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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 04/06/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1350/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 28/5/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 25/3/2025 da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dagli Avvocati SIMONA BERTELLOTTI e VANESSA DEL
GUERRA ed elettivamente domiciliati presso lo studio degli stessi in Viareggio (LU), via Vittor
Pisani n. 50, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) i ricorrenti sono liberi di fissare la propria residenza/domicilio ovunque nel mutuo e civile reciproco rispetto, obbligandosi a darsene immediata comunicazione scritta nell'interesse dei figli minori e;
Per_1 Per_2
2) i figli minori e , rimangono affidati ad entrambi i genitori in capo a ciascuno dei Per_1 Per_2 quali resta pertanto la responsabilità genitoriale che entrambi si impegnano ad esercitare sempre - sia singolarmente per le questioni di ordinaria amministrazione a seconda che si trovino presso l'uno
o l'altro genitore, sia congiuntamente per tutte le questioni di straordinaria amministrazione tra cui quelle inerenti la loro salute, l'istruzione, l'attività sportiva, le attività ludico-ricreative, compresi eventuali viaggi - nell'interesse e per il bene dei medesimi figli, tenendo conto delle loro necessità, aspirazioni, inclinazioni, capacità, opportunità nonché, vista l'età, delle loro volontà;
3) che - proprio nell'interesse e per il bene dei figli e, considerando che il Sig. svolge la Pt_2 propria attività lavorativa prevalentemente fuori regione durante la settimana, tenendo conto delle loro attuali volontà – gli stessi continueranno a vivere con la madre, con ogni più ampio diritto del padre di vederli e tenerli con sé anche più giorni consecutivi compreso il pernottamento;
1 4)che in caso di disaccordo - tenuto conto dell'età e relative volontà dei figli e , delle Per_1 Per_2 loro esigenze e compatibilmente con i loro impegni scolastici ed extrascolastici e tenuto conto altresì che il Sig. volge la propria attività lavorativa fuori Regione e rientra a Viareggio dal venerdì Pt_2 alla domenica sera, i figli staranno col padre il venerdì ed il sabato o, in alternativa il sabato e la domenica e un week-end alternato;
per le festività seguiranno il criterio dell'alternanza. Per le vacanze estive ciascun genitore potrà trascorrere con i figli fino a 15 giorni, anche continuativi, dandosi reciprocamente un preavviso minimo di un mese;
5)che il signor orrisponderà alla Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento in Pt_2 Pt_1 favore dei figli minori, la somma di euro 800,00 mensili, entro il 20 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT;
le spese straordinarie che si rendessero necessarie per i figli saranno corrisposte al 50% dalle parti;
6)che in merito al veicolo Ford Focus Tg. GM 676 TE, il Sig. si impegna a saldare tutte le Pt_2 rate residue del finanziamento acceso su di esso. Al termine dei pagamenti, il mezzo verrà venduto con suddivisione del ricavato al 50% tra le parti;
7) i ricorrenti sono entrambi economicamente autosufficienti, pertanto non hanno alcun diritto al mantenimento l'uno nei confronti dell'altro; non hanno beni mobili, immobili, né mobili registrati in comune ed hanno in questa sede già regolato tutti i reciproci e rispettivi diritti e obblighi;
9)i ricorrenti prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e di quello dei figli e , impegnandosi a confermare tale consenso ove richiesto;
Per_1 Per_2
10) spese legali compensate».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Viareggio (LU) il 28/6/2008, dal quale sono nati i due figli e (nati l'11/3/2010), entrambi ancora minorenni - hanno congiuntamente richiesto Per_1 Per_2 di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
Si dà atto che, con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, le parti hanno, altresì, proposto domanda di scioglimento del matrimonio, formulando le condizioni connesse a tale pronuncia.
2 Essendo la domanda così proposta procedibile - ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, cod. proc. civ.
- soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n.
898, e previo passaggio in giudicato della odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, provveda ad acquisire - sempre con la modalità di cui all'art. 127-ter cod. proc. civ. - le note scritte contenenti la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle istanze e conclusioni congiunte già formulate con riferimento alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio.
A tale proposito, il Collegio ritiene sin da ora opportuno precisare che la modifica unilaterale delle predette condizioni formulate con il ricorso introduttivo sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, cod. proc. civ. In tale ipotesi, se le parti non raggiungeranno un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni di cui all'art. 473-bis.51, comma 2, cod. proc. civ.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2 uniti in matrimonio in Viareggio (LU) in data 28/6/2008, debitamente trascritto nel
[...]
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Viareggio (LU) all'Atto Numero 6, Parte I, Ufficio
1, dell'Anno 2008, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate in ordine alla separazione personale pronunciata, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Gerardo Boragine;
d) SPESE DI LITE al definitivo;
e) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Viareggio (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 28/5/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 28/5/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 25/3/2025 da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dagli Avvocati SIMONA BERTELLOTTI e VANESSA DEL
GUERRA ed elettivamente domiciliati presso lo studio degli stessi in Viareggio (LU), via Vittor
Pisani n. 50, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) i ricorrenti sono liberi di fissare la propria residenza/domicilio ovunque nel mutuo e civile reciproco rispetto, obbligandosi a darsene immediata comunicazione scritta nell'interesse dei figli minori e;
Per_1 Per_2
2) i figli minori e , rimangono affidati ad entrambi i genitori in capo a ciascuno dei Per_1 Per_2 quali resta pertanto la responsabilità genitoriale che entrambi si impegnano ad esercitare sempre - sia singolarmente per le questioni di ordinaria amministrazione a seconda che si trovino presso l'uno
o l'altro genitore, sia congiuntamente per tutte le questioni di straordinaria amministrazione tra cui quelle inerenti la loro salute, l'istruzione, l'attività sportiva, le attività ludico-ricreative, compresi eventuali viaggi - nell'interesse e per il bene dei medesimi figli, tenendo conto delle loro necessità, aspirazioni, inclinazioni, capacità, opportunità nonché, vista l'età, delle loro volontà;
3) che - proprio nell'interesse e per il bene dei figli e, considerando che il Sig. svolge la Pt_2 propria attività lavorativa prevalentemente fuori regione durante la settimana, tenendo conto delle loro attuali volontà – gli stessi continueranno a vivere con la madre, con ogni più ampio diritto del padre di vederli e tenerli con sé anche più giorni consecutivi compreso il pernottamento;
1 4)che in caso di disaccordo - tenuto conto dell'età e relative volontà dei figli e , delle Per_1 Per_2 loro esigenze e compatibilmente con i loro impegni scolastici ed extrascolastici e tenuto conto altresì che il Sig. volge la propria attività lavorativa fuori Regione e rientra a Viareggio dal venerdì Pt_2 alla domenica sera, i figli staranno col padre il venerdì ed il sabato o, in alternativa il sabato e la domenica e un week-end alternato;
per le festività seguiranno il criterio dell'alternanza. Per le vacanze estive ciascun genitore potrà trascorrere con i figli fino a 15 giorni, anche continuativi, dandosi reciprocamente un preavviso minimo di un mese;
5)che il signor orrisponderà alla Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento in Pt_2 Pt_1 favore dei figli minori, la somma di euro 800,00 mensili, entro il 20 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT;
le spese straordinarie che si rendessero necessarie per i figli saranno corrisposte al 50% dalle parti;
6)che in merito al veicolo Ford Focus Tg. GM 676 TE, il Sig. si impegna a saldare tutte le Pt_2 rate residue del finanziamento acceso su di esso. Al termine dei pagamenti, il mezzo verrà venduto con suddivisione del ricavato al 50% tra le parti;
7) i ricorrenti sono entrambi economicamente autosufficienti, pertanto non hanno alcun diritto al mantenimento l'uno nei confronti dell'altro; non hanno beni mobili, immobili, né mobili registrati in comune ed hanno in questa sede già regolato tutti i reciproci e rispettivi diritti e obblighi;
9)i ricorrenti prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e di quello dei figli e , impegnandosi a confermare tale consenso ove richiesto;
Per_1 Per_2
10) spese legali compensate».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Viareggio (LU) il 28/6/2008, dal quale sono nati i due figli e (nati l'11/3/2010), entrambi ancora minorenni - hanno congiuntamente richiesto Per_1 Per_2 di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
Si dà atto che, con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, le parti hanno, altresì, proposto domanda di scioglimento del matrimonio, formulando le condizioni connesse a tale pronuncia.
2 Essendo la domanda così proposta procedibile - ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, cod. proc. civ.
- soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n.
898, e previo passaggio in giudicato della odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, provveda ad acquisire - sempre con la modalità di cui all'art. 127-ter cod. proc. civ. - le note scritte contenenti la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle istanze e conclusioni congiunte già formulate con riferimento alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio.
A tale proposito, il Collegio ritiene sin da ora opportuno precisare che la modifica unilaterale delle predette condizioni formulate con il ricorso introduttivo sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, cod. proc. civ. In tale ipotesi, se le parti non raggiungeranno un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni di cui all'art. 473-bis.51, comma 2, cod. proc. civ.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2 uniti in matrimonio in Viareggio (LU) in data 28/6/2008, debitamente trascritto nel
[...]
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Viareggio (LU) all'Atto Numero 6, Parte I, Ufficio
1, dell'Anno 2008, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate in ordine alla separazione personale pronunciata, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Gerardo Boragine;
d) SPESE DI LITE al definitivo;
e) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Viareggio (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 28/5/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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