Articolo 1 della Legge 2 dicembre 1951, n. 1606
Articolo 2
Versione
9 febbraio 1952
Art. 1.

L'autorizzazione a fregiarsi del distintivo d'onore istituito con il regio decreto 21 maggio 1916, n. 640 , per i mutilati della guerra 1915-18, puo' essere concessa alle condizioni e con le modalita' stabilite dal decreto stesso, anche a coloro i quali abbiano riportato mutilazioni combattendo in Francia contro gli imperi centrali prima della dichiarazione di guerra da parte dell'Italia e che risultino titolari di pensioni concesse dal Governo francese per il cennato titolo.
Entrata in vigore il 9 febbraio 1952