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Decreto 10 giugno 2025
Decreto 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, decreto 10/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
- Dott.ssa Licia TOMAY Presidente
- Dott. Filippo PALUMBO Giudice rel.
- Dott.ssa Rachele DUMELLA DE ROSA Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel procedimento iscritto al n. R.G. 1482 / 2023 vertente
tra
nato il [...] alias nato il Parte_1 Per_1
12.11.1998, in DE, CUI: 06BQ7IN, ID VESTANET:
rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Mariani ed Numero_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Muro Lucano
(PZ) alla Via Sopra Maddalena n. 4, giusta procura in atti, deposi- tata telematicamente in uno alla costituzione di nuovo difensore in sostituzione del precedente;
parte ricorrente
e
[...]
Controparte_1
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e di-
[...] feso, ai sensi dell'art. 35 bis, comma 7, del D. Lgs. 28 gennaio
2008, n. 25, dal proprio funzionario, Viceprefetto, Dott.ssa
[...]
Persona_2 parte resistente con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: impugnazione ex art. 35 D.Lvo 25/2008
FATTO E DIRITTO
1. – Con ricorso depositato in data 13.04.2023, l'odierno ri- corrente, cittadino del DE, proponeva impugnazione av-
Pag. 1 di 21 verso il provvedimento della Commissione Territoriale per il Ri- conoscimento della Protezione Internazionale di adottato CP_1 in data 23.02.2023 e notificato il 17.03.2023, con il quale la pre- detta aveva rigettato la sua richiesta di riconosci- CP_1 mento della protezione internazionale, non ritenendo sussistenti neppure i presupposti per forme complementari di protezione. In particolare, concludeva chiedendo al Giudice adito di: <In via principale riconoscere a rettificato ID PZ0004792 – Parte_1 Per_1
CUI 06BQ7IN nato il [...] rettificato in commissione 12.11.1998 a
Narsingdi (divisione di Dhaka) in DE il diritto alla protezione internazionale sussidiaria;
in via subordinata, accertata la condizione di vulnerabilità e l'integrazione sociale del ricorrente in Italia, ordinare al- la competente Questura il rilascio di un permesso di soggiorno per prote- zione speciale ex art. 19, co.
1.2 del D.lgs. 286/1998, così come modifica- to dal D.L. n. 130/2020 in quanto il richiedente asilo è in Italia da un anno>>.
L'Amministrazione resistente, ritualmente evocata, si è co- stituita in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda.
Disposta ed effettuata l'audizione del ricorrente, dopo alcuni rinvii per il deposito di ulteriore documentazione, la causa veniva riservata per la decisione nelle forme di legge.
2. – In via preliminare, va chiarito come il giudizio in que- stione non abbia ad oggetto l'intrinseca legittimità dell'atto am- ministrativo impugnato, bensì il diritto soggettivo del ricorrente alla protezione, motivo per cui i vizi formali attinenti al procedi- mento svoltosi dinanzi alla Commissione Territoriale (e al prov- vedimento di quest'ultima) sono in questa sede del tutto irrilevan- ti. L'opposizione in esame non si atteggia, in definitiva, come un'impugnazione tecnicamente intesa. Il Tribunale, chiamato ad esaminare la domanda di ammissione alla protezione internazio- nale a seguito del diniego da parte dell'Autorità amministrativa, non è vincolato, infatti, ai motivi dell'opposizione e procede ad un completo riesame della richiesta, verificando ex novo la sussisten- za dei presupposti alla base del diritto soggettivo vantato. La vio- lazione delle regole sul procedimento amministrativo non assume, pertanto, in questa sede, rilevanza, poiché l'atto di diniego del ri- conoscimento del diritto alla protezione internazionale da parte dell'Autorità amministrativa non ha natura provvedimentale ma
Pag. 2 di 21 è un mero atto ricognitivo dei presupposti della protezione inter- nazionale, che non incide sul diritto soggettivo allo status oggetto del presente giudizio, con conseguente inapplicabilità della relati- va disposizione.
Con riguardo, poi, all'oggetto del presente procedimento si evidenzia come l'art. 1 della Convenzione di Ginevra del
28.7.1951, ratificata dall'Italia con Legge n. 722/54, definisca rifu- giato “chi, temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche” ha dovuto lasciare il proprio Paese e non può per tali motivi farvi rientro. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, la situazione per- secutoria rilevante è quella di chi, per l'appartenenza ad etnia, as- sociazione, credo politico o religioso, ovvero in ragione delle pro- prie tendenze o stili di vita, rischi verosimilmente, nel Paese di origine o provenienza, specifiche misure sanzionatorie a carico della sua integrità fisica o libertà personale (cfr. Cass. n.
26822/07; Cass. n. 19930/07; Cass. n. 18941/06). La valutazione demandata al Giudice del merito, adito in opposizione al diniego della competente si deve fondare, quindi, sulla veri- CP_1 fica della ricorrenza di entrambi i dati oggettivi: quello afferente alla condizione socio-politica normativa del Paese di provenienza e quella relativa alla singola posizione del richiedente (esposto al ri- schio concreto di sanzioni). La generica gravità della situazione politico economica del Paese di origine del richiedente, così come la mancanza dell'esercizio delle libertà democratiche, non sono, pertanto, elementi di per sé sufficienti a costituire i presupposti per il riconoscimento dello status reclamato, essendo necessario, invece, che la specifica situazione soggettiva del richiedente, in rapporto alle caratteristiche oggettive esistenti nello Stato di ap- partenenza, siano tali da far ritenere la sussistenza di un pericolo grave per l'incolumità della persona.
Inoltre, anche il D. Lgs. n. 251/2007, di attuazione della di- rettiva 2004/83 CE per l'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisogno- sa di protezione internazionale, all'art. 3, nel dettare i criteri di valutazione delle domande di protezione internazionale, impone al richiedente di specificare la situazione individuale e le circostanze
Pag. 3 di 21 personali dalle quali desumere se gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave.
Allo straniero che non possiede i requisiti per essere ricono- sciuto come rifugiato, il D. Lgs. n. 251/2007 riconosce la protezione internazionale sussidiaria, qualora sussistano fondati motivi per ritenere che, se ritornasse nel paese d'origine, correrebbe un ri- schio effettivo di subire un danno grave;
l'art. 14 del suddetto de- creto indica tassativamente i requisiti del danno grave: a) la con- danna a morte o all'esecuzione della pena di morte, b) la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante, c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato in- terno od internazionale.
Alla luce di tali disposizioni normative, la stessa previsione costituzionale di cui all'art. 10, che garantisce il diritto di asilo a chiunque provenga da un Paese in cui non sia consentito l'eserci- zio delle libertà fondamentali, indipendentemente dal fatto che abbia subito o tema di dover subire persecuzioni, non ha più alcun margine di residuale applicazione, poiché “il diritto di asilo è inte- ramente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo “status” di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto di rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al D.Lgs. n.
251/2007 e all'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 286/1998” (Cass. ord. n. 16362 del 4.08.2016).
3. - Nel merito, come emerge dalle risultanze di causa,
l'odierno ricorrente ha dichiarato in sede di audizione ammini- strativa, e di fatto successivamente confermato in sede giudiziale: di essere cittadino del DE, nato e cresciuto a Bangalina- gar, un villaggio nel distretto di Narsingdi;
di appartenere all'etnia bengali e di professare la religione musulmana;
di aver studiato per 12 anni e di essere diplomato;
di avere lavorato in agricoltura;
di avere i genitori separati in quanto la madre è an- data a vivere con un altro uomo;
di avere ancora contatti con il padre ed una delle sorelle.
A fondamento della sua richiesta di protezione ha riferito aver instaurato una relazione sentimentale con una ragazza ap- partenente ad una famiglia ricca e potente, la quale osteggiava ta-
Pag. 4 di 21 le relazione. In seguito, sarebbe stato picchiato dal fratello della fidanzata, che gli avrebbe intimato di interrompere la relazione e, successivamente, in data 07.11.2021, sarebbe stato accoltellato dai fratelli e dal cugino della fidanzata, per non aver effettiva- mente interrotto la relazione. In ordine a tali fatti, il cittadino straniero ha dichiarati di non essersi mai rivolto alle autorità per paura di essere ucciso. Si sarebbe così determinato a lasciare il
Paese, arrivando prima in Libia, dove è rimasto due mesi e mezzo lavorando come imbianchino, e di poi, a causa della situazione di insicurezza ivi presente, è partito per l'Italia, dove è arrivato ad aprile 2022. Quanto al timore di ritorno nel Paese di origine, ha dichiarate di aver paura che i familiari della ragazza possano uc- ciderlo.
In sede di audizione giudiziale, dopo aver sostanzialmente confermato le ragioni poste a fondamento dell'espatrio così come rappresentate in sede amministrativa, il ricorrente ha aggiunto:
<Ricordo e confermo quanto dichiarato in Commissione Territo- riale e non ho nulla da aggiungere o modificare al riguardo. Sono in Italia da circa tre anni, nell'aprile 2022, e prima ero presso un centro di accoglienza a Potenza, mentre da circa un anno vivo ad
Ancona ospitato da un mio cugino e lì lavoro presso un cantiere navale con regolare contratto a tempo indeterminato>> (verbale di udienza del 11.02.2025).
3.1. – Alla luce delle dichiarazioni rese dal ricorrente sulle ragioni che lo hanno portato a lasciare il DE in sede am- ministrativa, poi ribadite e confermate dall'audizione svolta in se- de giudiziale, deve concludersi che, per loro natura, queste non appaiono idonee a determinare esigenze di protezione internazio- nale poiché non ascrivibili a persecuzioni legate a motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le opinioni politiche, ma al contrario, a questioni di carattere personale ed economico che, dunque, non danno accesso al riconoscimento dello status di rifugiato.
Orbene, alla luce degli elementi su menzionati e, in partico- lare, in considerazione delle dichiarazioni del ricorrente sulle ra- gioni che lo hanno portato a lasciare il DE, il Collegio ri- tiene in primo luogo non sussistenti i presupposti per il riconosci- mento dello status di rifugiato. Deve escludersi, invero, la correla-
Pag. 5 di 21 zione tra l'espatrio e le persecuzioni legate a motivi di razza, reli- gione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo socia- le o per le opinioni politiche, in quanto del tutto ascrivibili, nel ca- so di specie, a motivazioni di tipo personale, legate a relazioni sen- timentali, ragioni dunque, che seppur condivisibili, non danno ac- cesso in ogni caso al riconoscimento di alcuna forma di protezione internazionale. Peraltro, le dichiarazioni rese dal ricorrente sui fatti posti dallo stesso a fondamento dell'espatrio appaiono narra- te in maniera sommaria e generica: il richiedente non è stato in grado di circostanziare la vicenda narrata, peraltro di natura prettamente privata, attraverso dei riferimenti soggettivi che pos- sano ricondursi ad un verosimile vissuto personale, fornendo un racconto scarno, generico e privo di dettagli;
in particolare, non ha descritto compiutamente la relazione instaurata con la ragazza, la figura stessa della ragazza e i sentimenti provati verso di lei. Pa- rimenti generiche e sommarie sono state le dichiarazioni relative alle minacce e alle aggressioni, [cfr. verbale di audizione pp. 5-6:
Domanda: Dunque per due anni non era accaduto nulla? Rispo- sta: No, già avevano scoperto dopo un anno, era san valentino 2021 e mi avevano dato degli schiaffi. Domanda: Dopo questa prima volta che vi avevano visto, come era proseguita la vostra relazione? Rispo- sta: Il giorno di san valentino ci hanno visto e il fratello è venuto a casa e mi ha dato gli schiaffi e ha detto che non voleva che avessi contatti con lei. Per paura ho detto si, ma poi avevamo contatti nascosti. Ho sette punti sulla fronte e 4 punti sul palmo della mano. Domanda: mi de- scrivi l'aggressione in dettaglio? Sono stato chiamato dal ristorante, mi ha portato in un angolo e sono stato accoltellato dal cugino e c'erano anche i suoi fratelli Domanda: Ha pensato di rivolgersi all'autorità del suo Paese? Risposta: Come potevo avere il coraggio loro mi hanno minacciato, mi hanno detto che se andavo da qualcuno mi avrebbero uc- ciso. Domanda: Quando è arrivato in ospedale ferito, è partita un'indagine? No sono andato in un ospedale privato e ho tenuto nasco- sto la vera vicenda e ho detto che ero caduto”].
Appare, inoltre, inverosimile che il richiedente, nonostante abbia affermato che la relazione fosse segreta, avesse continuato a frequentare luoghi pubblici insieme alla ragazza, incurante di es- sere visto dai familiari di lei [cfr. verbale di audizione pag. 5: “Do- manda: Quando è cominciata la relazione? Risposta: Nel 2020
Pag. 6 di 21 Domanda: Quanti tempo siete stati insieme? Risposta: Anche adesso la sento via messanger, i suoi familiari non lo sanno Domanda: La sua famiglia sapeva di questa relazione? Risposta: Si lo sapevano e per- ciò sono stato picchiato Domanda: Quando ne sono venuti a cono- scenza? Risposta: Ritornavamo dal college insieme e un suo cugino ci ha visto che stavamo insieme in un parco e ha fatto la spia. Questo è avve- nuto dopo circa due anni dal nostro fidanzamento. Domanda: Se ave- vate questi contatti nascosti, come mai siete stati visti insieme la parco? Risposta: Cercavamo di tenere il segreto, di solito ci incontrava- mo al college, un giorno volevamo insieme al ristorante, siamo andati e ci ha visto un suo cugino e poi lui mi ha picchiato la seconda volta”], né ha fornito spiegazioni accettabili per tale condotta contraddittoria.
Di fronte alle richieste di approfondimento della Commissio- ne, il ricorrente non ha saputo fornire elementi e/o chiarimenti in merito a tali aspetti. In definitiva, deve qui condividersi il giudizio espresso dalla competente C.T. nel provvedimento impugnato lad- dove viene evidenziato che alla luce di un racconto non credibile, il timore appare privo di fondamento.
In ragione, dunque, di tutto quanto sin qui osservato, deve escludersi la possibilità di riconoscere al ricorrente lo status di ri- fugiato, non ritenendosi effettivamente sussistente un ragionevole timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazio- nalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche.
3.2. – Parimenti insussistenti, per le medesime considera- zioni ed in ragione del timore manifestato dal ricorrente, si quali- ficano gli elementi per il riconoscimento della protezione sussidia- ria di cui alle lettere a) e b) dell'art. 14 D. Lgs. 251/2007, dal mo- mento che non risulta sussistere il rischio che il ricorrente sia sot- toposto a pena capitale o a trattamenti inumani o degradanti nel
Paese d'origine. La richiamata protezione, invero, è ammissibile in favore del cittadino straniero, che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese d'origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno, costituito alternativamente a) dalla condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
b) dalla tortura od altra forma di pena o trattamen- to inumano o degradante.
Pag. 7 di 21 3.2.1. - Con particolare riguardo poi ai presupposti per il ri- conoscimento della protezione sussidiaria prevista dalla lettera c) del D. lgs. n. 251/2007, l'orientamento giurisprudenziale maggiori- tario subordina la concessione - o l'esclusione - della protezione sussidiaria a due verifiche, l'una oggettiva, sul Paese o l'area geo- grafica di provenienza del ricorrente, l'altra soggettiva, riguar- dante la situazione personale del richiedente: in altre parole, la si- tuazione socio - politica e normativa del paese di provenienza è ri- levante, ai fini del riconoscimento dello “status” o della protezione sussidiaria, solo se si correla alla specifica posizione del richieden- te per il quale sussista verosimilmente il rischio concreto di le- sione alla sua integrità psico-fisica ovvero nocumenti rilevanti e concreti alla propria incolumità (cfr. Cass. 10177/2011; Cass.
26822/2007; Cass., ord. 07.07.2014 n. 15466).
Peraltro, come evidenziato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo “la sussistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile non necessita della prova che il ri- chiedente sia oggetto specifico di minaccia per motivi peculiari at- tinenti alla situazione personale. La minaccia si considera, infatti, provata, eccezionalmente, quando il conflitto armato in corso nel
Paese di provenienza del richiedente è di tale gravità che la sola presenza del civile nel Paese in questione rappresenta di per sé un rischio effettivo di subire tale minaccia”, precisando che “qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso non sia tale da raggiungere un livello talmente elevato da far emergere fondati motivi per ritenere che un civile, rientrato nel Paese o nella regione in questione, correrebbe a causa della sua sola presenza sul territorio un rischio effettivo di subire una minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona, grava sul ricorrente quantomeno allegare – al fine del successivo appro- fondimento istruttorio ufficioso – gli elementi peculiari della sua situazione personale idonei a dimostrare il rischio che egli possa essere colpito specificamente.” (cfr. CGUE del 17/2/2009, C-465/07,
Elgafaji).
Ebbene, nel caso di specie, tali ipotesi non ricorrono né avuto riguardo alla condizione soggettiva del ricorrente, né con riferi- mento alla situazione socio-politica esistente nella zona di prove- nienza dello stesso. Difatti, seppur le fonti aperte più autorevoli e
Pag. 8 di 21 recenti, evidenziano il persistere in DE di tensioni politi- che e sociali e violazioni delle libertà democratiche, le stesse non danno conto della sussistenza di un conflitto armato interno che crei una situazione di violenza indiscriminata (Freedom House, libertà nel mondo 2017 - DE, 2 giugno 2017, disponibile all'indirizzo: http://www.refworld.org/docid/5936a46b13.htm; rap- porto 2016-2017). CP_2
Per l'aspetto politico ed economico, dalle attuali fonti EASO, si ricava che il DE, è stato per lungo tempo caratterizzato da un sistema politico in cui si alternavano al potere due partiti secolaristi l'Awami League e il DE Nationalist Party CP_3
(BNP). Entrambi i partiti si sviluppano in organizzazioni ausilia- rie, ad esempio leghe studentesche o leghe femminili, a volte ba- sate su professioni particolari, come avvocati o medici. Dall'indi- pendenza, i due partiti si sono alternati, al governo e le organizza- zioni affiliate del partito al potere hanno storicamente controllato tutte le istituzioni pubbliche e usato le macchine statali contro gli avversari del governo mentre erano in carica. Dopo essere salito al potere nel 2008, l'AL avrebbe proceduto con la politicizzazione di alcune importanti istituzioni indipendenti di livello nazionale, sfruttandole per propri fini politici. In particolare, avrebbe utiliz- zato la Election Commission, la Anti-Corruption Commission e la
National Human Rights Commission per assicurarsi la vittoria in tutte le competizioni elettorali, limitando le attività dei partiti po- litici dell'opposizione attraverso restrizioni al diritto di riunione, arresto di attivisti e forzando candidati avversari a ritirarsi da elezioni locali, mantenendo così il potere sia a livello nazionale che a livello locale fino ad oggi. (HI (Author), published by
FIDH – International Federation for Human Rights: Annual Hu- man Rights Report 2019; DE, 8 February 2020, available at https://www.fidh.org/IMG/pdf/annual-hr-report-2019_eng.pdf)
L'appartenenza politica in DE è influenzata generalmen- te dalle personalità dei politici e dalle possibilità di connessioni sociali e lavorative, piuttosto che essere determinata dall'adesione a politiche di partito in senso ampio. Il patrocinio politico verso fi- gure particolari è un fattore motivante per il voto, l'attivismo e l'appartenenza al partito. Allo stesso modo, le alleanze familiari tendono ad essere molto importanti. L'appartenenza a una orga-
Pag. 9 di 21 nizzazione di partito può aiutare nella ricerca di lavoro, ma non è di per sé solo un fattore determinante visto l'alto tasso di disoccu- pazione. Per il partito Awami League, si registrano regolarmente, anche se in diminuzione, episodi di violenza all'interno del partito legati alla preselezione dei candidati o controversie interne tra uomini d'affari basate sulla personalità o sul mecenatismo, piut- tosto che su base ideologica. Così come varie per il partito Bangla- desh Nationalist Party (BNP) varie fonti riportano numerosi epi- sodi di violenza contro le figure del BNP, tra cui aggressioni pres- so uffici, abitazioni e sparizioni forzate. Le figure di alto profilo hanno maggiore probabilità di essere oggetto di accuse che posso- no essere motivate politicamente, soprattutto se coinvolti in pro- teste violente. (DFAT – Australian Government – Department of
Foreign Affairs and Trade: DFAT Country Information Report
DE, 22 August 2019, https://www.ecoi.net/en/file/local/2016264/country-information- report-bangladesh.pdf)
Il più grande partito islamista del DE è però
[...]
(JI) è, con roccaforti storiche nel Rajshahi (Bangla- Persona_3 Co desh settentrionale) e Chittagong, la seconda città del Paese. è impegnata nella creazione di uno stato islamico con un sistema legale basato sulla sharia e nella rimozione di leggi e pratiche
"non islamiche". L è l'ala studentesca Controparte_5 Co della è una delle più grandi organizzazioni studentesche isla- Co miste in Asia meridionale. è il partito promotore di alcune delle maggiori manifestazioni e scioperi del Paese che sono state sop- presse duramente dalle forze di sicurezza e i suoi membri arresta- ti a centinaia in operazioni antiterrorismo e oggetto di sparizioni forzate ad opera delle forze di sicurezza. Secondo quanto riferito, i membri di JI di livello inferiore sono stati in grado di evitare l'at- tenzione delle autorità attraverso il pagamento di tangenti ai lea- der di LA o trasferendosi fisicamente. Le persone che sono perce- Co pite come sostenitori di hanno riferito di essere state seguite o intimidite, anche all'estero. Alcuni critici del governo senza affi- Co liazione con hanno riferito di essere stati accusati di avere tali collegamenti come mezzo per attaccare la loro credibilità. (DFAT
– Australian Government – Department of Foreign Affairs and
Trade: DFAT Country Information Report DE, 22 August
Pag. 10 di 21 2019, https://www.ecoi.net/en/file/local/2016264/country- information-report-bangladesh.pdf).
La costituzione del DE prevede una forma di gover- no parlamentare che consolida la maggior parte del potere nell'uf- ficio del Primo Ministro. Nelle elezioni parlamentari del dicembre
2018, e il suo partito Awami League hanno vinto il Parte_2 terzo mandato quinquennale consecutivo che l'ha mantenuta in carica come primo ministro. Queste elezioni non sono state consi- derate libere ed eque dagli osservatori a causa delle irregolarità segnalate, tra cui il riempimento delle urne e le intimidazioni nei confronti degli agenti elettorali e degli elettori dell'opposizione.
Le forze di sicurezza che comprendono la polizia nazionale, le guardie di frontiera e le unità antiterrorismo come il Battaglione di Azione Rapida, mantengono la sicurezza interna e delle frontie- re. L'esercito ha alcune responsabilità in materia di sicurezza in- terna. Le forze di sicurezza riferiscono al Ministero degli Affari
Interni e le forze armate riferiscono al Ministero della Difesa. Le autorità civili hanno mantenuto un controllo effettivo sulle forze di sicurezza. È stato riferito che membri delle forze di sicurezza hanno commesso numerosi abusi.
Tra le questioni significative relative ai diritti umani figura- no resoconti credibili di: uccisioni illegali o arbitrarie, comprese le esecuzioni extragiudiziali;
sparizione forzata;
tortura o trattamen- ti o punizioni crudeli, inumani o degradanti da parte del gover- no;
condizioni carcerarie dure e pericolose per la vita;
arresti o de- tenzioni arbitrarie;
prigionieri o detenuti politici;
repressione transnazionale contro individui in un altro paese;
seri problemi con l'indipendenza della magistratura;
interferenza arbitraria o illegale con la privacy;
punizione dei familiari per reati presumi- bilmente commessi da un parente;
gravi restrizioni alla libertà di espressione e ai media, inclusa violenza o minaccia di violenza contro i giornalisti, arresti o procedimenti giudiziari ingiustificati contro giornalisti, censura e applicazione o minaccia di applica- zione delle leggi penali sulla diffamazione per limitare l'espressione; gravi restrizioni alla libertà di Internet;
sostanziale interferenza con la libertà di riunione pacifica e la libertà di asso- ciazione, comprese leggi eccessivamente restrittive sull'organizzazione, il finanziamento o il funzionamento delle or-
Pag. 11 di 21 ganizzazioni non governative e delle organizzazioni della società civile;
restrizioni alla libertà di movimento dei rifugia- ti;
restrizioni gravi e irragionevoli alla partecipazione politi- ca;
grave corruzione governativa;
gravi restrizioni governative o molestie nei confronti di organizzazioni nazionali e internazionali per i diritti umani;
mancanza di indagini e responsabilità per la violenza di genere, inclusa la violenza domestica e da parte del partner, la violenza sessuale, la violenza sul posto di lavoro, il ma- trimonio infantile, precoce e forzato e altre forme di tale violen- za;
crimini che comportano violenza o minacce di violenza contro membri di minoranze etniche o popolazioni indigene;
crimini che comportano violenza o minaccia di violenza contro persone lesbi- che, gay, bisessuali, transgender, queer o intersessuali;
leggi che criminalizzano la condotta sessuale consensuale tra persone dello stesso sesso tra adulti;
restrizioni significative ai sindacati indi- pendenti e ai diritti dei lavoratori alla libertà di associazione e contrattazione collettiva;
e l'esistenza delle peggiori forme di lavo- ro minorile. Sono pervenute numerose segnalazioni di diffusa im- punità per abusi e corruzione da parte delle forze di sicurezza. Il governo ha adottato poche misure per identificare, indagare, per- seguire e punire funzionari o membri delle forze di sicurezza che hanno commesso violazioni dei diritti umani o sono coinvolti in at- ti di corruzione.
Nell'agosto 2022, l'allora Alto Commissario delle Nazioni
Unite per i diritti umani, ha effettuato una vi- Persona_4 sita ufficiale in DE. È stata la prima persona in questa posizione a visitare il paese. Ha poi sollevato diverse questioni re- lative ai diritti umani. Tra le altre cose, ha espresso preoccupa- zione per "il restringimento del campo d'azione per l'impegno della società civile nonché per l'aumento della sorveglianza, dell'intimi- dazione e del ricorso a ritorsioni, che spesso portano all'autocen- sura". Il diritto alla libertà di espressione è rimasto limita- to. Secondo quanto riferito, almeno 179 giornalisti sono stati sot- toposti a molestie o ritorsioni nei primi nove mesi del 2022. Nella maggior parte dei casi si trattava di attacchi nel corso del loro la- voro o di azioni legali intentate in relazione ad articoli da loro pubblicati. (Dipartimento di Stato america- no (USDOS)https://www.state.gov/reports/2022-country-reports-
Pag. 12 di 21 on-human-rights-practices/bangladesh/ Rapporto nazionale 2022 sulle pratiche in materia di diritti umani: DE).
Per l'aspetto economico il DE ha registrato il tasso di crescita economica più rapido nella regione Pacifico-Asiatica, accelerando gli sforzi di sviluppo socio-economico del paese, au- mentando però al contempo le disparità sociali ( AI – In- CP_2 ternational: Human Rights in Asia-Pacific; Review of 2019 – Ban- gladesh, 30 January 2020, https://www.ecoi.net/en/document/2023864.html ). Il Report del
Dipartimento di Stato statunitense, pubblicato l'11 marzo 2020, facendo una panoramica delle condizioni di lavoro in DE afferma, però, che il salario minimo, fissato dal governo a 94 $ mensili, oltre a non essere allineato alla variazione del tasso di in- flazione, è ben al di sotto della soglia di povertà. Anche Oxfam conferma come il problema della povertà in DE sia pro- fondo e diffuso, con almeno metà della popolazione che sopravvive con meno di un dollaro al giorno (Oxfam, DE, https://www.oxfam.org/en/what-we-do/countries/bangladesh).
Nell'economia del DE predomina il settore agrario, il qua- le contribuisce da solo a circa il 10.98% del PIL del Paese. In que- sto settore è inoltre impiegato circa il 40.6% della forza lavoro (da- ti risalenti al biennio 2016-2017): “DE economy is predo- minantly agrarian. Agriculture is the single largest producing sec- tor of the economy and contributes about 10.98% to the total Gross
Domestic Product (GDP) of the country. This sector also accommo- dates around 40.6% (in 2016-17) of labour force”.Nonostante il go- verno abbia quindi compiuto passi importanti nella direzione dell'alleviamento della povertà, stabilendo, tra l'altro, alcuni obiettivi nel quadro dei Sustainable Development Goals delle Na- zioni Unite, (Il DE ha partecipato attivamente alla formu- lazione dell'Agenda di sviluppo post-2015, il precursore dell'Agen- da 2030. Nel formulare l'Agenda di sviluppo post-2015, le proposte del DE all'ONU sono arrivate con 11 obiettivi, 58 obiettivi
e 241 indicatori. Gli obiettivi riguardavano pressanti questioni di sviluppo che abbracciano il potenziale umano, la povertà e la di- suguaglianza, la sicurezza alimentare e la nutrizione, la salute e la pianificazione familiare, la parità di genere, l'istruzione di qua- lità e lo sviluppo delle competenze, l'occupazione e i diritti dei la-
Pag. 13 di 21 voratori, il buon governo, la produzione e il consumo sostenibili, la sostenibilità ambientale e la gestione dei disastri, la cooperazione internazionale e il partenariato. In particolare, le proposte del
DE erano coerenti con le aspirazioni globali, poiché 9 delle
11 proposte erano comuni a quelle proposte dall'Open Working
Group (OWG) delle Nazioni Unite;
altri obiettivi proposti dall'OWG erano presenti anche nelle proposte del DE, ma come obiettivi per raggiungere obiettivi diversi. Gli Stati membri delle Nazioni Unite, compreso il DE, hanno formalmente adottato gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) come agenda globale il 25 settembre 2015. 8. Il 7° Piano quinquennale (FYP)
(2016-20) del governo del DE coincide con l'inizio degli
Obiettivi di sviluppo sostenibile (2016-2030) che ha fornito una buona opportunità per integrare gli SDGs nel 7° FYP e il Bangla- desh è diventato così uno dei primi iniziatori dell'attuazione degli
SDGs” UN Office of the High Commissioner for Human Rights:
Common core document forming part of the reports of States par- ties, 5 dicembre 2019, https://www.ecoi.net/en/file/local/2024420/G1933716.pdf ) ma, questi sforzi devono confrontarsi con le peculiarità del Paese e la sua sostanziale dipendenza dalle attività agricole.
Nel 2023, le autorità del DE hanno rafforzato la re- pressione in vista delle elezioni nazionali. Le forze di sicurezza hanno effettuato arresti di massa di membri dell'opposizione e in alcuni casi hanno risposto alle proteste con una forza eccessi- va . Gli arresti sembravano riflettere i piani degli alti funzionari di polizia, dichiarati nei verbali delle riunioni trapelati , di garan- tire la condanna dei membri dell'opposizione in modo che fossero squalificati dalla partecipazione alle elezioni. Il principale partito di opposizione, il Partito nazionalista del DE, stima che la metà dei suoi 5 milioni di membri debbano essere perse- guiti per motivi politici. Il 14 settembre, gli eminenti difensori dei diritti umani e del Persona_5 Persona_6 gruppo per i diritti umani con sede a Dhaka, sono stati CP_6 condannati a due anni di carcere per un rapporto del 2013 sull'uso indiscriminato ed eccessivo della forza contro i manifestanti.
Sempre a settembre, il governo ha sostituito il Digital Security
Act 2018 (DSA) con il Cyber Security Act 2023 (CSA) dopo essere
Pag. 14 di 21 stato criticato per l'utilizzo del DSA per soffocare la libertà di espressione e reprimere il dissenso. Tuttavia, la nuova legge man- tiene molti degli elementi abusivi dei DSA.
Il Paese continua a ospitare quasi 1 milione di rifugiati in un contesto di crescente violenza da parte di gruppi Per_7 armati e grave carenza di finanziamenti da parte dei donatori. Le autorità del DE hanno reso le condizioni nei campi sem- pre più ostili e centinaia di rifugiati si sono imbarcati in pericolosi viaggi in barca per cercare protezione altrove. 11 gennaio 2024
| HRW – Osservatorio per i diritti umani (Autore)DE
Rapporto annuale sulla situazione dei diritti umani nel 2023
Rapporto mondiale 2024 - DE .
Da ultimo, le COI rilasciate nel luglio 2024 dall'Agenzia dell'Unione Europea per l'Asilo, evidenziano che il DE non è coinvolto in alcun conflitto armato interno o internazionale, pur se persistono alcune situazioni di tensione violenta nella re- gione del Chittagong Hill Tracts (CHT) [cfr. EUAA – European
Union Agency for Asylum, DE - Country Focus - Country of Origin Information Report - July 2024, pag. 29 e ss., disponibile all'indirizzo https://www.ecoi.net/en/file/local/2112101/2024_07_EUAA_COI_R eport_DE-Country_Focus.pdf].
In conclusione, la zona di provenienza del ricorrente non ri- sulta interessata da alcuna situazione di violenza indiscriminata che possa condurre a riconoscere la protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14, lett. c), D. Lgs. n. 251 del 2007.
3.3. - Con riferimento, infine, alla richiesta di protezione spe- ciale, deve evidenziarsi come nel caso di specie sia applicabile la disciplina normativa conseguente all'entrata in vigore del D.L.
130 del 21 ottobre del 2020, convertito nella legge n. 173 del
18.12.2020, e non, invece, quella successiva derivante dal d.l. n. 20 del 10.03.2023, conv. in legge n. 50 del 05.05.2023, atteso che l'art. 7, comma 2, di tale atto legislativo prevede che <Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente>>, circostanza che ricorre nel presente giudizio, in quanto la domanda di protezione
Pag. 15 di 21 risulta presentata dal ricorrente almeno in data 12.01.2023 (cfr. data di rilascio del permesso di soggiorno provvisorio per richiesta asilo da parte della Questura di Potenza, depositato in atti), dun- que prima dell'entrata in vigore del citato d.l. 20/2023, conv. in legge n. 50/2023. Ne consegue, dunque, che nessuna rilevanza ha, nel caso di specie, la eventuale questione di legittimità costituzio- nale delle novità normative introdotte dal d.l. 20/2023, conv. in legge n. 50/2023, questione paventata dal ricorrente nel proprio atto introduttivo.
Ciò posto, deve preliminarmente rilevarsi come la protezione c.d. umanitaria prevista dall'art. 5 co. 6 d.lgs. n. 286/1998 è stata abrogata dal D.L. 113/18 convertito nella L. n. 130/2018 e, defini- tivamente superata dalla protezione speciale e complementare at- traverso l'emanazione del D.L. n. 130/2020 convertito nella L.n.
173/2020 che, nel contempo, ha ampliato in modo significativo le ipotesi di protezione speciale già previste dal D.L. 113/2018, in- troducendo e tutelando ulteriori situazioni “di vulnerabilità”, in considerazione del pericolo cui il richiedente, ove rimpatriato, po- trebbe essere esposto. In particolare, le predette situazioni risul- tano tipizzate per come segue:
a) per rischio di torture o trattamenti inumani o de- gradanti, ritenendo non ammessi i respingimenti, l'espulsione o l'estradizione verso uno Stato, qualora vi siano fondati motivi che il richiedente possa essere sottoposto a torture o a trattamenti inumani o degradanti. Ugualmente non sono ammessi espulsione, estradizione e respingimento del richiedente (conformato, quindi, nuovamente il diritto d'asilo ex art. 10, comma 3, Costituzione nel rispetto dei vincoli costituzionali, quali i doveri inderogabili di so- lidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i citta- dini stranieri, art. 2 comma 2 costituzione, e i doveri europei e in- ternazionali ex art. 117, comma 1 costituzione, nonché art. 19, pa- ragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Ue, e 3 e 8 conv. eu- ropea salvaguardia dei diritti dell'umo e delle libertà fondamenta- li), verso paesi in cui vi sia fondato motivo che l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare del richiedente, condizio- nato però dall'assenza di ragioni impeditive connesse alla tutela della sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica.
Pag. 16 di 21 b) protezione speciale per lesione del rispetto della vi- ta privata e familiare ove l'allontanamento dal territorio nazio- nale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare. Questo permesso speciale è condizionato all'assenza di ragioni impedienti dovute alla tutela della sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Il Giudice deve tenere conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari del ricorrente, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della du- rata del soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il paese di origine. Il legi- slatore ha pertanto nuovamente conformato il diritto d'asilo ex ar- ticolo 10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costitu- zionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini nel caso stra- nieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed in- ternazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3
e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali). Si determina una sostanziale conti- nuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria di cui all'articolo 5, comma 6, decreto legislativo n. 286/1998, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza prima della no- vella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del de- creto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre
2018, n. 132, e definita dalla Corte di Cassazione come espressio- ne del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057).
Secondo la nuova normativa, il diritto dello straniero al rico- noscimento della protezione interna è declinazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il diritto è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti anche solo il rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il legislatore ha disciplinato il contenuto del sindacato volto all'accertamento del diritto alla protezione interna. Gli ele- menti che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inseri- mento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il
Pag. 17 di 21 suo Paese d'origine. Questi indici evocano proprio la precedente protezione umanitaria, il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale deri- vanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio in un contesto sociale, po- litico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effetti- va compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (per tutte,
Cass. civ., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733). L'elemento comune tra la nuova protezione e quella umanitaria riposa proprio sul rischio di compromissione di diritti fondamentali – ora espressamente com- pendiati nel diritto al rispetto della vita privata e familiare – di- pendente dal rimpatrio in ragione delle particolari condizioni per- sonali dello straniero. L'altro elemento comune attiene al contenu- to del giudizio di accertamento del diritto alla protezione interna, fondato sulla contestualizzazione delle condizioni personali e quindi sulla comparazione tra l'esperienza dello straniero sul ter- ritorio nazionale e quella nel paese di origine. Anche sulla scorta delle nuove norme, si deve pervenire alla conclusione per cui non
è sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore in Italia, sotto il profilo dell'integrazione sociale, personale o lavorativa, ma è ne- cessaria una valutazione comparativa tra la vita privata e fami- liare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio (Cass. civ., sez. I, n. 7733/2020 cit.), al fine di accer- tare se lo straniero sia al punto sradicato dal paese di provenienza
(sul piano socioeconomico e su quello personale), che il solo rimpa- trio costituisca motivo di pregiudizio di diritti fondamentali per- sonali;
c) protezione per ragioni di salute che deve essere rico- nosciuto agli stranieri che versano in gravi condizioni psico fisiche o derivanti da gravi patologie accertate per il tramite di certifica- zioni provenienti da strutture sanitarie pubbliche o da un medico convenzionato con il S.S.N. e devono essere tali da determinare, in caso di rimpatrio un rilevante pregiudizio alla salute in caso di rimpatrio;
d) protezione per cure mediche che si fonda sull'esistenza di documentate e necessarie cure mediche;
e) protezione per calamità per la quale rileva l'esistenza
Pag. 18 di 21 nel paese di origine di una situazione di grave calamità che non consente il rientro e la permanenza di condizioni di sicurezza.
A questi casi si aggiungono quelli già previsti dal d.l.
113/2018:
f) permesso di soggiorno per protezione sociale che viene rilasciato quando, nel corso di operazioni di polizia, di inda- gini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui all'art. 3 del- la legge n. 75/1958, o di quelli previsti dall'articolo 380 c.p.p., ov- vero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave sfrut- tamento nei confronti di uno straniero ed emergano concreti peri- coli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei predetti de- litti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio;
g) permesso di soggiorno per vittime di violenza do- mestica che abbiano patito uno o più atti, gravi o non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica nella famiglia o nel nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passa- to, da matrimonio o relazione affettiva, anche se non conviventi;
h) permesso di soggiorno per sfruttamento lavorativo: ove il cittadino straniero abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro;
i) permesso per atti di particolare valore civile: rila- sciato dal Ministro dell'Interno, su proposta del Prefetto, qualora lo straniero abbia compiuto atti di particolare valore civile.
Sul punto, va ulteriormente richiamato il principio di recente espresso dalla giurisprudenza di legittimità per cui <In tema di protezione internazionale complementare, ai sensi della disciplina prevista dal d.l. n. 130 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 173 del
2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ri- corrente deve intendersi rappresentato da ogni apprezzabile sforzo di in- serimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile anche attraver- so la produzione di corsi di alfabetizzazione o di contratti di lavoro. (Nel- la specie, la S.C ha cassato il decreto impugnato, che aveva ritenuto in- sufficienti, ai fini del riconoscimento della protezione speciale, le comu- nicazioni di proroga del rapporto di lavoro, inviate dal datore di lavoro all'INPS nel cd. modello Unilav)>> (Cass., Sez. I Civ., Ordinanza n.
Pag. 19 di 21 29159 del 12/11/2024, Rv. 673204-01, che richiama anche Cass. n.
21956 del 2024).
Orbene, alla luce di detti principi, scrutinate tutte le ipotesi innanzi elencate, osservato che il ricorrente è presente nel T.N. dal 2022, e valutata la copiosa documentazione prodotta, atte- stante l'attività formativa (cfr. patto formativo e attestato di corso di formazione, in atti) e lavorativa svolta, con buona continuità, negli anni di permanenza in Italia (cfr. contratto e buste paga re- lative ad alcuni mesi del 2023 e agli anni 2024 e 2025; C.U. 2025), il Collegio ritiene sussistenti giusti motivi per riconoscere all'odierno ricorrente, un permesso per protezione speciale consi- derando desumibile un principio di un suo positivo e graduale in- serimento nel tessuto socio-lavorativo del Paese ospitante. Tanto in quanto, alla luce delle emergenze in atti, può evincersi, lo sra- dicamento a cui sarebbe sottoposto il richiedente ove rimpatriato, subendo pregiudizio di diritti fondamentali e violazione della vita privata intesa nella sua accezione più ampia, non legata cioè, esclusivamente all'esistenza di legami di carattere familiare, dallo stesso costruitasi nel paese ospitante, non essendo peraltro emersi elementi di segno contrario in punto di ragioni di sicurezza nazio- nale o ordine pubblico. A tal punto, come innanzi illustrato, le di- sposizioni normative di cui al novellato art. 19 del D. Lgs. n.
286/1998 non consentono l'espulsione o l'estradizione dello stra- niero verso un Stato “qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una viola- zione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ov- vero di ordine e sicurezza pubblica”, tenuto conto “della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effetti- vo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel ter- ritorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, cultu- rali o sociali con il suo Paese d'origine” (comma 1.1. seconda par- te).
Si ritiene, quindi, che la fattispecie per cui è causa rientri nei casi in cui, ove vi sia il rigetto della domanda di protezione inter- nazionale e ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1. del citato art. 19, vadano trasmessi gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi del combi-
Pag. 20 di 21 nato disposto dell'art. 19, comma 1.2, d.lgs. 286/1998 e dell'art. 32, comma 3, d.lgs. 25/2008, come disciplinati dal d.l. 130/2020 conv. in l. 173/2020, normativa ratione temporis applicabile al caso di specie, permesso che ha durata biennale e, ad esclusione dei casi in cui si riscontrano cause di esclusione della protezione interna- zionale, può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, giusta le modifiche apportate agli artt. 32, comma 3,
d.lgs. 25/2008 e 6 TUI dalla novella in questione.
4. – Quanto alle spese di lite, attesa la natura della
contro
- versia e la peculiarità delle questioni trattate, nonché il solo par- ziale accoglimento del ricorso e la mancata costituzione della
Amministrazione resistente, si ritengono sussistenti le ragioni per compensarle integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale che precede, ogni con- traria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- ACCOGLIE parzialmente il ricorso e, per l'effetto, DICHIARA la sussistenza dei presupposti dell'art. 19, comma 1.1, d.lgs. n.
286/1998, come novellato dal d.l. n. 130/2020 conv. in legge n.
173/2020, in relazione al richiedente nato il Parte_1
17.11.1998 alias nato il [...], in [...], Per_1
CUI: 06BQ7IN, ID VESTANET: PZ0004792;
- DISPONE la trasmissione del presente decreto al Questore di
Potenza, ovvero a quello diverso competente, per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi del combi- nato disposto dell'art. 19, comma 1.2, d.lgs. 286/1998 e dell'art. 32, comma 3, d.lgs. 25/2008, come disciplinati dal d.l. 130/2020 conv. in l. 173/2020;
- COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti;
- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso il 21.05.2025
La Presidente dott.ssa Licia Tomay
Pag. 21 di 21
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
- Dott.ssa Licia TOMAY Presidente
- Dott. Filippo PALUMBO Giudice rel.
- Dott.ssa Rachele DUMELLA DE ROSA Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel procedimento iscritto al n. R.G. 1482 / 2023 vertente
tra
nato il [...] alias nato il Parte_1 Per_1
12.11.1998, in DE, CUI: 06BQ7IN, ID VESTANET:
rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Mariani ed Numero_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Muro Lucano
(PZ) alla Via Sopra Maddalena n. 4, giusta procura in atti, deposi- tata telematicamente in uno alla costituzione di nuovo difensore in sostituzione del precedente;
parte ricorrente
e
[...]
Controparte_1
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e di-
[...] feso, ai sensi dell'art. 35 bis, comma 7, del D. Lgs. 28 gennaio
2008, n. 25, dal proprio funzionario, Viceprefetto, Dott.ssa
[...]
Persona_2 parte resistente con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: impugnazione ex art. 35 D.Lvo 25/2008
FATTO E DIRITTO
1. – Con ricorso depositato in data 13.04.2023, l'odierno ri- corrente, cittadino del DE, proponeva impugnazione av-
Pag. 1 di 21 verso il provvedimento della Commissione Territoriale per il Ri- conoscimento della Protezione Internazionale di adottato CP_1 in data 23.02.2023 e notificato il 17.03.2023, con il quale la pre- detta aveva rigettato la sua richiesta di riconosci- CP_1 mento della protezione internazionale, non ritenendo sussistenti neppure i presupposti per forme complementari di protezione. In particolare, concludeva chiedendo al Giudice adito di: <In via principale riconoscere a rettificato ID PZ0004792 – Parte_1 Per_1
CUI 06BQ7IN nato il [...] rettificato in commissione 12.11.1998 a
Narsingdi (divisione di Dhaka) in DE il diritto alla protezione internazionale sussidiaria;
in via subordinata, accertata la condizione di vulnerabilità e l'integrazione sociale del ricorrente in Italia, ordinare al- la competente Questura il rilascio di un permesso di soggiorno per prote- zione speciale ex art. 19, co.
1.2 del D.lgs. 286/1998, così come modifica- to dal D.L. n. 130/2020 in quanto il richiedente asilo è in Italia da un anno>>.
L'Amministrazione resistente, ritualmente evocata, si è co- stituita in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda.
Disposta ed effettuata l'audizione del ricorrente, dopo alcuni rinvii per il deposito di ulteriore documentazione, la causa veniva riservata per la decisione nelle forme di legge.
2. – In via preliminare, va chiarito come il giudizio in que- stione non abbia ad oggetto l'intrinseca legittimità dell'atto am- ministrativo impugnato, bensì il diritto soggettivo del ricorrente alla protezione, motivo per cui i vizi formali attinenti al procedi- mento svoltosi dinanzi alla Commissione Territoriale (e al prov- vedimento di quest'ultima) sono in questa sede del tutto irrilevan- ti. L'opposizione in esame non si atteggia, in definitiva, come un'impugnazione tecnicamente intesa. Il Tribunale, chiamato ad esaminare la domanda di ammissione alla protezione internazio- nale a seguito del diniego da parte dell'Autorità amministrativa, non è vincolato, infatti, ai motivi dell'opposizione e procede ad un completo riesame della richiesta, verificando ex novo la sussisten- za dei presupposti alla base del diritto soggettivo vantato. La vio- lazione delle regole sul procedimento amministrativo non assume, pertanto, in questa sede, rilevanza, poiché l'atto di diniego del ri- conoscimento del diritto alla protezione internazionale da parte dell'Autorità amministrativa non ha natura provvedimentale ma
Pag. 2 di 21 è un mero atto ricognitivo dei presupposti della protezione inter- nazionale, che non incide sul diritto soggettivo allo status oggetto del presente giudizio, con conseguente inapplicabilità della relati- va disposizione.
Con riguardo, poi, all'oggetto del presente procedimento si evidenzia come l'art. 1 della Convenzione di Ginevra del
28.7.1951, ratificata dall'Italia con Legge n. 722/54, definisca rifu- giato “chi, temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche” ha dovuto lasciare il proprio Paese e non può per tali motivi farvi rientro. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, la situazione per- secutoria rilevante è quella di chi, per l'appartenenza ad etnia, as- sociazione, credo politico o religioso, ovvero in ragione delle pro- prie tendenze o stili di vita, rischi verosimilmente, nel Paese di origine o provenienza, specifiche misure sanzionatorie a carico della sua integrità fisica o libertà personale (cfr. Cass. n.
26822/07; Cass. n. 19930/07; Cass. n. 18941/06). La valutazione demandata al Giudice del merito, adito in opposizione al diniego della competente si deve fondare, quindi, sulla veri- CP_1 fica della ricorrenza di entrambi i dati oggettivi: quello afferente alla condizione socio-politica normativa del Paese di provenienza e quella relativa alla singola posizione del richiedente (esposto al ri- schio concreto di sanzioni). La generica gravità della situazione politico economica del Paese di origine del richiedente, così come la mancanza dell'esercizio delle libertà democratiche, non sono, pertanto, elementi di per sé sufficienti a costituire i presupposti per il riconoscimento dello status reclamato, essendo necessario, invece, che la specifica situazione soggettiva del richiedente, in rapporto alle caratteristiche oggettive esistenti nello Stato di ap- partenenza, siano tali da far ritenere la sussistenza di un pericolo grave per l'incolumità della persona.
Inoltre, anche il D. Lgs. n. 251/2007, di attuazione della di- rettiva 2004/83 CE per l'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisogno- sa di protezione internazionale, all'art. 3, nel dettare i criteri di valutazione delle domande di protezione internazionale, impone al richiedente di specificare la situazione individuale e le circostanze
Pag. 3 di 21 personali dalle quali desumere se gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave.
Allo straniero che non possiede i requisiti per essere ricono- sciuto come rifugiato, il D. Lgs. n. 251/2007 riconosce la protezione internazionale sussidiaria, qualora sussistano fondati motivi per ritenere che, se ritornasse nel paese d'origine, correrebbe un ri- schio effettivo di subire un danno grave;
l'art. 14 del suddetto de- creto indica tassativamente i requisiti del danno grave: a) la con- danna a morte o all'esecuzione della pena di morte, b) la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante, c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato in- terno od internazionale.
Alla luce di tali disposizioni normative, la stessa previsione costituzionale di cui all'art. 10, che garantisce il diritto di asilo a chiunque provenga da un Paese in cui non sia consentito l'eserci- zio delle libertà fondamentali, indipendentemente dal fatto che abbia subito o tema di dover subire persecuzioni, non ha più alcun margine di residuale applicazione, poiché “il diritto di asilo è inte- ramente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo “status” di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto di rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al D.Lgs. n.
251/2007 e all'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 286/1998” (Cass. ord. n. 16362 del 4.08.2016).
3. - Nel merito, come emerge dalle risultanze di causa,
l'odierno ricorrente ha dichiarato in sede di audizione ammini- strativa, e di fatto successivamente confermato in sede giudiziale: di essere cittadino del DE, nato e cresciuto a Bangalina- gar, un villaggio nel distretto di Narsingdi;
di appartenere all'etnia bengali e di professare la religione musulmana;
di aver studiato per 12 anni e di essere diplomato;
di avere lavorato in agricoltura;
di avere i genitori separati in quanto la madre è an- data a vivere con un altro uomo;
di avere ancora contatti con il padre ed una delle sorelle.
A fondamento della sua richiesta di protezione ha riferito aver instaurato una relazione sentimentale con una ragazza ap- partenente ad una famiglia ricca e potente, la quale osteggiava ta-
Pag. 4 di 21 le relazione. In seguito, sarebbe stato picchiato dal fratello della fidanzata, che gli avrebbe intimato di interrompere la relazione e, successivamente, in data 07.11.2021, sarebbe stato accoltellato dai fratelli e dal cugino della fidanzata, per non aver effettiva- mente interrotto la relazione. In ordine a tali fatti, il cittadino straniero ha dichiarati di non essersi mai rivolto alle autorità per paura di essere ucciso. Si sarebbe così determinato a lasciare il
Paese, arrivando prima in Libia, dove è rimasto due mesi e mezzo lavorando come imbianchino, e di poi, a causa della situazione di insicurezza ivi presente, è partito per l'Italia, dove è arrivato ad aprile 2022. Quanto al timore di ritorno nel Paese di origine, ha dichiarate di aver paura che i familiari della ragazza possano uc- ciderlo.
In sede di audizione giudiziale, dopo aver sostanzialmente confermato le ragioni poste a fondamento dell'espatrio così come rappresentate in sede amministrativa, il ricorrente ha aggiunto:
<Ricordo e confermo quanto dichiarato in Commissione Territo- riale e non ho nulla da aggiungere o modificare al riguardo. Sono in Italia da circa tre anni, nell'aprile 2022, e prima ero presso un centro di accoglienza a Potenza, mentre da circa un anno vivo ad
Ancona ospitato da un mio cugino e lì lavoro presso un cantiere navale con regolare contratto a tempo indeterminato>> (verbale di udienza del 11.02.2025).
3.1. – Alla luce delle dichiarazioni rese dal ricorrente sulle ragioni che lo hanno portato a lasciare il DE in sede am- ministrativa, poi ribadite e confermate dall'audizione svolta in se- de giudiziale, deve concludersi che, per loro natura, queste non appaiono idonee a determinare esigenze di protezione internazio- nale poiché non ascrivibili a persecuzioni legate a motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le opinioni politiche, ma al contrario, a questioni di carattere personale ed economico che, dunque, non danno accesso al riconoscimento dello status di rifugiato.
Orbene, alla luce degli elementi su menzionati e, in partico- lare, in considerazione delle dichiarazioni del ricorrente sulle ra- gioni che lo hanno portato a lasciare il DE, il Collegio ri- tiene in primo luogo non sussistenti i presupposti per il riconosci- mento dello status di rifugiato. Deve escludersi, invero, la correla-
Pag. 5 di 21 zione tra l'espatrio e le persecuzioni legate a motivi di razza, reli- gione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo socia- le o per le opinioni politiche, in quanto del tutto ascrivibili, nel ca- so di specie, a motivazioni di tipo personale, legate a relazioni sen- timentali, ragioni dunque, che seppur condivisibili, non danno ac- cesso in ogni caso al riconoscimento di alcuna forma di protezione internazionale. Peraltro, le dichiarazioni rese dal ricorrente sui fatti posti dallo stesso a fondamento dell'espatrio appaiono narra- te in maniera sommaria e generica: il richiedente non è stato in grado di circostanziare la vicenda narrata, peraltro di natura prettamente privata, attraverso dei riferimenti soggettivi che pos- sano ricondursi ad un verosimile vissuto personale, fornendo un racconto scarno, generico e privo di dettagli;
in particolare, non ha descritto compiutamente la relazione instaurata con la ragazza, la figura stessa della ragazza e i sentimenti provati verso di lei. Pa- rimenti generiche e sommarie sono state le dichiarazioni relative alle minacce e alle aggressioni, [cfr. verbale di audizione pp. 5-6:
Domanda: Dunque per due anni non era accaduto nulla? Rispo- sta: No, già avevano scoperto dopo un anno, era san valentino 2021 e mi avevano dato degli schiaffi. Domanda: Dopo questa prima volta che vi avevano visto, come era proseguita la vostra relazione? Rispo- sta: Il giorno di san valentino ci hanno visto e il fratello è venuto a casa e mi ha dato gli schiaffi e ha detto che non voleva che avessi contatti con lei. Per paura ho detto si, ma poi avevamo contatti nascosti. Ho sette punti sulla fronte e 4 punti sul palmo della mano. Domanda: mi de- scrivi l'aggressione in dettaglio? Sono stato chiamato dal ristorante, mi ha portato in un angolo e sono stato accoltellato dal cugino e c'erano anche i suoi fratelli Domanda: Ha pensato di rivolgersi all'autorità del suo Paese? Risposta: Come potevo avere il coraggio loro mi hanno minacciato, mi hanno detto che se andavo da qualcuno mi avrebbero uc- ciso. Domanda: Quando è arrivato in ospedale ferito, è partita un'indagine? No sono andato in un ospedale privato e ho tenuto nasco- sto la vera vicenda e ho detto che ero caduto”].
Appare, inoltre, inverosimile che il richiedente, nonostante abbia affermato che la relazione fosse segreta, avesse continuato a frequentare luoghi pubblici insieme alla ragazza, incurante di es- sere visto dai familiari di lei [cfr. verbale di audizione pag. 5: “Do- manda: Quando è cominciata la relazione? Risposta: Nel 2020
Pag. 6 di 21 Domanda: Quanti tempo siete stati insieme? Risposta: Anche adesso la sento via messanger, i suoi familiari non lo sanno Domanda: La sua famiglia sapeva di questa relazione? Risposta: Si lo sapevano e per- ciò sono stato picchiato Domanda: Quando ne sono venuti a cono- scenza? Risposta: Ritornavamo dal college insieme e un suo cugino ci ha visto che stavamo insieme in un parco e ha fatto la spia. Questo è avve- nuto dopo circa due anni dal nostro fidanzamento. Domanda: Se ave- vate questi contatti nascosti, come mai siete stati visti insieme la parco? Risposta: Cercavamo di tenere il segreto, di solito ci incontrava- mo al college, un giorno volevamo insieme al ristorante, siamo andati e ci ha visto un suo cugino e poi lui mi ha picchiato la seconda volta”], né ha fornito spiegazioni accettabili per tale condotta contraddittoria.
Di fronte alle richieste di approfondimento della Commissio- ne, il ricorrente non ha saputo fornire elementi e/o chiarimenti in merito a tali aspetti. In definitiva, deve qui condividersi il giudizio espresso dalla competente C.T. nel provvedimento impugnato lad- dove viene evidenziato che alla luce di un racconto non credibile, il timore appare privo di fondamento.
In ragione, dunque, di tutto quanto sin qui osservato, deve escludersi la possibilità di riconoscere al ricorrente lo status di ri- fugiato, non ritenendosi effettivamente sussistente un ragionevole timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazio- nalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche.
3.2. – Parimenti insussistenti, per le medesime considera- zioni ed in ragione del timore manifestato dal ricorrente, si quali- ficano gli elementi per il riconoscimento della protezione sussidia- ria di cui alle lettere a) e b) dell'art. 14 D. Lgs. 251/2007, dal mo- mento che non risulta sussistere il rischio che il ricorrente sia sot- toposto a pena capitale o a trattamenti inumani o degradanti nel
Paese d'origine. La richiamata protezione, invero, è ammissibile in favore del cittadino straniero, che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese d'origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno, costituito alternativamente a) dalla condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
b) dalla tortura od altra forma di pena o trattamen- to inumano o degradante.
Pag. 7 di 21 3.2.1. - Con particolare riguardo poi ai presupposti per il ri- conoscimento della protezione sussidiaria prevista dalla lettera c) del D. lgs. n. 251/2007, l'orientamento giurisprudenziale maggiori- tario subordina la concessione - o l'esclusione - della protezione sussidiaria a due verifiche, l'una oggettiva, sul Paese o l'area geo- grafica di provenienza del ricorrente, l'altra soggettiva, riguar- dante la situazione personale del richiedente: in altre parole, la si- tuazione socio - politica e normativa del paese di provenienza è ri- levante, ai fini del riconoscimento dello “status” o della protezione sussidiaria, solo se si correla alla specifica posizione del richieden- te per il quale sussista verosimilmente il rischio concreto di le- sione alla sua integrità psico-fisica ovvero nocumenti rilevanti e concreti alla propria incolumità (cfr. Cass. 10177/2011; Cass.
26822/2007; Cass., ord. 07.07.2014 n. 15466).
Peraltro, come evidenziato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo “la sussistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile non necessita della prova che il ri- chiedente sia oggetto specifico di minaccia per motivi peculiari at- tinenti alla situazione personale. La minaccia si considera, infatti, provata, eccezionalmente, quando il conflitto armato in corso nel
Paese di provenienza del richiedente è di tale gravità che la sola presenza del civile nel Paese in questione rappresenta di per sé un rischio effettivo di subire tale minaccia”, precisando che “qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso non sia tale da raggiungere un livello talmente elevato da far emergere fondati motivi per ritenere che un civile, rientrato nel Paese o nella regione in questione, correrebbe a causa della sua sola presenza sul territorio un rischio effettivo di subire una minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona, grava sul ricorrente quantomeno allegare – al fine del successivo appro- fondimento istruttorio ufficioso – gli elementi peculiari della sua situazione personale idonei a dimostrare il rischio che egli possa essere colpito specificamente.” (cfr. CGUE del 17/2/2009, C-465/07,
Elgafaji).
Ebbene, nel caso di specie, tali ipotesi non ricorrono né avuto riguardo alla condizione soggettiva del ricorrente, né con riferi- mento alla situazione socio-politica esistente nella zona di prove- nienza dello stesso. Difatti, seppur le fonti aperte più autorevoli e
Pag. 8 di 21 recenti, evidenziano il persistere in DE di tensioni politi- che e sociali e violazioni delle libertà democratiche, le stesse non danno conto della sussistenza di un conflitto armato interno che crei una situazione di violenza indiscriminata (Freedom House, libertà nel mondo 2017 - DE, 2 giugno 2017, disponibile all'indirizzo: http://www.refworld.org/docid/5936a46b13.htm; rap- porto 2016-2017). CP_2
Per l'aspetto politico ed economico, dalle attuali fonti EASO, si ricava che il DE, è stato per lungo tempo caratterizzato da un sistema politico in cui si alternavano al potere due partiti secolaristi l'Awami League e il DE Nationalist Party CP_3
(BNP). Entrambi i partiti si sviluppano in organizzazioni ausilia- rie, ad esempio leghe studentesche o leghe femminili, a volte ba- sate su professioni particolari, come avvocati o medici. Dall'indi- pendenza, i due partiti si sono alternati, al governo e le organizza- zioni affiliate del partito al potere hanno storicamente controllato tutte le istituzioni pubbliche e usato le macchine statali contro gli avversari del governo mentre erano in carica. Dopo essere salito al potere nel 2008, l'AL avrebbe proceduto con la politicizzazione di alcune importanti istituzioni indipendenti di livello nazionale, sfruttandole per propri fini politici. In particolare, avrebbe utiliz- zato la Election Commission, la Anti-Corruption Commission e la
National Human Rights Commission per assicurarsi la vittoria in tutte le competizioni elettorali, limitando le attività dei partiti po- litici dell'opposizione attraverso restrizioni al diritto di riunione, arresto di attivisti e forzando candidati avversari a ritirarsi da elezioni locali, mantenendo così il potere sia a livello nazionale che a livello locale fino ad oggi. (HI (Author), published by
FIDH – International Federation for Human Rights: Annual Hu- man Rights Report 2019; DE, 8 February 2020, available at https://www.fidh.org/IMG/pdf/annual-hr-report-2019_eng.pdf)
L'appartenenza politica in DE è influenzata generalmen- te dalle personalità dei politici e dalle possibilità di connessioni sociali e lavorative, piuttosto che essere determinata dall'adesione a politiche di partito in senso ampio. Il patrocinio politico verso fi- gure particolari è un fattore motivante per il voto, l'attivismo e l'appartenenza al partito. Allo stesso modo, le alleanze familiari tendono ad essere molto importanti. L'appartenenza a una orga-
Pag. 9 di 21 nizzazione di partito può aiutare nella ricerca di lavoro, ma non è di per sé solo un fattore determinante visto l'alto tasso di disoccu- pazione. Per il partito Awami League, si registrano regolarmente, anche se in diminuzione, episodi di violenza all'interno del partito legati alla preselezione dei candidati o controversie interne tra uomini d'affari basate sulla personalità o sul mecenatismo, piut- tosto che su base ideologica. Così come varie per il partito Bangla- desh Nationalist Party (BNP) varie fonti riportano numerosi epi- sodi di violenza contro le figure del BNP, tra cui aggressioni pres- so uffici, abitazioni e sparizioni forzate. Le figure di alto profilo hanno maggiore probabilità di essere oggetto di accuse che posso- no essere motivate politicamente, soprattutto se coinvolti in pro- teste violente. (DFAT – Australian Government – Department of
Foreign Affairs and Trade: DFAT Country Information Report
DE, 22 August 2019, https://www.ecoi.net/en/file/local/2016264/country-information- report-bangladesh.pdf)
Il più grande partito islamista del DE è però
[...]
(JI) è, con roccaforti storiche nel Rajshahi (Bangla- Persona_3 Co desh settentrionale) e Chittagong, la seconda città del Paese. è impegnata nella creazione di uno stato islamico con un sistema legale basato sulla sharia e nella rimozione di leggi e pratiche
"non islamiche". L è l'ala studentesca Controparte_5 Co della è una delle più grandi organizzazioni studentesche isla- Co miste in Asia meridionale. è il partito promotore di alcune delle maggiori manifestazioni e scioperi del Paese che sono state sop- presse duramente dalle forze di sicurezza e i suoi membri arresta- ti a centinaia in operazioni antiterrorismo e oggetto di sparizioni forzate ad opera delle forze di sicurezza. Secondo quanto riferito, i membri di JI di livello inferiore sono stati in grado di evitare l'at- tenzione delle autorità attraverso il pagamento di tangenti ai lea- der di LA o trasferendosi fisicamente. Le persone che sono perce- Co pite come sostenitori di hanno riferito di essere state seguite o intimidite, anche all'estero. Alcuni critici del governo senza affi- Co liazione con hanno riferito di essere stati accusati di avere tali collegamenti come mezzo per attaccare la loro credibilità. (DFAT
– Australian Government – Department of Foreign Affairs and
Trade: DFAT Country Information Report DE, 22 August
Pag. 10 di 21 2019, https://www.ecoi.net/en/file/local/2016264/country- information-report-bangladesh.pdf).
La costituzione del DE prevede una forma di gover- no parlamentare che consolida la maggior parte del potere nell'uf- ficio del Primo Ministro. Nelle elezioni parlamentari del dicembre
2018, e il suo partito Awami League hanno vinto il Parte_2 terzo mandato quinquennale consecutivo che l'ha mantenuta in carica come primo ministro. Queste elezioni non sono state consi- derate libere ed eque dagli osservatori a causa delle irregolarità segnalate, tra cui il riempimento delle urne e le intimidazioni nei confronti degli agenti elettorali e degli elettori dell'opposizione.
Le forze di sicurezza che comprendono la polizia nazionale, le guardie di frontiera e le unità antiterrorismo come il Battaglione di Azione Rapida, mantengono la sicurezza interna e delle frontie- re. L'esercito ha alcune responsabilità in materia di sicurezza in- terna. Le forze di sicurezza riferiscono al Ministero degli Affari
Interni e le forze armate riferiscono al Ministero della Difesa. Le autorità civili hanno mantenuto un controllo effettivo sulle forze di sicurezza. È stato riferito che membri delle forze di sicurezza hanno commesso numerosi abusi.
Tra le questioni significative relative ai diritti umani figura- no resoconti credibili di: uccisioni illegali o arbitrarie, comprese le esecuzioni extragiudiziali;
sparizione forzata;
tortura o trattamen- ti o punizioni crudeli, inumani o degradanti da parte del gover- no;
condizioni carcerarie dure e pericolose per la vita;
arresti o de- tenzioni arbitrarie;
prigionieri o detenuti politici;
repressione transnazionale contro individui in un altro paese;
seri problemi con l'indipendenza della magistratura;
interferenza arbitraria o illegale con la privacy;
punizione dei familiari per reati presumi- bilmente commessi da un parente;
gravi restrizioni alla libertà di espressione e ai media, inclusa violenza o minaccia di violenza contro i giornalisti, arresti o procedimenti giudiziari ingiustificati contro giornalisti, censura e applicazione o minaccia di applica- zione delle leggi penali sulla diffamazione per limitare l'espressione; gravi restrizioni alla libertà di Internet;
sostanziale interferenza con la libertà di riunione pacifica e la libertà di asso- ciazione, comprese leggi eccessivamente restrittive sull'organizzazione, il finanziamento o il funzionamento delle or-
Pag. 11 di 21 ganizzazioni non governative e delle organizzazioni della società civile;
restrizioni alla libertà di movimento dei rifugia- ti;
restrizioni gravi e irragionevoli alla partecipazione politi- ca;
grave corruzione governativa;
gravi restrizioni governative o molestie nei confronti di organizzazioni nazionali e internazionali per i diritti umani;
mancanza di indagini e responsabilità per la violenza di genere, inclusa la violenza domestica e da parte del partner, la violenza sessuale, la violenza sul posto di lavoro, il ma- trimonio infantile, precoce e forzato e altre forme di tale violen- za;
crimini che comportano violenza o minacce di violenza contro membri di minoranze etniche o popolazioni indigene;
crimini che comportano violenza o minaccia di violenza contro persone lesbi- che, gay, bisessuali, transgender, queer o intersessuali;
leggi che criminalizzano la condotta sessuale consensuale tra persone dello stesso sesso tra adulti;
restrizioni significative ai sindacati indi- pendenti e ai diritti dei lavoratori alla libertà di associazione e contrattazione collettiva;
e l'esistenza delle peggiori forme di lavo- ro minorile. Sono pervenute numerose segnalazioni di diffusa im- punità per abusi e corruzione da parte delle forze di sicurezza. Il governo ha adottato poche misure per identificare, indagare, per- seguire e punire funzionari o membri delle forze di sicurezza che hanno commesso violazioni dei diritti umani o sono coinvolti in at- ti di corruzione.
Nell'agosto 2022, l'allora Alto Commissario delle Nazioni
Unite per i diritti umani, ha effettuato una vi- Persona_4 sita ufficiale in DE. È stata la prima persona in questa posizione a visitare il paese. Ha poi sollevato diverse questioni re- lative ai diritti umani. Tra le altre cose, ha espresso preoccupa- zione per "il restringimento del campo d'azione per l'impegno della società civile nonché per l'aumento della sorveglianza, dell'intimi- dazione e del ricorso a ritorsioni, che spesso portano all'autocen- sura". Il diritto alla libertà di espressione è rimasto limita- to. Secondo quanto riferito, almeno 179 giornalisti sono stati sot- toposti a molestie o ritorsioni nei primi nove mesi del 2022. Nella maggior parte dei casi si trattava di attacchi nel corso del loro la- voro o di azioni legali intentate in relazione ad articoli da loro pubblicati. (Dipartimento di Stato america- no (USDOS)https://www.state.gov/reports/2022-country-reports-
Pag. 12 di 21 on-human-rights-practices/bangladesh/ Rapporto nazionale 2022 sulle pratiche in materia di diritti umani: DE).
Per l'aspetto economico il DE ha registrato il tasso di crescita economica più rapido nella regione Pacifico-Asiatica, accelerando gli sforzi di sviluppo socio-economico del paese, au- mentando però al contempo le disparità sociali ( AI – In- CP_2 ternational: Human Rights in Asia-Pacific; Review of 2019 – Ban- gladesh, 30 January 2020, https://www.ecoi.net/en/document/2023864.html ). Il Report del
Dipartimento di Stato statunitense, pubblicato l'11 marzo 2020, facendo una panoramica delle condizioni di lavoro in DE afferma, però, che il salario minimo, fissato dal governo a 94 $ mensili, oltre a non essere allineato alla variazione del tasso di in- flazione, è ben al di sotto della soglia di povertà. Anche Oxfam conferma come il problema della povertà in DE sia pro- fondo e diffuso, con almeno metà della popolazione che sopravvive con meno di un dollaro al giorno (Oxfam, DE, https://www.oxfam.org/en/what-we-do/countries/bangladesh).
Nell'economia del DE predomina il settore agrario, il qua- le contribuisce da solo a circa il 10.98% del PIL del Paese. In que- sto settore è inoltre impiegato circa il 40.6% della forza lavoro (da- ti risalenti al biennio 2016-2017): “DE economy is predo- minantly agrarian. Agriculture is the single largest producing sec- tor of the economy and contributes about 10.98% to the total Gross
Domestic Product (GDP) of the country. This sector also accommo- dates around 40.6% (in 2016-17) of labour force”.Nonostante il go- verno abbia quindi compiuto passi importanti nella direzione dell'alleviamento della povertà, stabilendo, tra l'altro, alcuni obiettivi nel quadro dei Sustainable Development Goals delle Na- zioni Unite, (Il DE ha partecipato attivamente alla formu- lazione dell'Agenda di sviluppo post-2015, il precursore dell'Agen- da 2030. Nel formulare l'Agenda di sviluppo post-2015, le proposte del DE all'ONU sono arrivate con 11 obiettivi, 58 obiettivi
e 241 indicatori. Gli obiettivi riguardavano pressanti questioni di sviluppo che abbracciano il potenziale umano, la povertà e la di- suguaglianza, la sicurezza alimentare e la nutrizione, la salute e la pianificazione familiare, la parità di genere, l'istruzione di qua- lità e lo sviluppo delle competenze, l'occupazione e i diritti dei la-
Pag. 13 di 21 voratori, il buon governo, la produzione e il consumo sostenibili, la sostenibilità ambientale e la gestione dei disastri, la cooperazione internazionale e il partenariato. In particolare, le proposte del
DE erano coerenti con le aspirazioni globali, poiché 9 delle
11 proposte erano comuni a quelle proposte dall'Open Working
Group (OWG) delle Nazioni Unite;
altri obiettivi proposti dall'OWG erano presenti anche nelle proposte del DE, ma come obiettivi per raggiungere obiettivi diversi. Gli Stati membri delle Nazioni Unite, compreso il DE, hanno formalmente adottato gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) come agenda globale il 25 settembre 2015. 8. Il 7° Piano quinquennale (FYP)
(2016-20) del governo del DE coincide con l'inizio degli
Obiettivi di sviluppo sostenibile (2016-2030) che ha fornito una buona opportunità per integrare gli SDGs nel 7° FYP e il Bangla- desh è diventato così uno dei primi iniziatori dell'attuazione degli
SDGs” UN Office of the High Commissioner for Human Rights:
Common core document forming part of the reports of States par- ties, 5 dicembre 2019, https://www.ecoi.net/en/file/local/2024420/G1933716.pdf ) ma, questi sforzi devono confrontarsi con le peculiarità del Paese e la sua sostanziale dipendenza dalle attività agricole.
Nel 2023, le autorità del DE hanno rafforzato la re- pressione in vista delle elezioni nazionali. Le forze di sicurezza hanno effettuato arresti di massa di membri dell'opposizione e in alcuni casi hanno risposto alle proteste con una forza eccessi- va . Gli arresti sembravano riflettere i piani degli alti funzionari di polizia, dichiarati nei verbali delle riunioni trapelati , di garan- tire la condanna dei membri dell'opposizione in modo che fossero squalificati dalla partecipazione alle elezioni. Il principale partito di opposizione, il Partito nazionalista del DE, stima che la metà dei suoi 5 milioni di membri debbano essere perse- guiti per motivi politici. Il 14 settembre, gli eminenti difensori dei diritti umani e del Persona_5 Persona_6 gruppo per i diritti umani con sede a Dhaka, sono stati CP_6 condannati a due anni di carcere per un rapporto del 2013 sull'uso indiscriminato ed eccessivo della forza contro i manifestanti.
Sempre a settembre, il governo ha sostituito il Digital Security
Act 2018 (DSA) con il Cyber Security Act 2023 (CSA) dopo essere
Pag. 14 di 21 stato criticato per l'utilizzo del DSA per soffocare la libertà di espressione e reprimere il dissenso. Tuttavia, la nuova legge man- tiene molti degli elementi abusivi dei DSA.
Il Paese continua a ospitare quasi 1 milione di rifugiati in un contesto di crescente violenza da parte di gruppi Per_7 armati e grave carenza di finanziamenti da parte dei donatori. Le autorità del DE hanno reso le condizioni nei campi sem- pre più ostili e centinaia di rifugiati si sono imbarcati in pericolosi viaggi in barca per cercare protezione altrove. 11 gennaio 2024
| HRW – Osservatorio per i diritti umani (Autore)DE
Rapporto annuale sulla situazione dei diritti umani nel 2023
Rapporto mondiale 2024 - DE .
Da ultimo, le COI rilasciate nel luglio 2024 dall'Agenzia dell'Unione Europea per l'Asilo, evidenziano che il DE non è coinvolto in alcun conflitto armato interno o internazionale, pur se persistono alcune situazioni di tensione violenta nella re- gione del Chittagong Hill Tracts (CHT) [cfr. EUAA – European
Union Agency for Asylum, DE - Country Focus - Country of Origin Information Report - July 2024, pag. 29 e ss., disponibile all'indirizzo https://www.ecoi.net/en/file/local/2112101/2024_07_EUAA_COI_R eport_DE-Country_Focus.pdf].
In conclusione, la zona di provenienza del ricorrente non ri- sulta interessata da alcuna situazione di violenza indiscriminata che possa condurre a riconoscere la protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14, lett. c), D. Lgs. n. 251 del 2007.
3.3. - Con riferimento, infine, alla richiesta di protezione spe- ciale, deve evidenziarsi come nel caso di specie sia applicabile la disciplina normativa conseguente all'entrata in vigore del D.L.
130 del 21 ottobre del 2020, convertito nella legge n. 173 del
18.12.2020, e non, invece, quella successiva derivante dal d.l. n. 20 del 10.03.2023, conv. in legge n. 50 del 05.05.2023, atteso che l'art. 7, comma 2, di tale atto legislativo prevede che <Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente>>, circostanza che ricorre nel presente giudizio, in quanto la domanda di protezione
Pag. 15 di 21 risulta presentata dal ricorrente almeno in data 12.01.2023 (cfr. data di rilascio del permesso di soggiorno provvisorio per richiesta asilo da parte della Questura di Potenza, depositato in atti), dun- que prima dell'entrata in vigore del citato d.l. 20/2023, conv. in legge n. 50/2023. Ne consegue, dunque, che nessuna rilevanza ha, nel caso di specie, la eventuale questione di legittimità costituzio- nale delle novità normative introdotte dal d.l. 20/2023, conv. in legge n. 50/2023, questione paventata dal ricorrente nel proprio atto introduttivo.
Ciò posto, deve preliminarmente rilevarsi come la protezione c.d. umanitaria prevista dall'art. 5 co. 6 d.lgs. n. 286/1998 è stata abrogata dal D.L. 113/18 convertito nella L. n. 130/2018 e, defini- tivamente superata dalla protezione speciale e complementare at- traverso l'emanazione del D.L. n. 130/2020 convertito nella L.n.
173/2020 che, nel contempo, ha ampliato in modo significativo le ipotesi di protezione speciale già previste dal D.L. 113/2018, in- troducendo e tutelando ulteriori situazioni “di vulnerabilità”, in considerazione del pericolo cui il richiedente, ove rimpatriato, po- trebbe essere esposto. In particolare, le predette situazioni risul- tano tipizzate per come segue:
a) per rischio di torture o trattamenti inumani o de- gradanti, ritenendo non ammessi i respingimenti, l'espulsione o l'estradizione verso uno Stato, qualora vi siano fondati motivi che il richiedente possa essere sottoposto a torture o a trattamenti inumani o degradanti. Ugualmente non sono ammessi espulsione, estradizione e respingimento del richiedente (conformato, quindi, nuovamente il diritto d'asilo ex art. 10, comma 3, Costituzione nel rispetto dei vincoli costituzionali, quali i doveri inderogabili di so- lidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i citta- dini stranieri, art. 2 comma 2 costituzione, e i doveri europei e in- ternazionali ex art. 117, comma 1 costituzione, nonché art. 19, pa- ragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Ue, e 3 e 8 conv. eu- ropea salvaguardia dei diritti dell'umo e delle libertà fondamenta- li), verso paesi in cui vi sia fondato motivo che l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare del richiedente, condizio- nato però dall'assenza di ragioni impeditive connesse alla tutela della sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica.
Pag. 16 di 21 b) protezione speciale per lesione del rispetto della vi- ta privata e familiare ove l'allontanamento dal territorio nazio- nale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare. Questo permesso speciale è condizionato all'assenza di ragioni impedienti dovute alla tutela della sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Il Giudice deve tenere conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari del ricorrente, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della du- rata del soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il paese di origine. Il legi- slatore ha pertanto nuovamente conformato il diritto d'asilo ex ar- ticolo 10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costitu- zionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini nel caso stra- nieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed in- ternazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3
e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali). Si determina una sostanziale conti- nuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria di cui all'articolo 5, comma 6, decreto legislativo n. 286/1998, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza prima della no- vella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del de- creto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre
2018, n. 132, e definita dalla Corte di Cassazione come espressio- ne del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057).
Secondo la nuova normativa, il diritto dello straniero al rico- noscimento della protezione interna è declinazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il diritto è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti anche solo il rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il legislatore ha disciplinato il contenuto del sindacato volto all'accertamento del diritto alla protezione interna. Gli ele- menti che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inseri- mento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il
Pag. 17 di 21 suo Paese d'origine. Questi indici evocano proprio la precedente protezione umanitaria, il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale deri- vanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio in un contesto sociale, po- litico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effetti- va compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (per tutte,
Cass. civ., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733). L'elemento comune tra la nuova protezione e quella umanitaria riposa proprio sul rischio di compromissione di diritti fondamentali – ora espressamente com- pendiati nel diritto al rispetto della vita privata e familiare – di- pendente dal rimpatrio in ragione delle particolari condizioni per- sonali dello straniero. L'altro elemento comune attiene al contenu- to del giudizio di accertamento del diritto alla protezione interna, fondato sulla contestualizzazione delle condizioni personali e quindi sulla comparazione tra l'esperienza dello straniero sul ter- ritorio nazionale e quella nel paese di origine. Anche sulla scorta delle nuove norme, si deve pervenire alla conclusione per cui non
è sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore in Italia, sotto il profilo dell'integrazione sociale, personale o lavorativa, ma è ne- cessaria una valutazione comparativa tra la vita privata e fami- liare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio (Cass. civ., sez. I, n. 7733/2020 cit.), al fine di accer- tare se lo straniero sia al punto sradicato dal paese di provenienza
(sul piano socioeconomico e su quello personale), che il solo rimpa- trio costituisca motivo di pregiudizio di diritti fondamentali per- sonali;
c) protezione per ragioni di salute che deve essere rico- nosciuto agli stranieri che versano in gravi condizioni psico fisiche o derivanti da gravi patologie accertate per il tramite di certifica- zioni provenienti da strutture sanitarie pubbliche o da un medico convenzionato con il S.S.N. e devono essere tali da determinare, in caso di rimpatrio un rilevante pregiudizio alla salute in caso di rimpatrio;
d) protezione per cure mediche che si fonda sull'esistenza di documentate e necessarie cure mediche;
e) protezione per calamità per la quale rileva l'esistenza
Pag. 18 di 21 nel paese di origine di una situazione di grave calamità che non consente il rientro e la permanenza di condizioni di sicurezza.
A questi casi si aggiungono quelli già previsti dal d.l.
113/2018:
f) permesso di soggiorno per protezione sociale che viene rilasciato quando, nel corso di operazioni di polizia, di inda- gini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui all'art. 3 del- la legge n. 75/1958, o di quelli previsti dall'articolo 380 c.p.p., ov- vero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave sfrut- tamento nei confronti di uno straniero ed emergano concreti peri- coli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei predetti de- litti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio;
g) permesso di soggiorno per vittime di violenza do- mestica che abbiano patito uno o più atti, gravi o non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica nella famiglia o nel nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passa- to, da matrimonio o relazione affettiva, anche se non conviventi;
h) permesso di soggiorno per sfruttamento lavorativo: ove il cittadino straniero abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro;
i) permesso per atti di particolare valore civile: rila- sciato dal Ministro dell'Interno, su proposta del Prefetto, qualora lo straniero abbia compiuto atti di particolare valore civile.
Sul punto, va ulteriormente richiamato il principio di recente espresso dalla giurisprudenza di legittimità per cui <In tema di protezione internazionale complementare, ai sensi della disciplina prevista dal d.l. n. 130 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 173 del
2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ri- corrente deve intendersi rappresentato da ogni apprezzabile sforzo di in- serimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile anche attraver- so la produzione di corsi di alfabetizzazione o di contratti di lavoro. (Nel- la specie, la S.C ha cassato il decreto impugnato, che aveva ritenuto in- sufficienti, ai fini del riconoscimento della protezione speciale, le comu- nicazioni di proroga del rapporto di lavoro, inviate dal datore di lavoro all'INPS nel cd. modello Unilav)>> (Cass., Sez. I Civ., Ordinanza n.
Pag. 19 di 21 29159 del 12/11/2024, Rv. 673204-01, che richiama anche Cass. n.
21956 del 2024).
Orbene, alla luce di detti principi, scrutinate tutte le ipotesi innanzi elencate, osservato che il ricorrente è presente nel T.N. dal 2022, e valutata la copiosa documentazione prodotta, atte- stante l'attività formativa (cfr. patto formativo e attestato di corso di formazione, in atti) e lavorativa svolta, con buona continuità, negli anni di permanenza in Italia (cfr. contratto e buste paga re- lative ad alcuni mesi del 2023 e agli anni 2024 e 2025; C.U. 2025), il Collegio ritiene sussistenti giusti motivi per riconoscere all'odierno ricorrente, un permesso per protezione speciale consi- derando desumibile un principio di un suo positivo e graduale in- serimento nel tessuto socio-lavorativo del Paese ospitante. Tanto in quanto, alla luce delle emergenze in atti, può evincersi, lo sra- dicamento a cui sarebbe sottoposto il richiedente ove rimpatriato, subendo pregiudizio di diritti fondamentali e violazione della vita privata intesa nella sua accezione più ampia, non legata cioè, esclusivamente all'esistenza di legami di carattere familiare, dallo stesso costruitasi nel paese ospitante, non essendo peraltro emersi elementi di segno contrario in punto di ragioni di sicurezza nazio- nale o ordine pubblico. A tal punto, come innanzi illustrato, le di- sposizioni normative di cui al novellato art. 19 del D. Lgs. n.
286/1998 non consentono l'espulsione o l'estradizione dello stra- niero verso un Stato “qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una viola- zione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ov- vero di ordine e sicurezza pubblica”, tenuto conto “della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effetti- vo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel ter- ritorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, cultu- rali o sociali con il suo Paese d'origine” (comma 1.1. seconda par- te).
Si ritiene, quindi, che la fattispecie per cui è causa rientri nei casi in cui, ove vi sia il rigetto della domanda di protezione inter- nazionale e ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1. del citato art. 19, vadano trasmessi gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi del combi-
Pag. 20 di 21 nato disposto dell'art. 19, comma 1.2, d.lgs. 286/1998 e dell'art. 32, comma 3, d.lgs. 25/2008, come disciplinati dal d.l. 130/2020 conv. in l. 173/2020, normativa ratione temporis applicabile al caso di specie, permesso che ha durata biennale e, ad esclusione dei casi in cui si riscontrano cause di esclusione della protezione interna- zionale, può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, giusta le modifiche apportate agli artt. 32, comma 3,
d.lgs. 25/2008 e 6 TUI dalla novella in questione.
4. – Quanto alle spese di lite, attesa la natura della
contro
- versia e la peculiarità delle questioni trattate, nonché il solo par- ziale accoglimento del ricorso e la mancata costituzione della
Amministrazione resistente, si ritengono sussistenti le ragioni per compensarle integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale che precede, ogni con- traria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- ACCOGLIE parzialmente il ricorso e, per l'effetto, DICHIARA la sussistenza dei presupposti dell'art. 19, comma 1.1, d.lgs. n.
286/1998, come novellato dal d.l. n. 130/2020 conv. in legge n.
173/2020, in relazione al richiedente nato il Parte_1
17.11.1998 alias nato il [...], in [...], Per_1
CUI: 06BQ7IN, ID VESTANET: PZ0004792;
- DISPONE la trasmissione del presente decreto al Questore di
Potenza, ovvero a quello diverso competente, per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi del combi- nato disposto dell'art. 19, comma 1.2, d.lgs. 286/1998 e dell'art. 32, comma 3, d.lgs. 25/2008, come disciplinati dal d.l. 130/2020 conv. in l. 173/2020;
- COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti;
- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso il 21.05.2025
La Presidente dott.ssa Licia Tomay
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