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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 07/03/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO PRESIDENTE
DOTT. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
DOTT.SSA ANNA MARIA RASCHELLA' CONSIGLIERE RELATORE ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1652/2023 R.G.A.C., trattenuta in decisione allo scadere del termine per il deposito delle note scritte di cui all'art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 26 febbraio
2025, e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza alla Via Padula n. 7, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Lucrezia Gentile, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
APPELLANTE
E
AVV. , rappresentato e difeso da sé medesimo ex art. 86 c.p.c. ed CP_1 Parte_1
elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Montalto Uffugo (CS) alla Via Messina n. 1;
APPELLATO
E
Controparte_2 CP_3 Controparte_4 Controparte_5
Controparte_6
APPELLATI – CONTUMACI
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: “Chiede all'Ecc.ma Corte d'appello adita, in riforma dell'ordinanza impugnata, di dichiarare l'inefficacia del pignoramento iscritto nei suoi confronti perché le somme pignorate sono necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia. In subordine, disporre la riduzione del pignoramento, rideterminando la somma netta di partenza sottraendo dallo stipendio le trattenute su
1 di esso già gravanti. In ulteriore subordine, riconoscere l'eccessiva onerosità della condanna alle spese e rideterminarla in applicazione delle tabelle previste dal D.M. 55/2014 applicate al minimo e ridotte del 50% in ragione dell'ammissione della parte al Gratuito patrocinio.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, da distrarsi”
Per l'Avv. AN Palummo: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, respinta ogni contraria istanza ed eccezione:
1) In via preliminare, per i motivi specificati nel presente atto, dichiarare l'atto di appello inammissibile e/o improponibile e/o improcedibile;
2) Nel merito, nella denegata ipotesi di rigetto dell'eccezione preliminare di inammissibilità, rigettare l'appello poiché infondato in fatto ed in diritto;
3) accertato e dichiarato che l'appellante ha agito in giudizio con mala fede e/o colpa grave, condannare il sig. al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., nella misura da Parte_1
determinarsi in via equitativa;
4) con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto avvocato”.
FATTO E DIRITTO
I. Con Ordinanza di data 25 settembre 2023, il Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Cosenza – preso atto della dichiarazione positiva resa dal terzo quale datore di lavoro del debitore – ha assegnato al creditore procedente e al creditore intervenuto, 1/5 dello stipendio sino a soddisfazione dei crediti fatti valere in giudizio ordinando al terzo il pagamento delle somme assegnate fino al soddisfo dei crediti fatti valere.
II. Avverso sopraddetta Ordinanza, ha interposto appello il quale ha affidato il Parte_1
gravame a tre motivi:
1) Con il primo motivo, così rubricato: “Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto
e pronunciato”, lamenta che l'ordinanza avrebbe ignorato del tutto le difese spiegate dal debitore limitandosi ad identificare il credito in maniera del tutto generica. In particolare,
l'ordinanza dispone l'assegnazione nei limiti del quinto ma non precisa quale sia la somma da cui partire per determinare il quinto suddetto.
2) Con il secondo motivo, così rubricato: “Violazione e falsa applicazione del D.M. 55/2014 nella determinazione della condanna alle spese”, si duole dell'entità delle spese legali poste a carico del debitore con l'ordinanza di assegnazione del credito. Evidenzia che, invero,
l'importo delle spese è del tutto spropositato rispetto al valore della causa e all'attività professionale svolta;
inoltre, essendo egli ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello
2 Stato, usufruirebbe della riduzione della condanna al 50%, in applicazione dell'art. 109
D.P.R. n. 115/2002.
3) Con il terzo motivo, così rubricato: “Violazione ed errata applicazione dell'art. 545 c.p.c.”, lamenta che il Giudice dell'Esecuzione, nell'assegnazione delle somme, non avrebbe tenuto conto delle trattenute che già gravano sullo stipendio del debitore, unico percettore di reddito tra i componenti della sua famiglia che, a far data dal pignoramento, si trova a dover vivere con una somma mensile inferiore alla metà dell'assegno sociale.
III. Si è costituito in giudizio l'avvocato AN Palummo, preliminarmente eccependo la inammissibilità dell'impugnazione, posto che avverso l'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c. è esperibile unicamente l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.. Nel merito, ha dedotto l'assoluta infondatezza del gravame del quale ha chiesto il rigetto.
III. Il Consigliere Istruttore – con ordinanza dell'11 marzo 2024 – ha disposto un rinvio al 10 giugno
2024 per la prova della notifica dell'appello.
All'esito dell'udienza del 10 giugno 2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ravvisata la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 350, comma 3, c.p.c., apparendo opportuno disporre la discussione orale della causa, ai sensi dell'art. 350 bis, ha pertanto fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno 9 dicembre 2024, invitando parte appellante al deposito della prova della notifica a e a . CP_5 CP_4
L'udienza del 9 dicembre 2024 è stata poi sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno depositato le note con cui hanno precisato le conclusioni ed è stata fissata per la decisione della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. l'udienza collegiale del giorno 26 febbraio
2025, con termine alle parti fino a venti giorni prima per il deposito di note.
L'udienza del 26 febbraio 2025 è stata poi sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c, che le parti hanno ritualmente presentato, e la Corte ha deciso la causa col deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione.
IV. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di CP_3 Controparte_7 [...]
e nei cui confronti l'atto di appello è stato notificato Controparte_6 Controparte_5
il 26 ottobre 2023, a mezzo pec.
Quanto a se è pur vero che non risulta documentata la consegna dell'atto di Controparte_4 citazione in appello, è altresì vero però che, in data 5 marzo 2024 l'Avv. Silipo Alessandra nell'interesse di che si è qualificata come “parte” del processo, ha chiesto ed Controparte_4
ottenuto l'autorizzazione alla consultazione del fascicolo telematico, e ciò dimostra che ha avuto conoscenza della pendenza del presente appello.
3 V. L'eccezione di inammissibilità dell'appello è fondata e va accolta poiché l'ordinanza di assegnazione delle somme ex art. 553 c.p.c., poteva essere impugnata soltanto tramite opposizione agli atti esecutivi.
Per orientamento assolutamente pacifico presso la giurisprudenza di legittimità, l'ordinanza di assegnazione di crediti, costituendo l'atto conclusivo dell'esecuzione forzata per espropriazione dei crediti, si configura essa stessa come atto esecutivo.
La stessa, di conseguenza, deve essere impugnata con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi quando si tratta di far valere vizi che si riferiscono ai singoli atti esecutivi o ad essa stessa.
Eccezionalmente l'ordinanza può essere impugnata con l'appello, quando la sua pronuncia abbia assunto natura decisoria, per aver inciso sulle posizioni sostanziali del creditore o del debitore (cfr., ex multis Cass. civ., 26 febbraio 2019, n. 5489:“L'ordinanza di assegnazione di un credito, costituendo l'atto conclusivo del procedimento di esecuzione forzata per espropriazione di crediti, ha natura di atto esecutivo. Pertanto, essa va impugnata con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi tutte le volte in cui si facciano valere vizi, ancorché sostanziali, attinenti all'ordinanza di assegnazione oppure ai singoli atti esecutivi che l'hanno preceduta, mentre va impugnata con
l'appello qualora il contenuto di tale ordinanza, esulando da quello ad essa proprio, decida questioni che integrano l'oggetto tipico di un procedimento di cognizione”).
Più in dettaglio, l'impugnabilità con lo strumento dell'appello, concerne i casi in cui il contenuto dell'ordinanza di assegnazione fuoriesca da quello ad esso proprio e decida su questioni che integrano l'oggetto tipico di un procedimento di cognizione: cioè sul diritto del creditore di procedere all'esecuzione (Cass. civ., 23 aprile 2003, n. 6432 e precedenti ivi cit.), o sull'esistenza ed entità del credito pignorato (Cass. civ., 16 maggio 2003, n. 10180).
Quando invece si facciano valere vizi o violazioni di legge, ancorché sostanziali, attinenti all'ordinanza di assegnazione od agli atti esecutivi che l'hanno preceduta, il rimedio proponibile è
l'opposizione agli atti esecutivi.
Nella fattispecie il provvedimento del Giudice dell'Esecuzione si è risolto nell'assegnazione del credito accertato in favore del creditore procedente e del creditore intervenuto sulla base della dichiarazione positiva del terzo, senza affrontare, né, tantomeno, risolvere una controversia avente ad oggetto la definizione, in fatto e in diritto, di questioni quali il diritto del creditore di procedere all'esecuzione, l'esistenza del credito azionato, l'esistenza ed entità del credito pignorato.
L'ordinanza di assegnazione andava quindi impugnata tramite l'opposizione agli atti esecutivi e non con l'appello che è pertanto inammissibile.
4 VI. La domanda di condanna dell'appellante ex art. 96, comma 3, c.p.c. spinta dall'avvocato
Palummo, non può essere accolta, non essendo ravvisabile una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l'aver agito o resistito pretestuosamente e cioè nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione (ex multis, cfr. Cass. civ., 18 novembre
2019, n. 29812).
VII. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri tabellari minimi di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, per la non particolare complessità delle questioni trattate, avuto riguardo al valore della controversia dichiarato dall'appellante (scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00).
VIII. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del disposto dell'art 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 introdotto dalla L. 228 del 2012, e tanto a prescindere dall'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Sul tema la Corte di Cassazione a
Sezioni Unite nella sentenza n. 4315/2020 ha, invero, precisato che “Il giudice dell'impugnazione che emetta una delle pronunce previste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, è tenuto
a dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore del contributo unificato (c.d. doppio contributo) anche quando esso non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venire meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato)”. In detto caso - precisano le SU - compete esclusivamente all'Amministrazione (cancelleria) valutare se la doppia contribuzione, avente natura tributaria, spetti
“in concreto”, nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che evidenzia la sussistenza del presupposto processuale costituito dall'esito del giudizio d'impugnazione, legittimante "in astratto" la debenza del doppio contributo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da con atto di citazione notificato il 26 ottobre 2023, e avverso Parte_1
l'Ordinanza ex art. 553 c.p.c. resa dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Cosenza in data 25 settembre 2023, così provvede:
a. dichiara la contumacia di , CP_3 Controparte_7 Controparte_6
e Controparte_5 Controparte_4
b. dichiara inammissibile l'appello;
c. rigetta la domanda ex art. 96, comma 3, c.p.c.;
d. condanna al pagamento, in favore di Palummo AN, delle spese di Parte_1
lite dell'appello liquidate in € 2.906,00 per compenso professionale oltre rimborso forfetario
5 delle spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.;
e. dà atto che ricorrono i presupposti per imporre all'appellante il pagamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 introdotto dalla
L. 228 del 2012, se dovuto.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 5 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Anna Maria Raschellà dott.ssa Silvana Ferriero
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