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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/09/2025, n. 12389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12389 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, Sezione XI Civile, in persona del giudice o.t. Sonia Suppressa, deposita la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n.38324 dell'anno 2023 del Ruolo Generale
TRA
in persona del l.r.p.t, con sede in Vicenza, via Leoni n. 34 C.F e P.IVA: Parte_1
con l'Avvocato EMMA PIOGGIARELLA P.IVA_1
PARTE OPPONENTE
E
con sede legale in 00196 RM Roma Viale del Vignola 5, codice fiscale e partita IVA CP_1
iscritta al registro delle Imprese di Roma al numero REA RM-1634892,in persona P.IVA_2 dell'Amministratore e l.r.p.t. con poteri disgiunti , nata a [...] il [...] Controparte_2 codice fiscale con l'Avvocato Gianluca CAPOROSSI C.F._1
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione al decreto ingiuntivo n. 7706/2023 depositato il 17.4.2023 RG 14752/2023 emesso dal Tribunale di Roma in data 15.4.2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per parte opponente: “ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: NEL MERITO. IN VIA PRINCIPALE 1- Accertata la nullità della clausola di cui all'art. 13 del contratto di franchising sottoscritto tra le parti in data 21.6.2022 per i motivi di cui in narrativa, dichiararsi la validità ed efficacia del recesso esercitato da a mezzo raccomandata pec in data 23.11.2022 e per l'effetto revocarsi il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 7706/2023 emesso dal Tribunale di Roma in data 17.4.2023. 2- accertato l'inadempimento agli obblighi di legge e agli obblighi contrattuali del contratto di franchising da parte di dichiarare risolto il contratto sottoscritto tra le parti in data 21.6.2022 e per l'effetto CP_1 revocarsi il decreto ingiuntivo n. 7706/2023 emesso dal Tribunale di Roma in data 17.4.2023; NEL MERITO. IN SUBORDINE 1- nella denegata ipotesi in cui non dovesse accogliersi una delle precedenti conclusioni, accertata la nullità della clausola di cui all'art. 15 del contratto di franchising sottoscritto tra le parti in data 21.6.2022 per i motivi di cui in narrativa, ridursi il valore del decreto ingiuntivo decurtando l'importo di € 10.000,00 riferibile alla clausola penale o della maggiore o minore somma che il Giudice riterrà di giustizia a seguito di valutazione equitativa;
IN OGNI CASO 1- Disporsi l'integrale restituzione di quanto versato da a titolo di corrispettivo una tantum Parte_1 ovvero la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
2- Ridursi la somma liquidata a titolo di compenso dal Tribunale di Roma nel decreto ingiuntivo n. 7706/2023 nella misura ritenuta di giustizia;
3- Spese e compensi completamente rifusi”.
Per parte opposta: “«Piaccia all'Illmo Tribunale adito, ogni contraria domanda o eccezione disattesa, e con riserva nel rispetto dei termini di rito: 1) previa autorizzazione alla chiamata in giudizio del socio accomandatario , affinchè l'emananda sentenza sia pronunciata anche nei suoi CP_3 confronti, e l'emissione dei necessari provvedimenti per consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini a comparire;
2) previa concessione con ordinanza non impugnabile ex art. 648 c.p.c. della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
3) in via principale, rigettare l'opposizione perché infondata in fatto e diritto o non provata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
4) sempre in via principale, condannare in proprio, quale socio accomandatario illimitatamente responsabile della CP_3
TA TE SA DI AS AN & C. al pagamento in solido con la società ed in favore di
[...]
per le causali di cui è causa e già ingiunte con il decreto ingiuntivo opposto, il complessivo CP_1 importo di euro 15.490,00 (quindicimila-quattrocentonovanta virgola zerozero) Iva 22 % compresa oltre agli interessi ex art. 1282 e 1284 co. 4 c.c. determinandone la decorrenza fino al dì di effettivo soddisfo;
5) in subordine, rideterminare eventualmente le somme dovute, con condanna della opponente TA TE SA DI AS AN & C. e dalla chiamata in proprio CP_3 quale socio accomandatario illimitatamente responsabile al relativo pagamento in solido tra loro, oltre accessori di legge;
6) con vittoria di compensi e spese, come da Tariffa vigente»
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il decreto ingiuntivo n. 7706/2023 del 17.4.2023 RG 14752/2023 e notificato in termini il Tribunale di Roma ingiungeva alla società il pagamento della somma di Euro 15.490,00 Parte_1 oltre agli interessi come da domanda e spese della procedura di ingiunzione su ricorso della CP_1
[...]
Nel ricorso per decreto ingiuntivo parte ricorrente esponeva di aver emesso a carico dell'ingiungenda società le fatture – tutte rimaste non pagate – relative alle mensilità novembre e dicembre 2022, gennaio 2023, per euro 1.500,00 oltre Iva 22 % ciascuna per il canone di affiliazione pattuito con la scrittura privata denominata «CONTRATTO DI COLLABORAZIONE ED AFFILIAZIONE COMMERCIALE» sottoscritta in data 22.06.2022 e della penale prevista dall'articolo 15 del contratto.
Con atto di citazione tempestivamente notificato si costituiva nella successiva fase a cognizione piena del giudizio la società ingiunta, che contestava nel merito l'avversa pretesa sulla scorta dei seguenti motivi: nullità della clausola di cui all'art. 13 del contratto di franchising sottoscritto tra le parti in data 21.6.2022; legittimità del recesso esercitato da a mezzo raccomandata pec in data Parte_1
23.11.2022; inadempimento agli obblighi di legge e agli obblighi contrattuali del contratto di franchising da parte di CP_1
Si costituiva parte opposta, che chiedeva in via preliminare la concessione ex art. 648 c.p.c. della provvisoria esecuzione del d.i.; nel merito chiedeva respingersi l'opposizione confermando il d.i. opposto, rassegnando le seguenti conclusioni: “ Piaccia all'Illmo Tribunale adito, ogni contraria domanda o eccezione disattesa, e con riserva nel rispetto dei termini di rito: 1) previa autorizzazione alla chiamata in giudizio del socio accomandatario , affinchè l'emananda sentenza sia CP_3 pronunciata anche nei suoi confronti, e l'emissione dei necessari provvedimenti per consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini a comparire;
2) previa concessione con ordinanza non impugnabile ex art. 648 c.p.c. della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
3) in via principale, rigettare l'opposizione perché infondata in fatto e diritto o non provata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
4) sempre in via principale, condannare in proprio, quale socio CP_3 accomandatario illimitatamente responsabile della TA TE SA DI AS AN & C. al pagamento in solido con la società ed in favore di per le causali di cui è causa e già CP_1 ingiunte con il decreto ingiuntivo opposto, il complessivo importo di euro 15.490,00 (quindicimila- quattrocentonovanta virgola zerozero) Iva 22 % compresa oltre agli interessi ex art. 1282 e 1284 co. 4 c.c. determinandone la decorrenza fino al dì di effettivo soddisfo;
5) in subordine, rideterminare eventualmente le somme dovute, con condanna della opponente TA TE SA DI AS AN & C. e dalla chiamata in proprio quale socio accomandatario illimitatamente CP_3 responsabile al relativo pagamento in solido tra loro, oltre accessori di legge;
6) con vittoria di compensi e spese, come da Tariffa vigente”.
Rigettata con decreto del 16.10.2023 l'istanza di autorizzazione alla chiamata del terzo avanzata da parte opposta e rigettata altresì l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, la causa era istruita sui documenti prodotti e prova testimoniale.
All'odierna udienza, a seguito della lettura delle “note scritte” depositate ex art. 127 ter cpc da entrambe le parti, la causa viene decisa contestualmente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
Occorre evidenziare che la chiede condanna al pagamento della complessiva somma di CP_1
Euro 15.490,00, di cui Euro 10.000,00 a titolo di penale prevista dall'art. 15 a seguito del diritto di recesso anticipato dal contratto esercitato dalla controparte. Parte opponente ha lamentato il carattere vessatorio della clausola di cui all'art. 13 del contratto di affiliazione sottoscritto in data 21.6.2022 e ne ha invocato l'accertamento della nullità per la sua attitudine a generare squilibrio contrattuale/dipendenza economica tra le parti.
L'art. 13 del contratto sottoscritto il 21.6.2022, rubricato “durata e recesso” prevede che “per il primo anno contrattuale il Partner non potrà recedere dal contratto e, pertanto, il Partner sarà obbligato a rispettare tutti gli obblighi contrattuale derivanti dal contratto in oggetto”.
In argomento va osservato che la disciplina normativa sulle clausole vessatorie è contenuta negli artt.1341 e 1342 c.c. e negli artt. 33 ss. d. lgs. 205/2006 (codice del consumo).
La disciplina applicabile varia a seconda della natura dei contraenti e in particolare nel caso di contratti conclusi tra professionisti o imprenditori (B2B, ossia business to business) o tra consumatori (C2C, ossia consumer to consumer si applica la normativa codicistica;
si applica la disciplina consumeristica, nel caso in cui uno dei contraenti sia un consumatore e l'altro un professionista o imprenditore (B2C, ossia business to consumer).
Nel caso in esame, considerata l'appartenenza di entrambi i contraenti alla categoria imprenditoriale, non può dubitarsi della necessaria applicazione della disciplina codicistica.
L'elenco delle clausole vessatorie (o meglio, onerose) contenuto nell'art. 1341 c. 2 c.c. viene considerato tassativo e In relazione alla disciplina codicistica, la tassatività determina l'impossibilità di un'interpretazione analogica, mentre l'interpretazione estensiva è ammissibile solo allorché l'ipotesi non menzionata dalla norma rientri nella stessa ratio di quelle già previste. La natura tassativa dell'elencazione dipende dal carattere eccezionale della disposizione. Sono considerate vessatorie le clausole che attribuiscono la facoltà di recesso al solo predisponente, ossia al soggetto che ha predisposto il regolamento contrattuale. Per contro, qualora la clausola attribuisca la facoltà di recesso ad ambo le parti, non può considerarsi vessatoria (Cass. 6314/2006). Invece, le clausole che escludono il diritto di recesso non sono considerate vessatorie, in quanto tale eventualità non è contemplata nell'elencazione tassativa dell'art. 1341 c. 2 c.c. (Cass. 14038/2013).
Tenuto conto della richiamata giurisprudenza deve escludersi che l'art. 13 abbia carattere vessatorio sicché la ragione creditoria posta a fondamento dell' ingiunzione di pagamento relativa alla penale contrattualmente pattuita è sicuramente fondata.
Per ciò che attiene, invece, al pagamento dei canoni dei tre mesi consecutivi ritiene questo tribunale legittimo il rifiuto opposto da parte della di pagare sulla scorta dell'eccezione Controparte_4
“Inadimplenti non est adimplendum”.
Com'è noto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la domanda giudiziale s'identifica in quella proposta dalla parte creditrice nel ricorso per decreto, per quanto la fase a cognizione piena del giudizio designi quale attore in senso formale colui che riveste la qualità sostanziale di convenuto, il che fa sì che il giudicato si svolge come un ordinario giudizio di cognizione nel quale il sindacato del giudice non è limitato al controllo di validità del decreto ingiuntivo opposto ma involge anche il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso (Cass. SS.UU. 7-7-93 n. 7448, cit.; Cass. 14-9-93 n. 9512; Cass. 17-11-94 n. 9708).
A seguito della contestata fondatezza delle ragioni di credito azionate e dell'eccepito grave inadempimento della parte presunta creditrice, alla parte opposta non è più bastato provare l'esistenza del contratto, essendo divenuto suo preciso onere anche fornire adeguata prova dell'effettivo espletamento dello stesso, in ossequio al disposto di cui all'art. 2697 c.c., secondo cui l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere. Ora va osservato che la non è riuscita a colmare tale fondamentale lacuna probatoria in CP_1 quanto a fronte dell'eccezione di grave inadempimento sollevata da parte opponente i documenti prodotti con il ricorso per decreto ingiuntivo e poi con la comparsa di costituzione non costituiscono sufficienti prove atte a dimostrare l'effettiva esecuzione minima delle obbligazioni pagate con compenso fisso mensile su di sé assunte e derivanti dall'accordo contrattuale invocato.
Orbene deve darsi atto che non è stata fornita alcuna prova dell'effettiva esecuzione delle attività contrattualmente previste per le quali si era impegnata la nei confronti della CP_1 [...]
Parte_1
In particolare con il contratto la si era impegnata ex art. 8 a fornire alla società la CP_1
“formazione professionale”. Ebbene a fronte della precisa contestazione sollevata da parte opponente secondo cui l'attività di formazione “non è mai stata fatta e alla Sig.ra non sono stati CP_3 forniti in alcun modo gli strumenti per poter svolgere tale tipo di consulenza” la non ha CP_1 fornito alcuna prova a sostegno delle proprie ragioni creditorie.
Anzi dalla prova testimoniale svolta con il teste escusso, , è emersa la prova che Testimone_1 la è stata inadempiente alle obbligazioni assunte contrattualmente. Difatti il teste ha CP_1 sostanzialmente confermato le circostanze di fatto poste a sostegno della difesa di parte opponente di cui ai capitoli 1,2,5,6 della prova testimoniale, avendo dichiarato essere vero che:
1. Vero che, l'attività d formazione svoltasi in Roma a luglio 2022 ha avuto una durata di due giorni e di due ore al giorno per complessive 4 ore;
2. Vero che, durante le ore di formazione in Roma non sono stati affrontati gli argomenti relativi alla lettura/interpretazione delle perizie, delle visure catastali e ipotecarie, ovvero alle nozioni catastali e urbanistiche;
5. Vero che, la formazione in Roma di luglio 2022 è stata tenuta dalla Sig.ra CP_2
6. Vero che, durante la formazione in Roma di luglio 2022 era assente l'avv. . Controparte_5
Pertanto deve concludersi che all'esito dell'istruttoria svolta non é emersa con la dovuta certezza la prova dell'esatto adempimento del contratto posto a fondamento della pretesa creditoria, sicché sono da ritenersi insufficienti le fatture prodotte a tale fine da parte opposta. In altri termini, a fronte della netta contestazione dell'effettiva esecuzione di tutte le obbligazioni contrattuali da parte della e dell'eccepito grave inadempimento, le fatture emesse e azionate e gli altri documenti CP_1 non sono più bastati a sostenere la domanda in quella che è stata la fase del giudizio a cognizione piena e parte opposta, dopo aver ottenuto il decreto ingiuntivo, non è stata in grado di fornire la prova del vantato diritto alla corresponsione della somma pretesa in pagamento per i canoni mensili di cui alle tre fatture azionate.
Ciò comporta che il decreto ingiuntivo opposto va revocato e parte opponente va condannata al solo pagamento della somma di Euro 10.000,00 relativa alla penale di cui all'art. 15 del contratto, oltre interessi come richiesti.
Le spese seguono la prevalente soccombenza di parte opponente e si liquidano d'ufficio come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 7706/2023 depositato il 17.4.2023 RG 14752/2023 emesso dal Tribunale di Roma in data 15.4.2023, ogni altra domanda ed eccezione disattese così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 7706/2023 depositato il 17.4.2023 RG 14752/2023 emesso dal Tribunale di Roma in data 15.4.2023;
- condanna la a pagare alla la somma di Euro 10.000,00, oltre Parte_1 CP_1 interessi come richiesti;
- condanna la a pagare le spese di giudizio, liquidate d'ufficio in Euro 4237,00 per Parte_1 compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, all'udienza del 5 settembre 2025
Si comunichi IL GIUDICE O.T.
Sonia Suppressa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, Sezione XI Civile, in persona del giudice o.t. Sonia Suppressa, deposita la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n.38324 dell'anno 2023 del Ruolo Generale
TRA
in persona del l.r.p.t, con sede in Vicenza, via Leoni n. 34 C.F e P.IVA: Parte_1
con l'Avvocato EMMA PIOGGIARELLA P.IVA_1
PARTE OPPONENTE
E
con sede legale in 00196 RM Roma Viale del Vignola 5, codice fiscale e partita IVA CP_1
iscritta al registro delle Imprese di Roma al numero REA RM-1634892,in persona P.IVA_2 dell'Amministratore e l.r.p.t. con poteri disgiunti , nata a [...] il [...] Controparte_2 codice fiscale con l'Avvocato Gianluca CAPOROSSI C.F._1
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione al decreto ingiuntivo n. 7706/2023 depositato il 17.4.2023 RG 14752/2023 emesso dal Tribunale di Roma in data 15.4.2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per parte opponente: “ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: NEL MERITO. IN VIA PRINCIPALE 1- Accertata la nullità della clausola di cui all'art. 13 del contratto di franchising sottoscritto tra le parti in data 21.6.2022 per i motivi di cui in narrativa, dichiararsi la validità ed efficacia del recesso esercitato da a mezzo raccomandata pec in data 23.11.2022 e per l'effetto revocarsi il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 7706/2023 emesso dal Tribunale di Roma in data 17.4.2023. 2- accertato l'inadempimento agli obblighi di legge e agli obblighi contrattuali del contratto di franchising da parte di dichiarare risolto il contratto sottoscritto tra le parti in data 21.6.2022 e per l'effetto CP_1 revocarsi il decreto ingiuntivo n. 7706/2023 emesso dal Tribunale di Roma in data 17.4.2023; NEL MERITO. IN SUBORDINE 1- nella denegata ipotesi in cui non dovesse accogliersi una delle precedenti conclusioni, accertata la nullità della clausola di cui all'art. 15 del contratto di franchising sottoscritto tra le parti in data 21.6.2022 per i motivi di cui in narrativa, ridursi il valore del decreto ingiuntivo decurtando l'importo di € 10.000,00 riferibile alla clausola penale o della maggiore o minore somma che il Giudice riterrà di giustizia a seguito di valutazione equitativa;
IN OGNI CASO 1- Disporsi l'integrale restituzione di quanto versato da a titolo di corrispettivo una tantum Parte_1 ovvero la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
2- Ridursi la somma liquidata a titolo di compenso dal Tribunale di Roma nel decreto ingiuntivo n. 7706/2023 nella misura ritenuta di giustizia;
3- Spese e compensi completamente rifusi”.
Per parte opposta: “«Piaccia all'Illmo Tribunale adito, ogni contraria domanda o eccezione disattesa, e con riserva nel rispetto dei termini di rito: 1) previa autorizzazione alla chiamata in giudizio del socio accomandatario , affinchè l'emananda sentenza sia pronunciata anche nei suoi CP_3 confronti, e l'emissione dei necessari provvedimenti per consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini a comparire;
2) previa concessione con ordinanza non impugnabile ex art. 648 c.p.c. della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
3) in via principale, rigettare l'opposizione perché infondata in fatto e diritto o non provata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
4) sempre in via principale, condannare in proprio, quale socio accomandatario illimitatamente responsabile della CP_3
TA TE SA DI AS AN & C. al pagamento in solido con la società ed in favore di
[...]
per le causali di cui è causa e già ingiunte con il decreto ingiuntivo opposto, il complessivo CP_1 importo di euro 15.490,00 (quindicimila-quattrocentonovanta virgola zerozero) Iva 22 % compresa oltre agli interessi ex art. 1282 e 1284 co. 4 c.c. determinandone la decorrenza fino al dì di effettivo soddisfo;
5) in subordine, rideterminare eventualmente le somme dovute, con condanna della opponente TA TE SA DI AS AN & C. e dalla chiamata in proprio CP_3 quale socio accomandatario illimitatamente responsabile al relativo pagamento in solido tra loro, oltre accessori di legge;
6) con vittoria di compensi e spese, come da Tariffa vigente»
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il decreto ingiuntivo n. 7706/2023 del 17.4.2023 RG 14752/2023 e notificato in termini il Tribunale di Roma ingiungeva alla società il pagamento della somma di Euro 15.490,00 Parte_1 oltre agli interessi come da domanda e spese della procedura di ingiunzione su ricorso della CP_1
[...]
Nel ricorso per decreto ingiuntivo parte ricorrente esponeva di aver emesso a carico dell'ingiungenda società le fatture – tutte rimaste non pagate – relative alle mensilità novembre e dicembre 2022, gennaio 2023, per euro 1.500,00 oltre Iva 22 % ciascuna per il canone di affiliazione pattuito con la scrittura privata denominata «CONTRATTO DI COLLABORAZIONE ED AFFILIAZIONE COMMERCIALE» sottoscritta in data 22.06.2022 e della penale prevista dall'articolo 15 del contratto.
Con atto di citazione tempestivamente notificato si costituiva nella successiva fase a cognizione piena del giudizio la società ingiunta, che contestava nel merito l'avversa pretesa sulla scorta dei seguenti motivi: nullità della clausola di cui all'art. 13 del contratto di franchising sottoscritto tra le parti in data 21.6.2022; legittimità del recesso esercitato da a mezzo raccomandata pec in data Parte_1
23.11.2022; inadempimento agli obblighi di legge e agli obblighi contrattuali del contratto di franchising da parte di CP_1
Si costituiva parte opposta, che chiedeva in via preliminare la concessione ex art. 648 c.p.c. della provvisoria esecuzione del d.i.; nel merito chiedeva respingersi l'opposizione confermando il d.i. opposto, rassegnando le seguenti conclusioni: “ Piaccia all'Illmo Tribunale adito, ogni contraria domanda o eccezione disattesa, e con riserva nel rispetto dei termini di rito: 1) previa autorizzazione alla chiamata in giudizio del socio accomandatario , affinchè l'emananda sentenza sia CP_3 pronunciata anche nei suoi confronti, e l'emissione dei necessari provvedimenti per consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini a comparire;
2) previa concessione con ordinanza non impugnabile ex art. 648 c.p.c. della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
3) in via principale, rigettare l'opposizione perché infondata in fatto e diritto o non provata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
4) sempre in via principale, condannare in proprio, quale socio CP_3 accomandatario illimitatamente responsabile della TA TE SA DI AS AN & C. al pagamento in solido con la società ed in favore di per le causali di cui è causa e già CP_1 ingiunte con il decreto ingiuntivo opposto, il complessivo importo di euro 15.490,00 (quindicimila- quattrocentonovanta virgola zerozero) Iva 22 % compresa oltre agli interessi ex art. 1282 e 1284 co. 4 c.c. determinandone la decorrenza fino al dì di effettivo soddisfo;
5) in subordine, rideterminare eventualmente le somme dovute, con condanna della opponente TA TE SA DI AS AN & C. e dalla chiamata in proprio quale socio accomandatario illimitatamente CP_3 responsabile al relativo pagamento in solido tra loro, oltre accessori di legge;
6) con vittoria di compensi e spese, come da Tariffa vigente”.
Rigettata con decreto del 16.10.2023 l'istanza di autorizzazione alla chiamata del terzo avanzata da parte opposta e rigettata altresì l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, la causa era istruita sui documenti prodotti e prova testimoniale.
All'odierna udienza, a seguito della lettura delle “note scritte” depositate ex art. 127 ter cpc da entrambe le parti, la causa viene decisa contestualmente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
Occorre evidenziare che la chiede condanna al pagamento della complessiva somma di CP_1
Euro 15.490,00, di cui Euro 10.000,00 a titolo di penale prevista dall'art. 15 a seguito del diritto di recesso anticipato dal contratto esercitato dalla controparte. Parte opponente ha lamentato il carattere vessatorio della clausola di cui all'art. 13 del contratto di affiliazione sottoscritto in data 21.6.2022 e ne ha invocato l'accertamento della nullità per la sua attitudine a generare squilibrio contrattuale/dipendenza economica tra le parti.
L'art. 13 del contratto sottoscritto il 21.6.2022, rubricato “durata e recesso” prevede che “per il primo anno contrattuale il Partner non potrà recedere dal contratto e, pertanto, il Partner sarà obbligato a rispettare tutti gli obblighi contrattuale derivanti dal contratto in oggetto”.
In argomento va osservato che la disciplina normativa sulle clausole vessatorie è contenuta negli artt.1341 e 1342 c.c. e negli artt. 33 ss. d. lgs. 205/2006 (codice del consumo).
La disciplina applicabile varia a seconda della natura dei contraenti e in particolare nel caso di contratti conclusi tra professionisti o imprenditori (B2B, ossia business to business) o tra consumatori (C2C, ossia consumer to consumer si applica la normativa codicistica;
si applica la disciplina consumeristica, nel caso in cui uno dei contraenti sia un consumatore e l'altro un professionista o imprenditore (B2C, ossia business to consumer).
Nel caso in esame, considerata l'appartenenza di entrambi i contraenti alla categoria imprenditoriale, non può dubitarsi della necessaria applicazione della disciplina codicistica.
L'elenco delle clausole vessatorie (o meglio, onerose) contenuto nell'art. 1341 c. 2 c.c. viene considerato tassativo e In relazione alla disciplina codicistica, la tassatività determina l'impossibilità di un'interpretazione analogica, mentre l'interpretazione estensiva è ammissibile solo allorché l'ipotesi non menzionata dalla norma rientri nella stessa ratio di quelle già previste. La natura tassativa dell'elencazione dipende dal carattere eccezionale della disposizione. Sono considerate vessatorie le clausole che attribuiscono la facoltà di recesso al solo predisponente, ossia al soggetto che ha predisposto il regolamento contrattuale. Per contro, qualora la clausola attribuisca la facoltà di recesso ad ambo le parti, non può considerarsi vessatoria (Cass. 6314/2006). Invece, le clausole che escludono il diritto di recesso non sono considerate vessatorie, in quanto tale eventualità non è contemplata nell'elencazione tassativa dell'art. 1341 c. 2 c.c. (Cass. 14038/2013).
Tenuto conto della richiamata giurisprudenza deve escludersi che l'art. 13 abbia carattere vessatorio sicché la ragione creditoria posta a fondamento dell' ingiunzione di pagamento relativa alla penale contrattualmente pattuita è sicuramente fondata.
Per ciò che attiene, invece, al pagamento dei canoni dei tre mesi consecutivi ritiene questo tribunale legittimo il rifiuto opposto da parte della di pagare sulla scorta dell'eccezione Controparte_4
“Inadimplenti non est adimplendum”.
Com'è noto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la domanda giudiziale s'identifica in quella proposta dalla parte creditrice nel ricorso per decreto, per quanto la fase a cognizione piena del giudizio designi quale attore in senso formale colui che riveste la qualità sostanziale di convenuto, il che fa sì che il giudicato si svolge come un ordinario giudizio di cognizione nel quale il sindacato del giudice non è limitato al controllo di validità del decreto ingiuntivo opposto ma involge anche il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso (Cass. SS.UU. 7-7-93 n. 7448, cit.; Cass. 14-9-93 n. 9512; Cass. 17-11-94 n. 9708).
A seguito della contestata fondatezza delle ragioni di credito azionate e dell'eccepito grave inadempimento della parte presunta creditrice, alla parte opposta non è più bastato provare l'esistenza del contratto, essendo divenuto suo preciso onere anche fornire adeguata prova dell'effettivo espletamento dello stesso, in ossequio al disposto di cui all'art. 2697 c.c., secondo cui l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere. Ora va osservato che la non è riuscita a colmare tale fondamentale lacuna probatoria in CP_1 quanto a fronte dell'eccezione di grave inadempimento sollevata da parte opponente i documenti prodotti con il ricorso per decreto ingiuntivo e poi con la comparsa di costituzione non costituiscono sufficienti prove atte a dimostrare l'effettiva esecuzione minima delle obbligazioni pagate con compenso fisso mensile su di sé assunte e derivanti dall'accordo contrattuale invocato.
Orbene deve darsi atto che non è stata fornita alcuna prova dell'effettiva esecuzione delle attività contrattualmente previste per le quali si era impegnata la nei confronti della CP_1 [...]
Parte_1
In particolare con il contratto la si era impegnata ex art. 8 a fornire alla società la CP_1
“formazione professionale”. Ebbene a fronte della precisa contestazione sollevata da parte opponente secondo cui l'attività di formazione “non è mai stata fatta e alla Sig.ra non sono stati CP_3 forniti in alcun modo gli strumenti per poter svolgere tale tipo di consulenza” la non ha CP_1 fornito alcuna prova a sostegno delle proprie ragioni creditorie.
Anzi dalla prova testimoniale svolta con il teste escusso, , è emersa la prova che Testimone_1 la è stata inadempiente alle obbligazioni assunte contrattualmente. Difatti il teste ha CP_1 sostanzialmente confermato le circostanze di fatto poste a sostegno della difesa di parte opponente di cui ai capitoli 1,2,5,6 della prova testimoniale, avendo dichiarato essere vero che:
1. Vero che, l'attività d formazione svoltasi in Roma a luglio 2022 ha avuto una durata di due giorni e di due ore al giorno per complessive 4 ore;
2. Vero che, durante le ore di formazione in Roma non sono stati affrontati gli argomenti relativi alla lettura/interpretazione delle perizie, delle visure catastali e ipotecarie, ovvero alle nozioni catastali e urbanistiche;
5. Vero che, la formazione in Roma di luglio 2022 è stata tenuta dalla Sig.ra CP_2
6. Vero che, durante la formazione in Roma di luglio 2022 era assente l'avv. . Controparte_5
Pertanto deve concludersi che all'esito dell'istruttoria svolta non é emersa con la dovuta certezza la prova dell'esatto adempimento del contratto posto a fondamento della pretesa creditoria, sicché sono da ritenersi insufficienti le fatture prodotte a tale fine da parte opposta. In altri termini, a fronte della netta contestazione dell'effettiva esecuzione di tutte le obbligazioni contrattuali da parte della e dell'eccepito grave inadempimento, le fatture emesse e azionate e gli altri documenti CP_1 non sono più bastati a sostenere la domanda in quella che è stata la fase del giudizio a cognizione piena e parte opposta, dopo aver ottenuto il decreto ingiuntivo, non è stata in grado di fornire la prova del vantato diritto alla corresponsione della somma pretesa in pagamento per i canoni mensili di cui alle tre fatture azionate.
Ciò comporta che il decreto ingiuntivo opposto va revocato e parte opponente va condannata al solo pagamento della somma di Euro 10.000,00 relativa alla penale di cui all'art. 15 del contratto, oltre interessi come richiesti.
Le spese seguono la prevalente soccombenza di parte opponente e si liquidano d'ufficio come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 7706/2023 depositato il 17.4.2023 RG 14752/2023 emesso dal Tribunale di Roma in data 15.4.2023, ogni altra domanda ed eccezione disattese così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 7706/2023 depositato il 17.4.2023 RG 14752/2023 emesso dal Tribunale di Roma in data 15.4.2023;
- condanna la a pagare alla la somma di Euro 10.000,00, oltre Parte_1 CP_1 interessi come richiesti;
- condanna la a pagare le spese di giudizio, liquidate d'ufficio in Euro 4237,00 per Parte_1 compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, all'udienza del 5 settembre 2025
Si comunichi IL GIUDICE O.T.
Sonia Suppressa