Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 10/01/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00104/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01082/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1082 del 2024, proposto da
NZ PP OS, rappresentato e difeso dall’avvocato Roberto Carapelle, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell’Arsenale, n. 21;
per l’ottemperanza
della sentenza del Tribunale Ordinario di Ivrea, Sezione Lavoro, n. 55/2024 del 23/01/2024, munita di formula esecutiva il 02/02/2024 e notificata il 12/02/2024 al MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO - USR DEL PIEMONTE – AT TORINO, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con la quale il Tribunale Ordinario di Ivrea accertava e dichiarava l’abusiva reiterazione dei contratti a termine stipulati dal ricorrente e dal MIM e, conseguentemente, condannava il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO resistente al pagamento in favore di OC OR FI del relativo risarcimento corrispondente a sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto pari ad euro 2.185,16, oltre agli interessi corrispettivi al tasso legale dalla sentenza fino al saldo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2025 il dott. NZ Maria Lico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. – Con l’atto introduttivo del presente giudizio di ottemperanza, il ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza di cui in epigrafe, con la conseguente condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento delle somme ivi liquidate.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio formalmente opponendosi all’accoglimento del ricorso.
All’odierna camera di consiglio la causa è stata trattenuta in decisione.
2. – Ricorrono i presupposti, anche di rito, per l’accoglimento della domanda.
La sentenza azionata è stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale ai fini di cui all’art. 475 c.p.c. ed è stata notificata mediante posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il domicilio reale. Inoltre, alla data della proposizione del ricorso, era infruttuosamente decorso il termine di cui all’art. 14 co. 1 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669. Non vi è infine contestazione sul fatto che l’Amministrazione abbia omesso di ottemperare al giudicato in questione.
Va dunque ordinato al Ministero resistente di dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe e di pagare quindi le somme ivi liquidate in favore del ricorrente, oltre agli interessi ex art. 1284, co. 4 c.c. (decorrenti dalla data di proposizione del ricorso per ottemperanza), entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine assegnato, è doveroso nominare sin d’ora un Commissario ad acta, individuato nel Direttore Generale del competente settore del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad altro dirigente/funzionario, affinché, in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente, ponga in essere tutti gli atti necessari all’integrale attuazione delle statuizioni giudiziali.
Nell’ipotesi d’intervento del Commissario ad acta, al medesimo spetterà il compenso forfettario da liquidare con un separato decreto, a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Appare infine meritevole di accoglimento la domanda di condanna dell’Amministrazione al pagamento di una penalità di mora, in applicazione della previsione di cui all’art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a., da determinarsi nella misura degli interessi legali su quanto dovuto in dipendenza del giudicato. Il dies a quo per la spettanza della penalità di mora va individuato nel giorno della notificazione della presente sentenza all’Amministrazione inadempiente, e il dies ad quem nel giorno dell’adempimento spontaneo (sia pure tardivo) del giudicato oppure, in caso perdurante inadempimento, nel giorno a partire dal quale ha efficacia la nomina del Commissario ad acta.
3. – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate sulla scorta dei parametri di cui alla Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al DM 10/03/2014 n. 55. Si provvede inoltre alla distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario. Resta ferma la refusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando:
1) ordina all’Amministrazione resistente di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero, se precedente, dalla sua notificazione;
2) nomina sin d’ora, per il caso di protratta inottemperanza da parte dell’Amministrazione resistente, il Commissario ad acta nella persona del Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, area competente, con facoltà di delega, che provvederà a dare esecuzione al provvedimento in epigrafe nel termine di sessanta giorni, decorrente dall’infruttuoso spirare del termine di cui al capo 1) di questa sentenza;
3) fissa, nei termini di cui in motivazione, l’ulteriore somma dovuta dall’Amministrazione per ogni ulteriore giorno di ritardo nella misura degli interessi legali;
4) condanna l’Amministrazione intimata a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), a titolo di compenso professionale di avvocato, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Rosa Perna, Presidente
Alessandro Cappadonia, Referendario
NZ Maria Lico, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NZ Maria Lico | Rosa Perna |
IL SEGRETARIO