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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 12/06/2025, n. 1169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1169 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 7271/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Patti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 7271/2022 promossa da:
(C.F. con il patrocinio degli avv.ti Virginio Nista e Vittorio Parte_1 C.F._1
Nista, elettivamente domiciliato in Poggio Imperiale (FG) alla via De Cicco n. 32, presso il difensore;
opponente - contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Davide Controparte_1 P.IVA_1
Romano, elettivamente domiciliata in Bari alla Via Argiro n. 116, presso il difensore;
opposto -
CONCLUSIONI
Alla udienza del 12 giugno 2025, le parti si sono riportate ai propri scritti difensivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, ha incardinato la fase di merito del Parte_1
giudizio oppositivo ex art. 615, II comma c.p.c., promosso nell'ambito del procedimento espropriativo immobiliare n. R.G.Es. n. 232/2022 pendente ai suoi danni.
Nel dettaglio, parte opponente ha dedotto l'impignorabilità dei beni staggiti, in quanto in parte vincolati ai sensi dell'art. 167 c.c. ed in parte oggetto di negozio di destinazione a norma dell'art. 2645 ter c.c.
Più in particolare, gli immobili di cui al fg. 39 p.lla 3954 sub. 31, 32 (già fg. 31 p.lle 3954 sub. 13, 28 e
14) e sub. 23 sarebbero stati costituiti in fondo patrimoniale e, pertanto, destinati al soddisfacimento dei bisogni familiari di cui all'art. 167 c.c. in forza di atto del 19/04/1999 a rogito del dott. Persona_1
rep. N. 11555 – racc. n. 5110, registrato a San Severo in data 23/04/1999 al n. 680, trascritto
[...]
pagina 1 di 8 presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Lucera ed annotato a margine dell'atto di matrimonio.
Secondo la prospettazione di parte ricorrente, sussisterebbero nella specie entrambi i requisiti individuati dall'art. 170 c.c. per il prodursi dell'effetto segregativo: quello oggettivo, dato che il credito azionato sarebbe stato contratto per esigenze estranee ai bisogni familiari, e quello soggettivo, in quanto il creditore sarebbe stato a conoscenza di tale circostanza.
Ha evidenziato, in particolare, che il credito azionato sarebbe riconducibile ad uno scoperto di conto corrente intestato alla “C.A.N.G.A. - Cooperativa Agricola Nord Gargano Apricena s.r.l.”, garantito da fideiussione rilasciata dal (impiegato della detta società ed in pensione dal 2015), nella qualità di Pt_1
membro del consiglio di amministrazione, in ossequio alle disposizioni statutarie, incarico per il quale non avrebbe percepito alcuna retribuzione.
Relativamente al requisito soggettivo, invece, parte ricorrente ha eccepito che la stessa parte creditrice avrebbe allegato che l'esposizione debitoria deriva dall'estratto negativo del c/c intestato alla Canga
s.r.l.
In ordine ai beni censiti al fg. 39 p.lla 40 sub 6 (ex 5), al fg. 50 p.lle 47 e 6 e al fg. 53 p.lle 111, 305, 56,
76, 82, 83, invece, parte debitrice ha sostenuto che gli stessi sarebbero stati vincolati con negozio di destinazione del 28.03.2014, a rogito del dott. , a norma dell'art. 2645 ter Persona_2
c.c., trascritto in epoca antecedente alla trascrizione del pignoramento, al fine di garantire alla figlia una base economica e, dunque, una serie di mezzi idonei a garantirle una certa autonomia, adeguata formazione, libertà di scelta per lo studio e per il mondo del lavoro.
Quanto alla meritevolezza dell'interesse perseguito con il negozio di destinazione, parte ricorrente ha sostenuto che la stessa andrebbe valutata prescindendo da una comparazione con gli interessi del ceto creditorio e considerando solamente la sua conformità a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume.
A seguito del rigetto dell'istanza di sospensione cautelare da parte del G.E., è stata promosso reclamo a norma dell'art. 669 terdecies c.p.c., in parte accolto con sospensione della procedura esecutiva, limitatamente ai beni pignorati gravati da fondo patrimoniale ex art. 170 c.c. e censiti al fg. 39 p.lla
3954 sub. 23, fg. 39 p.lla 3954 subb. 31 e 32 (detti ultimi due cespiti limitatamente alla parte gravata da fondo patrimoniale, siccome derivanti dai subb. 28, 13 e 14) ed ai beni pignorati gravati da vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. censiti al fg. 39 p.lla 40 sub 6 (ex 5), al fg. 50 p.lle 47 e 6 e al fg. 53
p.lle 111, 305, 56, 76, 82, 83 - con esclusione del bene censito al fg. 39 p.lla 3837 sub. 48, pignorato per il diritto di usufrutto, dal momento che detto cespite non risulta gravato né da fondo patrimoniale né dal negozio di destinazione.
pagina 2 di 8 Nella fase di merito del giudizio oppositivo, il ha reiterato le difese di cui al ricorso originario, Pt_1 invocando l'accoglimento dell'opposizione e per l'effetto la declaratoria di illegittimità ed inammissibilità dell'azione esecutiva intrapresa ai suoi danni.
Si è costituita la quale ha contestato nel merito le avverse Controparte_1 difese, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
In particolare, ha eccepito il mancato assolvimento dell'onere della prova circa i presupposti di cui all'art. 170 c.p.c. nonché l'inopponibilità del negozio di destinazione in quanto non sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 2645 ter c.c., trattandosi di negozio di auto-destinazione non traslativo ed inidoneo a produrre un effetto segregativo e comunque a superare il vaglio di meritevolezza imposto dal Legislatore.
La causa è stata rinviata a norma dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 12.06.2025, ove è stata data lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
**********
L'opposizione è fondata e, pertanto, può trovare accoglimento per le ragioni che di seguito si espongono, in relazione ai soli beni gravati da fondo patrimoniale e da negozio di destinazione a norma dell'art. 2645 ter c.c.
Quanto al primo motivo di opposizione, giova rammentare che l'art. 170 c.c. dispone che “la esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”
La deroga alla responsabilità patrimoniale generica prevista da tale norma presuppone la sussistenza di due elementi: uno oggettivo, vale a dire l'estraneità del credito azionato ai bisogni familiari, ed uno soggettivo, ossia la conoscenza da parte del creditore di tale circostanza.
Sulla scorta dei principi operanti in tema di distribuzione dell'onere della prova a norma dell'art. 2697
c.c., la presenza di tali requisiti va dimostrata da parte debitrice.
Pertanto, è il debitore che contesti il diritto del creditore di agire esecutivamente sui beni costituiti in fondo patrimoniale a dover dimostrare, anche a mezzo di presunzioni semplici, che il medesimo creditore fosse consapevole, al momento del perfezionamento dell'atto dal quale deriva l'obbligazione, della sua estraneità ai bisogni della famiglia (Cass. Civ. 31575/2023, Cass. Civ. 966/2007 e
17418/2007).
Il primo dei due presupposti va accertato parametrando lo scopo per cui i debiti sono stati contratti ai bisogni familiari di cui discorre il 170 c.c., avendo riguardo al fatto generatore degli stessi e prescindendo dalla natura stessa dell'obbligazione, mentre non assume rilevanza l'anteriorità o posteriorità del credito rispetto alla costituzione del fondo patrimoniale ex multis Cass. Civ. 2904/2021;
pagina 3 di 8 16176/2018 e 21800/2016, Cass. Civ. 24836/2023).
Inoltre, nella nozione di bisogni della famiglia, vanno incluse anche le esigenze volte al pieno mantenimento ed all'armonico sviluppo della famiglia ovvero al potenziamento della capacità lavorativa di uno dei coniugi e vanno invece escluse solo le esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi (Cass. Civ. 29983/2021).
Quindi, per ricomprendere il credito tra quelli contratti per il soddisfacimento dei bisogni familiari è necessario avere riguardo “a quanto necessario e funzionale allo svolgimento e allo sviluppo della vita familiare secondo il relativo indirizzo, e al miglioramento del benessere (anche) economico della famiglia, concordato ed attuato dai coniugi” (cfr. Cass., 19/2/2013, n. 4011 e Cass., 23/8/2018, n.
20998; Cass., 19/2/2013, n. 4011; Cass., 5/3/2013, n. 5385).
Ne deriva che il giudice, chiamato a verificare la sussistenza di tali presupposti, è tenuto a valutare se l'assunzione del debito fosse in concreto volta al soddisfacimento di tali bisogni.
In merito alle obbligazioni contratte nell'esercizio dell'attività professionale, poi, la S.C. ha affermato che, se il credito per cui si procede è solo indirettamente destinato alla soddisfazione delle esigenze familiari del debitore, rientrando nell'attività professionale da cui quest'ultimo ricava il reddito occorrente per il mantenimento della famiglia, la sua soddisfazione sui beni costituiti in fondo patrimoniale non sarebbe consentita, salvo non sia fornita prova che “siano eccezionalmente destinati a soddisfarli in via diretta ed immediata, avuto riguardo alle specificità del caso concreto”
(Cass. civ. 8201/2020, Cass. civ. 2904/2021).
Altre pronunce della S.C., invece, hanno evidenziato che “l'inerenza al soddisfacimento delle esigenze familiari non può ricollegarsi semplicemente alla tipologia dell'attività nel cui contesto l'obbligazione
è sorta ma richiede comunque la valutazione della finalità sottostante, che deve essere quella di soddisfare esigenze - anche in senso ampio – della famiglia” (Cass. Civ. 41255/2021) e che le condizioni di cui all'art. 170 c.c. “non possono ritenersi dimostrate, né escluse, per il solo fatto dell'insorgenza del debito nell'esercizio dell'impresa, ed occorrendo procedere ad una valutazione caso per caso, mediante prudente apprezzamento degli elementi istruttori” (Cass. Civ. n. 31575/2023; cfr. in argomento Cass. Civ. n. 32146/2024).
Pure volendo aderire all'orientamento giurisprudenziale da ultimo richiamato, deve escludersi nella specie un'inerenza diretta tra l'obbligazione assunta dal Vitale e posta a fondamento dell'azione esecutiva ed i bisogni familiari.
Nel caso di specie parte opponente ha fornito prova - sia in via presuntiva ex artt. 2727 e 2729 sia documentale - dei presupposti di cui all'art. 170 c.c.
In primo luogo, il credito azionato in sede esecutiva, così come può evincersi dalla documentazione pagina 4 di 8 versata in atti, deriva dallo scoperto di conto corrente n. 9814/957.11, intestato alla CANGA s.r.l. e dalla fideiussione prestata in suo favore da parte del . Pt_1
A ciò si aggiunga che il ha ricoperto nell'ambito di detta società il ruolo di consigliere di Pt_1 amministrazione (cfr. visura camerale allegata all'atto introduttivo) e che la prestazione della garanzia personale in favore della società costituisce adempimento connesso all'incarico di membro del consiglio di amministrazione (cfr. art. 36 dello statuto).
Non consta dagli atti che per tale attività il abbia ricevuto retribuzione che invece è stata Pt_1
percepita da parte opponente nella diversa qualità di lavoratore dipendente (cfr. busta paga e certificato di pensione allegati all'atto introduttivo ai nn. 8 e 9).
Quanto innanzi evidenziato, palesa l'estraneità del debito contratto alle esigenze familiari non essendovi con esse alcun collegamento diretto e dovendosi, peraltro, ritenere che di tale estraneità ne fosse a conoscenza la stessa parte convenuta, anche in considerazione dell'oggetto della obbligazione, trattandosi di garanzia personale prestata in favore di terzi.
Non si reputa poi, significativa, ai fini della permanenza del vincolo costituito dal fondo patrimoniale sui beni anzidetti, la circostanza che la nuda proprietà si sia consolidata in piena proprietà successivamente alla stipula dell'atto, per effetto del decesso degli usufruttuari.
Sula base di tanto, deve dichiararsi l'impignorabilità - sulla scorta del titolo azionato nell'ambito del procedimento esecutivo n. R.G.Es. 232/2022 - dei beni oggetto di fondo patrimoniale e censiti al fg. 39
p.lla 3954 sub. 23 nonché al fg. 39 p.lla 3954 sub. 31 e 32 (già fg. 39 p.lla 3954 subb. 28, 13 e 14).
A conclusioni non dissimili deve pervenirsi in ordine al secondo motivo di opposizione.
Il e la coniuge hanno destinato talune unità immobiliari (sottoposte a Pt_1 Parte_2
pignoramento per il diritto di usufrutto ai danni del primo) ed in specie il fg. 39, p.lla 40 sub. 5 (ora sub. 6), fg. 50 p.lle 47, 6, fg. 53 p.lle 111, 305, 56, 76, 82, 83, con effetti a decorrere dalla stipula, alla realizzazione di interessi riferibili alla figlia senza trasferimento di proprietà e CP_2
riservandosene ciascuno i diritti di cui sono titolari (ed in specie il diritto di usufrutto per ciò che riguarda il ed il diritto di nuda proprietà per ciò che riguarda la ). Pt_1 Parte_2
L'art. 2645 ter c.c. rubricato: “Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche” come noto, prevede che “gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell'articolo 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il
pagina 5 di 8 vincolo di destinazione;
per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall'articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo”.
Il debito contratto dal nei confronti della creditrice procedente - come sopra delineato – è Pt_1 estraneo al fine di destinazione perseguito con il negozio ex art. 2645 ter c.c., essendo quest'ultimo preordinato ad assicurare alla figlia una base economica e mezzi idonei a garantirle autonomia di studio e lavoro.
A ciò si aggiunga che il negozio di destinazione ex art. 2645 ter c.c. risulta trascritto in data 11.04.2014 ovvero in epoca antecedente alla trascrizione del pignoramento
Parte creditrice ha eccepito che l'atto in parola non ricadrebbe nel perimetro applicativo di cui all'art. 2645 ter c.c. e che la relativa trascrizione, pertanto, non sarebbe idonea a produrre gli effetti di cui alla indicata disposizione, trattandosi di atto di auto-destinazione unilaterale, senza effetti traslativi.
In particolare, parte opposta ha dedotto che l'art. 2645 ter c.c., ai fini della opponibilità, presupporrebbe un atto di trasferimento dei beni destinati, non essendo a tale scopo sufficiente una destinazione “pura” o unilaterale, senza effetto traslativo, come sembrerebbe, altresì, suggerire il dato testuale (dato l'impiego delle parole “conferente” e “beni conferiti”).
Sulla base di tali premesse, parte convenuta ha quindi sostenuto che l'atto di destinazione non possa consistere in una destinazione “pura”, e ciò a maggior ragione laddove si considerino gli effetti che lo stesso è destinato a produrre nei confronti della responsabilità patrimoniale generica del debitore, il quale, per mezzo di un atto unilaterale, ben potrebbe escludere parte dei propri beni dall'esecuzione
(Cfr. Trib. di Reggio Emilia, ord. del 12/05/2014).
Le argomentazioni innanzi esposte non si condividono.
Secondo il più recente e condiviso orientamento della S.C. il vincolo di destinazione effettuato nei modi e con le forme di cui all'art. 2645 ter c.c. è “idoneo a sottrarre i beni vincolati all'azione esecutiva dei creditori” in quanto è dotato di “effetti connotati dal carattere della "realità" in senso ampio (tanto che è oggetto di trascrizione) e, di conseguenza, è idoneo a pregiudicare le loro ragioni, come del resto si ritiene in situazioni analoghe (anche se non identiche), quali la costituzione del fondo patrimoniale ai sensi dell'art. 167 c.c. e la costituzione e dotazione di beni in "trust" e ciò, si badi,
“benché con tale atto non sia trasferita la proprietà dei beni oggetto dello stesso e non siano costituiti diritti reali in senso proprio” (Cass. civ. 29727/2019).
Alla luce di tale indirizzo, il negozio di destinazione - anche se privo di effetti traslativi - sarebbe idoneo a produrre effetti reali e conformativi della proprietà e pertanto sarebbe suscettibile di prevalere pagina 6 di 8 sulle ragioni dei creditori, ove ad essi opponibile in quanto trascritto anteriormente nei R.R. II.
L' effetto traslativo non costituirebbe un requisito necessario per il perfezionamento del negozio, ma solo una delle possibili modalità con le quali potrebbe trovare attuazione.
D'altronde istituti similari - come, ad esempio, il fondo patrimoniale – richiedono la sola volontà del disponente per la produzione dell'effetto segregativo.
In merito al requisito della meritevolezza dell'interesse sotteso al negozio possono individuarsi due differenti ricostruzioni.
Invero, taluno ha sostenuto la necessità di un'indagine causale rafforzata, sulla cui scorta andrebbe appurata la presenza di un quid pluris rispetto alla mera non illiceità del negozio, ossia la finalità meritevole o la natura altruistica dello scopo perseguito (cfr. in arg. Decr. Trib. Ravenna 22 aprile
2015), in quanto diversamente opinando si concretizzerebbe il citato rischio di svuotare di significato la garanzia patrimoniale generica.
Ne deriverebbe, pertanto, la necessità di comparare gli interessi in gioco, ponendo la finalità sottesa alla destinazione in rapporto all'interesse dei creditori alla riscossione di quanto dovuto da parte debitrice.
Il dato testuale, tuttavia, indica che l'unico requisito necessario e sufficiente per il prodursi degli effetti del negozio sia la sola “non illiceità” dello scopo perseguito.
In particolare, l'art. 2645 ter c.c., richiamando il concetto di “meritevolezza” ai sensi dell'art. 1322 c.c., non ha introdotto un requisito ulteriore rispetto a quanto previsto in materia contrattuale, dovendosi pertanto escludere la necessarietà di un controllo causale rafforzato.
Inoltre, la norma - facendo riferimento “ad altri enti e persone fisiche” - ammette un'applicazione generalizzata dell'istituto, destinato pertanto ad operare a prescindere dalla natura del beneficiario o dall'interesse ad esso sotteso.
Ad ogni buon conto, va comunque evidenziato come, nel caso di specie, l'effetto segregativo sarebbe destinato a prodursi indifferentemente dall'approccio interpretativo al quale si voglia aderire.
Invero, lo scopo perseguito da parte del Vitale non solo è lecito – e quindi idoneo ad escludere tali beni dall'esecuzione forzata per le ragioni esposte – ma si appalesa come mosso da finalità altruistiche, in quanto volto al perseguimento degli interessi della figlia.
La finalità perseguita non è affatto generica, in quanto puntualmente individuata in relazione alla beneficiaria, essendo il negozio di destinazione preordinato ad assicurare “il necessario sostentamento”, “la piena attuazione della sua personalità in campo relazionale e lavorativo” e la
“adeguata autonomia economica e di vita, una libertà di iniziativa nelle scelte per lo studio e nel mondo del lavoro, una adeguata formazione, anche se del caso di tipo imprenditoriale, mediante rendite che, patrimonializzate o meno, costituiscano una base economica stabile e sicura da cui partire
pagina 7 di 8 per il suo futuro”.
Sulla scorta di quanto innanzi, pertanto, deve concludersi che il negozio sia idoneo a sottrarre i beni destinati all'esecuzione, tenuto conto che è stata documentata l'anteriorità della trascrizione rispetto a quella del pignoramento.
Per le ragioni sino ad ora esposte, la domanda attorea va accolta per quanto di ragione e conseguentemente va dichiarata l'impignorabilità nell'ambito del procedimento esecutivo n. 232/2022
R.G.Es. dei soli beni oggetto di fondo patrimoniale e negozio di destinazione a norma dell'art. 2645 ter
c.c. censiti al fg. 39 p.lla 3954 sub. 23, fg. 39 p.lla 3954 subb. 31 e 32 (già subb. 28, 13 e 14), fg. 39
p.lla 40 sub. 6 (già sub. 5), fg. 50 p.lle 47 e 6, fg. 53 p.lle 111, 305, 56, 76, 82, 83.
Le spese sono liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014 (applicato lo scaglione da € 260.001,00 ad €
520.000,00 – fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale) ed applicati i valori minimi, data la natura documentale delle questioni controverse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-accoglie l'opposizione per quanto di ragione e per l'effetto dichiara l'impignorabilità nell'ambito del procedimento esecutivo n. 232/2022 R.G.Es. dei beni oggetto di fondo patrimoniale e di negozio di destinazione ex art. 2645 ter c.c. censiti al fg. 39 p.lla 3954 sub. 23, fg. 39 p.lla 3954 subb. 31 e 32 (già subb. 28, 13 e 14), fg. 39, p.lla 40 sub. 6 (già sub. 5), fg. 50 p.lle 47 e 6, fg. 53 p.lle 111, 305, 56, 76, 82
e 83.
-condanna la alla rifusione delle spese di giudizio in favore Controparte_3 dell'attore che si liquidano in € 6.023,00 oltre rimborso spese generali al 15%, Cap ed Iva come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistario.
Foggia, 12.06.2025
Il giudice dott.ssa Valentina Patti
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Patti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 7271/2022 promossa da:
(C.F. con il patrocinio degli avv.ti Virginio Nista e Vittorio Parte_1 C.F._1
Nista, elettivamente domiciliato in Poggio Imperiale (FG) alla via De Cicco n. 32, presso il difensore;
opponente - contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Davide Controparte_1 P.IVA_1
Romano, elettivamente domiciliata in Bari alla Via Argiro n. 116, presso il difensore;
opposto -
CONCLUSIONI
Alla udienza del 12 giugno 2025, le parti si sono riportate ai propri scritti difensivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, ha incardinato la fase di merito del Parte_1
giudizio oppositivo ex art. 615, II comma c.p.c., promosso nell'ambito del procedimento espropriativo immobiliare n. R.G.Es. n. 232/2022 pendente ai suoi danni.
Nel dettaglio, parte opponente ha dedotto l'impignorabilità dei beni staggiti, in quanto in parte vincolati ai sensi dell'art. 167 c.c. ed in parte oggetto di negozio di destinazione a norma dell'art. 2645 ter c.c.
Più in particolare, gli immobili di cui al fg. 39 p.lla 3954 sub. 31, 32 (già fg. 31 p.lle 3954 sub. 13, 28 e
14) e sub. 23 sarebbero stati costituiti in fondo patrimoniale e, pertanto, destinati al soddisfacimento dei bisogni familiari di cui all'art. 167 c.c. in forza di atto del 19/04/1999 a rogito del dott. Persona_1
rep. N. 11555 – racc. n. 5110, registrato a San Severo in data 23/04/1999 al n. 680, trascritto
[...]
pagina 1 di 8 presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Lucera ed annotato a margine dell'atto di matrimonio.
Secondo la prospettazione di parte ricorrente, sussisterebbero nella specie entrambi i requisiti individuati dall'art. 170 c.c. per il prodursi dell'effetto segregativo: quello oggettivo, dato che il credito azionato sarebbe stato contratto per esigenze estranee ai bisogni familiari, e quello soggettivo, in quanto il creditore sarebbe stato a conoscenza di tale circostanza.
Ha evidenziato, in particolare, che il credito azionato sarebbe riconducibile ad uno scoperto di conto corrente intestato alla “C.A.N.G.A. - Cooperativa Agricola Nord Gargano Apricena s.r.l.”, garantito da fideiussione rilasciata dal (impiegato della detta società ed in pensione dal 2015), nella qualità di Pt_1
membro del consiglio di amministrazione, in ossequio alle disposizioni statutarie, incarico per il quale non avrebbe percepito alcuna retribuzione.
Relativamente al requisito soggettivo, invece, parte ricorrente ha eccepito che la stessa parte creditrice avrebbe allegato che l'esposizione debitoria deriva dall'estratto negativo del c/c intestato alla Canga
s.r.l.
In ordine ai beni censiti al fg. 39 p.lla 40 sub 6 (ex 5), al fg. 50 p.lle 47 e 6 e al fg. 53 p.lle 111, 305, 56,
76, 82, 83, invece, parte debitrice ha sostenuto che gli stessi sarebbero stati vincolati con negozio di destinazione del 28.03.2014, a rogito del dott. , a norma dell'art. 2645 ter Persona_2
c.c., trascritto in epoca antecedente alla trascrizione del pignoramento, al fine di garantire alla figlia una base economica e, dunque, una serie di mezzi idonei a garantirle una certa autonomia, adeguata formazione, libertà di scelta per lo studio e per il mondo del lavoro.
Quanto alla meritevolezza dell'interesse perseguito con il negozio di destinazione, parte ricorrente ha sostenuto che la stessa andrebbe valutata prescindendo da una comparazione con gli interessi del ceto creditorio e considerando solamente la sua conformità a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume.
A seguito del rigetto dell'istanza di sospensione cautelare da parte del G.E., è stata promosso reclamo a norma dell'art. 669 terdecies c.p.c., in parte accolto con sospensione della procedura esecutiva, limitatamente ai beni pignorati gravati da fondo patrimoniale ex art. 170 c.c. e censiti al fg. 39 p.lla
3954 sub. 23, fg. 39 p.lla 3954 subb. 31 e 32 (detti ultimi due cespiti limitatamente alla parte gravata da fondo patrimoniale, siccome derivanti dai subb. 28, 13 e 14) ed ai beni pignorati gravati da vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. censiti al fg. 39 p.lla 40 sub 6 (ex 5), al fg. 50 p.lle 47 e 6 e al fg. 53
p.lle 111, 305, 56, 76, 82, 83 - con esclusione del bene censito al fg. 39 p.lla 3837 sub. 48, pignorato per il diritto di usufrutto, dal momento che detto cespite non risulta gravato né da fondo patrimoniale né dal negozio di destinazione.
pagina 2 di 8 Nella fase di merito del giudizio oppositivo, il ha reiterato le difese di cui al ricorso originario, Pt_1 invocando l'accoglimento dell'opposizione e per l'effetto la declaratoria di illegittimità ed inammissibilità dell'azione esecutiva intrapresa ai suoi danni.
Si è costituita la quale ha contestato nel merito le avverse Controparte_1 difese, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
In particolare, ha eccepito il mancato assolvimento dell'onere della prova circa i presupposti di cui all'art. 170 c.p.c. nonché l'inopponibilità del negozio di destinazione in quanto non sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 2645 ter c.c., trattandosi di negozio di auto-destinazione non traslativo ed inidoneo a produrre un effetto segregativo e comunque a superare il vaglio di meritevolezza imposto dal Legislatore.
La causa è stata rinviata a norma dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 12.06.2025, ove è stata data lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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L'opposizione è fondata e, pertanto, può trovare accoglimento per le ragioni che di seguito si espongono, in relazione ai soli beni gravati da fondo patrimoniale e da negozio di destinazione a norma dell'art. 2645 ter c.c.
Quanto al primo motivo di opposizione, giova rammentare che l'art. 170 c.c. dispone che “la esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”
La deroga alla responsabilità patrimoniale generica prevista da tale norma presuppone la sussistenza di due elementi: uno oggettivo, vale a dire l'estraneità del credito azionato ai bisogni familiari, ed uno soggettivo, ossia la conoscenza da parte del creditore di tale circostanza.
Sulla scorta dei principi operanti in tema di distribuzione dell'onere della prova a norma dell'art. 2697
c.c., la presenza di tali requisiti va dimostrata da parte debitrice.
Pertanto, è il debitore che contesti il diritto del creditore di agire esecutivamente sui beni costituiti in fondo patrimoniale a dover dimostrare, anche a mezzo di presunzioni semplici, che il medesimo creditore fosse consapevole, al momento del perfezionamento dell'atto dal quale deriva l'obbligazione, della sua estraneità ai bisogni della famiglia (Cass. Civ. 31575/2023, Cass. Civ. 966/2007 e
17418/2007).
Il primo dei due presupposti va accertato parametrando lo scopo per cui i debiti sono stati contratti ai bisogni familiari di cui discorre il 170 c.c., avendo riguardo al fatto generatore degli stessi e prescindendo dalla natura stessa dell'obbligazione, mentre non assume rilevanza l'anteriorità o posteriorità del credito rispetto alla costituzione del fondo patrimoniale ex multis Cass. Civ. 2904/2021;
pagina 3 di 8 16176/2018 e 21800/2016, Cass. Civ. 24836/2023).
Inoltre, nella nozione di bisogni della famiglia, vanno incluse anche le esigenze volte al pieno mantenimento ed all'armonico sviluppo della famiglia ovvero al potenziamento della capacità lavorativa di uno dei coniugi e vanno invece escluse solo le esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi (Cass. Civ. 29983/2021).
Quindi, per ricomprendere il credito tra quelli contratti per il soddisfacimento dei bisogni familiari è necessario avere riguardo “a quanto necessario e funzionale allo svolgimento e allo sviluppo della vita familiare secondo il relativo indirizzo, e al miglioramento del benessere (anche) economico della famiglia, concordato ed attuato dai coniugi” (cfr. Cass., 19/2/2013, n. 4011 e Cass., 23/8/2018, n.
20998; Cass., 19/2/2013, n. 4011; Cass., 5/3/2013, n. 5385).
Ne deriva che il giudice, chiamato a verificare la sussistenza di tali presupposti, è tenuto a valutare se l'assunzione del debito fosse in concreto volta al soddisfacimento di tali bisogni.
In merito alle obbligazioni contratte nell'esercizio dell'attività professionale, poi, la S.C. ha affermato che, se il credito per cui si procede è solo indirettamente destinato alla soddisfazione delle esigenze familiari del debitore, rientrando nell'attività professionale da cui quest'ultimo ricava il reddito occorrente per il mantenimento della famiglia, la sua soddisfazione sui beni costituiti in fondo patrimoniale non sarebbe consentita, salvo non sia fornita prova che “siano eccezionalmente destinati a soddisfarli in via diretta ed immediata, avuto riguardo alle specificità del caso concreto”
(Cass. civ. 8201/2020, Cass. civ. 2904/2021).
Altre pronunce della S.C., invece, hanno evidenziato che “l'inerenza al soddisfacimento delle esigenze familiari non può ricollegarsi semplicemente alla tipologia dell'attività nel cui contesto l'obbligazione
è sorta ma richiede comunque la valutazione della finalità sottostante, che deve essere quella di soddisfare esigenze - anche in senso ampio – della famiglia” (Cass. Civ. 41255/2021) e che le condizioni di cui all'art. 170 c.c. “non possono ritenersi dimostrate, né escluse, per il solo fatto dell'insorgenza del debito nell'esercizio dell'impresa, ed occorrendo procedere ad una valutazione caso per caso, mediante prudente apprezzamento degli elementi istruttori” (Cass. Civ. n. 31575/2023; cfr. in argomento Cass. Civ. n. 32146/2024).
Pure volendo aderire all'orientamento giurisprudenziale da ultimo richiamato, deve escludersi nella specie un'inerenza diretta tra l'obbligazione assunta dal Vitale e posta a fondamento dell'azione esecutiva ed i bisogni familiari.
Nel caso di specie parte opponente ha fornito prova - sia in via presuntiva ex artt. 2727 e 2729 sia documentale - dei presupposti di cui all'art. 170 c.c.
In primo luogo, il credito azionato in sede esecutiva, così come può evincersi dalla documentazione pagina 4 di 8 versata in atti, deriva dallo scoperto di conto corrente n. 9814/957.11, intestato alla CANGA s.r.l. e dalla fideiussione prestata in suo favore da parte del . Pt_1
A ciò si aggiunga che il ha ricoperto nell'ambito di detta società il ruolo di consigliere di Pt_1 amministrazione (cfr. visura camerale allegata all'atto introduttivo) e che la prestazione della garanzia personale in favore della società costituisce adempimento connesso all'incarico di membro del consiglio di amministrazione (cfr. art. 36 dello statuto).
Non consta dagli atti che per tale attività il abbia ricevuto retribuzione che invece è stata Pt_1
percepita da parte opponente nella diversa qualità di lavoratore dipendente (cfr. busta paga e certificato di pensione allegati all'atto introduttivo ai nn. 8 e 9).
Quanto innanzi evidenziato, palesa l'estraneità del debito contratto alle esigenze familiari non essendovi con esse alcun collegamento diretto e dovendosi, peraltro, ritenere che di tale estraneità ne fosse a conoscenza la stessa parte convenuta, anche in considerazione dell'oggetto della obbligazione, trattandosi di garanzia personale prestata in favore di terzi.
Non si reputa poi, significativa, ai fini della permanenza del vincolo costituito dal fondo patrimoniale sui beni anzidetti, la circostanza che la nuda proprietà si sia consolidata in piena proprietà successivamente alla stipula dell'atto, per effetto del decesso degli usufruttuari.
Sula base di tanto, deve dichiararsi l'impignorabilità - sulla scorta del titolo azionato nell'ambito del procedimento esecutivo n. R.G.Es. 232/2022 - dei beni oggetto di fondo patrimoniale e censiti al fg. 39
p.lla 3954 sub. 23 nonché al fg. 39 p.lla 3954 sub. 31 e 32 (già fg. 39 p.lla 3954 subb. 28, 13 e 14).
A conclusioni non dissimili deve pervenirsi in ordine al secondo motivo di opposizione.
Il e la coniuge hanno destinato talune unità immobiliari (sottoposte a Pt_1 Parte_2
pignoramento per il diritto di usufrutto ai danni del primo) ed in specie il fg. 39, p.lla 40 sub. 5 (ora sub. 6), fg. 50 p.lle 47, 6, fg. 53 p.lle 111, 305, 56, 76, 82, 83, con effetti a decorrere dalla stipula, alla realizzazione di interessi riferibili alla figlia senza trasferimento di proprietà e CP_2
riservandosene ciascuno i diritti di cui sono titolari (ed in specie il diritto di usufrutto per ciò che riguarda il ed il diritto di nuda proprietà per ciò che riguarda la ). Pt_1 Parte_2
L'art. 2645 ter c.c. rubricato: “Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche” come noto, prevede che “gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell'articolo 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il
pagina 5 di 8 vincolo di destinazione;
per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall'articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo”.
Il debito contratto dal nei confronti della creditrice procedente - come sopra delineato – è Pt_1 estraneo al fine di destinazione perseguito con il negozio ex art. 2645 ter c.c., essendo quest'ultimo preordinato ad assicurare alla figlia una base economica e mezzi idonei a garantirle autonomia di studio e lavoro.
A ciò si aggiunga che il negozio di destinazione ex art. 2645 ter c.c. risulta trascritto in data 11.04.2014 ovvero in epoca antecedente alla trascrizione del pignoramento
Parte creditrice ha eccepito che l'atto in parola non ricadrebbe nel perimetro applicativo di cui all'art. 2645 ter c.c. e che la relativa trascrizione, pertanto, non sarebbe idonea a produrre gli effetti di cui alla indicata disposizione, trattandosi di atto di auto-destinazione unilaterale, senza effetti traslativi.
In particolare, parte opposta ha dedotto che l'art. 2645 ter c.c., ai fini della opponibilità, presupporrebbe un atto di trasferimento dei beni destinati, non essendo a tale scopo sufficiente una destinazione “pura” o unilaterale, senza effetto traslativo, come sembrerebbe, altresì, suggerire il dato testuale (dato l'impiego delle parole “conferente” e “beni conferiti”).
Sulla base di tali premesse, parte convenuta ha quindi sostenuto che l'atto di destinazione non possa consistere in una destinazione “pura”, e ciò a maggior ragione laddove si considerino gli effetti che lo stesso è destinato a produrre nei confronti della responsabilità patrimoniale generica del debitore, il quale, per mezzo di un atto unilaterale, ben potrebbe escludere parte dei propri beni dall'esecuzione
(Cfr. Trib. di Reggio Emilia, ord. del 12/05/2014).
Le argomentazioni innanzi esposte non si condividono.
Secondo il più recente e condiviso orientamento della S.C. il vincolo di destinazione effettuato nei modi e con le forme di cui all'art. 2645 ter c.c. è “idoneo a sottrarre i beni vincolati all'azione esecutiva dei creditori” in quanto è dotato di “effetti connotati dal carattere della "realità" in senso ampio (tanto che è oggetto di trascrizione) e, di conseguenza, è idoneo a pregiudicare le loro ragioni, come del resto si ritiene in situazioni analoghe (anche se non identiche), quali la costituzione del fondo patrimoniale ai sensi dell'art. 167 c.c. e la costituzione e dotazione di beni in "trust" e ciò, si badi,
“benché con tale atto non sia trasferita la proprietà dei beni oggetto dello stesso e non siano costituiti diritti reali in senso proprio” (Cass. civ. 29727/2019).
Alla luce di tale indirizzo, il negozio di destinazione - anche se privo di effetti traslativi - sarebbe idoneo a produrre effetti reali e conformativi della proprietà e pertanto sarebbe suscettibile di prevalere pagina 6 di 8 sulle ragioni dei creditori, ove ad essi opponibile in quanto trascritto anteriormente nei R.R. II.
L' effetto traslativo non costituirebbe un requisito necessario per il perfezionamento del negozio, ma solo una delle possibili modalità con le quali potrebbe trovare attuazione.
D'altronde istituti similari - come, ad esempio, il fondo patrimoniale – richiedono la sola volontà del disponente per la produzione dell'effetto segregativo.
In merito al requisito della meritevolezza dell'interesse sotteso al negozio possono individuarsi due differenti ricostruzioni.
Invero, taluno ha sostenuto la necessità di un'indagine causale rafforzata, sulla cui scorta andrebbe appurata la presenza di un quid pluris rispetto alla mera non illiceità del negozio, ossia la finalità meritevole o la natura altruistica dello scopo perseguito (cfr. in arg. Decr. Trib. Ravenna 22 aprile
2015), in quanto diversamente opinando si concretizzerebbe il citato rischio di svuotare di significato la garanzia patrimoniale generica.
Ne deriverebbe, pertanto, la necessità di comparare gli interessi in gioco, ponendo la finalità sottesa alla destinazione in rapporto all'interesse dei creditori alla riscossione di quanto dovuto da parte debitrice.
Il dato testuale, tuttavia, indica che l'unico requisito necessario e sufficiente per il prodursi degli effetti del negozio sia la sola “non illiceità” dello scopo perseguito.
In particolare, l'art. 2645 ter c.c., richiamando il concetto di “meritevolezza” ai sensi dell'art. 1322 c.c., non ha introdotto un requisito ulteriore rispetto a quanto previsto in materia contrattuale, dovendosi pertanto escludere la necessarietà di un controllo causale rafforzato.
Inoltre, la norma - facendo riferimento “ad altri enti e persone fisiche” - ammette un'applicazione generalizzata dell'istituto, destinato pertanto ad operare a prescindere dalla natura del beneficiario o dall'interesse ad esso sotteso.
Ad ogni buon conto, va comunque evidenziato come, nel caso di specie, l'effetto segregativo sarebbe destinato a prodursi indifferentemente dall'approccio interpretativo al quale si voglia aderire.
Invero, lo scopo perseguito da parte del Vitale non solo è lecito – e quindi idoneo ad escludere tali beni dall'esecuzione forzata per le ragioni esposte – ma si appalesa come mosso da finalità altruistiche, in quanto volto al perseguimento degli interessi della figlia.
La finalità perseguita non è affatto generica, in quanto puntualmente individuata in relazione alla beneficiaria, essendo il negozio di destinazione preordinato ad assicurare “il necessario sostentamento”, “la piena attuazione della sua personalità in campo relazionale e lavorativo” e la
“adeguata autonomia economica e di vita, una libertà di iniziativa nelle scelte per lo studio e nel mondo del lavoro, una adeguata formazione, anche se del caso di tipo imprenditoriale, mediante rendite che, patrimonializzate o meno, costituiscano una base economica stabile e sicura da cui partire
pagina 7 di 8 per il suo futuro”.
Sulla scorta di quanto innanzi, pertanto, deve concludersi che il negozio sia idoneo a sottrarre i beni destinati all'esecuzione, tenuto conto che è stata documentata l'anteriorità della trascrizione rispetto a quella del pignoramento.
Per le ragioni sino ad ora esposte, la domanda attorea va accolta per quanto di ragione e conseguentemente va dichiarata l'impignorabilità nell'ambito del procedimento esecutivo n. 232/2022
R.G.Es. dei soli beni oggetto di fondo patrimoniale e negozio di destinazione a norma dell'art. 2645 ter
c.c. censiti al fg. 39 p.lla 3954 sub. 23, fg. 39 p.lla 3954 subb. 31 e 32 (già subb. 28, 13 e 14), fg. 39
p.lla 40 sub. 6 (già sub. 5), fg. 50 p.lle 47 e 6, fg. 53 p.lle 111, 305, 56, 76, 82, 83.
Le spese sono liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014 (applicato lo scaglione da € 260.001,00 ad €
520.000,00 – fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale) ed applicati i valori minimi, data la natura documentale delle questioni controverse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-accoglie l'opposizione per quanto di ragione e per l'effetto dichiara l'impignorabilità nell'ambito del procedimento esecutivo n. 232/2022 R.G.Es. dei beni oggetto di fondo patrimoniale e di negozio di destinazione ex art. 2645 ter c.c. censiti al fg. 39 p.lla 3954 sub. 23, fg. 39 p.lla 3954 subb. 31 e 32 (già subb. 28, 13 e 14), fg. 39, p.lla 40 sub. 6 (già sub. 5), fg. 50 p.lle 47 e 6, fg. 53 p.lle 111, 305, 56, 76, 82
e 83.
-condanna la alla rifusione delle spese di giudizio in favore Controparte_3 dell'attore che si liquidano in € 6.023,00 oltre rimborso spese generali al 15%, Cap ed Iva come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistario.
Foggia, 12.06.2025
Il giudice dott.ssa Valentina Patti
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