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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/06/2025, n. 2313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2313 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4369/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Terza Sezione CIVILE
Ufficio Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Gustavo Nanni Presidente dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Costanza Teti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4369/2024 promossa da:
PUBBLICO MINISTERO
RICORRENTE nell'interesse di in qualità di amministratore di sostegno di Controparte_1 Persona_1
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Renata Milini con studio in
Brescia, Corso Martiri della Libertà n. 3;
RESISTENTE
e con
, nato a [...] in data [...], e Controparte_1 CP_2
nata in [...] in data [...], rappresentati e difesi dall'avv.to Stefano Bonetti con studio in
Brescia, Corso Martiri della Libertà n. 3;
TERZI INTERESSATI pagina 1 di 4 Oggetto: INTERDIZIONE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: Chiede a codesto Tribunale di voler provvedere all'interdizione di Persona_1
, nato a [...], in data [...], residente in [...]del Benaco, Via del
[...]
Lavoro, ai fini, qualora ritenuto necessario, della eventuale successiva emissione di ogni provvedimento idoneo a far fronte alla ipotetica “incapacità”, del “di determinarsi a causa CP_1 della sua condizione di dipendenza da sostanze stupefacenti”;
per parte resistente: che il Tribunale di Brescia adito, nella persona della dott.ssa Costanza Teti, voglia dichiarare l'interdizione di a norma degli artt. 414 e segg. c.c. e artt. 473 Persona_1
bis.52 e segg. c.p.c. nominando tutore la madre;
CP_2
per i terzi interessati: voglia il Tribunale di Brescia adito, nella persona della dott.ssa Costanza Teti, nel caso in cui si determini a dichiarare l'interdizione di ex artt. 473 bis. 52 Persona_1
e segg. c.p.c., nominare tutore dello stesso la signora CP_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con istanza depositata in data 9.4.2024, il Pubblico Ministero, nella persona del Dott. Parte_1
chiedeva dichiararsi l'interdizione di .
[...] Persona_1
Con decreto del 14.4.2024 il giudice relatore fissava udienza al 16.5.2024, onerando il ricorrente della notifica del ricorso all'interdicendo entro il 5.5.2024.
All'udienza del 16.5.2024 il giudice rinviava la causa per consentire la notifica pure ai soggetti indicati all'art. 473- bis. 52 c.p.c., ovverosia ai parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, e fissava udienza, anche per l'audizione dell'interdicendo, al giorno 4.6.2024.
All'udienza anzidetta si procedeva all'audizione del ai sensi dell'art. 419 c.c.. CP_1
Con successivo decreto collegiale, il Tribunale nominava un consulente nella persona del Dott.
incaricato di rispondere al seguente quesito tecnico: “dica il CTU se Persona_2
, a causa dell'uso prolungato di sostanze stupefacenti, si trova in una condizione di Persona_1
abituale infermità di mente tale da renderlo incapace di provvedere ai propri interessi e se la misura dell'interdizione è idonea e necessaria per assicurare la sua protezione”.
Depositata la relazione, all'udienza del 18.2.2025, l'avv.to Milini insisteva nella declaratoria di interdizione del e il giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Persona_1
***
pagina 2 di 4 La domanda di interdizione è fondata e può essere accolta.
Dalla relazione del consulente tecnico in atti emerge che presenta deficit cognitivo Persona_1
di grado avanzato (demenza), inquadrabile sul piano diagnostico come “Psicosi, poliabuso di sostanze, decadimento cognitivo secondario”. La documentazione medica in atti, la valutazione clinica
e testale dello scrivente depongono concordemente per tale conclusione diagnostica. Tale condizione compromette gravemente in modo marcato e disarmonico le funzioni psichiche del soggetto;
ha decorso progressivamente peggiorativo, lo rende incapace di provvedere autonomamente ai propri interessi. Peraltro, la sintomatologia è attualmente florida nonostante la puntuale assunzione delle terapie e la forzata astensione dall'uso di sostanze dovuta alla detenzione. In caso di uscita dal contesto altamente protetto in cui si trova verrebbero interrotte le cure e l'uso di sostanze riprenderebbe immediatamente – come apertamente dichiarato dall'esaminato – con ulteriore ricaduta negativa sul grave stato psicopatologico. Vi è totale assenza di consapevolezza di malattia e di volontà di adesione a qualsivoglia percorso terapeutico per totale incapacità di comprendere la gravità della propria condizione”.
Dalla documentazione agli atti si evince che la situazione clinica di , già sottoposto Persona_1
alla misura dell'amministrazione di sostegno nel 2006, è compromessa da tempo: costui, infatti, soffre di una grave patologia psicotica per la quale è seguito dal 2004 dall'Unità Operativa di Psichiatria dell'Ospedale di Gavardo e soffre di una grave forma di tossicodipendenza, per lo più da crack, che ha grandemente contribuito ad inasprire il quadro clinico psicotico, facendo scemare nel tempo la sua capacità.
Il inoltre, è diventato progressivamente incapace di gestire la rabbia: la si è vista CP_1 CP_2
costretta a sporgere querela contro il figlio, al quale, per l'effetto, è stata applicata una misura cautelare in carcere per i maltrattamenti perpetrati ai danni della figura materna.
All'audizione del 4.6.2024 il è apparso a tratti delirante. Ha riferito al giudice che “bisogna CP_1 drogarsi per vivere meglio, non vivere per drogarsi” ed ha ammesso senza esitare che assume sostanze stupefacenti da ben 23 anni. Salva l'affermazione “vorrei ritornare in cella, per migliorare”, il non è risultato consapevole della drammaticità del suo quadro clinico, come poi confermato CP_1
dal perito incaricato dal Tribunale.
Alla stregua di quanto precede se ne ricava che il è del tutto inidoneo a provvedere ai propri CP_1
interessi e pertanto la misura dell'interdizione è idonea e necessaria per assicurare la sua protezione.
Si ritiene infine che nulla osti alla nomina della come tutore del figlio, essendo ella persona CP_2
vicina al che ha già dimostrato di perseguire gli interessi del ragazzo, ottenendo una misura CP_1
restrittiva che lo tiene lontano dall'uso delle sostanze stupefacenti.
pagina 3 di 4 Vanno infine disposte l'annotazione e la comunicazione di cui all'art. 423 cod.civ. e la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare per l'apertura della tutela.
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
- dichiara l'interdizione di , nato a [...] il [...], c.f. Persona_1
; C.F._1
- nomina tutore nata in [...] in data [...] (c.f. CP_2 C.F._2
- dispone che la presente sentenza sia immediatamente annotata a cura del Cancelliere nell'apposito registro e comunicata entro dieci giorni all'Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita;
- dispone la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare per la chiusura della procedura di amministrazione di sostegno e per l'apertura della tutela.
Brescia, così deciso nella camera di consiglio del 17.4.2025
Il Presidente est.
Costanza Teti
Il Presidente
Gustavo Nanni
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Terza Sezione CIVILE
Ufficio Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Gustavo Nanni Presidente dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Costanza Teti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4369/2024 promossa da:
PUBBLICO MINISTERO
RICORRENTE nell'interesse di in qualità di amministratore di sostegno di Controparte_1 Persona_1
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Renata Milini con studio in
Brescia, Corso Martiri della Libertà n. 3;
RESISTENTE
e con
, nato a [...] in data [...], e Controparte_1 CP_2
nata in [...] in data [...], rappresentati e difesi dall'avv.to Stefano Bonetti con studio in
Brescia, Corso Martiri della Libertà n. 3;
TERZI INTERESSATI pagina 1 di 4 Oggetto: INTERDIZIONE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: Chiede a codesto Tribunale di voler provvedere all'interdizione di Persona_1
, nato a [...], in data [...], residente in [...]del Benaco, Via del
[...]
Lavoro, ai fini, qualora ritenuto necessario, della eventuale successiva emissione di ogni provvedimento idoneo a far fronte alla ipotetica “incapacità”, del “di determinarsi a causa CP_1 della sua condizione di dipendenza da sostanze stupefacenti”;
per parte resistente: che il Tribunale di Brescia adito, nella persona della dott.ssa Costanza Teti, voglia dichiarare l'interdizione di a norma degli artt. 414 e segg. c.c. e artt. 473 Persona_1
bis.52 e segg. c.p.c. nominando tutore la madre;
CP_2
per i terzi interessati: voglia il Tribunale di Brescia adito, nella persona della dott.ssa Costanza Teti, nel caso in cui si determini a dichiarare l'interdizione di ex artt. 473 bis. 52 Persona_1
e segg. c.p.c., nominare tutore dello stesso la signora CP_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con istanza depositata in data 9.4.2024, il Pubblico Ministero, nella persona del Dott. Parte_1
chiedeva dichiararsi l'interdizione di .
[...] Persona_1
Con decreto del 14.4.2024 il giudice relatore fissava udienza al 16.5.2024, onerando il ricorrente della notifica del ricorso all'interdicendo entro il 5.5.2024.
All'udienza del 16.5.2024 il giudice rinviava la causa per consentire la notifica pure ai soggetti indicati all'art. 473- bis. 52 c.p.c., ovverosia ai parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, e fissava udienza, anche per l'audizione dell'interdicendo, al giorno 4.6.2024.
All'udienza anzidetta si procedeva all'audizione del ai sensi dell'art. 419 c.c.. CP_1
Con successivo decreto collegiale, il Tribunale nominava un consulente nella persona del Dott.
incaricato di rispondere al seguente quesito tecnico: “dica il CTU se Persona_2
, a causa dell'uso prolungato di sostanze stupefacenti, si trova in una condizione di Persona_1
abituale infermità di mente tale da renderlo incapace di provvedere ai propri interessi e se la misura dell'interdizione è idonea e necessaria per assicurare la sua protezione”.
Depositata la relazione, all'udienza del 18.2.2025, l'avv.to Milini insisteva nella declaratoria di interdizione del e il giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Persona_1
***
pagina 2 di 4 La domanda di interdizione è fondata e può essere accolta.
Dalla relazione del consulente tecnico in atti emerge che presenta deficit cognitivo Persona_1
di grado avanzato (demenza), inquadrabile sul piano diagnostico come “Psicosi, poliabuso di sostanze, decadimento cognitivo secondario”. La documentazione medica in atti, la valutazione clinica
e testale dello scrivente depongono concordemente per tale conclusione diagnostica. Tale condizione compromette gravemente in modo marcato e disarmonico le funzioni psichiche del soggetto;
ha decorso progressivamente peggiorativo, lo rende incapace di provvedere autonomamente ai propri interessi. Peraltro, la sintomatologia è attualmente florida nonostante la puntuale assunzione delle terapie e la forzata astensione dall'uso di sostanze dovuta alla detenzione. In caso di uscita dal contesto altamente protetto in cui si trova verrebbero interrotte le cure e l'uso di sostanze riprenderebbe immediatamente – come apertamente dichiarato dall'esaminato – con ulteriore ricaduta negativa sul grave stato psicopatologico. Vi è totale assenza di consapevolezza di malattia e di volontà di adesione a qualsivoglia percorso terapeutico per totale incapacità di comprendere la gravità della propria condizione”.
Dalla documentazione agli atti si evince che la situazione clinica di , già sottoposto Persona_1
alla misura dell'amministrazione di sostegno nel 2006, è compromessa da tempo: costui, infatti, soffre di una grave patologia psicotica per la quale è seguito dal 2004 dall'Unità Operativa di Psichiatria dell'Ospedale di Gavardo e soffre di una grave forma di tossicodipendenza, per lo più da crack, che ha grandemente contribuito ad inasprire il quadro clinico psicotico, facendo scemare nel tempo la sua capacità.
Il inoltre, è diventato progressivamente incapace di gestire la rabbia: la si è vista CP_1 CP_2
costretta a sporgere querela contro il figlio, al quale, per l'effetto, è stata applicata una misura cautelare in carcere per i maltrattamenti perpetrati ai danni della figura materna.
All'audizione del 4.6.2024 il è apparso a tratti delirante. Ha riferito al giudice che “bisogna CP_1 drogarsi per vivere meglio, non vivere per drogarsi” ed ha ammesso senza esitare che assume sostanze stupefacenti da ben 23 anni. Salva l'affermazione “vorrei ritornare in cella, per migliorare”, il non è risultato consapevole della drammaticità del suo quadro clinico, come poi confermato CP_1
dal perito incaricato dal Tribunale.
Alla stregua di quanto precede se ne ricava che il è del tutto inidoneo a provvedere ai propri CP_1
interessi e pertanto la misura dell'interdizione è idonea e necessaria per assicurare la sua protezione.
Si ritiene infine che nulla osti alla nomina della come tutore del figlio, essendo ella persona CP_2
vicina al che ha già dimostrato di perseguire gli interessi del ragazzo, ottenendo una misura CP_1
restrittiva che lo tiene lontano dall'uso delle sostanze stupefacenti.
pagina 3 di 4 Vanno infine disposte l'annotazione e la comunicazione di cui all'art. 423 cod.civ. e la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare per l'apertura della tutela.
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
- dichiara l'interdizione di , nato a [...] il [...], c.f. Persona_1
; C.F._1
- nomina tutore nata in [...] in data [...] (c.f. CP_2 C.F._2
- dispone che la presente sentenza sia immediatamente annotata a cura del Cancelliere nell'apposito registro e comunicata entro dieci giorni all'Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita;
- dispone la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare per la chiusura della procedura di amministrazione di sostegno e per l'apertura della tutela.
Brescia, così deciso nella camera di consiglio del 17.4.2025
Il Presidente est.
Costanza Teti
Il Presidente
Gustavo Nanni
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