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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 31/07/2025, n. 1381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1381 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Bologna, Terza Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati:
-dott. Giovanni Salina -Presidente
-dott.ssa Manuela Velotti -Consigliere
-dott.ssa Antonella Romano -Consigliere rel. ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1695/2020 R.G.;
PROMOSSA DA
avente partita iva , rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dagli Avv.ti Manuela Guzzo (c.f. pec C.F._1
e Roberto Guzzo (c.f. – Email_1 C.F._2 pec Email_2
NEI CONFRONTI DI
avente codice fiscale rappresentata e difesa, dagli Avv.ti Controparte_1 P.IVA_2
Antonio Zurlini (C.F. ) e Maria Cristina Carota (C.F. C.F._3
); CodiceFiscale_4
E NEI CONFRONTI DI
, avente c.f. ; Controparte_2 C.F._5
avente c.f. ; CP_3 C.F._6
, avente c.f. Parte_2 C.F._7
-tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Lucio Russo (c.f. - pec C.F._8
; Email_3
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del novembre 2014, adiva il Tribunale di Modena, Controparte_1 chiedendo ingiungersi alla ed ai suoi fideiussori, Parte_1 [...]
, e il pagamento di €258.945,0 pari CP_2 CP_3 Parte_2
<all'importo capitale di effetti portafoglio commerciale anticipati sbf e ritornati < i>
insoluti e di fatture anticipate ….. alla debitrice principale, rese impagate alla scadenza
e radiate, come risulta dalle contabili prodotte….> (cfr. comparsa di costituzione in primo grado della . CP_1
*
Avverso tale decreto ingiuntivo proponevano opposizione ed Parte_1
i suoi fideiussori, , e , formulando le Controparte_2 CP_3 Parte_2 seguenti conclusioni:
<….accertare e dichiarare la nullità, l'improcedibilità, l'inammissibilità, l'inefficacia nonché l'infondatezza della avversa pretesa, per i motivi e causali di cui in premessa e, per l'effetto, revocare l'opposto Decreto Ingiuntivo, con tutte le conseguenze di legge;
▪ accertare e dichiarare l'illegittima conduzione, da parte della banca, di tutti i rapporti bancari intercorsi tra le parti ed in premessa analiticamente individuati, in ragione delle fondate, circostanziate e documentali eccezioni sopra esposte, determinando, quindi,
l'esatto rapporto di dare-avere tra le parti debitrice principale e suoi pretesi CP_1 garanti, scaturente dalla corretta applicazione degli istituti giuridici regolanti subiecta materia (D. Lgs. n. 385/93– TUB – cd. legge sulla trasparenza bancaria), depurando, quindi, i predetti rapporti bancari dalle voci di debito effettivamente non dovute per interessi debitori ultra legali, variazioni illegittime, commissione massimo scoperto e spese, siccome determinati e capitalizzati trimestralmente in violazione del divieto dell'anatocismo, nonché il sistema delle valute fittizie e quant'altro già evidenziato nel presente atto (girocontazioni illegittime) e dichiarare, anche sotto forma di eccezione riconvenzionale la compensazione, anche impropria, delle somme indebitamente addebitate sui conti intercorsi, con quelle ancora eventualmente dovute, ad ogni titolo, nessuno escluso, alla banca convenuta, da determinarsi nel corso dell'espletanda istruttoria mediante apposita eventuale CTU contabile che sin da ora si richiede, revocando, in ogni caso, l'opposto decreto ingiuntivo con tutte le conseguenze di legge;
2 ▪ In caso di accoglimento totale o parziale della proposta opposizione, condannare la banca opposta alla restituzione in favore della debitrice principale o dei garanti delle somme da questi versate e non dovute;
▪ In caso di accoglimento totale o parziale della proposta opposizione, ricorrendone i presupposti e previe le declaratorie del caso, condannare la Controparte_4 al pagamento, in favore della delle somme
[...] Parte_3 corrisposte dai garanti ma effettivamente non dovute per le causali di cui all'opposizione>.
*
Disposta ed espletata ctu, con sentenza n. 1032/2020, pubblicata in data 25 settembre
2020, il Tribunale di Modena, decidendo nel contraddittorio delle parti, rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo.
*
Avverso tale sentenza interponeva appello la soccombente società, insistendo per l'accoglimento di tutte le proprie originarie domande.
Formulava le seguenti conclusioni:
< In riforma dell'impugnata sentenza, accogliere l'eccezione di inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto poichè basato su poste contabili estrapolate anzichè sul saldo finale dei conti correnti dai quali sono state generate, revocando l'opposto decreto con tutte le conseguenze di legge;
- In riforma dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare l'illegittima conduzione da parte della banca di tutti i rapporti intercorsi tra le parti in ragione delle fondate, circostanziate e documentali eccezioni esposte, individuando altresì l'esatto rapporto dare-avere tra le Parti, anche tramite supplemento di CTU contabile - che sin d'ora si richiede - scaturente dalla corretta applicazione degli istituti giuridici regolanti la materia in questione e depurando quindi i predetti rapporti dalle voci di debito non dovute per interessi ultra legali, variazioni illegittime, cms e spese, siccome determinati e capitalizzati trimestralmente in violazione del divieto di anatocismo, nonché del sistema delle valute fittizie e quant'altro contestato in corso di causa, revocando l'opposto decreto ingiuntivo con tutte le conseguenze di legge.
- Conseguentemente condannare alla restituzione, totale e/o parziale, CP_1 di quanto indebitamente percepito dalla odierna appellante, oltre interessi legali dalla data della ricezione al saldo effettivo>.
*
3 Resisteva CP_1
*
Costituendosi tempestivamente in giudizio, , e Controparte_2 CP_3 [...] proponevano appello incidentale, formulando le seguenti conclusioni: Parte_2
< 1) accertare e dichiarare, per le esposte motivazioni, che le garanzie escusse sono
fideiussioni e non contratti autonomi di garanzia, revocando l'opposto DI., con tutte le conseguenze di legge;
2) accertare e dichiarare invalide, nulle, annullabili, inefficaci e, in ogni caso, e prive di effetti giuridici vincolanti le fideiussioni escusse, con revoca dell'opposto DI. con tutte le conseguenze di legge;
Part
3) nel merito, accertare e dichiarare l'inammissibilità del pposto e, in ogni caso,
l'infondatezza in tutto o in parte della pretesa monitoriamente reclamata, revocando
l'opposto DI. con tutte le conseguenze di legge>.
*
Precisate le conclusioni, come in atti, in relazione all'udienza cartolare del 25.6.2024, con ordinanza del giorno 11.8.2024 la causa veniva posta in decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)Va, anzitutto, richiamata, per esigenze di chiarezza, la parte della motivazione con la quale il primo giudice ha riconosciuto la sussistenza del credito vantato dalla banca, osservando, sinteticamente:
-che il ctu aveva escluso il lamentato superamento del tasso soglia;
-che nei contratti sottoscritti dalla opponente erano stati concordate per iscritto le condizioni economiche, ivi compresi i saggi di interessi attivi e passivi e le commissioni di massimo scoperto.
2) Può ora procedersi all'esame dei motivi dell'appello principale, successivamente al quale verranno esaminati i motivi esclusivi dell'appello incidentale.
4 3)Per esigenze di carattere logico, va esaminato, preliminarmente, il motivo di opposizione, riproposto col gravame principale e col gravame incidentale, effettivamente non esaminato dal primo giudice.
Scrive, al riguardo, diffusamente, parte appellante principale:
La infatti, con l'opposto decreto ingiuntivo ha richiesto il pagamento del CP_1 complessivo importo di € 258.945,01 che, a suo dire costituirebbe l'ammontare di fatture che sarebbero state scontate e anticipate dalla banca alla . Parte_1
Nella fattispecie pertanto la banca, anziché agire per il pagamento del saldo del conto corrente sul quale le fatture azionate erano state generate ed avevano prodotto effetti finanziari tramite l'addebito delle relative competenze di sconto, ha invece artificiosamente reclamato il pagamento in via monitoria solo ed esclusivamente di alcune operazioni asseritamente a credito, stralciandole e azionandole come se fossero partite avulse dal rapporto di conto corrente principale;
in altre parole ha CP_1 capziosamente estrapolato dal conto corrente l'importo delle fatture anticipate e insolute come se fossero state operazioni autonome e decontestualizzate dal concreto andamento del conto stesso.
Ciò non è affatto casuale ma costituisce lo scorretto tentativo della banca di sottrarsi alle legittime contestazioni che parte opponente gli avrebbe, come poi in effetti gli ha, fondatamente sollevato circa le modalità di quantificazione del saldo del conto corrente sul quale le fatture sono state accreditate e addebitate. La banca, infatti, in sede monitoria, si è limitata ad estrapolare singole operazioni asseritamente a credito relative ad alcuni dei conti intercorsi con al precipuo fine di evitare Parte_3 che emergessero in sede giudiziale gli illegittimi addebiti a vario titolo applicati dalla in violazione della normativa di settore nel corso della esecuzione dei rapporti CP_1 intrattenuti con la società appellante, in particolare con riferimento al conto corrente n.
1821581 ed ai conti anticipi n. 1840514, n. 1840516, n. 1840519 e n. 1986973, con conseguente insussistenza e/o incertezza del credito azionato e relativo diritto della correntista alla ripetizione di quanto indebitamente corrisposto. La , dunque, ben CP_1 consapevole del fatto che se avesse rivendicato il saldo del conto corrente sul quale erano state scontate le fatture si sarebbe esposta, come in concreto avvenuto, alle legittime contestazioni sull'indebito addebito di oneri finanziari, ha quindi inammissibilmente azionato a parte le fatture invece di considerarle operazioni facenti parte dell'andamento del conto corrente del quale hanno evidentemente contribuito a determinare i saldi.
5 La domanda, così come azionata in via monitoria, risultava quindi inammissibile.
5) Il motivo va rigettato, per l'evidente carenza di interesse, scaturente dalla proposizione delle domande riconvenzionali, ora riproposte, sopra testualmente riportate.
6) Con ulteriore motivo di gravame, parte appellante principale deduce la nullità della ctu, rilevando che il consulente, dopo innumerevoli proroghe, aveva depositato la propria relazione solo il giorno prima dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, violando così il principio del contradditorio.
7)Il motivo in esame è infondato, posto che il primo giudice, a tale udienza, ha fissato un nuovo termine alle parti per consentire la formulazione delle osservazioni ed il ctu ha replicato alle stesse.
La circostanza che tali termini siano stati fissati all'udienza, originariamente prevista, per la precisazione delle conclusioni, è del tutto irrilevante, non comportando, sotto un profilo logico, alcun pregiudizio sul contraddittorio, pregiudizio solo apoditticamente dedotto.
8)Con ulteriore motivo, parte appellante ribadisce i motivi della proposta opposizione, lamentando come il giudice di prime cure illegittimità, contrattuali e contabili, eccepite da parte opponente in ordine ai rapporti intercorsi con la banca aventi ad oggetto la violazioni di norme imperative ed inderogabili (tra cui gli artt. 1283, 1284 c.c. e 117 TUB); l'addebito sui conti intercorsi di oneri e spese indebitamente applicate, in difetto della prescritta forma scritta, per commissioni e oneri finanziari ultra legali;
l'abusiva domanda giudiziale di un credito consapevolmente inesistente>.
Soggiunge: tra le parti, depurato dagli addebiti di interessi usurari, ultra legali, commissioni e spese addebitati in difetto della forma scritta imposta da norme inderogabili, onde individuare correttamente ed esattamente la reale e legale situazione complessiva del dare/avere inter partes, non delimitando il thema decidendum alle sole parziali e frazionate pretese capziosamente individuate dalla banca>.
6 9)Il motivo in esame consiste nella mera reiterazione delle doglianze di cui all'atto di citazione in opposizione, effettuata senza considerare in alcun modo la motivazione del primo giudice, sopra richiamata, con conseguente sua inammissibilità.
10)Con ulteriore motivo, parte appellante lamenta come il ctu abbia erroneamente ritenuto legittimo l'esercizio dello jus variandi, contestato con l'atto di citazione in opposizione, osservando come:
- non fosse stato prevista la relativa facoltà nei contratti;
-non siano state provate le prescritte comunicazioni;
-non sussistessero i prescritti giustificati motivi.
11)Il motivo in esame va rigettato, evidenziando, ad integrazione della motivazione del primo giudice:
-che il contratto prevedeva espressamente la facoltà della banca di modificare unilateralmente le condizioni economiche, richiamando le prescrizioni di cui all'art. 118
TUB;
-che le ulteriori censure mosse con l'opposizione erano estremamente generiche, contestando ogni variazione dei tassi di interesse debitori per carenza di comunicazione e di giustificato motivo, senza alcuna specificazione.
12)Con ulteriore motivo, parte appellante lamenta come il primo giudice avrebbe dovuto dichiarare la nullità della clausola, che prevedeva le cms, in quanto indicava solo la relativa aliquota percentuale (“0,98%”) senza alcuna specificazione del criterio di calcolo.
Contesta, altresì, in radice, diffusamente argomentando, come tale commissione sia priva di causa.
13)Il motivo è infondato.
Innanzitutto va escluso che la cms fosse priva di causa, causa che il medesimo legislatore ha riconosciuto, prevedendola con il D.L. n. 185/2008, convertito con L. n. 2/2009.
Va, poi, osservato che parte opponente, odierna appellante, ha dedotto l'indeterminatezza della clausola, senza fare specifico riferimento ai vari contratti in atti.
7 La cms è stata, comunque, prevista solo con il contratto relativo al conto corrente n.
0275/1821581, ove erano esattamente indicate le modalità del conteggio, oltre che l'aliquota e la periodicità.
Alla voce “maggiorazione per andamento anomalo”, era previsto specificatamente quanto segue: “in presenza di scoperto su conti non affidati e/o di sconfinamenti oltre il fido accordato di durata uguale o superiore a 10 giorni (di calendario) anche non consecutivi verificatisi nei tre mesi precedenti l'ultimo mese del trimestre solare, sarà applicata per l'intero trimestre solare e sull'utilizzo complessivo una maggiorazione pari
a 2,000 punti sui tassi sopra indicati ed una commissione di massimo scoperto nella misura del 0,980% entro i limiti del fido e del 0,980% oltre tali limiti, fermo restando il limite del tasso massimo praticato dalla Banca (Top Rate) pro tempore vigente”.
14)Con ulteriore motivo, parte appellante principale, specificatamente argomentando, lamenta come il metodo di determinazione del teg adottato dal ctu sia erroneo ed insiste, pertanto, per la rinnovazione della ctu.
15)Il motivo va rigettato per la sua genericità, posto che parte appellante principale neppure indica, in relazione ai numerosi rapporti de quibus, quale sarebbe stato il teg, applicando le modalità indicate.
Ne consegue che la sua richiesta di rinnovazione della ctu ha un evidente, inammissibile, finalità esplorativa.
16)Per esigenza di completezza, va evidenziata, poi, l'irrilevanza della deduzione del superamento del tasso soglia, in relazione al conto n. 1821581,
(30/0672012 e 30/09/2012>, posto che verrebbe in rilievo un superamento del tasso soglia nel corso del rapporto.
Va richiamata, a tale riguardo, la nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 24675/2017.
Il principio affermato dalle Sezioni Unite è stato ribadito, da ultimo, con l'ord. N.
24743/2023 secondo cui Nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della l. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso
8 stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto>.
17)Con ulteriore motivo, parte appellante incidentale lamenta come il ctu non abbia provveduto a riconteggiare i saldi dei conti correnti de quibus, come previsto col mandato.
18)Il motivo va rigettato, dovendosi osservare che non occorreva rideterminare i saldi, non avendo il giudice, in sentenza, riconosciuto alcuna causa di nullità, con conseguente inutilità del richiesto riconteggio, tramite rinnovazione della ctu.
19)Completato l'esame dell'appello principale, può proseguirsi con l'esame dei soli motivi dell'appello incidentale avanzato dai garanti, non coincidenti con i motivi del primo.
20)Fondato è anzitutto il motivo, con il quale essi contestano, specificatamente argomentando, come i contratti de quibus non siano contratti autonomi di garanzia, ma mere fideiussioni, posto che non è stato previsto che essi non potessero, in generale, sollevare eccezioni ma solo che non potessero formulare eccezioni riguardo al momento in cui l'azienda di credito avesse esercitato la sua facoltà di recedere dai rapporti col debitore”
21) L'accoglimento del primo motivo dell'appello incidentale comporta la necessità di esaminare anche gli ulteriori motivi, che tale accoglimento presupponevano.
22)Parte appellante incidentale insiste, anzitutto, per la declaratoria di nullità delle fideiussioni, evidenziando come i relativi contratti seguissero lo schema del contratto di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI, del quale la Banca d'Italia, con provvedimento n. 55 del 2005, ha ritenuto illegittime talune disposizioni, nella misura in cui venivano applicate in modo uniforme, per contrasto con l'art. 2, co. 2, lettera a), L. 287/1990.
23) Il motivo va rigettato per le considerazioni che seguono.
9 Va, anzitutto, richiamata la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione
41994/2021, secondo cui i contratti di fideiussione di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3, della legge citata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata (perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza), salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.
Una volta richiamata la suindicata sentenza, deve osservarsi tuttavia che, nel procedimento di primo grado, gli opponenti, odierni appellanti non hanno affatto dedotto la conformità al modello ABI dei negozi in esame, rappresentata solo con la compara conclusionale del primo grado, con conseguente tardività della loro allegazione.
Vanno richiamate, al riguardo, le considerazioni svolte dalla Corte di cassazione con l'ordinanza n. 20713/2023, afferenti un'ipotesi identica a quella in esame, decisa dalla
Corte d'appello di Torino, secondo cui il principio, in base al quale, nel caso di mancata rilevazione officiosa in primo grado di una nullità contrattuale, può provvedervi il giudice di appello o di legittimità, processo civile e la relativa tempistica, onde evitare che l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di rimettersi in pista -per così dire- quando i fatti costitutivi del lamentato vizio negoziale da esaminare ex officio avrebbero potuto e dovuto essere tempestivamente allegati, onde consentire al giudice la necessaria valutazione in diritto.
Qualora i fatti costitutivi della dedotta nullità negoziale non risultino già allegati in toto dalla parte che la invoca successivamente, difatti, non è consentito al giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, procedere d'ufficio a tali accertamenti, la rilevabilità officiosa della nullità essendo circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati. Nel caso in esame, la Corte torinese è correttamente pervenuta alla decisione di inammissibilità sul rilievo che l'accertamento sulla fondatezza o meno dell'eccezione di nullità (proposta in appello in via principale, ma destinata a convertirsi in eccezione in senso lato anche al di là dei limiti e delle preclusioni processuali ormai maturate) si fondava su circostanze di fatto(«quantomeno, la conformità al “modello
ABI” e la produzione del relativo “modello”») che le parti avrebbero dovuto introdurre già in primo grado. In altri termini, poiché si parla, nella specie, della presunta nullità di una clausola contrattuale che discenderebbe dalla conformità del contratto rispetto al
10 modello redatto dall'ABI e contenente le clausole oggetto del provvedimento sanzionatorio della Banca d'Italia, gli odierni ricorrenti avrebbero dovuto allegare i fatti costitutivi funzionali a fondare la legittimità di una successiva rilevazione officiosa della nullità pur in assenza di una tempestiva domanda formulata in tal senso, poiché tanto il contratto in contestazione, quanto la modulistica applicata e la delibera della Banca
d'Italia suindicata erano note e a disposizione delle parti>
24)Per mera esigenza di completezza, va evidenziato ora che parte appellante incidentale lamenta la mancata applicazione dell'art. 1956 c.c. senza formulare alcuna censura avverso la motivazione del primo che giudice, peraltro condivisa dal collegio, secondo cui non erano stati provati i presupposti e comunque i fideiussori erano soci e dunque a conoscenza dell'andamento del rapporto.
25)Con ulteriore motivo, parte appellante incidentale contesta come il primo giudice avrebbe dovuto riconoscere l'illegittimità dell'anatocismo, per violazione della delibera
CICR del marzo 2000.
26)Il motivo è infondato, atteso che in tutti i contratti era stata prevista la capitalizzazione trimestrale degli interessi tanto debitori, quanto creditori.
Né rileva la circostanza che il tasso di interesse creditore fosse previsto in una misura modesta.
Va richiamata, al riguardo, l' ordinanza della Corte di cassazione n. 11014/2024, di cui si trascrive come segue la massima:
In tema di conto corrente bancario, stipulato successivamente alla delibera CICR del 9 febbraio 2000, il requisito della reciprocità, quale presupposto per la liceità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, non viene meno ove il tasso pattuito per
i saldi periodici debitori sia diverso da quello previsto per quelli creditori, poiché
l'effetto accrescitivo dell'anatocismo in favore del cliente non si annulla a causa della minor rilevanza del tasso percentuale e l'asimmetria dipende dall'incremento dell'indebitamento>.
27)Le spese, liquidate come in dispositivo, applicando lo scaglione delle cause di valore inferiore ad € 260.000, seguono la soccombenza.
11 28) Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, va dichiarata la sussistenza dei presupposti, in capo a parte appellante principale ed in capo a parte appellante incidentale, per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i rispettivi appelli.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunziando nel procedimento n. 1695/2020 R.G., così statuisce:
-rigetta l'appello principale e l'appello incidentale;
-condanna parte appellante principale alla refusione, in favore di parte appellata, delle spese del grado, liquidate in € 16.000, oltre rimborso spese generali, iva e cpa;
- condanna parte appellante incidentale alla refusione, in favore di parte appellata, delle spese del grado, liquidate in € 16.000, oltre rimborso spese generali, iva e cpa;
-dichiara la sussistenza dei presupposti, in capo a parte appellante principale ed in capo a parte appellante incidentale, per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i rispettivi appelli.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte
d'appello in data 17.6.2025.
Il Consigliere estensore dott. ssa Antonella Romano
Il Presidente dott. Giovanni Salina
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Bologna, Terza Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati:
-dott. Giovanni Salina -Presidente
-dott.ssa Manuela Velotti -Consigliere
-dott.ssa Antonella Romano -Consigliere rel. ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1695/2020 R.G.;
PROMOSSA DA
avente partita iva , rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dagli Avv.ti Manuela Guzzo (c.f. pec C.F._1
e Roberto Guzzo (c.f. – Email_1 C.F._2 pec Email_2
NEI CONFRONTI DI
avente codice fiscale rappresentata e difesa, dagli Avv.ti Controparte_1 P.IVA_2
Antonio Zurlini (C.F. ) e Maria Cristina Carota (C.F. C.F._3
); CodiceFiscale_4
E NEI CONFRONTI DI
, avente c.f. ; Controparte_2 C.F._5
avente c.f. ; CP_3 C.F._6
, avente c.f. Parte_2 C.F._7
-tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Lucio Russo (c.f. - pec C.F._8
; Email_3
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del novembre 2014, adiva il Tribunale di Modena, Controparte_1 chiedendo ingiungersi alla ed ai suoi fideiussori, Parte_1 [...]
, e il pagamento di €258.945,0 pari CP_2 CP_3 Parte_2
<all'importo capitale di effetti portafoglio commerciale anticipati sbf e ritornati < i>
insoluti e di fatture anticipate ….. alla debitrice principale, rese impagate alla scadenza
e radiate, come risulta dalle contabili prodotte….> (cfr. comparsa di costituzione in primo grado della . CP_1
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Avverso tale decreto ingiuntivo proponevano opposizione ed Parte_1
i suoi fideiussori, , e , formulando le Controparte_2 CP_3 Parte_2 seguenti conclusioni:
<….accertare e dichiarare la nullità, l'improcedibilità, l'inammissibilità, l'inefficacia nonché l'infondatezza della avversa pretesa, per i motivi e causali di cui in premessa e, per l'effetto, revocare l'opposto Decreto Ingiuntivo, con tutte le conseguenze di legge;
▪ accertare e dichiarare l'illegittima conduzione, da parte della banca, di tutti i rapporti bancari intercorsi tra le parti ed in premessa analiticamente individuati, in ragione delle fondate, circostanziate e documentali eccezioni sopra esposte, determinando, quindi,
l'esatto rapporto di dare-avere tra le parti debitrice principale e suoi pretesi CP_1 garanti, scaturente dalla corretta applicazione degli istituti giuridici regolanti subiecta materia (D. Lgs. n. 385/93– TUB – cd. legge sulla trasparenza bancaria), depurando, quindi, i predetti rapporti bancari dalle voci di debito effettivamente non dovute per interessi debitori ultra legali, variazioni illegittime, commissione massimo scoperto e spese, siccome determinati e capitalizzati trimestralmente in violazione del divieto dell'anatocismo, nonché il sistema delle valute fittizie e quant'altro già evidenziato nel presente atto (girocontazioni illegittime) e dichiarare, anche sotto forma di eccezione riconvenzionale la compensazione, anche impropria, delle somme indebitamente addebitate sui conti intercorsi, con quelle ancora eventualmente dovute, ad ogni titolo, nessuno escluso, alla banca convenuta, da determinarsi nel corso dell'espletanda istruttoria mediante apposita eventuale CTU contabile che sin da ora si richiede, revocando, in ogni caso, l'opposto decreto ingiuntivo con tutte le conseguenze di legge;
2 ▪ In caso di accoglimento totale o parziale della proposta opposizione, condannare la banca opposta alla restituzione in favore della debitrice principale o dei garanti delle somme da questi versate e non dovute;
▪ In caso di accoglimento totale o parziale della proposta opposizione, ricorrendone i presupposti e previe le declaratorie del caso, condannare la Controparte_4 al pagamento, in favore della delle somme
[...] Parte_3 corrisposte dai garanti ma effettivamente non dovute per le causali di cui all'opposizione>.
*
Disposta ed espletata ctu, con sentenza n. 1032/2020, pubblicata in data 25 settembre
2020, il Tribunale di Modena, decidendo nel contraddittorio delle parti, rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo.
*
Avverso tale sentenza interponeva appello la soccombente società, insistendo per l'accoglimento di tutte le proprie originarie domande.
Formulava le seguenti conclusioni:
< In riforma dell'impugnata sentenza, accogliere l'eccezione di inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto poichè basato su poste contabili estrapolate anzichè sul saldo finale dei conti correnti dai quali sono state generate, revocando l'opposto decreto con tutte le conseguenze di legge;
- In riforma dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare l'illegittima conduzione da parte della banca di tutti i rapporti intercorsi tra le parti in ragione delle fondate, circostanziate e documentali eccezioni esposte, individuando altresì l'esatto rapporto dare-avere tra le Parti, anche tramite supplemento di CTU contabile - che sin d'ora si richiede - scaturente dalla corretta applicazione degli istituti giuridici regolanti la materia in questione e depurando quindi i predetti rapporti dalle voci di debito non dovute per interessi ultra legali, variazioni illegittime, cms e spese, siccome determinati e capitalizzati trimestralmente in violazione del divieto di anatocismo, nonché del sistema delle valute fittizie e quant'altro contestato in corso di causa, revocando l'opposto decreto ingiuntivo con tutte le conseguenze di legge.
- Conseguentemente condannare alla restituzione, totale e/o parziale, CP_1 di quanto indebitamente percepito dalla odierna appellante, oltre interessi legali dalla data della ricezione al saldo effettivo>.
*
3 Resisteva CP_1
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Costituendosi tempestivamente in giudizio, , e Controparte_2 CP_3 [...] proponevano appello incidentale, formulando le seguenti conclusioni: Parte_2
< 1) accertare e dichiarare, per le esposte motivazioni, che le garanzie escusse sono
fideiussioni e non contratti autonomi di garanzia, revocando l'opposto DI., con tutte le conseguenze di legge;
2) accertare e dichiarare invalide, nulle, annullabili, inefficaci e, in ogni caso, e prive di effetti giuridici vincolanti le fideiussioni escusse, con revoca dell'opposto DI. con tutte le conseguenze di legge;
Part
3) nel merito, accertare e dichiarare l'inammissibilità del pposto e, in ogni caso,
l'infondatezza in tutto o in parte della pretesa monitoriamente reclamata, revocando
l'opposto DI. con tutte le conseguenze di legge>.
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Precisate le conclusioni, come in atti, in relazione all'udienza cartolare del 25.6.2024, con ordinanza del giorno 11.8.2024 la causa veniva posta in decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)Va, anzitutto, richiamata, per esigenze di chiarezza, la parte della motivazione con la quale il primo giudice ha riconosciuto la sussistenza del credito vantato dalla banca, osservando, sinteticamente:
-che il ctu aveva escluso il lamentato superamento del tasso soglia;
-che nei contratti sottoscritti dalla opponente erano stati concordate per iscritto le condizioni economiche, ivi compresi i saggi di interessi attivi e passivi e le commissioni di massimo scoperto.
2) Può ora procedersi all'esame dei motivi dell'appello principale, successivamente al quale verranno esaminati i motivi esclusivi dell'appello incidentale.
4 3)Per esigenze di carattere logico, va esaminato, preliminarmente, il motivo di opposizione, riproposto col gravame principale e col gravame incidentale, effettivamente non esaminato dal primo giudice.
Scrive, al riguardo, diffusamente, parte appellante principale:
La infatti, con l'opposto decreto ingiuntivo ha richiesto il pagamento del CP_1 complessivo importo di € 258.945,01 che, a suo dire costituirebbe l'ammontare di fatture che sarebbero state scontate e anticipate dalla banca alla . Parte_1
Nella fattispecie pertanto la banca, anziché agire per il pagamento del saldo del conto corrente sul quale le fatture azionate erano state generate ed avevano prodotto effetti finanziari tramite l'addebito delle relative competenze di sconto, ha invece artificiosamente reclamato il pagamento in via monitoria solo ed esclusivamente di alcune operazioni asseritamente a credito, stralciandole e azionandole come se fossero partite avulse dal rapporto di conto corrente principale;
in altre parole ha CP_1 capziosamente estrapolato dal conto corrente l'importo delle fatture anticipate e insolute come se fossero state operazioni autonome e decontestualizzate dal concreto andamento del conto stesso.
Ciò non è affatto casuale ma costituisce lo scorretto tentativo della banca di sottrarsi alle legittime contestazioni che parte opponente gli avrebbe, come poi in effetti gli ha, fondatamente sollevato circa le modalità di quantificazione del saldo del conto corrente sul quale le fatture sono state accreditate e addebitate. La banca, infatti, in sede monitoria, si è limitata ad estrapolare singole operazioni asseritamente a credito relative ad alcuni dei conti intercorsi con al precipuo fine di evitare Parte_3 che emergessero in sede giudiziale gli illegittimi addebiti a vario titolo applicati dalla in violazione della normativa di settore nel corso della esecuzione dei rapporti CP_1 intrattenuti con la società appellante, in particolare con riferimento al conto corrente n.
1821581 ed ai conti anticipi n. 1840514, n. 1840516, n. 1840519 e n. 1986973, con conseguente insussistenza e/o incertezza del credito azionato e relativo diritto della correntista alla ripetizione di quanto indebitamente corrisposto. La , dunque, ben CP_1 consapevole del fatto che se avesse rivendicato il saldo del conto corrente sul quale erano state scontate le fatture si sarebbe esposta, come in concreto avvenuto, alle legittime contestazioni sull'indebito addebito di oneri finanziari, ha quindi inammissibilmente azionato a parte le fatture invece di considerarle operazioni facenti parte dell'andamento del conto corrente del quale hanno evidentemente contribuito a determinare i saldi.
5 La domanda, così come azionata in via monitoria, risultava quindi inammissibile.
5) Il motivo va rigettato, per l'evidente carenza di interesse, scaturente dalla proposizione delle domande riconvenzionali, ora riproposte, sopra testualmente riportate.
6) Con ulteriore motivo di gravame, parte appellante principale deduce la nullità della ctu, rilevando che il consulente, dopo innumerevoli proroghe, aveva depositato la propria relazione solo il giorno prima dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, violando così il principio del contradditorio.
7)Il motivo in esame è infondato, posto che il primo giudice, a tale udienza, ha fissato un nuovo termine alle parti per consentire la formulazione delle osservazioni ed il ctu ha replicato alle stesse.
La circostanza che tali termini siano stati fissati all'udienza, originariamente prevista, per la precisazione delle conclusioni, è del tutto irrilevante, non comportando, sotto un profilo logico, alcun pregiudizio sul contraddittorio, pregiudizio solo apoditticamente dedotto.
8)Con ulteriore motivo, parte appellante ribadisce i motivi della proposta opposizione, lamentando come il giudice di prime cure illegittimità, contrattuali e contabili, eccepite da parte opponente in ordine ai rapporti intercorsi con la banca aventi ad oggetto la violazioni di norme imperative ed inderogabili (tra cui gli artt. 1283, 1284 c.c. e 117 TUB); l'addebito sui conti intercorsi di oneri e spese indebitamente applicate, in difetto della prescritta forma scritta, per commissioni e oneri finanziari ultra legali;
l'abusiva domanda giudiziale di un credito consapevolmente inesistente>.
Soggiunge: tra le parti, depurato dagli addebiti di interessi usurari, ultra legali, commissioni e spese addebitati in difetto della forma scritta imposta da norme inderogabili, onde individuare correttamente ed esattamente la reale e legale situazione complessiva del dare/avere inter partes, non delimitando il thema decidendum alle sole parziali e frazionate pretese capziosamente individuate dalla banca>.
6 9)Il motivo in esame consiste nella mera reiterazione delle doglianze di cui all'atto di citazione in opposizione, effettuata senza considerare in alcun modo la motivazione del primo giudice, sopra richiamata, con conseguente sua inammissibilità.
10)Con ulteriore motivo, parte appellante lamenta come il ctu abbia erroneamente ritenuto legittimo l'esercizio dello jus variandi, contestato con l'atto di citazione in opposizione, osservando come:
- non fosse stato prevista la relativa facoltà nei contratti;
-non siano state provate le prescritte comunicazioni;
-non sussistessero i prescritti giustificati motivi.
11)Il motivo in esame va rigettato, evidenziando, ad integrazione della motivazione del primo giudice:
-che il contratto prevedeva espressamente la facoltà della banca di modificare unilateralmente le condizioni economiche, richiamando le prescrizioni di cui all'art. 118
TUB;
-che le ulteriori censure mosse con l'opposizione erano estremamente generiche, contestando ogni variazione dei tassi di interesse debitori per carenza di comunicazione e di giustificato motivo, senza alcuna specificazione.
12)Con ulteriore motivo, parte appellante lamenta come il primo giudice avrebbe dovuto dichiarare la nullità della clausola, che prevedeva le cms, in quanto indicava solo la relativa aliquota percentuale (“0,98%”) senza alcuna specificazione del criterio di calcolo.
Contesta, altresì, in radice, diffusamente argomentando, come tale commissione sia priva di causa.
13)Il motivo è infondato.
Innanzitutto va escluso che la cms fosse priva di causa, causa che il medesimo legislatore ha riconosciuto, prevedendola con il D.L. n. 185/2008, convertito con L. n. 2/2009.
Va, poi, osservato che parte opponente, odierna appellante, ha dedotto l'indeterminatezza della clausola, senza fare specifico riferimento ai vari contratti in atti.
7 La cms è stata, comunque, prevista solo con il contratto relativo al conto corrente n.
0275/1821581, ove erano esattamente indicate le modalità del conteggio, oltre che l'aliquota e la periodicità.
Alla voce “maggiorazione per andamento anomalo”, era previsto specificatamente quanto segue: “in presenza di scoperto su conti non affidati e/o di sconfinamenti oltre il fido accordato di durata uguale o superiore a 10 giorni (di calendario) anche non consecutivi verificatisi nei tre mesi precedenti l'ultimo mese del trimestre solare, sarà applicata per l'intero trimestre solare e sull'utilizzo complessivo una maggiorazione pari
a 2,000 punti sui tassi sopra indicati ed una commissione di massimo scoperto nella misura del 0,980% entro i limiti del fido e del 0,980% oltre tali limiti, fermo restando il limite del tasso massimo praticato dalla Banca (Top Rate) pro tempore vigente”.
14)Con ulteriore motivo, parte appellante principale, specificatamente argomentando, lamenta come il metodo di determinazione del teg adottato dal ctu sia erroneo ed insiste, pertanto, per la rinnovazione della ctu.
15)Il motivo va rigettato per la sua genericità, posto che parte appellante principale neppure indica, in relazione ai numerosi rapporti de quibus, quale sarebbe stato il teg, applicando le modalità indicate.
Ne consegue che la sua richiesta di rinnovazione della ctu ha un evidente, inammissibile, finalità esplorativa.
16)Per esigenza di completezza, va evidenziata, poi, l'irrilevanza della deduzione del superamento del tasso soglia, in relazione al conto n. 1821581,
(30/0672012 e 30/09/2012>, posto che verrebbe in rilievo un superamento del tasso soglia nel corso del rapporto.
Va richiamata, a tale riguardo, la nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 24675/2017.
Il principio affermato dalle Sezioni Unite è stato ribadito, da ultimo, con l'ord. N.
24743/2023 secondo cui Nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della l. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso
8 stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto>.
17)Con ulteriore motivo, parte appellante incidentale lamenta come il ctu non abbia provveduto a riconteggiare i saldi dei conti correnti de quibus, come previsto col mandato.
18)Il motivo va rigettato, dovendosi osservare che non occorreva rideterminare i saldi, non avendo il giudice, in sentenza, riconosciuto alcuna causa di nullità, con conseguente inutilità del richiesto riconteggio, tramite rinnovazione della ctu.
19)Completato l'esame dell'appello principale, può proseguirsi con l'esame dei soli motivi dell'appello incidentale avanzato dai garanti, non coincidenti con i motivi del primo.
20)Fondato è anzitutto il motivo, con il quale essi contestano, specificatamente argomentando, come i contratti de quibus non siano contratti autonomi di garanzia, ma mere fideiussioni, posto che non è stato previsto che essi non potessero, in generale, sollevare eccezioni ma solo che non potessero formulare eccezioni riguardo al momento in cui l'azienda di credito avesse esercitato la sua facoltà di recedere dai rapporti col debitore”
21) L'accoglimento del primo motivo dell'appello incidentale comporta la necessità di esaminare anche gli ulteriori motivi, che tale accoglimento presupponevano.
22)Parte appellante incidentale insiste, anzitutto, per la declaratoria di nullità delle fideiussioni, evidenziando come i relativi contratti seguissero lo schema del contratto di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI, del quale la Banca d'Italia, con provvedimento n. 55 del 2005, ha ritenuto illegittime talune disposizioni, nella misura in cui venivano applicate in modo uniforme, per contrasto con l'art. 2, co. 2, lettera a), L. 287/1990.
23) Il motivo va rigettato per le considerazioni che seguono.
9 Va, anzitutto, richiamata la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione
41994/2021, secondo cui i contratti di fideiussione di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3, della legge citata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata (perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza), salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.
Una volta richiamata la suindicata sentenza, deve osservarsi tuttavia che, nel procedimento di primo grado, gli opponenti, odierni appellanti non hanno affatto dedotto la conformità al modello ABI dei negozi in esame, rappresentata solo con la compara conclusionale del primo grado, con conseguente tardività della loro allegazione.
Vanno richiamate, al riguardo, le considerazioni svolte dalla Corte di cassazione con l'ordinanza n. 20713/2023, afferenti un'ipotesi identica a quella in esame, decisa dalla
Corte d'appello di Torino, secondo cui il principio, in base al quale, nel caso di mancata rilevazione officiosa in primo grado di una nullità contrattuale, può provvedervi il giudice di appello o di legittimità, processo civile e la relativa tempistica, onde evitare che l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di rimettersi in pista -per così dire- quando i fatti costitutivi del lamentato vizio negoziale da esaminare ex officio avrebbero potuto e dovuto essere tempestivamente allegati, onde consentire al giudice la necessaria valutazione in diritto.
Qualora i fatti costitutivi della dedotta nullità negoziale non risultino già allegati in toto dalla parte che la invoca successivamente, difatti, non è consentito al giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, procedere d'ufficio a tali accertamenti, la rilevabilità officiosa della nullità essendo circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati. Nel caso in esame, la Corte torinese è correttamente pervenuta alla decisione di inammissibilità sul rilievo che l'accertamento sulla fondatezza o meno dell'eccezione di nullità (proposta in appello in via principale, ma destinata a convertirsi in eccezione in senso lato anche al di là dei limiti e delle preclusioni processuali ormai maturate) si fondava su circostanze di fatto(«quantomeno, la conformità al “modello
ABI” e la produzione del relativo “modello”») che le parti avrebbero dovuto introdurre già in primo grado. In altri termini, poiché si parla, nella specie, della presunta nullità di una clausola contrattuale che discenderebbe dalla conformità del contratto rispetto al
10 modello redatto dall'ABI e contenente le clausole oggetto del provvedimento sanzionatorio della Banca d'Italia, gli odierni ricorrenti avrebbero dovuto allegare i fatti costitutivi funzionali a fondare la legittimità di una successiva rilevazione officiosa della nullità pur in assenza di una tempestiva domanda formulata in tal senso, poiché tanto il contratto in contestazione, quanto la modulistica applicata e la delibera della Banca
d'Italia suindicata erano note e a disposizione delle parti>
24)Per mera esigenza di completezza, va evidenziato ora che parte appellante incidentale lamenta la mancata applicazione dell'art. 1956 c.c. senza formulare alcuna censura avverso la motivazione del primo che giudice, peraltro condivisa dal collegio, secondo cui non erano stati provati i presupposti e comunque i fideiussori erano soci e dunque a conoscenza dell'andamento del rapporto.
25)Con ulteriore motivo, parte appellante incidentale contesta come il primo giudice avrebbe dovuto riconoscere l'illegittimità dell'anatocismo, per violazione della delibera
CICR del marzo 2000.
26)Il motivo è infondato, atteso che in tutti i contratti era stata prevista la capitalizzazione trimestrale degli interessi tanto debitori, quanto creditori.
Né rileva la circostanza che il tasso di interesse creditore fosse previsto in una misura modesta.
Va richiamata, al riguardo, l' ordinanza della Corte di cassazione n. 11014/2024, di cui si trascrive come segue la massima:
In tema di conto corrente bancario, stipulato successivamente alla delibera CICR del 9 febbraio 2000, il requisito della reciprocità, quale presupposto per la liceità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, non viene meno ove il tasso pattuito per
i saldi periodici debitori sia diverso da quello previsto per quelli creditori, poiché
l'effetto accrescitivo dell'anatocismo in favore del cliente non si annulla a causa della minor rilevanza del tasso percentuale e l'asimmetria dipende dall'incremento dell'indebitamento>.
27)Le spese, liquidate come in dispositivo, applicando lo scaglione delle cause di valore inferiore ad € 260.000, seguono la soccombenza.
11 28) Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, va dichiarata la sussistenza dei presupposti, in capo a parte appellante principale ed in capo a parte appellante incidentale, per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i rispettivi appelli.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunziando nel procedimento n. 1695/2020 R.G., così statuisce:
-rigetta l'appello principale e l'appello incidentale;
-condanna parte appellante principale alla refusione, in favore di parte appellata, delle spese del grado, liquidate in € 16.000, oltre rimborso spese generali, iva e cpa;
- condanna parte appellante incidentale alla refusione, in favore di parte appellata, delle spese del grado, liquidate in € 16.000, oltre rimborso spese generali, iva e cpa;
-dichiara la sussistenza dei presupposti, in capo a parte appellante principale ed in capo a parte appellante incidentale, per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i rispettivi appelli.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte
d'appello in data 17.6.2025.
Il Consigliere estensore dott. ssa Antonella Romano
Il Presidente dott. Giovanni Salina
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