Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: Dr. Marta Ienzi Presidente
Dr. Filomena Albano Giudice rel.
Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di conIGlio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 13069/2024, vertente
TRA
(POLICORO (MT), 14/11/1980), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
CUNICO MICHELE;
-ricorrente-
E
(STIGLIANO (MT), 22/12/1982), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
CUNICO MICHELE;
-resistente- NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione e divorzio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione e , hanno chiesto al Tribunale di Parte_1 Controparte_1 pronunciare la loro separazione personale rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in IC (Matera) in data 13 agosto 2016 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 2016, n. 5, p. 2, s. C), e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile.
Le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:
“____________RAPPORTI PERSONALI____________
1. I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto.
2. La figlia , minorenne, è affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori Persona_1
e continuerà ad abitare con la madre in Roma, via di Villa Lauricella 8 nella casa ove è attualmente fissato il domicilio della stessa.
3. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione e durante i tempi di permanenza della figlia presso ciascuno di loro.
4. Le decisioni di maggiore interesse per la figlia afferenti all'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia medesima. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice.
5. Tempi di permanenza della figlia minorenne preso i genitori: Week-end alternati: nei week-end nei quali la figlia starà con il padre, egli la prenderà il sabato all'uscita Per_1 da scuola (ovvero in caso di chiusura scolastica dall'abitazione materna alle ore 13,00)
6. La minore trascorrerà le vacanze di fine anno, dal 23/12 al 30/12 con la madre e dal 30/12 al 06/01 con il padre, l'anno seguente viceversa, ripetendo questa alternanza negli anni successivi.
7. vacanze scolastiche di Pasqua: con un genitore e con l'altro ad anni alterni.
8. festività nazionali o locali infrasettimanali: (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre e Patrono locale) ad anni alterni con un genitore e con l'altro.
9. Vacanze estive: Ciascuno dei due genitori trascorrerà due settimane anche non consecutive con la figlia durante il periodo di ferie estive. Le due settimane Per_1 dovranno essere concordate entro il 30 giugno. In mancanza di accordo il padre terrà con sé la figlia minore la prima metà (dal 1° al 15) del mese di agosto negli anni pari e la seconda metà (dal 16 al 31) del mese di agosto negli anni dispari e la madre viceversa.
Nel restante periodo estivo, salvi accordi derogatori, si applicherà la disciplina ordinaria sopra descritta nel punto 5.
____________RAPPORTI PATRIMONIALI ____________ 10. Il IG. verserà alla IG.ra un assegno per concorrere al suo CP_1 Parte_1 mantenimento pari a € 300,00 (trecento/00) mensili e un ulteriore assegno alla stessa per concorrere al mantenimento della figlia pari ad € 400,00 (quattrocento/00) mensili. Per_1 Detti assegni sono soggetti all'aggiornamento Istat, come per legge, e verranno versati entro il giorno 5 di ogni mese dal IG. sul conto corrente bancario indicato dalla CP_1 IG.ra . Parte_1
11. Le spese straordinarie occorrenti per il mantenimento della bambina saranno ripartite come da protocollo del tribunale di Roma del 2014.
12. Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio personale sostentamento.
13. Ogni altro rapporto è già stato regolato tra le parti
14. I coniugi si prestano reciproco consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto proprio e della figlia minore.
15. Le parti, con l a sottoscrizione del presente atto, ai sensi dell'art. n. 473 -bis. 51 c.p.c., dichiarano altresì di non volersi riconciliare e chiedono di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, sia quella relativa al procedimento di separazione, sia quella relativa a l susseguente procedimento di divorzio, rinunciando alla comparizione personale”.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
P. Q. M.
Il Tribunale pronunciando: - dichiara la separazione personale dei coniugi (POLICORO Parte_1
(MT), 14/11/1980) e (STIGLIANO (MT), 22/12/1982), che hanno Controparte_1 contratto matrimonio in IC (Matera) in data 13 agosto 2016 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 2016, n. 5, p. 2, s. C), alle condizioni di cui in parte motiva;
- dispone con separata ordinanza la fissazione dell'udienza per il divorzio. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Roma, 07/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Filomena Albano Marta Ienzi