Articolo 2 della Legge 2 gennaio 1995, n. 16
Articolo 1Articolo 3
Versione
19 gennaio 1995
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 10 dell'accordo stesso.
Entrata in vigore il 19 gennaio 1995