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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 23/06/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 30-1/ /2025 P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
SEZIONE CIVILE e CONCORSUALE
Il Tribunale di Siena riunito in camera di consiglio composto dai magistrati
Dott. Gianmarco Marinai Presidente
Dott.ssa Valentina Lisi Giudice rel./est.
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale n. 30/2025 R.G. promosso da:
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SIENA; ricorrente nei confronti di
, P.I. , con sede in Piancastagnaio (SI), via Fonte Controparte_1 P.IVA_1
Natali n. 1075/E;
Debitore contumace
Motivi della decisione
1. Con ricorso depositato in data 11/04/2025 e regolarmente notificato al debitore a mezzo pec, la presso il Tribunale di Siena ha chiesto l'apertura della liquidazione Parte_1 giudiziale della impresa individuale . Controparte_1
Il P.M. ricorrente ha esposto che a carico del debitore risultano debiti erariali iscritti a ruolo per un importo complessivo di Euro 125.145,86 e debiti erariali non ancora iscritti a ruolo per ulteriori Euro
153.249,00, come è emerso dalla relazione della Guardia di Finanza, Tenenza di Chiusi Scalo, acquisita nell'ambito del procedimento penale n. 272/2025 R.G. mod. 45 (v. Doc. 1).
A dimostrazione della sussistenza dello stato di insolvenza, l'istante ha dedotto l'inadempimento da parte dell'impresa resistente dei suindicati crediti tributari ed ha richiamato gli ulteriori fatti esteriori risultanti dall'annotazione di polizia giudiziaria allegata al ricorso.
La cancelleria ha provveduto ad acquisire le informative previste dagli artt. 42 e 367 CCI.
Il resistente, ritualmente evocato in giudizio, è rimasto contumace.
1 All'udienza del 04/06/2025, nessuno è comparso e la Giudice relatrice ha riservato di riferire al
Collegio per la decisione nella odierna camera di consiglio.
2. Esaminati gli atti e i documenti, lette le risultanze delle informative acquisite e sentita la Giudice
Relatrice in camera di consiglio, nonché ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che il debitore ha la sede nel circondario del presente Ufficio in Piancastagnaio (SI), deve essere aperta la liquidazione giudiziale di in persona del suo omonimo titolare. Controparte_1
Osserva, preliminarmente, il Collegio che la mancata comparizione del P.M. istante all'udienza celebratasi dinanzi alla Giudice delegata per lo svolgimento dell'istruttoria non può essere interpretata, secondo l'orientamento consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità, quale rinuncia implicita all'iniziativa intrapresa, dovendosi di converso ritenere che il ricorrente abbia inteso confermare le conclusioni già formulate in ricorso (v. Cass. civi., sez. I, 14/01/2019, n. 643 e succ. conf.).
Il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 C.C.I.
La natura di impresa commerciale del resistente emerge dal tipo di attività svolta di “fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria (…)”, risultante dalla visura camerale in atti.
Inoltre, il debitore, non costituendosi, non ha allegato, né dunque dimostrato, il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), CCII. Invero, l'onere della prova del mancato superamento dei limiti dimensionali dell'impresa minore grava sull'imprenditore stesso (v. sul tema dell'onere probatorio in capo al debitore con riferimento all'analoga disposizione di cui all'art. 1, co. 2 l.f., tra le molte Cass. 8769/2012, Cass. 13643/2013 e Cass. 25188/2017) e, nel caso di specie, il resistente non ha prodotto i documenti di cui all'art. 41, co. 4 CCII, né documentazione equipollente.
L'entità dei debiti scaduti, e non pagati, nei limiti del vaglio esperibile in questa sede da parte del
Tribunale concorsuale, è tale da superare lo sbarramento procedurale fissato dall'art. 49, comma 5,
CCI, tenuto conto delle plurime passività previdenziali e fiscali risultanti dalle informative acquisite.
La condizione di insolvenza dell'impresa debitrice risulta comprovata da molteplici elementi indicativi del relativo stato di decozione, ovverosia dell'incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, quali il mancato adempimento dei molteplici debiti di natura previdenziale e tributaria già iscritti a ruolo erariale per l'importo di Euro 126.784,00, nonché l'esistenza di considerevoli carichi pendenti relativi alle imposte dirette, all'imposta sul valore aggiunto, alle imposte indirette sugli affari e ad altri tributi indiretti, risultanti dalla informativa pervenuta dall'Agenzia delle Entrate (v., in particolare, atto di accertamento unificato n. T8B010101599/2024 per l'anno 2022 notificato il 03/12/2024 per Euro 1.273.177,86).
Sussistono, pertanto, i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
2 Come curatore si nomina il dott. professionista iscritto presso l'Albo Nazionale dei Persona_1
Gestori della crisi, tenuto conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI.
La fissazione dell'udienza di esame dello stato passivo tiene conto del periodo di sospensione feriale.
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 44, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di C.F. , CP_1 C.F._1 quale titolare dell'impresa individuale , P.I. con Controparte_1 P.IVA_1 sede in Piancastagnaio (SI), via Fonte Natali n. 1075/E, nomina il dott. Gianmarco Marinai Giudice Delegato per la procedura nomina curatore il dott. il quale, alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle Persona_1 risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI, risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce
3 il giorno 23/10/2025 ad ore 11.15 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato; assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3,
CCI; segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n.
115; autorizza il curatore nominato, visti gli artt. 16 bis d.l. 179/2012 e 44 ss. d.l. 90/2014:
- a munirsi, entro l'accettazione del presente incarico, di un redattore e/o di un gestionale di atti telematici, che non comporti oneri per l'Erario, per depositare tramite esso ogni atto di procedura, ivi incluse le relazioni periodiche e i rapporti riepilogativi;
- a comunicare al fornitore del redattore e/o gestionale di cui sopra sé l'attivo della procedura abbia sopravanzato o non abbia sopravanzato la soglia di € 5.000,00;
- a depositare la fattura che verrà emessa dal fornitore del redattore e/o gestionale, quale spesa prededucibile;
4 dispone che la presente sentenza venga notificata ai debitori soggetti a liquidazione giudiziale, comunicata al
Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Siena nella camera di consiglio del giorno 06/06/2025
La Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Lisi Dott. Gianmarco Marinai
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
SEZIONE CIVILE e CONCORSUALE
Il Tribunale di Siena riunito in camera di consiglio composto dai magistrati
Dott. Gianmarco Marinai Presidente
Dott.ssa Valentina Lisi Giudice rel./est.
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale n. 30/2025 R.G. promosso da:
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SIENA; ricorrente nei confronti di
, P.I. , con sede in Piancastagnaio (SI), via Fonte Controparte_1 P.IVA_1
Natali n. 1075/E;
Debitore contumace
Motivi della decisione
1. Con ricorso depositato in data 11/04/2025 e regolarmente notificato al debitore a mezzo pec, la presso il Tribunale di Siena ha chiesto l'apertura della liquidazione Parte_1 giudiziale della impresa individuale . Controparte_1
Il P.M. ricorrente ha esposto che a carico del debitore risultano debiti erariali iscritti a ruolo per un importo complessivo di Euro 125.145,86 e debiti erariali non ancora iscritti a ruolo per ulteriori Euro
153.249,00, come è emerso dalla relazione della Guardia di Finanza, Tenenza di Chiusi Scalo, acquisita nell'ambito del procedimento penale n. 272/2025 R.G. mod. 45 (v. Doc. 1).
A dimostrazione della sussistenza dello stato di insolvenza, l'istante ha dedotto l'inadempimento da parte dell'impresa resistente dei suindicati crediti tributari ed ha richiamato gli ulteriori fatti esteriori risultanti dall'annotazione di polizia giudiziaria allegata al ricorso.
La cancelleria ha provveduto ad acquisire le informative previste dagli artt. 42 e 367 CCI.
Il resistente, ritualmente evocato in giudizio, è rimasto contumace.
1 All'udienza del 04/06/2025, nessuno è comparso e la Giudice relatrice ha riservato di riferire al
Collegio per la decisione nella odierna camera di consiglio.
2. Esaminati gli atti e i documenti, lette le risultanze delle informative acquisite e sentita la Giudice
Relatrice in camera di consiglio, nonché ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che il debitore ha la sede nel circondario del presente Ufficio in Piancastagnaio (SI), deve essere aperta la liquidazione giudiziale di in persona del suo omonimo titolare. Controparte_1
Osserva, preliminarmente, il Collegio che la mancata comparizione del P.M. istante all'udienza celebratasi dinanzi alla Giudice delegata per lo svolgimento dell'istruttoria non può essere interpretata, secondo l'orientamento consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità, quale rinuncia implicita all'iniziativa intrapresa, dovendosi di converso ritenere che il ricorrente abbia inteso confermare le conclusioni già formulate in ricorso (v. Cass. civi., sez. I, 14/01/2019, n. 643 e succ. conf.).
Il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 C.C.I.
La natura di impresa commerciale del resistente emerge dal tipo di attività svolta di “fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria (…)”, risultante dalla visura camerale in atti.
Inoltre, il debitore, non costituendosi, non ha allegato, né dunque dimostrato, il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), CCII. Invero, l'onere della prova del mancato superamento dei limiti dimensionali dell'impresa minore grava sull'imprenditore stesso (v. sul tema dell'onere probatorio in capo al debitore con riferimento all'analoga disposizione di cui all'art. 1, co. 2 l.f., tra le molte Cass. 8769/2012, Cass. 13643/2013 e Cass. 25188/2017) e, nel caso di specie, il resistente non ha prodotto i documenti di cui all'art. 41, co. 4 CCII, né documentazione equipollente.
L'entità dei debiti scaduti, e non pagati, nei limiti del vaglio esperibile in questa sede da parte del
Tribunale concorsuale, è tale da superare lo sbarramento procedurale fissato dall'art. 49, comma 5,
CCI, tenuto conto delle plurime passività previdenziali e fiscali risultanti dalle informative acquisite.
La condizione di insolvenza dell'impresa debitrice risulta comprovata da molteplici elementi indicativi del relativo stato di decozione, ovverosia dell'incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, quali il mancato adempimento dei molteplici debiti di natura previdenziale e tributaria già iscritti a ruolo erariale per l'importo di Euro 126.784,00, nonché l'esistenza di considerevoli carichi pendenti relativi alle imposte dirette, all'imposta sul valore aggiunto, alle imposte indirette sugli affari e ad altri tributi indiretti, risultanti dalla informativa pervenuta dall'Agenzia delle Entrate (v., in particolare, atto di accertamento unificato n. T8B010101599/2024 per l'anno 2022 notificato il 03/12/2024 per Euro 1.273.177,86).
Sussistono, pertanto, i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
2 Come curatore si nomina il dott. professionista iscritto presso l'Albo Nazionale dei Persona_1
Gestori della crisi, tenuto conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI.
La fissazione dell'udienza di esame dello stato passivo tiene conto del periodo di sospensione feriale.
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 44, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di C.F. , CP_1 C.F._1 quale titolare dell'impresa individuale , P.I. con Controparte_1 P.IVA_1 sede in Piancastagnaio (SI), via Fonte Natali n. 1075/E, nomina il dott. Gianmarco Marinai Giudice Delegato per la procedura nomina curatore il dott. il quale, alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle Persona_1 risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI, risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce
3 il giorno 23/10/2025 ad ore 11.15 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato; assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3,
CCI; segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n.
115; autorizza il curatore nominato, visti gli artt. 16 bis d.l. 179/2012 e 44 ss. d.l. 90/2014:
- a munirsi, entro l'accettazione del presente incarico, di un redattore e/o di un gestionale di atti telematici, che non comporti oneri per l'Erario, per depositare tramite esso ogni atto di procedura, ivi incluse le relazioni periodiche e i rapporti riepilogativi;
- a comunicare al fornitore del redattore e/o gestionale di cui sopra sé l'attivo della procedura abbia sopravanzato o non abbia sopravanzato la soglia di € 5.000,00;
- a depositare la fattura che verrà emessa dal fornitore del redattore e/o gestionale, quale spesa prededucibile;
4 dispone che la presente sentenza venga notificata ai debitori soggetti a liquidazione giudiziale, comunicata al
Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Siena nella camera di consiglio del giorno 06/06/2025
La Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Lisi Dott. Gianmarco Marinai
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