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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 14/11/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
n. 265/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO – collegio civile, riunita in camera di consiglio, nelle persone di: dr. Maria Grazia d'ERRICO presidente rel. dr. Rita CAROSELLA consigliere dr. Gianfranco PLACENTINO consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello iscritta n. 265/2020, promossa a seguito di rinvio dalla Corte di cassazione, avverso la sentenza n. 317/2010 emessa dal Tribunale di Campobasso, avente ad oggetto: risarcimento danni
TR A
(c.f. , rappresentata e difesa giusta Parte_1 C.F._1 procura allegata al ricorso dall'avv. Giovanni de Notariis -PEC:
-, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Email_1
Campobasso alla via De Attellis n.5;
APPELLANTE
E
, in persona del Controparte_1
Commissario Liquidatore, rappresentata e difesa come da giusta procura allegata, dall'avv. Angelica Barile, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in
Isernia, alla Via del Casale n.5/B;
APPELLATA RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.-- Con atto del 13/10/2020 , a seguito dell'ordinanza di rinvio della Parte_1
Cassazione n. 26526 del 17/10/2019, ha riassunto dinanzi a questa corte il giudizio di appello avverso la sentenza n. 317/2010 emessa dal Tribunale di Campobasso, proposto nei suoi confronti dalla;
Parte_2
2.-- con ordinanza del 14/12/2022, ritualmente notificata alle parti costituite, il collegio, dato atto del decesso dell'avv. Giovanni de Notariis, unico procuratore di parte appellante, ha dichiarato l'interruzione del presente giudizio ai sensi dell'art. 301 c.p.c.;
3.-- rilevato che dalla data di comunicazione del provvedimento di interruzione è inutilmente decorso il termine di legge per la presentazione dell'istanza di riassunzione di cui all'art. 305 c.p.c., e che deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 307 c.p.c;
3.-- ritenuto che nulla debba statuirsi sulle spese di lite ai sensi dell'art. 310, comma 4,
c.p.c., che prevede che le spese del processo estinto restino a carico delle parti che le hanno anticipate;
P. Q. M.
pronunciando definitivamente sull'appello proposto da nei confronti Parte_1 della avverso la sentenza n. 317/2010 del Parte_2
Tribunale di Campobasso, a seguito dell'ordinanza di rinvio della Corte di cassazione n.26526/2019, così provvede:
a) dichiara estinto il giudizio;
b) nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte del 6/11/2025.
dr. Maria Grazia d'Errico - presidente est.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO – collegio civile, riunita in camera di consiglio, nelle persone di: dr. Maria Grazia d'ERRICO presidente rel. dr. Rita CAROSELLA consigliere dr. Gianfranco PLACENTINO consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello iscritta n. 265/2020, promossa a seguito di rinvio dalla Corte di cassazione, avverso la sentenza n. 317/2010 emessa dal Tribunale di Campobasso, avente ad oggetto: risarcimento danni
TR A
(c.f. , rappresentata e difesa giusta Parte_1 C.F._1 procura allegata al ricorso dall'avv. Giovanni de Notariis -PEC:
-, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Email_1
Campobasso alla via De Attellis n.5;
APPELLANTE
E
, in persona del Controparte_1
Commissario Liquidatore, rappresentata e difesa come da giusta procura allegata, dall'avv. Angelica Barile, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in
Isernia, alla Via del Casale n.5/B;
APPELLATA RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.-- Con atto del 13/10/2020 , a seguito dell'ordinanza di rinvio della Parte_1
Cassazione n. 26526 del 17/10/2019, ha riassunto dinanzi a questa corte il giudizio di appello avverso la sentenza n. 317/2010 emessa dal Tribunale di Campobasso, proposto nei suoi confronti dalla;
Parte_2
2.-- con ordinanza del 14/12/2022, ritualmente notificata alle parti costituite, il collegio, dato atto del decesso dell'avv. Giovanni de Notariis, unico procuratore di parte appellante, ha dichiarato l'interruzione del presente giudizio ai sensi dell'art. 301 c.p.c.;
3.-- rilevato che dalla data di comunicazione del provvedimento di interruzione è inutilmente decorso il termine di legge per la presentazione dell'istanza di riassunzione di cui all'art. 305 c.p.c., e che deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 307 c.p.c;
3.-- ritenuto che nulla debba statuirsi sulle spese di lite ai sensi dell'art. 310, comma 4,
c.p.c., che prevede che le spese del processo estinto restino a carico delle parti che le hanno anticipate;
P. Q. M.
pronunciando definitivamente sull'appello proposto da nei confronti Parte_1 della avverso la sentenza n. 317/2010 del Parte_2
Tribunale di Campobasso, a seguito dell'ordinanza di rinvio della Corte di cassazione n.26526/2019, così provvede:
a) dichiara estinto il giudizio;
b) nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte del 6/11/2025.
dr. Maria Grazia d'Errico - presidente est.
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