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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 17/10/2025, n. 1741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1741 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1883/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Allegra Presidente relatore dott. Luisa Poppi Consigliere dott. Susanna Zavaglia Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1883/2024 promosso da nato aFERRARA (FE) il 29/08/1956 Parte_1
con il patrocinio dell'avv. GAVIOLI SILVIA e dell'avv elettivamente domiciliato in VIA PETRARCA 2
[...]
[...]
[...]
, nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Parte_2 GUARINI MARIA ELENA, elettivamente domiciliata in GALLERIA CAVOUR N. 2 40124
Pt_2
IN PUNTO A: appello contro la sentenza definitiva n. 3011-2024 del Tribunale di Bologna, pubblicata in data 20.11.2024, nel procedimento di modifica delle condizioni di cessazione del matrimonio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 12 novembre 2024, depositata il 20 novembre 2024, il Tribunale di Bologna, in parziale modifica della sua precedente sentenza n 2407/2019 che aveva regolato le condizioni della pagina 1 di 3 cessazione degli effetti civili del matrimonio fra e ha disposto la Parte_2 Parte_1
riduzione dell'entità del contributo a carico di per il mantenimento ordinario del Parte_1
secondogenito maggiorenne, a 50,00 euro mensili, confermando nel resto le precedenti Per_1
statuizioni e compensando integralmente le spese di lite fra le parti .
Avverso tale sentenza ha proposto appello deducendo l'autosufficienza di Parte_1
, chiedendo la revoca del contributo precedentemente previsto e la revoca dell'assegnazione della Per_2
casa familiare alla madre convivente con lui . Parte_2
Quest'ultima si è costituita opponendosi.
E' intervenuto il PROCURATORE GENERALE, non ritenendo di formulare domande.
A seguito di un tentativo di conciliazione e del rinvio dell'udienza disposto per favorirlo, all'udienza del 16 ottobre 2025 le parti hanno dato atto che effettivamente , nato il [...], è Per_2
divenuto maggiorenne, avendo ottenuto recentemente la trasformazione del contratto di apprendistato professionalizzante in contratto di lavoro a tempo indeterminato. Hanno conseguentemente congiuntamente richiesto la revoca dell'assegnazione della casa familiare alla madre, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., a spese compensate.
*
Le conclusioni delle parti meritano accoglimento: poichè le parti – le quali avevano dato atto che alla scadenza del 15 settembre 2025 il contratto di apprendistato professionalizzante di (che dagli atti Per_2
risulta aver avuto scadenza al 15 settembre 2025) è stato trasformato a tempo indeterminato, è corretto che sul padre non gravi più, dopo tale scadenza, l'obbligo di mantenimento come in precedenza disposto.
Dall'autosufficienza del figlio maggiorenne discende inoltre che non sussistano più i presupposti per l'assegnazione della casa familiare, istituto che ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. si fonda sull'interesse e le esigenze della prole minorenne o non autosufficiente.
Le spese di lite vanno integralmente compensate fra le parti, come da loro richiesta.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della decisione impugnata, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) preso atto della sopravvenuta autosufficienza economica del figlio maggiorenne , revoca Per_2
l'assegnazione alla madre della casa familiare sita in via Arienti, 12 – Parte_2
Pt_2
2) compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 16 ottobre 2025
Il Presidente est. dott. Antonella Allegra
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Allegra Presidente relatore dott. Luisa Poppi Consigliere dott. Susanna Zavaglia Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1883/2024 promosso da nato aFERRARA (FE) il 29/08/1956 Parte_1
con il patrocinio dell'avv. GAVIOLI SILVIA e dell'avv elettivamente domiciliato in VIA PETRARCA 2
[...]
[...]
[...]
, nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Parte_2 GUARINI MARIA ELENA, elettivamente domiciliata in GALLERIA CAVOUR N. 2 40124
Pt_2
IN PUNTO A: appello contro la sentenza definitiva n. 3011-2024 del Tribunale di Bologna, pubblicata in data 20.11.2024, nel procedimento di modifica delle condizioni di cessazione del matrimonio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 12 novembre 2024, depositata il 20 novembre 2024, il Tribunale di Bologna, in parziale modifica della sua precedente sentenza n 2407/2019 che aveva regolato le condizioni della pagina 1 di 3 cessazione degli effetti civili del matrimonio fra e ha disposto la Parte_2 Parte_1
riduzione dell'entità del contributo a carico di per il mantenimento ordinario del Parte_1
secondogenito maggiorenne, a 50,00 euro mensili, confermando nel resto le precedenti Per_1
statuizioni e compensando integralmente le spese di lite fra le parti .
Avverso tale sentenza ha proposto appello deducendo l'autosufficienza di Parte_1
, chiedendo la revoca del contributo precedentemente previsto e la revoca dell'assegnazione della Per_2
casa familiare alla madre convivente con lui . Parte_2
Quest'ultima si è costituita opponendosi.
E' intervenuto il PROCURATORE GENERALE, non ritenendo di formulare domande.
A seguito di un tentativo di conciliazione e del rinvio dell'udienza disposto per favorirlo, all'udienza del 16 ottobre 2025 le parti hanno dato atto che effettivamente , nato il [...], è Per_2
divenuto maggiorenne, avendo ottenuto recentemente la trasformazione del contratto di apprendistato professionalizzante in contratto di lavoro a tempo indeterminato. Hanno conseguentemente congiuntamente richiesto la revoca dell'assegnazione della casa familiare alla madre, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., a spese compensate.
*
Le conclusioni delle parti meritano accoglimento: poichè le parti – le quali avevano dato atto che alla scadenza del 15 settembre 2025 il contratto di apprendistato professionalizzante di (che dagli atti Per_2
risulta aver avuto scadenza al 15 settembre 2025) è stato trasformato a tempo indeterminato, è corretto che sul padre non gravi più, dopo tale scadenza, l'obbligo di mantenimento come in precedenza disposto.
Dall'autosufficienza del figlio maggiorenne discende inoltre che non sussistano più i presupposti per l'assegnazione della casa familiare, istituto che ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. si fonda sull'interesse e le esigenze della prole minorenne o non autosufficiente.
Le spese di lite vanno integralmente compensate fra le parti, come da loro richiesta.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della decisione impugnata, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) preso atto della sopravvenuta autosufficienza economica del figlio maggiorenne , revoca Per_2
l'assegnazione alla madre della casa familiare sita in via Arienti, 12 – Parte_2
Pt_2
2) compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 16 ottobre 2025
Il Presidente est. dott. Antonella Allegra
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