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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/12/2025, n. 3066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3066 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 16/12/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12151/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. DELLE SIDE ELEONORA NADIA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. FLORIO FABRIZIA CP_1
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Nell'atto introduttivo, il ricorrente – dopo aver premesso che “Con missiva datata 13.02.2024,
CP_ l' sede di Lecce, notificava al ricorrente la presunta indebita fruizione del regime contributivo agevolato di cui alla legge n.190/14…recupero contribuzione dovuta e non versata” per aver fruito per l'anno 2019 di agevolazioni contributive non spettanti;
di conseguenza, “abbiamo provveduto con decorrenza dall'anno di imposta sopra indicato, all'imposizione del regime contributivo ordinario ed alla conseguente richiesta di versamento delle somme dovute in base al regime contributivo previsto nell'anno di riferimento”; - Avverso tale provvedimento il ricorrente
CP_ presentava ricorso amministrativo al Comitato provinciale in data 27/05/2024, il quale però
CP_ non ha sortito alcun effetto, non avendo l' ancora deliberato e risultando il predetto ricorso
CP_ ancora in Carico alla Segreteria degli Organi Collegiali Centrali (come si evince dal portale alla
CP_ sezione riservata); - Mediante accesso alla propria area riservata, sul portale , il ricorrente
CP_ veniva a conoscenza di un avviso bonario con cui l' richiedeva il versamento di € 2.670,04 da pagare entro ottobre 2024, nonché la rimanente somma di € 11.035,00 entro il 16.02.2025 – ha chiesto: “1) In via cautelare, ritenere sussistenti i requisiti di cui all'art. 700 c.p.c. e per l'effetto riconoscere il diritto del ricorrente a fruire del regime contributivo agevolato ed a vedersi
CP_ annullato il provvedimento con cui l' ha illegittimamente imposto al ricorrente il regime contributivo ordinario, per le motivazioni esposte nel presente ricorso;
1 2) Nel merito, previa conferma del provvedimento cautelare emesso così come richiesto e previo espletamento e/o accertamento di rito o di merito, in via definitiva, e previo riconoscimento del CP_ diritto in esame, accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare il provvedimento di richiesta di somme per indebita fruizione di agevolazioni contributive”. CP_ Nelle note scritte, ha precisato le conclusioni, chiedendo di: “1. Annullare il provvedimento del 13 febbraio 2024 di revoca del regime contributivo agevolato;
2. Accertare e dichiarare CP_ CP_ l'illegittimità della richiesta di pagamento della contribuzione ordinaria;
3. Condannare l alla restituzione di € 18.042,12, maggiorati di interessi legali e rivalutazione monetaria;
4. Dichiarare
l'inesigibilità dell'importo residuo di € 1.115,16 con scadenza febbraio 2026; 5. Riconoscere il diritto del ricorrente a fruire del regime contributivo agevolato per tutto il periodo interessato;
6.
Disporre il ripristino del regime contributivo agevolato con decorrenza dal 1° gennaio 2019”.
L' ha contestato gli avversi assunti, chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con riferimento all'istanza ex art. 700 c.p.c. di emissione di un “provvedimento cautelare che
CP_ anticipi gli effetti della sentenza di merito dichiarativa, annullando il provvedimento con cui si chiede al ricorrente il recupero della contribuzione ordinaria non versata, di modo che il ricorrente possa chiedere e ottenere nell'immediato il DURC”, è già stata dichiarata cessata la materia del contendere con ordinanza del 19.12.2024 (che deve intendersi integralmente confermata), in quanto dalle note scritte e dai documenti allegati risulta che “Successivamente al deposito del
CP_ ricorso, l' con comunicazione datata 8 ottobre 2024 invitava il ricorrente a regolarizzare la posizione contributiva mediante il pagamento di € 5.281,01 (all.1) pena l'emissione di un DURC negativo” e che il ricorrente ha provveduto ad “effettuare il pagamento in data 30.10.2024 (all.2)”, sia pure “con riserva di contestazione” e deducendo che “Tale pagamento non rappresenta in
CP_ alcun modo accettazione della fondatezza della richiesta contributiva avanzata dall , ma si è reso necessario per ottenere un DURC regolare (all.3); ne consegue che “con il rilascio del DURC, è venuto meno il periculum in mora posto a base dell'istanza cautelare, mentre ogni questione circa la effettiva debenza della somma di € 5.281,01 pagata dal ricorrente con riserva di contestazione e
CP_ la fondatezza della richiesta di condanna dell' alla restituzione di tale somma formulata nelle note scritte dovrà essere esaminata nella fase di merito già introdotta”.
CP_ Nelle note scritte, il ricorrente ha dedotto che “Come risulta dall'estratto debitorio allegato
(all. 1) e dal cassetto previdenziale (all. 2) il ricorrente ha provveduto al versamento integrale di tutte le somme richieste illegittimamente dall'Istituto a titolo di contribuzione ordinaria, segnatamente: € 1.338,72; € 14.937,93; € 1.372,00; € 393,47 per sanzioni e importi residui (€ 242,00 +
€ 152,01) versati ai fini del rilascio del DURC. Il totale delle somme versate ammonta pertanto a €
18.042,12”, chiedendo la condanna dell' alla restituzione di tale somma. CP_1
2 Nel merito, il ricorso è infondato e deve essere rigettato. CP_ La pretesa contributiva azionata dall' correlata alla fruizione assertivamente indebita da parte del ricorrente del regime contributivo agevolato di cui alla legge n. 190/14, trae origine dal fatto che “In seguito all'incrocio delle banche dati dell'Istituto con quelle di Agenzia delle Entrate Pt_ è emerso che il signor per l'anno 2019 ha compilato il quadro LM sezione 1 del modello UNICO. Il quadro LM sezione 1 è riservato ai soggetti che aderiscono al regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità che dichiarano il reddito determinato ai sensi dell'art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98; il legislatore per tali soggetti ha previsto un'aliquota fiscale ridotta ma non ha previsto agevolazioni contributive, per cui, con provvedimento del 13/02/2024, l'ufficio ha revocato il regime contributivo agevolato ripristinando la contribuzione ordinaria da gennaio 2019. Il comma 82 dell'art. 1 della L. 190/2014 prevede che l'abbandono del regime agevolato, ovvero il ripristino retroattivo del regime ordinario a seguito di verifica dell'insussistenza dei requisiti dichiarati dal contribuente, hanno carattere definitivo e precludono ogni ulteriore possibilità di accesso al beneficio, per cui sono state recuperate anche le Pt_ differenze contributive per gli anni successivi. Il signor aveva facoltà di scegliere il regime fiscale a cui aderire ed ha scelto il regime fiscale di vantaggio previsto dall'art. 27, commi 1 e 2, del
D.L. 6 luglio 2011, n. 98 che come già detto prevede un trattamento fiscale di maggior favore ma non prevede agevolazioni contributive. Il 10/04/2024, per l'anno di imposta 2019 e per i successivi, il ricorrente ha trasmesso ad Agenzia delle Entrate dichiarazione dei redditi integrativa nella quale ha compilato il quadro LM sezione 2 riservata ai contribuenti in regime forfettario.”.
In senso contrario, il ricorrente ha dedotto che “Per mero errore materiale nella compilazione del modello Unico è stato compilato il quadro LM sez.1 regime di vantaggio, invece del quadro LM sez.
II. Per ovviare all'errore il ricorrente provvedeva alla correzione del quadro LM (mediante la compilazione della sez. II) nei modelli di dichiarazione relativi agli anni 2018, 2019 e seguenti, ed a richiedere all'Agenzia delle Entrate la rettifica delle dichiarazioni per gli anni 2018-2019- 2020-2021-
2022 dove vi era stato un mero errore di compilazione. Sono allegate nel fascicolo telematico i Cont provvedimenti da cui risultano liquidate dall' le dichiarazioni integrative per gli anni suindicati.
Emerge, dunque, che si è trattato di un mero errore di compilazione, il quale è stato poi rettificato dall'ADE a seguito di istanza del ricorrente. Né vi sono elementi per ritenere che il ricorrente non potesse usufruire della fiscalità agevolata e dunque della contribuzione ridotta”.
Secondo l , invece, “una volta opzionato un regime diverso da quello naturale – opzione che CP_1 può essere manifestata con il concreto comportamento tenuto, ovvero anche con la compilazione di un quadro della dichiarazione diverso da quello del regime ordinario di appartenenza – che comporta l'adozione di un criterio di rilevazione del reddito imponibile diverso e così come una tassazione specifica – non è consentito modificare la scelta eseguita neanche attraverso la dichiarazione integrativa di cui all'articolo 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998”.
3 La tesi dell è corretta, in quanto, secondo la giurisprudenza, la possibilità di emendare la CP_1 dichiarazione anche in sede giudiziale vale solo nell'ipotesi ordinaria in cui la dichiarazione riveste carattere “di mera dichiarazione di scienza”, mentre laddove detta dichiarazione ha carattere di manifestazione negoziale, tale principio di generale emendabilità della dichiarazione non opera, salvo che il contribuente dimostri l'essenziale ed obiettiva riconoscibilità dell'errore ai sensi degli artt. 1427 e ss. c.c. (Cass. 31 gennaio 2019, n. 2921).
Nello stesso senso, si veda la seguente massima: “Sebbene le denunce dei redditi costituiscano di norma delle dichiarazioni di scienza e possano, quindi, essere modificate ed emendate in presenza di errori che espongano il contribuente al pagamento di tributi maggiori di quelli effettivamente dovuti, le scelte che il contribuente può, in quest'ambito, operare attraverso la compilazione di un modulo predisposto dall'erario, ad esempio per avvalersi di un beneficio fiscale, implicano una manifestazione di volontà, cui la concessione del beneficio è subordinata, avente valore di atto negoziale, la quale è, in quanto tale, irretrattabile anche in caso di errore, salvo che il contribuente dimostri che questo fosse conosciuto o conoscibile dall'amministrazione. Ne consegue che l'esercizio della facoltà di opzione riconosciuta al contribuente di volersi o meno uniformare agli studi di settore, costituendo manifestazione di volontà negoziale diretta ad incidere sull'obbligazione tributaria e sul conseguente effetto vincolante di assoggettamento all'imposta, è estranea all'ipotesi di emendabilità degli errori, tipicamente materiali o formali, commessi nella dichiarazione fiscale, assumendo rilevanza, eventuali errori della volontà espressa dal contribuente, soltanto ove sussistano i requisiti di essenzialità e riconoscibilità dell'errore ex art. 1428 c.c., applicabile, ai sensi dell'art. 1324 c.c., anche agli atti negoziali unilaterali diretti ad un destinatario determinato” (Cassazione civile sez. trib., 29/11/2019, n.31237).
Nel caso di specie, si tratta di manifestazione di volontà negoziale da cui deriva la concessione Pt_ di un beneficio, in quanto ha optato per un diverso regime (più favorevole dal punto di vista fiscale) per vari anni consecutivi. Ne consegue che si tratta di errore suscettibile di correzione solo se riconoscibile. Non vi sono state deduzioni di segno contrario, né in relazione alla natura giuridica della dichiarazione affetta da errore, né in relazione alla riconoscibilità dello stesso.
Il tenore della pronuncia giustifica la compensazione delle spese.
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 15/10/2024 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese compensate.
Lecce, lì 17/12/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
4
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 16/12/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12151/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. DELLE SIDE ELEONORA NADIA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. FLORIO FABRIZIA CP_1
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
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CONCLUSIONI DELLE PARTI
Nell'atto introduttivo, il ricorrente – dopo aver premesso che “Con missiva datata 13.02.2024,
CP_ l' sede di Lecce, notificava al ricorrente la presunta indebita fruizione del regime contributivo agevolato di cui alla legge n.190/14…recupero contribuzione dovuta e non versata” per aver fruito per l'anno 2019 di agevolazioni contributive non spettanti;
di conseguenza, “abbiamo provveduto con decorrenza dall'anno di imposta sopra indicato, all'imposizione del regime contributivo ordinario ed alla conseguente richiesta di versamento delle somme dovute in base al regime contributivo previsto nell'anno di riferimento”; - Avverso tale provvedimento il ricorrente
CP_ presentava ricorso amministrativo al Comitato provinciale in data 27/05/2024, il quale però
CP_ non ha sortito alcun effetto, non avendo l' ancora deliberato e risultando il predetto ricorso
CP_ ancora in Carico alla Segreteria degli Organi Collegiali Centrali (come si evince dal portale alla
CP_ sezione riservata); - Mediante accesso alla propria area riservata, sul portale , il ricorrente
CP_ veniva a conoscenza di un avviso bonario con cui l' richiedeva il versamento di € 2.670,04 da pagare entro ottobre 2024, nonché la rimanente somma di € 11.035,00 entro il 16.02.2025 – ha chiesto: “1) In via cautelare, ritenere sussistenti i requisiti di cui all'art. 700 c.p.c. e per l'effetto riconoscere il diritto del ricorrente a fruire del regime contributivo agevolato ed a vedersi
CP_ annullato il provvedimento con cui l' ha illegittimamente imposto al ricorrente il regime contributivo ordinario, per le motivazioni esposte nel presente ricorso;
1 2) Nel merito, previa conferma del provvedimento cautelare emesso così come richiesto e previo espletamento e/o accertamento di rito o di merito, in via definitiva, e previo riconoscimento del CP_ diritto in esame, accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare il provvedimento di richiesta di somme per indebita fruizione di agevolazioni contributive”. CP_ Nelle note scritte, ha precisato le conclusioni, chiedendo di: “1. Annullare il provvedimento del 13 febbraio 2024 di revoca del regime contributivo agevolato;
2. Accertare e dichiarare CP_ CP_ l'illegittimità della richiesta di pagamento della contribuzione ordinaria;
3. Condannare l alla restituzione di € 18.042,12, maggiorati di interessi legali e rivalutazione monetaria;
4. Dichiarare
l'inesigibilità dell'importo residuo di € 1.115,16 con scadenza febbraio 2026; 5. Riconoscere il diritto del ricorrente a fruire del regime contributivo agevolato per tutto il periodo interessato;
6.
Disporre il ripristino del regime contributivo agevolato con decorrenza dal 1° gennaio 2019”.
L' ha contestato gli avversi assunti, chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con riferimento all'istanza ex art. 700 c.p.c. di emissione di un “provvedimento cautelare che
CP_ anticipi gli effetti della sentenza di merito dichiarativa, annullando il provvedimento con cui si chiede al ricorrente il recupero della contribuzione ordinaria non versata, di modo che il ricorrente possa chiedere e ottenere nell'immediato il DURC”, è già stata dichiarata cessata la materia del contendere con ordinanza del 19.12.2024 (che deve intendersi integralmente confermata), in quanto dalle note scritte e dai documenti allegati risulta che “Successivamente al deposito del
CP_ ricorso, l' con comunicazione datata 8 ottobre 2024 invitava il ricorrente a regolarizzare la posizione contributiva mediante il pagamento di € 5.281,01 (all.1) pena l'emissione di un DURC negativo” e che il ricorrente ha provveduto ad “effettuare il pagamento in data 30.10.2024 (all.2)”, sia pure “con riserva di contestazione” e deducendo che “Tale pagamento non rappresenta in
CP_ alcun modo accettazione della fondatezza della richiesta contributiva avanzata dall , ma si è reso necessario per ottenere un DURC regolare (all.3); ne consegue che “con il rilascio del DURC, è venuto meno il periculum in mora posto a base dell'istanza cautelare, mentre ogni questione circa la effettiva debenza della somma di € 5.281,01 pagata dal ricorrente con riserva di contestazione e
CP_ la fondatezza della richiesta di condanna dell' alla restituzione di tale somma formulata nelle note scritte dovrà essere esaminata nella fase di merito già introdotta”.
CP_ Nelle note scritte, il ricorrente ha dedotto che “Come risulta dall'estratto debitorio allegato
(all. 1) e dal cassetto previdenziale (all. 2) il ricorrente ha provveduto al versamento integrale di tutte le somme richieste illegittimamente dall'Istituto a titolo di contribuzione ordinaria, segnatamente: € 1.338,72; € 14.937,93; € 1.372,00; € 393,47 per sanzioni e importi residui (€ 242,00 +
€ 152,01) versati ai fini del rilascio del DURC. Il totale delle somme versate ammonta pertanto a €
18.042,12”, chiedendo la condanna dell' alla restituzione di tale somma. CP_1
2 Nel merito, il ricorso è infondato e deve essere rigettato. CP_ La pretesa contributiva azionata dall' correlata alla fruizione assertivamente indebita da parte del ricorrente del regime contributivo agevolato di cui alla legge n. 190/14, trae origine dal fatto che “In seguito all'incrocio delle banche dati dell'Istituto con quelle di Agenzia delle Entrate Pt_ è emerso che il signor per l'anno 2019 ha compilato il quadro LM sezione 1 del modello UNICO. Il quadro LM sezione 1 è riservato ai soggetti che aderiscono al regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità che dichiarano il reddito determinato ai sensi dell'art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98; il legislatore per tali soggetti ha previsto un'aliquota fiscale ridotta ma non ha previsto agevolazioni contributive, per cui, con provvedimento del 13/02/2024, l'ufficio ha revocato il regime contributivo agevolato ripristinando la contribuzione ordinaria da gennaio 2019. Il comma 82 dell'art. 1 della L. 190/2014 prevede che l'abbandono del regime agevolato, ovvero il ripristino retroattivo del regime ordinario a seguito di verifica dell'insussistenza dei requisiti dichiarati dal contribuente, hanno carattere definitivo e precludono ogni ulteriore possibilità di accesso al beneficio, per cui sono state recuperate anche le Pt_ differenze contributive per gli anni successivi. Il signor aveva facoltà di scegliere il regime fiscale a cui aderire ed ha scelto il regime fiscale di vantaggio previsto dall'art. 27, commi 1 e 2, del
D.L. 6 luglio 2011, n. 98 che come già detto prevede un trattamento fiscale di maggior favore ma non prevede agevolazioni contributive. Il 10/04/2024, per l'anno di imposta 2019 e per i successivi, il ricorrente ha trasmesso ad Agenzia delle Entrate dichiarazione dei redditi integrativa nella quale ha compilato il quadro LM sezione 2 riservata ai contribuenti in regime forfettario.”.
In senso contrario, il ricorrente ha dedotto che “Per mero errore materiale nella compilazione del modello Unico è stato compilato il quadro LM sez.1 regime di vantaggio, invece del quadro LM sez.
II. Per ovviare all'errore il ricorrente provvedeva alla correzione del quadro LM (mediante la compilazione della sez. II) nei modelli di dichiarazione relativi agli anni 2018, 2019 e seguenti, ed a richiedere all'Agenzia delle Entrate la rettifica delle dichiarazioni per gli anni 2018-2019- 2020-2021-
2022 dove vi era stato un mero errore di compilazione. Sono allegate nel fascicolo telematico i Cont provvedimenti da cui risultano liquidate dall' le dichiarazioni integrative per gli anni suindicati.
Emerge, dunque, che si è trattato di un mero errore di compilazione, il quale è stato poi rettificato dall'ADE a seguito di istanza del ricorrente. Né vi sono elementi per ritenere che il ricorrente non potesse usufruire della fiscalità agevolata e dunque della contribuzione ridotta”.
Secondo l , invece, “una volta opzionato un regime diverso da quello naturale – opzione che CP_1 può essere manifestata con il concreto comportamento tenuto, ovvero anche con la compilazione di un quadro della dichiarazione diverso da quello del regime ordinario di appartenenza – che comporta l'adozione di un criterio di rilevazione del reddito imponibile diverso e così come una tassazione specifica – non è consentito modificare la scelta eseguita neanche attraverso la dichiarazione integrativa di cui all'articolo 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998”.
3 La tesi dell è corretta, in quanto, secondo la giurisprudenza, la possibilità di emendare la CP_1 dichiarazione anche in sede giudiziale vale solo nell'ipotesi ordinaria in cui la dichiarazione riveste carattere “di mera dichiarazione di scienza”, mentre laddove detta dichiarazione ha carattere di manifestazione negoziale, tale principio di generale emendabilità della dichiarazione non opera, salvo che il contribuente dimostri l'essenziale ed obiettiva riconoscibilità dell'errore ai sensi degli artt. 1427 e ss. c.c. (Cass. 31 gennaio 2019, n. 2921).
Nello stesso senso, si veda la seguente massima: “Sebbene le denunce dei redditi costituiscano di norma delle dichiarazioni di scienza e possano, quindi, essere modificate ed emendate in presenza di errori che espongano il contribuente al pagamento di tributi maggiori di quelli effettivamente dovuti, le scelte che il contribuente può, in quest'ambito, operare attraverso la compilazione di un modulo predisposto dall'erario, ad esempio per avvalersi di un beneficio fiscale, implicano una manifestazione di volontà, cui la concessione del beneficio è subordinata, avente valore di atto negoziale, la quale è, in quanto tale, irretrattabile anche in caso di errore, salvo che il contribuente dimostri che questo fosse conosciuto o conoscibile dall'amministrazione. Ne consegue che l'esercizio della facoltà di opzione riconosciuta al contribuente di volersi o meno uniformare agli studi di settore, costituendo manifestazione di volontà negoziale diretta ad incidere sull'obbligazione tributaria e sul conseguente effetto vincolante di assoggettamento all'imposta, è estranea all'ipotesi di emendabilità degli errori, tipicamente materiali o formali, commessi nella dichiarazione fiscale, assumendo rilevanza, eventuali errori della volontà espressa dal contribuente, soltanto ove sussistano i requisiti di essenzialità e riconoscibilità dell'errore ex art. 1428 c.c., applicabile, ai sensi dell'art. 1324 c.c., anche agli atti negoziali unilaterali diretti ad un destinatario determinato” (Cassazione civile sez. trib., 29/11/2019, n.31237).
Nel caso di specie, si tratta di manifestazione di volontà negoziale da cui deriva la concessione Pt_ di un beneficio, in quanto ha optato per un diverso regime (più favorevole dal punto di vista fiscale) per vari anni consecutivi. Ne consegue che si tratta di errore suscettibile di correzione solo se riconoscibile. Non vi sono state deduzioni di segno contrario, né in relazione alla natura giuridica della dichiarazione affetta da errore, né in relazione alla riconoscibilità dello stesso.
Il tenore della pronuncia giustifica la compensazione delle spese.
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 15/10/2024 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese compensate.
Lecce, lì 17/12/2025
Il Giudice
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