugno 2012, che ha riconosciuto, in favore di in via ONroparte_5 definitiva ad integrazione del budget di ciascuno degli anni di cui si discute, la somma ulteriore di €
629.540,00. Poi, richiama il contenuto del verbale di incontro del 5 ottobre 2018, avente ad oggetto la riconciliazione contabile delle rispettive partite di credito/debito sottoscritto dalle parti in forza del ON DCA n. 150/2017, secondo cui l' dichiara e riconosce di avere un saldo contabile di debito a valere sulle annualità qui considerate (2011-2012) verso la di € 1.591.390,00, ONroparte_5 superiore alla somma oggetto di condanna pari ad € 1.252.494,61.
Orbene, la censura avanzata al quantum riconosciuto dal Tribunale è infondata. ON La contestazione mossa dall' si fonda su quanto esposto nella relazione del Direttore U.O.C. ON G.E.F. al Servizio Avvocatura dell' che a sua volta richiama i prospetti allegati di cui, però, non si comprende la provenienza. Tale aspetto non consente di verificare se la censura al quantum riconosciuto dal Tribunale, da questo ritenuto non oggetto di contestazione in primo grado, sia fondata.
Viceversa, appare dirimente invece il documento allegato e prodotto dalla ossia il verbale di CP_7
ON incontro del 5.10.2018 sottoscritto sia da rappresentanti dell' sia da rappresentanti della cedente avente ad oggetto la riconciliazione contabile delle rispettive partite di ONroparte_8 credito/debito in cui sono ricomprese anche le annualità 2011 e 2012. Orbene, dal prospetto allegato a tale verbale si evince che il totale complessivo degli importi accantonati è pari ad € 1.591.390,00 ON sicché, in assenza di precipue contestazioni da parte dell' riguardo agli importi di tale verbale e considerato che la somma degli importi accantonati per il 2011 e 2012 riconosciuti dal Tribunale è inferiore a quelli previsti nel detto prospetto, deve ritenersi corretta la pronuncia del Giudice di prime cure.
Con il secondo motivo l'appellante censura la pronuncia di prime cure per aver riconosciuto gli importi richiesti per l'esercizio 2013 non ritenendo sussistente l'eccezione impeditiva del ON superamento del tetto di spesa. L' sostiene di aver assolto l'onere della prova circa il detto superamento, deducendo, in primo luogo, che per il 2013 era stato previsto un tetto di struttura fissato in € 12.805.430,00 e che tale somma era stata liquidata con delibera n. 1426 del 2014 in ossequio a quanto stabilito dal DCA n. 100/2013. Tuttavia, per il 2013 con il DCA n. 144/14 era stato previsto uno scostamento dal tetto di spesa originario aumentandolo ad € 12.810.160,00. Tale differenza veniva liquidata il 4.3.2015 con mandato n. ORS/0001175 sulla base della delibera n. 68 del
9 14.1.2015. Per l'appellante, quindi, gli importi richiesti dalla a titolo di saldo residuo dell'anno CP_7
2013 non erano riferiti ai predetti importi, già liquidati, bensì ad ulteriori importi pari ad € 604.727,50 che portavano il fatturato della ad € 13.414.883,67, dunque, oltre il budget assegnato e CP_5 per questo non dovuti. ON Di contro, l'appellata si limita ad evidenziare che la non aveva mai contestato la CP_7
Co qualità, la congruità o la corretta esecuzione delle prestazioni rese dalla Casa Cura, in più, sostiene che la non poteva esimersi dall'erogare le prestazioni anche in caso di superamento ONroparte_5 del budget, in quanto la , nonostante i solleciti, non avevano mai fornito istruzioni su Parte_7
ON dove dirottare i pazienti, molti dei quali affetti da gravi patologie. Quindi, per tali ragioni l' avrebbe di fatto beneficiato dei servizi della casa di cura per l'appellata il fatto che le prestazioni rese erano extra budget ottenendo un ingiustificato arricchimento (risparmio di spesa) a fronte di un depauperamento per Aggiunge che l'ingiustificato arricchimento sussiste anche nel ONroparte_5 caso in cui l'amministrazione non può negare le prestazioni.
La doglianza è fondata per le ragioni che seguono.
Dalla lettura delle clausole contrattuali emerge che il tetto di spesa qui considerato è quello di ON struttura, per cui l' i è impegnata all'acquisto delle prestazioni della struttura nei limiti del budget stabilito dall'art. 3, pari ad € 12.805.430,00, poi aumentato dal DCA n. 144/14 ad € 12.810.160,00, ON come si evince dall'Addendum al contratto stipulato per l'esercizio 2013, prodotto dall'
Quest'ultima, quindi, ha dimostrato il superamento del tetto di struttura mediante il deposito della delibera n. 68 del 14.1.2015 che, a parziale modifica della delibera n. 1436/2014 e tenuto conto dell'incremento previsto dal DCA n. 144/14, liquidava le prestazioni di ricovero erogate nel 2013 ON fino alla concorrenza del tetto previsto. Inoltre, l' llegava, sin dall'atto di opposizione (cfr. pag.
6 atto di opposizione a decreto ingiuntivo), che il fatturato della per l'anno 2013 era ONroparte_5
ON stato pari ad € 13.404.883,67. Ed a fronte di tale affermazione dell' la si è limitata CP_7 genericamente ad affermare che le prestazioni non erano state oggetto di contestazione, quando in realtà avrebbe dovuto negare in maniera specifica tale circostanza.
Più nello specifico, a fronte di tali allegazioni tempestive e sufficientemente chiare (liquidazione delle prestazioni fino a concorrenza del tetto di spesa stabilito e fatturazione complessiva extra budget), avrebbe dovuto affermare che il tetto di spesa non era stato superato, deducendo altresì l'ammontare del proprio fatturato per l'anno 2013 e gli importi ricevuti in pagamento, trattandosi di elementi di cui era a conoscenza.
Pertanto, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, deve ritenersi che il superamento del tetto di spesa sia stato dimostrato dalla documentazione offerta ed anche dalle dichiarazioni aventi il medesimo contenuto non contestate dalla , quindi valutabili ex art. 115 c.p.c. CP_7
10 Allo stesso tempo è infondata la richiesta avanzata dall'appellata di riconoscimento delle somme richieste per il 2013 a titolo di ingiustificato arricchimento, nonostante fossero extra budget, in quanto ON l' con tale contegno avrebbe beneficiato dei servizi della casa di cura e ottenendo, quindi, un ingiustificato arricchimento a fronte di un depauperamento per ONroparte_5
Tale domanda non può essere accolta alla luce dei principi elaborati in materia dalla S.C. che negano la compatibilità dell'azione di cui all'art. 2041 c.c. con la normativa che disciplina i rapporti tra le aziende sanitarie locali e i titolari di strutture sanitarie accreditate ai fini dell'erogazione di prestazioni sanitarie in favore degli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale e a carico di quest'ultimo.
Ed infatti le prestazioni svolte al di fuori del tetto di spesa costituiscono un arricchimento imposto ON che, come tale, non dà luogo all'indennizzo di cui all'art. 2041 c.c.; e ciò sempre ammesso che l' possa trarre vantaggio da prestazioni che non vengono rese direttamente in suo favore, circostanza in realtà assai dubbia.
Sul punto va osservato che il servizio sanitario, a partire dal d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (il principio della pianificazione preventiva è stato poi confermato dall'art. 1, comma 32, legge n. 662/96
e dall'art. 32, comma 8, legge n. 449/97), si fonda sul principio della necessaria programmazione, il quale comporta l'adozione di un piano annuale preventivo per le aziende ospedaliere (art. 6, comma
5, legge n. 724/94) e per tutti i soggetti, pubblici e privati, accreditati (art. 2, comma 8, legge n.
549/95). La necessità di una valutazione da parte della Regione “degli elementi relativi al fabbisogno assistenziale, al volume della attività erogabile, alla programmazione di settore, al possesso dei requisiti da parte delle strutture private ed agli oneri finanziari sostenibili” (cfr. Cons. St., Sez. III,
30/07/2018, n. 4642) costituisce, dunque, l'adempimento di un preciso ed ineludibile obbligo da parte dell'amministrazione che esclude la possibilità che quest'ultima possa ritenersi avvantaggiata da prestazioni rese in favore dei suoi assistiti al di fuori dei limiti di spesa fissati in base alla disciplina richiamata. In altri termini, “l'arricchimento che la P.A. consegue dall'esecuzione delle prestazioni
"extra budget" assume un carattere "imposto" che preclude l'esperibilità nei suoi confronti dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.” (cfr. Cass. 13884/2020; nello stesso senso, Cass. 36654/2021; Cass. 25514/2024). ON Tale motivazione assorbe il quarto motivo di doglianza dell' on cui l'appellante ha riproposto le eccezioni alla domanda ex art. 2041 c.c.
Con il terzo motivo l'appellante eccepisce che per la natura del rapporto tra struttura sanitaria ed ente, trattandosi di concessione di pubblico servizio e non di transazione commerciale, non era applicabile il tasso previsto dal d.lgs. n. 231/02. Tuttavia, laddove si seguisse sul punto la giurisprudenza prevalente della S.C. che li riconosce anche per queste fattispecie, il Tribunale avrebbe errato in ordine alla loro decorrenza. In primo luogo, non avrebbe tenuto conto della circostanza secondo cui
11 ON lo smobilizzo delle somme accantonate non dipendeva dall' in quanto il meccanismo di liquidazione previsto dal punto 4 del DCA n. 4/13 non si era mai concretizzato, pertanto, il ritardo ON non era da imputarsi all' bensì alla Regione che non aveva autorizzato lo sblocco. In secondo luogo, trattandosi di obbligazioni querable era necessaria la costituzione in mora, applicandosi la disciplina speciale prevista per le obbligazioni pecuniarie della P.A. (Regolamento di contabilità di
Stato – R.D. n. 2240/1923 e 827/1924). Sicché, laddove fossero stati riconosciuti, la loro decorrenza doveva partire dalla notifica dell'atto giudiziario in assenza di prova dell'invio di una costituzione in mora. Nella comparsa conclusionale, tuttavia, alla luce della rinuncia parziale al motivo sull'an debeatur delle somme accantonate per gli anni 2011 e 2012, ha limitato le censure all'applicazione dei tassi previsti contrattualmente e non a quelli del d.lgs. n. 231/02 e che per il loro calcolo dovrà essere considerata la data di stipula dei contratti tra le parti.
Preliminarmente va chiarito che possono essere ricompresi nell'ambito delle transazioni commerciali ON anche i rapporti contrattuali stipulati tra le strutture sanitarie private e l' alla luce di quanto affermato dalla giurisprudenza della S.C. secondo cui “Nel caso di prestazioni sanitarie erogate, in favore dei fruitori del servizio, da strutture private preaccreditate con lo Stato, il diritto di queste ultime a vedersi corrispondere dal soggetto pubblico gli interessi di mora, nella misura prevista dal
d.lgs. n. 231 del 2002, sorge soltanto qualora, in data successiva all'8 agosto 2002, sia stato concluso, tra l'Ente pubblico competente e la struttura, un contratto avente forma scritta a pena di nullità
(sussumibile nella "transazione commerciale" di cui all'art.2, comma 1, lett. a, del citato decreto) con il quale l'Ente abbia assunto l'obbligo, nei confronti della struttura privata, di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura da essa erogate.” (Cass.
17665/2019; nello stesso senso, cfr. Cass. 20391/2016)”.
È altresì necessario chiarire che tra i contratti stipulati dalle parti soltanto nel contratto regolante l'esercizio 2013 è previsto che gli interessi moratori decorrano, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento;
allo stesso modo, anche per gli esercizi 2011 e 2012 si applicherà lo stesso principio, infatti, ritenuto applicabile al caso de quo il d.lgs. n. 231/02, deve applicarsi l'art. 4, comma 1, del d.Lgs. 231/2002 che stabilisce, allo stesso modo del contratto sopra richiamato, che "gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento”
Quanto al tasso moratorio applicabile, l'appellante afferma che vanno applicati i tassi previsti contrattualmente. Orbene, considerato che soltanto nel contratto stipulato per l'anno 2013 sono previsti dei tassi differenti rispetto al decreto e considerato altresì che le somme richieste per il 2013 non sono dovute in quanto extra budget, per gli importi restanti, ossia quelli afferenti agli anni 2011
e 2012, si applica il tasso previsto dagli artt. 2 e 5 del d.lgs. n. 231/2002.
12 Quanto, invece, al termine di decorrenza, che secondo l'appellante dovrebbe partire dalla sottoscrizione del contratto, si rileva che, come si dirà in maniera più specifica infra, è oramai pacifico per questa Corte che i contratti qui considerati retroagiscono al momento dell'inizio dell'esercizio, anche con riferimento agli interessi, trattandosi di contratti “imposti” che rappresentano il risultano finale di un complesso procedimento, a formazione progressiva, per cui il contratto conclusivo non può che essere stipulato all'esito della procedura. Ciò comporta che le prestazioni sanitarie siano rese ed eseguite ancor prima della stipulazione del contratto, che può avvenire anche in un periodo successivo, ma con espressa previsione della retroattività degli effetti, in modo da coprire anche le prestazioni già rese.
Dunque, in definitiva anche questa doglianza è infondata.
È poi priva di pregio ai fini del giudizio de quo la nuova questione sopravvenuta relativa alla richiesta di pagamento effettuata dalla sulla piattaforma ONroparte_8
So.Re.Sa. con riferimento a fatture e ad importi già oggetto di questo giudizio. È irrilevante perché afferente a circostanze extraprocessuali che non hanno conseguenze dirette sui crediti azionati.
Peraltro, non è stato dedotto nessun pagamento a riguardo che avrebbe potuto incidere sulla persistenza dell'oggetto del contendere.
Infine, è altresì priva di pregio l'eccezione inerente alla mancanza di contratto al momento dell'erogazione delle prestazioni con la conseguenza che il non avrebbe avuto diritto alla loro CP_4 remunerazione. Pur essendo stata sollevata per la prima volta soltanto in appello con la comparsa conclusionale, riguardando profili di nullità del contratto, rilevabili anche d'ufficio, può essere oggetto di valutazione da parte di questa Corte. Infatti, questa Corte ha già in diverse occasioni (cfr.
C.App. sentt. nn. 2254/2023, 3177/2023, 3482/2023, 555/2025) affermato che, nel caso Pt_1 stipula di contratti ex art.
8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 successiva all'erogazione delle prestazioni di cui si chiede la remunerazione, è ammissibile che le parti attribuiscano al contratto efficacia retroattiva in modo da regolamentare i rapporti (già di fatto) tra loro esistenti. Tale possibilità, ossia quella di convenire la retroattività degli effetti del contratto, deve predicarsi per la peculiarità degli accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'art.
8-quinquies, d.lgs. n. 502/1992.
Trattasi, infatti, di contratti rientranti tra quelli che autorevole dottrina già definiva “contratti ON imposti”, cioè che la parte (perlomeno l' è legalmente tenuta a stipulare. Inoltre, il contenuto del contratto deve essere quello previsto dalla legge, essendo destinato a regolare il volume massimo delle prestazioni erogate, i requisiti del servizio e l'ammontare dei corrispettivi.
Nella fattispecie, in sostanza, si tratta di un contratto che per concorde volontà e, comunque, per obiettiva funzione (in quanto atto conclusivo del più complesso procedimento amministrativo, attraverso il quale si concretizza l'attività autoritativa della P.A.) ha valenza retroattiva rispetto alla
13 data di stipula. Ciò in quanto la stipula non può precedere l'individuazione del tetto di spesa, posto che il contratto deve necessariamente indicare i volumi massimi di prestazioni da acquistare, ragion ON per cui gli accordi contrattuali tra e centri accreditati non possono che intervenire solo successivamente alla emanazione in sede amministrativa dell'atto determinativo dei tetti.
A questo proposito, poi, occorre anche prendere atto dell'ormai consolidata giurisprudenza amministrativa, secondo cui la deliberazione regionale che fissa i tetti di spesa nel corso dell'anno ha efficacia retroattiva. Invero, tale deliberazione - in quanto atto terminale di una procedura che si colloca a valle, sul piano logico e cronologico, dei procedimenti presupposti inerenti all'intervento della delibera CIPE volta a ripartire tra le Regioni il fondo sanitario nazionale - non può essere letta in modo avulso dal sistema in cui si inserisce: posto, allora, che la fissazione dei tetti di spesa non può prescindere dalla conoscenza del dato finanziario di riferimento e che tale dato risulta definito in modo concreto in corso d'anno, si appalesa fisiologica la fissazione retroattiva del tetto regionale di spesa anche in una fase avanzata dell'anno (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 4/2012, n. 3/2012 e n. 8/2006;
Cons. Stato n. 2444/16, n. 724/15).
Ma se questo è vero, ne consegue che la retroattività della determinazione dei tetti di spesa non può che comportare la retroattività anche degli effetti delle altre pattuizioni dei contratti riguardanti le prestazioni sanitarie cui si riferiscono i medesimi tetti di spesa. Del resto, che l'intenzione dei contraenti fosse quella di regolare i rapporti pregressi lo si evince anche dal loro comportamento ON successivo (art. 1362 comma 2° c.c.), dal momento che l' ha comunque provveduto al pagamento delle prestazioni rese nei limiti del tetto di spesa.
Questo Collegio non ignora che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8722/2024, ha affermato la nullità dei contratti stipulati “nel corso dell'anno e con efficacia retroattiva” (in realtà la Corte non ha chiarito se quelli stipulati in corso d'anno sono nulli solo in relazione alle prestazioni già svolte ovvero anche per quelle ancora da svolgere); ad avviso della S.C., infatti, sarebbe legittima la sola fissazione o modifica dei tetti di spesa a posteriori e non anche la sottoscrizione dei contratti che, in considerazione della particolare disciplina che riguarda la P.A., devono necessariamente precedere l'esecuzione delle prestazioni.
Tale soluzione, tuttavia, non appare convincente per una serie di motivi.
Va innanzitutto evidenziato che, come già sopra rilevato, il contratto deve comunque contenere i limiti di spesa da applicare al rapporto che sovente riguardano non solo la macroarea di appartenenza, ON ma addirittura la singola struttura e che l' determina solo dopo l'inizio dell'anno, quando vengono fissate le risorse economiche da destinare al sistema sanitario. A ciò deve aggiungersi che le strutture non hanno alcun potere contrattuale in ordine al contenuto dell'atto e, dunque, devono ON solo attendere di essere convocate dall' per sottoscrivere il modulo da quest'ultima predisposto
14 (come avvenuto anche nel caso in esame). In attesa della sottoscrizione del contratto, dunque, le parti danno vita ad un rapporto di fatto destinato ad essere regolato poi (anche retroattivamente) dal contratto;
appare quindi indubbia la volontà delle parti di applicare il contratto sottoscritto anche alle prestazioni svolte precedentemente che, come già osservato, nel caso di specie si desume anche dal ON comportamento dell' che ha comunque provveduto a pagare le prestazioni rese.
Del resto, non si rinviene alcuna norma che proibisca alla Pubblica Amministrazione di regolare ex post un rapporto già esistente di fatto, analogamente a quanto potrebbe avvenire con una transazione che di certo non le sarebbe preclusa. Anche la S.C. ha affermato - in relazione proprio ad un caso in cui una delle parti del contratto (nella fattispecie, di locazione di alcuni immobili) di cui era stata prevista la retroattività era una pubblica amministrazione - che “non sussiste nell'ordinamento un divieto per le parti di un contratto di attribuire ad esso efficacia retroattiva in modo da regolamentare
i rapporti di fatto tra loro esistenti … disponendo che il rapporto derivante da detto contratto vada considerato iniziato da una data anteriore alla sua conclusione” (Cass. 15530/2000).
L'alternativa a tale soluzione sarebbe, del resto, quella di considerare non remunerabili le prestazioni ON svolte prima della conclusione del contratto (contrariamente a quanto ritenuto invece dall' che le ha pagate) in relazione alle quali - in considerazione della giurisprudenza restrittiva formatasi sul punto, che tiene conto della particolare disciplina riguardante limiti di spesa in materia sanitaria - i centri accreditati non potrebbero ottenere neppure l'indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c. (cfr. Cass.
13884/2020; Cass. 36654/2021).
È evidente però che tali circostanze determinerebbero, in mancanza di una modifica della prassi di stipulare i contratti nel corso dell'anno (determinata comunque dalla necessità di attendere i dati circa il budget a disposizione), la sostanziale paralisi del sistema sanitario fino alla sottoscrizione dei contratti.
Tale orientamento è stato di recente condiviso anche da una pronuncia della S.C. nella quale si legge che “trattandosi di contratti «imposti», che rappresentano il risultato finale di un complesso procedimento, a formazione progressiva, il contratto conclusivo non può che essere stipulato all'esito della procedura. Ciò comporta che le prestazioni sanitarie siano rese ed eseguite ancor prima della stipulazione del contratto, che può avvenire anche in un periodo successivo – anche all'inizio dell'anno successivo come nel caso di specie -, ma con espressa previsione della retroattività degli effetti, in modo da coprire anche le prestazioni già rese” (Cass. 16221/2025, in motivazione).
Alla luce di quanto esposto, considerata la fondatezza soltanto del secondo motivo, l'appello va accolto parzialmente e per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, l' ONroparte_4 va condannata al pagamento in favore della ONroparte_1 per i servizi finanziari alle imprese della somma di € 1.252.494,61 oltre gli interessi moratori sulla
15 somma complessiva di € 7.050.723,29 (ossia la differenza tra la somma ingiunta e gli importi extra budget relativi al 2013 non dovuti: € 7.655.450,79 - € 604.727,50 = € 7.050.723,29) al tasso e con le decorrenze previste dal d.lgs. n. 231/02. ON
In considerazione dell'accoglimento solo parziale dell'appello, l' comunque soccombente, sia pure per un importo minore di quello indicato dal Tribunale, va condannata al pagamento delle spese del presente grado di giudizio da determinarsi tuttavia in base al più ridotto importo oggetto di condanna. I compensi vanno dunque liquidati – in base ai parametri contenuti nelle tabelle 2 e 12 allegate al d.m. Giustizia 55/2014 (come modificata dal d.m. 147/2022) per le controversie di valore compreso tra € 1.000.000,01 ad € 2.000.000,00, nel complessivo importo di €19.561,50 di cui €
17.010,00 per compensi professionali (€ 3.710,00 per i compensi relativi alla fase di studio, € 2160,00 per la fase introduttiva, € 4970,00 per la fase di trattazione ed istruzione, € 6.170,00 per la fase decisionale) ed € 2.551,50 per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre ulteriori accessori se dovuti.
Va disposta la distrazione delle spese in favore del procuratore dell'appellata, per dichiarazione di anticipo fattane ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli n. 5408/2018, pubblicata in data 1.6.2018: accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, riduce l'importo oggetto della condanna contenuto nella sentenza di primo grado ad € 1.252.494,61 - oltre interessi moratori al tasso e secondo le decorrenze indicate in motivazione.
condanna l' al pagamento, in favore della ONroparte_4 [...]
delle spese del processo ONroparte_2
d'appello che liquida in € 17.010,00 per compenso professionale, € 2.551,50 per spese generali di rappresentanza e difesa, oltre ulteriori accessori se dovuti, con attribuzione al difensore, avv. Barbara
Savastano, per dichiarazione di anticipo fattane ex art. 93 c.p.c.
Così deciso in Napoli, il 22 luglio 2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
Dr.ssa Caterina di Martino Dr.ssa Caterina Molfino
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